Contratto di assicurazione
per Veicoli diversi da Autovetture, Ciclomotori e Motocicli
Systema auto DIRETTA
DIRETTA
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
a) Nota informativa, comprensiva del glossario;
b) Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa
Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Xxx Xxxxxxxxxx x. 00/0 - 00000 Xxxxxx - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
NOTA INFORMATIVA PER VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI
PRODOTTO SYSTEMA AUTO DIRETTA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DI
VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI
(Ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35/2010)
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Ricordiamo che presso il nostro Punto di Vendita o accedendo al nostro sito internet è possibile richiedere un preventivo gratuito, redatto tenendo conto degli elementi di personalizzazione previsti dalla Tariffa e in base alla formula contrattuale prescelta tra quelle da noi offerte.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A., in breve SYSTEMA S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046.
Xxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxx x. 00/0 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).
Recapito telefonico 02-64021, sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
E’ autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 1/6/1988 pubblicato sulla G.U. n. 134 del 9/6/1988; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00072.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa (dati aggiornati a: 04/2013)
In base all’ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell’impresa è pari ad €. 13.479.589 con capitale sociale pari ad €. 5.164.000 e totale delle riserve patrimoniali pari ad €. 8.314.989.
L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 302,7%.
Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della società: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
GLOSSARIO
le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle Condizioni di Assicurazione:
AREE AEROPORTUALI
Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto.
ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO)
Il documento che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare al Contraente e nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.
AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE
Gli autoveicoli definiti come tali dall’articolo 54 lettera g) del Codice della Strada.
COASSICURAZIONE
Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un
Xxxxxxx assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).
CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)
Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.
COMMITTENTE
Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un’opera.
CONSAP
La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx –
xxx.xxxxxx.xx).
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.
DENUNCIA
Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall'Assicurato all'assicuratore.
FAMIGLIARE CONVIVENTE
Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.
FRANCHIGIA
La parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifre.
LEASING
Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
LOCATARIO
L’utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.
MASSIMALE
Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile.
MEZZI D’OPERA
Gli autoveicoli definiti come tali dall’articolo 54 lettera n) del Codice della Strada.
NORME TARIFFARIE
Le norme di SYSTEMA che indicano le modalità di applicazione della Tariffa, nonché gli sconti, gli aumenti ed i Premi applicabili in casi particolari.
PERIODO DI ASSICURAZIONE
Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
PERIODO DI OSSERVAZIONE
Il periodo contrattuale (regolamentato dall'articolo 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione -
Periodi di osservazione della sinistrosità) rilevante ai fini dell’applicazione delle regole evolutive.
POLIZZA
La scheda sottoscritta dal Contraente e con la quale SYSTEMA presta la garanzia assicurativa.
PREMIO
Somma di denaro dovuta dal Contraente all'assicuratore, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.
PROPRIETARIO DEL VEICOLO
Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
PUNTO DI VENDITA
SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A.- Agenzia di Direzione, xxx Xxxxxxx 00 – 00000 - Xxxxxx.
RESPONSABILITA’ PARITARIA
Ricorre nei casi in cui la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
RESPONSABILITA’ PRINCIPALE
Nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i Sinistri con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SYSTEMA
La Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.
TARIFFA
L’insieme dei fattori di Xxxxxxx che concorrono a definire il Premio Rc Auto determinato da
SYSTEMA al momento della stipulazione del contratto.
TERZI
Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del Codice.
3. Coperture assicurative offerte
La copertura offerta assicura i Rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali è obbligatoria l’assicurazione per i possibili danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del veicolo nelle aree pubbliche o a queste equiparate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione) compresa la Responsabilità Civile dei trasportati.
SYSTEMA propone:
Per motoveicoli e motoslitte la formula tariffaria Bonus/Malus (Condizione Speciale H, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione o in aumento del Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri per i quali l’Assicurato ha la Responsabilità principale nei Periodi di osservazione, e si articola in 18 classi di appartenenza, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della Condizione speciale H.
Per autocarri, trattori stradali, autotreni, autoarticolati, Mezzi d’opera, autobus, filoveicoli, autosnodati, macchine operatrici, macchine agricole ed Autoveicoli per uso speciale la formula tariffaria Bonus/Malus (Condizione Speciale L, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione o in aumento del Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri per i quali l’Assicurato ha la Responsabilità principale nei Periodi di osservazione, e si articola in 9 classi di appartenenza, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della Condizione speciale L.
Si può scegliere inoltre di pattuire l’applicazione di una Franchigia, con riduzione del Premio. In tale ipotesi si dovrà rimborsare a SYSTEMA l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia, come riportato al punto 15 delle Condizioni Speciali H ed L (Bonus/Malus con Franchigia).
AVVERTENZA
Premesso che la copertura assicurativa si estende ai danni involontariamente cagionati a Terzi durante la circolazione del veicolo in aree private, si precisa che la garanzia non opera in caso di danni verificatisi durante la sosta del veicolo medesimo in area privata. Non sono altresì coperti i danni comunque cagionati nelle Aree aeroportuali e i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione).
AVVERTENZA
Esclusioni e rivalsa
Segnaliamo che le Condizioni di Assicurazione prevedono alcuni casi nei quali la garanzia non opera. In tali ipotesi, in forza dell’articolo 144 del Codice SYSTEMA potrà rivalersi nei confronti dell'Assicurato o del Contraente, per ottenere il rimborso di quanto abbia dovuto pagare ad un Terzo in seguito ad un Sinistro.
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli articoli: 2 “Esclusioni e rivalsa”, 3 “Estensione territoriale”, 5 “Determinazione del premio – Comunicazioni del contraente” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
AVVERTENZA
Ricordiamo che qualora sia pattuita l’applicazione di una Franchigia fissa (punto 15 delle Condizioni Speciali H ed L), si deve rimborsare a SYSTEMA l’importo del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessa. Per esempio, se è stata pattuita una Franchigia di € 218, in presenza di un danno di € 750 si dovrà rimborsare l’intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno di € 150 si dovrà rimborsare quest’ultimo importo.
AVVERTENZA
Come previsto dall’art. 22 del Decreto Legge n. 179 del 18/10/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, il contratto, di durata annuale (o su richiesta dell’Assicurato,di anno più frazione) cesserà automaticamente alla sua scadenza senza alcun obbligo di disdetta.
Le relative garanzie saranno operanti fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
4. Soggetti esclusi dalla garanzia
Si ricorda che la garanzia non copre:
. i danni alla persona e alle cose subiti dal conducente;
. i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
a) il Proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di veicolo concesso in Leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del veicolo e delle persone elencate al punto a), nonchè gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio – nullità
AVVERTENZA
Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’indennizzo/risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
AVVERTENZA
In particolare, le dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio potrebbero comportare la rivalsa in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che invece si sarebbe determinato conoscendo tali circostanze. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo 5 “Determinazione del Premio - comunicazioni del Contraente” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
6. Premi
Il Premio deve essere pagato, presso il Punto di Vendita al quale è assegnato il contratto, alla consegna della Polizza e può essere corrisposto in contanti o tramite assegno, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Si segnala che il Premio viene determinato sulla base di alcuni parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa, come per esempio l’età del Proprietario.
La periodicità di pagamento del Premio è annuale.
SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. - Agenzia di Direzione, xxx Xxxxxxx 00 - 00000 - Xxxxxx, aperta al pubblico:
- dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
- il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 previo appuntamento (come da modalità disponibili sul sito di Systema);
esclusi i giorni festivi.
AVVERTENZA
Si ricorda che in caso di cessazione del Rischio (alienazione, consegna in conto vendita, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo) si può ottenere la restituzione della parte di Premio netto pagato relativo al periodo residuo non goduto (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli articoli 7 “Trasferimento della proprietà del veicolo”, 12 ”Furto, Rapina o Appropriazione indebita del veicolo”, e 13 ”Distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo” delle Condizioni Generali di Assicurazione).
7. Informativa in corso di contratto
SYSTEMA si impegna a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all’Attestazione, riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti, incluse le eventuali variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
8. Attestazione sullo stato del Rischio – classe di merito
L'Attestazione, che ha una validità di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per la quale è stata rilasciata, è un documento indispensabile per conoscere le caratteristiche del Rischio da assicurare e quindi per stabilire un Premio corretto. Nello stesso tempo è uno strumento dal quale risulta la sinistrosità del veicolo assicurato (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’articolo 14 ”Attestazione dello stato di Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione).
Per queste ragioni si fa presente che:
se il veicolo è già stato assicurato in precedenza, si deve consegnare al nuovo assicuratore la relativa Attestazione in occasione della stipulazione di un successivo contratto;
SYSTEMA invia l'Attestazione al Contraente almeno trenta giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, indipendentemente dal fatto che si intenda o meno rinnovarlo con lo stesso assicuratore.
Relativamente ai contratti stipulati con la formula Bonus/Malus – Condizione Speciale H ed L -, sull'Attestazione rilasciata da SYSTEMA vengono indicate, oltre alla classe di provenienza e di assegnazione derivante dalle condizioni applicate al contratto, anche quella derivante dall’applicazione delle indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n. 4/2006 (Classe di Conversione Universale o CU).
AVVERTENZA
Informiamo che la classe di merito di conversione universale cosiddetta CU riportata sull’Attestazione è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. di ciascuna Compagnia.
Quest'ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, potrà essere presa in considerazione dal nuovo assicuratore unitamente alle informazioni relative alla sinistrosità pregressa.
Riportiamo, di seguito, alcuni criteri di assegnazione del contratto alle classi di merito previste dalla Classe di Conversione Universale (CU), come da allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 4/2006:
- in caso di prima assicurazione del veicolo a seguito di immatricolazione o voltura o a seguito di cessione del contratto classe di merito CU 14.
- Nel caso di Xxxxxx già presenti nel portafoglio di SYSTEMA o di Rischi provenienti da formule tariffarie diverse dal Bonus Malus la classe di merito CU viene determinata sulla base del numero di annualità (considerando le ultime 5 complete) senza Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con Responsabilità principale.
ANNI SENZA SINISTRI | CLASSE DI MERITO |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
N.B.: non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (dato non disponibile);
non si considera l’anno in corso.
Per determinare la classe di assegnazione, si prendono in considerazione TUTTI gli eventuali Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con Responsabilità principale provocati nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso) per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi.
Nel caso in cui venga assicurato un veicolo di prima immatricolazione o questo sia assicurato per la prima volta dopo una voltura, si ricorda che qualora:
venga consegnata un’Attestazione in corso di validità per un veicolo della stessa tipologia;
e
il nuovo veicolo sia intestato allo stesso Proprietario/Xxxxxxxxx (persona fisica) - o ad un suo
Famigliare convivente - del veicolo riportato sull’Attestato consegnato;
si potrà usufruire, a seconda dei casi precisati nelle Condizioni Speciali H ed L, della medesima classe di merito CU o di Compagnia.
CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE DELL’IMPRESA
La classe di merito di assegnazione viene stabilita nell’ambito delle Norme Tariffarie in vigore al momento della stipulazione del contratto, consultabili preventivamente presso il Punto di Vendita cui è appoggiato il contratto o sul sito Internet SYSTEMA (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
In assenza di indicazioni troveranno applicazione i criteri indicati dalle Condizioni di Assicurazione che di seguito sintetizziamo.
Motoveicoli per trasporto cose e motoslitte
La Condizione Speciale H - Bonus/Malus “Veicoli leggeri” delle Condizioni di Assicurazione stabilisce che la classe di merito di assegnazione è la 14 per i veicoli assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione (invariata rispetto a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 4/2006).
Autocarri, Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati, Mezzi d’opera, Autobus, Filoveicoli, Autosnodati, Macchine Operatrici, Macchine Agricole ed Autoveicoli per uso speciale
La Condizione Speciale L - Bonus/Malus “Veicoli pesanti” delle Condizioni di Assicurazione prevede un’articolazione della scala Bonus/Malus in nove classi di merito a causa della particolare tipologia dei veicoli interessati: in particolare per i veicoli assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione la classe di merito di assegnazione è la 5 (secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 4/2006 la classe CU in tal caso è invece la 14).
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rimanda alle Condizioni speciale H ed L dal punto 2 al punto 9.
INFORMAZIONE SUL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO
SYSTEMA prevede nelle Condizioni Speciali H ed L il mantenimento della classe di merito - purché non cambi il Proprietario (il Locatario nel caso di contratto di Leasing) - in caso di:
- trasferimento di proprietà del veicolo;
- distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo;
- documentata consegna in conto vendita del veicolo;
- furto del veicolo, rapina ed appropriazione indebita.
Il diritto al mantenimento della classe in corso può essere fatto valere anche dal coniuge in comunione dei beni nonché, in caso di variazione della proprietà del veicolo, per il conferimento della proprietà piena ad uno solo dei precedenti comproprietari.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il
Terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Per quanto concerne la decadenza conseguente ad omessa o ritardata Denuncia di Xxxxxxxx si rimanda all’avvertenza di cui al successivo punto 11.
10. Regime fiscale
Nel contratto si applicano sul Premio imponibile l’aliquota fiscale e il Contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura prevista dalla normativa vigente ed indicata in Polizza.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
11. Procedura per il risarcimento del danno
Ai sensi dell’articolo 143 del Codice in caso di Sinistro il Contraente ha l'obbligo di far pervenire prontamente la relativa Denuncia alla Sede di SYSTEMA o al Punto di Vendita presso il quale ha stipulato il contratto.
A questo scopo si deve utilizzare l'apposito modulo (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Xxxxxxxx) fornito da SYSTEMA. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 8 “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei Sinistri”.
AVVERTENZA:
L’Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 5 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui ne è venuto a conoscenza (articolo 8 “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazione), pena la perdita del diritto all’indennizzo/risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell’articolo 1915 del codice civile.
Per quanto concerne:
• la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006 Tali norme non si applicano ai veicoli non targati (macchine agricole o macchine operatrici che circolano in forza di specifiche autorizzazioni pur essendo sprovviste di targa identificativa del veicolo);
• il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all’articolo 141 del Codice,
• le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice.
A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali le imprese di assicurazione devono procedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri.
Con riferimento alla procedura di risarcimento diretto, in caso di richiesta danni completa, l’impresa deve procedere all’offerta – eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula- ovvero deve comunicare all’Assicurato i motivi che impediscono di formulare l’offerta, con le seguenti tempistiche:
per i danni a cose: entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; entro sessanta giorni, diversamente, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducente;
nel caso di lesioni, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
L’impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato o nel caso non abbia fatto pervenire alcuna risposta entro quindici giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta.
Negli altri casi, qualora non sia applicabile la procedura di Risarcimento diretto, l’impresa deve formulare l’offerta, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro trenta giorni in caso di sottoscrizione del modulo di Denuncia del Sinistro da parte dei conducenti coinvolti).
In caso di Xxxxxxxx mortali o con lesioni, l’offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non farla – deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 148 del Codice.
L’impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione.
Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto l’offerta, l’impresa corrisponde comunque la somma offerta entro i quindici giorni successivi.
Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori approfondimenti nell’ottica della prevenzione e del contrasto delle frodi assicurative, i termini entro i quali l’impresa deve procedere all’offerta ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla sono sospesi. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia al secondo comma dell’articolo 148 del Codice. Ricordiamo che sul sito internet di Systema (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), é possibile trovare l’indicazione del centro di liquidazione Sinistri territorialmente competente.
12. Incidenti stradali con controparti estere
In caso di incidente stradale avvenuto in Italia con veicolo immatricolato all’estero, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, si deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all’U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, xxxxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx, che provvederà alla gestione del Sinistro ai sensi dell’articolo 125 del Codice.
Se durante un viaggio all'estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell’Unione Europea e Norvegia, Islanda e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'Impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro. Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), si deve inviare apposita richiesta al Centro di Informazione Italiano, all’indirizzo:
CONSAP S.p.A.
Centro di Informazione Italiano Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx mail: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx fax: x00 00 00000000
telefono: x00 00 00000000
o accedere al sito Internet: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-x-xxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xx- informazioneitaliano.
In entrambi i casi occorrerà indicare in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del Sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del Sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del Sinistro, se nota).
N.B.: Se l'incidente è provocato all'estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l'applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.
In questi casi, se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all'impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del Sinistro se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell'accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito web dell'UCI).
Per maggiori dettagli si rimanda ai siti dell’IVASS e dell’UCI, ricordando che nel caso in cui l’assicuratore estero o il mandatario per la gestione dei Sinistri non rispondano entro tre mesi, si può fare appello alla Consap che in veste di Organismo di Indennizzo provvederà per le fasi successive.
In caso di Sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato ovvero in caso di Sinistro causato dal ladro a partire dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata alla Autorità competente, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all’Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada istituito presso la Consap.
13. Facoltà del Contraente di rimborsare l’importo liquidato per un Sinistro
Si ricorda che, al fine di evitare l’applicazione del malus e la conseguente maggiorazione del Premio, si può decidere di rimborsare alla Consap (per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di risarcimento diretto) o a SYSTEMA (per gli altri Sinistri) l'importo di uno o più Sinistri liquidati integralmente nel Periodo di osservazione immediatamente precedente alla data di scadenza del contratto.
Tale facoltà potrà essere esercitata entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza contrattuale
(articolo 11 Condizione Speciale H ed L “Facoltà del Contraente di rimborsare i Sinistri liquidati).
14. Accesso agli atti dell’impresa
Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi.
Quanto sopra salvo il caso previsto dal comma 2 bis dell’articolo 148 del Codice – cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio - in cui l’impresa abbia presentato denuncia o querela.
Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n. 191/2008.
In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso deve essere inviata, rinviamo all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 191/ 2008.
Ci limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione.
L’impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro quindici giorni dalla ricezione.
L’impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia.
Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.
Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’impresa gestionaria, di cui al punto 12.
15. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Reclami e Assistenza Clienti Xxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0/X
00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) Fax: 00 0000 0000
Indirizzo di Posta Elettronica:
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx - fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000, corredando l’esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS.
Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
16. “Home Insurance”
Systema, ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013, ha attivato nella home page del proprio sito internet (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), un’apposita Area Riservata, a cui il Contraente potrà accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale (più precisamente: le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze, nonché l’Attestazione sullo stato del Rischio), riferita alla data di aggiornamento specificata.
Il Contraente ha, pertanto, la facoltà di ottenere, mediante processo di “auto registrazione”, le credenziali personali identificative necessarie per l’accesso seguendo le istruzioni riportate nell’Area Riservata stessa.
SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
N.B.: Si precisa che dal 1° gennaio 2013 l’ISVAP - Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ha assunto la nuova denominazione di IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - in virtù di quanto è stato stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135.
Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): 01.2014
DIRETTA
Libretto di Polizza
Veicoli diversi delle Autovetture, Ciclomotori e Motocicli
Edizione 10/2013
Responsabilità Civile
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RCA PER VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI
- EDIZIONE 1° OTTOBRE 2013-
(Ai sensi degli articoli 122 e seguenti del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 - “Nuovo Codice delle Assicurazioni Private”)
DEFINIZIONI
AREE AEROPORTUALI
Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto.
ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO)
Il documento che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare al Contraente e nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.
AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE
Gli autoveicoli definiti come tali dall’articolo 54 lettera g) del Codice della Strada.
COASSICURAZIONE
Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un Rischio assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).
CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)
Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.
COMMITTENTE
Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un’opera.
CONSAP
La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx – xxx.xxxxxx.xx).
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.
DENUNCIA
Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall'Assicurato all'assicuratore.
FAMIGLIARE CONVIVENTE
Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.
FRANCHIGIA
La parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifre.
LEASING
Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
LOCATARIO
L’utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.
MASSIMALE
Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile.
MEZZI D’OPERA
Gli autoveicoli definiti come tali dall’articolo 54 lettera n) del Codice della Strada.
NORME TARIFFARIE
Le norme di SYSTEMA che indicano le modalità di applicazione della Tariffa, nonché gli sconti, gli aumenti ed i Premi applicabili in casi particolari.
PERIODO DI ASSICURAZIONE
Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
PERIODO DI OSSERVAZIONE
Il periodo contrattuale (regolamentato dall'articolo 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Periodi di osservazione della sinistrosità) rilevante ai fini dell’applicazione delle regole evolutive.
POLIZZA
La scheda sottoscritta dal Contraente e con la quale SYSTEMA presta la garanzia assicurativa.
PREMIO
Somma di denaro dovuta dal Contraente all'assicuratore, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.
PROPRIETARIO DEL VEICOLO
Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
PUNTO DI VENDITA
SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. – Agenzia di Direzione, xxx Xxxxxxx 00 - 00000 - Xxxxxx.
RESPONSABILITA’ PARITARIA
Ricorre nei casi in cui la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
RESPONSABILITA’ PRINCIPALE
Nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i Sinistri con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SYSTEMA
La Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.
TARIFFA
L’insieme dei fattori di Xxxxxxx che concorrono a definire il Premio Rc Auto determinato da
SYSTEMA al momento della stipulazione del contratto.
TERZI
Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del Codice.
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
SYSTEMA assicura, in conformità alle norme del Codice, i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del veicolo descritto in Polizza.
L'assicurazione copre anche:
1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private escluse le Aree aeroportuali. Ai fini della presente estensione di garanzia la sosta del veicolo non è equiparata alla circolazione;
2. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici;
3. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Xxxxx non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato;
4. la responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
5. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
6. PER LE MACCHINE AGRICOLE: la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi agricoli;
7. PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità dell'istruttore. Inoltre sono considerati Xxxxx l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
8. PER MOTOVEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO ED AUTOBUS: la responsabilità del Contraente, del conducente e del Proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;
9. PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità del Proprietario e del Committente per i danni involontariamente cagionati ai Terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi;
10. PER I RIMORCHI: la responsabilità civile derivante all’Assicurato dai Sinistri provocati nel territorio della Germania, della Spagna, della Grecia e della Francia dal veicolo descritto in Polizza quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi.
11. PER GLI AUTOCARAVAN: il sovrappeso del veicolo, purché il peso dello stesso non superi di più del 20% quanto riportato nella Carta di Circolazione; in ogni caso tale sovrappeso deve essere causato da attrezzature inerenti l'uso specifico del veicolo.
Nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 7, 8, 9 e 10 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria.
L'assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Qualora in Polizza siano indicati un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato l'assicurazione si riferisce al “Rischio statico” ossia copre la responsabilità per i danni a Terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA
Salvo che non sia diversamente convenuto l'assicurazione non è operante:
se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
nel caso di veicolo con “targa prova”, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, dal Locatario), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest’ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
nel caso di veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
in caso di dolo del conducente.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice, SYSTEMA eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
SYSTEMA rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:
il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. E’ in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.
ARTICOLO 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, di Andorra e della Serbia.
L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo SYSTEMA rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso Periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il Premio.
In occasione delle scadenze di annualità, SYSTEMA risponde anche dei danni che si verifichino fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest'ultima a SYSTEMA la quale eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Resta fermo quanto disposto al precedente articolo 2 - Esclusioni e rivalsa.
ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza.
Il pagamento va eseguito presso il Punto di Vendita al quali è assegnato il contratto, che è autorizzato a rilasciare il certificato, il contrassegno e la Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
ARTICOLO 5 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE
Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di Leasing, al Locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa, nonché al contenuto dell’Attestazione.
In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, ovvero da parte dell’Assicurato se persona diversa dal Contraente, al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, ovvero da parte dell’Assicurato se persona diversa dal Contraente, al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a SYSTEMA ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.
In caso di mancata comunicazione, SYSTEMA eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.
ARTICOLO 6 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'
Per l'applicazione delle regole evolutive, ove previste dalle Condizioni Speciali, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
periodi successivi: in caso di permanenza presso lo stesso assicuratore iniziano sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e terminano sessanta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a SYSTEMA l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo, fornendone idonea documentazione.
In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
L'alienante, previa restituzione al Punto di Xxxxxxx al quale è assegnato il contratto del certificato, del contrassegno e della Carta Verde relativi al veicolo alienato, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà.
In questo caso SYSTEMA procede all'eventuale conguaglio del Premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito; la formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.
Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.
b) CESSIONE DEL CONTRATTO
Se il contratto relativo al veicolo alienato viene ceduto all'acquirente, il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a SYSTEMA, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi. Il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione.
Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.
Il contratto ceduto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. La garanzia è operante fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto: SYSTEMA pertanto non rilascerà l'Attestazione.
c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà; in tal caso il Contraente deve darne comunicazione a SYSTEMA restituendo contestualmente certificato di assicurazione, contrassegno e Carta Verde. SYSTEMA rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti.
Per i contratti di durata inferiore ad un anno SYSTEMA non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Il contratto si risolve, senza rimborso del Premio, anche nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita a condizione che siano stati restituiti al Punto di Vendita di SYSTEMA il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde. In caso di successivo trasferimento di proprietà del veicolo stesso il Contraente ha diritto al rimborso del Premio pagato e non goduto dal momento della consegna in conto vendita del veicolo.
ARTICOLO 8 - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI
Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e
150 del Codice la richiesta di risarcimento è presentata con lettera raccomandata -con avviso di ricevimento o con consegna a mano- telegramma o fax. E’ esclusa la presentazione in via telematica.
In ogni caso deve essere presentata Denuncia del Sinistro redatta sul modulo, fornito da SYSTEMA, Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro, conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n. 13 del 6/2/2008.
La predetta Denuncia deve essere presentata entro cinque giorni da quello in cui il
Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.
La Denuncia deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro stesso.
Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del Sinistro come sopra indicati può comportare per SYSTEMA gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
ARTICOLO 9 - GESTIONE DELLE VERTENZE
SYSTEMA assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.
SYSTEMA non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora SYSTEMA lo richieda espressamente.
ARTICOLO 10 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata annuale o su richiesta dell’Assicurato di anno più frazione e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. La garanzia è operante fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
Qualora il contratto venga emesso in sostituzione di un altro per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.
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ARTICOLO 11 - CONTRATTI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO
I contratti di durata inferiore all’anno cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. E' altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
ARTICOLO 12 - FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO
In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione a SYSTEMA, restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde al Punto di Xxxxxxx al quale è assegnato il contratto.
Il Contraente deve inoltre consegnare a SYSTEMA copia della Denuncia presentata all’Autorità competente.
Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al Proprietario del veicolo
rubato.
SYSTEMA procede all'eventuale conguaglio del Premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito.
La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.
b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla Denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza e SYSTEMA rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua.
Per i contratti di durata inferiore ad un anno SYSTEMA non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
ARTICOLO 13 - DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO
Nel caso di cessazione di Xxxxxxx a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a SYSTEMA, restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde al Punto di Vendita al quale è assegnato il contratto.
Il Contraente deve inoltre consegnare a SYSTEMA:
in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, la documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.
Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al Proprietario del veicolo
distrutto, demolito od esportato.
SYSTEMA procede all'eventuale conguaglio del Premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito.
La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.
b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve dalla data di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo e SYSTEMA rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti.
Qualora certificato/contrassegno/Carta Verde siano andati distrutti con il veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione.
Per i contratti di durata inferiore ad un anno SYSTEMA non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
ARTICOLO 14 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO
SYSTEMA rilascia al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, un'Attestazione contenente:
- la denominazione dell'Impresa di assicurazione;
- il nome del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale se persona giuridica;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'Attestazione viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- il numero dei Sinistri pagati con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria, eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni con la specificazione della tipologia di danno liquidato;
- il numero e gli importi delle Franchigie formalmente richieste all'Assicurato e da questi non corrisposte;
- la firma dell'assicuratore.
Nel caso di stipula di Xxxxxxx ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, comma 4-bis, del Codice, l’Attestazione contiene l’indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle Attestazioni successive alla prima.
Qualora il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole Bonus/Malus che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del Premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del Periodo di osservazione vengono indicati:
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- la classe di merito di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 (Classe di Conversione Universale o CU);
- i Sinistri pagati con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria nel
Periodo di osservazione considerato con la relativa percentuale di responsabilità.
E' legittimato al ritiro dell'Attestazione oltre al Contraente anche il Proprietario (o il Locatario nel caso dei contratti di Leasing o l’acquirente con patto di riservato dominio o l’usufruttuario) del veicolo, se persona diversa dal Contraente.
In caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo SYSTEMA rilascia al Contraente l’Attestazione relativa all’annualità in corso qualora il Periodo di osservazione risulti concluso.
Nel caso di contratto stipulato in Coassicurazione con ripartizione del Rischio tra più Imprese, l'Attestazione viene rilasciata dalla delegataria.
SYSTEMA non rilascia l'Attestazione nel caso di:
contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;
contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo;
cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato.
Validità dell’Attestazione
Il periodo di validità dell’Attestazione è pari a dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto per il quale la stessa è stata rilasciata. La validità dell’Attestazione è posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto.
In caso di Xxxxxxx sospesa la validità dell’ultima Attestazione conseguita è posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di sospensione di tale contratto.
Qualora il veicolo indicato nell’Attestazione sia stato oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà la validità dell’Attestazione stessa è pari ad un massimo di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per il quale quest’ultima è stata rilasciata.
In ogni caso qualora siano decorsi più di cinque anni l’Attestazione non è più valida.
ARTICOLO 15 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO- DUPLICATO DI POLIZZA
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, SYSTEMA vi provvede previa restituzione di quelli da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del Premio.
Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, SYSTEMA rilascia un duplicato su richiesta ed a spese del Contraente.
Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento il Contraente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.
In caso di richiesta di duplicato o copia della Polizza ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile, SYSTEMA rilascia un duplicato o una copia su richiesta ed a spese del Contraente. Se la perdita della Polizza sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, il Contraente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.
ARTICOLO 16 - IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da SYSTEMA.
ARTICOLO 17 - COMPETENZA TERRITORIALE
Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206 (Codice del Consumo), è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio. Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.
ARTICOLO 18 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
VINCOLI
E’ esclusa la possibilità di vincolare la polizza a favore di qualsiasi ente
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
Le Condizioni Speciali che seguono sono valide soltanto per le categorie di veicoli indicate dalle Tariffe e dalle Norme Tariffarie e, in ogni caso, operano solo se espressamente richiamate in Polizza.
H) BONUS/MALUS VEICOLI LEGGERI PER CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI, MOTOVEICOLI E MOTOSLITTE
1. PREMESSA
La presente assicurazione è stipulata nella formula Bonus/Malus Veicoli leggeri - che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di Sinistri nei Periodi di osservazione - che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di Premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella 1:
TABELLA 1 - CLASSI DI MERITO
Classi di merito | Coefficienti di determinazione del Premio |
1 | 0,50 |
2 | 0,53 |
3 | 0,56 |
4 | 0,59 |
5 | 0,62 |
6 | 0,66 |
7 | 0,70 |
8 | 0,74 |
9 | 0,78 |
10 | 0,82 |
11 | 0,88 |
12 | 0,94 |
13 | 1,00 |
14 | 1,15 |
15 | 1,30 |
16 | 1,50 |
17 | 1,75 |
18 | 2,00 |
La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle Norme Tariffarie in vigore al momento della stipulazione del contratto.
In mancanza di indicazioni nelle Norme Tariffarie, si applicano i criteri indicati ai punti seguenti.
2. CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI, MOTOVEICOLI E MOTOSLITTE ASSICURATI PER LA PRIMA VOLTA
2.1. DOPO L’ACQUISTO
Sono assegnati alla classe di merito 14 i contratti che si riferiscono a:
a) ciclomotori/quadricicli leggeri assicurati per la prima volta dopo l'acquisto o un passaggio di proprietà;
b) motoveicoli e motoslitte assicurati per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura.
Qualora il Contraente consegni un’Attestazione, in corso di validità, il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) - persona fisica - del veicolo o un suo Famigliare convivente, potrà usufruire per il nuovo veicolo della medesima tipologia, di sua proprietà o a lui locato:
- della classe di merito risultante dall'Attestazione rilasciata da SYSTEMA e relativa ad un contratto in corso con formula tariffaria Bonus/Malus Veicoli leggeri;
- della classe di merito CU risultante dall'Attestazione rilasciata da un’altra Compagnia o da SYSTEMA con formula tariffaria differente dal Bonus/Malus Veicoli leggeri.
Il Contraente è tenuto, alternativamente, a:
- consegnare, per i ciclomotori/quadricicli leggeri, copia del certificato di circolazione e dell’eventuale appendice di cessione del contratto precedente;
- consegnare, per i motoveicoli e le motoslitte, copia della carta di circolazione del veicolo o della sua ricevuta sostitutiva e coipa del relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero dell’appendice di cessione del contratto precedente.
In assenza della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
2.2. IN LUOGO DI UN ALTRO CICLOMOTORE/QUADRICICLO LEGGERO/MOTOVEICOLO/MOTOSLITTA CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’
In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà (o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale) di un ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo/motoslitta in luogo del quale venga assicurato un altro veicolo di nuova proprietà della medesima tipologia, si procede come di seguito indicato purché’ l’ultima Attestazione conseguita sia in corso di validità:
Ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo/motoslitta già assicurato presso SYSTEMA con formula tariffaria Bonus/Malus Veicoli leggeri.
Qualora il precedente ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo/motoslitta fosse già assicurato presso SYSTEMA con formula tariffaria Bonus/Malus Veicoli leggeri il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall'ultima Attestazione conseguita in corso di validità rilasciata per il veicolo precedente sempreché il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:
- copia della Denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l’esportazione definitiva all’estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia del certificato di circolazione per i ciclomotori/quadricicli leggeri;
- copia della carta di circolazione o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà per i motoveicoli e le motoslitte.
Ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo/motoslitta già assicurato presso altra Compagnia o presso SYSTEMA con formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus Veicoli leggeri.
Qualora il ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo/motoslitta sia stato acquistato in sostituzione di un altro veicolo già assicurato presso altra Compagnia o con Polizza SYSTEMA in una formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus Veicoli leggeri il contratto verrà assegnato alla classe di merito CU risultante dall'ultima Attestazione conseguita in corso di validità del veicolo precedente, sempreché il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:
- l'ultima Attestazione conseguita in corso di validità del veicolo precedente;
- copia della Denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l’esportazione definitiva all’estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia del precedente contratto assicurativo;
- copia del certificato di circolazione per i ciclomotori/quadricicli leggeri;
- copia della carta di circolazione o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà per i motoveicoli e le motoslitte.
3. VEICOLO GIA’ ASSICURATO CON SYSTEMA NELLA FORMULA BONUS/MALUS DUE RUOTE
Se il veicolo era precedentemente assicurato con Polizza SYSTEMA nella formula tariffaria Bonus/Malus Veicoli leggeri la classe di merito di assegnazione è quella indicata dall'Attestazione.
4. VEICOLO GIA’ ASSICURATO CON SYSTEMA IN UNA FORMULA DIVERSA DAL
BONUS/MALUS VEICOLI LEGGERI O PRESSO ALTRA IMPRESA
Per i ciclomotori/quadricicli leggeri/motoveicoli/motoslitte già assicurati presso:
- SYSTEMA in una formula diversa dal Bonus/Malus Veicoli leggeri
oppure
- altra impresa
il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione CU risultante dall’ultima Attestazione conseguita. Se la precedente Attestazione non riporta la classe di merito di assegnazione CU il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 13.
Il Contraente già assicurato presso altra Compagnia è tenuto a consegnare a
SYSTEMA la precedente Attestazione.
In caso di passaggio da una formula tariffaria con “Franchigia fissa ed assoluta” alla formula tariffaria “Bonus/Malus”, di cui alla presente Condizione Speciale, le percentuali di Responsabilità paritaria eventualmente evidenziate nell’Attestazione verranno cumulate – ai fini dell’applicazione delle regole evolutive sia per la classe di merito interna che per quella CU - solo nell’annualità successiva alla stipulazione del contratto.
5. ATTESTAZIONE CONSEGNATA SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La classe di assegnazione del contratto è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'Attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi [90 giorni] da quest'ultima data.
L'eventuale differenza di Premio risultante a credito del Contraente viene rimborsata da SYSTEMA entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo esplicito di quest'ultimo, viene conteggiata sull'ammontare del Premio per la nuova annualità.
6. DICHIARAZIONE ESTERA
Nel caso in cui la nuova Polizza si riferisca ad un veicolo già assicurato all'estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di Sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. Tale dichiarazione può essere utilizzata, anche per un nuovo veicolo della stessa tipologia del precedente, negli stessi casi previsti per l’Attestazione.
7. VEICOLO GIA' ASSICURATO CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO
Nel caso in cui il veicolo fosse già assicurato con contratto di durata inferiore all’anno (di seguito indicato come “temporaneo”) si applicano le seguenti disposizioni.
7.1. VEICOLO GIA’ ASSICURATO CON POLIZZA SYSTEMA
Qualora il contratto temporaneo precedente sia stato stipulato con SYSTEMA, il nuovo contratto è assegnato alla classe 14 o alla stessa classe di merito di quello precedente, se quest'ultimo prevedeva la formula tariffaria Bonus/Malus Veicoli leggeri.
Se il precedente contratto temporaneo è cessato da più di dodici mesi, e purché la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla sua scadenza, si applica quanto è previsto al capoverso precedente qualora il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione.
In assenza di tale dichiarazione, o qualora siano trascorsi più di cinque anni dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.
7.2 VEICOLO GIA' ASSICURATO PRESSO ALTRA IMPRESA
Qualora il contratto temporaneo precedente sia stato stipulato presso una diversa impresa, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 14. Il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo; in mancanza di tale copia la nuova Polizza è assegnata alla classe di merito 18.
Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.
La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della Polizza.
In assenza di tale dichiarazione il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.
8. VEICOLO GIA' ASSICURATO PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Qualora il contratto precedente sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'Attestazione all'impresa o al Commissario Liquidatore e deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'Attestazione ove fosse stata rilasciata. In mancanza di tale dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
9. ATTESTAZIONE MANCANTE O RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIU' DI DODICI MESI
In assenza dell'Attestazione il contratto viene assegnato alla classe di merito 18.
Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.
La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della Polizza.
In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato:
- alla classe di assegnazione indicata dall'Attestazione se il veicolo era già assicurato con Polizza SYSTEMA nella formula tariffaria Bonus/Malus Veicoli leggeri;
- alla classe di assegnazione CU se il veicolo era già assicurato con Polizza SYSTEMA con una formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus Veicoli leggeri o con una diversa impresa.
10. RINNOVO ESPLICITO DEL CONTRATTO
Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo esplicito, alla classe di merito di pertinenza, in base alla tabella 2, a seconda che SYSTEMA abbia o meno effettuato, nel Periodo di osservazione o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di Sinistri con Responsabilità principale. Si terrà conto inoltre dei Sinistri con Responsabilità paritaria pagati, prendendo come riferimento l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità “cumulata” sia pari ad almeno il 51%.
Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l’applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni -anche in presenza di Denuncia di Sinistro o di richiesta di risarcimento- il contratto è considerato immune da Sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella 2.
TABELLA 2 - REGOLE EVOLUTIVE
Classe di merito di assegnazione in base a: - numero di Sinistri con Responsabilità principale pagati e - numero di volte che la Responsabilità paritaria “cumulata” per i Sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51%. | |||||
Classe di merito di provenienza | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 o più |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
11. FACOLTA' DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE I SINISTRI LIQUIDATI
E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella 2 offrendo a CONSAP (per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o a SYSTEMA (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto.
Tale facoltà riguarda solo i Sinistri liquidati integralmente nel corso dell’annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza contrattuale.
12. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO
La sostituzione del contratto non interrompe il Periodo di osservazione in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito - purché il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso.
13. SOSTITUZIONE DEL VEICOLO
La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento - per un altro ciclomotore, quadriciclo leggero, motoveicolo o motoslitta - della classe di merito in corso solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita, sempreché il Proprietario del veicolo sostituente (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
L’Attestazione relativa ad un veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato, purché sia scaduta da meno di cinque anni; se per tale veicolo non è stata mai conseguita alcuna Attestazione, il contratto e’ assegnato alla classe di merito 14 se il precedente contratto è stato stipulato presso altra impresa ovvero alla stessa classe di merito di assegnazione della Polizza precedente se stipulata con SYSTEMA.
14. VEICOLO GIA’ ASSICURATO PER IL QUALE VIENE UTILIZZATA L’ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN ALTRO VEICOLO DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’
Si applica quanto riportato al punto 2.2 anche qualora il Contraente all’atto della stipulazione del contratto consegni un’Attestazione in corso di validità conseguita per un altro veicolo della medesima tipologia - oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà - appartenente allo stesso Proprietario/Locatario. Tale operazione può essere compiuta un'unica volta.
15. FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA
Qualora nel contratto sia stata pattuita l'applicazione di una Franchigia fissa ed assoluta, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SYSTEMA l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice SYSTEMA conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei Sinistri il cui importo rientri nei limiti della Franchigia, purché sia stato effettuato il dovuto rimborso a SYSTEMA. Qualora quest' ultimo avvenga dopo la naturale scadenza del contratto, SYSTEMA assegna il contratto stesso, all'atto del primo rinnovo esplicito successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il Sinistro non fosse avvenuto.
In questo caso SYSTEMA non procede ad alcun conguaglio di Premio.
Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato SYSTEMA mette a disposizione degli aventi diritto una nuova Attestazione.
L) BONUS/MALUS VEICOLI PESANTI
1. PREMESSA
La presente assicurazione è stipulata nella formula Bonus/Malus Veicoli pesanti - che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di Sinistri nei Periodi di osservazione - che si articola in nove classi di appartenenza, corrispondenti ciascuna a livelli di Premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella 1:
TABELLA 1 - CLASSI DI MERITO
Classi di merito | Coefficienti di determinazione del Premio |
1 | 0,84 |
2 | 0,88 |
3 | 0,92 |
4 | 0,96 |
5 | 1,00 |
6 | 1,05 |
7 | 1,11 |
8 | 1,19 |
9 | 1,28 |
La presente Condizione Speciale si applica esclusivamente a:
Autocarri, Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati, Mezzi d’opera, Autobus, Filoveicoli, Autosnodati, Macchine Operatrici, Macchine Agricole ed Autoveicoli per uso speciale.
I suddetti veicoli sono suddivisi nei seguenti gruppi:
TABELLA 2 - GRUPPI DI VEICOLI
Veicolo | Gruppi |
Autobus, Filoveicoli, Autosnodati. | A |
Autoveicoli per uso speciale ed Autocarri di oltre 35 quintali [3.500 kg] di peso complessivo a pieno carico/massa massima, Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati, Mezzi d’opera. | B |
Autoveicoli per uso speciale ed Autocarri fino a 35 quintali [3.500 kg] di peso complessivo a pieno carico/massa massima. | C |
Macchine Operatrici. | D |
Macchine Agricole. | E |
La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle Norme Tariffarie in vigore al momento della stipulazione del contratto.
In mancanza di indicazioni nelle Norme Tariffarie, si applicano i criteri indicati ai punti seguenti.
2. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA
2.1. DOPO LA PRIMA IMMATRICOLAZIONE O DOPO UNA VOLTURA
Se il contratto è relativo ad un veicolo assicurato per la prima volta:
a) dopo la prima immatricolazione;
b) dopo una voltura;
è assegnato alla classe di merito 5.
Qualora il Contraente consegni un’Attestazione, in corso di validità, il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) - persona fisica - del veicolo o un suo Famigliare convivente, potrà usufruire per il nuovo veicolo della medesima tipologia di sua proprietà o a lui locato:
- della classe di merito risultante dall'Attestazione rilasciata da SYSTEMA e relativa ad un contratto in corso con formula tariffaria Bonus/Malus Veicoli pesanti;
- della classe di merito determinata applicando la Tabella 3 qualora l’altro veicolo fosse già assicurato presso una diversa Compagnia o presso SYSTEMA con formula tariffaria differente dal Bonus/Malus Veicoli pesanti (purché non si tratti di formule tariffarie che non prevedono la valorizzazione della classe CU, per le quali non si potrà procedere alla determinazione secondo la Tabella 3).
Il Contraente è tenuto a consegnare copia della carta di circolazione del veicolo o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero dell’appendice di cessione del contratto precedente. In assenza della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di merito 9.
2.2. IN LUOGO DI UN ALTRO VEICOLO CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’
In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà (o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale) di un veicolo in luogo del quale venga assicurato un altro veicolo di nuova proprietà - della stessa tipologia del precedente -, si procede come di seguito indicato purché l’ultima Attestazione conseguita sia in corso di validità:
Veicolo già assicurato presso SYSTEMA con formula tariffaria Bonus/Malus Veicoli pesanti.
Qualora il precedente veicolo fosse già assicurato presso SYSTEMA con formula tariffaria Bonus/Malus Veicoli pesanti il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall'ultima Attestazione conseguita in corso di validità rilasciata per il veicolo precedente sempreché il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:
- copia della Denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l’esportazione definitiva all’estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia della carta di circolazione o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà.
Veicolo già assicurato presso altra Compagnia o presso SYSTEMA con formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus Veicoli pesanti.
Qualora il veicolo sia stato acquistato in sostituzione di un altro veicolo già assicurato presso altra Compagnia o con Polizza SYSTEMA in una formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus Veicoli pesanti la classe di merito di assegnazione viene determinata sulla base della tabella
3 facendo riferimento all'ultima Attestazione conseguita in corso di validità del veicolo precedente, e sempreché il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:
- l'ultima Attestazione conseguita in corso di validità del veicolo precedente;
- copia della Denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l’esportazione definitiva all’estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia del precedente contratto assicurativo;
- copia della carta di circolazione del veicolo o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà.
3. VEICOLO GIA’ ASSICURATO CON SYSTEMA NELLA FORMULA BONUS/MALUS VEICOLI PESANTI
Se il veicolo era precedentemente assicurato con Polizza SYSTEMA nella formula tariffaria Bonus/Malus Veicoli pesanti la classe di merito di assegnazione è quella indicata dall'ultima Attestazione conseguita in corso di validità.
4. VEICOLO GIA’ ASSICURATO CON SYSTEMA IN UNA FORMULA DIVERSA DAL
BONUS/MALUS VEICOLI PESANTI O PRESSO ALTRA IMPRESA
Per i veicoli già assicurati presso:
- SYSTEMA in una formula diversa dal Bonus/Malus Veicoli pesanti
oppure
- altra impresa
la classe di merito di assegnazione viene determinata applicando la tabella 3.
A tal fine è preso in considerazione il numero complessivo dei Sinistri con Responsabilità principale pagati risultanti dall'Attestazione.
Non vengono considerati gli anni anteriori al 2001 ed i Sinistri ad essi attribuiti. Vengono considerati i Sinistri attribuiti allo stesso anno di stipulazione del contratto.
TABELLA 3 - CLASSI DI INSERIMENTO
Numero di anni precedenti a quello per il quale l'Attestazione è stata rilasciata (non vanno considerati gli anni anteriori al 2001). | Numero complessivo di Sinistri con Responsabilità principale pagati risultanti dall'Attestazione (non vanno considerati i Sinistri attribuiti agli anni anteriori al 2001). | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 o più | ||
1 anno | classe: | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 anni | classe: | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 anni | classe: | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 |
4 anni | classe: | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 |
5 anni | classe: | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 |
Il Contraente già assicurato presso altra Compagnia è tenuto a consegnare a
SYSTEMA la precedente Attestazione.
In caso di passaggio da una formula tariffaria con “Franchigia fissa ed assoluta” alla formula tariffaria “Bonus/Malus”, di cui alla presente Condizione Speciale, le percentuali di Responsabilità paritaria eventualmente evidenziate nell’Attestazione verranno cumulate - ai fini dell’applicazione delle regole evolutive sia per la classe di merito interna che per quella CU - solo nell’annualità successiva alla stipulazione del contratto.
5. ATTESTAZIONE CONSEGNATA SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La classe di assegnazione del contratto è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'Attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi [90 giorni] da quest'ultima data.
L'eventuale differenza di Premio risultante a credito del Contraente viene rimborsata da SYSTEMA entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo esplicito di quest'ultimo, viene conteggiata sull'ammontare del Premio per la nuova annualità.
6. DICHIARAZIONE ESTERA
Nel caso in cui la nuova Polizza si riferisca ad un veicolo già assicurato all'estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 5, a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di Sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. Tale dichiarazione può essere utilizzata, anche per un nuovo veicolo della stessa tipologia del precedente, negli stessi casi previsti per l’Attestazione.
7. VEICOLO GIA' ASSICURATO CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO
Nel caso in cui il veicolo fosse già assicurato con contratto di durata inferiore all’anno (di seguito indicato come “temporaneo”) si applicano le seguenti disposizioni.
7.1. VEICOLO GIA’ ASSICURATO CON POLIZZA SYSTEMA
Qualora il contratto temporaneo precedente sia stato stipulato con SYSTEMA, il nuovo contratto è assegnato alla classe 5 o alla stessa classe di merito di quello precedente, se quest'ultimo prevedeva la formula tariffaria Bonus/Malus Veicoli pesanti.
Se il precedente contratto temporaneo è cessato da più di dodici mesi, e purché la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla sua scadenza, si applica quanto è previsto al capoverso precedente qualora il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione.
In assenza di tale dichiarazione, o qualora siano trascorsi più di cinque anni dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 9.
7.2. VEICOLO GIA' ASSICURATO PRESSO ALTRA IMPRESA
Qualora il contratto temporaneo precedente sia stato stipulato presso una diversa impresa, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 6. Il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo; in mancanza di tale copia la nuova Polizza è assegnata alla classe di merito 9.
Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.
La classe 9 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della Polizza.
In assenza di tale dichiarazione il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 9.
8. VEICOLO GIA' ASSICURATO PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Qualora il contratto precedente sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'Attestazione all'impresa o al Commissario Liquidatore e deve dichiarare a SYSTEMA, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'Attestazione ove fosse stata rilasciata. In mancanza di tale dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di merito 9.
9. ATTESTAZIONE MANCANTE O RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIU' DI DODICI MESI
In assenza dell'Attestazione il contratto viene assegnato alla classe di merito 9.
Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.
La classe 9 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della Polizza.
In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato:
- alla classe di assegnazione indicata dall'Attestazione, se il veicolo era già assicurato con
Polizza SYSTEMA nella formula tariffaria Bonus/Malus Veicoli pesanti;
- alla classe di assegnazione derivante dall'applicazione della tabella 3 se il veicolo era già assicurato con Polizza SYSTEMA con una formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus Veicoli pesanti o con una diversa impresa.
10. RINNOVO ESPLICITO DEL CONTRATTO
Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo esplicito, alla classe di merito di pertinenza, in base alla tabella 4, a seconda che SYSTEMA abbia o meno effettuato, nel Periodo di osservazione o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di Sinistri con Responsabilità principale. Si terrà conto inoltre dei Sinistri con Responsabilità paritaria pagati, prendendo come riferimento l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità “cumulata” sia pari ad almeno il 51%.
Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l’applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni - anche in presenza di Denuncia di Sinistro o di richiesta di risarcimento - il contratto è considerato immune da Sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella 4.
TABELLA 4 - REGOLE EVOLUTIVE
Numero di Sinistri con Responsabilità principale pagati e numero di volte che la Responsabilità paritaria “cumulata” per i Sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51%. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 o più |
Classe di merito di assegnazione rispetto a quella di provenienza. | -1 | +1 | +2 | +3 | +4 |
11. FACOLTA' DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE I SINISTRI LIQUIDATI
E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella 4 offrendo a CONSAP (per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o a SYSTEMA (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto.
Tale facoltà riguarda solo i Sinistri liquidati integralmente nel corso dell’annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza contrattuale.
12. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO
La sostituzione del contratto non dovuta alla sostituzione del veicolo non interrompe il Periodo di osservazione in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito - purché il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso.
13. SOSTITUZIONE DEL VEICOLO
La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto ed è consentita solo in caso di trasferimento di proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita, sempreché il Proprietario del veicolo sostituente (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso.
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
Il contratto così stipulato viene regolamentato nel modo seguente:
a) se il nuovo veicolo appartiene allo stesso gruppo veicoli del precedente (quale risultante dall'articolo 1 - Premessa), il Periodo di osservazione non si interrompe e viene mantenuta in vigore la classe di merito in corso;
b) se il nuovo veicolo appartiene ad un gruppo veicoli diverso dal precedente il
Periodo di osservazione si interrompe e la relativa classe di merito decade.
La Polizza stipulata per il nuovo veicolo viene assegnata alla classe di merito di pertinenza in base ai criteri di cui all'articolo 2 - Veicolo assicurato per la prima volta - e per essa inizia a decorrere un nuovo Periodo di osservazione.
Ai fini della compilazione della tabella di sinistrosità pregressa si tiene conto solamente dei Sinistri verificatisi con il nuovo veicolo;
c) se il nuovo veicolo non appartiene ad alcuno dei gruppi previsti dalla Tabella 2, il Periodo di osservazione si interrompe e la relativa classe di merito decade. In tal caso il nuovo veicolo viene assicurato alle condizioni per esso previste dalla Tariffa in vigore al momento della sostituzione.
L’Attestazione relativa ad un veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato, purché sia scaduta da meno di cinque anni; se per tale veicolo non e’ stata mai conseguita alcuna Attestazione, il contratto e’ assegnato alla classe di merito 5 se il precedente contratto e’ stato stipulato presso altra Impresa ovvero alla stessa classe di merito di assegnazione della Polizza precedente se stipulata con SYSTEMA.
14. VEICOLO GIA’ ASSICURATO PER IL QUALE VIENE UTILIZZATA L’ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN ALTRO VEICOLO DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’
Si applica quanto riportato al punto 2.2 anche qualora il Contraente all’atto della stipulazione del contratto consegni un’Attestazione in corso di validità conseguita per un altro veicolo della medesima tipologia - oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà - appartenente allo stesso proprietario/locatario.
Tale operazione può essere compiuta un'unica volta.
15. FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA
Qualora nel contratto sia stata pattuita l'applicazione di una Franchigia fissa ed assoluta, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SYSTEMA l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice SYSTEMA conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei Sinistri il cui importo rientri nei limiti della Franchigia, purché sia stato effettuato il dovuto rimborso a SYSTEMA. Qualora quest'ultimo avvenga rinnovo dopo la naturale scadenza del contratto, SYSTEMA assegna il contratto stesso, all'atto del primo rinnovo esplicito successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il Sinistro non fosse avvenuto.
In questo caso SYSTEMA non procede ad alcun conguaglio di Premio.
Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato SYSTEMA mette a disposizione degli aventi diritto una nuova Attestazione.
1.11725.2SYS SYSTEMA AUTO DIRETTA
Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Xxx Xxxxxxxxxx x. 00/0 - 00000 Xxxxxx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx