Cointestazione del rapporto Clausole campione

Cointestazione del rapporto. 1. Se il Contratto è intestato a più persone ogni coin- testatario ha la facoltà di compiere operazioni se- paratamente, disponendo del rapporto con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Se non è stato indicato un rappresen- tante comune, tutte le comunicazioni possono es- sere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari, con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutte. La revoca della facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica della facoltà dovrà essere effettuata da tut- ti. La revoca e la modifica della facoltà di rappresen- tanza, nonché la rinuncia da parte dei rappresentanti, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione per iscritto. 2. Il singolo cointestatario avendo piena facoltà di ope- rare disgiuntamente, può procedere all’estinzione dei rapporti con pieno effetto nei confronti della Ban- ca e degli altri cointestatari; resta onere del cointesta- tario che ha proceduto all’estinzione del rapporto di darne notizia agli altri cointestatari. 3. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale ed indivisibile. La Banca pretende il con- corso di tutti i cointestatari per disporre del rapporto quando da uno di essi le sia stata notificata opposi- zione anche solo con lettera raccomandata. La Banca recepisce l’opposizione nel più breve tem- po possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazio- ne; ciò anche quando revoche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. 4. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire anche di uno solo dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del rapporto. Lo acquistano, altresì, gli eredi del cointestatario, che saranno tenuti ad esercitarlo congiuntamente, e il le- gale rappresentante dell’incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell’incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. 5. I cointestatari assumono in ogni caso gli obblighi re- lativi alle presenti Condizioni generali in via solidale tra di loro.
Cointestazione del rapporto. Quando il finanziamento è intestato a più persone esso si intende conferito in via congiunta e pertanto gli intestatari possono disporre del finanziamento solo congiuntamente.
Cointestazione del rapporto. Se il Contratto è intestato a più persone ogni cointestatario ha la facoltà di compiere operazioni separatamente, disponendo del rapporto con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. A tal fine, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce a ciascuno degli altri intestatari il potere di agire per suo conto in relazione al Contratto. Tutte le comunicazioni possono essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari, con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Il singolo cointestatario avendo piena facoltà di operare disgiuntamente, può procedere all’estinzione dei rapporti con pieno effetto nei confronti della Banca e degli altri cointestatari; resta onere del cointestatario che ha proceduto all’estinzione del rapporto di darne notizia agli altri cointestatari. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale ed indivisibile. La Banca pretende il concorso di tutti i cointestatari per disporre del rapporto quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. La Banca recepisce l’opposizione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione; ciò anche quando revoche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire anche di uno solo dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del rapporto. Lo acquistano, altresì, gli eredi del cointestatario, che saranno tenuti ad esercitarlo congiuntamente, e il legale rappresentante dell’incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell’incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. I cointestatari assumono in ogni caso gli obblighi relativi al presente Contratto in via solidale tra di loro. Nel caso di conto agevolato per coloro che dichiarano un I.S.E.E. inferiore a 11.600 Euro la cointestazione può riguardare solo soggetti ricompresi nel nucleo famigliare su cui è stato calcolato l'I.S.E.E.
Cointestazione del rapporto. Il Conto Deposito può essere cointestato ad un numero massimo di due persone. Ogni cointestatario può effettuare disposizioni e operazioni separatamente, ivi inclusa l'estinzione del rapporto, con piena liberazione della Banca anche nei confronti dell'altro cointestatario e senza che la stessa sia tenuta a darne comunicazione all'altro cointestatario. In considerazione delle caratteristiche tecniche di accesso e delle modalità dispositive non è possibile richiedere l'operatività a firme congiunte. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che dovessero sorgere, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, l'altro cointestatario conserva il diritto di disporre autonomamente qualsiasi operazione attinente al rapporto. Analogo diritto spetterà agli eredi del cointestatario e al legale rappresentante del cointestatario dichiarato incapace. In caso di pluralità di eredi ciascuna operazione dovrà essere disposta con il consenso unanime degli stessi. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca è autorizzata a dare esecuzione alle disposizioni ricevute senza alcun obbligo di informare e/o consultare preventivamente l'altro cointestatario, fatto salvo il caso in cui il cointestatario medesimo, gli eredi del cointestatario deceduto, ovvero il legale rappresentante del cointestatario dichiarato incapace abbiano preventivamente notificato per iscritto alla Banca la propria opposizione all'esecuzione di atti disposti da uno dei predetti soggetti. Salvo diverse istruzioni impartite per iscritto, le comunicazioni della Banca sono inviate all'indirizzo del primo intestatario e sono efficaci anche nei confronti dell'altro intestatario.
Cointestazione del rapporto. 11.1 Quando il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche potranno essere effettuate dalla Banca ai sensi dell’articolo 13 a uno solo dei cointestatari, all’indirizzo da questi indicato, e sono da considerarsi operanti ed efficaci a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. 11.2 Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. La revoca della facoltà di rappresentanza, in deroga all’art. 1726 cod. civ., potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvedere; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. 11.3 Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca finché questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. 11.4 I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che venissero a sorgere, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo contestatario.
Cointestazione del rapporto. Quando il rapporto è intestato a più persone, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate, salva diversa pattuizione, da ciascun intestatario separatamente, anche in deroga all’art. 1854 cod. civ., con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. In caso di rapporto cointestato, il Cliente prende atto che è possibile operare solo tramite firma disgiunta e, pertanto, ciascun cointestatario avrà facoltà di disporre in autonomia; l’estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo dei cointestatari, che avrà l’onere di darne comunicazione agli altri cointestatari.
Cointestazione del rapporto. 1. Il Time Deposit può essere intestato anche a più persone purché il Conto Corrente abbia la medesima cointestazione. 2. Quando il Conto Corrente è intestato a più persone con facoltà di operatività a firme disgiunte, le relative operazioni di Time Deposit (comprese la sottoscrizione, la richiesta di estinzione anticipata e la disdetta, per le operazioni a rinnovo automatico) possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari; nel caso di Conto Corrente con operatività a firme congiunte, tutte le operazioni di Time Deposit (comprese la sottoscrizione, la richiesta di estinzione anticipata e la disdetta, per le operazioni a rinnovo automatico) devono essere effettuate da tutti i cointestatari con firma di ciascuno. 3. I cointestatari rispondono in via solidale ed indivisibile fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario. 4. Per quanto non diversamente disposto, restano valide le disposizioni del contratto di Conto Corrente.
Cointestazione del rapporto. Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dai cointestatari Art. 8 – Decesso del Cliente/cointestatario
Cointestazione del rapporto. Quando il rapporto di Xxxxx Xxxxxxxx è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di accordi speciali, sono fatte dalla Banca al primo dei cointestatari ovvero all’indirizzo di domiciliazione da questo indicato nel Contratto o successivamente comunicato per iscritto alla Banca, con pieno effetto anche nei confronti degli altri intestatari.
Cointestazione del rapporto. 1. Quando il rapporto intestato a persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. In tali rapporti la di disposizione separata essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari, mentre del rapporto essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che ha di darne comunicazione agli altri cointestatari. 2. In ogni caso, i cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.