FINALITÀ DELL’INIZIATIVA Clausole campione

FINALITÀ DELL’INIZIATIVA. Con l’iniziativa di cui al presente avviso, Finlombarda S.p.A. - su mandato di Regione Lombardia - in coerenza con quanto previsto dal Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura (DCR n.78 del 9 luglio 2013), intende sostenere le imprese operanti in Lombardia agevolando l’accesso a operazioni finanziarie finalizzate allo smobilizzo di crediti commerciali maturati o maturandi vantati nei confronti di altre imprese o altre tipologie di soggetti debitori, ad esclusione degli enti locali. L’iniziativa trae origine dall’obiettivo di Regione Lombardia di supportare l’accesso al credito del sistema imprenditoriale con riferimento al fabbisogno finanziario connesso alla gestione ordinaria, percorso già peraltro avviato nel corso del 2012 e del 2013 con le iniziative “Credito Adesso”, che supporta il fabbisogno finanziario connesso con l’acquisizione di nuovi ordini e/o contratti di fornitura, e “Credito In-Cassa”, che supporta lo smobilizzo dei crediti scaduti vantati dalle imprese lombarde nei confronti degli enti locali lombardi. Con DGR n. X/2378 del 19 settembre 2014 pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 39 del 24 settembre 2014 (di seguito, per brevità, la “DGR”), Regione Lombardia ha ampliato le finalità dell’iniziativa Credito In-Cassa mantenendo la linea di intervento preesistente ed istituendo una nuova linea d’intervento denominata “Credito In-Cassa B2B” o l’”Operazione”, prevedendo l’attivazione di due sottomisure, rivolte rispettivamente alle micro, piccole e medie imprese ed alle grandi imprese:
FINALITÀ DELL’INIZIATIVA. Con l’iniziativa di cui al presente avviso, Finlombarda S.p.A., in attuazione di quanto previsto dal Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura (DCR n.56 del 28 settembre 2010), intende sostenere le micro, piccole e medie imprese operanti in Lombardia (di seguito, per brevità, "PMI") finanziando il fabbisogno di capitale circolante connesso all'espansione commerciale mediante l'erogazione, in compartecipazione con il sistema bancario, di finanziamenti chirografari. A tal fine, in attuazione dell'Accordo Quadro siglato tra la Banca Europea degli Investimenti (di seguito, per brevità, "BEI") e la Regione Lombardia in data 21 dicembre 2009, Finlombarda S.p.A. ha sottoscritto, in data 25 luglio 2011, un contratto di finanziamento con BEI, in virtù del quale quest'ultima ha aperto a favore della prima una linea di credito dell'importo di Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00), da destinare ad interventi finanziari a favore delle PMI lombarde. Nel contempo, con deliberazione n. IX/2048 del 28 luglio 2011, la Giunta della Regione Lombardia ha approvato l'istituzione, presso Finlombarda S.p.A., di un fondo denominato "abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI con provvista BEI", finalizzato all'abbattimento degli oneri finanziari a carico delle PMI derivanti da interventi finanziari concessi in attuazione dell'Accordo Quadro (di seguito, per brevità, il "Fondo in conto interessi"). L’iniziativa prevede l’utilizzo della linea di credito concessa da BEI a Finlombarda S.p.A. pari a Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00) per la costruzione di un plafond massimo pari a Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00), di cui 300.000.000,00 1 Si evidenzia che il presente documento costituisce il testo dell'Avviso coordinato con le modifiche apportate dall'Avviso di Modifica che Finlombarda ha pubblicato in data 5/12/2012 sul BURL n. 49 ed efficace dalle ore 10:00 del 21 dicembre 2012 per dare attuazione alla D.G.R. n. IX/3848 del 25 luglio 2012. Si precisa pertanto che il presente documento è stato redatto a soli fini di chiarezza e di agilità di lettura. (trecentomilioni/00) a valere su provvista del sistema bancario (di seguito, per brevità, il "Plafond"), il tutto con il supporto del Fondo in conto interessi. L'iniziativa, attuata mediante la costruzione del Plafond e l'utilizzo del Fondo in conto interessi, è finalizzata alla concessione di finanziamenti chirografari alle PMI, in cofinanziamento con le banche che hanno deciso di aderire convenzionan...
FINALITÀ DELL’INIZIATIVA. La Provincia di Brindisi intende concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti privati per realizzare a titolo gratuito, nelle rotonde “e negli incroci canalizzati” esistenti della viabilità del territorio, interventi di investimento che ne migliorino l'aspetto assumendone contestualmente la relativa successiva manutenzione ordinaria. La Provincia In attuazione del presente Regolamento Predisporrà un Bando Aperto o Manifestazione di Interesse, in cui saranno stabilite le modalità di presentazione delle domande. Le proposte che possono essere accettate dall'Ente devono tendere ad una qualificazione di tali aree verdi che ne migliori e caratterizzi l'aspetto. Il proponente assumerà inoltre, successivamente alla sistemazione delle aree, la diretta manutenzione e pulizia delle stesse. Le proposte di sistemazione e di manutenzione saranno istruite dai Settori dell'Ente preposti alla Viabilità, alle Manutenzioni, al Controllo della qualità del Verde.
FINALITÀ DELL’INIZIATIVA. Il Comune di Pachino intende concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e pubblici per realizzare a titolo gratuito, nelle aree verdi comunali, interventi di investimento che ne migliorino l’aspetto assumendone contestualmente la relativa successiva manutenzione ordinaria. Le proposte che possono essere accettate dall’Ente devono tendere ad una qualificazione di tali aree verdi che ne migliori e caratterizzi l’aspetto. Il proponente assumerà inoltre, successivamente alla sistemazione delle aree, la diretta manutenzione e pulizia delle stesse. Le proposte di sistemazione e di manutenzione saranno istruite dal Settore dell’Ente preposto al Verde Pubblico.
FINALITÀ DELL’INIZIATIVA. Il Comune di Casale Monferrato intende concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e pubblici, enti e associazioni (persone giuridiche), per realizzare nelle rotonde esistenti della viabilità cittadina, oltrechè in parte dei giardini e delle aree verdi pubbliche, interventi che ne migliorino l’aspetto assumendone la relativa manutenzione ordinaria, impegnandosi a sua volta a diffondere il nome dello sponsor con le modalità previste dal vigente Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni. Le proposte di sponsorizzazione devono tendere ad una qualificazione delle aree che ne migliori e caratterizzi l’aspetto. Il proponente assumerà inoltre, successivamente alla sistemazione delle aree, la diretta manutenzione e pulizia delle stesse.
FINALITÀ DELL’INIZIATIVA. La presente iniziativa viene svolta dalla Società Promotrice allo scopo di incrementare la sottoscrizione di contratti di noleggio del prodotto “Short Term Mobility Solution” presente in quattro possibili pacchetti (Easy, Plus, Top, Exclusive).
FINALITÀ DELL’INIZIATIVA. Il presente Protocollo d’intesa intende proseguire la collaborazione avviata con l’iniziativa denominata “Polo universitario penitenziario” che nel mese di maggio 2015 ha portato all’inaugurazione della Sezione Universitaria all’interno della Casa Circondariale di Bologna. Le Parti si propongono di sviluppare e ampliare ulteriormente il pacchetto di servizi resi disponibili per la popolazione detenuta presso la Casa Circondariale di Bologna al fine di rimuovere gli ostacoli che possono rallentarne il percorso universitario e, compatibilmente con le esigenze di sicurezza imposte dalla condizione di detenzione, renderlo il più omogeneo possibile con quello degli altri studenti. Attraverso il Protocollo i firmatari intendono inoltre individuare misure specifiche dirette a supportare lo studio universitario anche nella fase di uscita dal carcere e nel periodo di post detenzione. Il Protocollo rappresenta infine lo strumento che consente di mettere a sistema tutte le iniziative disciplinate dagli accordi precedenti e nella cui cornice si inquadreranno i futuri Accordi Attuativi.

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  • Finalità dell’Accordo Le Parti individuano ampi e diversificati ambiti riguardo ai quali instaurare un rapporto collaborativo, così come di seguito indicato: 2.1 Riconoscendo il ruolo fondamentale che ciascuna di esse ricopre per lo sviluppo del territorio e della Comunità di riferimento, concordano di collaborare per una virtuosa integrazione delle proprie attività, lì dove ritenuto utile ed efficace per migliorare i servizi offerti ed in raccordo eventuale con altre istituzioni interessate. 2.2 Affermando il valore e l’importanza di un aggiornamento continuo delle conoscenze, fondate su adeguati approfondimenti tecnico-scientifici, stabiliscono che la collaborazione potrà riguardare l’elaborazione di proposte, l’esecuzione di studi ed analisi, lo sviluppo di progetti ed attività, l’applicazione di soluzioni innovative nei campi di comune interesse.

  • DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora l’Assicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato “non fumatore”, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato “fumatore”.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Obblighi dell’aggiudicatario L’aggiudicatario agisce in qualità di somministratore e dovrà disporre di almeno una sede operativa nel raggio di 60 km da Correggio o attivarla entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. L’aggiudicatario si impegna ad osservare gli obblighi di condotta di cui al “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” ex DPR 16/04/2013 n. 62 e a dare informazione ai lavoratori somministrati sulla necessità di adeguare il proprio comportamento al Codice di comportamento specifico del Comune di Correggio approvato con atto del Commissario straordinario n. 47 del 22/05/2014 (consultabile sul sito del Comune di Correggio alla sezione “Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali”), oltre che sul dover svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnati, osservando scrupolosamente l’orario di lavoro e conservando la più assoluta riservatezza sui dati e fatti di cui si venga a conoscenza. Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato speciale di gara e nel rispetto di ogni normativa in merito, ed anche in ragione di ciò l’aggiudicatario si obbliga: - ad accettare gli ordinativi di fornitura emessi da Isecs, contenenti le informazioni dettagliate nel successivo articolo; - a redigere in forma scritta, per ogni lavoratore somministrato, contratto di lavoro subordinato individuale tra lo stesso e l’aggiudicatario, con le caratteristiche previste nell’art. 21 del D.Lgs 276/2003 e art. 23 del CCNL 2019 delle Agenzie di somministrazione, con espressa indicazione del periodo di prova previsto ed eventuale penalità per risoluzione anticipata, impegnandosi a fornire ad Isecs, dietro richiesta, documentazione comprovante titolo di studio e curriculum professionale dei lavoratori; - a iscrivere i lavoratori somministrati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i cui oneri sono calcolati all’interno dei costi orari di cui all’art. 7. - a rispettare le tempistiche di fornitura dei lavoratori somministrati: a) qualora Isecs NON richieda di svolgere coi candidati un colloquio (di presentazione e valutazione) a fornire il personale entro 24 ore dalla richiesta; b) qualora Isecs richieda di svolgere un colloquio (di presentazione e valutazione), a fornire un elenco di almeno 3 candidati entro le 48 ore dalla richiesta; qualora i lavoratori, a giudizio insindacabile di Isecs, non vengano in tale sede ritenuti idonei a ricoprire il profilo richiesto, l’aggiudicatario sarà tenuto a presentare ulteriori candidati da sottoporre a colloquio entro le 24 ore successive; c) a comunicare tempestivamente, non appena avuto notizia, eventuali assenze di lavoratori somministrati; d) a sostituire, dietro eventuale richiesta di Isecs, il personale assente a vario titolo, con altro lavoratore di pari profilo professionale e qualità, entro 24 ore dalla richiesta; e) a provvedere tempestivamente alla sostituzione del lavoratore somministrato, con altro lavoratore di pari profilo professionale e qualità, nei tempi previsti sopra, in caso di mancato superamento del periodo di prova o su giustificata richiesta di Isecs per motivazioni disciplinari / giusta causa o in caso di eventuale inidoneità alla mansione accertata dal medico competente di Isecs; - a non modificare mai il personale individuato, se non per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà dell’agenzia, ad es. dimissioni, maternità, ecc.; - a fornire al lavoratore scheda di rilevazione delle presenze, suddivisa tra ore frontali, di gestione ed eventuali straordinari, scheda che dovrà essere vidimata dal Responsabile Servizio Scuole di Isecs o suo delegato; - a fornire ad ogni lavoratore al momento dell’avviamento, come previsto nell’art. 23 co. 5 del D.Lgs 276/2003, le informazioni generali riguardo alla situazione organizzativa relativa alla sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui all’art. 35 del D.Lgs 81/2015, sulla base delle informazioni che Isecs è tenuto a fornire e di quanto previsto nel DUVRI; - compilare per le parti di spettanza, sottoscrivere e consegnare al momento della sottoscrizione del contratto copia del DUVRI (allegato n° 3), come previsto nell’art. 26 del D.Lgs 81/08. - a fornire ed attestare, su richiesta Isecs, la partecipazione di ogni lavoratore ad interventi formativi di almeno 4 ore sui contenuti generali relativi ai rischi per la sicurezza e la salute connessi; - a corrispondere ai lavoratori il trattamento economico non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti del Comune di Correggio, effettuando il pagamento diretto della retribuzione dovuta, in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il 15 del mese successivo alla prestazione; resta ad esclusivo carico dell’aggiudicatario ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata dai lavoratori; - a fornire ad Isecs, dietro richiesta: a) copia delle buste paga dei lavoratori somministrati, al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata dall'aggiudicatario; b) documentazione comprovare l’adempimento degli obblighi di sicurezza, assicurativi e contributivi nei confronti del lavoratore somministrato; - ad esercitare tempestivamente il potere disciplinare sul lavoratore somministrato, anche su formale indicazione di Isecs, come previsto all’art. 23 co. 7 del D.Lgs 276/2003 e all’art. 34 del CCNL 2019 delle Agenzie di somministrazione; l'aggiudicatario è tenuto a comunicare a Isecs l’eventuale adozione di provvedimenti disciplinari, assumendo ogni onere anche economico relativo alla procedura, compresi gli oneri economici conseguenti all'impugnazione del provvedimento da parte del lavoratore interessato;

  • Obiettivo 1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.