Commissioni e pagamenti Clausole campione

Commissioni e pagamenti. UN. Commissioni. Accetti di pagare a Fanplayr le tariffe specificate nel tuo Contratto di abbonamento con Fanplayr, comprese eventuali Commissioni di configurazione, Commissioni di transazione, Commissioni di servizio e Commissioni mensili (collettivamente, le "Commissioni").
Commissioni e pagamenti. 1. La Banca, a titolo di compenso per l’incarico conferitole, ha diritto ad una commissione corrispondente alla percentuale prevista nell’allegato 1 al Modulo di Sottoscrizione, calcolata sulla giacenza media del Portafoglio gestito, con riferimento al trimestre o al minor periodo da prendere in considerazione secondo quanto di seguito previsto. 2. Qualora il Contratto acquisti efficacia nel corso del periodo cui la commissione si riferisce, essa si calcola pro-rata sull'effettivo periodo di attività. La stessa regola si applica con riferimento agli incrementi e ai decrementi del Portafoglio dovuti a conferimenti e prelievi successivi al conferimento iniziale. 3. Qualora il Contratto venga a cessare per qualsiasi motivo nel corso del periodo cui la commissione si riferisce, la Banca ha diritto alla commissione dovuta per quel periodo pro-rata fino alla data di cessazione del Contratto. 4. La commissione verrà calcolata alla scadenza del relativo periodo di riferimento. Gli strumenti finanziari che compongono il Portafoglio sono a tal fine valutati applicando i criteri individuati all'articolo 12. 5. Il Cliente è inoltre tenuto a rimborsare alla Banca le spese e gli oneri sostenuti per la prestazione dell’incarico. Sono pertanto a carico del Cliente: • commissioni e spese documentate pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui essa si sia avvalsa, ovvero dovute alla Banca medesima per le operazioni in cui essa figuri come controparte negoziale; • spese per l’assolvimento dell’imposta di bollo e della tassa sui contratti di trasferimento di titoli o valori relative alle operazioni di compravendita e spese sostenute per la partecipazione ad assemblee in virtù di procura del Cliente; • ogni eventuale altra imposta e tassa. 6. La Banca ha la facoltà di richiedere l’anticipazione al Cliente di dette spese e oneri, in mancanza della quale la Banca non sarà tenuta ad effettuare l’operazione cui tali spese ed oneri si riferiscono. 7. Le spese e gli oneri che la Banca dovesse sostenere in dipendenza di pignoramenti o sequestri operati sul Portafoglio, sono totalmente a carico del Cliente. 8. Le spese e gli oneri dovranno essere rimborsati a semplice richiesta scritta della Banca. 9. La Banca è comunque autorizzata a prelevare direttamente dal Portafoglio le somme ad essa dovute dal Cliente per commissioni, spese ed oneri.
Commissioni e pagamenti. 1. La Società non sarà responsabile di ritardi occasionali o di ritardi al di fuori del proprio controllo o per cause non imputabili alla Società. 2. L’Affiliato si obbliga a inviare una comunicazione tempestiva alla Società in caso di: a) variazione della posizione IVA, inclusa l’apertura di una partita IVA oppure la modifica del numero di partita IVA; b) chiusura di partita IVA; c) qualsiasi modifica ai dati inseriti nella Richiesta di Affiliazione. 3. L'accettazione del corrispettivo da parte dell'Affiliato sarà considerata come un'estinzione totale e definitiva del Saldo dovuto per il periodo indicato. 4. Se l'Affiliato contesta il saldo dovuto, dovrà inviare entro i 30 (trenta) giorni successivi al mese di competenza, una comunicazione alla Società indicando le motivazioni della contestazione. In mancanza dell'invio di una tale comunicazione entro il termine sopra riportato, il Saldo dovuto per il periodo indicato si considererà irrevocabilmente accettato. 5. La Società potrà ritardare il pagamento all'Affiliato di un qualsiasi Saldo per un periodo fino a centottanta (180) giorni, al fine di effettuare indagini e verifiche sulla conformità delle relative transazioni secondo quanto indicato nei presenti termini e condizioni. 6. la Società si riserva il diritto insindacabile, previo accordo tra le parti e per motivazioni condivise:
Commissioni e pagamenti. 5.1 Commissioni per i Servizi in Abbonamento. Le commissioni per i Servizi in Abbonamento indentificati nel SOW devono essere corrisposte in anticipo in rate annuali. Qualsiasi volume acquistato e non utilizzato dal Cliente nel corso della Durata Iniziale o in ciascun Periodo di Rinnovo del Contratto non potrà essere cumulato con il volume acquistato per l’eventuale Periodo di Rinnovo successivo del Contratto stesso. 5.2 Spese per l’eccedenza. Le spese per l’eccedenza dovute dal Cliente nel caso in cui lo stesso superi il volume acquistato saranno addebitate in conformità con il SOW e saranno fatturate dopo la fine del trimestre in cui tali spese sono state sostenute.
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  • Pagamenti L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’A.Q. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore a € 80.000,00 (ottantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, Il DL può registrare in partita provvisoria sui documenti contabili quantità dedotte da misurazioni sommarie ai sensi ed agli effetti dell’art. 190 comma 6 del DPR. 207/2010. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG _ CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessi.