Istruzioni specifiche Clausole campione

Istruzioni specifiche. 1. Il Cliente ha sempre facoltà di impartire alla Banca specifiche istruzioni per l’esecuzione degli ordini. In tal caso la Banca, ferme le necessarie valutazioni di appropriatezza, sarà tenuta ad eseguire l’ordine attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni. In relazione a tale evenienza, tuttavia, si avverte il Cliente che, sue istruzioni specifiche, possono pregiudicare le misure previste nella Politica di Trasmissione e di Esecuzione, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.
Istruzioni specifiche. A. FLUSSO DI COMUNICAZIONE DEL DATA BREACH AL GARANTE DELLA PRIVACY Il flusso inizia con l’identificazione di una possibile compromissione di dati personali nell’ambito della gestione di un incidente di sicurezza e si conclude con l’invio al Garante, da parte del Titolare, del modulo compilato previsto dal Regolamento UE 2016/679. Tale flusso prevede, pertanto, l’interazione e lo scambio di informazioni specifiche con il Titolare impattato dall’evento, al fine di consentirgli di adempiere a quanto previsto dagli artt. 33 e 34 del Regolamento. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento per “violazione dei dati personali” (data breach) si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
Istruzioni specifiche. 10.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente art.5.7, l’Investitore ha facoltà di impartire, in ogni momento, alla Banca, istruzioni specifiche per l’esecuzione di particolari operazioni, ivi comprese quelle fuori dai mercati regolamentati, purché compatibili con le caratteristiche della gestione prescelta, dandone comunicazione per iscritto alla Banca. Al riguardo, l’Investitore dichiara di essere a conoscenza e prendere atto che la Banca è tenuta ad attenersi alle istruzioni impartite dall’Investitore anche qualora le medesime possano pregiudicare, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni, le misure previste nella strategia di esecuzione di cui al Fascicolo Informativo. La Banca dà attuazione a tali istruzioni e/o ordini nei tempi tecnici necessari, salvo il diritto di discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote all’Investitore, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso avrebbe dato la sua approvazione.
Istruzioni specifiche. 10.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente art.5.7, l’Investitore ha facoltà di impartire, in ogni momento, alla Banca, istruzioni specifiche per l’esecuzione di particolari operazioni, ivi comprese quelle fuori dai mercati regolamentati, purché compatibili con le caratteristiche della gestione prescelta, dandone comunicazione per iscritto alla Banca. Al riguardo, l’Investitore dichiara di essere a conoscenza e prendere atto che la Banca è tenuta ad attenersi alle istruzioni impartite dall’Investitore anche qualora le medesime possano pregiudicare, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni, le misure previste nella strategia di esecuzione di cui al Fascicolo Informativo.
Istruzioni specifiche. 1. Il Cliente ha la facoltà di impartire istruzioni vincolanti in ordine a singole operazioni da compiere dandone comunicazione in forma scritta alla Banca, a condizione che esse siano conformi al mandato di gestione conferito alla stessa e “adeguate” ai sensi del precedente Articolo 4 e dell’Articolo 2 della Sezione A “Disciplina contrattuale comune ai diversi servizi di investimento”. In ogni caso la Banca eseguirà tali istruzioni nel rispetto dei termini e delle esigenze tecniche delle operazioni eventualmente in corso.
Istruzioni specifiche a) Il responsabile del trattamento si impegna a garantire che l’acquisizione dei dati personali venga effettuata solo dopo l’esecuzione degli adempimenti di seguito indicati, la cui corretta esecuzione deve essere oggetto di apposito controllo da parte del responsabile. L’acquisizione dei dati è subordinata alla previa consegna agli interessati dell’informativa privacy predisposta dal titolare cfr. Allegato F: Informativa al • trattare i dati: in modo lecito, corretto e trasparente; esclusivamente per le finalità individuate nel presente atto; in modo adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità prescritte; gli stessi dati devono essere esatti, aggiornati, e conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; • in fase di trattamento dei dati, il responsabile dovrà garantire un elevato livello di compliance avendo cura: di rispettare ogni disposizione vigente in tema di protezione dei dati personali; di adottare tutte le misure idonee a garantire riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali trattati; di adottare i presidi idonei a garantire la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati; • rispettare il divieto di diffusione dei dati personali e vincolare contrattualmente in questo senso anche i soggetti autorizzati e legittimati al trattamento dei dati, senza limiti temporali o spaziali; • assicurare specificamente che i dati forniti dal titolare, o altrimenti trattati per conto del titolare ai fini dell’esecuzione delle attività oggetto di Convenzione, non siano oggetto di trattamenti diversi (e/o effettuati per finalità diverse) da quelli di cui al servizio affidato o, in ogni caso, non siano trattati al di fuori dei limiti imposti dal titolare, avendo cura che i dati personali – conservati nei sistemi dell’operatore - siano possibilmente tenuti separati rispetto a quelli trattati per conto di altri soggetti o per conto dello stesso responsabile ed informando prontamente il titolare di qualsivoglia situazione anomala o emergenza occorsa nell’espletamento delle proprie attività che possa avere un’influenza, anche marginale, sulle modalità di trattamento (ivi inclusa la conservazione) dei dati personali; • impegnarsi affinché la comunicazione a terzi dei dati raccolti, nonché il loro eventuale trasferimento all’estero (ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR) siano posti in essere nel rispetto delle disposizioni del GDPR, ferma restando la previa auto...
Istruzioni specifiche. 1. Distribuzione di dividendi. Prendo/diamo atto che nel caso in cui sia deliberata la distribuzione di dividendi e, più in generale, per le azioni a distribuzione dei proventi, per gli investitori in Italia, la Sicav provvederà a pagare i dividendi relativi a tutte le azioni possedute secondo le modalità indicate al seguente punto 2.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.