Erogazione del contributo Clausole campione

Erogazione del contributo. Il contributo sarà assegnato seguendo l’ordine della graduatoria approvata dal Segretario Generale della Camera di Commercio – predisposta sulla base della data di presentazione della domanda – e fino ad esaurimento delle risorse risultanti nel Fondo stesso. La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet camerale xxx.xx.xxxxxx.xx. Pertanto, non verrà inviata alcuna comunicazione alle imprese che pur essendo inserite in graduatoria non potranno beneficiare del contributo per esaurimento delle risorse del Fondo.
Erogazione del contributo. 1. L’erogazione del fondo destinato alla società di produzione italiana è di responsabilità della DGCA; l’erogazione del Fondo destinato alla società tunisina è di responsabilità del CNCI. 2. I contributi assegnati dalla DGCA, sono erogati Cinecittà S.p.A., che a tal fine stipula con il beneficiario un’apposita convenzione. 3. L’erogazione del contributo di responsabilità dell’CNCI avviene tramite la stipula di una convenzione tra la società di produzione tunisina e il CNCI. La firma della convenzione è condizionata al rispetto dell’accordo di coproduzione tra l’Italia e la Tunisia. 4. Dopo la pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e in seguito alla sottoscrizione da parte del beneficiario della convenzione con Cinecittà S.p.A., il beneficiario, entro 12 mesi dalla data del decreto di cui all’articolo 5, comma 5, può richiedere un acconto pari al 50% del contributo assegnato. La DGCA eroga l’acconto entro trenta giorni. 5. Entro 24 mesi dalla data del decreto di approvazione della graduatoria di cui all’articolo 5, comma 5, prorogabili a 36 mesi in casi giustificati e per validi motivi, l’impresa inoltra all’indirizzo PEC della DGCA: xx-xx.xxxxx-xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxx.xx la richiesta definitiva di liquidazione del contributo, contenente, a pena di decadenza: a) consuntivo dei costi di sviluppo; b) piano finanziario definitivo di sviluppo; c) relazione finale sulle fasi di sviluppo; d) sceneggiatura definitiva; e) contratto di coproduzione e piano finanziario dell’opera; f) relazione sulla strategia di produzione e distribuzione per il progetto; g) il numero di iscrizione al Pubblico Registro Cinematografico e Audiovisivo. 6. La società di produzione si impegna ad apporre su tutto il materiale prodotto nella fase dello sviluppo la dicitura “Progetto finanziato con il sostegno del Bando per lo sviluppo di progetti in coproduzione tra Italia e Tunisia” seguita dal logo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo – Ministero della Cultura e il logo del CNCI.
Erogazione del contributo. L’ammortamento del mutuo a tasso agevolato decorre dal semestre successivo rispetto agli eventi sotto specificati: Per l’acquisto il termine decorre dal semestre successivo la stipula del mutuo; Per l’eventuale parte relativa al recupero edilizio il termine decorre dal semestre successivo la data di inizio lavori. La dichiarazione dell’ultimazione dei lavori, della loro conformità alla SCIA o al Permesso a costruire e della rispondenza delle spese sostenute alle spese preventivate, dovrà essere presentata da un tecnico abilitato, all’Amministrazione Comunale ed all’Istituto Mutuante nei trenta giorni successivi il termine fissato per l’ultimazione dei lavori (validità della SCIA o del Permesso a Costruire). L’occupazione dell’alloggio, dotato di regolare certificato di “usabilità”, da parte del proprietario, dovrà essere accertabile da parte del Comune (certificato di residenza) entro 12 mesi dalla data di fine lavori. La mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini sopra descritti, costituirà titolo (unilaterale) per l’Amministrazione Comunale per la revoca del finanziamento agevolato. La banca procederà, per conto del Comune, al recupero delle somme erogate in conto interessi e all’applicazione del tasso di mercato con decorrenza retroattiva, così da ripristinare il plafond a disposizione del Comune per mutui a tasso agevolato. La Banca in sede di contratto del mutuo disciplinerà specificatamente la presente fattispecie.
Erogazione del contributo. Il Ministero della Salute procederà al trasferimento del finanziamento concesso in favore di UNIPI (€ 300.000,00) secondo le modalità e i termini previsti dell'Accordo di Collaborazione e di seguito richiamati: a) una prima quota, pari al 50% del finanziamento, pari a € 150.000,00 (centocinquantamila/00), dietro formale richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta, inoltrata dopo la comunicazione ufficiale; b) una seconda quota pari al 30% del finanziamento, pari a € 90.000,00 (novantamila/00) dietro presentazione di formale richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta da parte di UNIPI. Il pagamento sarà disposto solo a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari di cui all’articolo 4, relativi al primo anno di attività. c) una terza quota, pari al 20% del finanziamento, a € 60.000,00 (sessantamila/00), dietro presentazione della relazione e del rendiconto finali di cui all’articolo 4, unitamente ad una formale richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta da parte dell’Università. Il pagamento sarà disposto solo a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari finali di cui all’articolo 4, relativi al progetto. L’Università si impegna a restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero. Per l'esecuzione delle attività progettuali, UNIPI trasferirà ad UNIFG, la quota complessiva di finanziamento spettante pari a € 48.700,00 (quarantottomilasettecento/00). Le quote saranno trasferite secondo le modalità di seguito riportate: 50% dell’importo complessivo, pari ad € 24.350,00 (ventiquattromilatrecentocinquanta/00), ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione, subordinatamente all'effettiva riscossione della medesima quota trasferita dal Ministero; 30% dell’importo complessivo, pari a € 14.610,00 (quattordicimilaseicentodieci/00), dopo il primo anno di attività, successivamente alla valutazione positiva da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari presentati dalla UO e subordinatamente all'effettiva riscossione della medesima quota trasferita dal Ministero; 20% dell’importo complessivo, pari a € 9.740,00 (novemilasettecentoquaranta/00), nella misura del saldo delle spese effettive sostenute, rendicontate ed approvate, alla conclusione del progetto, previa approvazione da parte del Ministero della Salute del Rapporto tecni...
Erogazione del contributo. Il contributo è erogato dalla banca sulla base delle disposizioni di pagamento ricevute dal Comune, con chiara evidenza dei codici IBAN, e relative intestazioni, cui devono essere destinati i bonifici. I destinatari dei suddetti bonifici possono essere: 1) l’intestatario/beneficiario della pratica nei casi previsti dall’art. 8, commi 3bis e 3ter dell’ord. 29/2012, dell’art. 8, commi 4 e 4bis dell’ord. 51/2012 e dell’art. 8, comma 4 dell’ord. 86/2012 (lavori iniziati e pagati dal beneficiario, spese per pronto intervento e messa in sicurezza, anticipi a professionisti, spese per indagini e prove di laboratorio, anticipi da parte degli istituti di credito); 2) l’impresa esecutrice dei lavori; 3) i professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo (per gli edifici classificati con danno X0, X0, X0 ed E3) ed il coordinamento del progetto in materia di sicurezza. Nello specifico, le figure professionali che ricevono il contributo direttamente dalla Banca sono: 1) progettista architettonico (colui che deve presentare la domanda in quanto richiestogli asseverazioni e dichiarazioni), 2) progettista delle strutture, 3) progettista degli impianti elettrici, 4) progettista degli impianti termici, 5) coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, 6) coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, 7) direttore dei lavori, 8) collaudatore, 9) certificatore energetico, 10) geologo; 4) l’amministratore del condominio.
Erogazione del contributo. L’erogazione dei contributi, al netto della ritenuta fiscale del 4% prevista dalle norme di legge, sarà disposta con Determinazione Dirigenziale.
Erogazione del contributo. L’erogazione del contributo è effettuata al Capofila di progetto secondo le modalità indicate all'articolo 12 del Bando e nelle Linee guida per la rendicontazione.
Erogazione del contributo. Il Comune di Città di Castello corrisponderà al soggetto selezionato il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati. Le spese effettivamente sostenute dovranno risultare giustificate da documenti fiscalmente validi o da documenti contabili di valore probatorio equivalente (ricevuta di conto corrente postale; estratto conto per i pagamenti effettuati tramite assegni circolari/bancari/postali; quietanze di pagamento ; bonifico bancario/postale) ed essere allegati in copia. Ai fini dell’erogazione del rimborso si applica l’art. 3 della L. n.136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari. I pagamenti disposti dal Comune di Città di Castello avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, su conto corrente dedicato indicato dall’affidatario. Allo scopo, l’affidatario comunica per scritto al Comune gli estremi del conto corrente unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il contributo sarà erogato in tre distinte tranches: una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura dell’15 % del contributo concesso, a seguito della comunicazione di avvio delle attività progettuali, su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell’ETS, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, tenendo conto delle disponibilità di cassa sul pertinente capitolo del bilancio; una seconda quota nella misura del 65% del contributo concesso, a seguito di ricezione della rendicontazione analitica delle spese sostenute per un importo pari almeno al 90% dell’anticipo di cui sopra, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell’ ETS selezionato, tenendo conto delle disponibilità di cassa sul pertinente capitolo del bilancio; una terza quota pari al 20% del contributo concesso, a titolo di saldo, a seguito di ricezione della rendicontazione analitica delle spese sostenute pari al 100% del contributo concesso, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell’ETS, all’esito positivo della verifica amministrativo-contabile svolta, tenendo sempre conto della disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di bilancio. La liquidazione del rimborso avverrà a seguito della presentazione al Comune di apposita relazione consuntiva a rendiconto delle prestazioni effettuate e dei giustificativi di spesa quietanzati, relative ai servizi di cui alla presente convenzione e alle spese sostenute.
Erogazione del contributo. 1. La Regione eroga al Comune un contributo a fondo perduto, pari all’80% delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, fino ad un massimo di Euro 100.000 euro. 2. Il programma di attuazione di cui all’allegato A) ha un valore complessivo pari a Euro 140.000,00 di cui Euro100.000,00 quale quota di cofinanziamento regionale. 3. Le risorse saranno assegnate secondo la seguente ripartizione: • 70% per interventi in capitale; • 30% per interventi in corrente. 4. L’erogazione del contributo spettante al Comune è prevista in due tranche: • 40% del contributo regionale, pari a Euro 40.000,00, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo; • 60% del contributo regionale, pari a Euro 60.000,00, al completamento delle spese ammesse, previa relazione e rendicontazione conclusiva dell’intervento.
Erogazione del contributo. Al proprietario è richiesta la sottoscrizione, prima dell’erogazione del contributo, di un Accordo con il Comune/Ambito, con le seguenti caratteristiche: gli alloggi devono essere messi a disposizione entro massimo sei mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo, e per un periodo di almeno tre anni; il contratto di locazione deve essere stipulato a canone concordato – (L. 431/1998) o comunque a canone inferiore al libero mercato. I nuclei individuati come locatari dovranno essere in possesso di un ISEE non superiore a € 26.000 e potranno essere indicati dal Comune/Ambito. I contributi saranno erogati direttamente ai proprietari a seguito di sottoscrizione dell’accordo da parte di tutti gli interessati, previa verifica dei requisiti di accesso e del rispetto degli impegni nell’accordo. Non è possibile erogare il contributo all’inquilino. Una volta concesso il contributo, a seguito di istruttoria del Comune, il rimborso verrà erogato ad avvenuta messa a disposizione dell’alloggio e previa la presentazione di apposita domanda di rimborso corredata dei seguenti documenti: fatture quietanzate che attestino le avvenute spese per lavori di manutenzione e messa a norma impianti; copia del contratto di locazione a canone concordato, o inferiore al libero mercato, di durata di almeno 3 anni. È possibile allargare la platea di beneficiari anche a persone giuridiche inserendo anche le aziende private, comprese le cooperative edificatrici.