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Riduzione della retribuzione Clausole campione

Riduzione della retribuzione. Il Cedente e l’Amministrazione e/o Azienda terza ceduta sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Cessionaria l’eventuale riduzione o sospensione, per qualsiasi causa, della retribuzione oggetto di cessione. Nel caso in cui la riduzione dello stipendio del Cedente non sia superiore ad un terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita; ove la riduzione sia superiore al terzo dello stipendio, la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio ridotto. In tale evenienza il Finanziatore si riserva la facoltà di richiedere all’Amministrazione e/o Azienda un prolungamento della ritenuta mensile (accodamento) producendo un nuovo piano di ammortamento alle medesime condizioni contrattuali comunicandolo al Cedente ed all’Amministrazione e/o Azienda, senza che ciò costituisca novazione del contratto originario.
Riduzione della retribuzione. 1. La riduzione della retribuzione è inflitta al dipendente per: a) violazione degli obblighi di cui all’art. 2; b) ingiurie, calunnie e diffamazioni nei confronti dell’Autorità, del Consiglio o dei dipendenti della stessa Autorità, ferma restando l’insindacabile libertà di pensiero sancita dall’art. 1 della legge n. 300/1970; c) tolleranza di qualsivoglia violazione disciplinarmente rilevante da parte del dipendente anche in violazione dei doveri di cui al Codice etico; d) assenza ingiustificata dal servizio fino a dieci giorni o arbitrario abbandono dello stesso; e) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa in procedimenti disciplinari; f) condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui, tenute nell’ambito del contesto lavorativo; g) non aver adempiuto con regolarità alle obbligazioni assunte, derivanti da regolamenti interni o da disposizioni di servizio debitamente portati a conoscenza dei dipendenti; h) comprovata inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro anche se non se sia derivato un pregiudizio al servizio o danno all’Autorità o a terzi; i) violazione del dovere di riservatezza di cui all’art. 7 del Codice etico. 2. La riduzione della retribuzione è inflitta in misura non superiore a un quinto del trattamento economico annuo tabellare spettante, per un periodo massimo di sei mesi.
Riduzione della retribuzione. In caso di riduzione dello stipendio, per qualsiasi causa, troveranno applicazione le vigenti disposizioni di legge; in particolare – ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. 180/1950 - qualora lo stipendio subisca una riduzione non superiore ad un terzo, il Cliente autorizza sin da adesso il Terzo Obbligato a trattenere la quota mensile stabilita dal contratto. Ove invece la riduzione sia superiore al terzo la quota delegata verrà trattenuta fino al limite della metà dello stipendio ridotto. Il Cliente autorizza espressamente la proroga del prestito per il tempo necessario all’estinzione del debito; sul solo importo in linea capitale - per il periodo oggetto di proroga - potranno essere calcolati gli interessi di mora di cui all’art.10, salvi comunque i diritti di AD di cui all’art. 6 e ferme restanti le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa. Non potrà considerarsi causa legittimante la riduzione della trattenuta, la notifica di sequestri, pignoramenti, deleghe, cessioni, pegni, successivi alla conclusione del contratto stipulato con AD.
Riduzione della retribuzione. Nei casi di eventuale riduzione per qualsiasi causa della retribuzione mensile del Cliente che comporti, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 180/50, una conseguente minore quota trattenuta dall’Amministrazione sullo stipendio/salario del Cliente rispetto alla rata del prestito, salvi comunque i diritti del Finanziatore di cui al punto 11, e ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa, potrà essere consentita la proroga del prestito per il tempo necessario all’estinzione del debito, ma quest’ultimo dovrà essere maggiorato degli interessi di mora di cui al punto 14.
Riduzione della retribuzione. Se la retribuzione mensile del Cliente subirà una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere quella concordata contrattualmente. Se la retribuzione mensile del Cliente subirà una riduzione superiore al terzo, la trattenuta sarà pari al quinto dello stipendio ridotto. In ogni caso, l’ATC sarà tenuta ad effettuare e/o proseguire le trattenute sulla retribuzione mensile del Cliente e ad eseguire i relativi pagamenti a favore della Società sino alla totale estinzione del finanziamento, con relativo prolungamento del piano di ammortamento. Non potrà considerarsi causa legittimante la riduzione della trattenuta, la notifica di sequestri, pignoramenti, deleghe, cessioni, pegni, successivi alla conclusione del contratto stipulato con la Società. Il Cliente sarà comunque tenuto a corrispondere direttamente alla Società l’intera rata non pagata dall’ATC o la differenza di importo tra l’intera rata e la trattenuta parziale eseguita dall’ATC. In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora indicati nel presente contratto.
Riduzione della retribuzioneIl Cliente e l’Amministrazione e/o Azienda terza delegata sono tenuti a comunicare tempestivamente al Finanziatore l’eventuale riduzione o sospensione, per qualsiasi causa, della retribuzione oggetto di delegazione. In tale evenienza ADV Finance S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all’Amministrazione e/o Azienda un prolungamento della ritenuta mensile (accodamento), alle medesime condizioni contrattuali comunicandolo al Cliente ed all’Amministrazione e/o Azienda senza che ciò costituisca novazione del contratto originario.
Riduzione della retribuzione. Nei casi di eventuale riduzione per qualsiasi causa della retribuzione mensile del Mutuatario - ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa - qualora la retribuzione stessa subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal presente contratto; ove la riduzione sia superiore al terzo la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio ridotto, ai sensi di legge (artt. 35 e 55 del D.P.R. n. 180/50). In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il Contratto verrà notificato all'Ente o Istituto erogante la pensione per le restanti quote del piano di ammortamento.
Riduzione della retribuzione. 1. La riduzione della retribuzione è inflitta: 1) per violazione dei doveri di cui al 1° comma dell'art. 14; 2) per tolleranza di irregolarità in servizio, atti di indisciplina, contegno scorretto o abusi da parte del personale dipendente; 3) per violazione del segreto d'ufficio anche se non ne sia derivato danno alla Banca o a terzi; 4) per non aver adempiuto con regolarità alle obbligazioni assunte; 5) per inosservanza di divieti o per violazioni di obblighi sanciti dalla presente disciplina per i quali non siano previste specifiche sanzioni disciplinari o che, in relazione al grado di gravità, non siano passibili di diversa sanzione a norma dei successivi articoli del presente Titolo. 2. La riduzione della retribuzione è inflitta, in misura non superiore ad 1/5 del trattamento economico, per un periodo massimo di sei mesi. Dichiarazione a verbale Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, l’Amministrazione dichiara che, nell’esame sul piano disciplinare di casi di mancato adempimento delle obbligazioni assunte dai dipendenti, terrà conto delle concrete situazioni che sottostanno all’assunzione delle obbligazioni stesse.

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  • Struttura della retribuzione La struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci:

  • Corresponsione della retribuzione La retribuzione deve essere corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore in una data stabilita non oltre il 20° giorno successivo alla fine di ciascun mese. Il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo di busta paga in cui devono essere distintamente specificati la ragione sociale della società, il nome e la qualifica della lavoratrice e del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formarla (salario o stipendio scatti di anzianità maturati, indennità di contingenza, ecc. ) e l'elencazione delle trattenute di legge e di contratto. Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta paga deve essere fatto all'atto del pagamento.

  • Riduzione Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguentemente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati.

  • Retribuzione 1) Lavoratori a tempo indeterminato. a) retribuzione nazionale conglobata mensile, distinta per livello; b) stipendio o salario di II° livello contrattuale. Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali la quota di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo mensile per 169. Il calcolo degli istituti economici contrattuali, quali, ad esempio, le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., si dovrà effettuare su- gli elementi della retribuzione indicati al 1° comma del presente artico- lo. I lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono retri- buiti con paga mensile per tutta la durata del rapporto con esclusione delle sole giornate non lavorate per assenze volontarie, malattia, od infortunio e ove previsto per le giornate di sospensione per le quali è stato richiesto ed ottenuto dal datore di lavoro l’intervento della cassa integrazione salariale. 2) Lavoratori a tempo determinato a) retribuzione nazionale conglobata giornaliera, ottenuta dividendo quella mensile per 26, distinta per livello; b) stipendio o salario di II° livello contrattuale. All’operaio a tempo determinato compete inoltre una indennità (3° ele- mento) pari al corrispettivo in percentuale dei seguenti istituti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato. Tale percentuale è calcolata sugli elementi di cui alle lettere a) e b), del primo comma del punto 2 del presente articolo. All’operaio a tempo determinato compete il trattamento di fine rapporto per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari al 9% della retribuzione nazionale conglobata, del salario di II livello contrattuale, nonché per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale. Tale misura deve essere evidenziata nelle buste paga e corrisposta al lavo- ratore insieme alla retribuzione dell’ultimo periodo di paga. Il TFR non si calcola sul 3° elemento e la percentuale del 9% tiene conto della mancata suddivisione della retribuzione complessiva annua per il 13,5 nonché del diritto alla maturazione di quote di TFR anche per frazione di mese inferiori a 15 giorni.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.

  • Esecuzione del servizio Nell’eseguire il servizio, l’Impresa dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché gli utenti subiscano il minor disagio possibile e allo stesso tempo arrecando il minimo intralcio allo svolgimento delle attività dell’Istituto. Nell’eventualità che circostanze speciali impediscano temporaneamente l’utile prosecuzione del montaggio del materiale fornito o ne ostacolino l’esecuzione a perfetta regola d’arte, la Stazione appaltante, potrà disporre la sospensione del montaggio stesso nonché il deposito temporaneo della merce in appositi locali, salvo ordinare la ripresa non appena cessate le cause che hanno determinato il provvedimento senza che ciò modifichi il prezzo stabilito o dia luogo a compensi straordinari di alcun genere. L’Impresa è tenuta a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti ed in quelle che verranno emanate nel corso di validità del contratto e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nella lettera d’invito ed in tutti gli allegati di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso. Qualora, per l’allestimento di un evento, venga riscontrato un obiettivo ritardo dell’Impresa, la Stazione appaltante per una sollecita ultimazione dei lavori, potrà richiedere prestazioni straordinarie anche notturne e festive, senza che ciò modifichi il prezzo stabilito o dia luogo a compensi straordinari di alcun genere. Su richiesta della Stazione appaltante, l’Impresa deve rendersi disponibile al montaggio e relativo collaudo anche in tempi diversi a quelli di consegna senza nessun aggravio di costi. L’Impresa si obbliga a consentire alla Stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento, e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.