SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
Contratto di appalto per la progettazione e realizzazione di n. 3 impianti fotovoltaici, di potenza unitaria da :
1. Campo a terra in MT - Potenza prevista 199,92 kWp
2. Campo a terra in BT - Potenza prevista 199,92 kWp
3. Magazzino Comunale BT - Potenza prevista 98,00 kWp Potenza Complessiva : kWp 497,84
siti nel Comune di Montecchio nell'Emilia mediante locazione finanziaria di opera pubblica ex art. 160 bis D.Lgs. 163/06
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladodici, il giorno ……….. del mese di ………… nella residenza municipale del Comune di Montecchio nell'Emilia (RE) presso
AVANTI A ME
Dott , Segretario Generale del Comune di Montecchio Emilia (RE), autorizzato a
rogare contratti in cui l’Ente è parte dall’art. 97 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Comune;
SONO COMPARSI
Da una parte:
Arch. ………….., nato a ………….. il ………….che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Montecchio Emilia (RE), codice fiscale /partita IVA 00441110350, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore VII “Urbanistica - Edilizia Privata- Suap- Commercio- Ambiente” nonché di responsabile del procedimento, ente nel seguito del presente atto denominato anche, per brevità, come “Stazione Appaltante” o "Comune" o “Soggetto Utilizzatore” o “Soggetto Responsabile dell’Impianto”;
Dall’altra parte:
b) il Sig…………………….………….., nato a ………….. il ………….che dichiara di intervenire in questo atto in qualità di …………………….. dell’Impresa/Società………….
con sede in …………………via …………… n. ……………………………………,partita IVA e codice fiscale ……………………, autorizzato alla stipula del presente atto in forza di
………………………………….;
Il Sig………………………………….rappresenta il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con scrittura privata autenticata/atto pubblico a Ministero del Dott………….Notaio in……………………., in data,…………..rep.n…………….., registrato il…………..al n…………………………, che in originale (oppure in copia dichiarata conforme dallo stesso Xxxxxx in data…………….) si allega al presente atto sotto la lettera “ ” per costituirne parte integrante e sostanziale.
Il suddetto Raggruppamento temporaneo di imprese, in prosieguo nel presente contratto denominato “Aggiudicatario” o “Appaltatore” è costituito fra le seguenti Ditte/Società/Imprese;
- ……………..…… con sede in ………………………. via n.
……………………,partita IVA e codice fiscale …………………………., in prosieguo nel presente contratto denominato “Soggetto Finanziatore” che interviene nel presente atto nella persona del Sig. …………………….………….., nato a il
………….che dichiara di intervenire in qualità di autorizzato alla stipula del presente atto in forza di ;
- ……………..…… con sede in ………………………. via n.
……………………,partita IVA e codice fiscale …………………………., in prosieguo nel presente contratto denominato “Soggetto Realizzatore” che interviene nel presente atto nella persona del Sig. …………………….………….., nato a il
………….che dichiara di intervenire in qualità di autorizzato alla stipula del presente atto in forza di ;
responsabili ciascuna in relazione alle specifiche obbligazioni che assumono, ai sensi dell’art. 160 bis comma 3 D.Lgs 163/06 e s.m.i, con il presente contratto che pertanto sottoscrivono.
I suddetti Xxxxxxx, della cui identità personale e poteri io segretario rogante sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo Xxxx, ai fini del quale:
PREMETTONO
a) il Comune di Montecchio Emilia (RE) intende farsi parte attiva nel definire politiche di miglioramento della qualità dell’ambiente volte a diminuire gli inquinanti in atmosfera, mediante soluzioni in grado di garantire anche un ritorno economico per il Comune stesso e, a tal fine, intende realizzare n. 3 impianti fotovoltaici, di potenza unitaria da :
• Campo a terra in MT - Potenza prevista 199,92 kWp – Zona Strada per Sant'Ilario
• Campo a terra in BT Potenza prevista 199,92 kWp – Zona Strada per Sant'Ilario
• Magazzino Comunale BT - Potenza prevista 98,00 kWp – Via V S Xxxxx PX
Potenza Complessiva : KWp 497,84
la Giunta Comunale di Montecchio Xxxxxx (RE) con deliberazione n. 45 del 05/04/2012 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il progetto preliminare avente ad oggetto la realizzazione dei 3 impianti sopra individuati per la produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica della potenza complessiva di 497,84 kWp connessi alla rete elettrica XX x XX xxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX);
b) con l’intervento in argomento il Comune si pone l’obiettivo di incrementare la produzione di energia mediante fonti rinnovabili e di ridurre le sostanze inquinanti immesse in atmosfera; infatti le quantità di emissioni nocive prodotte mediante le tradizionali fonti di energia elettrica al fine di produrre un valore di energia pari a quello generato annualmente dalla somma degli impianti fotovoltaici in progetto, nel caso più favorevole è di 319,98 tonnellate di CO2 evitate, TEP 144,43 evitate e, pertanto, nell’arco dei 20 anni di produzione di energia prevista per i tre impianti da realizzare il contributo del Comune all’abbattimento di sostanze inquinanti in atmosfera sarà di 5.935,61 tonnellate di CO2 evitate e TEP 2.679,25 evitate.
c) Gli impianti sono ubicati in Comune di Montecchio Emilia (RE)
N. | Edificio - Campo | Identificazione catastale | Indirizzo | Potenza prevista |
(kWp) | ||||
1 | Campo a terra in MT | Fg. 12 Mapp.688 | Strada per Sant'Ilario d'Enza | 199,92 |
2 | Campo a terra in BT | Fg. 12 Mapp.686 | Xxxxxx xxx Xxxx'Xxxxxx x'Xxxx | 000,00 |
0 | Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Xx. 28 Mapp.170 | Via V S Xxxxx PX | 98,00 |
Su aree in proprietà dalla Stazione Appaltante messe nella disponibilità dell’aggiudicatario attraverso la concessione in diritto di superficie, disposto con atto del Consiglio Comunale n. 31 del 23/04/2012;
d) L’intervento è previsto nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 15/10/2011, modificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 15/03/2012;
e) La Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 23/04/2012, ha confermato quale modalità realizzativa degli interventi la locazione finanziaria di opera pubblica di cui all’art.160 bis del D.lgs. 163/2006
f) con Determinazione n. 40 del 24/04/2012, la Stazione Appaltante ha indetto, ai sensi dell’articolo 160 bis del D.Lgs 163/2006, e s.m.i., (di seguito anche “Codice dei Contratti”), una procedura aperta per la locazione finanziaria immobiliare in costruendo finalizzata alla progettazione definitiva/esecutiva, realizzazione e mantenimento in efficienza di 3 impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di 497,84 kWp siti in Montecchio Xxxxxx (RE).
g) a seguito dell’espletamento della gara, con successiva Determinazione n. del , l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (di seguito anche “RTI”)
composto dall’impresa in qualità di
capogruppo mandataria (di seguito anche “……………………….”) la cui obbligazione avrà ad oggetto ……………………………………e la società
in qualità di mandante la cui obbligazione avrà ad oggetto……………………………….
h) a carico dell’Aggiudicatario non risultano cause di esclusione, giusta documentazione acquisita ai sensi dalle norme vigenti;
i) l’Aggiudicatario ha provveduto a prestare la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.LGS 163/2006 per l’importo di Euro , pari al 10% dell’importo contrattuale.
j) ai sensi dell’articolo 160 bis comma 3 del Codice dei Contratti, il Soggetto Finanziatore ed il Soggetto Realizzatore sono responsabili ciascuno in relazione alla specifica obbligazione assunta;
k) ai fini del perfezionamento della locazione finanziaria, la Stazione Appaltante costituirà a favore del soggetto finanziatore il diritto di superficie, disposto dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n.31 del 23/04/2012, sulle aree di sua proprietà sulle quali insisteranno i tre impianti fotovoltaici e che saranno puntualmente identificate nel seguente modo:
-campo 1 : Fg. 12 Mapp.688
-campo 2 : Fg. 12 Mapp.686
-magazzino comunale: Fg. 28 Mapp.170
Il diritto di superficie verrà costituito mediante atto rogato dal Segretario Comunale:avrà la durata di anni 25 (venticinque), sarà a titolo gratuito e verrà trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari.
l) la Stazione Appaltante avrà cura di adottare tutte le più opportune misure di verifica e controllo sull’andamento dei lavori e sulla conformità del Progetto alle proprie esigenze di Utilizzatore, spettando altresì alla Stazione Appaltante, le funzioni e i compiti previsti dalla normativa di cui agli articoli 141 c.8 e 176 c.3 lettera c) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. (Vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori e Alta Sorveglianza sulla realizzazione delle opere);
m) le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto per la progettazione e realizzazione di 3 impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di 497,84 kWp siti nel Comune di Montecchio Emilia (RE), è inscindibilmente collegato, in rapporto di principale ad accessorio, al contratto che la Stazione Appaltante andrà a sottoscrivere, con il soggetto realizzatore avente ad oggetto la manutenzione e il mantenimento in efficienza dell’ impianto per una durata corrispondente al rapporto negoziale di locazione finanziaria (20 anni) ivi compreso il disbrigo delle pratiche burocratiche prescritte dalla normativa vigente in pendenza del contratto; le parti convengono circa la necessità di considerare unitariamente le fattispecie negoziali, riconoscendo fra i contratti sia il nesso teleologico, essendo i contratti volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti (Soggetto Finanziatore, Soggetto Realizzatore, Soggetto Utilizzatore) nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale e unitario, sia il comune intento delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia causale identificata in un regolamento di reciproci interessi che garantisca all’utilizzatore la disponibilità/responsabilità dell’ impianto rispondente alle prescrizioni del D.M. 05 Maggio 2011 (4°Conto Energia) e del
successivo D.M. Che definirà il 5° Conto Energia e la sostenibilità dell’investimento e i benefici connessi ai flussi di cassa per 20 anni di produzione.
TUTTO CIÒ PREMESSO
le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I
DISPOSIZIONE GENERALI E OGGETTO DEL CONTRATTO
Articolo 1 Premesse ed allegati
Le premesse, la documentazione e gli atti richiamati o materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto formando, con esso, unico e inscindibile contesto e assumono ad ogni effetto valore di patto.
Sono allegati al presente contratto i seguenti documenti/elaborati:
- Progetto Preliminare approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 45/2012
-01 r.e. RELAZIONE ILLUSTRATIVA - RELAZIONE TECNICA
-02 r.e. INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA
-03 r.e. CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE
-04 r.e. CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
-05 r.e. QUADRO ECONOMICO
-06 r.e. CRONOPROGRAMMA
-07 r.e. STUDIO DI FATTIBILITA’ ECONOMICO FINANZIARIO
-08 r.e. SCHEMI DI CONTRATTO
- 09 s.g. XXXXXX XXXXXXX – INQUADRAMENTO URBANISTICO SCHEMI GRAFICI - STATO DI PROGETTO SCHEMI GRAFICI -SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE
- Documentazione tecnica proposta in sede di offerta elementi qualitativi;
- Piano di ammortamento provvisorio presentato in sede di offerta elementi quantitativi
che le parti dichiarano di conoscere e di aver sottoscritto per approvazione ed integrale accettazione.
Articolo 2 Definizioni e interpretazione
2.1 I termini utilizzati nel presente Contratto, laddove abbiano la lettera iniziale maiuscola e non altrimenti definiti in altri articoli del presente Contratto, avranno il significato di seguito indicato:
Appaltatore/Aggiudicatario: con questa espressione si intendono complessivamente i componenti del RTI sottoscrittore del presente contratto
AEEG: indica l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas;
Attività: le attività da eseguirsi da parte dell’Appaltatore ai sensi del presente Contratto, ivi incluse, in particolare, la Progettazione Definitiva ed Esecutiva e le Opere, l’ingegneria di base e di dettaglio, la fornitura dei materiali e dei Componenti, l’istallazione, la messa in opera e l’assistenza all’esecuzione delle prove di primo avviamento e collaudo tecnico dei componenti degli Impianti ai fini dell’accesso al Conto Energia (D.M. 05/05/2011) nonché l’assistenza al collaudo ai sensi dell’art. 141 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. , l’impiego di mano d’opera, l’uso dei macchinari necessari e delle istallazioni temporanee, finalizzati alle opere relative alla realizzazione dell’ impianto fotovoltaico, tutti i sistemi accessori, lavori di connessione alla rete elettrica, la consegna dei ricambi necessari, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la predisposizione della documentazione tecnica, il tutto come meglio precisato al successivo art. 4, l’assistenza in relazione a tutti i rapporti e le pratiche con gli enti preposti incluso quelle con GR, GSE e UTF, lo start up, l’esercizio e la manutenzione dell’impianto, la guardiania, manutenzione ordinaria e straordinaria fino all’emissione del Certificato di Collaudo tecnico.
Autorità: indica le autorità, agenzie, enti, uffici pubblici italiani responsabili per il rilascio delle autorizzazioni, permessi, nulla osta, licenze e qualsiasi altro atto necessario alla costruzione, entrata in esercizio e funzionamento di un impianto fotovoltaico.
Autorizzazioni: ogni licenza, autorizzazione, certificazione, presentazione, registrazione, concessione, ovvero le altre approvazioni delle autorità competenti, richieste dalla Legge Applicabile ai fini della realizzazione e mantenimento in efficienza dell’Impianto e delle opere di connessione alla rete elettrica comprese, a titolo esemplificativo, quelle richieste dalla Legge Applicabile in materia di urbanistica, edilizia, ambiente, paesaggistica e/o archeologia;
Collaudo in corso d’opera: la verifica della buona esecuzione delle opere oggetto del presente contratto attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l’organo di collaudo giudica necessari, effettuati e verbalizzati prima dell’ultimazione dei lavori;
Certificato di Collaudo Tecnico dell’impianto: il Certificato di Collaudo Tecnico dell’Impianto ai sensi dell’allegato 1 del D.M. 05/05/2011. o successivo D.M. (5° Conto Energia) Il superamento delle condizioni poste nell’allegato 1 del D.M. 05/05/2011 o
successivo D.M. (5° Conto Energia) è condizione necessaria per accedere al Conto Energia.
Certificato di Collaudo Tecnico – Amministrativo: il collaudo come inteso ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
Codice dei Contratti: Il D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
Collaudo Enel: indica il collaudo che Enel dovrà effettuare ai sensi della delibera AEEG n. 281/05 o Arg/elt 99/08 così come integrato e modificato, ove applicabile, al fine della Connessione alla Rete Elettrica secondo CEI 0-16;
Completamento degli Impianti: significa il completamento di tutte le Opere e delle Attività come da progetto esecutivo incluso tutto quanto necessario alla presa in carico delle opere che saranno cedute ad Enel e di tutto quanto necessario al Gestore dei Servizi Elettrici ai fini dell’erogazione dell’incentivo e alla vendita di energia nel rispetto del D.M. 05/05/2011;
Comunicazione di Approvazione della Progettazione Definitiva: ha il significato di formale comunicazione dell’avvenuta approvazione del progetto definitivo a cura della Stazione Appaltante; ne consegue la possibilità per l’aggiudicatario di trasmettere alla stazione appaltante il progetto esecutivo e la possibilità per l’aggiudicatario di dare corso all’esecuzione delle opere così come schematicamente evidenziate nel crono programma dei lavori.
Comunicazione di Approvazione della Progettazione Esecutiva: ha il significato di formale comunicazione dell’avvenuta approvazione del progetto esecutivo, a cura della Stazione appaltante.
Connessione alla Rete Elettrica: significa la connessione alla Rete Elettrica, in conformità alle previsioni di cui alla delibera AEEG n. 281/05 o Arg/elt 99/08, ove applicabile nel rispetto della CEI 0-16.;
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione: indica il professionista cui sono affidati i compiti descritti per tale ruolo secondo i termini del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la stesura del Piano di Coordinamento e Sicurezza;
Contratto: il presente contratto di appalto, comprensivo degli Allegati;
Consegna dei Lavori: il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 129 e 130 DPR 554/99.
Data di Ultimazione dei Lavori: il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori in doppio esemplare, i sensi dell’art. 172 del DPR 554/99
Cronoprogramma: indica la dettagliata pianificazione nel tempo delle attività finalizzate alla costruzione dei tre impianti fotovoltaici da parte dell’aggiudicatario
Decreto Ministeriale 05/06/2011: indica il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 05 Maggio 2011 inerente “L’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare” per gli impianti che entrano in esercizio in data successiva al 31/05/2011.
Direttore dei Lavori: indica il soggetto incaricato dall’Aggiudicatario in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Applicabile, che avrà i compiti di direzione dei lavori e delle forniture ai sensi dell’articolo 148 del DPR 207/2010 e s.m.i.,
Enel: Enel Distribuzione S.p.A. in qualità di gestore locale della rete elettrica;
Entrata in Esercizio: entrata in esercizio dell’impianto ai sensi dell’art. 3 comma1 lett. c. del D.M. 05/05/2011
Giorno naturale: intende ogni giorno di calendario inclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi;
GSE: Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., soggetto deputato all’attuazione del regime di Tariffa Incentivante prevista dal D.M. 05/05/2011;
Impianti: i 3 impianti fotovoltaici, da realizzarsi su aree di proprietà del Comune di Montecchio Emilia (RE).
Informazioni Riservate: indica le informazioni, i dati, le note, le registrazioni, gli accordi, i documenti, in qualunque supporto contenuti, resi noti da una delle Parti all’altra, o comunque ottenute da una delle Parti e collegate all’esecuzione del presente Contratto, ed in particolare le Specifiche Tecniche, inclusa, senza limitazioni di sorta, ogni documentazione tecnica e contrattuale inerente le Opere ed il loro oggetto, nonché ogni documento di natura commerciale ovvero dati patrimoniali, dati relativi a prezzi e conoscenze tecniche, modelli, formulari, processi industriali, registrazioni, fotografie, disegni, condizioni contrattuali, software, programmi e modelli ed ogni altra proprietà intellettuale ed industriale della Parte che effettua la comunicazione o comunque a cui tali dati fanno riferimento;
Legge Applicabile: tutte e ciascuna delle leggi, regolamenti, provvedimenti, decreti, atti aventi valore vincolante in Italia ed emessi da parte di ogni organo statale, autorità giudiziaria e/o amministrativa, che abbiano efficacia alla data di stipulazione del presente Contratto o che siano entrati in vigore successivamente;
Performance Ratio: definisce il rapporto tra l’energia misurata in uscita dall’impianto che è stata fornita alla rete dalla schiera di moduli fotovoltaici all’anno e l’energia teorica in ingresso calcolata sulla base della radiazione solare totale riferita all’irraggiamento sul piano dei moduli dell’impianto offerto in sede di gara;
Performance Ratio offerto (PRog): costituisce la Performance Ratio, così come sopra definita, offerta dall’Appaltatore in sede di gara e non potrà essere inferiore al 79%.
Performance Ratio minimo: costituisce la Performance Ratio, così come sopra definita, pari al 76,5% che costituisce condizione per la configurazione di grave inadempimento contrattuale e facoltà per la Stazione Appaltante della risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Soggetto Finanziatore: il soggetto autorizzato ai sensi del X.Xxx. 1 settembre 1993, n.385, componente del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, alla realizzazione degli impianti e diverrà proprietario superficiario degli stessi.
Soggetto Realizzatore il Soggetto qualificato ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 163/06, facente parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che realizzerà gli impianti e le opere e sottoscriverà il collegato contratto di mantenimento in efficienza dell’impianto; Soggetto Utilizzatore: colui che consegue la disponibilità del bene e versa il corrispettivo alla società di leasing – il Comune di Montecchio Emilia (RE).
Locazione finanziaria si intende un contratto in base al quale il soggetto finanziatore, dietro versamento di canoni periodici, mette a disposizione dell'Utilizzatore gli impianti fotovoltaici fatti costruire appositamente dallo stesso in base alle indicazioni fornite dall'Utilizzatore. Alla scadenza del contratto, l'Utilizzatore ha la possibilità di acquistare il bene, esercitando l'opzione finale di acquisto ad un prezzo prestabilito contrattualmente.
Soggetto Responsabile: soggetto responsabile dell’esercizio degli impianti e che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti – il Comune di Montecchio Emilia (RE).
Responsabile del Procedimento : indica il tecnico nominato dalla Stazione Appaltante, che, ai fini del presente Contratto, svolge le funzioni di Vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, analogamente a quanto previsto in tema di concessioni all’art. 141, comma 8, del D.Lgs. 163/06.
Tariffa Incentivante: l’incentivo per la produzione e la fornitura di energia alla rete italiana di energia elettrica ai sensi del Decreto 05/05/2011 di :
• campo 1 : 2° semestra 20<P≤200 – 0,214 €/kWh
• campo 2 : 2° semestra 20<P≤200 – 0,214 €/kWh
• magazzino comunale: 2° semestra 20<P≤200 – 0,214 €/kWh + 0,05 €/kWh incentivo eternit = 0,264 €/kWh
prevista, per gli impianti che entrano in esercizio entro il 30/12/2012, nell’Allegato 5 del DM prima citato pubblicato sulla GURI del 12 maggio 2011, relativamente agli “altri impianti fotovoltaici” di potenza compresa 20<P≤200 , con la maggiorazione prevista dall’art.14, 1 comma ,lett.a) del medesimo decreto
Tasso di interesse applicato: tasso annuo nominale fisso parametrato all’IRS 20 anni rilevato il giorno antecedente la data di entrata in esercizio dell’impianto euribor 3ML; lo spread sarà quello indicato in sede di offerta.
Articolo 3 Norme applicabili
3.1 Il presente contratto è sottoposto al rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture (D. Lgs. 163/2006 e s.m.i). e, per quanto applicabili, dal D.P.R. n. 207/2010 nonché della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n.81/08)
Articolo 4 Oggetto del Contratto
4.1 Il presente contratto ha ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione di 3 impianti - Siti nel Comune di Montecchio Xxxxxx (RE) - per la produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, per una potenza complessiva di 497,84 kWp connessi alla rete elettrica MT e BT, su area identificata nell’elaborato “relazione illustrativa” di cui all’art.1 del presente contratto, mediante lo strumento della locazione finanziaria di opera pubblica di cui all’art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006.
Con il presente Contratto, in particolare, la Stazione Appaltante affida all’Appaltatore - che accetta – la realizzazione in locazione finanziaria degli impianti “chiavi in mano”, della Progettazione Esecutiva e dell’esecuzione di tutte le Opere necessarie per la loro integrale realizzazione, ivi incluse le opere edili, di connessione alla rete elettrica, attribuzione dell'incentivo GSE, il tutto a regola d’arte ed in conformità alle Autorizzazioni, ai documenti progettuali, al Cronoprogramma, alle Specifiche Tecniche, al presente Contratto ed alle Leggi Applicabili.
4.2 Con l’espressione “chiavi in mano” le Parti hanno inteso stabilire che l’Appaltatore assume espressamente il rischio di eseguire il Contratto, adempiendo a tutte le obbligazioni in esso previste.
4.3 In particolare, devono intendersi incluse le seguenti Attività dell’Appaltatore:
a) Locazione finanziaria degli impianti: messa a disposizione dell'Utilizzatore, dietro versamento di canoni periodici, degli impianti fotovoltaici fatti costruire, appositamente in base alle indicazioni fornite dall'Utilizzatore stesso per la durata di anni 20;
b) Ingegneria: è ricompresa la Progettazione Esecutiva in conformità alla Progettazione Preliminare e al Progetto definitivo con le specifiche tecniche offerti in sede di gara e a quanto definito nel capitolato tecnico prestazionale e soggetta alla approvazione della Stazione Appaltante, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazioni, il progetto “as- built”, gli schemi elettrici, le Specifiche Tecniche dei componenti ed i manuali di
operazione e manutenzione. Sempre nell’ambito di questa Attività, l’Appaltatore sarà tenuto a fornire la progettazione della connessione alla rete elettrica dell’Impianto e a tutte le competenze in materia di sicurezza in fase di progettazione..L’impresa aggiudicataria dovrà garantire un minimo di produzione pari a 600.749,06 kWh il primo anno dall'allaccio ENEL così suddivisa:
• campo 1 : 251.167,75 kWh pari a 1.256,34 kWh/kWp
• campo 2 : 251.167,75 kWh pari a 1.256,34 kWh/kWp
• magazzino comunale: 98.413,56 kWh pari a 1.004,22 kWh/kWp
Considerando il normale decadimento dovuto al deterioramento della componentistica.
anno | CAMPO 1 | CAMPO 2 | MAGAZZINO | TOTALE kWh garantiti |
1 | 251.167,75 | 251.167,75 | 98.413,56 | 600.749,06 |
2 | 249.158,41 | 249.158,41 | 97.626,25 | 595.943,07 |
3 | 247.165,14 | 247.165,14 | 96.845,24 | 591.175,52 |
4 | 245.187,82 | 245.187,82 | 96.070,48 | 586.446,12 |
5 | 243.226,32 | 243.226,32 | 95.301,92 | 581.754,56 |
6 | 241.280,51 | 241.280,51 | 94.539,50 | 577.100,52 |
7 | 239.350,27 | 239.350,27 | 93.783,18 | 572.483,72 |
8 | 237.435,47 | 237.435,47 | 93.032,91 | 567.903,85 |
9 | 235.535,99 | 235.535,99 | 92.288,65 | 563.360,63 |
10 | 233.651,70 | 233.651,70 | 91.550,34 | 558.853,74 |
11 | 231.782,49 | 231.782,49 | 90.817,94 | 554.382,92 |
12 | 229.928,23 | 229.928,23 | 90.091,40 | 549.947,86 |
13 | 228.088,80 | 228.088,80 | 89.370,67 | 545.548,27 |
14 | 226.264,09 | 226.264,09 | 88.655,70 | 541.183,88 |
15 | 224.453,98 | 224.453,98 | 87.946,45 | 536.854,41 |
16 | 222.658,35 | 222.658,35 | 87.242,88 | 532.559,58 |
17 | 220.877,08 | 220.877,08 | 86.544,94 | 528.299,10 |
18 | 219.110,06 | 219.110,06 | 85.852,58 | 524.072,70 |
19 | 217.357,18 | 217.357,18 | 85.165,76 | 519.880,12 |
20 | 215.618,32 | 215.618,32 | 84.484,43 | 515.721,07 |
(c) Documentazione tecnica per le Autorizzazioni come definita nel capitolato prestazionale: l’Appaltatore dovrà predisporre e mettere a disposizione della Stazione Appaltante tutta la documentazione richiesta:
(a) dalle Autorità competenti per la realizzazione, l’entrata e il mantenimento in esercizio degli Impianti;
(b) da Enel e dai soggetti da quest’ultima incaricati per lo svolgimento di tutte le attività necessarie al fine della Connessione alla Rete Elettrica;
(c) dal GSE ai sensi del Decreto e ss.mm.ii. per ottenere la Tariffa Incentivante che entrano in esercizio entro il 2° semestre 2012
(d) Assistenza in tutte le procedure richieste da Enel al fine dello svolgimento del Xxxxxxxx Xxxx e partecipazione ad eventuali incontri con Enel. Resta inteso che l’Appaltatore dovrà
stabilire (congiuntamente con l’Autorità competente, Enel e la Stazione Appaltante) la tipologia le modalità e le tempistiche del Collaudo Enel e di tutti Collaudi.
(e) Opere civili: in cui sono comprese la preparazione dell'area su cui verranno realizzati i campi fotovoltaici, con livellamento del terreno, realizzazione di strada carraia ghiaiata che permetta un agevole accesso alle cabine ENEL ed agli ingressi dei campi stessi. Verifica del posizionamento dell'attuale fosso di scolo (che non deve essere chiuso).
Scavi a sezione obbligata, per le canalizzazioni elettriche dell’impianto, delle opere di connessione. Realizzazione di cabina di consegna (come da TICA allegati) e di trasformazione, messa a terra e recinzioni dei campi fotovoltaici.
Per quanto concerne il magazzino comunale si richiede lo smaltimento dell'eternit, rifacimento del manto di copertura, installazione di linea vita, realizzazione di locale inverter REI 120, taglio dell'area cortiliva per la posa di un tubo corrugato 125 cm che colleghi l'attuale contatore con la nuova nicchia in vetroresina che verrà posata dalla ditta appaltante.
(f) Fornitura degli apparati elettro-meccanici: in cui sono compresi la fornitura, l’istallazione e la messa in opera dei pannelli fotovoltaici, degli appositi elementi di supporto, delle strutture di fissaggio, degli inverter, dei quadri e collegamenti elettrici in corrente continua ed alternata, dei quadri di interfaccia, dei trasformatori elevatori, del sistema di video sorveglianza e anti-intrusioni, del sistema di monitoraggio nonché di ogni altro componente necessario in conformità agli elaborati progettuali e alle Specifiche Tecniche offerte in sede di gara.
(g) Il trasporto, lo scarico e l’immagazzinamento in cantiere di tutto il materiale fornito alla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante provvederà a far data dalla propria presa in carico dell’Impianto ad affidare in custodia detto materiale al Soggetto Realizzatore/Manutentore
(h) Montaggio ed Istallazione: in cui sono compresi la fornitura e l’istallazione, ivi incluso l’impiego della mano d’opera, di tutti i materiali, accessori e componenti secondari che si rendano necessari per la corretta e sicura operatività, in conformità alle Specifiche Tecniche, alla Legge Applicabile e alla regola dell’arte, nel rispetto del Cronoprogramma. L’Appaltatore sarà tenuto a curare altresì:
(i) la custodia e la vigilanza su tutti i componenti e materiali presenti in cantiere, ivi incluse le Apparecchiature, fino alla data del rilascio del Certificato di Collaudo Tecnico e presa in consegna dell’ impianto dalla Stazione Appaltante;
l) le operazioni di assistenza al Collaudo;
(m) consegna alla Stazione Appaltante come condizione per l’accesso al conto energia di tutti gli eventuali chiarimenti, informazioni, documenti, elaborati grafici, che dovessero essere richiesti;
(n) controllo e pianificazione costante dello Stato di Avanzamento dei Lavori di realizzazione delle Opere per ogni Impianto.
(o) ripristino dello stato dei luoghi. Il ripristino dello stato dei luoghi dovrà essere ultimato entro 18 mesi dalla fine della vita utile dell’impianto che convenzionalmente viene fissata con la scadenza della incentivazione del conto energia. Il ripristino dello stato dei luoghi consiste nell’accurata dismissione della viabilità di servizio, nella rimozione dei vani tecnici specifici dell’impianto. Il tutto previa rimozione e smaltimento sia dell’impianto che delle relative opere necessarie entro e fuori terra, secondo le norme delle leggi al momento vigenti.
4.4 Resta inteso che nella misura in cui uno qualsiasi degli elementi o delle attività relative ad ogni singolo campo , non sia incluso, o risulti incompleto o genericamente descritto o previsto nel presente Contratto ma risulti opportuno per la realizzazione “chiavi in mano” e il funzionamento degli impianti (compresi tutti gli impianti ausiliari e periferici nonché la realizzazione degli stessi), tali elementi o attività dovranno essere forniti dall’Appaltatore senza costi aggiuntivi.
4.5 Le parti si danno reciprocamente atto che le attività, oggetto della gara di appalto indetta ai sensi dell’art. 160 bis del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., funzionali al mantenimento in efficienza di ogni campo in conformità agli elaborati progettuali e alle Specifiche Tecniche offerte in sede di gara, per 20 anni di produzione, come da studio di fattibilità economico finanziario, non sono dedotte nell’ambito del presente contratto in quanto assunte ad obbligazioni contrattuali dal Soggetto Realizzatore nell’ambito di specifico documento negoziale collegato inscindibilmente al presente contratto come dettagliatamente descritto nelle premesse alla lettera m). Nel contesto del presente atto il R.T.I. e il Soggetto Realizzatore si impegna a sottoscrivere il contratto collegato disciplinante il mantenimento in efficienza dell’ impianto a fronte della corresponsione del canone a carico della Stazione Appaltante di cui all’art.7.3 del presente contratto.
Articolo 5 Diritto di Superficie
5.1 La Stazione Appaltante dopo la sottoscrizione del presente contratto costituirà, a favore del Soggetto Finanziatore, entro e non oltre quindici giorni, mediante atto pubblico a firma Segretario Generale della Stazione Appaltante, un diritto di superficie sulle superfici su cui è prevista la realizzazione dei 3 impianti. La costituzione del diritto di superficie è stata disposta con atto del Consiglio Comunale n. 31 del 23/04/2012.
Le Parti convengono che il diritto di superficie si estenderà al di sotto del suolo limitatamente alle necessità derivanti dalla realizzazione degli impianti.
Il diritto di superficie, concesso a titolo gratuito, ha durata pari a 25 (venticinque) anni.
Il diritto di superficie, pur avendo una durata superiore a quella delle obbligazioni che scaturiscono dal presente contratto, si intenderà comunque estinto di diritto, nel caso in cui il presente contratto si risolva o si sciolga o perda efficacia anticipatamente.
5.2 Le Parti convengono che, in conformità al disposto dell’art. 952, primo comma, del codice civile, il Soggetto Finanziatore diverrà e rimarrà proprietario superficiario, per tutta la durata del diritto, di ogni opera che verrà realizzata sull’area concessa in diritto di superficie, opere che cederà in locazione finanziaria alla Stazione appaltante a decorrere dal certificato di collaudo tecnico e verbale di presa in consegna delle opere come meglio precisato al successivo art. 8. Resta fermo il divieto per il Soggetto Finanziatore di alienare le opere realizzate sull’area, costituire sulle aree ipoteche, servitù, pesi e/o privilegi o comunque iscrizioni pregiudizievoli nonché di cedere il medesimo diritto di superficie. Tale divieto dovrà essere esplicitamente previsto nel contratto di concessione del diritto di superficie dell’area ai fini della trascrizione e opponibilità del medesimo ad eventuali terzi. Le Parti si obbligano sin d’ora a compiere tutti gli atti necessari od opportuni ai fini del perfezionamento della costituzione del diritto di superficie qui prevista in favore del Soggetto Finanziatore, nonché ai fini della trascrizione dello stesso presso la competente Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari.
5.3 Il diritto di superficie non è cedibile a terzi a nessun titolo.
5.4 La Stazione Appaltante garantirà la piena titolarità, l’assoluta disponibilità e la completa libertà di quanto viene ceduto, da pesi, oneri, vincoli, privilegi anche fiscali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
La Stazione Appaltante rinuncia all’ipoteca legale con esonero del competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità a riguardo.
Le parti danno atto che il Comune di Montecchio Xxxxxx (RE) ha rilasciato il certificato di destinazione urbanistica in data ……., relativo alle aree oggetto del diritto di superficie e la Stazione Appaltante dichiara altresì che non sono intervenute variazioni sul contenuto del certificato medesimo da quella data alla data di stipula.
La consegna delle aree risulterà da apposito verbale redatto in contraddittorio e sottoscritto dalle parti.
Prima della scadenza del diritto di superficie si provvederà all’accertamento dello stato di consistenza dei luoghi. Di tale stato verrà steso verbale in contraddittorio, da sottoscriversi dalle parti.
Articolo 6 Decorrenza e durata delle obbligazioni contrattuali
6.1 Le Parti convengono che la durata delle obbligazioni contrattuali è così determinata:
a) - Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del contratto l’Appaltatore dovrà consegnare al Committente il progetto esecutivo dell’opera, che dovrà essere approvato e validato ai sensi del D.LGS. 163/2006 e del suo regolamento attuativo nei successivi 10 giorni.
Entro 5 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante procede alla consegna dei lavori che dovranno essere conclusi nel rispetto dei termini offerti in sede di gara (Totale giorni complessivo anche della progettazione esecutiva).
Gli impianti dovranno entrare in esercizio inderogabilmente entro e non oltre il 31/12/2012. Le opere strettamente necessarie all’allaccio ad ENEL (come da TICA allegati al capitolato speciale d’appalto) devono essere concluse inderogabilmente entro e non oltre il 20/08/2012.
b) è fatto obbligo al Soggetto Realizzatore di realizzare in proprio per ognuno degli impianti fotovoltaici, tutte le opere necessarie affinché ciascun impianto entri in esercizio entro il 31/12/2012. Inoltre il Soggetto Realizzatore deve realizzare in proprio per ognuno dei campi gli impianti di rete per la connessione, costituiti dalla realizzazione delle opere, linee e punti di connessione alla rete del gestore. Le opere dovranno essere realizzate secondo le indicazioni e le prescrizioni definite nelle soluzioni tecniche individuate dal gestore di rete (TICA) ed essere resi disponibili, a titolo gratuito, al gestore di rete ai fini del collaudo e accettazione da parte del gestore.
c) 20 (venti) anni di locazione finanziaria delle Opere a far data dal collaudo tecnico dell’ impianto e dalla data di entrata in esercizio a seguito di avvenuta connessione alla rete Enel, con tutti gli apparati ed accessori, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Allo scadere del termine previsto, la locazione finanziaria cesserà senza bisogno di alcuna disdetta con conseguente obbligo per l’Utilizzatore a rilasciare l’impianto libero da persone e cose nelle mani del Soggetto Finanziatore, salvo quanto previsto negli articoli 15 e 16 del presente contratto.
d) 20 anni di manutenzione ordinaria e straordinaria, garanzia minima di produzione e mantenimento in efficienza dell’ impianto di cui al collegato contratto di Mantenimento in efficienza dell’ impianto, decorrenti dalla data di presa in consegna dell’impianto da parte della Stazione Appaltante ai sensi della precedente lettera c)
Articolo 7 Importi contrattuali
7.1 Il corrispettivo dovuto dal Soggetto Finanziatore al Soggetto Realizzatore, quale risultante dall’aggiudicazione, per il pieno e perfetto adempimento delle obbligazioni contrattuali dallo stesso assunte, come dettagliate nel titolo III del presente contratto nonché nella progettazione preliminare approvata e nelle Specifiche Tecniche offerte dall’Aggiudicatario in sede di gara, è fissato in euro (euro ) oltre I.V.A. nella misura di legge.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il Prezzo Contrattuale è stato pattuito a corpo, a prezzo fisso ed invariabile, data certa e chiavi in mano.
Il Prezzo Contrattuale verrà pagato al Soggetto Realizzatore, sulla base di SAL predisposti dal Direttore dei Lavori e approvati dalla Stazione Appaltante secondo quanto previsto all’art. 9.
7.2 Il Tasso nominale annuo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara è pari al % ()
7.3 Le parti si danno reciprocamente atto che il canone annuale onnicomprensivo che sarà corrisposto dalla Stazione Appaltante al Soggetto Realizzatore a fronte delle attività funzionali al mantenimento in efficienza dell’ impianto è fissato in Euro ( ) oltre I.V.A. nella misura di legge, con aggiornamento in funzione della variazione annuale dell’indice ISTATT-FOA, a decorrere dal secondo anno, come meglio definito nell’ambito del collegato contratto di mantenimento in efficienza dell’ impianto.
7.4 Gli importi di cui ai punti C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7 del quadro economico del progetto preliminare –somme a disposizione dell’Amministrazione non soggette a ribasso d’asta e pari ad €. 223.930,85 saranno rimborsati dal Soggetto Finanziatore alla Stazione Appaltante entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta documentata con riferimento alle spese effettivamente sostenute.
7.5 Le parti si danno reciprocamente atto che il totale importo da finanziare ammonta a complessivi €. di cui € per lavori ed € per somme a disposizione, fermo quanto previsto dall’art.8 del presente contratto.
TITOLO II
DISCIPLINA DEI RAPPPORTI TRA IL SOGGETTO FINANZIATORE E L’UTILIZZATORE
Articolo 8 Durata del rapporto contrattuale di leasing, determinazione del canone di locazione e modalità di pagamento
8.1 La durata del rapporto contrattuale di locazione finanziaria è fissato in anni 20 (venti) a decorrere dalla data del certificato di collaudo tecnico degli impianti e
sottoscrizione del verbale di presa in consegna dello stesso da parte della Stazione appaltante.
8.2 I canoni di leasing saranno trimestrali, posticipati, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, in numero complessivo pari a 80 (e quindi su 20 anni). I primi 2 canoni trimestrali saranno corrisposti dopo 9 mesi dalla data di positivo collaudo tecnico e presa in consegna dello stesso; i restanti 78 entro il 15 del mese successivo alla scadenza del trimestre di riferimento, previa fatturazione da parte del soggetto finanziatore.
La fattura dovrà pervenire al protocollo dell’ente almeno 30 giorni prima della scadenza al fine di consentire alla Stazione appaltante di provvedere agli adempimenti di legge. I canoni di leasing saranno corrisposti dall’Ente alla naturale scadenza, salvi i divieti di procedere al pagamento previsti dalla normativa vigente con riferimento alle verifiche prescritte nei confronti del Soggetto Finanziatore.
8.3 Il tasso di interesse applicato sarà il tasso annuo nominale fisso parametrato all’IRS 20 anni rilevato il giorno antecedente la data di entrata in esercizio dell’impianto; lo spread sarà quello indicato in sede di presentazione dell’offerta.
8.4 Le parti danno atto che al presente contratto è allegato un piano di ammortamento provvisorio prodotto dall’aggiudicatario in sede di gara, che sarà sostituito da un piano di ammortamento definitivo/effettivo che sarà formulato a cura del Soggetto Finanziatore e sottoscritto per accettazione dalla stazione appaltante sulla base del tasso offerto e sulla base dell’importo definitivo soggetto a finanziamento determinato con il collaudo tecnico - amministrativo e in base ai rimborsi effettuati alla Stazione Appaltante delle spese previste dal quadro economico e da essa effettivamente sostenute e consuntivate. I canoni di leasing saranno calcolati sulla base del tasso d’interesse applicato, come specificato al precedente punto 8.3, assumendo come capitale finanziato l’ammontare di ogni onere sostenuto dal Finanziatore relativamente all’acquisto della fornitura, alla progettazione, realizzazione dei lavori, compresi gli oneri derivanti dalle somme a disposizione (iva esclusa) anche se anticipati dalla Stazione appaltante nei confronti degli Enti preposti con particolare riferimento al Gestore di Rete, le spese di pubblicazione, di supporto al Rup, l’incentivo e ogni altra spesa inerente l’investimento, nei limiti previsti dal quadro economico .
8.5 I canoni di leasing non comprendono servizi aggiuntivi post realizzazione (assistenza, manutenzione, verifiche periodiche, ecc.) che sono previsti nel collegato contratto fra Soggetto Realizzatore e Stazione appaltante avente ad oggetto il mantenimento in efficienza dell’impianto per la durata di 20 anni.
8.6 Non sono dovuti interessi di pre locazione su tutte le somme pagate dal soggetto finanziatore al realizzatore prima della decorrenza del rapporto contrattuale di leasing.
Articolo 9 Finanziamento dei lavori
9.1 Il Finanziatore assume l’obbligo nei confronti della Stazione appaltante di effettuare il pagamento delle fatture che il realizzatore emetterà nei confronti del Finanziatore stesso.
9.2 Eventuali costi aggiuntivi derivanti da varianti in corso d’opera ovvero da imprevisti saranno riconosciuti dal Finanziatore al realizzatore solo se formalmente autorizzati dalla Stazione Appaltante.
9.3 La Stazione Appaltante non è responsabile di eventuali ritardi nel pagamento di quanto autorizzato.
9.4 Sui pagamenti dei Sal nel periodo di realizzazione dei lavori fissati nel capitolato speciale d’appalto e nel crono programma dei lavori, non saranno riconosciuti interessi di prelocazione.
9.5 Resta inteso che costituisce condizione essenziale per l’emissione e l’approvazione dei SAL, che gli stessi corrispondano alle prestazioni ed ai lavori effettivamente eseguiti. I SAL includeranno, in capitoli separati, le eventuali variazioni apportate al Progetto, nonché le eventuali deduzioni effettuate a qualsiasi titolo ai sensi del Contratto.
Gli importi di ciascun SAL, fermo restando la determinazione a corpo dell’appalto, saranno determinati applicando le progressive quote percentuali delle varie lavorazioni eseguite agli importi totali delle corrispondenti lavorazioni indicate nel Computo Metrico Estimativo. Dette quote percentuali saranno convenzionalmente ricavate commisurando le quantità progressive di ogni lavorazione eseguita agli importi totali risultanti dal medesimo computo metrico con la precisazione che, in assenza di varianti ordinate alle singole lavorazioni, alla loro ultimazione sarà contabilizzato il 100% degli importi totali indicati per le stesse lavorazioni nel computo metrico estimativo di cui sopra.
Su ogni SAL sarà operata una trattenuta pari al 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell’importo della rata del SAL medesimo a titolo di ritenuta in garanzia. Le somme così ritenute a garanzia saranno infruttifere e le somme ritenute diverranno esigibili da parte del Realizzatore dalla data di approvazione del Certificato di Collaudo Tecnico-amministrativo. Mensilmente il Direttore dei lavori definirà, in contraddittorio con il Realizzatore, le quote percentuali di avanzamento che verranno riportate sul libretto delle misure e conseguentemente verrà redatto il Registro di Contabilità applicando alle quote percentuali i relativi importi; dal Registro di Contabilità si ricaverà lo stato di avanzamento dei lavori che darà origine ai SAL, da predisporsi a cura del Direttore dei Lavori.
Gli importi dei singoli SAL, oltre IVA, saranno liquidati sulla base degli accordi sottoscritti all’interno dell’ATI.
Articolo 10 Interessi di Mora
10.1 Su ogni somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata alle scadenze prestabilite, dovranno essere corrisposti al Soggetto Finanziatore gli interessi di mora, che decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione dalla data di scadenza fino alla data dell'effettivo pagamento.
10.2. Gli interessi di mora saranno determinati sulla base del D.Lgs. 231/2002.
10.3. Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che, ai sensi della Legge 24 gennaio 1962 n. 13, comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora saranno dovuti con decorrenza dal primo giorno feriale successivo al giorno di scadenza pattuito.
10.4 Non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti nel caso di inadempienze risultanti dalla verifica di cui all’art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i presso il sistema integrato dai concessionari o di altre disposizioni di legge vigenti nel corso del rapporto contrattuale che la Stazione Appaltante sia tenuta ad applicare nell’effettuazione dei pagamenti.
Articolo 11 Oneri esclusi dal corrispettivo della locazione finanziaria
11.1. Nel canone di locazione finanziaria non sono comprese le spese di utenza (acqua, luce, fognature, ecc.) che sono in qualunque caso, a completo carico del soggetto Utilizzatore. Il Soggetto Finanziatore non potrà mai essere ritenuto responsabile per la mancata erogazione delle forniture oggetto delle utenze, qualunque ne sia stata la causa.
11.2 Le spese per la perfetta manutenzione e il mantenimento in efficienza dell’ impianto sono a carico del soggetto utilizzatore che provvederà a corrispondere apposito canone al soggetto realizzatore, come dettagliato nel collegato contratto di mantenimento in efficienza.
Articolo 12 Disponibilità dell’ Impianto da parte della Stazione Appaltante
12.1 Il Soggetto Finanziatore garantisce alla Stazione Appaltante, per tutta la durata del periodo di locazione finanziaria, la disponibilità delle opere realizzate e delle sue pertinenze, contro eventuali molestie arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulle opere stesse.
Le Opere dovranno essere utilizzate dalla Stazione Appaltante con la diligenza del buon padre di famiglia, in modo adeguato e atto a mantenerli sempre in buono stato di manutenzione, nonché senza arrecare danno o molestia a terzi.
La Stazione Appaltante si impegna ad osservare scrupolosamente ogni disposizione relativa alla custodia ed all’uso delle Opere, alla tutela dei suoli, a tutte le norme di legge e
regolamenti locali in materia di lavoro, antinfortunistica, igiene ed antinquinamento; a rispettare la legislazione nazionale e comunitaria in materia di protezione dell’ambiente. La Stazione Appaltante, inoltre, provvederà alla sottoscrizione di apposito contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria e mantenimento in efficienza, a proprie cure e spese, con il Soggetto Realizzatore dell’ impianto.
Articolo 13 Tutele e Facoltà riconosciute al Soggetto Finanziatore
13.1 In caso di vizi e difetti delle Opere realizzate, fermo l’obbligo della Stazione Appaltante di provvedere comunque al pagamento dei canoni di locazione dovuti al Soggetto Finanziatore in forza del rapporto contrattuale di Leasing, la Stazione Appaltante avrà azione diretta nei confronti del Soggetto Realizzatore, rimanendo fermo che, in forza dell’art. 160 bis, comma 3, del D.Lgs. 163/06, in caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all’adempimento dell’obbligazione facente capo al soggetto realizzatore ai sensi del presente contratto, il Soggetto finanziatore potrà sostituirlo, con l’assenso del Committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.
13.2 La Stazione Appaltante, nella sua qualità di custode, sarà responsabile per ogni e qualsiasi danno causato alle opere o provocato dalle opere o dal loro uso a persone e beni, anche di terzi, tenendo indenne e manlevato il Soggetto Finanziatore.
La Stazione Appaltante, dalla data di presa in consegna delle opere, si impegna a coltivare, a proprie cura e spese, ogni iniziativa, anche in sede processuale, per tutelare, nei confronti di qualsiasi terzo, diritti e ragioni relativi all’opera o alla sua utilizzazione, restando sin da ora legittimata ad agire. Di ogni attività svolta dovrà tenere informato il Soggetto Finanziatore.
Resta inteso che saranno a carico della Stazione Appaltante gli oneri e le spese, anche processuali, per la salvaguardia dei diritti, azioni e ragioni inerenti alle opere oggetto del Contratto di Leasing.
Il Soggetto Finanziatore si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto di Leasing in qualsiasi momento nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006.
Articolo 14 Decadenza del Beneficio del Termine
14.1 In caso di mancato pagamento da parte della Stazione Appaltante di più di due canoni consecutivi il Soggetto Finanziatore sarà autorizzato a dichiarare ipso iure la Stazione Appaltante decaduta dal beneficio del termine, senza alcuna pronunzia giudiziale, dandone semplice comunicazione alla Stazione Appaltante con lettera
raccomandata, salvo che il mancato pagamento dipenda dall’inadempienza del soggetto finanziatore risultante dalla verifica di cui all’art. 48 bis del dpr 602/73 e ss.mm.ii. presso il sistema integrato dei concessionari o di altre diposizioni di legge vigenti nel corso del rapporto contrattuale che la stazione appaltante sia tenuta ad applicare nell’effettuazione dei pagamenti.
In caso di decadenza dal beneficio del termine dovrà provvedere entro 30 (trenta) giorni Lavorativi Bancari dalla ricezione della relativa comunicazione dalla Banca Agente a rimborsare ogni somma dovuta in ragione del Contratto di Leasing per capitale, unitamente agli interessi, anche di mora maturati sullo stesso, nonché ogni altra somma altrimenti dovuta al Soggetto Finanziatore per qualunque ragione in base al Contratto.
A fronte dei pagamenti di cui al punto precedente la Stazione Appaltante potrà esercitare il diritto di opzione con le forme di cui al successivo art. 15 ed entro 60 giorni dal pagamento di quanto dovuto al Soggetto Finanziatore.
Articolo 15 Opzione di Riscatto degli Impianti
15.1 Alla scadenza del contratto di leasing viene concordemente riservato all’Utilizzatore il diritto di esercitare l’opzione finale di acquisto della proprietà degli Impianti oggetto del presente contratto.
15.2 Il prezzo per l’esercizio del diritto di opzione di riscatto viene stabilito in un importo corrispondente all’1% (uno per cento) del costo finale corrispondente all’importo finanziato come risultante dal piano di ammortamento definitivo. Al fine di consentire l’esercizio del diritto di opzione di riscatto, il soggetto Finanziatore si obbliga a comunicare all’Utilizzatore, 6 mesi prima della scadenza del contratto di leasing, l’imminente scadenza e la facoltà in capo all’utilizzatore di esercitare il diritto di opzione finalizzato al riscatto degli Impianti; contestualmente alla comunicazione di cui al presente comma, il Soggetto Finanziatore si obbliga ad inviare all’utilizzatore il rendiconto di tutta l’operazione nonché le informazioni e documentazioni che saranno ritenute necessarie dall’Utilizzatore per l’esercizio del diritto di opzione.
15.3 Il diritto di opzione finale verrà esercitato dall’Utilizzatore mediante comunicazione scritta da inviarsi al Soggetto Finanziatore a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altri mezzi considerati equipollenti dalla normativa all’epoca vigente, entro e non oltre 60 giorni precedenti la scadenza del contratto. Il mancato rispetto del suddetto termine non comporta la decadenza dal diritto di opzione ove il soggetto finanziatore non abbia adempiuto all’obbligo di comunicazione nei termini di cui al precedente comma.
Il diritto di opzione finale di cui al comma precedente potrà essere esercitato a condizione che siano state adempiute tutte le obbligazioni assunte con il contratto e previo pagamento di tutte le somme ancora dovute al Soggetto Finanziatore.
15.4 L’atto notarile di trasferimento del diritto di proprietà conseguente all’esercizio dell’opzione di riscatto, dovrà essere stipulato dinanzi a notaio scelto dall’Utilizzatore, alla scadenza del contratto di leasing con contestuale pagamento del prezzo di riscatto nonché di tutti i relativi accessori, spese, imposte e tasse. Contestualmente alla stipulazione dell’atto notarile di cui al comma precedente si provvederà all’estinzione/cancellazione del diritto di superficie di cui all’art. 5 che precede.
Allo scadere della locazione finanziaria, qualora la Stazione Appaltante non abbia esercitato l’opzione di riscatto gli Impianti dovranno essere riconsegnati al Soggetto Finanziatore liberi da persone e cose.
Articolo 16 Recesso del Soggetto Finanziatore
16.1 Il Soggetto Finanziatore non potrà recedere anticipatamente dal presente contratto.
Articolo 17 Risoluzione per inadempimento del Soggetto Finanziatore
17.1 La risoluzione del contratto per inadempimento del Soggetto Finanziatore è disciplinata al Titolo X.
Xxxxxxxx 00 Sublocazione
18.1 Il Soggetto Finanziatore dichiara specificatamente di autorizzare fin d’ora il Comune Utilizzatore a cedere, tutti o alcuni dei campi in oggetto, in sublocazione a terzi previa comunicazione scritta al locatore, rimanendo la Stazione Appaltante comunque vincolata al versamento dei canoni e di ogni altro obbligo derivante dal presente contratto.
TITOLO III
DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA SOGGETTO REALIZZATORE E UTILIZZATORE
Articolo 19 Oneri ed obblighi generali a carico del Soggetto Realizzatore
19.1 Il Soggetto Realizzatore dovrà eseguire tutte le prestazioni ed attività necessarie per la realizzazione a perfetta regola d’arte di quanto previsto dal presente contratto, dagli elaborati progettuali e dalle Specifiche tecniche sia normative (Norme CEI) sia offerte in gara con l’osservanza di tutte le norme di legge, decreti e regolamenti vigenti in materia.
19.2 Ad integrazione di quanto indicato nel Capitolato Prestazionale, tra gli obblighi del Soggetto Realizzatore vi sono:
• produrre per impianti di potenza complessiva pari a Kwp 497,84
anno | CAMPO 1 | CAMPO 2 | MAGAZZINO | TOTALE kWh garantiti |
1 | 251.167,75 | 251.167,75 | 98.413,56 | 600.749,06 |
2 | 249.158,41 | 249.158,41 | 97.626,25 | 595.943,07 |
3 | 247.165,14 | 247.165,14 | 96.845,24 | 591.175,52 |
4 | 245.187,82 | 245.187,82 | 96.070,48 | 586.446,12 |
5 | 243.226,32 | 243.226,32 | 95.301,92 | 581.754,56 |
6 | 241.280,51 | 241.280,51 | 94.539,50 | 577.100,52 |
7 | 239.350,27 | 239.350,27 | 93.783,18 | 572.483,72 |
8 | 237.435,47 | 237.435,47 | 93.032,91 | 567.903,85 |
9 | 235.535,99 | 235.535,99 | 92.288,65 | 563.360,63 |
10 | 233.651,70 | 233.651,70 | 91.550,34 | 558.853,74 |
11 | 231.782,49 | 231.782,49 | 90.817,94 | 554.382,92 |
12 | 229.928,23 | 229.928,23 | 90.091,40 | 549.947,86 |
13 | 228.088,80 | 228.088,80 | 89.370,67 | 545.548,27 |
14 | 226.264,09 | 226.264,09 | 88.655,70 | 541.183,88 |
15 | 224.453,98 | 224.453,98 | 87.946,45 | 536.854,41 |
16 | 222.658,35 | 222.658,35 | 87.242,88 | 532.559,58 |
17 | 220.877,08 | 220.877,08 | 86.544,94 | 528.299,10 |
18 | 219.110,06 | 219.110,06 | 85.852,58 | 524.072,70 |
19 | 217.357,18 | 217.357,18 | 85.165,76 | 519.880,12 |
20 | 215.618,32 | 215.618,32 | 84.484,43 | 515.721,07 |
• il controllo di videosorveglianza ed il mantenimento in esercizio dell’impianto;
• l’osservanza delle norme in materia di lavoro relativamente ai propri dipendenti impiegati per l’esecuzione del contratto;
• l’applicazione agli stessi delle condizioni normative e retributive di cui agli accordi economici collettivi di lavoro;
• l’osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza, protezione e assicurazione di tali dipendenti;
• la fornitura di tutti i materiali necessari per l’esecuzione dei lavori; tali materiali dovranno essere nuovi e della qualità del genere indicati nei Progetti e adatti al loro utilizzo negli Impianti ed all’accesso alle Tariffe incentivanti ai sensi del D.M. 05/05/2011;
• manutenzione e mantenimento in efficienza degli impianti come da contratto di manutenzione accessorio;
la fornitura a sua cura e spese di tutte le opere provvisionali e dei mezzi d’opera necessari per la buona esecuzione dei lavori;
il carico, scarico e deposito dentro al cantiere dei materiali necessari;
la pulizia e lo sgombero del cantiere ad ultimazione avvenuta, per quanto attiene ai lavori oggetto del contratto;
l’esecuzione, ove richiesto, di lavori in economia;
19.3 Il Soggetto Realizzatore manleva la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità e la tiene indenne da qualsiasi onere o pretesa che possa derivare a quest’ultima in relazione all’utilizzo di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o altro, concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell’esecuzione del contratto.
Articolo 20 Progettazione
20.1 Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità alle prescrizioni di capitolato prestazionale.
Il progetto dovrà essere sviluppato ad un grado di dettaglio tale da contenere l’indicazione delle caratteristiche dimensionali e dei particolari costruttivi delle opere da realizzare ed, in particolare, per gli Impianti, gli schemi ed i dettagli degli stessi, comprensivi dei tracciati, delle dimensioni e delle relative caratteristiche tecniche e prestazionali.
Lo sviluppo degli elaborati grafici di progetto avverrà sulla base della tempistica indicata dal cronoprogramma riportato all’art. 6 o in alternativa, qualora antecedente, entro il termine offerto in sede di gara. In ogni caso gli impianti dovranno entrare in esercizio entro il 31/12/2012 e i lavori necessari all’allaccio ENEL dovranno essere conclusi entro il 20 agosto 2012.
Gli elaborati grafici di progetto dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante sia in supporto cartaceo che informatico.
Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che la realizzazione degli Impianti nel sito indicato in premessa dovrà essere autorizzato dalle competenti Amministrazioni .
Articolo 21 Ritardi e modifiche alla progettazione
Nel caso in cui i ritardi imputabili al Realizzatore nella predisposizione degli elaborati progettuali, dovessero comportare danni all’Amministrazione, quest’ultima si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno sofferto.
Il Soggetto Realizzatore si impegna ad introdurre nel Progetto Definitivo e nel Progetto Esecutivo le variazioni necessarie per l’ottenimento delle Autorizzazioni alla realizzazione delle Opere.
Le predette modifiche, qualora derivanti da errori progettuali, omissioni, discrepanze, non conformità del Progetto al Progetto Preliminare, e/o alla Normativa, ovvero derivanti dalla necessità di ottenere abilitazioni prodromiche alla realizzazione dell’intervento, dovranno essere recepite dal Realizzatore che ne sosterrà i relativi oneri, entro i successivi 3 (tre) giorni, restando invariati i tempi di adempimento delle prestazioni contrattuali.
Articolo 22 Realizzazione dei Lavori
22.1 Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un Direttore di Cantiere nominato dal Soggetto Realizzatore che avrà la responsabilità del coordinamento e dell’esecuzione dei lavori secondo il contratto ed a regola d’arte.
Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel progetto esecutivo approvato dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 22 del presente contratto, nonché delle disposizioni di legge e di regolamento, eseguendo tutte le opere necessarie ed opportune, la somministrazione di tutte le provviste e mezzi d’opera occorrenti in conformità alla Legge, ai Permessi, alle regole dell'arte.
Articolo 23 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
23.1 Il Soggetto Realizzatore, dovrà depositare presso la Stazione Appaltante:
a) Il DVR Documento di valutazione dei Rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a D.L.vo n.81/08, in qualità di datore di lavoro, redatto ai sensi dell’art. 28 del D.L.vo n.81/08;
b) Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV del D.L.vo n.81/08, con allegato il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI;
c) Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV. Lo stesso dovrà essere preventivamente sottoposto al giudizio di idoneità del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione di ai sensi dell’articolo 92, comma 1, lettera b).
23.2. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza, depositati e sottoscritti dalle parti, costituiranno parte integrante del presente contratto.
23.3. Il Soggetto Realizzatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, gli aggiornamenti della documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure mutano i processi lavorativi utilizzati.
23.4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte del Soggetto Realizzatore , previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
23.5. Il Soggetto Realizzatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui subappaltate al criterio «incident and injury free».
Articolo 24 Condizioni di esecuzione
24.1 Con la sottoscrizione del presente contratto, il Soggetto Realizzatore conferma e dà espressamente atto:
di essersi recato sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente contratto e di aver preso cognizione delle condizioni esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere eseguite, e, in particolare, dell’ubicazione delle vie d’accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti e di tutte le circostanze che possano direttamente avere influenza sulle modalità di svolgimento dei lavori;
di aver accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell’esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l’opera;
di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
che quanto stabilito per gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza nel luogo dove i lavori devono essere eseguiti, è ritenuto congruo e tiene altresì conto di tutti gli oneri per il coordinamento operativo tra i diversi piani di sicurezza riferiti agli interventi di subappaltatori, cottimisti ecc., in fase di esecuzione relativi ai lavori nell’area di intervento e della tipologia dell’opera.
24.2 il Soggetto Realizzatore deve altresì provvedere, salva l’applicazione della disciplina delle varianti, all’esecuzione di quei lavori che, pur non essendo espressamente indicati nel contratto o negli elaborati del progetto esecutivo, derivino logicamente dalle regola dell’arte e dalla natura delle opere da eseguire e siano tecnicamente e funzionalmente connessi a quelli descritti nel contratto e nei documenti contrattuali.
24.3 il Soggetto Realizzatore dovrà demolire e/o rifare tutti i lavori eseguiti in difformità da quanto sopra indicato. In difetto, dopo aver inutilmente assegnato al Soggetto Realizzatore un congruo termine per provvedervi, la Stazione Appaltante potrà procedere direttamente, o tramite altre imprese, alla demolizione e ai rifacimenti che si rendessero necessari, addebitando le relative spese al Soggetto Realizzatore stesso.
24.4 Tutte le comunicazioni (istruzioni, prescrizioni, trasmissione di dati e disegni) al Soggetto Realizzatore saranno effettuate in forma scritta. In particolare, le comunicazioni in cantiere avverranno a mezzo di ordini di servizio controfirmati, per ricezione, dal Soggetto Realizzatore.
Articolo 25 Consegna e Inizio dei Lavori
25.1 Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del contratto l’appaltatore dovrà consegnare al committente il progetto esecutivo dell’opera, che dovrà essere approvato e validato ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del suo regolamento attuativo nei successivi 10 giorni.
Entro 5 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante procede alla consegna dei lavori
Della consegna viene redatto un apposito verbale che deve essere sottoscritto dalla Stazione Appaltante nonchè dal Soggetto Realizzatore e dal Direttore dei Lavori. Al momento della consegna, gli edifici e le aree oggetto dei lavori dovranno essere in condizioni idonee per poter svolgere quelle prime valutazioni preliminari e successivamente iniziare ed utilmente proseguire i lavori oggetto di appalto.
La consegna potrà avvenire anche per partite ed in tempi diversi. In tali casi, in relazione ad ogni consegna parziale, viene redatto verbale ai sensi del capoverso che precede. Nel caso di consegne parziali, le parti dovranno preventivamente e concordemente stabilire l’oggetto di tali consegne e le relative tempistiche che dovranno tenere conto della necessità di evitare tempi morti di esecuzione ed oneri da .sottoproduzione a carico dello stesso Xxxxxxxx Realizzatore.
25.2 I lavori necessari all’allaccio ENEL devono essere conclusi entro il 20 agosto 2012, copia del fine lavori dovrà essere inoltrato al Comune immediatamente subito dopo l’invio all’ENEL e gli impianti devono entrare in esercizio entro il 31/12/2012.
Articolo 26 Direzione dei Lavori – Coordinatore per la Sicurezza
26.1 I lavori saranno eseguiti, sotto la direzione di uno o più tecnici abilitati, nominati dal Soggetto Realizzatore e di gradimento della Stazione appaltante.
26.2 I lavori eseguiti saranno verificati, con opportune azioni di coordinamento e controllo, in merito all'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, (art. 92 D.Lgs 81/08) da un tecnico abilitato nominato coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dal Soggetto Realizzatore e di gradimento della Stazione Appaltante.
Articolo 27 Varianti in Xxxxx xx Xxxxx
00.0 Xx varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentito il Direttore dei lavori ed il Responsabile del Procedimento esclusivamente qualora ricorra uno dei casi di cui all’art. 132, primo comma, del Codice dei Contratti Pubblici:
a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento, intervenuta impossibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale;
c) presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall’art. 1664, secondo comma, del codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione.
Nelle ipotesi di cui ai punti a), b), c), d) le varianti in corso d’opera potranno essere richieste dall’Amministrazione al Soggetto Realizzatore e al Soggetto Finanziatore.
Nell’ipotesi di cui alla lett. e) il Realizzatore è tenuto a sopportare i costi della nuova progettazione nonché a risarcire l’Amministrazione di qualsiasi danno o pregiudizio da questi subito in relazione agli errori o omissioni progettuali.
Articolo 28 Sospensioni
28.1 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di autorizzare o di disporre per iscritto, in qualsiasi momento, la sospensione dei lavori, globalmente o per singole partite qualora:
- cause di forza maggiore, condizioni climatiche eccezionali o altre simili speciali circostanze impediscano che i lavori procedano utilmente ovvero pregiudichino il buon andamento o la esecuzione a regola d’arte degli stessi;
- si verifichino i casi di varianti ai progetti ed alle opere.
In caso di sospensione, il Soggetto Realizzatore avrà diritto ad uno spostamento dei termini di ultimazione per i lavori pari alla durata della sospensione stessa.
28.2 E’ fatto divieto al Soggetto Realizzatore, salvo giustificato motivo, di sospendere o rallentare i lavori di sua iniziativa. Non è considerato giustificato motivo di sospensione o rallentamento dei lavori il caso di controversie e/o contestazioni che dovessero insorgere con i subappaltatori, i fornitori o qualsivoglia terzo.
Articolo 29 Ultimazione dei lavori – Conto Finale - Collaudi
29.1 il Realizzatore provvederà a comunicare alla Stazione Appaltante l’avvenuta sostanziale ultimazione dei lavori nei termini di cui all’art. 6.1. La Stazione Appaltante redigerà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il relativo processo verbale, invitando il Realizzatore ad assistere a tale redazione nonché alle operazioni ad essa propedeutiche, e attesterà in tale verbale l’ultimazione dei lavori, ove effettivamente avvenuta.
I lavori si intendono sostanzialmente ultimati, ai fini del tempo utile e dell’emissione del relativo verbale, anche quando vi siano ancora da realizzare lavorazioni marginali di piccola entità non incidenti sull’uso e sulla funzionalità delle opere. In tale caso, la Stazione Appaltante assegnerà al Realizzatore, con lo stesso verbale di ultimazione, un congruo termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per il completamento delle suddette lavorazioni, che devono essere indicate con precisione in tale verbale.
Una volta effettuati gli adempimenti di cui ai capoversi che precedono, la Stazione Appaltante provvederà senza ritardo a redigere e consegnare al Realizzatore il conto finale dei lavori, che riporterà l’indicazione dell’ammontare globale del corrispettivo dell’appalto, comprensivo di ogni voce incluse eventuali varianti e lavori in economia.
29.2 I Documenti utili al collaudo tecnico dell’ impianto necessario per l’ottenimento del conto energia dovranno essere predisposti e messi a disposizione della stazione appaltante ai fini dell’ottenimento delle tariffe incentivanti previste per il 2° semestre 2012. La stazione appaltante in possesso dei suddetti documenti procederà al collaudo tecnico dell’ impianto e alla contestuale redazione del verbale di presa in carico dell’ impianto. A
far data dalla presa in carico dell’ impianto da parte della stazione appaltante la stessa attiverà il contratto di mantenimento in efficienza degli stessi.
29.3 Il collaudo tecnico - amministrativo avverrà nei tempi e secondo le prescrizioni di legge. Salva l’applicazione delle previsioni di legge e, quindi, dell’art. 1665 cod. civ., l’opera si intenderà accettata con l’emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo. L’emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo comporterà l’accettazione dell’opera da parte della Stazione Appaltante ad ogni effetto, ma permane la responsabilità del Soggetto Realizzatore per i vizi occulti.
Qualora in sede di collaudo tecnico dell’impianto e/o tecnico - amministrativo siano riscontrati vizi o difetti di tale gravità da rendere l’opera non idonea all’uso cui è destinata, la Stazione Appaltante potrà rifiutare l’emissione del certificato di collaudo. In tal caso, la Stazione Appaltante potrà – in alternativa – richiedere che il prezzo sia diminuito in corrispondenza del minor valore delle opere realizzate ovvero domandare la risoluzione del contratto, salva, in entrambi i casi, la richiesta di risarcimento dei danni nel caso di colpa del Realizzatore. Se i vizi e difetti sono invece meno gravi e, comunque, riparabili in breve tempo, la Stazione Appaltante prescriverà specificatamente le attività da eseguire per porvi rimedio, assegnando al Realizzatore un congruo termine per provvedervi. In tale ultimo caso, il certificato di collaudo sarà rilasciato una volta che il Soggetto Realizzatore abbia completamente e regolarmente eseguito quanto prescritto.
29.4 Prima dell’avvenuta integrale ultimazione dei lavori, potrà essere richiesto il collaudo di una singola parte di essi utilizzabile autonomamente. In tale caso, la stessa Stazione Appaltante dovrà fare precedere tale collaudo, che produrrà i suoi effetti limitatamente alla parte cui si riferisce, alla redazione, in contraddittorio tra la stessa Stazione Appaltante e il Realizzatore, di uno stato di consistenza dei lavori interessati da tale collaudo, che ne dovrà attestare anche la autonoma fruibilità nonché l’assenza di interferenze con i lavori ancora in corso. La Stazione Appaltante potrà ricevere in consegna, e, quindi, utilizzare, le opere oggetto di tale parziale collaudo. Tuttavia, la Stazione Appaltante stessa dovrà apprestare tutte le misure necessarie al fine di evitare che, in ragione della contestuale esecuzione delle ulteriori lavorazioni, non siano arrecati danni al Soggetto Realizzatore o a terzi od intralcio all’esecuzione delle lavorazioni ancora in corso.
Articolo 30 Subappalto
30.1. Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice, i lavori indicati a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla legge.
30.2 Il soggetto Realizzatore nell’ambito dei contratti di subappalto/subcontratto dovrà inserire a pena di nullità del contratto stesso le seguenti clausole:
- l’impresa subappaltatrice/subcontraente del soggetto Realizzatore ( con sede in ) nell’ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Montecchio Xxxxxx (RE) identificato con il CIG e CUP
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/136 e ss.mm.ii.
- l’impresa in qualità di subappaltatrice/subcontraente si impegna a dare immediata comunicazione al comune di Montecchio Xxxxxx (RE) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Articolo 31- Obbligo di custodia – Ripiegamento del cantiere
31.1 Dall’avvio del cantiere sino alla presa in consegna dell’ impianto da parte della Stazione Appaltante, il Realizzatore assume tutti gli obblighi di custodia dello stesso anche durante eventuali periodi di sospensione lavori di cui al precedente art.29.
Il Realizzatore deve provvedere quindi, a propria cura e spese e sotto la sua responsabilità, alla custodia del cantiere, degli impianti di cantiere, delle opere e dei materiali di propria fornitura.
Il Realizzatore dovrà altresì provvedere, a tempo debito, al ripiegamento del cantiere, effettuando, a sua cura e spese, la demolizione delle installazioni provvisorie ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta delle proprie lavorazioni secondo la normativa vigente lasciando l’area utilizzata sgombra e ben sistemata. Inoltre, dovrà altresì provvedere, a sua cura e spese, a ripristinare opere ed impianti di proprietà della Stazione Appaltante e/o di terzi eventualmente danneggiati dal Realizzatore stesso nel corso dei lavori.
Articolo 32 mantenimento in efficienza e manutenzione
Il Soggetto Realizzatore si impegna a sottoscrivere il contratto, collegato al presente, disciplinante il mantenimento in efficienza e le manutenzioni ordinarie e straordinarie per 20 anni degli impianti a fronte della corresponsione di canone a carico della Stazione Appaltante.
Art. 33 Tutele e facoltà riconosciute al soggetto realizzatore
In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all’adempimento dell’obbligazione facente capo al Soggetto finanziatore ai sensi del presente contratto, il Soggetto realizzatore può sostituirlo, con l’assenso del Committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche e alle medesime condizioni proposte dall’Aggiudicatario in sede di offerta.
TITOLO IV GARANZIE E PENALI
Articolo 34 Garanzie previste dal Codice dei Contratti
34.1. L’Aggiudicatario, in conformità a quanto previsto e disciplinato dal D.Lgs 163/06 e dai documenti di gara, ha prestato la cauzione definitiva, ex art. 113, del D.Lgs n. 163/06, per l’importo di euro ( ) mediante pari all’importo del 10% dell’importo contrattuale soggetto a finanziamento di cui al punto 7.5 del presente contratto.
34.2. Il Soggetto Realizzatore (ovvero direttamente il Progettista se presente nel RTI), in conformità a quanto previsto e disciplinato dal D.Lgs 163/06, ai sensi e nelle misure previste dall’art. 111 del D.Lgs. 163/06, ha prestato (in originale o in copia autenticata conforme all’originale) polizza di responsabilità civile professionale stipulata dall’incaricato dell’attività di progettazione con primario Istituto Assicurativo e/o Bancario a favore della Stazione Appaltante, a garanzia degli oneri di progettazione di cui al presente Contratto nonché degli obblighi previsti dall’art. 105 del DPR 554/99. La polizza prevede un massimale di importo non inferiore al 20% del valore dei lavori progettati al netto dell’I.V.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 111 del D.Lgs. 163/06 e dovrà coprire i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Definitivo o del Progetto Esecutivo, che abbiano determinato per la Stazione Appaltante nuove spese e/o maggiori costi, anche per le varianti di cui all’art. 132, comma 1, lettera d) del Codice, resesi necessarie in corso di esecuzione; dovrà coprire, altresì, tutti i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza dell’incaricato della progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio
34.3. Il Soggetto Realizzatore deve inoltre prestare le seguenti coperture assicurative:
I. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice, il Soggetto realizzatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, da qualsiasi causa determinati sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il Soggetto Realizzatore ha stipulato a tale scopo, una polizza con primaria compagnia di assicurazione ( ), a favore della Stazione Appaltante e la cui durata e piena validità si estende dalla data di effettiva consegna dei lavori sino alla emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio, con polizza numero , emessa in data rilasciata da , come segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale pari all’importo dei lavori;
b) per RCT per un massimale di euro 2.000.000,00 (duemilioni) unico per sinistro;
c) per RCO per un massimale di euro 2.000.000,00 (duemilioni) per sinistro e per prestatore di lavoro.
Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.
Articolo 35 Garanzie sul prodotto
35.1 Il Soggetto Realizzatore ha depositato le seguenti garanzie:
I. garanzia meccanica sul prodotto - e precisamente per i moduli fotovoltaici- ai fini della copertura di eventuali vizi di materiale e lavorazione in condizioni di normale impiego, installazione, utilizzo e manutenzione della durata di anni 10 (dieci)
II. garanzia di potenza del prodotto - e precisamente per i moduli fotovoltaici – garanzia maggiore del 90% per la durata di anni 10 (dieci) e superiore dell’80% per 25 (venticinque) anni
Articolo 36 Garanzia sulla Performance
36.1 Garanzie
Il Soggetto Realizzatore ha stipulato e depositato presso la stazione appaltante una garanzia fideiussoria rilasciata da società autorizzata ai sensi del Dlgs. n. 385/1993. (-----
----------------------------) n.------------- del--------------pari al 10% dell’importo contrattuale complessivo di realizzazione dell’impianto (comprese le spese tecniche e esclusa la manutenzione) e pertanto di €. …………….. ( ).
In sede di Collaudo tecnico, il Collaudatore designato dalla Stazione Appaltante, con strumentazione rispondente ai criteri di misura indicati nella Guida CEI 82-25 messa a disposizione dal Soggetto Realizzatore, dovrà eseguire una verifica delle condizioni
riportate nell’allegato 1 del D.M .05/05/2011 (tra il campo ed il gruppo di misura UTF) e successivamente una ulteriore verifica della Performance Ratio (PR) definita come rapporto tra l’energia misurata in uscita da ogni campo dell’impianto che è stata fornita alla rete dalla schiera di moduli fotovoltaici all’anno e l’energia teorica in ingresso calcolata sulla base della radiazione solare totale riferita all’irraggiamento sul piano dei moduli dell’impianto offerto in sede di gara all’anno così come di seguito meglio specificato. Il PR definisce l’efficienza complessiva di tutti i dispositivi necessari al funzionamento degli impianti in condizioni reali di esercizio.
36.2 Prova di Accettazione Provvisoria
La Prova di Accettazione Provvisoria, la cui data di inizio verrà concordata tra le Parti, dovrà essere iniziata entro 10 Giorni successivi alla data di connessione degli impianti alla rete elettrica.
La Prova di Accettazione Provvisoria verrà eseguita dal Collaudatore in contraddittorio con l'Appaltatore e consisterà nella verifica della sussistenza dei requisiti GSE per l’ottenimento delle Tariffe Incentivanti (per l’intera Potenza Nominale Installata) e, in generale, della realizzazione ad opera d’arte degli Impianti in conformità con le caratteristiche previste nel Progetto Esecutivo, da misurarsi nell’arco temporale di 60 Xxxxxx consecutivi.
La prova di accettazione provvisoria avrà esito positivo qualora ciascun impianto raggiunga i requisiti per l’ottenimento delle tariffe incentivanti così come previsto nei riferimenti legislativi sopra richiamati.
36.3 Rinnovo della Prova di Accettazione Provvisoria
Nell’ipotesi in cui in relazione all’esito della Prova di Accettazione Provvisoria, per causa imputabile all'Appaltatore, non venga emesso il Certificato di Accettazione Provvisoria, l'Appaltatore sarà tenuto a fare tutto quanto in proprio potere per ottenere il superamento della prova di Accettazione Provvisoria e l’emissione del relativo certificato entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui si è conclusa la prima Prova di Accettazione Provvisoria ai sensi dell’articolo 37.2.
In relazione alla ripetizione della Prova di Accettazione Provvisoria le Parti convengono che:
- qualora ciascun Impianto raggiunga i requisiti per l’ottenimento delle Tariffe Incentivanti il Committente emetterà il Certificato di Accettazione Provvisoria;
- nel caso ciascun Impianto non raggiunga i requisiti per l’ottenimento delle tariffe incentivanti, ciò che è considerato clausola essenziale del presente contratto, l’appaltatore è fin da ora reso edotto ed accetta che esso costituisce condizione per la configurazione di grave inadempimento contrattuale; per tale ipotesi la Stazione Appaltante si riserva la facoltà della risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
36.4 Accettazione Definitiva
La Prova di Accettazione Definitiva avrà ad oggetto l’esame dei dati relativi alla produzione elettrica degli Impianti al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi garantiti dall’offerta di gara in termini di Performance Ratio.
Per gli impianti in esame dovranno essere calcolati, a partire dalle misurazioni effettuate sugli stessi e per un periodo di 12 mesi dall’emissione del certificato di accettazione provvisoria il Performance Ratio (PR) calcolato secondo quanto definito dalla norma XXX XX 00000.
La Stazione Appaltante indicherà all’Appaltatore il soggetto terzo e le modalità con cui verrà valutato l’indice sopra descritto. Il soggetto terzo dovrà avere accesso ai dati in qualsiasi momento compreso tra l’Entrata in Esercizio e la Prova di Accettazione Definitiva per poterne verificare la congruenza e eseguire le necessarie elaborazioni.
Resta inteso fin d'ora che il calcolo del Performance Ratio sarà eseguito sulla base dei dati forniti dalla stazione di monitoraggio e controllo fornita e installata dall'Appaltatore ai sensi del contratto.
Qualora le misurazioni riportino valori per ciascun impianto di PR inferiori al 76,5% l’impianto si riterrà non accettato per la/le porzione/i non verificata/e come definitivamente collaudabile.
Detta condizione è considerata clausola essenziale del presente contratto, pertanto l’aggiudicatario è fin da ora reso edotto ed accetta che nel caso di risultato inferiore al 76,5
% esso costituisce condizione per la configurazione di grave inadempimento contrattuale;
per tale ipotesi la Stazione Appaltante si riserva la facoltà della risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
La Prova di Accettazione Definitiva avrà esito positivo qualora il PR sia maggiore o uguale a quanto offerto in sede di gara e fissato al %. ( percento)
A seguito dell'esito positivo della Prova di Accettazione Definitiva verrà emesso dal RUP il Certificato di Accettazione Definitiva in duplice originale.
Nel caso in cui gli impianti raggiungano i valori di PR compresi tra quelli offerti in gara ed il valore minimo del 76,5% la stazione appaltante escuterà la polizza fideiussoria o assicurativa per un valore economico calcolato in base alla seguente formula:
x(%) = ∆ x 100/(PRog-76,5)
dove:
x(%) ⇒ è il valore in percento di incameramento sull’importo della fidejussione
∆ ⇒ è la differenza tra il PR offerto a gara (PRog) e il PR calcolato Pertanto:
- per un ∆ minore o uguale a zero non sarà prelevato nessun importo dalla fideiussione, (si verifica quando il PR calcolato è maggiore o uguale di quello offerto in sede di gara)
-per un ∆ = PRog-76,5 (massima differenza ammessa che si verifica quando il PR calcolato è uguale a 76,5) sarà prelevato il 100% dell’importo della garanzia fideiussoria, salvi gli ulteriori danni corrispondenti ai mancati introiti (minori ricavi energia ceduta + minore incentivo GSE) per tutta la durata contrattuale.
E’ facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’escussione della polizza fideiussoria nelle percentuali sopra stabilite qualora l’Appaltatore provveda ad eseguire entro 15 giorni dall’esito della prova tutte quelle lavorazioni atte a garantire il PR offerto, riconoscendo in tal caso alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall’esito della Prova di cui sopra, le somme di mancato introito (minori ricavi energia ceduta + minore incentivo GSE) derivanti dalla minor PR misurata rispetto a quella offerta.
L’anno successivo si ripeterà la procedura sopra indicata, fermo restando che qualora la PR misurata risultasse essere inferiore alla PR offerta, la Stazione Appaltante procederà con le percentuali sopra evidenziate all’escussione della polizza di cui al punto 37.1 che sarà stata rinnovata per l’intero importo.
36.5 Fattori che influenzano la Performance Ratio
Diversi fattori possono influenzare il valore di Performance Ratio (PR) quali Fattori ambientali:
-Temperatura dei moduli fotovoltaici
-Irraggiamento solare e dissipazione
-Ombreggiamento dell’apparecchio di misurazione
-Ombreggiamento dei moduli fotovoltaici Altri fattori:
-Periodo di rilevazione
-Differenza di tecnologia delle celle solari tra apparecchio di misurazione e moduli fotovoltaici
-Orientamento Posizionamento dell’apparecchio di misurazione
In virtù di quanto sopra evidenziato dovrà essere concordata tra l’Aggiudicatario ed il Collaudatore la verifica delle condizioni ottimali in cui effettuare la prova nonché dei fattori che la potranno influenzare nel tempo nonché il posizionamento e la tipologia dello/degli apparecchio/i di misurazione.
36.6 Svincolo della cauzione
La stazione appaltante provvederà a svincolare la garanzia di cui al punto 36.1 a seguito dell’emissione da parte del RUP di un documento attestante l’avvenuto superamento della Performance Ratio pari o superiore a quella offerta in sede di gara. Qualora questa condizione non si verifichi nel corso della prova del primo anno la fidejussione dovrà essere mantenuta per l’intero importo di cui al punto 36.1 sino al soddisfacimento della predetta clausola.
La cauzione a prima richiesta reca espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 del C.C.
Articolo 37 Garanzia Tariffe Incentivanti GSE 2° semestre 2012
37.1 La Stazione Appaltante intende perseguire l’obiettivo di usufruire delle tariffe incentivanti di cui all’art. 12 del D.M. 05/05/2011, allegato 5 –tabella 2 con intervallo di potenza tra 20<P≤200 che entrano in esercizio nel 2° semestre 2012
37.2 Pertanto, è fatto obbligo al Soggetto Realizzatore di realizzare in proprio per ognuno degli impianti tutte le opere necessarie affinché ciascun impianto entri in esercizio entro il
31/12/2012. A tale fine, al 20/12/2012 devono verificarsi le condizioni di cui all’art 3 comma 1 lett.c) del D.M. 05/05/2011. Inoltre, il Soggetto Realizzatore deve realizzare in proprio per ognuno degli impianti fotovoltaici gli impianti di rete per la connessione, costituiti dalla realizzazione delle opere, linee e punti di connessione alla rete del gestore in conformità con i TICA allegati (nello specifico si precisa che per i TICA T0390548 e T0390886 punto 6 iter autorizzativo il Comune ha optato che è a carico di ENEL distribuzione l’esecuzione dei lavori di allaccio alla linea, compresa la predisposizione della documentazione necessaria ). Le opere dovranno essere realizzate secondo le indicazioni e le prescrizioni definite nelle soluzioni tecniche individuate dal gestore di rete ed essere resi disponibili, a titolo gratuito, al gestore di rete ai fini del collaudo e della accettazione da parte del gestore.
37.3 A garanzia del adempimento contrattuale di cui al punto 37.2, essenziale in quanto condizionante il riconoscimento del contributo GSE previsto per gli impianti che entrano in esercizio entro il 2° semestre 2012, il Soggetto Realizzatore ha stipulato e depositato presso la Stazione Appaltante garanzia fideiussoria, rilasciata da società autorizzata ai sensi del Dlgs. n. 385/1993. (n--------del------------rilasciata da--------------------), pari al 10% dell’importo contrattuale di realizzazione dei lavori (comprese le spese tecniche e esclusa la manutenzione) e fissato a seguito offerta di gara in €. che la stazione appaltante provvederà a svincolare a seguito della emissione da parte del RUP di documento attestante l’avvenuta esecuzione nei termini. In caso di mancato riconoscimento del contributo incentivante GSE come sopra definito, la stazione appaltante escuterà fideiussione bancaria o assicurativa, salvo il risarcimento degli ulteriori danni.
37.4 Resta inteso che qualora l’inadempimento fosse conseguenza di cause non addebitabili in nessun modo all’Aggiudicatario (i.e. cause di caso fortuito, forza maggiore o cause attinenti il comportamento della Stazione Appaltante o di altri enti eventualmente coinvolti nella fase autorizzativa) detto ritardo non sarà considerato elemento di inadempimento contrattuale e pertanto non darà luogo all’applicazione del presente articolo.
37.5 La cauzione reca espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 del X.X.
Xxxxxxxx 00 Xxxxxxxx sulla produzione
38.1 Il soggetto realizzatore è tenuto a stipulare e depositare presso la stazione appaltante, al collaudo tecnico dell’impianto, una fideiussione bancaria o assicurativa a favore della stazione appaltante stessa, rilasciata da primario istituto di credito o istituto
assicurativo autorizzato all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo di cui all’art.15 (cauzioni) dell’allegato al Dlgs n.175/1955 e in regola con il disposto della legge n.348/82, a garanzia dell’importo massimo di € La fideiussione potrà essere altresì rilasciata da una società autorizzata ad operare ai sensi del Dlgs. n.385/1993 e successive modificazioni, in possesso ed in vigenza di regolare iscrizione, corredata con apposita certificazione dei poteri di firma autenticata.
Detto importo è determinato dalla somma dei seguenti punti:
produzione valutando l'incentivo GSE moltiplicato per la produzione degli impianti:
• campo 1 : 2° semestra 20<P≤200 – 0,214 €/kWh x 251.167,75 kWh =
= 53.749,89 €
• campo 2 : 2° semestra 20<P≤200 – 0,214 €/kWh x 251.167,75 kWh =
= 53.749,89 €
• magazzino comunale: 2° semestra 20<P≤200 - 0,214 €/kWh + 0,05 €/kWh incentivo eternit = 0,264 €/kWh x 98.413,56 kWh = 25.981,18 €
TOTALE € 133.480,96
- in base al Decreto 5 maggio 2011 – tabella 2 allegato 5 , altri impianti fotovoltaici , con maggiorazione art.14, comma 1 lett.a)del medesimo decreto);
Considerando l'abbattimento di 0,8% annuo causato dall'invecchiamento del pannello
38.2 La garanzia copre il mancato introito del contributo incentivante GSE e del risparmio considerato per l’autoconsumo dell’energia prodotta, calcolato sulla media di produzione del biennio di riferimento. La stazione appaltante, semprechè il soggetto realizzatore non abbia direttamente fatto fronte alla presente obbligazione, andrà ad escutere la fideiussione fino alla concorrenza della somma corrispondente al minore introito rispetto a quanto indicato al primo paragrafo del presente articolo , con le modalità di seguito precisate e che dovranno essere riportate nella garanzia fideiussoria.
38.3 La cauzione, a prima richiesta, reca espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’ art. 1944 C.C. e la rinuncia all’eccezione di cui agli artt. 1945 e 1957 C.C.. Il garante pagherà l’importo dovuto dal contraente entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante da inviarsi a mezzo lettera raccomandata alla sede del garante e per
conoscenza anche al contraente e contenente gli elementi in suo possesso per l’escussione della garanzia.
38.4 La fideiussione dovrà essere rinnovata automaticamente di biennio in biennio fino a ricezione di svincolo da parte del beneficiario e sempre per l’importo di cui al primo paragrafo del presente articolo indipendentemente dal decadimento stimato dell’impianto e dalle oscillazioni del prezzo di mercato della vendita di energia.
38.5 L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio, commissione, corrispettivo della fideiussione non potrà essere opposto al beneficiario per ritardare il pagamento di quanto richiesto e non comportano l’inefficacia della garanzia.
38.6 Resta inteso e convenuto che i mancati introiti derivanti da eventi assicurati con apposita polizza “all risks” e rientranti nella relativa garanzia “ danni indiretti” non saranno oggetto di richiesta di escussione della garanzia da parte del beneficiario.
38.7 Il beneficiario non è tenuto ad accettare e sottoscrivere condizioni od obbligazioni nei confronti del garante fatta salva la cessione dei diritti di xxxxxxx.
Articolo 39 Fidejussione a garanzia dello smantellamento e smaltimento dell’impianto
39.1 Il soggetto Realizzatore in quanto titolare del contratto di realizzazione e manutenzione dell’impianto fotovoltaico si impegna ad effettuare lo smaltimento dell’impianto ed il ripristino dello stato dei luoghi alla data di scadenza del contratto di locazione finanziaria.
39.2 Tale obbligo deve essere garantito con fidejussione da produrre due anni prima del termine del contratto di locazione e di importo pari a quello stimato per le attività di smaltimento sulla base della stima contenuta nell’offerta presentata in sede di gara.
39.3 Qualora la stazione appaltante al termine del contratto di leasing, eserciti l’opzione di riscatto e prosegua nella gestione dell’impianto, il Soggetto titolare del contratto di manutenzione corrisponderà al Comune un importo corrispondente al costo di smantellamento e di smaltimento determinato secondo il valore di cui sopra aggiornato in relazione alla variazione dei costi che interverranno alla data di cessazione del rapporto contrattuale.
Articolo 40 Penali da ritardo nella progettazione e nei lavori
40.1 Il Realizzatore, per il tempo complessivo che impiegasse nella consegna del progetto esecutivo e nell’esecuzione dei lavori, oltre il termine contrattuale di cui all’art. 6.1 lett. a) del presente contratto, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile(i.e. cause di caso fortuito, forza maggiore o cause attinenti il comportamento della Stazione Appaltante o di altri enti eventualmente coinvolti nella fase autorizzativa), dovrà sottostare ad una penale pecuniaria pari al:
- 1 per mille relativamente alla consegna del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori dell’ammontare netto contrattuale di cui all’art. 7.1, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell’importo stesso.
Raggiunta tale percentuale l’Amministrazione si riserva di risolvere il contratto. L’applicazione della penale non limita peraltro l’obbligo del Realizzatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare e anche in misura superiore alla penale stessa.
40.2. Il pagamento della penale deve essere effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione, effettuata dal Stazione Appaltante, indicante l’infrazione compiuta.
40.3. L’eventuale presentazione di reclami, osservazioni, deduzioni, rimostranze, doglianze, contestazioni, eccezioni, scritti difensivi o di qualunque altro atto d’opposizione alla contestazione non esenta il Soggetto Realizzatore dal pagamento della penale comminata,
40.4. E’ fatto salvo l’esperimento delle azioni dinanzi alla competente autorità giudiziaria.
40.5. Qualora, scaduto il termine, il Soggetto Realizzatore non avesse spontaneamente effettuato il pagamento della penale ed anche qualora fosse stato sporto reclamo o opposizione dl cui al comma 41.3, la Stazione Appaltante può disporre che il Soggetto Finanziatore ne deduca il relativo importo dal successivo SAL autorizzandolo solo per l’importo al netto della penale.
TITOLO V RISOLUZIONE – RECESSO
Articolo 41 Risoluzione per inadempimento del Soggetto Realizzatore
41.1 In ogni caso di grave e reiterato inadempimento del Soggetto Realizzatore, la Stazione Appaltante formulerà la contestazione degli addebiti al Soggetto Realizzatore mediante lettera raccomandata A/R o altro mezzo considerato equipollente di messa in mora ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., da inviarsi per conoscenza al Soggetto Finanziatore nella quale assegnerà al Soggetto Realizzatore un termine perentorio non inferiore a [15] giorni entro il quale il Soggetto Realizzatore dovrà rimuovere le cause di risoluzione. Qualora entro il termine assegnato, il Soggetto Realizzatore non ponga rimedio all’inadempimento, l’Stazione Appaltante, ove lo ritenga opportuno, ai sensi di quanto previsto dall’art. 160 bis del Dlgs. n. 163/2006 s.m.i., richiederà per iscritto, tramite raccomandata A/R al Soggetto Finanziatore di sostituire il Soggetto Realizzatore, accordandogli un termine per designare altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche e alle medesime condizioni proposte dall’Aggiudicatario in sede di offerta, che subentri nel presente contratto.
Rimane fermo che la sostituzione del Realizzatore nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante costituisce una facoltà, ai sensi dell’art. 160 bis del D.Lgs. 163/06, e non un obbligo contrattuale per il Soggetto Finanziatore.
E’ in facoltà della Stazione Appaltante dar corso, in luogo della richiesta di sostituzione del soggetto inadempiente, alla risoluzione del contratto salvo il risarcimento degli ulteriori danni.
41.2 Rimane fermo che in caso di mancato superamento del performance ratio di cui all’art. 35 del presente contratto nonché della mancata produzione o rinnovo della garanzia di cui all’art. 37, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà della risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1456 del codice civile
41.3 Ai sensi dell’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 l’Amministrazione valuta l’opportunità di procedere con la risoluzione del contratto in caso di reati accertati nei confronti del Soggetto Realizzatore.
41.4 Si applicano le ulteriori disposizioni di cui all’agli artt. 136, 138 e 139 del D.Lgs. 163/06, in quanto compatibili.
Art. 42 Risoluzione del Contratto per inadempimento del Soggetto Finanziatore
42.1 In caso di inadempimento del Soggetto Finanziatore ai propri obblighi di effettuare i Pagamenti in Fase di Costruzione alle rispettive scadenze protrattosi complessivamente per uno o più pagamenti per oltre 30 (trenta) giorni, l'Utilizzatore potrà intimare per iscritto al Soggetto Finanziatore di adempiere entro un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, iI presente Contralto si intenderà, in tutto o in parte, risolto, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile. In tal caso l'Utilizzatore potrà trattenere la Cauzione definitiva a titolo di penale fatto salvo il risarcimento del danno.
42.2 Si applicano le ulteriori disposizioni di cui all’agli artt. 136, 138 e 139 del D.Lgs. 163/06, in quanto compatibili.
42.3 Ai sensi dell’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 l’Amministrazione valuta l’opportunità di procedere con la risoluzione del contratto in caso di reati accertati nei confronti del Soggetto Finanziatore.
42.4 Si applicano le disposizioni di cui all’art. 44 del presente contratto.
Articolo 43 Recesso
43.1 E’ fatto espresso divieto sia al Soggetto Finanziatore che al Soggetto Realizzatore di recedere dal presente contratto.
La Stazione appaltante avrà in ogni momento il diritto di recedere dal presente Contratto ai sensi dell'articolo 134 del del D.Lgs. 163/06 che qui integralmente si richiama, previa comunicazione scritta sia al Soggetto Finanziatore che al Soggetto Realizzatore con preavviso di almeno 60 giorni tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo considerato equipollente.
Articolo 44 Sostituzione del Soggetto Xxxxxxx o gravemente inadempiente
43.1 In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi altra causa impeditiva all’adempimento delle obbligazioni previste a carico del Soggetto realizzatore o del Soggetto Finanziatore e in tutti i casi in cui intervengano cause di risoluzione del presente contratto per motivi attribuibili al Soggetto Realizzatore o al Soggetto Finanziatore, il Soggetto non fallito o inadempiente può sostituire l’altro contraente, su richiesta e comunque con l’assenso della Stazione Appaltante, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche e alle medesime condizioni e garanzie proposte dall’Aggiudicatario in sede di offerta. E’ in facoltà della Stazione Appaltante dar corso
comunque alla risoluzione del contratto in luogo della richiesta di sostituzione del contraente fallito o inadempiente, fermo il risarcimento dei danni.
43.2 Per i casi di cessione d’azienda, fusione, scissione e altri atti di trasformazione che interessino il soggetto realizzatore o il soggetto finanziatore si applica la disposizione di cui all’art. 116 del D.lgs. 163/06, fermo quanto previsto al precedente comma in caso di opposizione al subentro con effetti risolutivi del contratto.
43.3 E’ in facoltà della Stazione Appaltante, in caso di risoluzione del presente contratto per grave inadempimento o fallimento e di inapplicabilità della disposizione di cui al comma 1, applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/06.
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 45 Rapporti fra le parti
45.1 La Stazione Appaltante svolge attività di alta sorveglianza e vigilanza sulle attività svolte dal Soggetto Realizzatore per mezzo del RUP e suoi collaboratori e del collaudatore in corso d’opera.
45.2 La Stazione Appaltante effettua ogni controllo ritenuto opportuno sulle attività oggetto del presente Contratto.
45.3. La Stazione Appaltante collabora con l’Aggiudicatario, per l’intera durata della Contratto, per la migliore esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto, mediante la tempestiva adozione di tutti quei provvedimenti, di sua competenza, necessari per dare piena attuazione ed esecuzione alle leggi e/o regolamenti disciplinanti i lavori ed i servizi in oggetto nonché per eliminare ogni impedimento alla regolare esecuzione dei lavori.
Articolo 46 Divieto di cessione del contratto
46.1. E’ fatto espressamente divieto al Soggetto Finanziatore ed al Soggetto Realizzatore, pena la immediata risoluzione del contratto e la perdita della garanzia a titolo di risarcimento danni e spese causati, cedere il presente contratto.
Articolo 47 Spese
L’appaltatore assume a proprio carico, come previsto dall’art.8 del D.M. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’IVA..
Art. 48 Foro Competente
E’ esclusa la competenza arbitrale. Per la definizione delle controversie afferenti la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria è territorialmente competente, in xxx xxxxxxxxx, x’xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxx xx Xxxxxx xxxx'Xxxxxx. Per l'ipotesi di controversie afferenti la giurisdizione amministrativa è territorialmente competente il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Xxxxxx Xxxxxxx.
Art. 49 Riservatezza dei dati
49.1 Tutti i dati che la Stazione Appaltante fornisce relativamente al presente contratto sono individuati come dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dalla Legge stessa.
49.2 L’Appaltatore assume l’incarico di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 8 della Legge sopra citata.
Articolo 50 Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
50.1 L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
50.2 L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Reggio Xxxxxx della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Articolo 51 Domicilio e Comunicazioni
51.1 Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto dovranno essere inviate a mezzo di lettera raccomandata A/R o altri mezzi eventualmente concordati tra le Parti, ai seguenti indirizzi:
quanto alla Stazione Appaltante: Comune di Montecchio Xxxxxx (RE), 42027 Montecchio Xxxxxx (RE) ,P.zza della Repubblica, 1.
quanto all’Associazione Temporanea di Imprese ;
quanto al Soggetto Realizzatore ;
quanto al Soggetto Finanziatore ;
Del presente Atto io Segretario generale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.
A questo atto consta di n. ------- pagine, di cui ----- intere facciate e quanto oltre alla successiva, scritte da persona di mia fiducia.
p. il Comune di Montecchio Xxxxxx (RE)
p. il RTI
p. il Soggetto Finanziatore
p. il Soggetto Realizzatore
Il Segretario Generale