Norme di attuazione. Fatta in ogni caso salva la facoltà di sostituzione dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni, ai sensi del comma 4 del presente articolo, i Xxxxxxx già costituiti in base al comma 2 dell’art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro 3 ottobre 1989 si intendono prorogati in carica fino alla scadenza del presente contratto, salvo che da parte delle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti non si richieda, congiuntamente, entro 90 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, la costituzione ex novo del Collegio in base alle norme di cui al comma 2 del presente articolo. In tal caso il nuovo Collegio deve essere costituito entro i successivi 30 giorni. Tuttavia i ricorsi che, alla data di stipulazione del presente contratto, siano pendenti avanti i Collegi già costituiti o che siano inoltrati nel periodo intercorrente tra la data di stipulazione stessa ed il momento della eventuale richiesta di costituzione di nuovo Collegio, ai sensi del comma 1 della presente norma di attuazione, verranno definiti dai medesimi indipendentemente dalla intervenuta eventuale costituzione del nuovo Collegio.
Norme di attuazione. Alle parti confederali firmatarie del presente protocollo è rimessa la verifica della sua effettiva applicazione; la parte che ravvisi nel comportamento dei soggetti destinatari delle norme del presente protocollo una violazione delle norme stesse è tenuta a darne notizia alla controparte per le iniziative di competenza e può denunciare il comportamento medesimo al Collegio di valutazione per le determinazioni conseguenti.
Norme di attuazione. Per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo le parti provvederanno, attraverso commissioni paritetiche, alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi nominativi dei lavoratori disoccupati che si trovino nelle condizioni soggettive ed oggettive contemplate nell’articolo stesso, con l’indicazione delle relative qualifiche e categorie e degli eventuali titoli preferenziali previsti dalle leggi per le assunzioni obbligatorie, nonché della data di risoluzione del rapporto di lavoro. Tali commissioni saranno costituite provincialmente da rappresentanti degli editori e da rappresentanti dei lavoratori, da nominarsi dalle rispettive organizzazioni nazionali. Le aziende rilasceranno ai lavoratori interessati all’atto del licenziamento, dichiarazione scritta dalla quale risultino i motivi di licenziamento, le date di assunzione e di risoluzione dei rapporto, la qualifica professionale e la categoria. Il lavoratore inoltrerà alla commissione tale dichiarazione che varrà come richiesta di iscrizione nell’elenco. La commissione notificherà gli elenchi e i successivi aggiornamenti alle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani della provincia e alle organizzazioni contraenti. Qualora sorgessero avanti la commissione provinciale divergenze tra le parti circa l’iscrizione o il depennamento di nominativi dall’elenco e non si trovasse un accordo, la questione oggetto della divergenza sarà deferita alla cognizione delle organizzazioni nazionali stipulanti.
Norme di attuazione. 4.1 - Le disposizioni del presente protocollo vincolano alla loro osservanza le aziende ed i lavoratori del settore industriale, oltre che le rispettive strutture sindacali.
4.2 - Alle Parti Confederali firmatarie del presente protocollo è rimessa la verifica della sua effettiva applicazione.
4.3 - Tale verifica sarà finalizzata e strettamente inerente l’ambito dei temi oggetto del presente protocol- lo.
4.4 - La Parte che ravvisa nel comportamento dei soggetti interessati alle norme del presente protocollo una violazione delle norme stesse è tenuta a darne comunicazione alla controparte per le iniziative di competenza.
4.5 - Qualora entrambe le Parti concordino di risolvere il presente accordo, le Stesse rinunciano ad utilizzarlo, nei suoi contenuti e dispositivi, quale titolo per eventuali azioni giudiziarie dalla data della risoluzione.
Norme di attuazione. Pg 54 ‐ PTCP approvato con DCP 27 del 11.04.2007 e pubblicato sul BURL n.18 del 02.05.2007 Pg 54 ‐ PROPOSTA DI VARIANTE
Norme di attuazione. Der Konvent ist sich darüber einig, dass die Durchführungsbestimmungen nach wie vor das geeignete normative Instrument sind, um unter Wahrung des Grundsatzes der loyalen Zusammenarbeit und in La Convenzione ha espresso consenso nella conferma delle norme di attuazione quale strumento normativo idoneo anche a integrare e specificare il contenuto delle competenze di autonomia nel rispetto del Übereinstimmung mit dem Grundsatz des Schutzes der sprachlichen Minderheiten auch den Inhalt der autonomen Kompetenzen zu ergänzen und näher zu bestimmen. principio di leale collaborazione e in conformità con i principi di tutela delle minoranze linguistiche. Des Weiteren besteht im Konvent Konsens darüber, dass es angebracht ist, die Zeiten für den Erlass der Durchführungsbestimmungen vorzugeben. Diese sind innerhalb eines Zeitraums von höchstens 12 Monaten ab dem Zeitpunkt zu erlassen, zu dem die staatliche Regierung oder die Landesregierung die Notwendigkeit dazu bekundet haben. La Convenzione ha espresso altresì consenso sull’opportunità di disciplinare i tempi di adozione delle norme di attuazione, che sono da emanare entro il termine massimo di 12 mesi che decorre dal momento in cui il Governo dello Stato o il Governo della Provincia autonoma ne manifestano la necessità. Werden die Durchführungsbestimmungen nicht innerhalb vom vorgesehenen Zeitraum erlassen, so kann die Ausübung der Zuständigkeiten von Seiten des Xxxxxx vom Staat vor dem Verfassungsgerichtshof angefochten werden. In caso di mancata adozione delle norme di attuazione entro il termine previsto, l’esercizio delle competenze da parte della Provincia autonoma può essere oggetto di impugnazione da parte dello Stato davanti alla Corte costituzionale. Des Weiteren besteht im Konvent Koxxxxx xxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, wodurch die Auxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxx Xxxxxx xxx den staatlichen Rechtsnormen koordiniert wird. La Convenzione ha espresso altresì consenso verso la nuova figura delle norme di attuazione obbligatorie, attraverso le quali si esprime il raccordo fra l’esercizio delle nuove competenze esclusive della Provincia autonoma e il quadro normativo dello Stato. Der Konvent hat auch die paritätische Natur der 6er-Kommission und der 12er- Kommission als Instrument bekräftigt, um die Beziehungen zwischen dem Land und dem Staat auf dem Verhandlungswege zu regeln. Der vertragliche Charakter der Durchführungsbestimmungen em...
Norme di attuazione. Fatta in ogni caso salva la facoltà di sostituzione dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni, ai sensi del comma 4 del presente articolo, i Collegi già costituiti in base al comma 2 dell’art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro 3 ottobre 1989 si intendono prorogati in carica fino alla scadenza del presente contratto, salvo che da parte delle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti non si richieda, congiuntamente, entro 90 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, la costituzione ex novo del Collegio in base alle norme di cui al comma 2 del presente articolo. In tal caso il nuovo Collegio deve essere costituito entro i successivi 30 giorni.
Norme di attuazione. All'art. 5.4bis Poli Funzionali (APF) pag. 96 si conferma la denominazione del polo “Stazione ferroviaria di Lugo” specificando che tale polo include anche il campus scolastico, l'ex acetificio Venturi e le aree limitrofe alla ferrovia, dichiarando per chiarezza anche le unità funzionali. Variante al Piano di Zonizzazione Acustica La cartografia (Tav. LUG 3 ZAC) viene aggiornata in base alle valutazioni viabilistiche e di destinazione previste dal progetto. POC puntuale con valore ed effetti di PUA L’Accordo di Programma in variante costituisce POC con valori ed effetti di Piano Urbanistico Attuativo (PUA). Il dimensionamento massimo di progetto e le dotazioni territoriali sono riassunte dalle seguenti tabelle: DESTINAZIONE Superficie utile Superficie accessoria Superficie Complessiva (=Su+60% Sa) DOTAZIONE MINIMA DI STANDARD PARCHEGGIO PUBBLICO (art 3.1.6. da Norme del RUE del Comune di Lugo)
Norme di attuazione. 1. In relazione alle disposizioni del presente Regolamento, il Consiglio Nazionale emana norme di indirizzo, coordinamento ed attuazione che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi relativi alla formazione professionale continua.
Norme di attuazione. Art. 7 “Ambiti territoriali e azioni di coordinamento locale” al comma 1., secondo periodo, si chiede di sostituire la dizione “…il PTCP può essere integrato…” con “il PTCP può essere attuato”, per maggiore aderenza al dettato dell’art. 15 comma 7 bis della l.r. 12/2005;