Cointestazione del rapporto Clausole campione

Cointestazione del rapporto. Quando il finanziamento è intestato a più persone esso si intende conferito in via congiunta e pertanto gli intestatari possono disporre del finanziamento solo congiuntamente.
Cointestazione del rapporto. 1. Se il Contratto è intestato a più persone ogni coin- testatario ha la facoltà di compiere operazioni se- paratamente, disponendo del rapporto con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Se non è stato indicato un rappresen- tante comune, tutte le comunicazioni possono es- sere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari, con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutte. La revoca della facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica della facoltà dovrà essere effettuata da tut- ti. La revoca e la modifica della facoltà di rappresen- tanza, nonché la rinuncia da parte dei rappresentanti, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione per iscritto.
Cointestazione del rapporto. Se il Contratto è intestato a più persone ogni cointestatario ha la facoltà di compiere operazioni separatamente, disponendo del rapporto con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. A tal fine, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce a ciascuno degli altri intestatari il potere di agire per suo conto in relazione al Contratto. Tutte le comunicazioni possono essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari, con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Il singolo cointestatario avendo piena facoltà di operare disgiuntamente, può procedere all’estinzione dei rapporti con pieno effetto nei confronti della Banca e degli altri cointestatari; resta onere del cointestatario che ha proceduto all’estinzione del rapporto di darne notizia agli altri cointestatari. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale ed indivisibile. La Banca pretende il concorso di tutti i cointestatari per disporre del rapporto quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. La Banca recepisce l’opposizione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione; ciò anche quando revoche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire anche di uno solo dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del rapporto. Lo acquistano, altresì, gli eredi del cointestatario, che saranno tenuti ad esercitarlo congiuntamente, e il legale rappresentante dell’incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell’incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. I cointestatari assumono in ogni caso gli obblighi relativi al presente Contratto in via solidale tra di loro. Nel caso di conto agevolato per coloro che dichiarano un I.S.E.E. inferiore a 11.600 Euro la cointestazione può riguardare solo soggetti ricompresi nel nucleo famigliare su cui è stato calcolato l'I.S.E.E.
Cointestazione del rapporto. 1. Quando il rapporto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. In tali rapporti la facoltà di disposizione separata può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che ha l'onere di darne comunicazione agli altri cointestatari.
Cointestazione del rapporto. Il Conto Deposito può essere cointestato ad un numero massimo di due persone. Ogni cointestatario può effettuare disposizioni e operazioni separatamente, ivi inclusa l'estinzione del rapporto, con piena liberazione della Banca anche nei confronti dell'altro cointestatario e senza che la stessa sia tenuta a darne comunicazione all'altro cointestatario. In considerazione delle caratteristiche tecniche di accesso e delle modalità dispositive non è possibile richiedere l'operatività a firme congiunte. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che dovessero sorgere, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, l'altro cointestatario conserva il diritto di disporre autonomamente qualsiasi operazione attinente al rapporto. Analogo diritto spetterà agli eredi del cointestatario e al legale rappresentante del cointestatario dichiarato incapace. In caso di pluralità di eredi ciascuna operazione dovrà essere disposta con il consenso unanime degli stessi. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca è autorizzata a dare esecuzione alle disposizioni ricevute senza alcun obbligo di informare e/o consultare preventivamente l'altro cointestatario, fatto salvo il caso in cui il cointestatario medesimo, gli eredi del cointestatario deceduto, ovvero il legale rappresentante del cointestatario dichiarato incapace abbiano preventivamente notificato per iscritto alla Banca la propria opposizione all'esecuzione di atti disposti da uno dei predetti soggetti. Salvo diverse istruzioni impartite per iscritto, le comunicazioni della Banca sono inviate all'indirizzo del primo intestatario e sono efficaci anche nei confronti dell'altro intestatario.
Cointestazione del rapporto. 11.1 Qualora il presente Contratto sia intestato a più persone lo stesso si considera a firme disgiunte, salva diversa pattuizione. Le facoltà disgiunte consentono a ciascun cointestatario, fatte comunque salve le eventuali diverse diposizioni previste nella documentazione d’offerta, di compiere operazioni anche separatamente, di esercitare i diritti connessi agli strumenti finanziari e di impartire, con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari, gli ordini di negoziazione aventi ad oggetto anche i titoli nominativi presenti nel deposito, comunque intestati. Il mandato potrà essere revocato anche da uno solo dei sottoscrittori con effetti nei confronti di tutti i cointestatari.
Cointestazione del rapporto. 17.1 Qualora il presente Contratto sia intestato a più persone, ciascuna di esse singolarmente può disporre del patrimonio in gestione, recedere dal Contratto, ovvero richiedere la restituzione o il trasferimento dell’intero patrimonio gestito con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.
Cointestazione del rapporto. 1. Se il Contratto è intestato a più persone ogni cointestatario ha la facoltà di compiere operazioni separatamente, disponendo del rapporto con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. A tal fine, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce a ciascuno degli altri intestatari il potere di agire per suo conto in relazione al Contratto. Tutte le comunicazioni possono essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
Cointestazione del rapporto. 1. Quando il rapporto è intestato a più persone esso si intende conferito in via disgiuntiva e, pertanto, tutte le disposizioni, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelle di risolvere, sciogliere o recedere dal CONTRATTO, quelle di indicare o variare i mezzi costituiti a titolo di provvista, nonché quelle relative all’indicazione sull’attribuzione della titolarità tra i cointestatari degli STRUMENTI FINANZIARI acquistati o sottoscritti nell’ambito della prestazione dei SERVIZI, potranno essere date da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della BANCA anche nei confronti degli altri intestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite mediante raccomandata a.r. alla BANCA da tutti i cointestatari. L’estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri. Il CLIENTE riconosce che in caso di cointestazione, salvo diverse istruzioni, la titolarità degli STRUMENTI FINANZIARI e dei PRODOTTI acquistati o sottoscritti mediante i SERVIZI sarà attribuita al primo cointestatario. La BANCA provvede ad attribuire gli interessi, i dividendi e gli altri diritti patrimoniali e a consentire l’esercizio dei diritti amministrativi relativi agli STRUMENTI FINANZIARI depositati a ciascun cointestatario, nel rispetto della titolarità giuridica delle attività finanziarie.
Cointestazione del rapporto. 1. Quando il rapporto è intestato a più persone, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate, salva diversa pattuizione, da ciascun intestatario separatamente, anche in deroga all’art. 1854 cod. civ., con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. In caso di rapporto cointestato, il Cliente prende atto che è possibile operare solo tramite firma disgiunta e, pertanto, ciascun cointestatario avrà facoltà di disporre in autonomia; l’estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo dei cointestatari, che avrà l’onere di darne comunicazione agli altri cointestatari.