Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione Clausole campione

Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione. È facoltà della Banca dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine di rimborso, ex art. 1186 x.x., xxxxxx xxxxxxx, xx xxx. 0000 x.x., xx xxxxxxxx contratto, dando al Cliente stesso avviso a mezzo raccomandata o telegramma, nelle ipotesi di mancato puntuale ed integrale pagamento alla Banca di ogni somma alla stessa dovuta per qualsiasi titolo, come pure nelle ipotesi di cui in appresso: insolvenza del Cliente e/o degli eventuali garanti; accertamento di protesti cambiari, di sequestri civili e/o penali, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, di decreti ingiuntivi o di azioni esecutive a carico del Cliente e/o degli eventuali garanti; infedele dichiarazione del Cliente sulla propria situazione economico - finanziaria resa al momento della compilazione del modulo di Richiesta di Finanziamento; diminuzione della consistenza patrimoniale del Cliente e/o degli eventuali garanti In caso di decadenza dal beneficio del termine di rimborso, come pure di risoluzione, il Cliente è tenuto all’immediato pagamento alla Banca del complessivo credito residuo vantato da quest’ultima nei suoi confronti e deve comunque provvedere al pagamento entro il termine di 15 giorni.
Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione. È facoltà della Banca dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine di rimborso, ex art. 1186 x.x., xxxxxx xxxxxxx, xx xxx. 0000 x.x., xx xxxxxxxx contratto dando al Cliente stesso avviso a mezzo raccomandata o telegramma, nelle ipotesi di mancato puntuale ed integrale pagamento alla Banca entro 150 giorni successivi alla scadenza di una rata del piano di rimborso o di altra somma dovuta ai sensi di questo contratto, come pure nelle ipotesi di cui in appresso: insolvenza del Cliente e/o degli eventuali garanti; accertamento di protesti cambiari, di sequestri civili e/o penali, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, di decreti ingiuntivi o di azioni esecutive a carico del Cliente e/o degli eventuali garanti; infedele dichiarazione del
Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione. L’Emittente può: • dichiarare il Titolare decaduto dal beneficio del termine di rimborso rateale ai sensi dell’art. 1186 c.c.; ovvero • dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:
Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione. Oltre alle ipotesi previste all’art 1186 c.c., il mancato pagamento anche solo di tre rate del prestito, nonché l’inosservanza o mancato adempimento delle disposizioni e degli obblighi previsti dal presente Contratto non riconducibili al Finanziatore attribuiranno allo stesso la facoltà di esigere, in deroga al beneficio del termine di cui all’art 1186 c.c., l’immediato pagamento di tutte le rate e/o quote anche non scadute oltre agli eventuali interessi di mora maturati ed alle eventuali spese sostenute per il recupero del credito.
Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione. ■ DB_CO_0001_Dic.20 L’Emittente può dichiarare il Titolare decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c. ovvero risolto questo contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., anche solo con riferi- mento al Credito Finanziato, come definito alla Sezione III del Regolamento, con avviso al Titolare inviato con lettera raccomandata A/R, nelle ipotesi di mancato puntuale ed inte- grale pagamento all’Emittente di ogni somma allo stesso dovuta per qualsiasi titolo ai sensi del Regolamento, come pure nelle ipotesi di seguito indicate: uso della Carta in esubero rispetto al Fido; infedele dichiarazione del Titolare sulla propria situazione econo- xxxx e finanziaria resa al momento della richiesta di rilascio della Carta, mancata comu- nicazione di ogni variazione relativa al proprio domicilio o residenza. In caso di decadenza del Titolare dal beneficio del termine, come pure di risoluzione di questo Contratto, il Titolare deve pagare immediatamente il complessivo credito residuo vantato dall’Emittente nei suoi confronti. Se si verifica una delle ipotesi descritte in questo articolo, il Titolare, se in possesso della Carta, deve provvedere alla sua pronta restituzione all’Emittente secondo le modalità di cui all’art. 11 della Sezione I di questo Regolamento.
Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione. È facoltà della Banca dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine di rimborso, ex art. 1186 c.c., allorchè venga sciolto, per qualsivoglia motivo, il rapporto di lavoro subordinato che lo lega all’Azienda ovvero venga sospesa o ridotta, per qualsiasi causa, la sua retribuzione. Verificandosi una delle ipotesi sopra indicate, la Banca potrà ritenere risolto il presente contratto e conseguentemente il Cliente è tenuto a rimborsare immediatamente, a semplice richiesta della Banca stessa, il proprio debito residuo, comprensivo di interessi e spese. Tali effetti potranno verificarsi indipendentemente dalla stipula delle polizze assicurative di cui al precedente art. 9.
Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione. L’Emittente può dichiarare l’Azienda decaduta dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c. ovvero risolto questo contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., con avviso all’Azienda inviato tramite lettera raccomandata A/R, nelle ipotesi di mancato puntuale ed integrale pagamento all’Emittente di ogni somma allo stesso dovuta per qualsiasi titolo ai sensi del Regolamento, come pure nelle ipotesi di seguito indica- te: uso della Carta in esubero rispetto al Fido; mancata Comunicazione dell’Azienda all’Emittente di ogni variazione relativa alla propria sede. In caso di decadenza dal beneficio del termine, come pure di risoluzione di questo Contratto, l’Azienda deve pagare immediatamente il complessivo credito residuo vantato dall’Emittente nei suoi confronti. Se si verifica una delle ipotesi descritte in questo articolo, l’Azienda in possesso della Carta, anche tramite il Titolare, deve prov- vedere alla sua pronta restituzione all’Emittente secondo le modalità di cui all’art. 11 della Sezione I di questo Regolamento.
Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione. L’Emittente può dichiarare il Titolare decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c. ovvero risolto questo Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., anche solo con rife- rimento al Credito Finanziato, con avviso al Titolare inviato con lettera raccomandata A/R, nelle ipotesi di mancato puntuale ed integrale pagamento all’Emittente di ogni somma allo stesso dovuta per qualsiasi titolo ai sensi del Regolamento, come pure nelle ipotesi di seguito indicate: uso della Carta in esubero rispetto al Fido; infedele dichiarazione del Titolare sulla propria situazione economica e finanziaria resa al momento della richiesta di rilascio della Carta mancata Comunicazione, nelle modalità di cui all’art. 13, del Titolare all’Emittente di ogni variazione relativa al proprio domicilio o residenza. In caso di decadenza del Titolare dal beneficio del termine, come pure di risoluzione di questo Contratto, il Titolare deve pagare immediatamente il complessivo Credito residuo vantato dall’Emittente nei suoi confronti. Se si verifica una delle ipotesi descritte in questo articolo, il Titolare, se in possesso della Carta, deve provvedere alla sua pronta restituzio- ne all’Emittente secondo le modalità di cui all’art. 9.
Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione. L’Emittente può: - dichiarare il Titolare decaduto dal beneficiodel termine di rimborso rateale ai sensi dell’Art. 1186 Cod. Civ.; ovvero - dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell’Art. 1456 Cod. Civ., nelle seguenti ipotesi:
Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione. 9.1) La Banca, anche in presenza del contratto di assicurazione di cui all’art. 12 del presente Contratto, potrà comunicare al Cliente la decadenza del beneficio del termine (ai sensi dell'articolo 1186 del codice civile) e/o la risoluzione del Contratto (ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile), oltre che nelle ipotesi previste all’art 1186 del codice civile, in caso di mancato pagamento anche solo di 3 (tre) rate del Prestito, in caso di inosservanza o mancato adempimento delle disposizioni e degli obblighi previsti dal presente Contratto non riconducibili alla Banca, come pure nelle seguenti ipotesi: