Deutsche Bank S.p.A.
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“Norme contrattuali che regolano la Gestione di Portafogli”
Copia conforme alle Norme Contrattuali depositate presso il Notaio Xxxxxxx Xxxxxxxxx, in Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, con Atto di Deposito del 03-08-2020
n. 25579 di Repertorio - n. 10271 di Raccolta
Norme contrattuali che regolano la Gestione di Portafogli
Art. 1 - Modalità di conferimento dell’incarico di gestione.
Modulo di sottoscrizione ed allegati pag. 2 Art. 2 - Incarico oggetto del Contratto pag. 2
Art. 3 - Sospensione dell’efficacia del Contratto pag. 3
Art. 4 - Attività di gestione pag. 3
Art. 5 - Portafoglio pag. 4
Art. 6 - Modalità di gestione – Rischi di gestione pag. 5
Art. 7 - Tipologia di investimenti della gestione pag. 7
Art. 8 - Operazioni in conflitto di interessi e incentivi pag. 7
Art. 9 - Finanziamenti pag. 7
Art. 10 - Istruzioni specifiche pag. 8
Art. 11 - Rendiconto e comunicazioni pag. 8
Art. 12 - Criteri di valutazione del Portafoglio pag. 9
Art. 13 - Commissioni e pagamenti pag. 10
Art. 14 - Cointestazione del rapporto pag. 11 Art. 15 - Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta pag. 11 Art. 16 - Soggetti titolati ad operare pag. 12
Art. 17 - Durata del Contratto e recesso pag. 12
Art. 18 - Invio di comunicazioni pag. 13
Art. 19 - Modifiche al Contratto pag. 13 Art. 20 - Reclami - Risoluzione stragiudiziale delle controversie -
clausola di mediazione pag. 14
Art. 21 - Legge e giurisdizione pag. 15
Glossario pag. 15
Articolo 1 - Modalità di conferimento dell’incarico di gestione. Modulo di sottoscrizione ed allegati
1. Il conferimento dell’incarico alla Banca può avvenire esclusivamente mediante la sottoscrizione del modulo di sottoscrizione (di seguito “Modulo di Sottoscrizione”) ad opera delle parti contraenti. Il Modulo di Sottoscrizione e i suoi allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito “Contratto”). Parimenti costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto il c.d. Modulo di Variazione sottoscritto dalle parti contraenti, che, secondo le pattuizioni che seguono, è destinato a completare e/o integrare, se del caso, il Contratto stesso.
2. Le operazioni successive al conferimento iniziale dell’incarico (quali conferimenti successivi e prelievi) potranno avvenire, laddove previsto dall’intermediario collocatore, anche mediante le modalità: facsimile, telefono e/o posta elettronica. Resta inteso che in tali casi la Banca si riserva la facoltà di accogliere i citati ordini, registrandoli e conservandoli nel rispetto della normativa primaria e secondaria vigente.
Articolo 2 - Incarico oggetto del Contratto
1. Con il Contratto viene conferito alla Banca l’incarico avente ad oggetto la gestione in nome e per conto del Cliente, nonché in nome della Banca e per conto del Cliente, ove la Banca ritenga opportuno di esercitarlo con tale modalità, del portafoglio individuato nella distinta contenuta nell’Allegato n. 2 al Modulo di Sottoscrizione, portante tanto l'importo delle somme di denaro, quanto gli estremi necessari all’identificazione degli strumenti finanziari (le somme di denaro e gli strumenti finanziari conferiti in gestione, di seguito, “ Portafoglio”). La Banca esegue il mandato ricevuto con l’intento di ottenere la valorizzazione del Portafoglio nel tempo, tenuto conto dell’andamento dei mercati e nei limiti imposti alla Banca dalla normativa applicabile e dal Contratto. La gestione ha, quindi, come obiettivo la realizzazione delle scelte di investimento più opportune avuto riguardo a quanto di seguito pattuito con il Cliente.
2. Gli strumenti finanziari costituenti l’iniziale Portafoglio conferito dal Cliente e il denaro e gli strumenti finanziari derivanti dall’attività di gestione vengono depositati su un conto c.d. “Omnibus”
- sotto rubricato - con uno specifico numero di rapporto che consente, in ogni momento, di individuare gli strumenti finanziari riconducibili al singolo Cliente. Detto conto è destinato esclusivamente alla gestione e registrazione dei singoli rapporti per mezzo di apposite evidenze contabili della Banca. L’immissione, infatti, in un “conto omnibus” (in cui cioè sono immessi strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di investitori), comunque intestato alla Banca con indicazione che trattasi di beni di terzi, ai sensi della normativa vigente, potrebbe comportare il rischio di confusione degli strumenti finanziari di pertinenza del Portafoglio con quelli di pertinenza di altri investitori; al fine di evitare tale rischio la Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari detenuti per conto di ciascun Cliente, con indicazione del depositario o del subdepositario dei medesimi strumenti finanziari.
3. La Banca è espressamente autorizzata a depositare/registrare gli strumenti finanziari e la liquidità in gestione presso di sé e, ove ritenuto opportuno, presso altri intermediari italiani ed esteri, anche del proprio gruppo di appartenenza, abilitati all’attività di deposito centralizzato di strumenti finanziari.
4. Sul conto “Omnibus” e/o su gli eventuali altri conti di cui al comma che precede, non opera la compensazione legale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati da terzi nei confronti della Banca.
5. In ogni caso il patrimonio gestito, cioè il Portafoglio, è distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri Clienti. Su di esso non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell’interesse degli stessi né azioni dei creditori dell’eventuale subdepositario o nell’interesse dello stesso. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio/Portafoglio
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di proprietà di questi ultimi.
Articolo 3 - Sospensione dell’efficacia del Contratto
1. Nel caso che il Contratto venga concluso fuori sede la sua efficacia è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di consegna alla Banca del Modulo di Sottoscrizione da parte del Cliente. Entro detto termine il Cliente può comunicare per iscritto alla Banca, con le modalità previste dall’articolo 17, il proprio recesso senza spese né corrispettivo.
2. Nel caso che il Contratto venga collocato a distanza il Cliente che sia un consumatore ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 e successive modifiche, ha un termine di quattordici giorni per recedere dal Contratto – decorrenti dalla sua conclusione - senza spese né corrispettivo, e senza doverne indicare il motivo. Durante la decorrenza di detto termine l’efficacia del Contratto è sospesa. Anche in questa ipotesi il Cliente esercita il recesso per iscritto con le modalità previste dall’articolo 17.
Articolo 4 - Attività di gestione
1. Il Portafoglio dovrà essere gestito dalla Banca, con le modalità indicate nelle pattuizioni che seguono, effettuando – anche sulla base delle informazioni fornite dal Cliente alla Banca nel documento “Questionario MiFID” - gli investimenti e i disinvestimenti individuati nella linea di gestione prescelta dal Cliente nell’Allegato 2 al Modulo di Sottoscrizione (di seguito “Linea”). La Linea prescelta è “adeguata” al Cliente sulla base della valutazione fatta dalla Banca sulla scorta delle informazioni rese dal Cliente medesimo nel documento denominato “Questionario MiFID”. La valutazione di adeguatezza della Linea fa ritenere adeguate anche le singole operazioni eseguite dalla Banca entro i limiti previsti dalla Linea stessa. In proposito il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni e notizie rese dal Cliente sopra menzionate e che è onere del Cliente informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse.
2. Ai sensi dell’Articolo 2 della Sezione A “Disciplina contrattuale comune ai diversi servizi di investimento”, la “valutazione di adeguatezza” consiste in un giudizio che è la risultante/ di una serie di elementi di fatto oggettivi e di conoscenze soggettive che riguardano il Cliente e che consente alla Banca di verificare che la Linea:
a) corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
b) sia di natura tale che il Cliente è finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all’ investimento e compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il Cliente ha le conoscenze e l’esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti alla Linea medesima.
A tal fine la Banca, in aggiunta a quelle riguardanti le specifiche conoscenze ed esperienze, chiede espressamente al Cliente informazioni e notizie, ove pertinenti, riguardanti:
a) la sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite; b) gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.
3. La Linea determina le caratteristiche della gestione, e più in particolare indica: (i) i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel Portafoglio e i tipi di operazione che possono essere realizzati nonché gli eventuali limiti; (ii) gli obiettivi di gestione; (iii) il livello di rischio; (iv) se il Portafoglio può essere caratterizzato da effetto leva finanziaria; (v), ove significativo, il parametro di riferimento al quale verrà raffrontato il rendimento del Portafoglio.
4. Per leva finanziaria si intende il rapporto tra il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari ed il controvalore del Portafoglio calcolato secondo i criteri previsti all’articolo
12. La Banca contrae obbligazioni per conto del Cliente che impegnano quest’ultimo oltre il Portafoglio se la leva finanziaria indicata nella Linea supera l’unità, ovvero in presenza di specifica istruzione del Cliente stesso. A tal proposito il Cliente prende atto che l’uso di una leva finanziaria superiore all’unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite eccedenti il Portafoglio e che, pertanto, può trovarsi in una situazione di debito nei confronti della Banca.
5. Il parametro di riferimento è un parametro coerente con i rischi connessi alla Linea e con gli strumenti finanziari inclusi nel Portafoglio, al quale commisurare i risultati della gestione. Tale parametro è costituito facendo riferimento ad indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di
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comune utilizzo. Esso comunque non comporta alcuna garanzia di risultato, non costituendo un indicatore di risultati attesi o promessi dalla Banca. Il parametro sarà aggiornato dalla Banca qualora, a fronte dell’evoluzione dei mercati, emerga la possibilità di utilizzare indicatori finanziari maggiormente rappresentativi della gestione e degli obiettivi della gestione e degli strumenti finanziaria inclusi nel Portafoglio, previa comunicazione al Cliente inclusa nel rendiconto di cui all’articolo 11.
6. Nella Linea vengono altresì indicati:
• il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali la Banca è tenuta a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno;
• eventuali ulteriori limiti e/o istruzioni per l’esercizio dell’incarico. I limiti correlati ad una quantificazione del Portafoglio vanno calcolati secondo i criteri di cui all’articolo 12 al momento in cui si procede agli investimenti.
7. I limiti di investimento in strumenti finanziari possono essere superati esclusivamente in via transitoria e per effetto di vicende connesse alla composizione del Portafoglio (assegnazioni gratuite, fluttuazioni dei corsi, ecc.) o di operazioni derivanti da opzioni di natura tecnica (conversioni, esercizio di warrant, ecc.). In questi casi la Banca effettuerà nel più breve tempo possibile le operazioni necessarie per il rispetto dei predetti limiti, tenendo conto dell’interesse del Cliente.
8. Il Cliente può, in qualsiasi momento, con comunicazione da riceversi dalla Banca a mezzo lettera raccomandata, o compilando e consegnando alla Banca l’apposito modulo disponibile presso le succursali di questa (“Modulo di Variazione”), chiedere di sostituire la Linea con un’altra linea di gestione tra quelle proposte dalla Banca, ovvero di modificare e/o revocare gli eventuali limiti e/o istruzioni di cui al comma 6 del presente articolo. Il Cliente prende atto comunque che la Banca non potrà accettare le predette sostituzioni/modifiche/revoche ove le stesse risultino “non adeguate” secondo i criteri indicati dalla normativa e quanto rappresentato nel Modulo di Sottoscrizione. La raccomandata o il modulo dovranno essere, rispettivamente, ricevuta o consegnato alla Banca.
Articolo 5 - Portafoglio
1. In sede di attribuzione alla Banca dell’incarico di gestione, il Cliente, al fine di costituire il Portafoglio, può conferire esclusivamente:
• denaro, messo a disposizione della Banca mediante le modalità indicate nell’Allegato 2 al Modulo di Sottoscrizione;
• strumenti finanziari emessi o garantiti dallo Stato, obbligazioni e azioni negoziate in sedi di negoziazione delle tipologie ammesse nella Linea prescelta;
Nel caso in cui la Linea preveda una gestione soltanto in quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR - Fondi comuni di investimento e Sicav), il Cliente può conferire esclusivamente denaro.
2. Su espressa e preventiva approvazione della Banca, ove non si tratti di Linea che prevede una gestione esclusivamente in quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, il Portafoglio può essere costituito da strumenti finanziari di altro tipo.
3. Il Cliente può, nel corso della gestione, con il preventivo consenso della Banca, incrementare il Portafoglio. Ogni incremento verrà accompagnato dalla compilazione di una distinta avente le medesime caratteristiche di quella di cui all’Allegato 2 del Modulo di Sottoscrizione, contenutanel Modulo di Variazione, sottoscritta dal Cliente e dalla Banca.
4. La Banca può iniziare l'attività di gestione del Portafoglio, quale risultante anche da successivi incrementi, solamente nel momento in cui le somme di denaro e/o gli strumenti finanziari che lo compongono sono nella sua effettiva disponibilità.
5. Fanno parte del Portafoglio anche gli strumenti finanziari e le somme di denaro derivanti da operazioni di investimento e disinvestimento poste in essere nell’esercizio dell’incarico conferito,
con i relativi diritti, proventi e frutti comunque maturati, al netto dei prelievi effettuati dal Cliente. Lo svolgimento dell’attività di gestione comporta che il Portafoglio - per effetto delle operazioni di investimento o disinvestimento – sia destinato a modificarsi, nella sua composizione e nel suo valore, comunque nel rispetto di quanto previsto nella Linea prescelta dal Cliente.
6. Per i conti relativi a strumenti finanziari subdepositati dalla Banca presso terzi non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal subdepositario nei confronti della Banca.
7. La Banca in presenza di consenso scritto del Cliente può utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari del Cliente che fanno parte del Portafoglio.
Articolo 6 - Modalità di gestione - Rischi di gestione
1. La Banca nello svolgimento della gestione, nel rispetto dei limiti e delle modalità di esecuzione dell'incarico previste dal Contratto, e in particolare nella Linea, ha piena discrezionalità ed autonomia operativa e può compiere tutti gli atti relativi alla gestione senza necessità di preventiva autorizzazione del Cliente.
2. La Banca, nell’espletamento dell’incarico, è autorizzata a compiere le operazioni di investimento e disinvestimento indicate nella Linea, nonché ogni altra operazione connessa o utile all’amministrazione del Portafoglio e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• acquistare, vendere e permutare strumenti finanziari selezionandoli per qualità e quantità (ivi incluse compravendite a pronti, a termine, vendite allo scoperto, compravendite a premio, pronti contro termine);
• sottoscrivere strumenti finanziari direttamente presso gli enti emittenti o gli intermediari incaricati;
• sottoscrivere, chiedere conversioni e chiedere rimborsi, acquisti e vendite, di quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio nel rispetto del regolamento di ciascun OICR;
• incassare tutti i proventi da negoziazione degli strumenti finanziari, nonché i proventi e i frutti maturati e spettanti (interessi, dividendi, rimborsi di capitale, riparti di liquidazione finale, rimborsi di titoli alla scadenza, ecc.);
• ritirare gli strumenti finanziari derivanti da aumenti gratuiti del capitale;
• sottoscrivere, ritirare ed amministrare gli strumenti finanziari emessi a fronte di aumenti di capitale a pagamento o vendere i relativi diritti; in caso di istruzioni specifiche del Cliente di cui all’articolo 10 che chieda, mediante comunicazione scritta, l’esercizio di un diritto di opzione a fronte di un aumento di capitale fortemente diluitivo con metodo c.d. rolling, (previsto dalla Comunicazione Consob n. 0088305 del 5 ottobre 2016) la Banca provvede alla consegna degli strumenti finanziari nell’ultimo giorno disponibile. Ciò salvo che il Cliente, unitamente alla comunicazione di esercizio del diritto di opzione, chieda la consegna anticipata degli strumenti finanziari che verrà effettuata dalla Banca il primo giorno utile a seguito della ricezione della richiesta da parte della Banca medesima. Se gli strumenti finanziari sono stati consegnati al Cliente ed immessi nella gestione e successivamente si verifichino fatti, errori o imprecisioni che danno luogo alla pubblicazione di un supplemento al prospetto, il Cliente non ha più il diritto di revocare la disposizione di sottoscrizione degli stessi strumenti finanziari (art. 94, comma 7 e 95 bis del Testo Unico della Finanza);
• acquistare, alienare od esercitare – con l’avvertenza di cui all’articolo 10 in tema di rappresentanza in assemblea – i diritti inerenti agli strumenti finanziari;
• acquistare e vendere la valuta, a pronti e a termine, in cui sono espressi gli strumenti finanziari;
• previa comunicazione al Cliente, ove il medesimo abbia impartito istruzioni specifiche ai sensi dell’art. 10, trattare l’ordine del Cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto della Banca. L’aggregazione degli ordini e la successiva assegnazione dopo la loro
esecuzione è effettuata nel rispetto della normativa in materia, minimizzando il rischio che l’aggregazione vada nel complesso a discapito del Cliente e assicurando che la assegnazione sia effettuata in modo corretto e non dannoso per il Cliente. In caso di istruzione specifiche del Cliente di cui all’articolo 10, il Cliente prende atto che l’aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a questa specifica istruzione.
3. Resta inteso che la Banca si riserva di opporre al Cliente ed ai terzi eventuali vincoli di legge, statutari o contrattuali, comunque limitanti la libera trasferibilità degli strumenti finanziari oggetto della gestione, siano essi preesistenti, contestuali o sopravvenuti rispetto al momento della stipula del Contratto.
4. La Banca nell'esecuzione dell'incarico di gestione è altresì legittimata a:
• intestare a nome del Cliente gli strumenti finanziari acquistati o sottoscritti;
• agire in nome proprio e per conto del cliente ai sensi dell’art. 21, comma 2, del TUF;
• con riferimento ai titoli nominativi, ad apporvi la girata in nome e per conto del Cliente, anche a proprio favore, se ne ricorre il caso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, 2° comma, c.c.;
• in relazione all’andamento dei mercati, trasformare in liquidità e detenere in tale forma, in tutto o in parte, il Portafoglio.
5. Non verranno effettuati di norma investimenti per importi inferiori ai minimi negoziabili nei relativi mercati regolamentati o in altri sistemi di negoziazione, o al minimo taglio emesso.
6. La Banca è autorizzata:
• a delegare l’esecuzione dell’incarico, anche con riferimento all’intero Portafoglio, a soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli anche appartenenti al Gruppo Deutsche Bank. La delega non implica alcun esonero e/o limitazione di responsabilità della Banca con riferimento alle operazioni compiute dal soggetto delegato; la Banca si impegna ad informare il Cliente per iscritto degli estremi identificativi del soggetto delegato e dei contenuti della delega, se parziale, in fase di stipula del presente contratto ovvero con comunicazione da far pervenire al Cliente almeno quindici giorni prima dell’inizio dell’operatività dell’intermediario delegato;
• a subdepositare gli strumenti finanziari presso la Monte Titoli S.p.A., ed altri organismi, anche esteri, di gestione accentrata che permettano comunque la custodia e l’amministrazione accentrata degli strumenti finanziari, i quali, a loro volta, per particolari esigenze, possono affidare la custodia a terzi. L’elenco dei subdepositari dei quali la Banca si avvale viene consegnato al Cliente a sua semplice richiesta. L’eventuale sostituzione di un subdepositario è resa nota al Cliente con la rendicontazione periodica fornita allo stesso. Nel caso di subdepositari esteri, i diritti del Cliente sugli strumenti finanziari sono riconosciuti sulla base dell’ordinamento straniero applicabile;
• a sostituire a sé, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1717 c.c., per l’esecuzione di singole operazioni sia terzi facenti parte del proprio gruppo, sia, nel caso di operazioni da realizzare su mercati esteri, i propri corrispondenti presenti su tali mercati.
7. Le parti si danno atto che l’incarico di gestione presenta elementi di rischio discendenti da vari fattori e non consente alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del Portafoglio. Il Cliente può orientare la rischiosità della gestione attraverso la scelta di una delle linee di investimento in cui può essere investito il Portafoglio. Il Cliente è consapevole che tutte le operazioni disposte sul Portafoglio sono eseguite a suo rischio e spese, e restano a suo esclusivo carico tutte le conseguenze patrimoniali, dirette o indirette, anche fiscali, dallo stesso Xxxxxxxxxxx dipendenti o derivanti. Il risultato, sia esso positivo o negativo, della gestione fa capo esclusivamente al Cliente, né la Banca può promettere, o far promettere a terzi, il risultato utile della gestione; conseguentemente il Cliente non ha alcun diritto nei confronti della Banca, qualunque sia il risultato della sua gestione, salvi i diritti derivanti da accertata responsabilità per dolo o colpa grave della Banca nei suoi confronti.
8. Nell’esecuzione della gestione la Banca attua la propria strategia (di seguito “Strategia”) al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il Cliente. La Strategia è descritta nel documento “Strategia di esecuzione”, consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del Contratto. La Banca provvede a comunicare al Cliente qualsiasi modifica rilevante apportata alla Strategia adottata. Il
Cliente presta il proprio consenso alla Strategia anche per l’esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione, ed in particolare per l’esecuzione in contropartita diretta con la Banca. La Banca adotta, a termini della Strategia, tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente stesso, tenuto conto del prezzo, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento, delle dimensioni, della natura dell'operazione o di qualsiasi altra considerazione pertinente.
Il Cliente prende atto che la Banca potrà trattare le operazioni svolte per conto del Cliente stesso in aggregazione con quelle svolte per conto proprio o per conto di altri clienti nel rispetto della normativa vigente. La Banca stabilisce una strategia di ripartizione delle operazioni aggregate atta a disciplinare il modo in cui il volume ed il prezzo delle operazioni determinano le assegnazioni ed il trattamento delle esecuzioni parziali. La Banca, qualora aggreghi operazioni per conto proprio con una o più operazioni svolte per conto del Cliente, si impegna (i) a non assegnare le relative operazioni in modo dannoso per il Cliente; (ii) in caso di esecuzione parziale di operazioni per conto proprio aggregate con altre per conto del Cliente, ad assegnare le operazioni eseguite prima al Cliente, salvo che senza tale aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l’operazione a condizioni altrettanto vantaggiose, circostanza per la quale la Banca può assegnare le operazioni eseguite in proporzione all’esposizione. In ogni caso la Banca si impegna ad adottare le misure necessarie per impedire una riassegnazione delle operazioni per conto proprio eseguite in aggregazione con operazioni del Cliente secondo modalità svantaggiose per quest’ultimo.
Ove il Cliente impartisca istruzioni specifiche ai sensi dell’articolo 10, la Banca compie l’operazione attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni. Il Cliente prende atto che eventuali sue istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella Strategia, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.
Articolo 7 - Tipologia di investimenti della gestione
1. Nel rispetto della normativa vigente e di quanto indicato nella Linea, la Banca nell’esecuzione della gestione può investire in strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, in derivati o in strumenti illiquidi o altamente volatili; può altresì procedere a vendite allo scoperto, acquisti tramite somme di denaro prese a prestito, operazioni di finanziamento tramite titoli, o qualsiasi operazioni che implichi pagamenti di margini deposito di garanzie o rischio di cambio.
2. Con riferimento alle operazioni su derivati, che – nel rispetto della Linea – possono essere utilizzati anche per finalità diverse da quelle di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione il Cliente autorizza sin d’ora la Banca ad utilizzare somme in gestione al fine di costituire, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, i margini di garanzia. Poiché la natura delle operazioni in strumenti finanziari derivati può richiedere, anche in tempi successivi, l’adeguamento dei margini di garanzia ai valori richiesti, la predetta autorizzazione si estende anche alla costituzione di questi ulteriori margini.
3. Più in particolare, per quanto attiene alle operazioni su derivati negoziati fuori dai mercati regolamentati su tassi di cambio, classificati come strumenti finanziari ai sensi della normativa applicabile, la Banca è espressamente autorizzata alla loro conclusione e, a tal fine, la Banca può sottoscrivere con intermediari autorizzati anche accordi quadro (o normativi) in uso presso gli stessi, negoziando tutte le relative clausole, pure modificando o integrando, secondo quanto ritenuto opportuno, le pattuizioni di detti accordi quadro (o normativi), così come le conferme o gli altri moduli per concludere/documentare le relative singole operazioni in derivati c.d. OTC. Al riguardo sono attribuiti alla Banca tutti i poteri necessari per adempiere alle obbligazioni ed alla formalità nascenti dalla normativa applicabile alle operazioni su derivati negoziati fuori dai mercati regolamentati classificati (con particolare riferimento al Regolamento EU del 4 luglio 2011 n.648 – Regolamento EMIR).
Nel caso in cui queste operazioni fossero concluse con la Deutsche Bank S.p.A quale controparte negoziatrice per conto proprio, la Banca è autorizzata a sottoscrivere la relativa contrattualistica in
esecuzione della gestione, esclusivamente per finalità di copertura, in nome della Banca e per conto del Cliente, anche ai sensi degli articoli 1394 e 1395 cod.civ.
Articolo 8 - Operazioni in conflitto di interesse e incentivi
1. La Banca - identificati i conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento della gestione - ha adottato le misure organizzative per prevenire o gestire detti conflitti di interesse in modo che non incidano negativamente sugli interessi dei clienti ed il Cliente ne prende atto. La politica della Banca per la gestione dei conflitti di interessi è illustrata nel kit MIFID-IDD pubblicato sul sito xxxx://xxx.xx.xxx/xxxxxx, consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del Contratto. Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.
2. Nell’Allegato 2 del Modulo di Sottoscrizione sono altresì indicati gli eventuali incentivi, monetari e non, che, nel rispetto della normativa vigente, la Banca versa o percepisce in relazione alla gestione di portafogli, nonché le modalità con le quali la stessa provvede a restituire al Cliente, nel rispetto della normativa vigente, gli incentivi ricevuti. Ove il Cliente ne faccia richiesta, può ottenere maggiori dettagli sui detti incentivi.
Articolo 9 - Finanziamenti
1. La Banca concederà finanziamenti al Cliente solo in forza di un diverso contratto. Configurano concessione di finanziamenti l’effettuazione di operazioni di pronti contro termine, di riporto, di prestito titoli e ogni altra analoga operazione finalizzata all’acquisizione da parte del Cliente a titolo di provvista di somme di denaro o strumenti finanziari contro il pagamento di un interesse:
• il cui ricavato sia destinato all’esecuzione di operazioni relative a strumenti finanziari nelle quali interviene la Banca;
• in cui la Banca acquisisca dal Cliente, a fronte del finanziamento concesso, adeguate garanzie.
Articolo 10 - Istruzioni specifiche
1. Il Cliente ha la facoltà di impartire istruzioni vincolanti in ordine a singole operazioni da compiere dandone comunicazione in forma scritta alla Banca, a condizione che esse siano conformi al mandato di gestione conferito alla stessa e “adeguate” ai sensi del precedente Articolo 4 e dell’Articolo 2 della Sezione A “Disciplina contrattuale comune ai diversi servizi di investimento”. In ogni caso la Banca eseguirà tali istruzioni nel rispetto dei termini e delle esigenze tecniche delle operazioni eventualmente in corso.
2. Ove tali istruzioni comportino uno scostamento dalla Linea, la Banca può subordinarne l'esecuzione alla sostituzione della Linea con un’altra linea di gestione fra quelle proposte dalla Banca stessa, ovvero al conferimento di un diverso incarico di gestione con peculiari caratteristiche, previo, in ogni caso, valutazione positiva di “adeguatezza”. La Banca ha comunque la facoltà di recedere dal Contratto con le modalità previste dall'articolo 17 in tema di recesso per giustificato motivo.
3. La Banca si asterrà dall’effettuare le operazioni “non adeguate” - tenuto conto del mandato conferito col Contratto e le caratteristiche della Linea - dandone comunicazione immediata al Cliente.
4. Ove, per la consistenza del Portafoglio, le istruzioni non possano essere eseguite, la Banca comunica al Cliente tale circostanza ed esegue gli ordini solo nel momento in cui il Cliente metta a disposizione le somme di denaro e/o gli strumenti finanziari necessari, diversamente essendo sollevata da responsabilità al riguardo. Si applica in questi casi la previsione di cui all’articolo 6, comma 8.
5. La Banca si riserva la facoltà di accogliere siffatti ordini tramite telefono, registrandoli e conservandoli nei modi previsti dalla normativa di riferimento.
6. Il Cliente può conferire alla Banca, con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea, nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente, la rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione.
Articolo 11 - Rendiconto e comunicazioni
1. La Banca invierà al Cliente, entro quindici giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre solare e nelle forme previste dal successivo art. 18, un rendiconto trimestrale riferito all'ultimo giorno lavorativo del periodo di riferimento, contenente le informazioni previste dalla normativa vigente, ove pertinenti con le operazioni eseguite. In particolare le informazioni che verranno fornite sono le seguenti: (i) resoconto del contenuto e della valutazione del portafoglio; (ii) importo totale delle commissioni e degli oneri applicati nel periodo di riferimento; (iii) raffronto del rendimento della gestione nel periodo di riferimento con il parametro di riferimento; (iv) importo di dividendi, interessi ed altri pagamenti ricevuti durante il periodo di riferimento;
(v) informazioni circa eventi societari che conferiscano diritti in relazione a strumenti finanziari detenuti in portafoglio e (vi) dettaglio delle singole operazioni eseguite nel periodo di riferimento; (vii) una dichiarazione aggiornata che indica i motivi secondo cui l’investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente. Il rendiconto è comunque fornito mensilmente nel caso in cui la Linea preveda un effetto leva superiore all’unità; anche in questo caso il rendiconto è inviato entro quindici giorni dalla fine del periodo di riferimento.
2. Il rendiconto si intende tacitamente approvato dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del rendiconto stesso.
3. Il Cliente può richiedere per iscritto, e contro rimborso delle spese indicate nell’Allegato 1 “Condizioni economiche” al Modulo di Sottoscrizione, l'invio di copia di documentazione in possesso della Banca, attinente alle operazioni connesse all’esecuzione dell’incarico conferito con il Contratto.
4. La Banca informa per iscritto il Cliente ove il Portafoglio si sia ridotto, per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 10% e successivamente di multipli del 10% del suo controvalore alla data di inizio di ciascun anno, ovvero, se successiva, a quella di inizio del rapporto, tenuto conto di eventuali conferimenti o prelievi. La comunicazione è trasmessa non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.
5. Nel caso in cui il Portafoglio comprenda posizioni in strumenti finanziari caratterizzate da un effetto leva o in operazioni con passività potenziali, la Banca informa per iscritto il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. La comunicazione è trasmessa non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.
6. La Banca, laddove nell'esercizio dell'attività di gestione siano acquisite (o raggiunte in seguito agli investimenti successivi al versamento iniziale) partecipazioni societarie in relazione alle quali vi siano obblighi di comunicazione alla Consob o alla Banca d'Italia, ne darà tempestiva comunicazione al Cliente. Alla medesima comunicazione la Banca è tenuta nel caso di ogni successiva variazione in aumento o in diminuzione delle partecipazioni per le quali sia stata effettuata la comunicazione di cui sopra.
7. La Banca non ha l'obbligo di verificare le partecipazioni del tipo anzidetto e non conferite in gestione dal Cliente che, aggiunte a quelle del Portafoglio, potrebbero determinare obblighi di comunicazione o autorizzazione.
8. La Banca, in caso di richieste da parte di soggetti legittimati provvede alla comunicazione del numero delle azioni/obbligazioni registrate sul conto del Cliente, nonché dei dati identificativi di quest’ultimo nei casi individuati dalla normativa di riferimento e sulla base delle registrazioni contabili della Banca, salvo che il Cliente titolare di obbligazioni in via preventiva non abbia espressamente vietato alla Banca detta comunicazione dei dati identificativi mediante specifica dichiarazione scritta.
Articolo 12 - Criteri di valutazione del Portafoglio
1. Il valore del Portafoglio ai fini dell’adempimento dell’obbligo di rendiconto da parte della Banca, viene determinato applicando i seguenti criteri:
a) per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, o in sistemi multilaterali di negoziazione, o in mercati di Stati appartenenti all’OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle Autorità competenti in base alla legge in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede, il prezzo è quello ivi rilevato nell’ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell’ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera b);
b) per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a), il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un’ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dalla Banca, concernenti sia la situazione dell’emittente, sia quella del mercato; per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. O.T.C.) la valutazione deve essere effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. “mark to market”);
c) per i titoli quotati al "corso secco" il prezzo è espresso con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;
d) per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interessi maturati;
e) per i titoli negoziati sui mercati di cui al punto a) del presente comma e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento della Banca. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione, i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati nei mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;
f) per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l’ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;
g) per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in euro applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando su cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale;
h) nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato al tasso d’interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.
2. La valutazione del Portafoglio è effettuata in base alle risultanze del rendiconto di cui al precedente articolo 11 e con la frequenza prevista per l’invio del rendiconto stesso.
Articolo 13 - Commissioni e pagamenti
1. La Banca, a titolo di compenso per l’incarico conferitole, ha diritto ad una commissione corrispondente alla percentuale prevista nell’allegato 1 al Modulo di Sottoscrizione, calcolata sulla giacenza media del Portafoglio gestito, con riferimento al trimestre o al minor periodo da prendere in considerazione secondo quanto di seguito previsto.
2. Qualora il Contratto acquisti efficacia nel corso del periodo cui la commissione si riferisce, essa si calcola pro-rata sull'effettivo periodo di attività. La stessa regola si applica con riferimento agli
incrementi e ai decrementi del Portafoglio dovuti a conferimenti e prelievi successivi al conferimento iniziale.
3. Qualora il Contratto venga a cessare per qualsiasi motivo nel corso del periodo cui la commissione si riferisce, la Banca ha diritto alla commissione dovuta per quel periodo pro-rata fino alla data di cessazione del Contratto.
4. La commissione verrà calcolata alla scadenza del relativo periodo di riferimento. Gli strumenti finanziari che compongono il Portafoglio sono a tal fine valutati applicando i criteri individuati all'articolo 12.
5. Il Cliente è inoltre tenuto a rimborsare alla Banca le spese e gli oneri sostenuti per la prestazione dell’incarico. Sono pertanto a carico del Cliente:
• commissioni e spese documentate pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui essa si sia avvalsa, ovvero dovute alla Banca medesima per le operazioni in cui essa figuri come controparte negoziale;
• spese per l’assolvimento dell’imposta di bollo e della tassa sui contratti di trasferimento di titoli o valori relative alle operazioni di compravendita e spese sostenute per la partecipazione ad assemblee in virtù di procura del Cliente;
• ogni eventuale altra imposta e tassa.
6. La Banca ha la facoltà di richiedere l’anticipazione al Cliente di dette spese e oneri, in mancanza della quale la Banca non sarà tenuta ad effettuare l’operazione cui tali spese ed oneri si riferiscono.
7. Le spese e gli oneri che la Banca dovesse sostenere in dipendenza di pignoramenti o sequestri operati sul Portafoglio, sono totalmente a carico del Cliente.
8. Le spese e gli oneri dovranno essere rimborsati a semplice richiesta scritta della Banca.
9. La Banca è comunque autorizzata a prelevare direttamente dal Portafoglio le somme ad essa dovute dal Cliente per commissioni, spese ed oneri.
00.Xx ogni caso di ritardo nella corresponsione delle somme dovute dal Cliente ai sensi del Contratto, lo stesso dovrà corrispondere interessi moratori al saggio degli interessi legali, senza necessità di formale messa in mora.
00.Xx Banca provvederà ad effettuare il calcolo delle commissioni ed a comunicarne l'importo al Cliente, unitamente a quello delle spese e degli oneri, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 11.
Articolo 14 - Cointestazione del rapporto
1. Quando il rapporto è intestato a più persone tutte le comunicazioni, le notifiche ed i rendiconti possono essere inviati dalla Banca ad uno solo dei cointestatari, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
2. I cointestatari, per l’esercizio di tutti i diritti nascenti dal Contratto, si riservano di nominare nel Modulo di Sottoscrizione un loro rappresentante, la cui firma posta in calce al medesimo Modulo di Sottoscrizione vale anche quale accettazione della nomina e di specimen di firma, quale scrittura di comparazione rispetto alle altre sottoscrizioni autografe che verranno effettuate dal rappresentante.
3. La revoca della facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica della facoltà dovrà essere fatta da tutti.
4. La revoca, la modifica della rappresentanza e la rinuncia alla stessa devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata alla Banca ed avranno affetto nei confronti della stessa – anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione – trascorso il tempo tecnico utile affinché la Banca apporti le necessarie registrazioni. Tale periodo di tempo non sarà comunque superiore a tre giorni lavorativi bancari dalla ricezione della lettera raccomandata.
5. Le altre cause di cessazione della rappresentanza non sono opponibili alla Banca finché questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
6. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale ed indivisibile.
7. Ciascun cointestatario autorizza, sin d’ora, ciascuno degli altri cointestatari ad effettuare l’aggiornamento delle informazioni e notizie contenute nel documento “Questionario MiFID” anche in suo nome e per suo conto. La Banca considererà pertanto le informazioni rese da uno dei cointestatari per conto di un altro cointestatario come se effettivamente rese da quest’ultimo.
8. Nel caso in cui il Contratto sia stato sottoscritto da un solo intestatario, la morte o la sopravvenuta incapacità di agire dello stesso comporta l’estinzione del mandato. In tal caso, ai sensi dell’art. 1728, comma 1, del c.c. la Banca continuerà la gestione conformemente alle caratteristiche prescelte fino a quando non abbia conoscenza dell’avvenuto decesso dell’intestatario.
Articolo 15 - Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta
1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, ciascuna di esse singolarmente può disporre del Portafoglio con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.
2. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari – nelle ipotesi di ordini specifici ovvero di ritiro totale o parziale del Portafoglio – quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.
3. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione a mezzo lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo tecnico necessario affinché la Banca apporti le necessarie registrazioni. Tale termine non sarà comunque superiore a tre giorni lavorativi bancari dalla ricezione della lettera raccomandata.
4. Nel caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del rapporto separatamente. Analogamente lo conservano gli eredi dei cointestatari, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell’incapace. In questi casi, la Banca deve però pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.
Articolo 16 - Soggetti titolati ad operare
1. Il Cliente è tenuto a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando per iscritto gli eventuali limiti alle facoltà loro accordate. La firma posta da dette persone autorizzare in calce al Modulo di Xxxxxxxxxxxxxx vale quale accettazione della nomina e di specimen di firma, quale scrittura di comparazione rispetto alle altre sottoscrizioni autografe che verranno effettuate dal rappresentante.
2. Si applicano le previsioni dell’articolo 15 per quanto riguarda la revoca e la modifica delle facoltà concesse alle persone autorizzate nonché per la rinuncia da parte delle medesime.
Articolo 17 - Durata del Contratto e recesso
1. Il Contratto è a tempo indeterminato.
2. Fermo restando quanto previsto all’articolo 3, il Cliente ha facoltà, senza che ad esso sia addebitata alcuna penalità, di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, mediante lettera raccomandata, o raccomandata a mano, trasmessa alla Banca.
3. La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, a mezzo lettera raccomandata inviata al Cliente, in presenza di giustificato motivo (rappresentato da qualsiasi evento o atto che incida negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica del Cliente). La Banca ha la facoltà di recedere anche se il giustificato motivo riguarda uno solo dei cointestatari.
4. Nelle ipotesi sopra descritte, in presenza di comunicazione di recesso del Cliente o della Banca, il Contratto si intenderà estinto il giorno lavorativo bancario successivo a quello della ricezione della comunicazione.
5. La Banca ha altresì facoltà di recedere dal Contratto, a mezzo lettera raccomandata inviata al
Cliente, anche in assenza di un giustificato motivo, concedendo però al Cliente un preavviso di quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
6. In tutti i casi di recesso, la Banca provvederà a mettere a disposizione del Cliente, secondo le indicazioni dallo stesso fornite e a sue spese, ovvero in assenza di tali indicazioni, presso la succursale indicata nel Modulo di Sottoscrizione e compatibilmente con i tempi tecnici necessari in relazione anche ad operazioni in corso, le somme di denaro e gli strumenti finanziari a quel momento facenti parte del Portafoglio.
7. Qualora gli strumenti finanziari fossero subdepositati l’obbligo si intenderà assolto mediante istruzioni al subdepositario di trasferirli al Cliente presso il soggetto e con le modalità da questi indicati, o, in assenza di indicazione del Cliente, presso la succursale indicata nel Modulo di Sottoscrizione.
8. Dal momento del recesso la Banca non può compiere atti di gestione sul Portafoglio, salvo che detti atti si rendano necessari al fine di assicurare la conservazione del medesimo Portafoglio. La Banca può altresì eseguire le operazioni già disposte dal Cliente e non ancora eseguite salvo che le stesse non siano già state revocate.
9. La Banca invierà al Cliente un rendiconto di fine rapporto redatto ai sensi dell'articolo 11.
10. Fatto salvo ovviamente il diritto della Banca al pagamento del corrispettivo e delle altre somme previste dall’articolo 13, il recesso non comporta alcun obbligo di risarcimento danni o pagamento di penali a carico della Banca o del Cliente, il quale è tuttavia tenuto a rimborsare alla Banca le spese derivanti dall'esecuzione delle operazioni conseguenti. Resta inteso che ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi 2° e 3° c.c. la Banca, ove il Cliente non abbia soddisfatto i diritti maturati dalla stessa per commissioni, spese ed oneri sostenuti, ha il diritto di ritenere e di provvedere alla successiva vendita una quota degli strumenti finanziari congruamente correlata a tali diritti e comunque, ove ciò sia possibile in base alla effettiva composizione del Portafoglio, non superiore a 1,2 volte i diritti stessi. Stesso diritto spetta alla Banca in tutti i casi di estinzione del rapporto.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di richiesta di ritiro totale o parziale del Portafoglio, ovvero del trasferimento dello stesso.
Articolo 18 - Invio di comunicazioni
1. La Banca invia al Cliente la corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche, con pieno effetto, all’indirizzo, anche elettronico, indicato all’atto della sottoscrizione di questo contratto, oppure all’ultimo indirizzo comunicato per iscritto dal Cliente alla Banca. Quando il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni, le notifiche e i rendiconti sono inviati dalla Banca all'indirizzo indicato dai cointestatari con pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari.
2. Le comunicazioni e le notifiche alla Banca devono essere fatte per iscritto alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto.
Articolo 19 - Modifiche al Contratto
1. La Banca si riserva la facoltà di modificare le norme del Contratto in presenza di un giustificato motivo (individuato, in via esemplificativa, in modifiche di leggi, regolamenti, norme amministrative o di vigilanza, motivi di sicurezza o di efficienza), dandone comunicazione scritta al Cliente, con la specifica indicazione, a seconda della natura della modifica in questione, della data di decorrenza della modifica stessa. Il Cliente ha comunque facoltà di recedere dal Contratto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
2. La Banca si riserva, altresì, la facoltà di modificare le condizioni economiche che regolano il Contratto. In caso di variazioni in senso sfavorevole al Cliente, la Banca invia una comunicazione scritta al Cliente, ovvero in caso di variazioni generalizzate, può provvedere a far pubblicare apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed eventualmente ad esporre, nei propri locali aperti al pubblico, un avviso di pari tenore. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla comunicazione nelle altre forme previste, il Cliente ha
la facoltà di recedere dal Contratto, secondo quanto previsto dall’articolo 17, senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
3. Qualora le condizioni economiche siano indicizzate con riferimento a specifici parametri prescelti dalla Banca e dal Cliente la cui determinazione è sottratta alla volontà di entrambi, non vengono comunicate le variazioni conseguenti alle variazioni dei suddetti parametri.
Art. 20 - Reclami – Risoluzione stragiudiziale delle controversie – clausola di mediazione
Per eventuali contestazioni in ordine alla prestazione del servizio di gestione da parte della Banca il Cliente può presentare reclamo: (i) con posta ordinaria, Deutsche Bank S.p.A. - Piazza del Calendario,
n. 3 20126 Milano - xxx.xx Ufficio Reclami; (ii) via fax al numero 00 00000000; (iii) xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xx.xxx.
Nel reclamo il Cliente deve sempre specificare le proprie generalità ed i motivi dello stesso; se il reclamo è presentato dal Cliente tramite un proprio incaricato, il reclamo deve essere firmato anche dal Cliente. La Banca si impegna a rispondere al Cliente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del reclamo.
Il Cliente prende atto e dichiara di conoscere che, nel caso non sia rimasto soddisfatto della risposta al reclamo presentato alla Banca o non abbia da questa ricevuto risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni, ove ne ricorrano i presupposti può anche ricorrere all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF”). Si precisa che il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Rientrano nella competenza dell’ACF le controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti per l’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del Testo Unico dell’intermediazione Finanziaria, ivi incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.
Sono invece esclusi dalla competenza dell’ACF:
a) le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila);
b) i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti per l’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del Testo Unico dell’intermediazione Finanziaria;
c) i danni che non hanno natura patrimoniale.
Il ricorso all’ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori o di procuratore e, comunque entro un anno dalla presentazione del reclamo alla Banca ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’ACF (9 gennaio 2017), entro un anno da tale data.
Inoltre, il ricorso all’ACF può essere proposto quando sui medesimi fatti oggetto dello stesso reclamo:
a) non è pendente, anche su iniziativa dell’intermediario a cui l’investitore ha aderito, altra procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
b) è stato preventivamente presentato reclamo alla Banca al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione senza che la Banca abbia comunicato al Cliente le proprie determinazioni.
Il ricorso è predisposto e trasmesso all’ACF secondo le modalità da quest’ultimo rese note attraverso il proprio sito web.
Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal Contratto e in relazione all’obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca possono ricorrere ad un organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
Articolo 21 - Legge e giurisdizione
1. Al Contratto si applicano la legge e la giurisdizione italiana.
2. Qualora il Cliente non sia un consumatore, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (“Codice del Consumo”), per ogni controversia fra il Cliente e la Banca è esclusivamente competente il Foro nella cui giurisdizione è compresa la località ove ha sede la succursale della Banca menzionata nel Modulo di Sottoscrizione.
Glossario
Per il glossario di questo contratto si rinvia al glossario pubblicato sul sito internet della Banca [xxxxx://xxx.xx.xxx/xxxxxx/xx/xxxxxxx/xxxxx_xxxxxxxxxxxx.xxxx] quale allegato alle “Norme contrattuali che regolano il “Contratto Quadro per la prestazione di servizi di investimento e per il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari”.