ACCETTAZIONE DEFINITIVA Clausole campione

ACCETTAZIONE DEFINITIVA. 22.1 Al termine del Periodo di garanzia, verrà emesso il Certificato di accettazione definitiva a condizione che l’Appaltatore abbia consegnato al Committente tutta la documentazione inerente l’Opera e che tutti gli obblighi derivanti dal Periodo di garanzia (ivi inclusa la riparazione e eliminazione di qualsiasi difetto) siano stati correttamente adempiuti dall’Appaltatore. Al verificarsi delle suindicate condizioni, il Committente, su richiesta dell’Appaltatore, emetterà il Certificato di accettazione definitiva indicando la data in cui tutte le prescrizioni e condizioni sono state soddisfatte e avrà efficacia a partire da tale data. Resta inteso che l’emissione del Certificato di accettazione definitiva non esonererà l’Appaltatore dai suoi obblighi derivanti dal Contratto e dalla normativa applicabile che si estendono oltre la Data di accettazione definitiva.
ACCETTAZIONE DEFINITIVA. 1.3.1. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 9.6 delle CGCI si stabilisce che per Documento di Accettazione Definitiva deve intendersi Verbale di Accettazione Definitiva.
ACCETTAZIONE DEFINITIVA. Decorsi due anni dalla data di emissione del Certificato di Accettazione provvisoria, il Committente rilascerà il Certificato di Accettazione Definitiva.
ACCETTAZIONE DEFINITIVA. La Prova di Accettazione Definitiva avrà ad oggetto l’esame dei dati relativi alla produzione elettrica degli Impianti al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi garantiti dall’offerta di gara in termini di Performance Ratio. Per gli impianti in esame dovranno essere calcolati, a partire dalle misurazioni effettuate sugli stessi e per un periodo di 12 mesi dall’emissione del certificato di accettazione provvisoria il Performance Ratio (PR) calcolato secondo quanto definito dalla norma XXX XX 00000. La Stazione Appaltante indicherà all’Appaltatore il soggetto terzo e le modalità con cui verrà valutato l’indice sopra descritto. Il soggetto terzo dovrà avere accesso ai dati in qualsiasi momento compreso tra l’Entrata in Esercizio e la Prova di Accettazione Definitiva per poterne verificare la congruenza e eseguire le necessarie elaborazioni. Resta inteso fin d'ora che il calcolo del Performance Ratio sarà eseguito sulla base dei dati forniti dalla stazione di monitoraggio e controllo fornita e installata dall'Appaltatore ai sensi del contratto. Qualora le misurazioni riportino valori per ciascun impianto di PR inferiori al 76,5% l’impianto si riterrà non accettato per la/le porzione/i non verificata/e come definitivamente collaudabile. Detta condizione è considerata clausola essenziale del presente contratto, pertanto l’aggiudicatario è fin da ora reso edotto ed accetta che nel caso di risultato inferiore al 76,5 % esso costituisce condizione per la configurazione di grave inadempimento contrattuale; per tale ipotesi la Stazione Appaltante si riserva la facoltà della risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. La Prova di Accettazione Definitiva avrà esito positivo qualora il PR sia maggiore o uguale a quanto offerto in sede di gara e fissato al %. ( percento) A seguito dell'esito positivo della Prova di Accettazione Definitiva verrà emesso dal RUP il Certificato di Accettazione Definitiva in duplice originale. Nel caso in cui gli impianti raggiungano i valori di PR compresi tra quelli offerti in gara ed il valore minimo del 76,5% la stazione appaltante escuterà la polizza fideiussoria o assicurativa per un valore economico calcolato in base alla seguente formula: dove:
ACCETTAZIONE DEFINITIVA. Al termine di tutti i lavori commissionati, e dopo che per tutti i lavori sia decorso il prescritto periodo di garanzia, deve essere redatto tra le Parti il "verbale di accettazione definitiva". Tale atto ha le seguenti funzioni e conseguenze :

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).