FINLOMBARDA S.P.A.
FINLOMBARDA S.P.A.
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE GRANDI IMPRESE
OPERAZIONE “CREDITO IN-CASSA B2B” SOTTOMISURA B
Indice
1. Finalità dell’iniziativa
2. Definizioni
3. Dotazione finanziaria
4. Requisiti soggettivi
5. Requisiti oggettivi
6. Caratteristiche dell’intervento finanziario
7. Regime di aiuto
8. Modalità e termini di partecipazione all’iniziativa
9. Attività di istruttoria e concessione
10. Erogazione del contributo
11. Rinuncia e revoca dell’intervento finanziario
12. Verifiche e controlli
13. Pubblicazioni e informazioni
14. Normativa di riferimento
15. Richiesta di informazioni e punti di contatto
16. Trattamento dei dati personali
17. Responsabile del procedimento
1. FINALITÀ DELL’INIZIATIVA
Con l’iniziativa di cui al presente avviso, Finlombarda S.p.A. - su mandato di Regione Lombardia - in coerenza con quanto previsto dal Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura (DCR n.78 del 9 luglio 2013), intende sostenere le imprese operanti in Lombardia agevolando l’accesso a operazioni finanziarie finalizzate allo smobilizzo di crediti commerciali maturati o maturandi vantati nei confronti di altre imprese o altre tipologie di soggetti debitori, ad esclusione degli enti locali.
L’iniziativa trae origine dall’obiettivo di Regione Lombardia di supportare l’accesso al credito del sistema imprenditoriale con riferimento al fabbisogno finanziario connesso alla gestione ordinaria, percorso già peraltro avviato nel corso del 2012 e del 2013 con le iniziative “Credito Adesso”, che supporta il fabbisogno finanziario connesso con l’acquisizione di nuovi ordini e/o contratti di fornitura, e “Credito In-Cassa”, che supporta lo smobilizzo dei crediti scaduti vantati dalle imprese lombarde nei confronti degli enti locali lombardi.
Con DGR n. X/2378 del 19 settembre 2014 pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 39 del 24 settembre 2014 (di seguito, per brevità, la “DGR”), Regione Lombardia ha ampliato le finalità dell’iniziativa Credito In-Cassa mantenendo la linea di intervento preesistente ed istituendo una nuova linea d’intervento denominata “Credito In-Cassa B2B” o l’”Operazione”, prevedendo l’attivazione di due sottomisure, rivolte rispettivamente alle micro, piccole e medie imprese ed alle grandi imprese:
1) Sottomisura A: liquidità alle MPMI (di seguito, per brevità, la “Sottomisura A”);
2) Sottomisura B: liquidità alle Grandi Imprese (di seguito, per brevità, la “Sottomisura B”). L’Operazione, la cui finalità è complementare alla citata linea di intervento “Credito In- Cassa” e con cui condivide parte della dotazione finanziaria, prevede l’utilizzo delle risorse rese disponibili dagli intermediari finanziari e bancari ai fini della costruzione di un plafond di operazioni finanziarie sino ad un massimo di Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00), di cui Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00) per la Sottomisura A (di seguito, per brevità, “Plafond A”) ed Euro 300.000.000,00 (trecentomilioni/00) per la Sottomisura B (di seguito, per brevità, “Plafond B”).
Regione Lombardia ha inoltre reso disponibile:
• con riferimento alla Sottomisura A, un fondo di garanzia (per brevità, il “Fondo di garanzia”) di importo pari ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) a valere sulla misura di ingegneria finanziaria denominata “Fondo di investimento Xxxxxxx FESR” istituito con DGR n. VIII/7687 del 24 luglio 2008 nell’ambito del POR Competitività XXXX 0000-0000;
• con riferimento alla Sottomisura B, risorse pari ad Euro 9.500.000,00
(novemilionicinquecentomila/00) destinate al contenimento degli oneri finanziari connessi alle operazioni di cessione dei crediti (di seguito, per brevità, il “Fondo contributi”).
Finlombarda gestisce l’intera Operazione coordinando e curando la partecipazione di tutti gli attori coinvolti e nello specifico gli intermediari finanziari, bancari e le imprese.
Resta salva la facoltà per Finlombarda di modificare, sospendere o interrompere l’Operazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico mediante avviso pubblicato sul BURL.
Con il presente avviso (in seguito, anche l’“Avviso Imprese B2B Sottomisura B”) Finlombarda intende rendere noti alle imprese i termini e le modalità per la loro partecipazione all’Operazione nell’ambito della Sottomisura B. Le imprese che abbiano i requisiti di cui al presente Avviso Imprese B2B Sottomisura B e intendano partecipare all’Operazione, devono presentare Domanda di partecipazione a Finlombarda secondo le modalità descritte al successivo punto 8.
2. DEFINIZIONI
Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nel presente Avviso Imprese B2B Sottomisura B il significato loro attributo nelle seguenti definizioni, restando inteso che quelle al plurale sono altresì applicabili al relativo termine al singolare e viceversa.
Accordo Sottomisura B: l’accordo tra Finlombarda e ciascun Intermediario B che disciplina, tra l’altro, gli impegni connessi all’operatività del Fondo contributi, pubblicato sul Sito Internet.
Cessione pro-soluto del credito: (i) la cessione dei crediti commerciali da parte di una Grande Impresa a un Intermediario B che preveda il pagamento del corrispettivo da parte dell’Intermediario B contestualmente alla stipula del contratto, ovvero (ii) la cessione dei crediti commerciali da parte della Grande Impresa a un Intermediario B con pagamento del corrispettivo da parte dell’Intermediario B entro una scadenza concordata contrattualmente e collegata concessione ed erogazione di una anticipazione finanziaria.
Codice Italiano Pagamenti Responsabili (o anche “CIPR”): Codice promosso da Assolombarda che prevede che le aziende aderenti si impegnino a rispettare i tempi di
pagamento pattuiti con i loro fornitori, e più in generale, a diffondere pratiche di pagamento efficienti, puntuali e rapide.
Contributo: il contributo attribuito da Finlombarda in conto abbattimento oneri a favore delle Grandi Imprese e finalizzato alla riduzione degli oneri finanziari derivanti dalle operazioni di Cessione pro-soluto del credito.
DGR: la DGR n. X/2378 del 19 settembre 2014 pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 39 del 24 settembre 2014 che ha ampliato le finalità dell’iniziativa Credito in Cassa istituendo una nuova linea d’intervento denominata “Credito In-Cassa B2B”.
Domanda di partecipazione: la domanda di partecipazione all’Operazione da parte dei Soggetti richiedenti, contenente anche la richiesta di Contributo a fronte di una Cessione pro-soluto del credito.
Enti Locali: i Comuni, le Province, le Unioni di Comuni, ivi incluse le Comunità Montane ai sensi dell’art. 27 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, adottato con il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
ESL o Aiuto: l’Equivalente Sovvenzione Lordo, ossia il valore attualizzato dell’aiuto rappresentato dal Contributo.
Finlombarda: Finlombarda S.p.A., la società finanziaria del sistema regionale che svolge la funzione di promotore e attuatore della presente Operazione.
Fondo contributi: le risorse finanziarie destinate al contenimento degli oneri finanziari connessi alle operazioni di Cessione pro-soluto del credito a favore dei Soggetti beneficiari, pari ad Euro 9.500.000,00 (novemilionicinquecentomila/00) già istituito e da utilizzarsi anche a copertura anche degli oneri connessi all’iniziativa Credito In-Cassa.
GEFO: il sistema informatico per la gestione operativa delle fasi previste dal presente Avviso Imprese B2B Sottomisura B, accessibile dai seguenti indirizzi telematici: xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx - menù “Servizi” - “Finanziamenti on line” oppure xxxxx://xxxx.xxxxxxxxx.xx/.
Grande Impresa: l’impresa che eccede i parametri concernenti effettivi e soglie finanziarie stabiliti nell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, e tra l’altro occupa almeno 250 (duecentocinquanta) effettivi ovvero ha un fatturato annuo superiore a Euro 50 (cinquanta) milioni e ha un totale di bilancio annuo superiore a Euro 43 (quarantatré) milioni.
Impresa in difficoltà: l’impresa che soddisfi almeno una delle circostanze di cui all’art. 2, comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
Intervento finanziario: l’intervento costituito nell’ambito della Sottomisura B dal Contributo a fronte di una Cessione pro soluto del credito.
Intermediari B: le società di factoring iscritte nell’albo o elenco degli intermediari finanziari
ai sensi del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385 del 1993 e ss.mm.ii.) che partecipano alla presente Operazione, limitatamente all’operatività prevista per la Sottomisura B. L’elenco degli Intermediari B viene pubblicato sul Sito Internet.
Plafond B: il plafond reso disponibile cumulativamente dagli Intermediari B pari ad Euro 300.000.000,00 (trecentomilioni/00).
Regolamento de minimis: il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d’importanza minore.
Sede Operativa: qualsiasi unità locale, filiale, agenzia, ufficio o magazzino del Soggetto richiedente.
Sito Internet: la sezione dedicata all’Operazione presente sul sito internet di Finlombarda
(xxx.xxxxxxxxxxx.xx).
Soggetti beneficiari: le imprese che hanno presentato Domanda di partecipazione al presente avviso, in esito all'istruttoria, sono state ammesse all'Intervento finanziario.
Soggetti richiedenti: le imprese che richiedono accesso all’Intervento finanziario.
3. DOTAZIONE FINANZIARIA
1. La dotazione finanziaria della Sottomisura B è articolata come di seguito indicato:
• Euro 300.000.000,00 (trecentomilioni/00) quale Plafond B reso disponibile dagli Intermediari B per operazioni di Cessione pro soluto del credito;
• Euro 9.500.000,00 (novemilionicinquecentomila/00) comprensivo della quota a supporto della Linea di intervento Credito In-Cassa, a valere su risorse di Regione Lombardia per il contenimento degli oneri finanziari connessi alle operazioni di Cessione pro-soluto del credito.
4. REQUISITI SOGGETTIVI
4.1 Imprese ammesse
1. Possono presentare Domanda di partecipazione i Soggetti richiedenti che alla data della Domanda di partecipazione:
a. siano una Grande Impresa;
b. abbiano sede legale e/o almeno una Sede Operativa in Lombardia;
c. siano iscritti al registro delle Imprese e risultino attivi;
d. siano appartenenti ad uno qualsiasi dei settori di attività ATECO 2007 (l’appartenenza al settore Istat – ATECO 2007 è attestata dal codice di attività primaria come risultante dal registro imprese) con l’esclusione dei soggetti indicati al successivo punto 4.2.
4.2 Imprese escluse
1. Sono esclusi i Soggetti richiedenti:
a. che rientrano nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del Regolamento de minimis;
b. che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato, ovvero che abbiano depositato in un conto bloccato, gli aiuti sui quali pende un’ingiunzione di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento CE n. 659/1999 del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE;
c. che siano in stato di liquidazione o sottoposte a procedura concorsuale ovvero che siano Imprese in difficoltà;
d. che non siano in regola con le vigenti norme in materia di lavoro e prevenzione degli infortuni;
e. che appartengano al codice di attività primaria ATECO 2007 “K – Attività finanziarie e assicurative”.
5. REQUISITI OGGETTIVI
1. Sono ammissibili alla Sottomisura B le operazioni di Cessione pro-soluto del credito che:
a. siano state perfezionate entro e non oltre i 4 (quattro) mesi solari consecutivi antecedenti la data di presentazione della Domanda di partecipazione da parte del Soggetto richiedente, e comunque in data non antecedente sia alla data di pubblicazione del presente avviso che alla data di adesione dell’Intermediario B all’Operazione (come pubblicato sul Sito Internet);
b. abbiano ad oggetto i crediti:
i. vantati nei confronti di altre imprese o altre tipologie di soggetto debitore, ad esclusione degli Enti Locali;
ii. che abbiano natura contrattuale, ed in particolare derivino da contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, ammettendosi anche i crediti di cui l’impresa sia
divenuta titolare a seguito di cessione del contratto o di operazioni societarie straordinarie, quali fusioni, scissioni e/o cessioni di azienda o di ramo di azienda;
iii. che siano nella piena, esclusiva e incondizionata titolarità e disponibilità dell’impresa alla data di perfezionamento dell’operazione di factoring pro-soluto.
2. Ai fini del perfezionamento della Cessione pro-soluto del credito farà fede la data di sottoscrizione del relativo contratto di cessione.
3. Non sono ammissibili i crediti di cui il Soggetto richiedente sia divenuto titolare a seguito di cessione del credito.
4. Non sono altresì ammissibili Domande di partecipazione a fronte di Cessione pro-soluto del credito non ancora perfezionata.
6. CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO
1. L'Intervento finanziario è costituito da un Contributo a supporto di un’operazione di Cessione pro-soluto del credito.
6.1 Caratteristiche dell’operazione di Cessione pro-soluto del credito
1. La Cessione pro-soluto del credito può avvenire con una delle seguenti modalità:
(i) con sottoscrizione del contratto di cessione e pagamento contestuale del corrispettivo (di seguito anche “Cessione a titolo definitivo”);
(ii) con sottoscrizione del contratto di cessione con pagamento del corrispettivo ad una data differita definita contrattualmente e collegata concessione ed erogazione di un’anticipazione finanziaria (di seguito anche “Cessione con liquidazione a termine”).
2. Per effetto della Cessione pro-soluto del credito, l’Intermediario B corrisponde al Soggetto beneficiario:
i. nel caso di Cessione a titolo definitivo, un ammontare pari al valore nominale dei crediti, al netto di una commissione;
ii. nel caso di Cessione con liquidazione a termine, quota parte del valore nominale dei crediti ceduti, a titolo di anticipazione finanziaria, su cui maturano interessi ad un tasso contrattuale, con contestuale impegno dell’Intermediario B medesimo a liquidare, alla data differita definita contrattualmente, il corrispettivo pari all’importo nominale del credito.
6.2 Costi e commissioni
1. Per effetto della Cessione pro-soluto del credito, il Soggetto beneficiario dovrà riconoscere all’Intermediario B:
(i) nel caso di Cessione a titolo definitivo, una commissione pari a un tasso base (ad esempio Euribor 3 mesi) maggiorato di un margine su base annua non superiore a 350 basis points a valere sul valore nominale dei crediti ceduti. La commissione sarà determinata tenendo conto dei termini di incasso previsti contrattualmente;
(ii) nel caso di Cessione con liquidazione a termine, un tasso di interesse pari a un tasso base (ad esempio Euribor 3 mesi) maggiorato di un margine su base annua non superiore a 350 basis points, a valere sul valore dell’anticipazione finanziaria. Il tasso di interesse sarà applicato sulla durata finanziaria intercorrente tra la data di erogazione dell’anticipazione finanziaria e la data di incasso prevista contrattualmente per i crediti oggetto di cessione.
2. Finlombarda e gli Intermediari B non richiederanno ai Soggetti beneficiari alcuna commissione e/o spesa di istruttoria in relazione all’operazione di Cessione pro-soluto del credito, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 1. che precede. Sono altresì a carico del Soggetto beneficiario eventuali altri oneri connessi alla stipula del contratto di cessione del credito, ivi incluse le spese notarili.
6.3 Dimensione del Contributo
1. Il Contributo a favore dei Soggetti beneficiari è concesso nella misura massima di:
• 125 basis point a valere sull’onerosità dell’operazione di Cessione pro-soluto del credito, nel caso il Soggetto beneficiario abbia aderito, alla data di presentazione della domanda, al Codice Italiano Pagamenti Responsabili;
• 75 basis point a valere sull’onerosità dell’operazione di Cessione pro-soluto del credito, negli altri casi.
2. Il Contributo sarà determinato:
(i) nel caso di Cessione a titolo definitivo, tenendo conto del valore nominale dei crediti ceduti e di un periodo pari alla durata intercorrente tra la data di sottoscrizione del contratto di cessione dei crediti e la data di incasso contrattualmente prevista;
(ii) nel caso di Cessione con liquidazione a termine, tenendo conto del valore dell’anticipazione finanziaria e di un periodo pari alla durata intercorrente tra la data di concessione dell’anticipazione finanziaria stessa e la data di incasso contrattualmente prevista.
3. Nella determinazione del Contributo non si terrà conto dello sfasamento temporale
intercorrente tra la data di perfezionamento del contratto di cessione dei crediti ovvero la data di concessione dell’anticipazione finanziaria e la data di erogazione del corrispettivo ovvero dell’anticipazione finanziaria.
4. Il contributo massimo attribuibile ai Soggetti beneficiari, in ogni caso, non può superare la soglia massima prevista dal Regolamento de minimis ovvero il costo dell’operazione applicato dall’Intermediario B al Soggetto beneficiario ai sensi del punto 6.2 che precede; pertanto, laddove il Contributo determinato comportasse il superamento di detti limiti, lo stesso verrà riconosciuto per un importo inferiore tale da consentire il rispetto degli stessi, fermo restando quanto impegnato dall’Intermediario B a valere sul Plafond B.
7. REGIME DI AIUTO
1. Il Contributo sarà concesso ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis.
2. Ai fini della determinazione dell’intensità di aiuto, questa è determinata in termini di ESL, con le seguenti modalità:
(i) nel caso di Cessione a titolo definitivo, come differenziale tra la commissione deliberata dall’Intermediario B e quella calcolata al netto del Contributo riconosciuto di cui al precedente punto 6.3; il tutto trattandosi di commissione anticipata, al valore nominale;
(ii) nel caso di Cessione con liquidazione a termine, come attualizzazione degli oneri differenziali calcolati al tasso deliberato dall’Intermediario B e al netto del Contributo riconosciuto di cui al precedente punto 6.3. L’attualizzazione verrà effettuata al tasso di riferimento indicato dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. C14 del 19/01/2008).
8. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA
8.1 Domanda di partecipazione
1. Il Soggetto richiedente presenterà la Domanda di partecipazione esclusivamente on line a partire dalle ore 10,30 del 29 gennaio 2015 su GEFO.
2. Per presentare la Domanda di partecipazione, il Soggetto richiedente dovrà registrarsi e ottenere i codici personali (login/password) sul predetto sito nell'apposita sezione di GEFO, su cui sono disponibili le modalità di registrazione e di presentazione della domanda.
3. Ciascun Xxxxxxxx richiedente può presentare più domande a valere sul presente Avviso, fatto salvo quanto precisato al successivo punto 8.4.
8.2. Contenuto della Domanda di partecipazione: sezioni ed allegati
1. La domanda on line di partecipazione contiene le seguenti sezioni:
a. Registrazione domanda
b. Notizie sull’azienda
c. Dati economici
d. Personale
e. Elenco Soci
f. Soci e titolari di cariche e qualifiche
g. Partecipate
h. Sede del Progetto
i. Rappresentante Legale
j. Referente operativo per l’impresa
k. Eventuale soggetto esterno delegato da contattare
l. Operazione di Cessione pro-soluto del credito
m. Agevolazione richiesta
n. De Minimis / ESL
o. Documenti da scaricare
p. Documenti da allegare
q. Autodichiarazioni.
2. Tutte le singole sezioni, fatta eccezione per la sezioni k., o. e p., devono essere compilate, pena l’inammissibilità della domanda di partecipazione.
3. Le sezioni b., c., d., e., f., g., i., n. sono modificabili solo accedendo alla sezione “Profilo soggetto richiedente” su GEFO.
4. L’Intermediario B selezionato nella sezione m. non potrà essere modificato successivamente alla presentazione della domanda. Dopo la presentazione della domanda, ove il Soggetto richiedente intendesse cambiare l’Intermediario B selezionato per il perfezionamento dell’Intervento finanziario dovrà trasmettere a Finlombarda rinuncia alla domanda presentata nei termini previsti dal punto 11.1 e presentare una nuova domanda.
5. La Domanda di partecipazione dovrà essere obbligatoriamente corredata, pena l’inammissibilità della domanda stessa, dai seguenti documenti, che dovranno essere caricati elettronicamente nella sezione di cui alla precedente lettera o. e dovranno essere compilati, pena l’inammissibilità della domanda:
a) dichiarazione sul/sui titolare/i effettivo/i del Soggetto richiedente ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. n. 231 del 2007 in materia di antiriciclaggio sottoscritta con firma digitale o elettronica (il format è scaricabile dalla sezione di cui alla precedente lettera o.);
b) documento di identità in corso di validità del/dei titolare/i effettivo/i;
c) codice fiscale del/dei titolare/i effettivo/i;
d) documento di identità in corso di validità del rappresentante legale del Soggetto richiedente;
e) dichiarazione/i ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa alla concessione di aiuti de minimis all’impresa unica, come definita dall’art. 2, par. 2 del Regolamento de minimis. La dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente o elettronicamente dal legale rappresentante della Grande Impresa. A corredo della stessa andrà altresì allegata analoga dichiarazione di eventuali imprese ad essa collegate firmata digitalmente o elettronicamente dai rispettivi legali rappresentanti (i format e le relative istruzioni per la compilazione sono scaricabili dalla sezione di cui alla precedente lettera o.);
f) delega al soggetto esterno da contattare firmata digitalmente o elettronicamente (tale documentazione è obbligatoria se il Soggetto richiedente ha indicato, nella sezione k. della domanda on line di partecipazione, un soggetto esterno delegato da contattare (il format è scaricabile dalla sezione di cui alla precedente lettera o.);
g) dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente o elettronicamente dal legale rappresentante della Grande Impresa, relativa all’adesione da parte del Soggetto richiedente al CIPR (tale documentazione è obbligatoria nel caso in cui il Soggetto richiedente abbia indicato di avervi aderito; il format è scaricabile dalla sezione di cui alla precedente lettera o.).
8.3 Perfezionamento della Domanda di partecipazione
1. Al termine della compilazione on line della Domanda di partecipazione e prima del caricamento definitivo della stessa, GEFO genererà un modulo di domanda di partecipazione che dovrà essere opportunamente sottoscritto, pena l’inammissibilità della Domanda di partecipazione, mediante l’apposizione della firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante del Soggetto Richiedente.
2. Le Domande di partecipazione all’Operazione dovranno essere trasmesse e protocollate elettronicamente a seguito di completo caricamento di tutti gli elementi necessari per la regolare presentazione della domanda: ovvero dei dati relativi alla Domanda di partecipazione, della relativa sottoscrizione, del completo caricamento del modulo di Domanda di partecipazione, del completo caricamento degli allegati elettronici, nonché
dell'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo.
3. L’assolvimento in modo virtuale della marca da bollo deve essere effettuato con carta di credito. I circuiti abilitati sono quello VISA e quello MASTERCARD.
4. Si precisa che la firma elettronica o digitale dovrà essere apposta utilizzando la carta regionale dei servizi (CRS) o, in alternativa, apposita smart-card rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale.
8.4 Cause di inammissibilità della Domanda di partecipazione
1. Sono cause di inammissibilità della Domanda di partecipazione:
a) la presentazione di una Domanda di partecipazione in violazione delle modalità di presentazione prescritte dal presente punto 8;
b) la presentazione di una Domanda di partecipazione incompleta;
c) la mancanza o incompletezza della documentazione da allegare alla Domanda di partecipazione nel rispetto di quanto prescritto dal presente punto 8.
2. Domande successive non potranno essere presentate dallo stesso Xxxxxxxx richiedente se:
a) la precedente domanda è ancora in fase istruttoria;
b) dalla presentazione della precedente domanda, nel caso quest’ultima sia stata positivamente deliberata e successivamente non rinunciata, siano trascorsi meno di 4 (quattro) mesi;
c) abbia raggiunto, tenendo conto delle precedenti domande deliberate positivamente, i limiti previsti dal Regolamento de minimis.
3. Finlombarda effettuerà il monitoraggio costante delle domande presentate tramite GEFO e, sulla base dell'ammontare delle risorse disponibili a valere sul Fondo contributi e/o sul Plafond B, potrà procedere alla chiusura del presente avviso per esaurimento delle risorse disponibili. In tali casi, Finlombarda ne darà adeguata pubblicità e tempestiva comunicazione sul Sito Internet.
9. ATTIVITA’ DI ISTRUTTORIA E CONCESSIONE
9.1 Attività di istruttoria formale e determinazione del Contributo
L'istruttoria delle domande presentate è effettuata da Finlombarda e dagli Intermediari B con le seguenti modalità:
a) istruttoria formale: Finlombarda, sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle Domande di partecipazione, effettua l’istruttoria formale, previa verifica della sussistenza,
a pena di inammissibilità, dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui ai punti 4 e 5 del presente Avviso Imprese B2B Sottomisura B (salvo quanto previsto alla successiva lett. b), entro 20 (venti) giorni dalla data di protocollazione on-line di ciascuna Domanda di partecipazione, anche sulla base delle autodichiarazioni fornite da ciascun Soggetto richiedente e ne dà comunicazione all’Intermediario B indicato dal Soggetto richiedente tramite GEFO;
b) conferma avvenuto perfezionamento: L’intermediario B, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione di Finlombarda, di cui alla precedente lettera a), comunicherà a Finlombarda tramite GEFO l’avvenuto perfezionamento dell’operazione di Cessione pro-soluto del credito, confermando la sussistenza dei requisiti oggettivi di cui al punto 5 che precede ed indicando gli elementi utili ai fini della determinazione del Contributo;
c) delibera Finlombarda: Entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione di ciascuna comunicazione di cui alla precedente lettera b) ed in base all’ordine cronologico di ricezione, Finlombarda
- nei limiti delle risorse disponibili del Fondo contributi e tenuto conto di quanto previsto al precedente punto 6.3, paragrafo 4 - determina la dimensione dell’Aiuto e delibera la concessione del Contributo, dandone comunicazione al Soggetto richiedente ed all’Intermediario B.
9.2 Esiti e comunicazioni
1. Si precisa che, nel caso di esito negativo di una delle fasi istruttorie di cui al precedente punto 9.1, il Soggetto richiedente non verrà ammesso all'Operazione.
2. Sarà cura di Finlombarda informare tempestivamente il Soggetto richiedente, a mezzo GEFO e a mezzo Posta Elettronica Certificata, dell'esito dell'istruttoria e, quindi, della concessione o non concessione dell'Intervento finanziario.
3. In ogni caso, l'Intervento finanziario verrà concesso nei limiti e fino all'esaurimento del Fondo contributi ovvero del Plafond B.
10. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. Il Contributo verrà erogato da Finlombarda in un’unica soluzione al Soggetto beneficiario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta da parte del Soggetto beneficiario medesimo, previa:
a) acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido al momento dell’erogazione utile alla verifica della regolarità dei versamenti contributivi
(si precisa che la data di validità del DURC è attualmente pari a 120 giorni secondo la normativa vigente);
b) verifica di quanto previsto dall’art. 48bis del DPR 602/2003 e dalla circolare n. 22 del
29 luglio 2008 del Ministero Economia e Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a Euro 10.000,00 (diecimila/00);
c) acquisizione dell’informativa antimafia dalla Prefettura di competenza, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 (per Interventi finanziari di importo superiore ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00).
2. Il Contributo è assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Finlombarda erogherà l'importo al netto della ritenuta di legge, se dovuta, operata ai sensi del D.P.R. n. 600/1973.
11. RINUNCIA E REVOCA DELL'INTERVENTO FINANZIARIO
11.1 Rinuncia
1. Il Soggetto richiedente può rinunciare al proseguimento dell’iter istruttorio in qualsiasi momento. E’ altresì facoltà del Soggetto beneficiario rinunciare all’Intervento finanziario in qualsiasi momento successivo alla delibera di concessione e prima dell’erogazione dello stesso, mediante comunicazione scritta, sottoscritta da un firmatario debitamente autorizzato, da inviarsi tramite raccomandata a.r. indirizzata a Finlombarda.
11.2 Revoca
1. Il Contributo viene revocato da Finlombarda:
a) qualora vengano meno i requisiti soggettivi di cui al precedente punto 4.1 entro la data di erogazione del Contributo;
b) qualora l’impresa venga posta in stato di liquidazione o venga sottoposta a procedura concorsuale entro la data di erogazione del Contributo;
c) nell’ipotesi di dichiarazioni false o mendaci in sede di presentazione della Domanda di partecipazione.
2. Nel caso di revoca di un Contributo già erogato, il Soggetto beneficiario dovrà restituire l’importo percepito nelle modalità e nei termini indicati nella comunicazione di revoca di Finlombarda.
3. L’importo verrà restituito incrementato da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE alla data dell’ordinativo di pagamento.
12. VERIFICHE E CONTROLLI
1. Finlombarda e/o la Regione Lombardia, anche per il tramite di soggetti terzi, potranno effettuare controlli per verificare il rispetto delle finalità previste dal presente avviso.
13. PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI
1. Copia integrale del presente avviso è pubblicata sul BURL e sui seguenti siti: xxx.xxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
2. Si fa presente che Finlombarda non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile in caso di eccezionali e gravi malfunzionamenti di GEFO.
14. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
• Regolamento (UE) n. 1407/2013
• Regolamento (UE) n. 651/2014
• D.g.r. n. X/386 del 12 luglio 2013
• D.g.r. n. X/572 del 2 agosto 2013
• D.g.r. n. X/1862 del 25 maggio 2014
• D.g.r. n. X/2378 del 19 settembre 2014
• Decreto Direzione Generale Attività Produttive Ricerca e Innovazione n. 7424 dell’1 agosto 2014.
15. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E PUNTI DI CONTATTO
1. Qualsiasi informazione relativa al presente avviso e agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta alla seguente casella di posta elettronica: xxxxx0x@xxxxxxxxxxx.xx, avendo cura di specificare nell’oggetto “Sottomisura B”.
2. Per l’assistenza tecnica alla compilazione on-line è possibile contattare Lombardia Informatica S.p.A. al numero Verde 800.131.151 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20,00 ed il Sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00.
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati e le informazioni, acquisiti in esecuzione del presente avviso, verranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente per le finalità relative allo specifico procedimento, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
2. I dati forniti a Finlombarda S.p.A. e agli Intermediari B, per quanto di rispettiva competenza, saranno oggetto di trattamento anche mediante l’inserimento e l’elaborazione in supporti informatici protetti.
3. In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato ha i diritti riconosciuti dal punto 7 del D.lgs. n. 196/2003.
4. Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia. Responsabili del trattamento dati sono Finlombarda S.p.A. con sede legale in Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, 00 e l’Intermediario B.
17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Il responsabile del procedimento della presente Operazione viene individuato nel responsabile pro-tempore dell’Area Amministrazione e Controllo di Finlombarda S.p.A., xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx.
Finlombarda S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento