ACCETTAZIONE CONTRATTO DI CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CONTRATTO NR. ………………….
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ACCETTAZIONE CONTRATTO DI CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO | CONTRATTO NR. | |
…………………. |
A:
,
Gentile
Abbiamo ricevuto la Sua proposta di contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione “pro-solvendo” di quote della retribuzione mensile, che si considera concluso ai sensi dell’art. 1327 c.c. per effetto dell’erogazione del finanziamento richiesto, e che riportiamo di seguito debitamente sottoscritta in segno di accettazione.
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A: Banca Sistema S.p.A.
Largo Augusto 1/A, angolo xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
,
Spett.le Banca Sistema S.p.A.,
Con la presente invio la proposta di contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione “pro-solvendo” di quote della retribuzione mensile. Qualora concordiate con la presente proposta, vi chiedo di dare esecuzione al contratto, ai sensi dell’art. 1327 c.c., procedendo con l’erogazione del finanziamento richiesto.
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Con il presente contratto di finanziamento tra
Banca Sistema S.p.A., con sede legale in Largo Augusto 1/A, angolo xxx Xxxxxxxx 00, 00000 , Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 12870770158, iscritta all'Albo delle Banche al n. 3158.3, capogruppo del gruppo bancario Banca Sistema – Albo Gruppi Bancari n. 3158, capitale sociale euro 9.650.526,24 i.v. (di seguito il “Finanziatore e/o la “Cessionaria”)), in seguito denominata anche “Finanziatore” e/o Cessionaria”
e
Cognome Nome Cod. Fiscale Nato a il
Residenza (via e numero civico) C.A.P.
Località Prov. Tel. e-mail
Documento di identità (tipo) nr.
rilasciato da data di rilascio titolare di trattamento retributivo, dipendente dell’Amministrazione dal
Retribuzione mensile netta: in seguito chiamato anche “Consumatore” e/o “Delegante” e/o “Cliente”
Che ai fini del presente atto, il Consumatore elegge il proprio domicilio presso:
PREMESSO
• che il Cliente ha richiesto a l Finanziatore di stipulare un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione “pro-solvendo” di quote della retribuzione mensile;
• che il Finanziatore ha fornito al Cliente, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, le informazioni precontrattuali necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte presenti sul mercato, al fine di permettere al Cedente di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito;
• che il Finanziatore adempie gli obblighi di assicurare le informazioni precontrattuali al Consumatore attraverso il documento denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori – Standard European Consumer Credit Information” – d’ora in poi “Secci”;
• che il “Secci” il cui contenuto è stato valutato dal Cliente adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, è stato consegnato al Cedente preliminarmente alla consegna del presente contratto di cui ne fa parte integrante e sostanziale.
CIO’ PREMESSO
Le parti convengono di stipulare il contratto di finanziamento contro cessione pro-solvendo di quote della retribuzione mensile come dal seguente prospetto economico che riepiloga quanto indicato nel SECCI e in ottenperanza alle modalità stabilite nelle condizioni generali del contratto di seguito riportate.
IMPORTO TOTALE DOVUTO (MONTANTE) | Durata in | Importo rate | |||||||||||
mesi | |||||||||||||
€ | |||||||||||||
Prospetto | Interessi* | A l | TAN | imposta | Costi di | Costi | Spese diriscossione | Importotale del | |||||
economico | sostitutiva | + | istruttoria* | + | intermediario | + | rata da | = | credito (netto | ||||
di cui | del credito* | corrispondere | erogato)** | ||||||||||
all'art. 17 | all’ATC * | ||||||||||||
D.P.R. 29 | |||||||||||||
settembre | |||||||||||||
1973, n. | |||||||||||||
601* | |||||||||||||
€ | % | € | € | € | € | € | |||||||
TAEG: % | *Condizione inclusa nel calcolo del TAEG. ** Salvo quanto previsto per l'estinzione di altri prestiti o recupero di prefinanziamenti già erogati |
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
ART. 1 – Concessione del prestito
1.1) Con la conclusione del presente Contratto di prestito rimborsabile mediante cessione “pro-solvendo” di quote della retribuzione mensile, il Finanziatore concede il finanziamento richiesto ed il Cedente, a fronte dell’erogazione ai sensi dell’articolo 3 (Erogazione del Prestito), si dichiara debitore a titolo di mutuo, nei confronti del Cessionario dell’importo di € (importo totale dovuto), che si obbliga a restituire mediante la cessione di n. quote della retribuzione, uguali, mensili e consecutive di € ciascuna, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi, che verranno prelevate e corrisposte al Finanziatore da parte del Datore di Lavoro (Amministrazione ceduta e/o Azienda ceduta) del Cedente. La cessione è convenuta pro- solvendo, ossia nel caso in cui il Datore di Xxxxxx non adempia per insolvenza o per qualsiasi altra causa, il Cedente sarà personalmente obbligato alla restituzione del finanziamento in favore del Finanziatore.
1.2) Il presente Contratto si conclude, su richiesta del Cliente, ai sensi dell’art. 1327 c.c., con l’erogazione da parte del Finanziatore del finanziamento richiesto. Il Cedente verrà prontamente avvisato dal Finanziatore della conclusione e dell’iniziata esecuzione del Contratto e, contestualmente, riceverà copia di quest’ultimo sottoscritta dal Finanziatore.
ART. 2 – Condizioni economiche del finanziamento
2.1) Xxxxx Xxxxx Nominale – TAN. Il prestito si intende concesso alle condizioni economiche riprodotte nel “Secci” e qui di seguito riepilogate. Il Tasso di interesse nominale annuo, come specificato alla Voce Costi del Credito – Tasso di Interesse (T.A.N.), sezione 3 del “Secci”, è pari al %, fisso per tutta la durata del finanziamento, calcolato sul capitale residuo a scalare mensilmente secondo un piano di ammortamento c.d. “alla francese”, in base al quale le rate, composte da quota capitale e quota interessi, prevedono nel loro sviluppo una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. Gli interessi sono trattenuti anticipatamente, e sono pari a complessivi € per l’intera cessione. La Tabella di ammortamento viene allegata al presente contratto. Il TAN rappresenta la remunerazione per le attività svolte dal Finanziatore e per il recupero di tutti gli oneri sostenuti e non ricompresi nei “Costi connessi” e negli “Altri importanti aspetti legali” di cui ai punti 3.1 e 4. del “Secci”. L’estinzione anticipata del finanziamento da parte del Consumatore interrompe la maturazione degli interessi ed essi non saranno più dovuti dal Consumatore per la parte di finanziamento non goduta. La misura degli interessi maturati sul capitale residuo mensile a scalare è consultabile nella allegata Tabella di ammortamento.
2.2) Tasso annuo effettivo globale – TAEG. Il Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale – TAEG – relativo al presente contratto è pari al % come indicato nella sezione 3 del modulo Secci. Il TAEG è comprensivo degli interessi di cui alla sezione 3 del Secci e di tutti i costi, comprese le imposte e tasse, di cui alla sezione 3.1 del Secci. Il calcolo del TAEG è effettuato ai sensi delle Disposizioni della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e s.m.i., su base annua con mese pari a 365/12 e si fonda sull’ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che Xxxxxxx e Cessionario adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel contratto di credito. Sono esclusi dal calcolo del TAEG, e pertanto vanno considerati come ulteriori costi, le eventuali penali che il Cedente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora di cui al successivo art. 7.
2.3) Tasso effettivo globale – TEG. Il TEG è pari al %: è il tasso rilevante ai fini della normativa antiusura, di cui alla legge 108/96 e s.m.i. ed è calcolato secondo le vigenti istruzioni di Vigilanza emanate da Banca d’Italia.
2.4) Importo totale dovuto dal Cedente. L’importo totale dovuto dal Cedente è pari ad € . Esso è costituito dalla somma dell’importo totale del credito erogato a favore del Cedente, pari ad € , e del costo totale del credito (interessi e commissioni), pari ad € .
2.5) Importo totale del credito messo a disposizione del Cedente. L’importo erogato con il finanziamento è pari a € (importo totale del credito). Si calcola sottraendo dall’importo totale dovuto dal Cedente gli interessi descritti alla sez. 3 del “Secci” e gli Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito (commissioni) descritti alla sez. 3.1 del “Secci” che sono trattenuti dal cessionario all’erogazione del finanziamento. L’ìimporto totale del credito è al lordo di anticipazioni ed estinzioni di preesistenti finanziamenti del Cliente accesi presso il finanziatore stesso o altri enti finanziari/banche che deveono essere estinti per un obbligo di legge o per volontà del Cliente.
ART. 3 – Erogazione del prestito
3.1) Benestare. Il Finanziatore non provvederà alla erogazione del prestito e recederà dal contratto se, a giudizio insindacabile della medesima, non saranno stati forniti tutti gli atti e documenti necessari per la validità e la garanzia della cessione stessa ed, in particolare, se non sarà rilasciato il consenso definitivo da parte della Amministrazione e/o Azienda dalla quale il Cedente dipende (nulla osta o benestare). Una volta verificato da parte del Finanziatore che le condizioni di cui sopra siano state effettivamente compiute l’erogazione verrà effettuata in un’unica soluzione, entro e non oltre giorni 15 (quindici), mediante bonifico bancario sul conto corrente comunicato dal Cliente oppure mediante assegno circolare munito della clausola “non trasferibile” intestato al Cliente.
3.2) Erogazione. La Cessionaria erogherà al Cedente l’importo totale del credito, dedotti: a) eventuali estinzioni di prestiti in corso di ammortamento e di altri vincoli sulla retribuzione o salario, anche concessi in precedenza dal Finanziatore, per obbligo di legge o per volontà del Cedente; b) eventuali interessi di preammortamento nella misura pari al T.A.N. contrattuale, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di decorrenza effettiva ai sensi del successivo art. 3.4; c) eventuali anticipazioni concesse discrezionalmente dal Finanziatore al Cedente, dietro sua richiesta, regolate e sottoscritte con separato contratto. La Cessionaria provvederà alla estinzione dei prestiti e/o dei vincoli contestualmente alla erogazione del finanziamento, ovvero anche prima, nel caso in cui la rimozione preventiva si renda necessaria e/o essenziale per l’ottenimento del Benestare di cui al precedente art. 3.1. L’erogazione del finanziamento dopo la data di decorrenza effettiva del finanziamento, comporta il contestuale rimborso a favore del Cedente degli interessi non dovuti nella misura del T.A.N. per il periodo intercorso tra la data di decorrenza effettiva del piano di ammortamento e la data di erogazione. In sede di liquidazione del finanziamento un rendiconto di destinazione dell’importo totale del credito sarà comunicato al Cedente mediante il prospetto analitico di liquidazione.
3.3) Estinzioni di precedenti vincoli. Il Cedente, secondo le necessità emerse e/o convenute in sede di richiesta o di istruttoria ovvero nel caso di obblighi di legge, autorizza la Cessionaria, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1723, comma 2, c.c., ad operare direttamente le trattenute di somme dall’importo totale del credito per estinguere quanto previsto dal precedente art. 3.2.
3.4) Decorrenza piano di ammortamento. La data di decorrenza del piano di ammortamento del finanziamento viene stabilita nel 1° del mese successivo a quello di notifica del contratto all’Amministrazione e/o Azienda. La data di decorrenza può essere soggetta a variazioni in base alla data di ottenimento del benestare ed al mese di avvio delle trattenute comunicato dal Datore di Lavoro, ovvero per altre ragioni non riconducibili alla volontà del Finanziatore (ad esempio: ragioni tecniche, amministrative o di legge). Il Finanziatore comunica mediante un prospetto analitico di liquidazione, emesso in sede di erogazione, la data di decorrenza effettiva del piano di ammortamento del finanziamento (data di decorrenza effettiva).
3.5) Data di erogazione dell’importo totale del credito ed eventuali interessi di preammortamento. Al verificarsi delle condizioni previste per l’erogazione del prestito di cui agli articoli precedenti, è facoltà del Cedente richiedere l’importo totale del credito prima della data di decorrenza effettiva del finanziamento. Ciò comporta il diritto del Finanziatore di addebitare gli interessi di preammortamento nella misura pari al T.A.N. contrattuale, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di decorrenza effettiva. E’ diritto del Cedente richiedere che l’erogazione dell’importo totale del credito sia effettuata alla data di decorrenza effettiva del finanziamento, evitando in tal modo di sostenere l’onere del preammortamento. L’erogazione del finanziamento, dopo la data di decorrenza effettiva del finanziamento, comporta il contestuale rimborso a favore del Cedente degli interessi non dovuti, calcolati al T.A.N. contrattuale per il periodo intercorso tra la data di decorrenza effettiva del piano di ammortamento e la data di erogazione.
ART. 4 – Modalità del rimborso e Obblighi della Amministrazione
Per effetto della suindicata cessione l’Amministrazione e/o Azienda dalla quale il Cedente dipende sarà obbligata a norma di legge e per volontà del Cedente medesimo manifestata con la sottoscrizione del Contratto, a prelevare mensilmente dalla retribuzione dello stesso l’importo della quota ceduta pari ad € , a decorrere dal mese successivo alla notifica del presente Contratto, e così di seguito per ogni mese fino all’estinzione del totale del debito ed a versare, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, la quota ceduta al Cessionario sul c/c bancario intestato al Finanziatore IBAN: XX00X0000000000XX0000000000 . E’ facoltà del Cessionario modificare discrezionalmente in qualunque momento l’anzidetta modalità di versamento delle quote mensili indicando altro conto corrente bancario o postale ove potranno affluire le quote. Qualora l’Amministrazione e/o Azienda comunichi che i versamenti verranno effettuati a partire da un mese diverso rispetto a quello indicato, rimane inteso che il Finaniatore assumerà il 1° giorno di tale mese quale decorrenza del rimborso – data di decorrenza effettiva.
ART 5 – Riduzione della retribuzione
Il Cedente e l’Amministrazione e/o Azienda terza ceduta sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Cessionaria l’eventuale riduzione o sospensione, per qualsiasi causa, della retribuzione oggetto di cessione. Nel caso in cui la riduzione dello stipendio del Cedente non sia superiore ad un terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita; ove la riduzione sia superiore al terzo dello stipendio, la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio ridotto. In tale evenienza il Finanziatore si riserva la facoltà di richiedere all’Amministrazione e/o Azienda un prolungamento della ritenuta mensile (accodamento) producendo un nuovo piano di ammortamento alle medesime condizioni contrattuali comunicandolo al Cedente ed all’Amministrazione e/o Azienda, senza che ciò costituisca novazione del contratto originario.
ART. 6 – Ritardato e/o Mancato pagamento ed Interessi di mora
Gli interessi di mora maturano, senza bisogno di costituzione in mora, sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, con decorrenza dal giorno successivo a quello della scadenza delle singole rate e fino al momento dell’effettivo pagamento. Detti interessi si applicheranno su base annuale e consistono in una maggiorazione di due punti percentuali del tasso annuo applicato al contratto (T.A.N.), fermo restando che la misura complessiva di tali interessi, nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge n. 108/1996. Sui detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. In caso di ritardo nei pagamenti il Cedente è tenuto a rimborsare alla Cessionaria le eventuali spese di recupero stragiudiziale e giudiziale per il recupero del credito: entrambe le voci di cui sopra non sono prentivamemente commisurabili.
ART. 7 – Diritto di estinzione in via anticipata e spese non rimborsabili
Il Cedente ha diritto di rimborsare anticipatamente alla Cessionaria, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto. In tal caso il Cedente ha diritto ad una riduzione , in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. Il rimborso anticipato degli oneri avverrà secondo il criterio della curva degli interessi di cui al piano di ammortamento (del costo ammortizzato). In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del Cedente, questi dovrà immediatamente versare l’importo del capitale residuo, degli interessi e degli altri eventuali ulteriori oneri anche legali, maturati fino alla data del rimborso anticipato. In caso di richiesta di estinzione anticipata o cessazione per qualsiasi causa del Contratto, il Finanziatore provvederà ad estinguere il rapporto entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cedente avrà eseguito il rimborso del proprio debito e adempiuto a tutte le proprie obbligazioni previste dal presente contratto. Nel caso di rimborso anticipato del finanziamento, il Finanziatore ha diritto a un indennizzo pari all’1% dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato
per la vita residua del contratto. L’indennizzo non è dovuto se: - il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; - l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. L’indennizzo non sarà dovuto anche nel caso in cui il rimborso anticipato del credito, prima della scadenza del contratto, sia conseguenza del perfezionamento di un nuovo contratto di finanziamento di cessione del quinto dello stipendio/pensione o delegazione acceso con il Finanziatore stesso.
ART. 8 – Diritto di recesso del Cedente
Il Cedente può recedere dal presente Contratto entro 14 (quattordici) giorni. Il termine decorre dalla data di erogazione del finanziamento richiesto. Il Cedente che recede deve darne comunicazione al Finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine dei 14 giorni, una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Banca Sistema S.p.A., Largo Augusto 1/A, angolo xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx. La comunicazione può essere anticipata, entro lo stesso termine, mediante posta elettronica all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, fax al n.x00 00 00000000, a condizione che la stessa sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 (quarantotto) ore successive. Qualora il Cedente intenda rinnovare un contratto di prestito rimborsabile mediante la cessione “pro- solvendo” di quote della retribuzione mensile da lui precedentemente stipulato con lo stesso Finanziatore o con altra società finanziaria e/o istituto di credito, fermo comunque il termine di giorni 14 (quattordici) posto a suo favore per esercitare il diritto di recesso secondo le modalità sopra descritte, è riconosciuta al Cedente la facoltà di recedere fino alla data che cade 14 (quattordici) giorni dopo la data di erogazione del prestito.
In qualsiasi eventualità sopra descritta, se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte il Cedente, entro 30 (trenta) giorni dall’invio della comunicazione di recesso, deve restituire il capitale ricevuto e corrispondere gli interessi maturati dalla data di decorrenza effettiva del finanziamento fino al momento della restituzione, calcolati al tasso contrattuale. Qualora la restituzione avvenga in data antecedente a quella di decorrenza effettiva, nulla sarà dovuto dal Cedente in punto interessi; in tal caso il Finanziatore provvederà alla restituzione della quota di preammortamento eventualmente percepita per il periodo non goduto. Il Cedente dovrà inoltre rimborsare al Finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione (es. imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601). ART. 9 – Decadenza dal Beneficio del termine e Risoluzione
Oltre alle ipotesi previste all’art. 1186 c.c., il mancato pagamento anche solo di tre rate del prestito, nonchè l’inosservanza o mancato adempimento delle disposizioni e degli obblighi previsti dal presente Xxxxxxxxx non riconducibili al Finanziatore attribuiranno allo stesso la facoltà di esigere, in deroga al beneficio del termine di cui all’art. 1186 c.c., l’immediato pagamento di tutte le rate e/o quote anche non scadute oltre agli eventuali interessi di mora maturati ed alle eventuali spese sostenute per il recupero del credito.
ART. 10 – Trasferimento ad altra Amministrazione e richiamo alle armi
10.1) Nel caso di passaggio alle dipendenze di altra Amministrazione e/o Azienda, il Cedente da facoltà ed autorizza sin da ora il Finanziatore a notificare il presente contratto al nuovo Datore di Lavoro affinché questo operi, sulla retribuzione che a qualsiasi titolo gli corrisponderà, la ritenuta mensile contrattualmente prevista. Agli effetti di cui sopra, il Cedente si obbliga a comunicare il trasferimento al Finanziatore, nonché all’Amministrazione e/o Azienda da cui si allontana, affinchè questa possa inviare a quella presso la quale assumerà servizio, anche se non compresa fra quelle indicate nell’art. 1 del D.P.R. n. 180/1950, il conto della presente cessione assumendo, in difetto, ogni conseguente responsabilità. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il Finanziatore potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cedente. In caso di trasferimento alle dipendenze di altra Amministrazione e/o Azienda, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.), e ogni altro emolumento maturato dal Cedente dopo la cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione, e/o l’eventuale liquidazione della prestazione di cui al successivo art. 15, dovrà essere corrisposta al Finanziatore fino alla concorrenza del residuo credito. Nell’ipotesi in cui detta somma estingua parzialmente il finanziamento, verrà elaborato un nuovo piano di ammortamento per il residuo importo, senza che ciò comporti mutazioni delle condizioni o novazione dell’originario contratto. Qualora il trasferimento alle dipendenze di altra Amministrazione e/o Azienda comporti il trasferimento diretto al nuovo Datore di Lavoro delle indennità maturate a titolo di T.F.R. come sopra individuate, dovranno essere corrisposte al Finanziatore solo le ritenute mensili sulla retribuzione contrattualmente previste, fermo restando il vincolo inderogabile sulle indennità di fine rapporto ovunque depositate e fino alla estinzione del prestito a favore del Finanziatore.
10.2) In caso di richiamo alle armi del Cedente, la cessione si estenderà a tutte le somme e/o indennità spettanti a qualsiasi titolo al Cedente medesimo, rimanendo fin da ora autorizzata l’Amministrazione e/o Azienda da cui dipende o eventuali Enti, non escluso l’INPS, a prelevare mensilmente dalle suddette un importo pari ad un quinto di esse, per versarlo al Cessionario.
ART. 11 – Prosecuzione delle trattenute sugli emolumenti pensionistici
Qualora la cessazione del rapporto di lavoro intervenga prima dello spirare del termine dell’ammortamento del presente finanziamento e sussista un residuo credito di cui alla cessione, gli effetti del contratto si estenderanno per l’eventuale restante importo agli emolumenti pensionistici di qualsiasi natura e/o denominazione a cui il Cedente abbia diritto. Per quanto sopra rappresentato, il Cedente autorizza fin da ora il Finanziatore a notificare la cessione all’ente pensionistico competente affinchè quest’ultimo operi sull’emolumento pensionistico, allo stesso spettante a qualsiasi titolo, la ritenuta mensile contrattualmente prevista.
ART. 12 – Riduzione del trattamento pensionistico: specifico consenso all’accodamento pensionati I.N.P.S.
Nei casi di eventuale riduzione o sospensione per qualsiasi causa della rata di cessione del quinto della pensione, conseguenti a variazioni della prestazione pensionistica, il Cedente è tenuto a versare al Finanziatore - con le modalità che gli verranno comunicate - la differenza tra la rata mensile prevista nel presente contratto ed il minore importo versato al Finanziatore da parte dell’ente pensionistico, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente da parte dell’Ente stesso, oltre alla maggiorazione per interessi di mora secondo quanto previsto dal presente contratto. Ai fini del rimborso, il Cedente autorizza l’ente pensionistico a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare al Finanziatore gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di diciotto mesi, fermo restando l’obbligo per il Cedente all’immediato pagamento dell’eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo. La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo e per un periodo massimo di 18 (diciotto) mesi comporta il prelievo di un importo pari alla rata contrattualmente stabilita, fermo restando il rispetto del quinto mensilmente cedibile. La presente clausola troverà applicazione per le categorie di pensionati indicate o che verranno indicate dall’ I.N.P.S.
ART. 13 – Costituzione del vincolo sul trattamento di fine rapporto (T.F.R.), e/o altre quiescenze
L’efficacia della cessione, dopo l’interruzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, è estesa, automaticamente ed irrevocabilmente per patto espresso ed ai sensi di legge, ad ogni importo dovuto al Cedente a titolo di trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e ad ogni altro emolumento, allo stesso dovuto a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione, fino alla estinzione del prestito. Pertanto, il Cedente consente a che l’Amministrazione e/o Azienda terza ceduta trattenga l’importo necessario per l’estinzione della cessione e che, parimenti, la trattenuta venga effettuata da qualsiasi Ente di Previdenza o Assicurazione ai quali il Cedente medesimo fosse iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro. II Cedente per tutta la durata del prestito e fino alla sua completa estinzione si impegna sin d’ora a non avvalersi del diritto di cui al comma 6 dell’art. 2120 c.c. come modificato dalla legge 29/05/1982 n. 297, se ed in quanto a lui applicabile (anticipazioni sul trattamento di fine rapporto), per la quota non eccedente l’importo del debito residuo risultante alla data di esercizio del suddetto diritto.
ART. 14 – Facoltà della Cessionaria nell’ipotesi di procedure concorsuali a carico del Datore di Lavoro
In caso di procedure concorsuali a carico della Amministrazione e/o Azienda terza ceduta, la Cessionaria potrà richiedere alla procedura la liquidazione, nei limiti del debito del Cedente, delle somme dovute al Cedente dalla Amministrazione e/o Azienda terza ceduta in procedura, in quanto vincolate all’estinzione del finanziamento. La Cessionaria, in qualità di avente causa del Cedente, potrà esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 29/05/1982 n. 297. Il Cedente sottoscrivendo il presente contratto autorizza e delega irrevocabilmente la Cessionaria ad esercitare tali diritti nei confronti della procedura e del Fondo di Garanzia. ART. 15 – Fondo Pensione
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, ove il Cedente fosse iscritto ad un Fondo Pensione gestito dall’INPS o qualsiasi altro Fondo di Previdenza Complementare, il Cedente con la sottoscrizione del presente contratto autorizza il Cessionario, conferendo a quest’ultimo ora per allora mandato irrevocabile ad esercitare il diritto di riscatto della propria posizione presso il Fondo e a richiedere la liquidazione delle prestazioni che risultassero a suo favore. La delega al riscatto anticipato viene sottoscritta e rilasciata in favore del Finanziatore contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, affinché il Finanziatore medesimo ne possa fare libero utilizzo al verificarsi dell’evento risolutivo del rapporto di lavoro. Il Cedente non potrà in nessun caso chiedere anticipazioni se non per la parte eccedente l’importo residuo a suo debito. A tal fine il presente contratto sarà notificato al Fondo Pensione a cui il Cedente dichiari di aderire. Nel caso in cui il Cedente trasferisca la propria posizione previdenziale ad altra forma pensionistica complementare, il Cedente autorizza sin da ora il Cessionario a notificare a quest’ultima il presente Contratto. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il Cessionario potrà eventualmente andare incontro per la notifica ed il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cedente. Il Cedente dichiara di rinunciare, ora per allora, alla eventuale iscrizione al Fondo Pensione, qualora il detto Fondo non aderisca al vincolo delle somme accantonate e dichiari di non uniformarsi alle linee Guida stabilite dalle Autorità di vigilanza ed agli indirizzi del settore della previdenza complementare (linee guida Mefop/Assofondipensione/Ufi).
ART. 16 – Copertura assicurativa
16.1) Obblighi della garanzia assicurativa. I finanziamenti rimborsabili mediante cessione pro-solvendo di quote di stipendio e/o di salario devono avere per legge la garanzia dell’assicurazione a copertura del “rischio-vita” e contro il “rischio-impiego”. il Finanziatore all’atto di perfezionamento del contratto, stipulerà con oneri a proprio carico le polizze assicurative a copertura del rischio vita e della perdita dell’occupazione, di cui la Cessionaria sarà contraente e beneficiaria. Il Cedente, dovrà collaborare per quanto possa occorrere alla stipulazione delle su esposte polizze in base alle richieste della Compagnia di Assicurazione.
16.2) Copertura del rischio-vita. La copertura del “rischio-vita” per l’ammontare e la durata di ammortamento del prestito viene garantita da una polizza assicurativa a premio unico. A tal fine, il Cedente dovrà rilasciare in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute oltre al consenso ai sensi dell’art. 1919 del c.c.. In caso di decesso del Cedente, la Compagnia provvederà direttamente al pagamento del debito residuo del finanziamento; il pagamento da parte della Compagnia Assicurativa esaurisce ogni obbligazione e nulla sarà preteso dagli eredi del Cedente, fatti salvi i casi di invalidità della polizza assicurativa di cui al prospetto informativo consegnato al Cliente all’atto della proposta di consenso.
16.3) Copertura del rischio di perdita dell’occupazione. Viene stipulata dal Finanziatore una polizza, rientrante nel ramo credito, a garanzia del rischio di mancato adempimento dell’obbligazione di pagamento da parte del soggetto debitore finanziato in caso di risoluzione definitiva, per qualunque causa, del rapporto di lavoro. il Finanziatore attiverà la richiesta di rimborso presso la Compagnia Assicurativa e, in seguito al pagamento del debito residuo, la Compagnia rimane surrogata nei diritti, ragioni, azioni e privilegi del Finanziatore nei confronti del Cedente.
ART. 17 – Attivazione garanzie e coperture assicurative
Nel caso di interruzione e/o perdita del rapporto di lavoro la cessione estenderà i suoi effetti su ogni importo dovuto al Cedente a titolo di trattamento di fine rapporto (T.F.R.), e su ogni altro emolumento allo stesso dovuto a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione, compresa la liquidazione della prestazione di cui al precedente art. 15, fino alla estinzione del prestito. Nel caso in cui pervengano delle somme e qualora dette somme estinguano parzialmente il finanziamento, verrà elaborato un nuovo piano di ammortamento per il residuo importo, senza che ciò comporti mutazioni delle condizioni o novazione dell’originario contratto. In presenza dell’accesso ad un trattamento pensionistico, e l’Ente Previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute, il Finanziatore richiederà all’ente pensionistico di attivare le trattenute sino ad estinzione del credito residuo. La Garanzia Assicurativa per il rischio di insolvenza derivante dalla perdita dell’occupazione verrà attivata solo qualora le Garanzie a tutela del credito descritte al punto 2 del “Secci” “Garanzie richieste” e nel presente contratto, risultino insufficienti o non immediatamente disponibili o
applicabili. In ipotesi di premorienza, l’indennizzo corrisposto dalla Compagnia Assicurativa al Finanziatore estinguerà il debito senza surroga della Compagnia medesima nel diritto di credito.
ART. 18 – Intermediari del Credito
Il presente contratto di credito indica alla sezione 1. del Modello “Secci” - Identità e contatti del Finanziatore/ Intermediario del Credito il nome e il cognome o la denominazione, l’indirizzo e a quale titolo opera il soggetto che entra in contatto con il Cedente, il Finanziatore assicura piena trasparenza alle informazioni sull’Intermediario del Credito ed alla remunerazione posta a carico del Cedente, per la quale si fa rinvio alla Voce Costi del credito - Costi Connessi, sezione 3.1, del Modello “Secci” . Il Cedente prende atto che nessun compenso, commissione o retribuzione ulteriori rispetto a quelli riportati nel presente contratto è dallo stesso dovuto a soggetti che a vario titolo possono comporre la rete distributiva.
ART. 19 – Surrogazione nel contratto di finanziamento. Portabilità
Al Cedente è concesso l’esercizio della facoltà di surrogazione ai sensi dell’art 1202 c.c. (c.d. “portabilità”), che comporta il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate con il Finanziatore subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. Si conviene, ai sensi dell’art 120 quater del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i., che nessun compenso nè altra prestazione saranno dovuti al Finanziatore dal Cedente in caso di surrogazione per volontà del medesimo. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni inderogabili di legge in vigore.
ART. 20 – Comunicazioni Periodiche – Copie documentazione
20.1) Comunicazioni periodiche. Il Finanziatore fornisce ai Clienti, almeno una volta all’anno, una comunicazione volta ad assicurare che il Cedente abbia un quadro aggiornato dell’andamento del rapporto. La comunicazione periodica viene adempiuta mediante invio, all’indirizzo e-mail indicato dal Cedente ovvero, su espressa richiesta di quest’ultimo, al domicilio da questi indicato, di un rendiconto riportante tutte le movimentazioni del rapporto nonché una sintesi delle principali condizioni economiche. Le modalità a disposizione della clientela includono la forma elettronica con supporto durevole e quella cartacea. Fatto salvo il caso in cui il Cedente, all’atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento, selezioni espressamente la modalità di comunicazione in forma cartacea barrando l’apposita casella, tutte le comunicazioni verranno effettuate dal Finanziatore in formato elettronico. L’utilizzo della modalità mediante formato cartaceo prevede la possibilità per il Cliente di ricevere da parte della Cessionaria le comunicazioni a mezzo posta ordinaria. Non sono previsti costi a carico del medesimo per la predisposizione ed invio delle comunicazioni periodiche. In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.
20.2) Copie documentazione. Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 (novanta) giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni. Al Cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.
ART. 21 – Cessione del contratto
Il Cedente autorizza sin da ora la Cessionaria a cedere il contratto di finanziamento e/o i diritti ed obbligazioni da esso derivanti, con le relative garanzie. Il Cedente potrà sempre opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al Cessionario. Il Finanziatore notifica individualmente al Cedente la cessione attraverso un supporto cartaceo o altro supporto durevole in maniera tempestiva ed in ottemperanza delle prescrizioni di legge. La comunicazione individuale della cessione non è necessaria se il creditore originario, in forza di un accordo con il Cessionario, continua a gestire il credito nei confronti del Cedente.
ART. 22 – Modifiche unilaterali
E’ convenuta a favore della Cessionaria, qualora sussista un giustificato motivo, la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, i prezzi e le altre condizioni previste dal presente contratto con espressa esclusione dei tassi d’interesse applicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari e/o amministrativi e/o di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato, ragioni di sicurezza o maggior efficienza. Le modifiche, e il relativo motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicate al cliente ai sensi di legge secondo modalità contenenti la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. Il Cedente, ai sensi di legge, può recedere dal Contratto senza spese, entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
ART. 23 – Reclami e Mezzi di tutela stragiudiziale.
Per eventuali contestazioni in ordine al rapporto contrattuale il Cedente può presentare reclamo scritto indirizzandolo a Banca Sistema S.p.A., Largo Augusto 1/A, angolo Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, oppure, in alternativa, tramite fax al n. x00 00 00000000, email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.. Il Finanziatore evaderà la richiesta entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del reclamo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato nella risposta saranno indicati anche i tempi tecnici entro i quali il Finanziatore si impegna a provvedere alla risoluzione della problematica esposta. Qualora il Cedente sia rimasto insoddisfatto dell’esito del reclamo (perché non ha avuto risposta e/o ha avuto risposta negativa e/o perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dal Finanziatore) egli potrà, prima di rivolgersi all’autorità giudiziaria, esperire il procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D. Lgs. n. 28 del 04/03/2010 e s.m.i., ovvero ricorrere al procedimento di conciliazione istituito con l’Arbitro Bancario Finanziario - ABF (di cui al D. Lgs. 01/09/1993 n. 385). A tal fine, il Finanziatore ed il Cedente concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto:
a) all’Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato sia dal Finanziatore che dal Cedente. La conciliazione potrà avere luogo presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio indicato dal Cedente. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, presso qualsiasi sede degli Intermediari del Credito abilitati dal Finanziatore dislocati sul territorio. Quest’ultima e il Cedente restano liberi, anche dopo la conclusione del presente contratto di rivolgersi a un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia;
b) all’Arbitro Bancario Finanziario - (ABF). L’ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie attivabile solo dal Cedente per il mero accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono; se la richiesta del ricorrente ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a euro 100.000,00; per quanto riguarda altre cause di esclusione dalla competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario si fa rinvio alla Guida all’ABF . Tale sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia. Per maggiori informazioni sull’ABF e su come rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario una apposita Guida viene messa a disposizione del Cedente da parte del Finanziatore sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx o presso l’Intermediario del Credito in rapporto con il Finanziatore , presso il quale il Cedente si è rivolto per la richiesta di un finanziamento. Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il servizio di assistenza alla clientela del Finanziatore al numero 800 691 629; in alternativa è possibile contattare la segreteria tecnica dell’Arbitro Bancario Finanziario i cui recapiti sono disponibili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure presso una filiale della Banca d’Italia aperta al pubblico il cui elenco è pubblicato anch’esso sul sito dell’ABF.
ART. 24 – Imposte, tasse e altre spese
La durata medio-lunga del finanziamento (cioè superiore ai 18 mesi) consente l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Mediante la sottoscrizione del presente contratto il Cedente, congiuntamente al Finanziatore, esercita l’opzione per l’applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ove il Contratto abbia durata superiore ai 18 mesi. Le spese e tasse di bollo e di registro del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all’atto della registrazione sia successivamente, anche in via supplumentare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali, le spese postali, di notifica e quelle eventualmente richieste dall’Amministrazione e/o Azienda datrice di lavoro ceduta per ogni esigenza successiva alla instaurazione del rapporto, ivi comprese le comunicazioni relative al trasferimento del Cedente, sono a carico del Cedente stesso, il quale autorizza, ora per allora, l’Amministrazione e/o Azienda dalla quale dipenderà a trattenere dagli emolumenti dovutigli la somma che, a tale titolo, gli venisse richiesta dal Cessionario o da chi per esso. La trattenuta di tali spese a carico del Cedente, se non già ricomprese tra quelle previste alla sezione 3.1 del Secci, dovrà avvenire in ogni caso anche in eccedenza del quinto dello stipendio esulando dallo stesso.
ART 25 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni da parte del Finanziatore saranno effettuate in lingua italiana all’indirizzo e-mail indicato dal Cedente ovvero, su espressa richiesta di quest’ultimo, al domicilio da questi indicato nel contratto o successivamente comunicato per iscritto.
ART. 26 – Tabella d’Ammortamento
Il Cedente riceve in allegato al presente contratto la tabella di ammortamento del finanziamento ed ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua esplicita richiesta e senza spese, una copia della medesima.
ART. 27 – Mutamento dei Tassi di cui alla Legge 108/96
Qualora al momento dell’accettazione della presente proposta da parte del Finanziatore dovesse essere mutato il valore del Tasso Soglia indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ponendosi il limite del Tasso Soglia al di sotto del TEG del contratto, il Finanziatore non potrà dare corso alla erogazione. In tal caso il contratto sarà risolto di diritto per impossibilità della prestazione ed il Finanziatore potrà a suo insidacabile giudizio esimersi da ogni nuova negoziazione ovvero rettificare il Tasso Effettivo Globale del finanziamento per adeguarsi ai nuovi paamentri e ripresentare al Delegante un nuovo contratto con i tassi ratificati.
ART. 28 – Legge regolatrice del contratto, Foro competente
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del contratto è competente in via esclusiva il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio del Consumatore.
ART. 29 – Assistenza alla clientela
Il Cliente è stato edotto in sede di richiesta del finanziamento sull’assistenza offerta dal Finanziatore. Ai sensi dell’art. 124, comma 5, del T.U.B. il Finanziatore fornisce al Consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, eventualmente illustrandogli le informazioni precontrattuali che devono essere fornite, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere su di lui, incluse le conseguenze del mancato pagamento. Il Finanziatore assolve a tale obbligo prima della conclusione del contratto e per tutto il periodo a disposizione per l’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 125-ter del T.U.B., a tale scopo il Cliente potrà rivolgersi nei normali orari di lavoro all’Intermediario del Credito abilitato al quale si è rivolto per inoltrare la richiesta di finanziamento, la cui identità è stata rappresentata nel “Secci”, oppure in alternativa al servizio assistenza clienti del Finanziatore nr. 800 691 629 oppure scrivendo alla casella di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx . Informazioni sui prodotti sono presenti anche sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx in area Trasparenza.
ART. 30 – Sostituzione
Xxxxx restando i diritti del Cedente e nel pieno rispetto della normativa applicabile, il Finanziatore è autorizzato a farsi sostituire da soggetti terzi per l’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto.
ART. 31 – Trattamento dati personali
Il regolamento (UE) Generale per la Protezione dei Dati personali 2016/679, di seguito solo RGPD o Regolamento definisce:
a) Titolare del trattamento, di seguito solo “Titolare”, “la persona fisica o giuridica, l’Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali” (Art. 0, Xxxxxxxxx 0, XXXX);
b) Trattamento, “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (Art. 0, Xxxxxxxxx 0, XXXX);
c) Dato personale, di seguito anche solo “Dato”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile “<interessato>”; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (Art. 0, Xxxxxxxxx 0, XXXX);
d) Consenso dell’interessato, “qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento” (Art. 0, Xxxxxxxxx 00, XXXX).
e) Finalità del trattamento, i dati personali sono “raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; …” (Art. 5, Paragrafo 1, lett. b, RGPD), ovvero i dati personali sono trattati solo per le motivazioni (finalità) per le quali sono raccolti e successivamente trattati.
f) Criteri di liceità del trattamento, base giuridica che rende legittimo il trattamento di dati personali, “il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; d) non applicabile; e) non applicabile; f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, …” (Art. 0, Xxxxxxxxx 0, XXXX).
g) Durata del trattamento, i dati personali sono “conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; …” (Art. 5, Paragrafo 1, lett. e, RGPD) ed un ulteriore tempo di conservazione prescritto da un preciso “obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”.
Con riferimento all’attività richiesta, le prestazioni pattuite comportano per il Prestatore (Titolare del trattamento) la necessità di trattare, direttamente e/o indirettamente, Suoi dati personali (soggetto Interessato).
Il Titolare del trattamento garantisce il recepimento degli obblighi previsti, rappresentando di aver messo in atto - in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse - misure tecniche e organizzative adeguate che soddisfino i requisiti del Regolamento (art. 32, Considerando 81, RGPD), per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché di altre disposizioni nazionali e dell’Unione relativamente alla protezione dei dati.
Il Titolare del trattamento garantisce, altresì, la sorveglianza dell’osservanza del Regolamento, di altre disposizioni nazionali e dell’Unione, relative alla protezione dei dati nonché delle proprie politiche di trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità e alle connesse attività di controllo (Art. 39, Paragrafo 1, Lettera b), Considerando 97, RGPD).
Il Titolare del Trattamento garantisce che il trattamento di dati personali sarà svolto nei soli modi e limiti strettamente necessari alla esecuzione delle prestazioni richieste, unicamente tramite soggetti debitamente formati, istruiti e autorizzati, secondo i principi di liceità del trattamento (Art. 6, Considerando 40, RGPD) e i principi applicabili al trattamento di dati personali (Art. 5, Considerando 39, RGPD).
Uno degli obiettivi fondamentali della Società è la protezione dei dati personali. I dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario, esatti e, se necessario, aggiornati, raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime ai sensi degli Artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) per la Protezione dei Dati 2016/679 e a seguito del conferimento del consenso ove previsto.
I dati sono trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accindentale (integrità e riservatezza).
Il Titolare del trattamento ha già resi noti i trattamenti, relative finalità e diritti tramite adeguata e specifica Informativa Privacy Clienti nella stessa fase di raccolta dei dati, e si impegna a comunicare al Cliente eventuali modifiche sostanziali a tale Informativa e al relativo trattamento dei dati, lasciando libera la decisione di continuare o meno ad usufruire dei servizi offerti.
Luogo di sottoscrizione del Consumatore, , li | Firma del Consumatore [FIRMATO] |
Il presente contratto è composto di nr. 06 pagine. Il documento deonominato “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori – Standard European Consumer Credit Infomation” (“Secci”) fa parte integrante e sostanziale del presente contratto. Dopo attenta ponderazione, avendo riscontrato la corrispondenza del su esteso testo contrattuale con il documento “Secci” in precedenza ricevuto nonché, se da me richiesta, con la “Copia del testo contrattuale idoneo alla stipula” anch’essa in precedenza ricevuta e che tutti i dati riportati nel contratto sono completi e veritieri, sottoscrivo il contratto di finanziamento accettando formalmente e promettendo di rispettare, nel loro insieme e singolarmente, tutte le condizioni in esso riportate senza riserva alcuna.
Dichiaro pertanto specificatamente:
- di aver ricevuto copia del documento Informazioni Europee di base sul credito ai Consumatori - Standard European Consumer Credit Infomation (SECCI) e del relativo allegato precedentemente alla firma del contratto;
- di aver ricevuto copia del documento “Rilevazioni tassi globali medi relativi al periodo di riferimento”, della Guida pratica ABF e della Guida “In Credito ai consumatori in parole semplici”, che sono a mia disposizione anche sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx;
-di aver ricevuto copia del presente contratto, compilato in ogni sua parte, e di aver preso visione ed accettato le condizioni generali di finanziamento nello stesso indicate;
□
- di aver ricevuto copia della tabella di ammortamento.
Dichiaro di voler ricevere le Comunicazioni periodiche di Trasparenza in modalità cartacea (a mezzo posta ordinaria)
Data | Firma del Consumatore [FIRMATO] |
Dichiaro di approvare specificamente, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 c.c., ovvero delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria, le seguenti clausole: Art. 1 – Concessione del prestito; Art. 3 – Erogazione del prestito; Art. 4 – Modalità del rimborso e Obblighi della Amministrazione; Art. 5 – Riduzione della retribuzione; Art. 6 – Ritardato e/o Mancato pagamento ed Interessi di mora; Art. 7 – Diritto di estinzione in via anticipata e spese non rimborsabili; Art. 9 – Decadenza dal Beneficio del termine e Risoluzione; Art. 10 – Trasferimento ad altra Amministrazione e richiamo alle armi; Art. 11 – Prosecuzione delle trattenute sugli emolumenti pensionistici; Art. 12 – Riduzione del trattamento pensionistico: specifico consenso all’accodamento pensionati I.N.P.S.; Art. 13 – Costituzione del vincolo sul trattamento di fine rapporto (T.F.R.), e/o altre quiescenze; Art. 14 – Facoltà della Cessionaria nell’ipotesi di procedure concorsuali a carico del Datore di Lavoro; Art. 15 – Fondo Pensione; Art. 16 – Copertura assicurativa; Art. 17 – Attivazione garanzie e coperture assicurative; Art. 20 – Comunicazioni periodiche – Copie documentazione; Art. 21 – Cessione del contratto; Art. 22 – Modifiche unilaterali; Art. 23 – Reclami e Mezzi di tutela stragiudiziale; Art. 28 – Legge regolatrice del contratto, Foro competente.
Data | Firma del Consumatore [FIRMATO] |
*** *** ***
Per accettazione della proposta sopra riportata,
Data | Banca Sistema S.p.A. |