RAPPORTI FRA LE PARTI Clausole campione

RAPPORTI FRA LE PARTI. 22.1 I rapporti fra le Parti sono quelli di parti autonome che trattano a condizioni di mercato e nulla nel Contratto può essere interpretato come atto a creare un rapporto di agenzia o lavoro subordinato del Cliente (o di qualsivoglia Controllata del Cliente) o al fine di avere qualsiasi tipo di rapporto col Cliente (o con qualsivoglia Controllata del Cliente), e il Fornitore non è autorizzato a rappresentarsi o agire come tale per conto del Cliente (o di qualsivoglia Controllata del Cliente).
RAPPORTI FRA LE PARTI. ATTIVITÀ DI FORNITURA, POSA IN OPERA E AVVIAMENTO
RAPPORTI FRA LE PARTI. 8.1 Il rapporto tra le Parti è tra soggetti indipendenti che dispongono, ciascuno nella propria attività, di una struttura e di una organizzazione completamente autonoma ed indipendente.
RAPPORTI FRA LE PARTI. 45.1 La Stazione Appaltante svolge attività di alta sorveglianza e vigilanza sulle attività svolte dal Soggetto Realizzatore per mezzo del RUP e suoi collaboratori e del collaudatore in corso d’opera.
RAPPORTI FRA LE PARTI. I rapporti fra le parti saranno definiti con la stipula di un contratto, come indicato al successivo art. 19. È fatto divieto all’aggiudicatario, sotto pena di immediata risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., di cedere in tutto o in parte il contratto a terzi.
RAPPORTI FRA LE PARTI. Le parti dichiarano di essere contraenti indipendenti e che dal presente Ordine non deriva alcun rapporto di altra natura, fra cui partnership, joint-venture, impiego, franchising, principale/dipendente o preponente/agente.
RAPPORTI FRA LE PARTI. 22.1 Le Parti agiscono e trattano tra di loro in condizione di totale autonomia, a condizioni di mercato con espressa esclusione di interpretazioni del Contratto atte a creare un rapporto di agenzia o di lavoro subordinato del Cliente (o di qualsivoglia Controllata e Collegata) o al fine di avere qualsiasi tipo di rapporto col Cliente (o con qualsivoglia Controllata e Collegata); il Fornitore non è a tal proposito autorizzato a rappresentare o ad agire come tale per conto del Cliente (o di qualsivoglia Controllata e Collegata).

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).