Requisiti oggettivi Clausole campione

Requisiti oggettivi. Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'articolo precedente, per proposta del Collegio dei docenti ed in base al Piano dell'Offerta Formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.
Requisiti oggettivi. Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Requisiti oggettivi. Al fine di soddisfare le esigenze di cui all’art. precedente , su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla programmazione dell’offerta formativa, l’Istituzione scolastica, verificata l’impossibilità di utilizzare il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.
Requisiti oggettivi. Il Centro deve essere autorizzato e accreditato, secondo i requisiti di accreditamento stabiliti dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx e dalla normativa nazionale in materia.
Requisiti oggettivi. A pena di inammissibilità l’istanza di ammissione potrà riguardare unicamente prodotti audiovisivi:
Requisiti oggettivi. Materie inerenti:
Requisiti oggettivi. Gli accordi aziendali o territoriali di prossimità possono avere ad oggetto le MATERIE elencate dall’art. 8, L. n. 148/2011. ORGANIZZAZIONE del LAVORO e della PRODUZIONE
Requisiti oggettivi. Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, occorre che il debitore si trovi in una situazione di oggettivo sovraindebitamento, definito dall’art. 6, comma 2, lett. a) della Legge 3/2012 come: “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. In particolare, il debitore deve trovarsi in una situazione di perdurante squilibrio: non è sufficiente che sia indebitato, condizione nella quale un’azienda o una persona possono trovarsi ma restando in grado di pagare i debiti; si deve verificare una sproporzione tra le risorse disponibili e gli impegni assunti, tale da non permettere di assolvere gli impegni secondo i normali tempi e le normali condizioni delle contrattazioni. Non deve nemmeno trattarsi di una situazione risolvibile con i normali strumenti, ma di una situazione che non permette di pensare ad altre soluzioni future. Va quindi valutata la situazione complessiva di incapacità di adempiere e non la situazione di raffronto con il singolo debito. Firmato Da: XXXXXXX XXXXXXXX Xxxxxx Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3bc4829c8fb8be9b Tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, il confronto va fatto tra tutti gli impegni assunti, rispetto al patrimonio liquidabile nel breve termine, che determina la rilevante difficoltà di adempiere, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente: il debitore è in oggettive difficoltà a soddisfare gli impegni non solo in un determinato momento, ma si trova in una definitiva incapacità di far fronte ai propri impegni con regolarità. Volendo, in aggiunta, dare rilevanza al concetto di “crisi” nella sua accezione finanziaria, esso si identifica nell’assenza di un rapporto soddisfacente tra struttura del fabbisogno e fonti di finanziamento, ricollegabile a una performance negativa in termini di free cash flow (flusso di cassa disponibile). affermare che la Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxx: - ha debiti di natura tributaria scaduti: INPS, IVA, Camera di Commercio e Regione Lazio, senza avere i mezzi finanziari sufficienti per adempiere; - è impossibilitata a far fronte alla propria situazione debitoria, atteso il perdurante squilibrio tra i debiti ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le modalità ri...
Requisiti oggettivi. Per averne diritto i lavoratori devono aver svolto una delle attività usuranti: - per almeno 7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa; - per almeno la metà della vita lavorativa complessiva. Nel computo dei periodi di svolgimento delle attività “usuranti” sono esclusi i periodi di contribuzione figurativa.
Requisiti oggettivi. Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, occorre che il debitore si trovi in una situazione di oggettivo sovraindebitamento, definito dall’art. 6, comma 2, lett. a) della Legge 3/2012 come: “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. In particolare, il debitore deve trovarsi in una situazione di perdurante squilibrio: non è sufficiente che sia indebitato, condizione nella quale un’azienda o una persona possono trovarsi ma restando