Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione Clausole campione

Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione. È facoltà della Banca dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine di rimborso, ex art. 1186 x.x., xxxxxx xxxxxxx, xx xxx. 0000 x.x., xx xxxxxxxx contratto, dando al Cliente stesso avviso a mezzo raccomandata o telegramma, nelle ipotesi di mancato puntuale ed integrale pagamento alla Banca di ogni somma alla stessa dovuta per qualsiasi titolo, come pure nelle ipotesi di cui in appresso: insolvenza del Cliente e/o degli eventuali garanti; accertamento di protesti cambiari, di sequestri civili e/o penali, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, di decreti ingiuntivi o di azioni esecutive a carico del Cliente e/o degli eventuali garanti; infedele dichiarazione del Cliente sulla propria situazione economico - finanziaria resa al momento della compilazione del modulo di Richiesta di Finanziamento; diminuzione della consistenza patrimoniale del Cliente e/o degli eventuali garanti In caso di decadenza dal beneficio del termine di rimborso, come pure di risoluzione, il Cliente è tenuto all’immediato pagamento alla Banca del complessivo credito residuo vantato da quest’ultima nei suoi confronti e deve comunque provvedere al pagamento entro il termine di 15 giorni.
Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione. L’Emittente può: • dichiarare il Professionista e/o l’Azienda decaduto/a dal beneficio del termine di rimborso rateale ai sensi dell’art. 1186 c.c.; ovvero dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi: (i) mancato puntuale ed integrale pagamento di ogni somma dovuta per qualsiasi titolo; (ii) utilizzo della Carta oltre il Limite di Utilizzo; (iii) mancata osservanza degli obblighi di cui agli artt. 5 (Limiti di utilizzo), 14 (Firma sulla Carta e sulle memorie di spesa), 15 (Codice personale se- greto PIN: utilizzo e obbligo di custodia), 19 (Pagamenti), 20 (Modalità di pagamento), 22 (Comunicazioni periodiche e informazioni successive rispetto ad Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante), 30 (Obblighi del Titolare e dell’Azienda in relazione all’utilizzo della Car- ta e del PIN, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione), 32 (Uso illecito della Carta), 42 (Comunicazioni al Professionista e/o all’Azienda e variazione dei dati); (iv) infedele dichiarazione dei dati del Titolare e/o dell’Azienda resi al mo- mento della richiesta di emissione della Carta; (v) inadempimento degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di anti- riciclaggio e finanziamento al terrorismo; (vi) utilizzo della Carta contrario alla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo; (vii) individuazione di anomalie e incongruenze emerse nell’ambito degli adempimenti in materia di adeguata verifica ai sensi del D.Lgs. 231/2007. L’Emittente invia al Professionista e/o all’Azienda la comunicazione di decaden- za di beneficio dal termine e/o di risoluzione del Contratto a mezzo raccoman-
Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione. È facoltà della Banca dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine di rimborso, ex art. 1186 x.x., xxxxxx xxxxxxx, xx xxx. 0000 x.x., xx xxxxxxxx contratto dando al Cliente stesso avviso a mezzo raccomandata o telegramma, nelle ipotesi di mancato puntuale ed integrale pagamento alla Banca entro 150 giorni successivi alla scadenza di una rata del piano di rimborso o di altra somma dovuta ai sensi di questo contratto, come pure nelle ipotesi di cui in appresso: insolvenza del Cliente e/o degli eventuali garanti; accertamento di protesti cambiari, di sequestri civili e/o penali, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, di decreti ingiuntivi o di azioni esecutive a carico del Cliente e/o degli eventuali garanti; infedele dichiarazione del
Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione. Oltre alle ipotesi previste all’art 1186 c.c., il mancato pagamento anche solo di tre rate del prestito, nonché l’inosservanza o mancato adempimento delle disposizioni e degli obblighi previsti dal presente Contratto non riconducibili al Finanziatore attribuiranno allo stesso la facoltà di esigere, in deroga al beneficio del termine di cui all’art 1186 c.c., l’immediato pagamento di tutte le rate e/o quote anche non scadute oltre agli eventuali interessi di mora maturati ed alle eventuali spese sostenute per il recupero del credito.
Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione. ■ DB_CO_0001_Dic.20 L’Emittente può dichiarare il Titolare decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c. ovvero risolto questo contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., anche solo con riferi- mento al Credito Finanziato, come definito alla Sezione III del Regolamento, con avviso al Titolare inviato con lettera raccomandata A/R, nelle ipotesi di mancato puntuale ed inte- grale pagamento all’Emittente di ogni somma allo stesso dovuta per qualsiasi titolo ai sensi del Regolamento, come pure nelle ipotesi di seguito indicate: uso della Carta in esubero rispetto al Fido; infedele dichiarazione del Titolare sulla propria situazione econo- xxxx e finanziaria resa al momento della richiesta di rilascio della Carta, mancata comu- nicazione di ogni variazione relativa al proprio domicilio o residenza. In caso di decadenza del Titolare dal beneficio del termine, come pure di risoluzione di questo Contratto, il Titolare deve pagare immediatamente il complessivo credito residuo vantato dall’Emittente nei suoi confronti. Se si verifica una delle ipotesi descritte in questo articolo, il Titolare, se in possesso della Carta, deve provvedere alla sua pronta restituzione all’Emittente secondo le modalità di cui all’art. 11 della Sezione I di questo Regolamento.
Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione. È facoltà della Banca dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine di rimborso, ex art. 1186 c.c., allorchè venga sciolto, per qualsivoglia motivo, il rapporto di lavoro subordinato che lo lega all’Azienda ovvero venga sospesa o ridotta, per qualsiasi causa, la sua retribuzione. Verificandosi una delle ipotesi sopra indicate, la Banca potrà ritenere risolto il presente contratto e conseguentemente il Cliente è tenuto a rimborsare immediatamente, a semplice richiesta della Banca stessa, il proprio debito residuo, comprensivo
Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione. È facoltà della Banca dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine di rimborso, ex art. 1186 c.c., allorchè venga sciolto, per qualsivoglia motivo, il rapporto di lavoro subordinato che lo lega all’Azienda ovvero venga sospesa o ridotta, per qualsiasi causa, la sua retribuzione. Verificandosi una delle ipotesi sopra indicate, la Banca potrà ritenere risolto il presente contratto e conseguentemente il Cliente è tenuto a rimborsare immediatamente, a semplice richiesta della Banca stessa, il proprio debito residuo, comprensivo di interessi e spese. Tali effetti potranno verificarsi indipendentemente dalla stipula delle polizze assicurative di cui al precedente art. 9.
Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione 

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  • Inizio e termine della garanzia (principio claims made)

  • Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti. 2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi di tipo “discrezionale” (contraddistinti con la dicitura “ Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), sarà assegnato il punteggio ottenuto moltiplicando il coefficiente, dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari della Commissione giudicatrice all’offerta in relazione al criterio in esame tenendo conto della “ Tabella coefficienti punteggi discrezionali” sotto riportata e, pertanto, variabile tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione, per il rispettivo punteggio parziale massimo disponibile (Colonna “Punti D Max”). Pertanto, a ciascuno degli elementi qualitativi (contraddistinti con la dicitura “Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), ciascun membro della Commissione giudicatrice, esprimerà un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata: Coefficiente (Ci) Giudizio espresso dalla commissione 0,00 Inadeguato o Assente 0,25 Parzialmente adeguato 0,50 Poco Adeguato 0,60 Adeguato 0,80 Discreto 1,00 Ottimo A ciascuno degli elementi quantitativi “Q” di tipo “Tabellare” (contraddistinti con la dicitura “Tabellare” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico) sarà attribuito un punteggio secondo le seguenti ripartizioni tabellari: Tabella PT3.2 - Service Level Agreement (SLA) di supporto Vendor per le componenti Storage e Switch

  • Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

  • Inderogabilità dei termini di esecuzione 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Modalità di esercizio dei diritti Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: • inviando una raccomandata A/R all’indirizzo del Titolare; • inviando una e-mail a: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xxx (se cliente residenziale) oppure a xxxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xxx (se cliente business); • telefonando al Servizio Clienti 800 999 777 (se cliente residenziale) oppure al Servizio Clienti 800 999 222 (se cliente business).

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.