MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E
CDP VENTURE CAPITAL SGR SPA
ACCORDO FINANZIARIO
INDICE
Norme di riferimento
Sommario
1. Definizioni 7
2. Politica e strategia di investimento dello strumento 10
2.1. Obiettivi di investimento 10
2.2. Ambito e beneficiari ammissibili 10
2.3. Intermediari finanziari ammissibili e processo di selezione 11
2.4. Tipo di sostegno fornito 11
2.5. Rischio/rendimento mirato per ogni tipo di investitore 11
2.6. Politica di rischio, politica antiriciclaggio e conflitto di interessi 12
2.7. Governance 13
2.8. Limiti di diversificazione e concentrazione 13
2.9. Politica azionaria, compresa la strategia di uscita per investimenti azionari 13
2.10. Politica di verifica del principio DNSH e della sostenibilità 14
2.11. Politica di prestito per investimenti di debito, incluse le garanzie richieste e collaterali 15
2.12. Timeline per la raccolta di fondi e per attuazione 15
3. Regolamento di gestione del Digital Transition Fund 15
4. Commissioni 16
5. Sistema di monitoraggio 16
6. Procedura finanziaria 17
7. Controllo 17
8. Pubblicità e comunicazione 18
9. Durata dell’Accordo 18
Il presente Accordo finanziario è concluso da e tra:
il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, debitamente rappresentato da Xxxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Direttore Generale, Direzione Generale Incentivi alle Imprese;
e
CASSA DEPOSITI E PRESTITI VENTURE CAPITAL SGR S.p.A., debitamente rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale
di seguito denominati collettivamente "le Parti" e singolarmente "la Parte", a seconda del contesto.
Visti:
- il regolamento(UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell’economia dopo la crisi COVID- 19;
- il regolamento(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- l’allegato riveduto della Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione della valutazione del PNRR dell’Italia, trasmesso dal Segretariato generale del Consiglio, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR;
- l’Investimento 3.2 “Finanziamento di start-up”, previsto nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” del predetto Piano, volto ad integrare le risorse del Fondo nazionale per l’innovazione, in quanto strumento gestito da CDP Venture Capital SGR S.p.A. per sostenere lo sviluppo del venture capital in Italia, al fine di ampliare la platea di imprese innovative beneficiarie, finanziando investimenti privati in grado di generare impatti positivi e valore aggiunto sia nel campo della ricerca sia sull’economia nazionale;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico (MiSE), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (MEF) e con il Ministro per il Sud del 27 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019, recante “Definizione delle modalità di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al venture capital”;
- la Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;
- il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012 che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;
- regolamento della Banca d’Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c- bis), del TUF;
- il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” e s.m.i.;
- il regolamento delegato (UE) 2019/820 della Commissione del 4 febbraio 2019 che integra il regolamento(UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conflitti di interesse in materia di fondi europei per il venture capital;
- la comunicazione del 22 gennaio 2014 della Commissione europea, recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (2014/C19/04), e la successiva omologa comunicazione del 16 dicembre 2021 (2021/C 508/01);
- il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 138 del 13 maggio 2014;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e successive modificazioni ed integrazioni;
- il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il regolamento(UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento(UE) 2019/2088 e, in particolare, l’articolo 9, che individua gli obiettivi ambientali, e l’articolo 17, che definisce il principio di non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi (DNSH, “Do not significant harm”);
- la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il regolamento(UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento(UE) 2015/1017;
- gli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C (2021) 2800 che integrano il regolamento(UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- la Comunicazione della Commissione europea 2021/C280/01 del 13 luglio 2021, concernente “Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU”;
- i principi trasversali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quali, tra gli altri, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cosiddetto, tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo- contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della medesima legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, concernente “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e successive modificazioni e integrazioni;
- l’articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021, che stabilisce che “le amministrazioni di cui al comma 1 dell’articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 e s.m.i., relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e corrispondenti milestone e target;
- i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i., nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali “le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del regolamento(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea”;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), codice identificativo dei progetti di investimento pubblici che costituisce lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target, milestone ed obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
- la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
- la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
- la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, “Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
- il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, Provvedimento Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e s.m.i..
Considerato che:
– nell’ambito di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, è previsto, nella Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, l’Investimento 3.2 “Finanziamento di start-up”, volto ad integrare le risorse del “Fondo Nazionale per l’Innovazione”, al fine di ampliare la platea di imprese innovative beneficiarie, finanziando investimenti privati in grado di generare impatti positivi e valore aggiunto sia nel campo della ricerca sia sull’economia nazionale (nel seguito, l’ Investimento 3.2.);
– al fine di sostenere l’attuazione del richiamato Investimento 3.2, con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”, è stato assegnato al Ministero dello sviluppo economico (nel seguito, Ministero), in qualità di Amministrazione titolare dell’Intervento, l’importo di euro 300.000.000,00;
– l’Investimento 3.2, che consente di sostenere 250 piccole e medie imprese innovative con investimenti per 700 milioni di euro (partecipazione media pari a 1,2 milioni di euro) è implementato attraverso l’istituzione di un fondo di investimento alternativo, mobiliare chiuso e riservato, gestito da CDP Venture Capital SGR S.p.A. (nel seguito definito come Soggetto gestore) responsabile dell’attuazione del predetto strumento, finalizzato a sostenere lo sviluppo del venture capital in Italia, successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo finanziario, che disciplina diritti e obblighi connessi al medesimo investimento e fornisce indicazioni sulle modalità di esecuzione dell’intervento, in coerenza con i principi e gli obiettivi generali del PNRR nonché con i target e le milestone di progetto in esso definiti;
– con decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2022, registrato alla Corte dei Conti il 20 aprile 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.105 del 06 maggio 2022, il Ministero ha fornito le disposizioni atte a consentire la realizzazione del predetto Investimento 3.2., destinando le risorse assegnate a integrazione del Fondo Nazionale per l’Innovazione, per il finanziamento delle operazioni di sostegno alle imprese target conformi ai requisiti previsti dal decreto stesso, attraverso il fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato denominato “Digital Transition Fund” (nel seguito, DTF), che opera attraverso investimenti diretti ovvero indiretti, istituito e gestito dal Soggetto gestore, che già gestisce il Fondo Nazionale per l’Innovazione, con l’obiettivo di sostenere almeno 250 start- up;
– ai fini del rispetto dell’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021, nella gestione del DTF si prevede l’adozione di iniziative volte ad investire almeno il 40 (quaranta) per cento
delle risorse assegnate all’Investimento 3.2 per il finanziamento di operazioni che prevedono piani di sviluppo da realizzare nei territori delle Regioni del Mezzogiorno;
– gli interventi previsti nell’ambito dell’Investimento 3.2. sono realizzati conformemente alle politiche di investimento, in linea con gli obiettivi del regolamento(UE) 2021/241, anche in relazione all’applicazione del principio di “non arrecare un danno significativo”, come ulteriormente specificato negli orientamenti tecnici in materia dalla circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”; del pari, dai predetti interventi sono escluse le attività elencate all’Allegato V del regolamento(UE) 2021/523 che istituisce il programma InvestEU;
– il presente Accordo disciplina i rapporti tra il Ministero e il Soggetto gestore per la costituzione e la gestione del DTF, al quale sono assegnate risorse a valere sul PNRR, da investire nel settore del venture capital e del venture debt, con la finalità di sostenere gli investimenti nelle PMI e nelle start-up;
– l’Accordo prevede, inoltre, gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa europea di riferimento, relativi all’attività di monitoraggio e avanzamento dello stato di attuazione dello strumento finanziario, il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione nonché delle misure per la sana e trasparente gestione finanziaria;
– il presente Accordo definisce altresì la politica e la strategia di investimento DTF, in linea con gli obiettivi del regolamento(UE) 2021/241, con specifico riferimento ai reciproci rapporti, alle modalità operative, agli obiettivi di investimento, all’ambito di applicazione e ai destinatari ammissibili, agli intermediari finanziari ammissibili e al processo di selezione, al tipo di sostegno fornito, al rischio/rendimento connesso al piano degli investimenti, all’adozione di una politica di rischio, al rispetto delle disposizioni in tema di antiriciclaggio, alla governance, ai limiti di diversificazione e concentrazione, alla politica azionaria, compresa la strategia di uscita dagli investimenti effettuati, alla politica DNSH e di prestito, al divieto di doppio finanziamento e alla timeline per il raggiungimento dei target e alla loro modalità di verifica;
– il presente Accordo vincola le Parti al rispetto dell’ulteriore disciplina definita dalla Commissione europea, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal MEF in ordine all’attuazione degli interventi del PNRR, ove applicabile.
Tutto ciò visto e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue
1. Definizioni
Ai fini del presente Accordo, sono adottate le seguenti definizioni:
a) "Accordo": il presente Accordo finanziario e i suoi successivi emendamenti, integrazioni e modifiche;
b) “Codice Unico di Progetto (CUP)”: il codice, fornito dal Ministero, che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio nell’ambito degli investimenti pubblici;
c) “Comitato investimenti”: organo consultivo del DTF, dotato di specifiche competenze tecniche a supporto dell'attività di investimento, nominato secondo i criteri indicati nel regolamento di gestione del Fondo e sottoposto alle regole di funzionamento ivi previste;
d) “decreto 11 marzo 2022”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 6 maggio 2022, volto a consentire la realizzazione dell’Investimento 3.2 “Finanziamento di start-up”, previsto nella Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, del PNRR, nel rispetto della disciplina europea e nazionale di riferimento, che detta le necessarie indicazioni per il sostegno finanziario a valere sulle risorse del PNRR degli interventi attivati nell’ambito della predetta misura;
e) “decreto 27 giugno 2019”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud 27 giugno 2019, recante definizione delle modalità di investimento del Ministero attraverso il Fondo di sostegno al venture capital, come tempo per tempo modificato;
f) “Digital Transition Fund o DTF”: il fondo di investimento alternativo mobiliare chiuso e riservato, che opera attraverso investimenti diretti ovvero indiretti, istituito con le risorse aggiuntive attribuite al Fondo di sostegno al venture capital per le finalità dell’Investimento 3.2 “Finanziamento di start-up”, previsto nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, del PNRR;
g) “Doppio finanziamento”: la previsione di cui all’articolo 9 del regolamento(UE) 2021/241 così come illustrata nelle istruzioni fornite dalla circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33 e s.m.i.,
h) “Fondo di sostegno al venture capital”: il Fondo di sostegno al venture capital istituito dall’articolo 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018, nello stato di previsione del Ministero;
i) “fondi per il venture capital”: i fondi per il venture capital come definiti dall’articolo 1, lett. c) del decreto 27 giugno 2019, come tempo per tempo modificato;
j) “fondi per il venture debt”: i fondi per il venture debt come definiti dall’articolo 1, lett. m-ter del decreto 27 giugno 2019, come tempo per tempo modificato;
k) “fondi target di terzi”: il fondo per il venture capital o il fondo per il venture debt gestito da un gestore autorizzato che nella propria politica di investimento prevede anche l’investimento in imprese target operanti in uno o più settori rilevanti per il DTF;
l) “gestore autorizzato”: il soggetto, diverso dal Soggetto gestore, autorizzato ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell’Unione Europea, o comunque residente in uno
degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che siano compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e che sia soggetto a un regime di autorizzazione da parte delle autorità di vigilanza di uno dei suddetti Stati;
m) “imprese target”: start-up con elevato potenziale di sviluppo con particolare riguardo verso le PMI delle filiere della transizione digitale e che realizzano progetti innovativi;
n) “investimenti diretti”: indicano gli investimenti di equity, quasi equity, debito e quasi- debito nelle imprese target per le finalità dell’Investimento 3.2 “Finanziamento di start- up”, previsto nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, del PNRR;
o) “investimenti indiretti”: indicano gli investimenti nei fondi target di terzi per le finalità dell’Investimento 3.2 “Finanziamento di start-up”, previsto nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, del PNRR;
p) “milestone”: il traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale (ad esempio, legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);
q) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico, titolare della Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” del PNRR, rappresentato dalla competente divisione della DGIAI, Divisione V “Accesso al credito e Incentivi fiscali”;
r) “obiettivo di investimento”: si intende l’obiettivo di investire, entro il 30 giugno 2025 (fatte salve eventuali proroghe), in conformità all’allegato alla decisione ECOFIN, in almeno 250 imprese target;
s) “XXXX”: l’Ufficio europeo per la lotta antifrode;
t) “Periodo di ammissibilità dell’intervento”: indica il periodo durante il quale sono effettuate le operazioni di investimento, sia nella modalità diretta che nella modalità indiretta, da parte del DTF per le finalità dell’Investimento 3.2 “Finanziamento di start- up” secondo quanto previsto nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, del PNRR;
u) “PMI”: le piccole, medie e micro imprese, come definite dalla Commissione europea con Raccomandazione 361 dell'8 maggio 2003;
v) “PNRR”: il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 18 e seguenti del regolamento(UE) 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
w) “principio DNSH”: il principio di “non arrecare un danno significativo” definito all’articolo 17 del regolamento(UE) 2020/852, al quale devono conformarsi gli investimenti e le riforme del PNRR;
x) “regolamento finanziario”: il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;
y) “Xx.Xx.Xx.”: il sistema di gestione e controllo applicabile all’intervento di cui al presente
Accordo a valere sul PNRR;
z) “Sistema “ReGiS”: il sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043 della legge n. 178 del 2020 (Legge di bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del Piano;
aa) “Soggetto gestore”: CDP Venture Capital SGR S.p.A., soggetto attuatore dell’intervento, cui sono affidati i compiti di avvio, attuazione e regolare funzionalità dell’intervento finanziato dal PNRR di cui al presente Accordo;
bb) “target”: il traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (ad esempio, l’obiettivo di investimento).
2. Politica e strategia di investimento dello strumento
2.1. Obiettivi di investimento
2.1.1 Le risorse finanziarie destinate al DTF, a valere sull’assegnazione di risorse del PNRR, per l’attuazione dell’Investimento 3.2 “Finanziamento di start-up”, sono pari a euro 300.000.000,00 e sono utilizzate per investimenti diretti e/o investimenti indiretti in imprese target in linea con il decreto 11 marzo 2022.
2.1.2 Nell’ambito delle disposizioni definite per l’Investimento 3.2 del PNRR, il DTF ha l’obiettivo di sostenere, entro il 30 giugno 2025, almeno 250 imprese target, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese delle filiere della transizione digitale e le piccole e medie imprese che realizzano progetti innovativi, anche già avviati non prima del 1° febbraio 2020, ma caratterizzati da significativo grado di scalabilità, e favorisce il co-investimento con fondi istituiti e gestiti dal Soggetto gestore nonché con altri fondi di investimento purché gestiti da gestori autorizzati, con significativa esperienza e positivi risultati in operazioni analoghe e in possesso di un assetto organizzativo in linea con le migliori prassi di mercato.
2.1.3 In attuazione di quanto disposto all’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge
n. 77 del 2021 e successive modifiche e integrazioni, il Soggetto gestore pone in essere ogni opportuna iniziativa per riservare un importo almeno pari al quaranta percento (40%) delle risorse disponibili per gli investimenti del DTF, nelle imprese target per il finanziamento di operazioni da realizzare nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) oppure che abbiano una sede operativa ubicata nelle predette Regioni.
2.2. Ambito e beneficiari ammissibili
2.2.1. Il DTF investe nelle imprese target, sia attraverso investimenti diretti che
investimenti indiretti, al fine di favorire la transizione digitale delle filiere, in
particolare negli ambiti dell’Intelligenza Artificiale, del cloud, dell’assistenza sanitaria, dell’Industria 4.0, della cybersicurezza, del fintech e blockchain, ovvero in altri ambiti della transizione digitale.
2.2.2. Il Soggetto gestore, verifica il rispetto del principio DNSH secondo le disposizioni richiamate nel paragrafo 2.10, tale che prima di perfezionare l’investimento e durante tutta la durata dello stesso, le risorse non siano utilizzate, sia negli investimenti diretti che negli investimenti indiretti, per investire in imprese target che svolgano attività ricomprese tra quelle elencate all’articolo 3, comma 4 del decreto 11 marzo 2022.
2.2.3. In ottemperanza a quanto disposto dal PNRR, gli investimenti sono condotti dal Xxxxxxxx gestore e dai gestori autorizzati tenendo conto, tra l’altro, dei principi trasversali della parità di genere e della protezione e valorizzazione dei giovani, rispetto ai quali i regolamenti di gestione potranno prevedere eventuali criteri di priorità nell’analisi a favore di imprese target con tali requisiti.
2.2.4. Nell’ambito degli investimenti condotti dal Xxxxxxxx gestore e dai gestori autorizzati, ove le imprese target svolgano attività sensibili ai sensi delle normative rilevanti in materia di disabilità, il Soggetto gestore e i gestori autorizzati avranno cura di assicurare, caso per caso, in occasione della stipula dell’accordo di investimento, il rispetto di tali normative da parte delle medesime imprese target.
2.3. Intermediari finanziari ammissibili e processo di selezione
2.3.1. Il DTF investe nelle imprese target sia attraverso investimenti diretti che attraverso investimenti indiretti. In relazione alla modalità indiretta, sono considerati intermediari finanziari ammissibili i gestori autorizzati, con significativa esperienza e positivi risultati in operazioni analoghe e in possesso di un assetto organizzativo in linea con le migliori prassi di mercato, nel rispetto di quanto previsto dal decreto 11 marzo 2022 e dal presente Accordo.
2.4. Tipo di sostegno fornito
2.4.1. Per le finalità di cui all’articolo 2.2, il DTF, secondo le decisioni adottate dal
Soggetto gestore:
a) opera attraverso investimenti diretti e/o investimenti indiretti a favore di imprese target con elevato potenziale di sviluppo;
b) favorisce il co-investimento con fondi istituiti e gestiti dal Soggetto gestore
nonché con altri fondi di investimento gestiti da gestori autorizzati;
c) definisce progressivamente, sulla base dell’andamento del mercato, l’ammontare delle risorse differenziandole per gli ambiti dimensionali delle imprese nel rispetto di quanto previsto ai fini del raggiungimento del target.
2.5. Rischio/rendimento mirato per ogni tipo di investitore
2.5.1. Le quote del DTF sono riservate in sottoscrizione al Ministero.
2.5.2. Il DTF avrà un obiettivo di rischio/rendimento in linea con le condizioni di mercato per la tipologia di fondo di venture capital chiuso mobiliare e riservato, che opera tramite investimenti diretti o investimenti indiretti, connesso all’andamento del portafoglio di investimenti, considerato nella sua interezza, e tenendo conto della tipologia di investitore, assicurando una adeguata diversificazione del medesimo. Ogni necessaria ulteriore indicazione, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento e alle migliori prassi di mercato, è definita nel regolamento di gestione del fondo.
2.6. Politica di rischio, politica antiriciclaggio e conflitto di interessi
2.6.1. Il Soggetto gestore, nel rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento(UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare, si impegna a:
a) assicurare il principio di sana gestione finanziaria e la trasparenza secondo quanto disciplinato nell’articolo 33 del regolamento finanziario;
b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi che ledono gli interessi finanziari nazionali e unionali;
c) adottare un’adeguata politica di contenimento e gestione del rischio al fine di assicurare una buona gestione del DTF;
d) adottare una organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e internazionale;
e) adottare misure adeguate volte ad evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi sostenuti con risorse pubbliche, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento(UE) 2021/241 e tenendo conto delle istruzioni fornite dalla circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33 e s.m.i., ferme restando le specificità dell’intervento di cui al presente Accordo;
f) garantire l’avvio tempestivo dell’intervento per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di intervento e di sottoporre al Ministero le eventuali modifiche al progetto.
2.6.2. Il Soggetto gestore gestisce eventuali conflitti d’interesse secondo quanto disposto nel regolamento delegato (UE) 2019/820 della Commissione del 4 febbraio 2019 che integra il regolamento(UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conflitti di interesse in materia di fondi europei per il venture capital, nonché della Parte 4 del regolamento della Banca d’Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis), del TUF. In particolare, il Soggetto gestore implementa procedure e misure organizzative per l’individuazione, gestione e informazione relative ai conflitti d’interesse; adotta un’efficace politica di gestione dei conflitti di interesse in linea con il principio di proporzionalità e mantiene un registro dei medesimi.
2.7. Governance
2.7.1. Il Soggetto gestore, con riferimento alla conduzione del DTF applica un sistema di governance basato su una divisione di poteri e un’assegnazione di ruoli, capace di favorire il miglior impiego delle risorse affidate per lo sviluppo delle imprese target.
2.7.2. Il DTF effettua i propri investimenti anche in co-investimento con altri fondi gestiti dal Soggetto gestore con politica di investimento simile a quella del DTF, nonché con ulteriori partner strategici, ivi inclusi i partecipanti ed i soggetti del gruppo di questi.
2.7.3. Il Soggetto gestore favorisce il co-investimento con fondi istituiti e gestiti dallo stesso nonché con altri fondi di investimento purché gestiti da gestori autorizzati con significativa esperienza e in possesso di un assetto organizzativo in linea con le migliori prassi di mercato.
2.7.4. Il Consiglio di Amministrazione del Soggetto gestore è l'organo al quale sono demandate le principali scelte di investimento in relazione al DTF, con particolare riferimento alla definizione delle strategie generali in materia di investimento e disinvestimento del fondo, all’approvazione delle operazioni di investimento e/o disinvestimento inclusi i relativi costi, coerentemente con gli obiettivi e le politiche definite nel Regolamento di gestione, fermo restando quanto stabilito dal presente Accordo e fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2.9.2.
2.7.5. Il Comitato Investimenti, composto da un numero di membri dispari e non inferiori a tre, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, assolve la funzione di supportare il Soggetto gestore nella valutazione delle opportunità di investimento rilasciando pareri tecnici non vincolanti.
2.8. Limiti di diversificazione e concentrazione
2.8.1. La gestione del DTF è affidata al Soggetto Gestore che opera a condizioni di mercato nel rispetto di quanto previsto nella comunicazione della Commissione europea relativa agli “Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio” (2021/C 508/01) e nella comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
2.9. Politica azionaria, compresa la strategia di uscita per investimenti azionari
2.9.1. La politica di disinvestimento del DTF è disciplinata nel regolamento di gestione del Fondo in linea con gli standard di mercato.
2.9.2. Nel periodo tra il Periodo di ammissibilità dell’intervento e la data di liquidazione del DTF, l’uscita del DTF dalle imprese target deve essere definita dal Ministero e dal Soggetto gestore e approvata dall’organo deputato alla gestione del portafoglio.
2.9.3. In ogni caso, alla data di liquidazione del DTF, ogni importo prodotto dalla liquidazione verrà attribuito al Ministero con le modalità di cui alla Procedura Finanziaria descritta all’articolo 6.
2.10. Politica di verifica del principio DNSH e della sostenibilità
2.10.1. Al fine di assicurare che le operazioni sostenute nell'ambito del DTF soddisfino il requisito di conformità al “Principio di non arrecare un danno significativo” (DNSH), prima di perfezionare l’investimento e durante tutta la durata dello stesso, il Soggetto Gestore esclude dalla possibilità di investire in imprese target che svolgano alcuna delle attività tra quelle elencate all’articolo 3, comma 4 del decreto 11 marzo 2022.
2.10.2. Nel caso di investimento indiretto, il Soggetto gestore prevedrà che i medesimi impegni vincolanti, quali previsti al presente articolo, vengano assunti dal gestore autorizzato.
2.10.3. La politica di verifica del rispetto del principio DNSH viene applicata dal Soggetto gestore facendo altresì riferimento ai requisiti tassonomici relativi ai codici Nace/Ateco soggetti ad esclusione come riportati alla Scheda 26 di cui alla Guida operativa allegata alla circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32.
2.10.4. Il Soggetto gestore non potrà, pertanto, operare investimenti ricadenti nell’ambito dei seguenti codici Nace/Ateco:
05: estrazione di carbone (esclusa torba);
06: estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; 07: estrazione di minerali metalliferi;
08.9 estrazione di minerali e prodotti di cava n.c.a (e in generale tutta la sezione b – attività estrattiva);
24.46: trattamento dei combustibili nucleari;
09: attività di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale;
19: fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; 35.2: produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte; 38.21: trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi;
38.22: trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi.
2.10.5. Al fine di cui all’articolo 2.10.1, il Soggetto gestore verifica che gli investimenti del DTF rispettino i criteri di cui al precedente paragrafo, attraverso le due fasi di seguito descritte:
- ex ante: nel caso di investimento diretto, il Soggetto gestore verifica che le risorse non siano utilizzate per investire in imprese target che risultino attive nei codici Nace/Ateco sopra elencati; in caso di investimenti indiretto, il medesimo impegno verrà assunto con riferimento ai fondi target di terzi;
- ex post: nel caso di investimento diretto, il Soggetto gestore verifica che le imprese target abbiano rispettato l’impegno a non mutare codici Nace/Ateco in settori esclusi (sulla base della lista di cui al punto precedente), per tutta la durata dell’investimento e disciplina specifiche clausole di salvaguardia a tutela dell’investimento delle risorse nei rispettivi accordi di investimento; in caso di
investimento indiretto, il medesimo impegno di verifica è assunto con riferimento ai
fondi target di terzi.
2.10.6. In relazione alla conformità agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH, ferme restando le esclusioni settoriali di cui al paragrafo 2.10.6, il Soggetto gestore assicura:
a) la verifica della sostenibilità, effettuata ai sensi degli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica di sostenibilità per il Fondo InvestEU, secondo le indicazioni contenute nella circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021 e tenendo conto del regime relativo ai vincoli DNSH indicato dalla medesima circolare per l’Investimento in oggetto;
b) la verifica della conformità giuridica dei progetti alla pertinente legislazione ambientale dell’Unione europea e nazionale.
2.11. Politica di prestito per investimenti di debito, incluse le garanzie richieste e collaterali
2.11.1. La politica di prestito del DTF con riferimento agli investimenti in titoli di debito e quasi debito emessi dalle imprese target, è definita nel Regolamento di gestione del fondo conformemente ai limiti quantitativi stabiliti nel presente all’Accordo.
2.12. Timeline per la raccolta di fondi e per attuazione
2.12.1. Il Ministero, in qualità di investitore unico del DTF, trasferisce le risorse finanziare al Soggetto gestore sulla base del fabbisogno necessario ad assicurare la continuità operativa del Fondo, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 6.
2.12.2. Le risorse, messe a disposizione del Soggetto gestore, devono essere da questo utilizzate entro il termine di scadenza del Periodo di ammissibilità dell’investimento.
2.12.3. Il Soggetto gestore comunica tempestivamente al Ministero la data di istituzione del DTF e di apertura delle relative sottoscrizioni.
2.12.4. Il Soggetto gestore si impegna a raggiungere l’obiettivo di investimento entro il termine di scadenza del Periodo di ammissibilità dell’investimento secondo quanto previsto dall’articolo 2.4 del presente Accordo.
2.12.5. Il Soggetto gestore si impegna a comunicare tempestivamente al Ministero ogni ritardo nell’attuazione dell’intervento secondo quanto previsto nell’ambito del presente Accordo.
3. Regolamento di gestione del Digital Transition Fund
3.1. Il Ministero, entro 30 giorni dalla trasmissione regolamento di gestione del DTF, valutata la conformità del medesimo alle previsioni del presente Accordo e alle disposizioni previste nel decreto 11 marzo 2022 nell’ambito del PNRR, comunica al Soggetto gestore l’approvazione del suddetto regolamento e procede alla sottoscrizione delle quote del fondo, conformemente a quanto previsto dal presente Accordo.
4. Commissioni
4.1. Per la gestione del DTF e dei fondi target di terzi sono previste commissioni di gestione, di performance e/o altre commissioni, determinate dal regolamento di gestione rispettivamente del DTF e dei fondi target di terzi, a diverso titolo riconosciute al Soggetto gestore e ai gestori autorizzati, e da questi definite secondo standard di mercato (i.e. percentuale calcolata sulla dotazione del fondo nel periodo di investimento e sull’ammontare investito nel periodo successivo fino alla chiusura del fondo), pur nel rispetto delle soglie cumulative massime per dette commissioni previste, per i soggetti attuatori degli interventi di equity, quasi-equity e debito e quasi debito, all’articolo 13.3 del regolamento(UE) 480/2014 e secondo i criteri stabiliti nei rispettivi regolamenti di gestione.
5. Sistema di monitoraggio
5.1. Il Soggetto gestore provvede alla rilevazione e imputazione nel Sistema ReGiS dei dati di monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario che caratterizzano l’attuazione dell’intervento, nonché di ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi secondo quanto definito negli articoli 29 e 30 del regolamento(UE) 2021/241 e nel rispetto delle relative disposizioni operative emanate dal MEF.
5.2. Il Soggetto gestore ai sensi dell’articolo 1, comma 1043, della legge del 30 dicembre del 2020, n. 178 e nel rispetto dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento(UE) 2021/241, trasmette al Ministero, con cadenza semestrale, le relazioni periodiche del DTF, con evidenza dei dati completi delle imprese target, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del numero e dell’ammontare delle operazioni di investimento effettuate dal DTF, delle risorse impegnate e degli altri dati e informazioni rilevanti per le finalità di monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali. La relazione finale, relativa all’ultimo semestre del periodo di ammissibilità dell’intervento, deve essere trasmessa entro i termini previsti per la verifica del conseguimento della milestone e del target dell’intervento.
5.3. Al fine di assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR, il Soggetto gestore adotta il Codice unico di progetto (CUP) nella fase di costituzione del DTF e lo utilizza in tutte le successive transazioni, inclusi gli ordini di impegno e di pagamento indicandolo su tutti gli atti amministrativo/contabili.
5.4. Il Ministero vigila sull’attuazione dell’intervento e verifica l’avanzamento del progetto con riferimento alle procedure, ai flussi finanziari nonché al conseguimento di target e milestone, nel rispetto dell’articolo 29 del regolamento(UE) 2021/241.
5.5. Il Soggetto gestore è tenuto a rispondere ad ogni eventuale richiesta di informazioni, di dati e di rapporti tecnici disposta dal Ministero ovvero dagli altri soggetti coinvolti nella governance del PNRR.
6. Procedura finanziaria
6.1. Per la gestione dell’intervento, il Ministero provvede al trasferimento al DTF delle risorse -rese disponibili dal Servizio centrale del PNRR-, sulla base del fabbisogno rilevato dal Soggetto gestore, dal conto corrente di Tesoreria dello Stato intestato al Ministero dello sviluppo economico di cui all’articolo 39, comma 1-bis, decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, tenendo conto delle somme già trasferite. Sulla base dell’andamento dell’intervento in oggetto e di eventuali ulteriori esigenze rilevate, il descritto flusso finanziario e la relativa procedura potrà essere oggetto di modifica in accordo con i competenti uffici del MEF.
6.2. Fermo restando quanto specificato nel precedente paragrafo, il Soggetto gestore, relativamente alla gestione delle risorse del DTF, adotta un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata che ne garantisca la costituzione come capitale distinto dagli altri fondi che amministra e che assicuri la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse per tutte le transazioni relative agli interventi.
7. Controllo
7.1. Le strutture del Ministero coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target in conformità con quanto stabilito dall’articolo 22 del regolamento(UE) 2021/241.
7.2. Il Ministero per le attività di controllo si avvarrà del sistema informatico ReGiS, in conformità a quanto previsto dal Xx.Xx.Xx. del PNRR.
7.3. Il Soggetto gestore è tenuto al rispetto degli obblighi di conservazione documentale inerenti il DTF e l’attuazione delle stesso, e, nel rispetto anche di quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, la documentazione relativa alle operazioni dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e l’EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018.
8. Pubblicità e comunicazione
8.1. Il Soggetto gestore garantisce il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e pubblicità previsti dall’art. 34 del regolamento(UE) 2021/241 indicando nel regolamento di gestione del DTF di cui all’articolo 8 e nella documentazione contrattuale relativa agli investimenti diretti o investimenti indiretti che l’operazione di investimento è finanziata nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU, riportandone l’emblema dell’Unione europea, e fornire un’adeguata diffusione e promozione dell’intervento, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla “Strategia di Comunicazione del PNRR”.
8.2. Il presente Accordo, in conformità a quanto previsto nell’allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea relativa all’approvazione del PNRR, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione alle misure e investimenti del medesimo PNRR, è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
9. Durata dell’Accordo
9.1. Le attività, indicate dettagliatamente nel presente Accordo, sono avviate dai soggetti deputati a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo Accordo.
9.2. La durata del presente Accordo corrisponde alla durata del DTF e si estingue, in pari data, con la chiusura e liquidazione del DTF, salvo che ogni eventuale obbligo assunto dal Soggetto gestore nei confronti del Ministero non sia estinto fino al puntuale adempimento del medesimo.
Firmato Firmato
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
Roma, 27.06.2022 Roma, 27.06.2022