Regime di aiuto Clausole campione

Regime di aiuto. Le agevolazioni previste dal Bando sono concesse ai sensi del Regolamento n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa non può superare 200.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all’impresa si applica tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa. I massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa nello Stato membro interessato. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le ...
Regime di aiuto. Le agevolazioni previste saranno concesse ed erogate alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis. Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che: • (art. 3 c. 2) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non può superare € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell’arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. Solo fino al 1° luglio 2020, le imprese richiedenti il cui esercizio finanziario non coincide con l’anno solare di riferimento dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventua...
Regime di aiuto. Ai sensi di quanto disposto dal Programma Operativo Annuale degli Interventi 2022, al Cap. 3 “Regime di aiuti” gli interventi di cui al presente avviso non costituiscono aiuti di stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
Regime di aiuto. 1. Il contributo di cui al presente bando è concesso nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e successive modifiche (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato), pubblicato nella XXXX X000 del 26 giugno 2014.
Regime di aiuto. INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI
Regime di aiuto. Per le azioni che possono configurarsi come aiuto indiretto alle imprese l’azione sarà attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de miminis” con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti “de minimis”), 5 (cumulo) e 6 (controllo). Il beneficio erogato sotto forma di servizi è quantificato al fine del “de minimis” in: - € 4.750,00 per ciascun impresa per il percorso Italian Design Days @ExpoDubai.
Regime di aiuto. 1. Il contributo di cui al presente bando viene concesso secondo quanto stabilito nel Regolamento UE della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013.
Regime di aiuto. 1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo di “de minimis”, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea degli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013.
Regime di aiuto. Le agevolazioni sono concesse in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento CE 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti di importanza minore (de minimis). - Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa unica1 non può superare 200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari, 100.000,00 Euro nel caso di impresa unica operante nel settore del trasporto su strada. - Sono escluse dai benefici finanziari del bando in oggetto le imprese di cui all’art. 1 del Reg. CE 1407/2013 e le imprese che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione assunta dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. CE 659/1999, che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. _ _
Regime di aiuto. 1. Gli aiuti di cui all’articolo 1 sono concessi in osservanza delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L193 del 01 luglio 2014, in particolare nel rispetto di quanto contenuto all’articolo 22 (Aiuti per i servizi di consulenza) del regolamento stesso.