Anno CXXXVIII - Numero 24 Roma, 31 dicembre 2017
Anno CXXXVIII - Numero 24 Roma, 31 dicembre 2017
Pubblicato il 2 gennaio 2018
B O L L E T T I N O U F F I C I A L E
del Ministero
della Giustizia
PUBBLICAZIONE QUINDICINALE
Conferimento delle funzioni semidirettive requirenti . Pag. 38 Trasferimenti, richiamo nel ruolo giudiziario e collo- camenti fuori dal ruolo organico della Magistratura » 38 Rettifica di decreto............................ » 39 Positivo superamento della settima valutazione di pro- fessionalità................................ » 39 Positivo superamento della sesta valutazione di pro- fessionalità................................ » 39 Positivo superamento della terza valutazione di pro- fessionalità................................ » 40 Positivo superamento della prima valutazione di pro- fessionalità................................ » 42 Autorizzazione alla prosecuzione del periodo di tiroci- nio presso altra sede ........................ » 42 Rettifica di decreto concernente il conferimento delle funzioni giurisdizionali ...................... » 42 DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE | ||
Nomina di consiglieri onorari delle Sezioni per i minorenni delle Corti d’Appello, per il triennio 2017-2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Pag. | 42 |
Nomina di giudici onorari dei Tribunali per i minorenni, per il triennio 2017-2019..................... | » | 42 |
DEFUNTI Magistrati ................................... Pag. 42 |
PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI
LIBERE PROFESSIONI
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI
Regolamento per la formazione attuariale continua ai
sensi dell’art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 137/2012. Pag. 1
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Regolamento per la formazione professionale conti- nua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili... Pag. 4
PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
MAGISTRATURA
Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti . Pag. 38
30-431100171231 € 4,00
31-12-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 24 1
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
LIBERE PROFESSIONI
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI
Regolamento per la formazione attuariale continua ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 137/2012.
Premessa
In ottemperanza all’articolo 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 ogni iscritto all’Albo Nazionale degli Attuari (di seguito ANA), al fine di garantire la qualità della prestazione professionale, nel mi- gliore interesse dell’utente e della collettività, ha l’obbligo di cura- re il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.
Per gli iscritti all’ANA è quindi prevista, in linea con quan- to già previsto dal codice deontologico, la partecipazione ai pro- grammi di Formazione Attuariale Continua (di seguito FAC), con le modalità e i termini disciplinati dal presente Regolamento, ap- provato dal Consiglio Nazionale degli Attuari nella riunione del 10 marzo 2017.
Art. 1.
Finalità della FAC1. La FAC è finalizzata:
a) a mantenere aggiornate le conoscenze e le capacità pro- fessionali degli attuari durante tutto l’arco di vita professionale;
b) a realizzare condizioni permanenti per l’esercizio della professione in maniera competente e a consolidare ed estendere le specifiche conoscenze e competenze tecnico professionali;
c) a garantire la qualità delle prestazioni professionali a tu- tela dell’interesse pubblico.
2. La FAC implica l’acquisizione, il mantenimento e lo svi- luppo di tre tipologie di competenze:
- tecnico-attuariali, essenziali all’attività attuariale, come la conoscenza di nuove metodologie e modelli e il loro appro- priato utilizzo, la conoscenza di best practices, di standard tec- nici, delle normative riguardanti profili attuariali, nonché ulte- riori competenze che risultano indispensabili per lo svolgimento delle attività praticate (a titolo esemplificativo e non esaustivo la conoscenza di altre normative e standard tecnici che hanno co- munque un impatto sull’attività dell’attuario, incluso l’aggior- namento su processi che comportano innovazioni dell’attività come ad esempio i nuovi regimi internazionali di contabilità o di solvibilità);
- del professionalismo, relative alla conoscenza del Codi- ce Deontologico, delle linee guida professionali elaborate dagli organismi nazionali ed internazionali della professione attuariale, degli Standard Professionali che la clientela, l’interesse pubblico e quanti collaborano con gli attuari si aspettano vengano applicati dai membri di una comunità professionale cui sono anche demandate apposite riserve di legge;
- altre competenze funzionali o utili all’attività lavorativa e alla formazione o all’accrescimento professionale dell’iscritto all’ANA, come ad esempio attività formative tese a migliorare la comunicazione ai fini del superamento delle asimmetrie informa- tive, il reporting, la capacità di utilizzo di determinati software, lo
sviluppo delle capacità manageriali e linguistiche, la partecipazio- ne ad altre attività inerenti discipline connesse all’attività lavorati- va, la legislazione di specifiche aree di interesse.
Art. 2.
1. Il ciclo della FAC ha durata triennale; il primo ciclo ha de- correnza il 1 gennaio dell’anno successivo alla data di approvazio- ne del presente regolamento da parte del Ministero di Giustizia e alla data di pubblicazione del presente Regolamento nel Bollettino.
2. L’unità di misura della FAC è il Credito Formativo Pro- fessionale (CFP) il cui valore, è definito su base oraria. I CFP per ciascun evento formativo saranno individuati dalle linee guida del presente Regolamento che il Consiglio Nazionale degli Attuari (di seguito CNA), previa delibera consiliare, emanerà successivamen- te alla data di approvazione del presente Regolamento da parte del Ministero di Giustizia e alla data di pubblicazione del presente Re- golamento nel Bollettino.
3. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di formazione nell’arco di un ciclo devono essere conseguiti almeno 30 CFP.
4. L’iscritto che avesse conseguito al termine del singolo triennio un numero di CFP superiore rispetto al numero di CFP mi- nimo previsto per assolvere l’obbligo di formazione potrà utilizzare i CFP in eccedenza nel triennio successivo.
5. L’attività formativa deve essere svolta relativamente alle materie riportate nell’Allegato n.1 al presente Regolamento che potranno essere integrate/modificate nel tempo da parte del CNA previa delibera consiliare in relazione allo sviluppo della professio- ne nel tempo nei diversi settori di attività.
6. Ciascun iscritto può beneficiare, nel triennio, ovvero in cia- scun ciclo formativo, di un debito formativo per un massimo di 10 CFP, i quali dovranno essere recuperati entro il primo anno succes- sivo del ciclo triennale successivo.
7. Per i nuovi iscritti all’ANA e per i reiscritti l’obbligo di formazione decorre dalla data di iscrizione/reiscrizione.
8. Nei casi di cui al comma 7 del presente articolo il numero di CFP da conseguire per concludere il ciclo in corso al momento della data di iscrizione/reiscrizione sarà proporzionalmente ridotto e comunicato all’iscritto a cura del Consiglio dell’Ordine degli At- tuari (unico organismo territoriale su base nazionale previsto dalla normativa - di seguito CONA), anche sulla base di quanto previsto dalle linee guida del presente Regolamento.
9. In caso di dimissioni e/o sospensioni o cancellazioni per altre cause si terrà traccia dell’eventuale debito formativo “matu- rato” alla data di uscita e tale debito concorrerà alla definizione del numero minimo di CFP da conseguire per concludere il ciclo in corso alla data dell’eventuale reiscrizione.
10. La FAC può essere svolta anche a distanza, attraverso for- me di e-learning organizzate da società terze, da comunicare e do- cumentare in base a quanto previsto dalle linee guida del presente Regolamento, comunque con un massimo di CFP pari alla metà di quelli previsti per ciascun ciclo.
11. L’accumulazione dei CFP deve essere gestita autonoma- mente e responsabilmente da ciascun iscritto che è tenuto ad indi- viduare attività formative in grado di costituire nel complesso, al completamento del ciclo della FAC, un piano formativo adeguato al proprio aggiornamento professionale.
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Art. 3.
1. Le attività formative valide ai fini dell’accreditamento e dell’attribuzione di CFP, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 137/2012, possono essere:
a. Attività Preclassificate: rientrano in questa categoria tutte le attività che il CNA e il CONA organizzano anche in collabora- zione con altri soggetti. Ai sensi dell’art. 7, comma 5 del D.P.R. n. 137/2012 l’attività di formazione svolta dal CNA e dal CONA può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti. I CFP sono indicati dalle linee guida del presente Regolamento;
b. Attività formative di tipo e-learning: il CNA in collabo- razione con il CONA mette a disposizione una infrastruttura di for- mazione a distanza. Su tale piattaforma il CNA, in collaborazione o in convenzione con terzi, metterà a disposizione corsi di formazio- ne per il riconoscimento di CFP. Tale tipologia non è soggetta dal vincolo di cui al comma 10 dell’art. 2;
c. Attività formative esterne: tali attività sono organizzate da soggetti terzi, che preventivamente presentano domanda al CNA secondo quanto disposto dall’art.7, comma 2 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, con le modalità previste dall’art 4 del presente re- golamento;
d. Attività formative volontarie (Non Preclassificate): rien- trano in questa categoria le attività svolte in completa autonomia dal singolo individuo. In tal caso il singolo deve provvedere al ca- ricamento del materiale completo sul software FAC, e sulla base di tale materiale uno specifico Gruppo di lavoro all’uopo costituito dal Consiglio Nazionale definirà caso per caso i CFP da assegnare. Per tale categoria è comunque previsto un limite massimo di 10 CFP per ogni triennio di ciascun ciclo.
Art. 4.
Modalità di accreditamento di attività formative organizzate da altri soggetti.
1. I soggetti che ai sensi del precedente art. 3 sono tenuti a chiedere l’approvazione per lo svolgimento delle relative attività formative devono presentare al Consiglio Nazionale domanda di autorizzazione contenente:
a. Dati identificativi del richiedente
b. Relazione sulle attività formative specifiche eventual- mente effettuate nel biennio precedente
c. Oggetto e natura delle attività formative per cui chiedono l’autorizzazione
d. Metodi di rilevazione, controllo e trasmissione delle pre- senze dei partecipanti
e. Impegno al rilascio di idonea attestazione.
2. Il Consiglio Nazionale, previo parere favorevole del Mini- stero di Giustizia, autorizza il richiedente all’organizzazione delle attività formative di cui al precedente comma. La domanda di au- torizzazione con la relativa proposta di delibera motivata dal CNA viene trasmessa al Ministero di Giustizia per l’emissione del parere vincolante; agli istanti viene comunicata, a cura del Consiglio Na- zionale, l’avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero di Giustizia, il Consiglio Nazionale autoriz- za o rigetta la richiesta, con delibera motivata. Il soggetto autoriz- zato dovrà, entro 30 giorni dalla scadenza di ogni anno, trasmettere al Consiglio Nazionale analitica relazione dell’attività formativa svolta nell’anno precedente.
Art. 5.
1. Possono essere dispensati dagli obblighi di formazione con- tinua, su domanda scritta e per la durata dell’impedimento:
- gli Attuari e gli Attuari Iunior che operano permanente- mente in un Paese dell’Unione Europea nel presupposto che ope-
rare in tali Paesi implichi, nell’ambito del mutuo riconoscimento, la partecipazione a programmi di formazione continua nel Paese ospitante
- gli Attuari e gli Attuari Iunior che presentino altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive e di forza maggiore per la durata dell’impedimento.
- gli Attuari e gli Attuari Iunior che operano in altri Paesi al di fuori dell’Unione Europea.
2. Per gli Attuari che siano impossibilitati per malattia, infor- tunio, inabilità temporanea, disabilità o invalidità il numero di CFP previsto nel ciclo interessato, su richiesta dell’interessato, sarà pro- porzionalmente ridotto, con le modalità previste dalle linee guida del presente Regolamento, in base al tempo di comprovata impossi- bilità a partecipare alle attività formative. A tal fine sarà necessario produrre idonea documentazione che consenta di accertare quanto dichiarato.
3. Nel caso di maternità i CFP da conseguire vengono ripro- porzionati considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo che decorre da 3 mesi antecedenti la data del parto e il compimento dell’anno di età del bambino. Nel caso di affidamento o adozione i CFP da conseguire verranno riproporzionati per il pe- riodo di 1 anno dal relativo provvedimento.
Art. 6.
Riconoscimento di crediti formativi
1. Per la gestione dei CFP, il CNA, con il supporto del CONA, mette a disposizione degli iscritti uno specifico software, accessi- bile dal sito dell’Ordine degli Attuari, attraverso il quale il singolo iscritto, accedendo alla propria area riservata, potrà gestire il pro- prio piano formativo professionale, aggiornare la sua “posizione formativa”, inserire le attività formative con la richiesta di rico- noscimento dei relativi CFP previsti dalle linee guida del presente Regolamento.
Art. 7.
Ulteriori compiti del Consiglio Nazionale degli Attuari
1. Il CNA autorizza le attività formative che danno diritto ai CFP, determinando per ciascuna il numero dei CFP da attribuire, come da linee guida del presente Regolamento.
2. Il CNA promuove ed indirizza lo svolgimento della FAC con riferimento all’evoluzione della professione attuariale.
3. Il CNA coordina e vigila sulle attività della FAC per as- sicurarne l’elevato livello di qualità e per garantire che gli iscritti all’ANA:
- aggiornino in modo permanente la propria competenza professionale;
- abbiano conoscenza dei programmi di attività di formazio- ne ed effettivo accesso alle medesime;
- possano conseguire i CFP secondo criteri di omogeneità ed uniformità.
4. Il CNA ha altresì il compito di tenere aggiornato l’elenco allegato delle materie tecnico - professionali e delle tematiche del professionalismo.
5. Il CNA potrà avvalersi, in via primaria, della collaborazio- ne tecnico – scientifica di tutte le strutture attuariali a vario titolo esistenti; potrà inoltre coinvolgere associazioni, enti e fondazioni senza fini di lucro che operino per lo sviluppo delle conoscenze relative alla formazione degli Attuari.
6. Il CNA potrà inoltre collaborare con altri Consigli Nazio- nali al fine di definire appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, che possano indivi- duare CFP interdisciplinari stabilendone il relativo valore.
7. Il CNA si avvale del CONA e della commissione formazio- ne interconsiliare, costituita all’interno dell’Ordine degli Attuari,
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per la vigilanza sull’effettivo assolvimento dell’obbligo di forma- zione continua da parte degli iscritti all’Albo e regola le modalità di rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi ove previsti dalle linee guida del presente Regolamento.
8. Il CNA, con il supporto del CONA, si riserva di monitorare su base annua l’attribuzione di CFP e l’effettiva effettuazione delle attività formative, anche attraverso richieste a campione di infor- mazioni e di documentazione ulteriore rispetto a quella inviata o inserita nella sezione del sito dedicata alla gestione dalla FAC.
9. L’iscritto deve conservare la documentazione comprovante l’effettuazione dell’attività formativa per almeno tre anni successi- vi al termine del ciclo di riferimento.
10. In caso di infedele certificazione del percorso formativo da parte dell’iscritto potrà prevedersi l’apertura di un procedimento disciplinare a carico dell’iscritto.
Art. 8.
1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio dell’anno successivo alla data di approvazione del presente Rego- lamento da parte del Ministero di Giustizia e alla data di pubblica- zione del presente Regolamento sul bollettino.
Allegato 1 ELENCO DELLE MATERIE TECNICO-PROFESSIONALI E
DELLE TEMATICHE DEL PROFESSIONALISMO
1) MATERIE TECNICO-PROFESSIONALI
- Principi di base del Calcolo stocastico
- Teoria delle decisioni
- Teoria matematica del portafoglio finanziario
- Principi e metodi per la modellizzazione dei mercati finanziari
- Principi, metodi e relativi modelli per la valutazione, per la gestione e il controllo dei rischi
- Elementi di micro e macro economia
- Teoria del Rischio
- Analisi tecnica dei prodotti assicurativi, previdenziali e finan- ziari
- Bilancio delle imprese di assicurazione, reporting e accounting
- Economia e finanza di impresa
- Legislazione delle assicurazioni e della previdenza
- Normativa delle attività di controllo
- Processi stocastici per l’assicurazione e la finanza
- Metodi per la simulazione
- Enterprise Risk Management Attuariale per assicurazioni, ban- che, fondi pensione, enti previdenziali, altre imprese e pubbli- ca amministrazione
- Software attuariale
- Statistica attuariale
- Tecnica attuariale dei fondi pensione
- Tecnica attuariale delle assicurazioni R.C.A.
- Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni e assicura- zioni catastrofali
- Tecnica attuariale delle assicurazioni sulla salute
- Tecnica attuariale delle assicurazioni vita
- Tecnica attuariale della sicurezza sociale
- Tecniche di trattamento informatico di basi di dati per le assi- curazioni, previdenza e finanza
- Data Quality Model e Big Data
- Principi contabili locali e internazionali con rilevanza attuariale
- AssetLiability Management
- Solvency, Basel e altri framework
- Comunicazione e Reporting
2) PROFESSIONALISMO
- Ordinamento, legislazione e regolamentazione professionale, a livello nazionale ed europeo
- Deontologia professionale
- Linee guida emanate dagli organismi nazionali ed internazio- nali della professione attuariale, circolari COA e CNA, etc.
- Regolamento disciplinare
- Previdenza obbligatoria e assistenza
- Organizzazione internazionale della professione attuariale (AAE, IAA). Protocolli, accordi e regole della professione a livello co- munitario e internazionale
- Obblighi di comportamento derivanti dalla appartenenza del- la professione italiana alle associazioni internazionali degli attuari
- Standards di comportamento professionale.
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CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Regolamento per la formazione professionale continua
degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
(Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18 dicembre 2017)
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
− visto l’art. 7, co. 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, che dispone che il Consiglio Nazionale disciplini, con regolamento da emanarsi previo parere favorevole del Ministro vigilante, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo formativo e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura dei soggetti previsti dal comma 2 della medesima disposizione, i requisiti minimi dei corsi di aggiornamento ed il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua;
− visto l’art. 12, co. 1, lett. r), del X.Xxx. 28 giugno 2005, n. 139, che prevede che i Consigli degli Ordini promuovano, organizzino e regolino la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti ed effettuino la vigilanza sull’assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi;
− visto l’art. 29, co. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 139/2005, secondo cui il Consiglio Nazionale coordina e promuove l’attività dei Consigli dell’Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale;
− visto l’art. 29, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 139/2005, che statuisce il potere di vigilanza del Consiglio Nazionale sul regolare funzionamento dei Consigli dell’Ordine;
− visto l’art. 29, co. 1, lett. m), del D.Lgs. n. 139/2005, che prevede che il Consiglio Nazionale valuti e approvi i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali;
− visto l’art. 7, co. 1, del D.P.R. n. 137/2012, che ha ribadito per ogni professionista l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, prevedendo che la violazione dell'obbligo costituisca illecito disciplinare;
− visto l’art. 7, co. 2, del D.P.R. n. 137/2012, secondo cui i corsi di formazione possono essere organizzati, oltre che dagli Ordini, anche da associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale, previo parere favorevole del Ministro vigilante;
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− visto l’art. 7, co. 4, del D.P.R. n. 137/2012, che prevede possano essere stipulate apposite convenzioni tra i Consigli Nazionali e le Università per stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari;
− visto l’art. 7, co. 4, del D.P.R. n. 137/2012, per cui i Consigli Nazionali, con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore;
− visto l’art. 7, co. 5, del D.P.R. n. 137/2012, secondo cui l'attività di formazione, quando è svolta dagli Ordini può realizzarsi anche in cooperazione o in convenzione con altri soggetti;
− visto l’art. 7, co. 6, del D.P.R. n. 137/2012, per cui le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 cost., possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale;
− visto il Progetto per la costituzione delle scuole di alta formazione approvato in data 18 marzo 2015 e sue successive modifiche che prevede l’istituzione delle Scuole di Alta Formazione (di seguito anche: SAF), costituite dagli Ordini territoriali che hanno l’obiettivo di promuovere percorsi formativi altamente qualificati che garantiscono non solo il mantenimento delle competenze e delle capacità professionali, ma anche l’accrescimento delle stesse nelle aree di interesse della professione, al fine di creare nuove opportunità di lavoro per gli iscritti nell’albo e di migliorare la qualità delle prestazioni offerte;
− visto l’art. 4 del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202 recante disposizioni in merito all’obbligo formativo iniziale e di aggiornamento biennale per i gestori della crisi;
− viste le modifiche deliberate nelle sedute del 10 febbraio, del 16 giugno 2016 e del 18 ottobre 2017, ed acquisito il parere favorevole del Ministro della Giustizia in data 22 dicembre 2017.
EMANA
il seguente regolamento per la
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
TITOLO I
L’OBBLIGO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
Art. 1
Definizione e obiettivi della formazione professionale continua
1.Con l’espressione “formazione professionale continua” si intende ogni attività di approfondimento, perfezionamento, sviluppo, aggiornamento nonché acquisizione di conoscenze teoriche e competenze professionali in tempi successivi al percorso formativo svolto per l’iscrizione nell’Albo professionale. Tali attività sono svolte nell’interesse dei destinatari della
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prestazione professionale e a garanzia dell’interesse pubblico. Lo svolgimento di tali attività formative costituisce uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale.
2. Lo svolgimento della “formazione professionale continua” è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti nell’Albo. Sono tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale continua anche i professionisti sospesi dall'esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare ai sensi degli articolo 52 e seguenti del D.Lgs. n. 139/2005.
3. La “formazione professionale continua” si articola e comprende i seguenti distinti ambiti:
a) l’aggiornamento, quale attività finalizzata all’adeguato mantenimento, approfondimento e sviluppo delle competenze tecnico-professionali dell’iscritto, attinenti alle materie oggetto dell’esercizio dell’attività professionale;
b) la formazione, quale attività finalizzata all’acquisizione di competenze specialistiche, anche di natura interdisciplinare, utili ad un miglior esercizio della professione ed alla crescita del professionista;
c) lo svolgimento di attività formative particolari.
4. L’attività di aggiornamento consiste nella frequenza, anche in modalità e-learning, di seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde, dibattiti e congressi approvati dal Consiglio Nazionale.
5. L’attività di formazione consiste nella frequenza di eventi formativi che presentano contenuti articolati a seconda dell’obiettivo professionale da perseguire e tendono all’acquisizione di conoscenze anche specialistiche che concorrono a migliorare la qualificazione professionale e ad accrescerne le competenze.
6. La frequenza dei corsi delle SAF costituisce attività di formazione ai sensi del comma 5. I corsi di alta formazione realizzati dalle SAF hanno durata almeno biennale e una didattica non inferiore a 200 ore.
7. Le attività formative particolari che consentono l’assolvimento dell’obbligo formativo sono quelle indicate all’articolo 16.
Art. 2 Enti formatori
1. Le attività formative sono realizzate:
a) dal Consiglio Nazionale, anche mediante proprie Fondazioni e Associazioni;
b) dall’Ordine territoriale, anche mediante proprie Fondazioni e Associazioni o di concerto con altri Ordini e istituzioni locali, ovvero in cooperazione/convenzione/collaborazione con soggetti esterni che operano sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell’Ordine;
c) dalle SAF;
d) dalle Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 11.
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Art. 3
Oggetto delle attività formative e modalità di erogazione delle attività di formazione a distanza
1. Le attività formative devono avere ad oggetto le materie inerenti l’attività professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile indicate all’art. 1 del D.Lgs. n. 139/2005 e le materie oggetto delle prove d’esame per l’iscrizione nell’Albo individuate all’art. 46 e all’art. 47 del D.Lgs. n. 139/2005, riportate nell’elenco materie di cui all’allegato 1.
2. Affinché siano idonee ad attribuire crediti formativi, le attività di formazione a distanza di cui all’articolo 1, comma 4, devono essere realizzate utilizzando piattaforme informatiche che adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del discente. La piattaforma deve prevedere appositi momenti di verifica, ad intervalli di tempo irregolari, variabili e non prevedibili dall’utente. Le attività formative in modalità e-learning devono prevedere, durante o al termine della fruizione, la somministrazione di un numero congruo di domande. Al fine dell’attribuzione dei crediti formativi professionali il discente deve rispondere correttamente ad almeno il 70% dei quesiti posti. Le piattaforme informatiche sono preventivamente testate dal Consiglio Nazionale e qualora ritenute adeguate sono inserite in un apposito elenco istituito dal Consiglio Nazionale. Qualunque variazione alla piattaforma informatica utilizzata deve essere tempestivamente comunicata al Consiglio Nazionale e non può riguardare attività formative già accreditate e disponibili per la fruizione.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicanoqualora le attività formative a distanza siano organizzate ed erogate dal Consiglio Nazionale e da proprie Fondazioni e Associazioni.
Art. 4
Periodo formativo e crediti formativi professionali
1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi a decorrere dal 1° gennaio 2008 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti.
2. L’anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
3. Per i nuovi iscritti nell'Albo o nell’Elenco Speciale, per coloro che passano dall'Elenco Speciale nell'Albo e per coloro che, pur essendo iscritti nell'Albo, cessano dalla condizione di non esercenti l'attività professionale, l'obbligo formativo ha inizio il 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione nell'Albo, al passaggio nell'Albo, ovvero alla cessazione della condizione di non esercente l’attività professionale, con conseguente riduzione del numero di crediti triennali.
4. Il credito formativo professionale (CFP) è l’unità di misura per la valutazione dell’impegno richiesto per l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua.
Art. 5
Contenuto dell’obbligo formativo
1. L’iscritto nell’Albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle presenti norme, le attività formative da svolgere ai fini dell’assolvimento dell’obbligo
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formativo. Per l’acquisizione dei crediti l’iscritto può svolgere tutte le attività formative di cui all’art. 1, secondo le prescrizioni dei commi seguenti.
2. Per l’assolvimento dell'obbligo di formazione l’iscritto nell’Albo è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 90 crediti formativi professionali, mediante le attività formative indicate ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 1. Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studioprofessionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.
3. Salvo quanto previsto al comma 5, in ciascun anno l’iscritto deve acquisire minimo 20 crediti formativi professionali mediante le attività formative di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 1. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 20 crediti, quelli eccedenti, compresi quelli speciali, possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l’obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo. In ogni caso, quando l’obbligo formativo decorre dal secondo e terzo anno del triennio in corso, l’iscritto è tenuto ad acquisire rispettivamente 60 crediti formativi professionali nel biennio e 30 crediti formativi professionali nell’anno.
4. Salvo quanto previsto al comma 6, è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti.
5. I crediti formativi professionali acquisiti mediante la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle SAF possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l’obbligo formativo triennale, senza la necessità di dover conseguire i 20 crediti formativi minimi annuali.
6. I crediti formativi acquisiti mediante la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle SAF possono essere utilizzati per l’assolvimento dell’obbligo formativo di due trienni consecutivi. Nel caso in cui nel primo triennio la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle SAF consenta di acquisire un numero di crediti formativi maggiore di quelli necessari all’assolvimento del relativo obbligo formativo, i crediti eccedenti potranno essere utilizzati per l’assolvimento dell’obbligo formativo del triennio successivo. Nel caso in cui il corso/modulo realizzato dalla SAF si sviluppi su due trienni formativi, nel primo triennio saranno attribuiti solo i crediti formativi relativi al numero di ore di corso/modulo effettivamente svolte nello stesso triennio.
7. Le disposizioni contenute nei commi 5 e 6 trovano applicazione solo nel caso in cui la partecipazione al corso/modulo non sia inferiore all’80% delle ore. Qualora la partecipazione al corso/modulo è inferiore all’80% delle ore si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 ed i crediti formativi acquisiti mediante la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle SAF sono attribuiti in relazione al numero di ore di corso/modulo effettivamente svolte.
8. Gli iscritti conservano, sino alla scadenza del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione disciplinare, la documentazione attestante le attività formative svolte presso altri Ordini e/o soggetti autorizzati e/o SAF e quella relativa alle attività formative particolari svolte, per esibirla all’Ordine di appartenenza su richiesta.
Art. 6
Casi di riduzione dei crediti formativi professionali utili per l’assolvimento dell’obbligo formativo
1. L’iscritto nell’Albo che abbia già compiuto i 65 anni di età o compia il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso per l’assolvimento dell'obbligo di formazione è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 30 crediti formativi professionali, mediante le attività formative indicate ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 1. Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante
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attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.
2. In ciascun anno l’iscritto che abbia già compiuto 65 anni o compia il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso deve acquisire minimo 7 crediti formativi professionali mediante le attività formative di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 1. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 7 crediti, quelli eccedenti, compresi quelli speciali, possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l’obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 7 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo.
Articolo 7
Equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed i corsi di formazione iniziale e l’aggiornamento biennale ai sensi dell’art. 4,
comma 6 del DM 24 settembre 2014, n. 202
1. La partecipazione a corsi di formazione, rientranti fra le attività di “formazione” di cui all’articolo 1, comma 5, che hanno una durata non inferiore alle 12 ore e hanno ad oggetto le materie rientranti nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore, consente di assolvere all’obbligo formativo iniziale e di aggiornamento biennale previsto per i gestori della crisi dall’art. 4, comma 5, lettere b) e d) del DM 24 settembre 2014, n. 202.
Art. 8 Esenzioni
1. L’iscritto può essere esentato dallo svolgimento della “formazione professionale continua” nei seguenti casi:
a) maternità, con facoltà dell’iscritta di ripartire la riduzione dei 45 crediti formativi professionali nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino. L’esonero può essere concesso al padre quando la madre non gode dell’esonero, se anche lei iscritta nell’Albo. L’esonero, con riduzione di 45 crediti formativi professionali per il periodo determinato dal Consiglio dell’Ordine, su istanza dell’iscritto, è riconosciuto anche ai genitori adottivi o affidatari;
b) servizio civile volontario, malattia, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi non derivante da sanzioni disciplinari. L’esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione dell’attività professionale;
c) malattia grave debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare, che comporti l’interruzione dell’attività professionale dell’iscritto per almeno 6 mesi non derivante da sanzioni disciplinari;
d) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore. Il Consiglio dell’Ordine valuta e decide discrezionalmente sulla istanza di esonero.
2. La richiesta di esenzione deve essere presentata all’Ordine di appartenenza. L’istanza deve pervenire all’Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero e comunque entro un termine che consenta all’iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall’Ordine, di ottemperare comunque all’obbligo formativo annuale.
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3. Gli iscritti nell’elenco speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l’attività di “formazione professionale continua”.
4. Al fine di esentare dall’assolvimento dell’obbligo formativo coloro che, non esercitando neanche occasionalmente la professione, ne avanzino richiesta, l’Ordine territoriale effettua la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, dichiari di:
a) non essere in possesso di partita Xxx, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
b) non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
c) non esercitare l’attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.
5. La richiesta di esenzione per mancato esercizio, neanche occasionale, della professione deve essere presentata all’Ordine di appartenenza e l’esonero ha efficacia dalla data di richiesta. L’istanza deve pervenire al Consiglio dell’Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero e comunque entro un termine che consenta all’iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall’Ordine, di ottemperare comunque all’obbligo formativo minimo annuale. Dell’esenzione verrà data informativa ai terzi attraverso l’inserimento di apposita nota nell’Albo degli iscritti. L’iscritto che inizi e/o riprenda l’esercizio della professione deve darne comunicazione entro 30 giorni alla segreteria dell’Ordine.
TITOLO II I SOGGETTI
Art. 9
Attribuzioni e compiti del Consiglio Nazionale
1. Il Consiglio Nazionale regola, coordina, promuove ed indirizza lo svolgimento della “formazione professionale continua” ed esercita le attribuzioni di vigilanza sull’attività degli Ordini territoriali e delle Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’art. 11, di seguito denominati “soggetti autorizzati”.
2. Il Consiglio Nazionale valuta, approva ed attribuisce i relativi crediti formativi professionali alle attività formative indicate ai commi 4 e 5 dell’articolo 1 organizzate dagli Ordini territoriali, dai soggetti autorizzati di cui all’art. 11 e dallo stesso Consiglio Nazionale e dalle proprie Associazioni e Fondazioni.
3. L’azione del Consiglio Nazionale è orientata ad accertare che gli Ordini territoriali ed i soggetti autorizzati:
a) realizzino le attività formative con l’obiettivo di assicurarne l’elevato livello culturale e l’ampia e tempestiva diffusione tra tutti gli iscritti;
b) accertino l’effettiva partecipazione degli iscritti alle attività formative;
c) adottino sistemi di rilevazione delle presenze tali da favorire la più ampia partecipazione alle proprie attività formative, anche da parte di professionisti provenienti da Ordini territoriali diversi.
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4. Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 137/2012, può stipulare convenzioni con le Università nelle quali stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.
5. Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 137/2012, può emanare regolamenti comuni con altri Consigli Nazionali, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, al fine di individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.
Art. 10
Attribuzioni e compiti degli Ordini territoriali
1. L’Ordine, nella circoscrizione territoriale di propria competenza, realizza, anche di concerto con altri Ordini e istituzioni locali, o in cooperazione/convenzione con altri soggetti esterni non compresi nell’elenco dei soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’art. 11, una serie di attività formative che sottopone all’approvazione del Consiglio Nazionale nei tempi e nelle modalità indicate agli articoli 14 e 15.
2. L’Ordine, nella circoscrizione territoriale di propria competenza, istruisce, ai sensi del successivo articolo 13, le richieste di accreditamento delle attività formative indicate ai commi 4 e 5, dell’articolo 1, organizzate dai soggetti autorizzati.
3. L’Ordine, su istanza di altro Ordine, rilascia tramite piattaforma web il nulla osta a svolgere l’attività formativa nella circoscrizione territoriale di propria competenza.
4. Nel caso in cui l’Ordine per garantire l’offerta formativa si avvalga di soggetti esterni, non compresi nell’elenco dei soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’art. 11, è necessario che questi svolgano le singole attività formative e operino sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell’Ordine stesso. In nessun caso il soggetto esterno può avvalersi della qualifica di soggetto autorizzato dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’articolo 11.
5. L’Ordine garantisce eventi formativi gratuiti la cui misura è determinata in ragione del numero degli iscritti nell'Albo al 1° gennaio di ciascun anno, nel modo che segue:
a) eventi per un minimo di 30 ore di formazione annue, di cui almeno 6 in materie aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione, se gli iscritti non superano il numero di cinquecento;
b) eventi per un minimo di 60 ore di formazione annue, di cui almeno 9 in materie aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione, se gli iscritti superano il numero di cinquecento ma non quello di mille;
c) eventi per un minimo di 90 ore di formazione annue di cui almeno 15 in materie aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione, se gli iscritti superano il numero di mille.
6. L’Ordine garantisce ed è responsabile, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n. 139/2005, dei contenuti delle attività formative e del controllo dell’effettiva partecipazione degli iscritti agli eventi, anche quando le attività formative siano organizzate o sviluppate in cooperazione o in convenzione con altri soggetti non compresi nell’elenco dei soggetti autorizzati
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dal Consiglio Nazionale e vigila sull’assolvimento dell’obbligo da parte degli iscritti nei modi previsti dall’art. 19.
7. L’Ordine può controllare e verificare la rispondenza del programma inviato dai soggetti autorizzati di cui al successivo articolo 11 rispetto all’effettivo svolgimento dei lavori, all’effettiva partecipazione dei relatori, all’adeguatezza dei meccanismi di rilevazione delle presenze. A tal fine l’Ordine può richiedere al soggetto autorizzato di riservare fino a due posti in aula agli addetti alle verifiche. Gli esiti dei controlli effettuati saranno comunicati al Consiglio Nazionale, ai fini della conferma dell’autorizzazione.
Art. 11
Autorizzazione ad Associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti
1. E’istituito presso il Consiglio Nazionale un registro contenente l’elenco delle Associazioni di iscritti nell’Albo e degli altri soggetti autorizzati all’organizzazione di attività di “formazione professionale continua”. Il registro è pubblicato sul sito di categoria.
2. Il Consiglio Nazionale delibera sulle domande di autorizzazione ad organizzare le attività formative presentate dalle Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti e trasmette motivata proposta di delibera al Ministro della Giustizia al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso. L'autorizzazione viene concessa con delibera motivata, tenendo conto delle caratteristiche e della qualità della offerta formativa proposta.
3. Le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l’autorizzazione ad organizzare eventi formativi devono:
a) possedere significativa esperienza nel settore della formazione professionale degli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, comprovante competenza ed esperienza di metodo didattico e progettazione formativa, testimoniata dallo svolgimento di almeno 270 ore di attività formativa realizzata nell’ultimo triennio;
b) garantire che gli eventi in aula si svolgano presso sedi dotate di strutture adeguate sotto il profilo del rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e che garantiscano l’accesso ai disabili. A tal fine devono allegare all’istanza di cui al comma 4 del presente articolo una dichiarazione sottoscritta contenente l’impegno a fornire, in sede di organizzazione di ciascun evento formativo, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’adeguatezza della sede di svolgimento del corso alla normativa in tema di sicurezza e di garanzia dell’accesso ai disabili;
c) possedere una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento di attività di formazione, che consenta la corretta rilevazione delle presenze e che abbia un organico composto da minimo tre risorse di cui almeno una impiegata stabilmente;
d) presentare, nel caso in cui intendano offrire eventi formativi in modalità e-learning, la documentazione contenente le caratteristiche tecniche della piattaforma informatica che utilizzano e garantire che la piattaforma consente di rilevare e verificare la partecipazione degli iscritti all’evento. L’adeguatezza della piattaforma informatica è valutata dal Consiglio Nazionale e qualora ritenuta idonea è inserita nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 2;
e) garantire annualmente lo svolgimento di un numero di eventi gratuiti di durata non inferiore a 4 ore e disponibili per almeno cento iscritti, da distribuire proporzionalmente sul
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territorio in cui sono realizzate le attività formative. Il numero gratuito di ore da erogare deve essere almeno pari al 20% del totale delle ore accreditate dal Consiglio Nazionale;
f) garantire la presenza di un responsabile scientifico di significativa esperienza e competenza nelle materie di pertinenza della professione;
g) garantire la presenza di relatori con qualifica di dottore commercialista, ragioniere commercialista, esperto contabile, notaio, avvocato, consulente del lavoro, magistrato, docente universitario di ruolo, rappresentante della P.A., ovvero di esperto nella materia oggetto dell’attività formativa.
4. Le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione per organizzare gli eventi formativi di cui al precedente comma devono:
- presentare apposita istanza al Consiglio Nazionale, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti di cui al comma precedente. I requisiti di cui alla lettera g) possono essere autocertificati dai diretti interessati. Il requisito sub b) è comprovato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal soggetto competente a rilasciarla;
- versare un contributo di euro 300 (trecento) per il ristoro degli oneri sostenuti.
5. Il Consiglio Nazionale entro 45 giorni dal ricevimento dell’istanza trasmette motivata proposta di delibera al Ministero della Giustizia al fine di acquisirne il parere vincolante. Entro 30 giorni dal ricevimento del parere il Consiglio Nazionale delibera il rilascio o il diniego dell’autorizzazione e comunica la decisione al soggetto richiedente.
6. Le autorizzazioni concesse hanno validità fino al termine del triennio formativo in corso. Il soggetto cui non è concessa l’autorizzazione non può ripresentare istanza per lo stesso triennio prima di un anno dal ricevimento della comunicazione di rigetto. I soggetti cui sia concessa l’autorizzazione limitatamente allo svolgimento delle attività in aula possono richiedere l’estensione dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività in modalità e-learning.
7. Il venir meno di uno dei requisiti di cui al comma 3 deve essere tempestivamente comunicato al Consiglio Nazionale.
8. Entro il 15 gennaio di ciascun anno i soggetti autorizzati devono presentare al Consiglio Nazionale la documentazione attestante il mantenimento dei requisiti indicati al comma 3 ed un’analitica relazione sull’attività formativa erogata nell’anno precedente.
9. La mancata richiesta di accreditamento di almeno 3 eventi formativi l’anno, per un minimo di 40 ore, la mancata erogazione degli eventi formativi gratuiti, la perdita degli altri requisiti di cui al comma 3, comportano, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, la revoca dell’autorizzazione.
TITOLO III
VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI PROCEDURE PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
Art. 12
Attribuzione dei crediti agli eventi formativi
1. Il Consiglio Nazionale valuta, approva ed attribuisce i relativi crediti formativi professionali alle attività formative organizzate dagli Ordini territoriali, dai soggetti autorizzati di cui all’art. 11. Il Consiglio Nazionale attribuisce i crediti formativi professionali anche agli eventi realizzati dalle
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proprie Associazioni e Fondazioni, nonché agli eventi realizzati dallo stesso e a quelli ritenuti di interesse per la professione.
2. Per la partecipazione alle attività di “aggiornamento” di cui all’art. 1, comma 4, il Consiglio Nazionale valuta i singoli eventi tenendo conto della durata effettiva e degli argomenti trattati e attribuisce i crediti formativi adottando il parametro: 1 ora = 1 credito formativo professionale.
3. Per le attività di “formazione” di cui all’art. 1, comma 5, il Consiglio Nazionale, anche avvalendosi dell’ausilio della Commissione per la valutazione delle attività di formazione professionale, valuta i singoli eventi tenendo conto dei seguenti elementi:
a) predeterminazione degli obiettivi formativi dell’iniziativa o attività;
b) tipologia (livello base, avanzato, specialistico);
c) numero massimo dei partecipanti ammessi;
d) durata;
e) metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale);
f) metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione come verifiche intermedie e verifica finale; strumenti di consultazione e dibattito permanenti (blog, wiki, forum...);
g) valutazione dei curricula dei relatori in relazione alla pertinenza delle esperienze ed alle qualifiche posseduta rispetto all’argomento oggetto di trattazione ed alla metodologia didattica adottata;
h) coinvolgimento dei partecipanti in un prodotto finale quale documento o pubblicazione.
Il Consiglio Nazionale attribuisce alle attività di “formazione” almeno un 1 credito formativo professionale per ogni ora, tenuto conto dei criteri sopra elencati.
4. Per gli eventi formativi che prevedono più annualità il Consiglio Nazionale valuta l’attribuzione dei crediti formativi per ciascuna annualità.
5. Il Consiglio Nazionale valuta ed approva i corsi di alta formazione realizzati dalle SAF attribuendo i crediti formativi ai singoli moduli e all’intero corso di alta formazione in base al seguente parametro: 1 ora = 1 credito formativo professionale.
Art. 13
Richiesta di approvazione degli eventi organizzati dai soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale
1. Le attività formative organizzate dai soggetti autorizzati di cui all’art. 11, sono approvate dal Consiglio Nazionale previa istruttoria resa tramite piattaforma web dall’Ordine territorialmente competente. L’istruttoria per l’accreditamento delle attività formative a distanza è di competenza dell’Ordine territoriale nella cui circoscrizione è posta la sede del soggetto autorizzato.
2. I soggetti autorizzati presentano all’Ordine territorialmente competente le richieste di approvazione degli eventi di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, almeno 60 giorni prima del loro svolgimento.
3. Gli Ordini istruiscono la richiesta verificando l’esistenza delle caratteristiche di cui all’art. 1, commi 4 e 5. Altresì, nel corso dell’istruttoria, gli Ordini verificano la compatibilità dello svolgimento dell’attività formativa con l’attività formativa programmata nell’ambito del proprio territorio, al fine di proporre la migliore offerta formativa degli iscritti.
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4. Al termine della fase istruttoria, gli Ordini inoltrano al Consiglio Nazionale, tramite piattaforma web, le richieste e l’esito dell’istruttoria di cui al comma precedente.
5. I soggetti autorizzati di cui all’art. 11 versano all’Ordine territorialmente competente gli importi di cui ai successivi periodi del presente comma a titolo di ristoro degli oneri sostenuti per adempiere, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, al compito istituzionale di vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua da parte dei propri iscritti, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. Per gli eventi a pagamento gli importi dovuti a titolo di ristoro degli oneri sono determinati per ciascuna giornata dell’evento nella misura di euro 5,00 a partecipante iscritto negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con un minimo di 250,00 euro per ciascun evento formativo presentato per l’accreditamento ed istruito dall’Ordine. Per gli eventi gratuiti gli importi dovuti a titolo di ristoro degli oneri sono determinati nella misura di euro 100 per ciascun evento presentato per l’accreditamento ed istruito dall’Ordine. L’Ordine può comunque concordare con i singoli soggetti autorizzati una diversa determinazione degli importi dovuti a titolo di ristoro degli oneri, ovvero stabilire con apposite convenzioni altre forme di contribuzione alternative.
6. Le Fondazioni e le Associazioni costituite o partecipate da uno o più Ordini e le Associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative riconosciute dal Consiglio Nazionale sono esentate dal pagamento delle somme di cui al comma precedente.
Art. 14
Richiesta di approvazione degli eventi
1. Gli Ordini territoriali inoltrano al Consiglio Nazionale, tramite piattaforma web, le richieste di approvazione ed attribuzione dei crediti alle proprie attività formative e a quelle organizzate dai soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 11, nella circoscrizione territoriale di competenza.
2. Per ciascun evento, l’Ordine deve indicare:
a) la tipologia;
b) il titolo dell’evento e gli argomenti oggetto di trattazione;
c) la durata di trattazione degli argomenti, in ore o frazioni di ora;
d) la/e data/e di svolgimento dell’evento;
e) il luogo di svolgimento che deve essere compreso nella circoscrizione di competenza per dell’Ordine territoriale;
f) nel caso di attività di formazione a distanza, la dichiarazione di utilizzo di una piattaforma informatica approvata dal Consiglio Nazionale ed inserita nell’elenco di cui all’articolo 3;
g) il programma dell’evento contenente l’indicazione degli argomenti oggetto di trattazione con indicazione e qualificazione dei relatori e/o partecipanti;
h) solo per gli eventi di “formazione” di cui al comma 5 dell’articolo 1, le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 12, comma 3.
3. Gli eventi, anche in modalità e-learning, organizzati dal Consiglio Nazionale, ovvero dallo stesso ritenuti di interesse per la professione, e quelli organizzati dalle proprie Associazioni e Fondazioni, sono inseriti a cura dello stesso Consiglio Nazionale o dell’Associazione o Fondazione del Consiglio Nazionale in un’apposita sezione dedicata della piattaforma web.
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4. I corsi di alta formazione sono approvati dal Consiglio Nazionale su istanza di ciascuna SAF, dietro presentazione, anche tramite piattaforma web, della richiesta di approvazione ed attribuzione dei crediti.
5. Per ciascun corso di alta formazione, la SAF deve indicare:
a) l’area di indirizzo specialistico;
b) il titolo del corso e gli argomenti oggetto di ciascun modulo;
c) la durata dell’intero corso e quella dei singoli moduli;
d) la data di inizio e quella finale di ciascun corso/modulo;
e) il luogo di svolgimento che deve essere compreso nella macro-area di riferimento della SAF;
f) l’indicazione e la qualificazione dei relatori.
La SAF deve dare notizia delle richieste di accreditamento agli Ordini territoriali della macro area di riferimento.
Art. 15
Valutazione e approvazione degli eventi formativi
1. Presso il Consiglio Nazionale è costituita una Commissione per la valutazione delle attività di formazione professionale continua.
2. Il Consiglio Nazionale valuta definitivamente ed approva gli eventi formativi proposti dagli Ordini territoriali, dalle SAF,dai soggetti autorizzati di cui all’art. 11 sulla base dell’istruttoria degli Ordini territoriali e dalle proprie Associazioni e Fondazioni.
3. Le richieste di approvazione degli eventi formativi organizzati dai soggetti autorizzati devono essere sottoposte agli Ordini locali almeno 60 giorni prima del loro svolgimento che trasmetteranno l’istruttoria al Consiglio Nazionale almeno 30 giorni prima del loro svolgimento.
4. Le richieste di approvazione degli eventi formativi organizzati dagli Ordini territoriali e dalle Associazioni e Fondazioni del Consiglio Nazionale devono essere sottoposte al Consiglio Nazionale almeno 30 giorni prima del loro svolgimento.
5. Il Consiglio Nazionale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ne delibera l’approvazione o il rigetto. Qualora le informazioni risultino carenti, il Consiglio Nazionale, mediante piattaforma dedicata, richiede all’Ordine, alla SAF, al soggetto autorizzato ed alle proprie Associazioni e Fondazioni l’invio dei documenti necessari per completare l'istruttoria. Il mancato invio delle informazioni o dei documenti richiesti entro 30 giorni dalla richiesta da parte del Consiglio Nazionale determina il rigetto della domanda. Il Consiglio Nazionale delibera entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta sanata.
6. Per eccezionali motivi l’attribuzione dei crediti alle attività formative può essere effettuata dal Consiglio Nazionale anche dopo lo svolgimento delle stesse qualora l’Ordine territoriale o l’Associazione/Fondazione del Consiglio Nazionale abbia inoltrato motivata richiesta di approvazione tardiva dell’evento.
7. Gli eventi organizzati, anche in modalità e-learning, dal Consiglio Nazionale sono approvati con delibera del Consiglio Nazionale.
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TITOLO IV
L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI AGLI ISCRITTI E LA VIGILANZA
Art. 16
Attribuzione dei crediti alle attività formative particolari
1. Alle attività formative particolari di cui all’art. 1, comma 7, i crediti formativi sono riconosciuti nella misura prevista nella seguente tabella:
Attività formative particolari | Crediti attribuiti | Limiti massimi annuali |
a) Relazioni agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale. | 1 ora = 3 CFP | max 15 |
b) Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti approvate dal Consiglio Nazionale. | 1 ora = 3 CFP | max 15 |
c) Moderatore agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale. | 1 evento = 3 CFP | max 15 |
d) Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative. | 3 CFP per ogni articolo di almeno 3.500 battute, 5 CFP per la pubblicazione di ogni libro | max 15 |
e) Docenze presso Università nelle materie comprese nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative. | 1 CFU = 2 CFP | max 16 |
f) Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative. | 4 CFP | max 10 |
g) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile e per l’esame per l’iscrizione al registro dei revisori contabili. | 5 CFP per ogni sessione | max 10 |
h) Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale, degli Ordini territoriali e loro Fondazioni. | 1 riunione = 2 CFP | max 16 |
i) Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale. | 1 riunione = 2 CFP | max 16 |
l) Partecipazione alle commissioni ministeriali e parlamentari, nazionali o europee. | 1 riunione = 2 CFP | s.l. |
m) Partecipazione alle commissioni degli organi di governo dei Comuni, delle Province e delle Regioni. | 1 riunione=2CFP | max 10 |
n) Partecipazione alle assemblee degli Ordini territoriali per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. | 1 riunione = 2 CFP | max 4 |
o) Superamento di esami in corsi universitari e master, in Italia e all’estero, nelle materie comprese nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative; gli esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitari. (solo fino alla stipula delle convenzioni di cui all’art. 7, comma 4) | Il numero di crediti formativi professionali è pari al numero di crediti formativi universitari attribuiti all’esame | max 10 |
p) Partecipazione e docenze ad eventi formativi non accreditati, organizzati da Università, Autorità indipendenti o altre Istituzioni pubbliche aventi ad oggetto materie professionali, di cui sia attestata la partecipazione dal soggetto organizzatore. | 1 ora=1CFP | max 10 |
q) Partecipazione a comitati scientifici o editoriali di Associazioni/organizzazioni costituite dagli Ordini territoriali o dal Consiglio Nazionale. | 1 riunione = 2 CFP | max 16 |
18 31-12-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 24
Art. 17 Rilevazione delle presenze
1. La presenza degli iscritti agli eventi formativi è verificata dal personale di vigilanza dell'Ordine, della SAF, del soggetto autorizzato e del Consiglio Nazionale mediante metodi di rilevazione elettronica ovvero mediante la rilevazione di firme di entrata e di uscita degli iscritti stessi.
2. Il soggetto autorizzato rilascia agli iscritti negli Albi le attestazioni di frequenza recanti il numero dei crediti attribuiti.
3. La SAF rilascia agli iscritti negli Albi le attestazioni di frequenza recanti il numero dei crediti formativi conseguiti attraverso la partecipazione ai singoli moduli o al corso di alta formazione.
4. Il soggetto autorizzato, entro 30 giorni dalla data di svolgimento dell’evento, ovvero, dall’ultimo giorno di svolgimento qualora questo si tenga in più giornate, deve trasmettere agli Ordini di appartenenza dei partecipanti alle attività l’elenco dei nominativi ed il numero di CFP maturati dagli iscritti nell’Albo da questi tenuto. All’Ordine che ha accreditato o istruito l’attività formativa, il soggetto autorizzato deve altresì inviare l’elenco completo dei partecipanti, secondo le modalità indicate da ciascun Ordine.
5. L’Ordine, qualora ai propri eventi abbiano partecipato iscritti negli Albi tenuti da altri Ordini, entro 30 giorni dalla data di svolgimento dell’evento, ovvero, dall’ultimo giorno di svolgimento qualora questo si tenga in più giornate, deve trasmettere agli Ordini di appartenenza dei partecipanti iscritti negli Albi tenuti da altri Ordini l’elenco dei nominativi ed il numero di CFP maturati dagli iscritti nell’Albo da questi tenuto.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le SAF comunicano agli Ordini di appartenenza dei partecipanti ai corsi l’elenco dei nominativi ed il numero di crediti formativi maturati nel corso dell’anno precedente dagli iscritti nell’Albo da questi tenuto. I crediti formativi acquisiti tramite la partecipazione al corso di alta formazione o ad un singolo modulo dello stesso sono attribuiti solo alla conclusione del corso/modulo, salvo che il corso/modulo non si sviluppi nell’arco di due trienni formativi. In tal caso, ai sensi dell’articolo 5, comma 6 del presente regolamento, i crediti formativi saranno attribuiti in relazione al numero di ore di corso/modulo effettivamente svolte nei due trienni formativi.
7. Per gli eventi formativi organizzati con la modalità della formazione a distanza, la rilevazione delle presenze e il riconoscimento al partecipante dei crediti formativi avverrà secondo le modalità proposte dalla piattaforma informatica autorizzata.
Art. 18
Attribuzione dei crediti formativi agli iscritti
1. L’Ordine territoriale attribuisce gli iscritti nell’Albo i crediti formativi:
- per la partecipazione agli eventi formativi di cui al comma 4 e al comma 5 dell’articolo 1;
- per lo svolgimento delle attività particolari di cui al comma 7 dell’articolo 1.
2. L’attribuzione dei crediti formativi professionali per la partecipazione ad eventi organizzati da altri Ordini territoriali, dalle SAF, dai soggetti autorizzati e dal Consiglio Nazionale è compito dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto nell’Albo, che vi provvede a seguito delle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 17, commi 4, 5 e 6.
31-12-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 24 19
Art. 19
Vigilanza dell’Ordine e valutazione delle inadempienze
1. L'Ordine verifica l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale da parte degli iscritti. Tale verifica è svolta al termine di ogni anno, con riferimento al numero minimo annuale di crediti formativi ed al termine di ogni triennio, con riferimento al numero minimo triennale di crediti formativi.
2. A conclusione di ciascun anno formativo la verifica dell’assolvimento dell’obbligo formativo è svolta con le seguenti modalità:
a) entro il 31 gennaio dell’anno successivo l'Ordine verifica l’adempimento dell’obbligo formativo annuale o triennale da parte degli iscritti e richiede a coloro che non risultano in regola sulla base dei dati in suo possesso, di autocertificare l’attività formativa svolta nell’anno o nel triennio precedente ovvero di documentare i casi di impedimento derivanti da causa di forza maggiore;
b) entro il 31 marzo dell’anno successivo, l’Ordine dovrà predisporre per ogni iscritto un riepilogo totale dei crediti formativi conseguiti con dettaglio anno per anno.
3. A conclusione del triennio formativo il Consiglio dell’Ordine comunica al Consiglio di Disciplina i nominativi degli iscritti che dal prospetto non risultino in regola con l’obbligo formativo triennale. Il Consiglio di Disciplina ha competenza ad effettuare l’attività pre-istruttoria e l’eventuale apertura del procedimento disciplinare a carico di coloro che non hanno adempiuto l’obbligo formativo.
4. Il provvedimento disciplinare adottato nei confronti dell’iscritto è annotato nell’Albo.
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 20 Norme di attuazione
1. In relazione alle disposizioni del presente Regolamento, il Consiglio Nazionale emana norme di indirizzo, coordinamento ed attuazione che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi relativi alla formazione professionale continua.
Art. 21 Norme transitorie
1. Gli eventi formativi già approvati dal Consiglio Nazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono utili ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo.
2. Nel triennio formativo in corso non si applicano le limitazioni previste all’art. 4, co. 4, del Regolamento per la Formazione professionale continua in vigore fino al 31 gennaio 2017, per l’acquisizione dei crediti formativi mediante le attività di formazione a distanza.
20 31-12-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 24
3. Le disposizioni di cui all’art. 7 del presente Regolamento si applicano a decorrere dal primo anno del triennio in corso.
4. Le disposizioni di cui all’art. 16, co. 1, lettere d), f), e p) del presente Regolamento si applicano a decorrere dal primo anno del triennio in corso.
Art. 22 Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2018.
31-12-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 24 21
A ORDINAMENTO, DEONTOLOGIA E COMPENSI 1
A.1 ORDINAMENTO PROFESSIONALE 1
A.2 DEONTOLOGIA 1
A.3 COMPENSI 1
B ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE, NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E TECNICHE DELLA MEDIAZIONE 2
B.1 SISTEMA INFORMATICO NELLO STUDIO PROFESSIONALE 2
B.2 EFFICIENZA E QUALITÀ NELLO STUDIO PROFESSIONALE 2
B.3 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E MARKETING NELLO STUDIO PROFESSIONALE 2
B.4 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO 2
B.5 LE TECNICHE DELLA MEDIAZIONE 3
C MATERIE ECONOMICO-AZIENDALI 4
C.1 RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA 4
C.2 REVISIONE AZIENDALE E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI 4
C.3 CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITÀ DIREZIONALE 4
C.4 FINANZA 4
C.5 TECNICA PROFESSIONALE 5
C.6 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 5
C.7 ECONOMIA DELLE AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 5
C.7BIS CONTABILITÀ PUBBLICA E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ENTI TERRITORIALI 6
C.8 ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE COOPERATIVE 6
C.9 ECONOMIA E GESTIONE DEGLI ENTI NON PROFIT 6
C.10 GESTIONE INFORMATICA DEI DATI AZIENDALI 6
C.11 INFORMATIVA NON FINANZIARIA (ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE – ESG – E DI SOSTENIBILITÀ’) 7
C.12 I REGOLAMENTI E LE LIQUIDAZIONI DI AVARIE 7
C.13 MARKETING 7
D MATERIE GIURIDICHE 8
D.1 DIRITTO AMMINISTRATIVO 8
D.2 DIRITTO PRIVATO 8
D.3 DIRITTO COMMERCIALE 9
D.4 DIRITTO DELLA CRISI DI IMPRESA 10
D.5 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E DIRITTO PROCESSUALE PENALE 11
22 31-12-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 24
D.6 METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 12
D.7 DIRITTO TRIBUTARIO 12
D.8 DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 13
D.9 DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA 13
E PARI OPPORTUNITA’ 15
31-12-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 24 23
Ordinamento professionale, deontologia e compensi
A ORDINAMENTO, DEONTOLOGIA E COMPENSI
A.1 ORDINAMENTO PROFESSIONALE
A.1.1 L’oggetto della professione e tutela dei titoli professionali
A.1.2 Accesso ed esercizio della professione
A.1.3 La disciplina dell’incompatibilità
A.1.4 I Consigli dell’Ordine e l’assemblea generale degli iscritti
A.1.5 Gli albi e le condizioni di iscrizione
A.1.6 Il Consiglio Nazionale
A.1.7 Le organizzazioni internazionali delle professioni contabili, economiche e giuridiche
A.1.8 Il procedimento disciplinare e le sanzioni
A.1.9 Ordinamento della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza e status degli associati
A.1.10 Norme in materia di ricongiunzione e riscatto dei periodi assicurativi e di totalizzazione
A.1.11 Le prestazioni previdenziali della Cassa di Previdenza e Assistenza
A.1.12 Le prestazioni di assistenza e di mutua solidarietà della Cassa di Previdenza e Assistenza
A.1.13 Le elezioni dell’assemblea dei delegati della Cassa di Previdenza e Assistenza, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale
A.2 DEONTOLOGIA
A.2.1 Deontologia, norme deontologiche, valenza giuridica dei codici deontologici
A.2.2 Principi generali
A.2.3 Rapporti esterni con colleghi, clienti, praticanti, enti istituzionali ed altri soggetti
A.2.4 Rapporti interni con collaboratori, dipendenti, praticanti ed altri soggetti
A.3 COMPENSI
A.3.1 Compensi delle prestazioni professionali
A.3.2 Compensi per i curatori fallimentari e per le procedure di concordato preventivo e amministrazione controllata
A.3.3 Onorari ed indennità per i consulenti tecnici del giudice in materia civile e penale
A.3.4 Compensi di sindaci e di revisori di società
A.3.5 Compensi per assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria
A.3.6 Compensi dei revisori dei conti degli enti locali
24 31-12-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 24
Organizzazione dello studio professionale, Normativa antiriciclaggio e Tecniche della mediazione
B ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE, NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E TECNICHE DELLA MEDIAZIONE
B.1 SISTEMA INFORMATICO NELLO STUDIO PROFESSIONALE
B.1.1 Informatica e sistemi informativi per la gestione dello studio professionale
B.1.2 Principali sistemi operativi
B.1.3 Organizzazione del sistema informatico e programmi applicativi per la gestione dello studio professionale
B.1.4 Banche dati on-line e off-line
B.1.5 Soluzioni applicative per l’e-business negli studi professionali
B.1.6 Integrazione dei sistemi informativi
B.1.7 Firma digitale
B.1.8 Gestione e trasmissione telematica di atti, documenti, dichiarazioni e pratiche
B.1.9 Tutela della privacy e trattamento dei dati negli studi professionali
B.2 EFFICIENZA E QUALITÀ NELLO STUDIO PROFESSIONALE
B.2.1 Modelli organizzativi degli studi professionali
B.2.2 Modelli statutari degli studi professionali
B.2.3 Controllo di gestione per gli studi professionali
B.2.4 Rapporto di lavoro dipendente negli studi professionali
B.2.5 Norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
B.2.6 Elementi di psicologia delle organizzazioni
B.2.7 Formazione professionale continua
B.2.8 Qualità e soddisfazione del cliente
B.2.9 Teorie e sistemi di qualità
B.2.10 Standardizzazione dei sistemi qualità per gli studi professionali e attività di consulenza
B.2.11 Certificazione dei sistemi di qualità
B.3 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E MARKETING NELLO STUDIO PROFESSIONALE
B.3.1 Gestione e sviluppo delle risorse umane nello studio professionale
B.3.2 Gestione del tempo e della produttività nello studio professionale
B.3.3 Gestione dei collaboratori e leadership
B.3.4 Comunicazione efficace all’interno dello studio professionale
B.3.5 Pubblicità e marketing dello studio professionale
B.3.6 Nozioni in materia di CCNL per gli studi professionali
B.3.7 Salute ed equilibrio psico-fisico del professionista e dei collaboratori
B.3.8 Formazione del professionista e dei collaboratori sia dal punto di vista emotivo comunicativo che dal punto di vista relazionale
B.4 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
B.4.1 Principi generali: i reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio
B.4.2 Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti e il sistema sanzionatorio
31-12-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 24 25
Organizzazione dello studio professionale, Normativa antiriciclaggio e Tecniche della mediazione
B.4.3 Le procedure antiriciclaggio negli studi professionali
B.5 LE TECNICHE DELLA MEDIAZIONE
26 31-12-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 24
Materie giuridiche
C MATERIE ECONOMICO-AZIENDALI
C.1 RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA
C.1.1 Bilancio d’esercizio
C.1.2 Principi contabili nazionali
C.1.3 Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane quotate e non quotate
C.1.4 Bilancio e contabilità internazionale (modalità di redazione del bilancio e principi contabili di altri paesi europei ed extraeuropei)
C.1.5 Bilancio consolidato
C.2 REVISIONE AZIENDALE E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI
C.2.1 Disciplina normativa del controllo legale dei conti
C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA)
C.2.3 Analisi e valutazione del sistema di controllo interno
C.2.4 Revisione contabile per i bilanci di piccole e medie imprese
C.2.5 Principi di comportamento per la funzione di sindaco in società non quotate
C.2.6 Principi di comportamento per la funzione di sindaco in società quotate e controllate dalle quotate
C.2.7 Certificazione tributaria
C.2.8 Tecnica campionaria nella determinazione quantitativa dei fenomeni aziendali
C.3 CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITÀ DIREZIONALE
C.3.1 Strategia e controllo: strategia; planning; controllo strategico; programmazione e controllo
C.3.2 Strumenti di contabilità direzionale (management accounting)
C.3.3 Analisi e contabilità dei costi (cost accounting)
C.3.4 Tecniche di valutazione degli investimenti (capital budgeting)
C.3.5 Il reporting nel controllo direzionale e strategico
C.4 FINANZA
C.4.1 Analisi strategico-competitiva dell’impresa: analisi interna ed esterna
C.4.2 Analisi delle dinamiche economico-finanziarie dell’impresa
C.4.3 Pianificazione degli investimenti (capital budgeting) e business planning
C.4.4 Modalità di finanziamento e loro impatto sulla struttura finanziaria e sul costo del capitale
C.4.5 Finanza straordinaria e valutazione dei fabbisogni finanziari in funzione delle strategie di sviluppo dell’impresa
C.4.6 Strumenti e servizi di finanza innovativa
C.4.7 Il rapporto banca/impresa ed il corporate banking
C.4.8 Strumenti di Finanza agevolata regionale, nazionale e comunitaria
C.4.9 Redazione e composizione del Business Plan
C.4.10 Creazione e sviluppo d'impresa
C.4.11 Strumenti di sviluppo locale
C.4.12 Economia degli intermediari finanziari: economia, amministrazione e controllo delle imprese bancarie, degli istituti speciali di credito, delle aziende di assicurazione; economia e tecnica delle operazioni finanziarie e del mercato mobiliare
31-12-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 24 27
Materie giuridiche
C.4.13 Tecnica bancaria: concessione del credito; pratica istruttoria di finanziamento; ruolo del professionista nelle pratiche di finanziamento; titoli di credito; gestione valutaria delle banche
C.5 TECNICA PROFESSIONALE
C.5.1 La valutazione d’azienda
C.5.2 La valutazione delle aziende in perdita
C.5.3 La valutazione dei beni materiali e immateriali
C.5.4 Le valutazioni per le operazioni sul capitale e straordinarie (conferimenti di aziende e rami d’azienda, rapporti di cambio in fusioni e scissioni, trasformazioni, aumenti di capitale e offerta al pubblico di nuove azioni)
C.5.5 La valutazione dei gruppi con l’utilizzo del bilancio consolidato
C.5.6 Conferimenti di aziende e rami d’azienda: profili civilistici, contabili e tributari
C.5.7 Trasformazioni di società: profili civilistici, contabili e tributari
C.5.8 Fusioni tra società: profili civilistici, contabili e tributari
C.5.9 Scissioni di società: profili civilistici, contabili e tributari
C.5.10 Liquidazioni di società: profili civilistici, contabili e tributari
C.5.11 Aumenti e riduzioni di capitale: profili civilistici, contabili e tributari
C.5.12 Cessioni di aziende e rami d’azienda: profili civilistici, contabili e tributari
C.5.13 Acquisizione di partecipazioni di controllo e permuta di partecipazioni: profili civilistici, contabili e tributari
C.5.14 Costituzione di società: scelta fra vari tipi sociali
C.5.15 Affitto di azienda: profili civilistici, contabili e tributari
C.5.16 Problemi giuridici e finanziari attinenti alla quotazione di borsa delle imprese – I
regolamenti CONSOB in materia e le prescrizioni della Borsa Italiana
C.5.17 Due diligence delle imprese interessate ad acquisizioni o fusioni
C.5.18 L’assistenza professionale delle imprese in crisi: i piani di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale
C.5.19 La ristrutturazione dei debiti bancari
C.5.20 Le attività peritali giudiziarie
C.5.21 Le consulenze tecniche di parte
C.6 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
C.6.1 Sistemi organizzativi aziendali: aspetti generali, teorie e modelli
C.6.2 Organizzazione del sistema di qualità: teoria e pratica dei sistemi di qualità aziendale
C.6.3 Organizzazione dei sistemi produttivi: teoria e pratica dei sistemi di organizzazione dei processi produttivi; modelli e tecniche per i diversi settori di attività e le varie metodologie produttive
C.6.4 Organizzazione delle attività commerciali: principi generali; tecniche applicative di economia e tecnica di mercato
C.6.5 (segue) Teoria e pratica dei sistemi di organizzazione dei processi distributivi e riflessi dei processi distributivi sulla formazione del valore d'impresa
C.6.6 Organizzazione del lavoro: teorie e modelli di organizzazione delle risorse umane; tecniche di valutazione delle mansioni e dei risultati; principi generali di psicologia e sociologia nella gestione delle risorse umane
C.6.7 Organizzazione delle risorse umane: tecniche di aggiornamento, riqualificazione e formazione del personale; tecniche di comunicazione aziendale; tecniche di motivazione; formazione dei formatori
C.7 ECONOMIA DELLE AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
C.7.1 Il sistema dei controlli nella Pubblica Amministrazione
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Materie giuridiche
C.7.2 La valutazione dei dirigenti pubblici
C.7.3 Programmazione e controllo nelle aziende pubbliche
C.7.4 La revisione nelle aziende pubbliche
C.7.5 Contabilità e bilancio degli enti pubblici istituzionali e delle loro articolazioni
C.7.6 Contabilità e bilancio delle Regioni e delle aziende regionali
C.7.7 Contabilità e bilancio delle aziende sanitarie
C.7.8 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
C.7.9 Dissesto e risanamento degli enti locali
C.7.10 La revisione negli enti locali e negli enti istituzionali
C.7.11 Gestione, contabilità, controllo di gestione delle aziende di servizi pubblici locali
C.7.12 Le operazioni straordinarie nelle aziende di servizi pubblici locali
C.7.13 Valutazione degli investimenti e disciplina delle fonti di finanziamento negli enti pubblicI
C.7BIS CONTABILITÀ PUBBLICA E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ENTI TERRITORIALI
C.8 ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE COOPERATIVE
C.8.1 Le tipologie di cooperativa: aspetti civilistici, gestionali e mutualistici
C.8.2 Contabilità e bilancio delle aziende cooperative
C.8.3 Le problematiche fiscali delle aziende cooperative
C.8.4 I controlli interni ed esterni nelle aziende cooperative
C.8.5 Le operazioni straordinarie delle aziende cooperative
C.8.6 Le procedure concorsuali ed i provvedimenti sanzionatori per le aziende cooperative
C.9 ECONOMIA E GESTIONE DEGLI ENTI NON PROFIT
C.9.1 Le tipologie di enti non profit
C.9.2 La gestione degli enti non profit
C.9.3 Contabilità, controllo e bilancio degli enti non profit
C.9.4 Costituzione e liquidazione degli enti non profit
C.9.5 Disciplina fiscale deglienti non profit
C.9.6 Le imprese sociali e qualifiche
C.9.7 Gli enti di diritto privato diversi dalle società
C.10 GESTIONE INFORMATICA DEI DATI AZIENDALI
C.10.1 I sistemi informativi aziendali: caratteristiche generali; sistemi operativi; tipologie di trasmissione dei dati; tipologie di database e loro riflessi sull'organizzazione dei flussi informativi
C.10.2 Software, soluzioni applicative e sistemi integrati per la gestione di flussi informativi aziendali – Ipermedia e ipertesti, documenti ipertestuali e mappe concettuali – Gli office productivity tools
C.10.3 Fogli di calcolo: funzioni di tipo statistico-matematiche; le matrici; regressione e correlazione; linee di tendenza; grafici; funzioni di tipo economico-finanziarie
C.10.4 Access ed altri strumenti per la gestione dei database – I DSS ed altri sistemi di supporto alle decisioni – Database relazionale
C.10.5 Internet, posta elettronica per commercialisti ed e-business – Reti di computer e tipologie di reti
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Materie giuridiche
C.11 INFORMATIVA NON FINANZIARIA (ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE – ESG – E DI SOSTENIBILITÀ’)
C.11.1 La responsabilità sociale d’impresa (RSI)
C.11.2 Il bilancio sociale, ambientale e di sostenibilità nelle imprese, negli enti pubblici e negli enti
non profit
C.11.3 L’informativa non finanziaria nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nella relazione sulla gestione
C.11.4 L’informativa non finanziaria , volontaria
C.11.5 Controllo di gestione e indicatori di performance
C.11.6 Il controllo dell’informativa non finanziaria in bilancio e nelle relazioni sulla gestione
C.11.7 L’asseverazione dell'informativa non finanziaria
C.12 I REGOLAMENTI E LE LIQUIDAZIONI DI AVARIE
C.13 MARKETING
C.13.1 I principi e contenuti del marketing
C.13.2 L’evoluzione degli approcci del marketing
C.13.3 L’analisi dell’ambiente esterno
C.13.4 Il comportamento di acquisto del cliente e dell’organizzazione
C.13.5 Le tecniche di segmentazione del mercato
C.13.6 Il piano di marketing
C.13.7 Il marketing mix
C.13.8 Il marketing dei servizi
C.13.9 Il marketing internazionale
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Materie giuridiche
D MATERIE GIURIDICHE
D.1.1 Principi generali e costituzionali
D.1.2 L’organizzazione della Pubblica Amministrazione
D.1.3 Le funzioni pubbliche
D.1.4 I servizi pubblici
D.1.5 L’attività d’impresa dei soggetti pubblici
D.1.6 Il potere amministrativo – Le posizioni giuridiche soggettive tutelate – Discrezionalità e vincoli
D.1.7 Il procedimento amministrativo: principi e questioni generali
D.1.8 Le fasi del procedimento amministrativo
D.1.9 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi
D.1.10 Il silenzio della Pubblica Amministrazione e la fase decisoria espressa (o provvedimentale)
D.1.11 Il provvedimento amministrativo
D.1.12 I vizi del provvedimento amministrativo
D.1.13 L’autotutela della Pubblica Amministrazione in generale e le differenze rispetto all’autotutela dell’Amministrazione Finanziaria
D.1.14 La giustizia amministrativa
D.2.1 Principi generali
D.2.2 Le persone fisiche e le persone giuridiche
D.2.3 Gli individui
D.2.4 Gli enti
D.2.5 Gli enti riconosciuti
D.2.6 Gli enti non riconosciuti
D.2.7 Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza (privacy)
D.2.8 La famiglia e le unioni di fatto
D.2.9 I principi del diritto delle successioni
D.2.10 La divisione ereditaria
D.2.11 Trascrizione degli acquisti mortis causa
D.2.12 La donazione
D.2.13 La nozione di bene
D.2.14 I diritti reali
D.2.15 La proprietà e il possesso
D.2.16 La comunione, e il condominio
D.2.17 La pubblicità immobiliare; natura ed effetti della trascrizione
D.2.18 Le obbligazioni
D.2.19 L’estinzione dell’obbligazione e modalità differenti dall’adempimento
D.2.20 Le modificazioni del rapporto obbligatorio
D.2.21 L’inadempimento e la responsabilità patrimoniale e mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
D.2.22 Il contratto: principi generali
D.2.23 Contratto stipulato con strumenti informatici o per via telematica
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Materie giuridiche
D.2.24 Formazione progressiva del consenso: preliminare; opzione; prelazione; responsabilità precontrattuale
D.2.25 Contratti per adesione – Clausole vessatorie
D.2.26 Interpretazione, effetti e vizi del contratto
D.2.27 Il contratto e i terzi
D.2.28 Contratti con il consumatore
D.2.29 Le fonti non contrattuali di obbligazioni
D.2.30 I fatti illeciti, imputabilità e colpevolezza, il risarcimento del danno
D.3.1 L’impresa e l’imprenditore
D.3.2 L’azienda: nozioni generali
D.3.3 I segni distintivi, le opere dell’ingegno, le invenzioni
D.3.4 Il trasferimento d’azienda
D.3.5 La disciplina della concorrenza
D.3.6 I consorzi tra imprenditori, le associazioni temporanee e i raggruppamenti di imprese
D.3.7 Esercizio collettivo dell’impresa e classificazione dei tipi sociali: i conferimenti
D.3.8 La nozione di società
D.3.9 Società e impresa: società occasionali, società tra professionisti
D.3.10 Società ed associazioni
D.3.11 Società e comunione:
D.3.12 Le società di persone: principi generali e individuazione del tipo sociale
D.3.13 I conferimenti
D.3.14 La società semplice
D.3.15 La società in nome collettivo
D.3.16 La società in accomandita semplice
D.3.17 Le società di capitali: principi generali e differenziazione dei vari tipi
D.3.18 La società per azioni e la società per azioni unipersonale: costituzione; atto costitutivo e statuto; modificazioni statutarie e diritto di recesso
D.3.19 (segue) I conferimenti
D.3.20 Le azioni:
D.3.21 (segue) Obbligazioni, strumenti finanziari partecipativi,
D.3.22 (segue) Assemblea dei soci e patti parasociali
D.3.23 (segue) Amministrazione e controlli: sistema tradizionale, sistema dualistico e sistema monistico a confronto
D.3.24 (segue) Il bilancio
D.3.25 I patrimoni destinati e i finanziamenti destinati
D.3.26 La disciplina del recesso
D.3.27 La disciplina delle società con azioni quotate
D.3.28 La società in accomandita per azioni
D.3.29 La società a responsabilità limitata: il tipo teorizzato dal legislatore della riforma del diritto societario
D.3.30 I conferimenti e altre forme di finanziamento
D.3.31 La partecipazione e i diritti particolari del socio
D.3.32 Le quote, e i vincoli sulle quote: il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di vincoli
D.3.33 La disciplina del recesso nella srl
D.3.34 Il sistema dei controlli nella s.r.l. e il controllo dei soci
32 31-12-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 24
Materie giuridiche
D.3.35
D.3.36 Aspetti giuridici della direzione e del coordinamento di società
D.3.37 Le modifiche dello statuto e in particolare le operazioni sul capitale
D.3.38 La cessione dell’azienda e il conferimento in società
D.3.39 Le operazioni straordinarie: la trasformazione, la fusione e la scissione delle società e le semplificazioni degli adempimenti
D.3.40 Lo scioglimento e la liquidazione delle società: cancellazione ed estinzione della società; il trattamento”privilegiato” riservato al credito fiscale
D.3.41 Le società cooperative
D.3.42 I contratti: analisi dei principali contratti commerciali e bancari
D.3.43 I titoli di credito
D.3.44 La responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche
D.3.45
D.4 DIRITTO DELLA CRISI DI IMPRESA
D.4.1 Le procedure concorsuali nel diritto internazionale privato e processuale
D.4.2 Le procedure concorsuali e il diritto europeo
D.4.3 Le procedure concorsuali e la disciplina penalistica
D.4.4 Le procedure concorsuali e il diritto tributario
D.4.5 La differente impostazione del diritto della crisi di impresa emersa negli ultimi anni: i concetti di insolvenza, crisi e pre-crisi
D.4.6 La composizione negoziale della crisi di impresa:strumenti stragiudiziali, piani attestati, accordi di ristrutturazione. Il ruolo dell’autonomia negoziale nel concordato preventivo.
D.4.7 Il fallimento: natura e finalità dell’istituto del fallimento; i presupposti
D.4.8 (segue) I presupposti soggettivi del fallimento e del concordato preventivo: l’attivo patrimoniale, i ricavi e i debiti
D.4.9 (segue) Il procedimento per la dichiarazione di fallimento
D.4.10 (segue) La dichiarazione di fallimento
D.4.11 (segue) Il curatore
D.4.12 (segue) Gli altri organi del fallimento
D.4.13 (segue) Gli effetti del fallimento
D.4.14 (segue) La revocatoria ordinaria e fallimentare
D.4.15 (segue) La custodia e l’amministrazione fallimentare – L’esercizio provvisorio
D.4.16 (segue) L’accertamento del passivo e dei diritti mobiliari ed immobiliari
D.4.17 (segue) La liquidazione dell’attivo
D.4.18 (segue) Il riparto fallimentare
D.4.19 (segue) La chiusura del fallimento
D.4.20 (segue) Il concordato fallimentare
D.4.21 La relazione del professionista stimatore ai sensi dell’art. 124, comma sesto, l.f.
D.4.22 (segue) Il fallimento delle società
D.4.23 (segue) La responsabilità degli amministratori e dei sindaci nel fallimento delle società: i rapporti con il curatore nel rispetto dei doveri deontologici di colleganza
D.4.24 (segue) Il fallimento delle società cooperative
D.4.25 (segue) La riapertura del fallimento
D.4.26 (segue) L’esdebitazione del fallito
D.4.27 Crisi e pre-crisi, le c,.d. domande protettive
D.4.28 I piani attestati ex art. 67, comma terzo, lett.d), l.f.
31-12-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 24 33
Materie giuridiche
D.4.29 La domanda prenotativa di concordato (c.d. concordato in bianco) ex art. 161, comma sesto, l.f.
D.4.30 Il concordato preventivo:concordato liquidatorio e concordato in continuità, il concordato “misto”:
D.4.31 (segue) La domanda di concordato preventivo
D.4.32 (segue) L’attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità del piano e la relazione del professionista stimatore di cui all’art. 161, comma secondo, l.f.
D.4.33 (segue) La suddivisione dei creditori in classi nel concordato preventivo e fallimentare
D.4.34 (segue) Il procedimento di ammissione al concordato preventivo – I provvedimenti immediati
D.4.35 (segue) Il commissario xxxxxxxxxx e gli altri organi del concordato preventivo
D.4.36 (segue) Gli effetti del concordato preventivo
D.4.37 (segue) L’accertamento del passivo nel concordato preventivo
D.4.38 (segue) L’approvazione del concordato preventivo da parte dei creditori
D.4.39 (segue) Il giudizio di omologazione
D.4.40 (segue) L’esecuzione del concordato preventivo
D.4.41 (segue) La liquidazione dei beni ceduti ai creditori del concordato preventivo
D.4.42 (segue) La risoluzione e l’annullamento del concordato preventivo
D.4.43 Concordato in continuità e i finanziamenti
D.4.44 Presentazione delle domande protettive e blocco delle misure volte al riallineamento del capitale sociale o allo scioglimento della società: la preferenza per le soluzioni della crisi
D.4.45 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti e le trattative di cui al’art. 182 bis l.f.
D.4.46 Le attestazioni speciali
D.4.47 La transazione fiscale
D.4.48 La liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.)
D.4.49 L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza: natura e finalità dell’istituto; i presupposti della procedura
D.4.50 La crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012: l’istituto, i destinatari della normativa, la procedura. L’organismo e il gestore della crisi
D.4.51 Il trasferimento d’azienda endoconcorsuale tra diritto interno e diritto europeo
D.5.1 Principi generali del processo civile
D.5.2 Il processo di cognizione
D.5.3 Il processo di esecuzione
D.5.4 I procedimenti speciali: procedimenti cautelari ed eredità giacente
D.5.5 I riti alternativi
D.5.6 La consulenza tecnica d’ufficio e di parte nel processo civile
D.5.7 Principi ispiratori del processo penale
D.5.8 Le parti del processo penale
D.5.9 La fase delle indagini preliminari
D.5.10 Il dibattimento e la sentenza
D.5.11 Le impugnazioni nel processo penale
D.5.12 Perizia e consulenza tecnica nel processo penale
D.5.13 Delegato alle vendite nelle esecuzioni civili
D.5.14 Il custode giudiziale
D.5.15 Il processo al patrimonio: i sequestri penali
D.5.16 Il processo al patrimonio: il codice antimafia e le misure di prevenzione
D.5.17 L’amministratore giudiziario dei beni sequestrati e confiscati
34 31-12-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 24
Materie giuridiche
D.6 METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
D.6.1 L’esperienza delle ADR nei paesi di Common Law
D.6.2 Conciliazione
D.6.3 Mediazione
D.6.4 Arbitrato nazionale e internazionale
D.7.1 Fonti del diritto tributario
D.7.2 Principi e norme costituzionali
D.7.3 Statuto dei diritti del contribuente
D.7.4 Interpretazione della norma tributaria
D.7.5 Fattispecie impositiva: presupposto dell’imposta; misura del tributo; metodi di determinazione dell’imponibile; soggetti passivi del tributo
D.7.6 Applicazione della norma tributaria: soggetti e organi dell’applicazione e struttura dell’Amministrazione Finanziaria
D.7.7 Accertamento dell’imposta, controllo formale e liquidazione
D.7.8 Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale
D.7.9 Autotutela dell’Amministrazione Finanziaria
D.7.10 Riscossione delle imposte
D.7.11 Rimborso dell’imposta
D.7.12 Le imposte sui redditi: principi generali e norme sostanziali e procedimentali
D.7.13 Operazioni e vicende straordinarie dell’impresa
D.7.14 IVA
D.7.15 Imposta di registro
D.7.16 Imposte ipotecarie e catastali
D.7.17 Imposte sulle successioni e sulle donazioni
D.7.18 Accise (imposte di fabbricazione e di consumo)
D.7.19 Tributi doganali
D.7.20 Imposta di bollo
D.7.21 Tasse sulle concessioni governative
D.7.22 Imposta sugli intrattenimenti
D.7.23 Imposta sulle assicurazioni
D.7.24 Altri tributi indiretti
D.7.25 Imposte sostitutive
D.7.26 IRAP
D.7.27 IUC
D.7.28 Addizionali e sovraimposte locali
D.7.29 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
D.7.30 Imposta sulla pubblicità
D.7.31 Tassa/canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
D.7.32 Altri tributi locali
D.7.33 Diritto tributario comunitario
D.7.34 Diritto tributario internazionale: principi generali e istituti
D.7.35 Il tax planning internazionale
D.7.36 Assistenza fiscale: asseverazione e visto di conformità formale; certificazione tributaria; trasmissione telematica delle dichiarazioni; perizie e consulenze tecniche
31-12-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 24 35
Materie giuridiche
D.7.37 La tutela: il contenzioso tributario e gli altri mezzi di tutela giurisdizionale
D.7.38 L’illecito tributario amministrativo
D.7.39 Le violazioni a rilevanza penale
D.7.40 Le sanzioni
D.7.41 Gli strumenti deflativi del contenzioso tributario
D.8 DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
D.8.1 Le fonti del diritto del lavoro: norme interne autonome ed eteronome e principi generali di riferimento;
D.8.2 Il rapporto di lavoro subordinato: definizione normativa e criteri di determinazione della natura giuridica del rapporto di lavoro; le diverse forme di rapporto di lavoro subordinato (apprendistato, lavoro domestico, a domicilio, contratto a termine, a tempo parziale, intermittente, ripartito ecc.)
D.8.3 L’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato: adempimenti, diritti ed obblighi delle parti
D.8.4 Lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato: diritti ed obblighi delle parti
D.8.5 La cessazione del rapporto di lavoro subordinato: dimissioni, risoluzione consensuale, licenziamento individuale e collettivo; forme di tutela del posto di lavoro
D.8.6 La somministrazione di lavoro e il distacco di lavoratori
D.8.7 Gli aspetti previdenziali del rapporto di lavoro subordinato
D.8.8 L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
D.8.9 Il contratto individuale e collettivo di lavoro
D.8.10 Il lavoro autonomo e la collaborazione coordinata e continuativa: profili normativi, indici ed elementi distintivi
D.8.11 Il lavoro dei soci nelle società: compatibilità col lavoro subordinato e aspetti previdenziali;
D.8.12 Il rapporto di agenzia e gli altri rapporti di collaborazione commerciale: nozione; disciplina; aspetti contrattuali; tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria
D.8.13 Le prestazioni occasionali di lavoro autonomo e accessorio: nozione; disciplina; aspetti contrattuali; tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria
D.8.14 Il processo del lavoro e le forme di definizione consensuale
D.8.15 Il contenzioso amministrativo verso gli enti previdenziali ed assistenziali: disciplina e procedure
D.8.16 La tutela dell’igiene e della sicurezza sul luogo di lavoro
D.9 DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA
D.9.1 I principi generali di diritto penale
D.9.2 La responsabilità penale del professionista, dei sindaci e degli amministratori non delegati
D.9.3 I complessi organizzati e la rilevanza penale della delega di funzioni
D.9.4 La responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche
D.9.5 I reati societari
D.9.6 La disciplina anteriore al d.lgs. 61/2002
D.9.7 Riforma dei reati societari: il d.lgs. 61/2002
D.9.8 (segue) Le false comunicazioni sociali e gli altri delitti di falso
D.9.9 (segue) La tutela penale del capitale e del patrimonio
D.9.10 (segue) Gli altri reati in materia societaria
D.9.11 Disposizioni penali relative alle società quotate in borsa ed alle società di revisione
D.9.12 Carattere dei reati fallimentari e ruolo della sentenza dichiarativa di fallimento
D.9.13 I reati di bancarotta
D.9.14 Gli altri reati fallimentari – I reati dei curatori
D.9.15 Le sanzioni
36 31-12-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 24
Materie giuridiche
D.9.16 I reati tributari: i principi del d.lgs. 74/2000
D.9.17 La frode fiscale
D.9.18 (segue) Gli altri reati tributari
D.9.19 (segue) Rapporti tra procedimento penale e procedimento tributario
D.9.20 I reati bancari
D.9.21 (segue) Le disposizioni penali relative al mercato degli strumenti finanziari
D.9.22 (segue) Aggiotaggio ed insider trading
D.9.23 Le disposizioni penali relative ai mezzi di pagamento
D.9.24 I reati informatici
D.9.25 La frode informatica
D.9.26 L’accesso abusivo ad un sistema informatico
D.9.27 Violazione della sicurezza informatica o telematica
D.9.28 I delitti commessi attraverso Internet
D.9.29 La tutela penale della privacy
D.9.30 Il ruolo dell’amministratore giudiziario e/o custode di beni sequestrati e/o confiscati
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Pari opportunità
E PARI OPPORTUNITA’
E.1.1 Normative relative alla rappresentanza di genere in tutti i consessi (Leggi, regolamenti statali, regionali, comunali; prassi e best practice nazionali ed europee)
E.1.2 Gender budget (studio e redazione del bilancio di genere)
E.1.3 Studio differenze reddituali tra professionisti
E.1.4 Studio degli aspetti di mediazione, la leadership, la programmazione neurolinguistica, la gestione dei conflitti, l’autostima, l’intelligenza emotiva, il public speaking. Aspetto comunicativo-relazionale del professionista
E.1.5 Organizzazione dello studio e del tempo (studio delle tecniche e degli strumenti per agevolare la conciliazione dei tempi lavoro famiglia )
38 31-12-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 24
PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
MAGISTRATURA
Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
D.M. 4.12.2017
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican- ti di primo grado al xxxx. Xxxxxx XXXXXXXXX, nata a Parma il 10.08.1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di professio- nalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la destinazio- ne del medesimo, a sua domanda, al Tribunale della stessa città con funzioni di presidente di sezione.
D.M. 6.12.2017
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudi- canti di primo grado alla dott.ssa Xxxx XXXXX, nata a Messina il 5.07.1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di professio- nalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica di Patti, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina con funzioni di Procu- ratore Aggiunto.
D.M. 14.12.2017
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudi- canti di primo grado alla dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx XXXX, nata a Torino il 29.8.1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale della stessa città con funzioni di presidente della sezione lavoro.
Conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
XX.XX. 4.12.2017
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requiren- ti di primo grado al dott. Xxxxx XX XXXXXXXX, nata a Messina l’8.09.1957, magistrato ordinario di settima valutazione di profes- sionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica pres- so il Tribunale di Milano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale con funzioni di procuratore aggiunto.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requi- renti di primo grado alla dott.ssa Xxxxxxxxxx XXXXX, nata a Cre- mona il 16.08.1960, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso lo stesso Tribu- nale con funzioni di procuratore aggiunto.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requi- renti di primo grado al xxxx. Xxxxxxx XXXXX, nato a Chieti il 17.10.1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di professio- nalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, e la destinazione del medesimo, a sua doman- da, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della stessa città con funzioni di procuratore aggiunto.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requiren- ti di primo grado alla dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx SICILIANO, nata a Varese il 19.12.1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso lo stesso Tribu- nale con funzioni di procuratore aggiunto.
Trasferimenti, richiamo nel ruolo giudiziario e collocamenti fuori dal ruolo organico della Magistratura
D.M. 17.10.2017
Decreta il trasferimento della dott.ssa Xxxx XXXXXX, nata a Prato il 4.3.1981, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Massa, a sua domanda, al Tribunale di Firenze con le stesse funzioni.
D.M. 15.11.2017
Decreta il trasferimento del xxxx. Xxxxxxx XXXXXXX, nato a Crotone il 22.8.1967, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repub- blica presso il Tribunale di Oristano, a sua domanda, al Tribunale di Livorno con funzioni di giudice.
D.M. 6.12.2017
Decreta il trasferimento del dott. Xxxxxxxxxx XXXXXX, nato a Catania l’1.01.1966, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente Procuratore Aggiunto presso il Tri- bunale di Messina, a sua domanda, al Tribunale di Catania con le stesse funzioni.
31-12-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 24 39
XX.XX. 18.10.2017
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Xxxxx X’XXXXXX, nata a Pescara il 26.05.1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo or- ganico della magistratura presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministe- ro della Giustizia con funzioni amministrative, e la riassegnazione della medesima, al Tribunale di Napoli con funzioni di giudice, con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.
D.M. 5.12.2017
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistra- tura della dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx XXXXXXX, nata a Campomaggiore il 12.04.1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di professio- nalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, per assumere l’in- carico di esperto a tempo pieno presso la struttura del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento e la gestione degli interventi di ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
D.M. 13.12.2017
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magi- stratura della dott.ssa Xxxxxxx XXXXX, nata a Roma il 12.03.1973, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attual- mente giudice del Tribunale di Palermo, per essere destinata, con il suo consenso, all’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia (Ufficio di diretta collaborazione) con funzioni amministrative.
D.M. 15.12.2017
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistra- tura della dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXXX, nata a Gorizia il 19.04.1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attual- mente consigliere della Corte di Appello di Milano, per essere destina- ta, con il suo consenso, all’Ufficio del Ministero della Giustizia (Uffi- cio di diretta collaborazione) con funzioni amministrative.
Rettifica di decreto
D.M. 6.12.2017
Decreta il D.M. 26.10.2017 citato nelle premesse relativo alla dott.ssa Xxxxx XXXXXX, è rettificato, nel senso che, laddove risulta scritto “magistrato ordinario di quinta valutazione di professiona- lità” deve leggersi “che ha conseguito la prima valutazione di pro- fessionalità”.
Positivo superamento della settima valutazione di professionalità
D.M. 3.10.2017 - X.xx U.C.B. 30.10.2017
Alla dott.ssa Xxxxxxxxx XXXXXXX, nata a Marigliano il 23.2.1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazio- ne di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 1.3.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.3.2013, il trattamento eco-
nomico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 135.011,85 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica di anni 27.
La variazione biennale successiva è maturata il 1.3.2014 (HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 28) ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.3.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in- dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb- braio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
D.M. 3.10.2017 - X.xx U.C.B. 30.10.2017
Al xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXXX, nato a Potenza l’11.4.1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di pro- fessionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Modena, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29.05.2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 29.05.2009, il trattamento eco- nomico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29.05.2010 (HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1.05.2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in- dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb- braio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ- sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti- zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per- sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del perso- nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità
XX.XX. 7.11.2017
Decreta di riconoscere al xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXX, nato a Roma il 22.2.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quin- ta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione , il positivo superamento della sesta valutazio- ne di professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat- tamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXXX, nata a Modena il 26.5.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Pavia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat- tamento stipendiale in godimento.
40 31-12-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 24
Decreta di riconoscere al xxxx. Xxxxxx XXXX, nato a Frosinone il 2.10.1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta va- lutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Ca- labria, il positivo superamento della sesta valutazione di professio- nalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat- tamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della terza valutazione di professionalità
XX.XX. 23.10.2017 - V.ti U.C.B. 6.11.2017
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXX, nata a Roma il 7.8.1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative presso il Gabinetto del Ministro della Giustizia, il positivo superamento della terza va- lutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, il ma- gistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua- lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 19.10.2017 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra- to la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ- sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti- zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per- sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del perso- nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Xxxxxxx XXXXX, nata a Napoli il 27.8.1973, magistrato il quale ha già conseguito la se- conda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro- curatore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, trasferita con D.M. 28.9.2017 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, il ma- gistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua- lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 19.10.2017 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra- to la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ- sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti- zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per- sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del perso- nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Xxxxxxx XXXXXX, nata a Empoli il 4.7.1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, il positivo supe- ramento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, il ma- gistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua- lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 19.10.2017 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra- to la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ- sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti- zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per- sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del perso- nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Xxxxx XXXXXXXX, nata a Napoli il 27.5.1976, magistrato il quale ha già conseguito la secon- da valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu- nale di Napoli Nord in Aversa, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, il ma- gistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua- lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 19.10.2017 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra- to la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ- sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti- zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per- sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del perso- nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Xxxxxxxxx XXXXX, nata a Nola l’1.5.1976, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, il positi- vo superamento della terza valutazione di professionalità a decor- rere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, il ma- gistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua- lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 19.10.2017 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
31-12-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 24 41
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra- to la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ- sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti- zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per- sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del perso- nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Xxxx XXXXXX, nata a Palermo il 30.5.1977, magistrato il quale ha già conseguito la se- conda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Termini Imerese, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, il ma- gistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua- lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 19.10.2017 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra- to la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ- sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti- zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per- sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del perso- nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Xxxxx XXXXXX, nata a Roma il 18.6.1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, il positivo supe- ramento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, il ma- gistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua- lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 19.10.2017 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra- to la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ- sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti- zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per- sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del perso- nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Decreta di riconoscere al xxxx. Xxxxxxx XXXXXX, nato a Genova l’8.8.1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu- nale di Torino, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, il ma- gistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua- lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 19.10.2017 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra- to la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ- sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti- zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per- sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del perso- nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Decreta di riconoscere al xxxx. Xxxxxxx XXXXX, nato a Agri- gento il 22.11.1976, magistrato il quale ha già conseguito la secon- da valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu- nale di Agrigento, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, il ma- gistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua- lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 19.10.2017 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra- to la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ- sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti- zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per- sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del perso- nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Decreta di riconoscere al dott. Xxxxxxx XXXXX, nato a Roma il 21.6.1976, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valuta- zione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, il ma- gistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua- lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 19.10.2017 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra- to la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ- sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti- zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per- sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del perso- nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
42 31-12-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 24
Positivo superamento della prima valutazione di professionalità
D.M. 3.10.2017 - X.xx U.C.B. 30.10.2017
Al xxxx. Xxxxx XXXXXXXXXX, nato a Alessandria il 27.9.1965, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Catanzaro, è riconosciuto il positivo superamento della prima valu- tazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corri- sposta dall’1.12.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in- dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb- braio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ- sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti- zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per- sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del perso- nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Autorizzazione alla prosecuzione del periodo di tirocinio presso altra sede
D.M. 7.11.2017
La dott.ssa Xxxxxx XXXXXXXXXXX, nata a Foggia il 7.12.1984, magistrato ordinario nominata con D.M. 3.2.2017, in tirocinio presso il Tribunale di Ancona, è autorizzata a svolgere il tirocinio mirato presso il Tribunale di Ascoli Xxxxxx.
Rettifica di decreto concernente il conferimento delle funzioni giurisdizionali
D.M. 2.11.2017
Il D.M. 25.10.2017 è rettificato nella parte relativa all’Ufficio di destinazione del xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXX, nel senso che ove è indicato Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna deve intendersi Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, ferme restando le ulteriori determinazioni contenute nel predetto decreto ministeriale.
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
Nomina di consiglieri onorari delle Sezioni per i minorenni delle Corti d’Appello, per il triennio 2017-2019
D.M. 07.11.2017
D e c r e t a
di nominare consigliere onorario della Sezione per i minoren- ni della Corte di Appello di POTENZA per il triennio 2017-2019, il seguente aspirante:
1. XXXXXXXXX Xxxxx Xxxxx.
Nomina di giudici onorari dei Tribunali per i minorenni, per il triennio 2017-2019
D.M. 5.10.2017
D e c r e t a
di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di ANCONA per il triennio 2017-2019, la seguente aspirante:
1. XXXXX Xxxxx.
D.M. 5.10.2017
D e c r e t a
di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di NAPOLI per il triennio 2017-2019, il seguente aspirante:
1. XXXXXXXX Xxxxxxx.
D.M. 5.10.2017
D e c r e t a
di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di SASSARI per il triennio 2017-2019, il seguente aspirante:
1. XXXXXX Xxxxx Xxxxx.
D.M. 5.10.2017
D e c r e t a
di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di PALERMO per il triennio 2017-2019, il seguente aspirante:
1. XXXXXXX Xxxxxxx.
D.M. 26.10.2017
D e c r e t a
di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di TORINO per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
3. XXXXXXXX Xxxxxx;
4. XXXXX Xxxxxxx.
D.M. 09.11.2017
D e c r e t a
di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di TRIESTE per il triennio 2017-2019, il seguente aspirante:
5. XXXXXXX Xxxxxx.
DEFUNTI
Magistrati
Il xxxx. Xxxxxxx XXXXXXX, nato a Pisa il 2.8.1956, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, è deceduto il giorno 15.8.2017.
Dipartimento per gli affari di giustizia - Ufficio del Capo Dipartimento Indirizzo posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.p.A.