Modifiche unilaterali Clausole campione

Modifiche unilaterali. 16.1. Cerved si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il Contratto, mediante invio di una comunicazione scritta in tal senso al Cliente in conformità alle modalità di cui all’articolo 23. 16.2. Nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di cui all’articolo 16.1 che precede, il Cliente avrà la facoltà di recedere dal Contratto, mediante invio a Cerved di una comunicazione scritta a mezzo PEC e/o raccomandata A/R in tal senso. Nel caso in cui il Cliente non eserciti il proprio diritto di recesso nel termine sopra indicato, le modifiche apportate da Cerved al Contratto si intenderanno definitivamente e tacitamente accettate. 16.3. Nel caso in cui il Cliente eserciti il proprio diritto di recesso ai sensi del precedente articolo 16.2, il Cliente avrà diritto alla restituzione della quota di Corrispettivi non goduti, qualora già versati. 16.4. I termini e le condizioni di cui al Contratto si applicano anche a tutte le eventuali variazioni dei Servizi, nonché agli aggiornamenti e modifiche delle Piattaforme apportate da Cerved e/o delle Consociate e/o dai Subappaltatori a propria esclusiva discrezione, salvo essi siano accompagnati da autonome Condizioni Integrative o da modifiche contrattuali ai sensi dell’articolo 16.1 che precede.
Modifiche unilaterali. 22.1 Ogni modifica unilaterale delle condizioni contrattuali del Servizio è proposta e comunicata dalla Società, con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dall’Esercente a meno che questo non comunichi alla Società, prima della data prevista per l’applicazione della modifica che non intende accettarla. In questo caso, l’Esercente ha diritto di recedere dal Contratto con comunicazione da inviare alla Società con le modalità e gli effetti di cui all’art. 21, entro e non oltre la data pre- vista per l’applicazione della modifica. 22.2 Le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo dovranno essere effet- tuate in forma scritta, secondo le modalità di cui all’art. 26. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica del Contratto”.
Modifiche unilaterali. 16.1. Cerved si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il Contratto, mediante invio di una comunicazione scritta in tal senso al Cliente in conformità alle modalità di cui all’articolo 23. 16.2. Nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di cui al paragrafo 16.1 che precede, il Cliente avrà la facoltà di recedere dal Contratto, mediante invio a Cerved di una comunicazione scritta a mezzo PEC e/o raccomandata A/R in tal senso. Nel caso in cui il Cliente non eserciti il proprio diritto di recesso nel termine sopra indicato, le modifiche apportate da Cerved al Contratto si intenderanno definitivamente e tacitamente accettate. 16.3. Nel caso in cui il Cliente eserciti il proprio diritto di recesso ai sensi del precedente paragrafo 16.2, il Cliente avrà diritto alla restituzione della quota di Corrispettivi non goduti, qualora già versati.
Modifiche unilaterali. 15.1. Considerata l’elevata complessità tecnica e normativa del settore in cui TeamSystem opera e dei prodotti e servizi offerti da quest’ultima, considerato altresì che tale settore è caratterizzato da continue evoluzioni tecnologiche, normative e delle esigenze di mercato, e considerato infine che, in conseguenza di quanto sopra, sorge periodicamente la necessità che TeamSystem adegui la propria organizzazione e/o struttura tecnica e funzionale dei prodotti e servizi offerti alla propria clientela (anche nell’interesse di quest’ultima), il Cliente accetta che il Contratto potrà essere modificato da TeamSystem in qualsiasi momento, dandone semplice comunicazione scritta (anche via e-mail o con l’ausilio di programmi informatici) al Cliente. Le modifiche potranno consistere in: (i) modifiche connesse agli adeguamenti apportati alla struttura tecnica e/o funzionale dei prodotti e servizi offerti; (ii) modifiche connesse agli adeguamenti apportati alla struttura organizzativa di TeamSystem; (iii) modifiche relative ai corrispettivi dovuti dal Cliente, che tengano conto degli adeguamenti di cui ai punti (i) e (ii) che precedono. 15.2. In tal caso, il Cliente avrà la facoltà di recedere dal Contratto con comunicazione scritta inviata a TeamSystem a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte di TeamSystem di cui al paragrafo che precede. 15.3. In mancanza di esercizio della facoltà di recesso da parte del Cliente, nei termini e nei modi sopra indicati, le modifiche al Contratto si intenderanno da quest’ultimo definitivamente conosciute e accettate e diverranno definitivamente efficaci e vincolanti.
Modifiche unilaterali. 22.1 Ogni modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ed economiche che ri- guardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario è proposta e viene comunicata esclusi- vamente dalla Società ma può esser definita e proposta su iniziativa sia della Banca, sia della Società stessa. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per le modifiche definite, proposte e formulate su propria iniziativa e ad assicurare in tale caso il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia di variazioni contrat- tuali. Allo stesso modo, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo alla Società, qualora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dalla stessa. Ogni modifica contrattuale è comunicata dalla Società con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. 22.2 Le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo dovranno essere effettuate in forma scritta, secondo le modalità di cui all’art. 26. Tutte le comunica- zioni di modifica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica del Contratto”.
Modifiche unilaterali. 22.1 Ogni modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ed economiche che ri- guardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario è proposta e viene comunicata esclusi- vamente dalla Società ma può esser definita e proposta su iniziativa sia della Banca, sia della Società stessa. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per le modifiche definite, proposte e formulate su propria iniziativa e ad assicurare in tale caso il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia di variazioni contrat- tuali. Allo stesso modo, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo alla Società, qualora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dalla stessa. Ogni modifica contrattuale è comunicata dalla Società con preavviso minimo di al- meno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dall’Esercente a meno che questo non comunichi alla Società, prima della data prevista per l’applicazione della modifica che non intende accettarla. In questo caso, l’Esercente ha diritto di recedere dal Contratto con comunicazione da inviare alla Società con le modalità e gli effetti di cui all’art. 21, entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. 22.2 Le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo dovranno essere ef- fettuate in forma scritta, secondo le modalità di cui all’art. 26. Tutte le comunica- zioni di modifica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica del Contratto”.
Modifiche unilaterali. La Banca può modificare di iniziativa le condizioni della Carta?
Modifiche unilaterali. 17.1. Cerved si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il Contratto, mediante invio di una comunicazione scritta in tal senso al Cliente in conformità alle modalità di cui all’articolo 24. 17.2. Nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di cui al paragrafo 17.1 che precede, il Cliente avrà la facoltà di recedere dal Contratto, mediante invio a Cerved di una comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R in tal senso. Nel caso in cui il Cliente non eserciti il proprio diritto di recesso nel termine sopra indicato, le modifiche apportate da Cerved al Contratto si intenderanno definitivamente e tacitamente accettate.
Modifiche unilaterali. E’ convenuta a favore della Cessionaria, qualora sussista un giustificato motivo, la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, i prezzi e le altre condizioni previste dal presente contratto con espressa esclusione dei tassi d’interesse applicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari e/o amministrativi e/o di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato, ragioni di sicurezza o maggior efficienza. Le modifiche, e il relativo motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicate al cliente ai sensi di legge secondo modalità contenenti la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. Il Cedente, ai sensi di legge, può recedere dal Contratto senza spese, entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Modifiche unilaterali. 1. La Banca si riserva la facoltà di modificare – nel caso in cui sussista un giustificato motivo – le norme di cui al presente Contratto e le condizioni economiche che regolano i Servizi applicate indicate nel Prospetto delle Condizioni e del Documento di Sintesi con comunicazione inviata con un preavviso di 15 giorni qualora la modifica abbia ad oggetto i Servizi di Investimento e di due mesi qualora la modifica abbia ad oggetto il servizio di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari o il servizio di cambio nella prestazione dei Servizi di Investimento. 2. Nell’ipotesi di cui al comma che precede il Cliente potrà recedere dal rapporto senza penalità e ottenendo, in sede di liquidazione dello stesso, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate, comunicando il proprio recesso alla Banca: (i) entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, qualora la modifica abbia ad oggetto i Servizi di Investimento; (ii) entro due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, qualora la modifica abbia ad oggetto il servizio di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari o il servizio di cambio nella prestazione dei Servizi di Investimento. 3. Qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso entro i termini indicati al comma che precede, le modifiche si intenderanno approvate dallo stesso, con la decorrenza indicata nella comunicazione inoltrata dalla Banca ai sensi del comma 1.