REGIME DI AIUTO Clausole campione
REGIME DI AIUTO. Il contributo di cui al presente bando viene concesso secondo quanto stabilito nel Regolamento CE della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce agli aiuti di importanza minore “de minimis” entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2007. A tal proposito si precisa che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concedibili ad una medesima p.m.i. non deve superare i seguenti massimali: • € 200.000,00, su un periodo di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti); • € 100.000,0, su un periodo di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti), limitatamente al settore di attività economica Ateco 2007 rientrante nel gruppo 49.4 “Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco”. Il legale rappresentante dell’impresa richiedente deve dichiarare, nella modulistica, i contributi pubblici “de minimis” ottenuti nell’esercizio finanziario entro il quale la domanda è presentata alla Regione e nei due esercizi finanziari precedenti (si deve considerare esclusivamente la data di concessione dei contributi e non altre date - es. data di liquidazione materiale delle agevolazioni). Il legale rappresentante dell’impresa richiedente deve inoltre dichiarare, nella modulistica, i contributi pubblici “de minimis” per i quali è stata presentata richiesta in data antecedente alla presentazione della domanda di cui al presente bando e in merito ai quali non è stato ancora adottato un provvedimento di concessione da parte dell’Ente erogante. N.B. Nel caso in cui al suddetto Regolamento Comunitario dovesse subentrare una nuova normativa, si applicheranno i nuovi massimali di aiuto in essa previsti, previa adozione da parte del dirigente competente per materia di apposita determinazione di recepimento delle nuova normativa.
REGIME DI AIUTO. Le agevolazioni previste saranno concesse ed erogate alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis. Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che: • (art. 3 c. 2) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non può superare € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell’arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. Solo fino al 1° luglio 2020, le imprese richiedenti il cui esercizio finanziario non coincide con l’anno solare di riferimento dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventua...
REGIME DI AIUTO. Ai sensi di quanto disposto dal Programma Operativo Annuale degli Interventi 2022, al Cap. 3 “Regime di aiuti” gli interventi di cui al presente avviso non costituiscono aiuti di stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
REGIME DI AIUTO. 1. Il contributo di cui al presente bando è concesso nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e successive modifiche (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato), pubblicato nella ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ del 26 giugno 2014.
REGIME DI AIUTO. Per le azioni che possono configurarsi come aiuto indiretto alle imprese l’azione sarà attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de miminis” con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti “de minimis”), 5 (cumulo) e 6 (controllo). Il beneficio erogato sotto forma di servizi è quantificato al fine del “de minimis” in: - € 4.750,00 per ciascun impresa per il percorso Italian Design Days @ExpoDubai.
REGIME DI AIUTO. Le agevolazioni sono concesse in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento CE 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti di importanza minore (de minimis). - Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa unica1 non può superare 200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari, 100.000,00 Euro nel caso di impresa unica operante nel settore del trasporto su strada. - Sono escluse dai benefici finanziari del bando in oggetto le imprese di cui all’art. 1 del Reg. CE 1407/2013 e le imprese che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione assunta dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. CE 659/1999, che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
1 L’art. 2 del Regolamento 1407/2013 definisce «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
REGIME DI AIUTO. Il contributo di cui al presente bando viene concesso secondo quanto stabilito nel Regolamento UE della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013. A tal proposito si precisa che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concedibili ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 euro, su un periodo di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti). Il legale rappresentante dell’impresa richiedente deve dichiarare, al momento della presentazione della domanda, i contributi pubblici “de minimis” ottenuti nell’esercizio finanziario entro il quale la domanda è presentata alla Regione e nei due esercizi finanziari precedenti. Deve inoltre dichiarare i contributi pubblici “de minimis” per i quali è stata presentata richiesta in data antecedente alla presentazione della domanda di cui al presente bando e in merito ai quali non è stato ancora adottato un provvedimento di concessione da parte dell’Ente erogante.
REGIME DI AIUTO. 1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo di “de minimis”, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea degli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013.
2. Ai sensi dell’art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa unica non può superare l’importo di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
3. Ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, per impresa unica si intende l’insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni, nonché le imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per il tramite di una o più altre imprese: • un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; • un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; • un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; • un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
REGIME DI AIUTO. Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime “de minimis”, ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) e s.m.i., ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L. 190 del 28.6.2014). In base a tali regolamenti, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati a un’impresa unica1 non può superare i massimali pertinenti nell’arco di tre esercizi finanziari. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
a) con altri aiuti in regime “de minimis” fino al massimale “de minimis” pertinente;
b) con aiuti in esenzione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile. Sono inoltre cumulabili con aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni.
REGIME DI AIUTO. 1. Gli aiuti di cui all’articolo 1 sono concessi in osservanza delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L193 del 01 luglio 2014, in particolare nel rispetto di quanto contenuto all’articolo 22 (Aiuti per i servizi di consulenza) del regolamento stesso.
