MEZZI D’OPERA Clausole campione

MEZZI D’OPERA. Gli autoveicoli definiti come tali dall’articolo 54 lettera n) del Codice della Strada.
MEZZI D’OPERA. L’Impresa può utilizzare i mezzi d’opera che ritiene più idonei all’esecuzione del lavoro in ottemperanza a tutte le norme e condizioni stabilite nel presente Capitolato speciale.
MEZZI D’OPERA. L'Appaltatore dichiara che, potendo disporre dei mezzi d'opera e di quanto occorre per gli impianti di qualunque genere, specie ed entità necessari all'esecuzione dei lavori in oggetto, rinuncia in modo assoluto ad ogni pretesa di indennità e di compenso, qualunque possa essere il rapporto fra il valore di detti impianti o mezzi d'opera e l'ammontare dei lavori di cui trattasi e si obbliga altresì a dotare il proprio personale di attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale secondo la normativa vigente.
MEZZI D’OPERA. I mezzi d'opera necessari all'esecuzione delle operazioni contrattuali dovranno essere messi a disposizione dalla ditta Appaltatrice e tenuti in buono stato di funzionamento e manutenzione. Tutte le macchine operatrici, gli automezzi, i mezzi di traino e di raccolta dovranno essere coperti da assicurazione R.C., condotti e provvisti delle dotazioni come da prescrizione del codice della strada. Nelle operazioni di ammasso e sgombero neve si dovrà prestare la massima attenzione onde non provocare danni alle pavimentazioni di strade e piazzali, cordoli, alle opere fisse e ad eventuali altri mezzi in sosta.
MEZZI D’OPERA. Lo spartineve da impiegarsi per il servizio in oggetto sarà del tipo unilaterale a spinta costituito da lama metallica sagomata a vomere, applicata anteriormente e solidamente a motrice a ruote gommate con comando idraulico azionabile in cabina che ne permetta l’orientamento sia a destra che a sinistra/ inclinazione e munita di dispositivi di ribaltamento in avanti in fase di urto di ostacoli radenti, con ritorno automatico in posizione di lavoro. L’altezza della lama sarà di almeno 70 cm. mentre la sua lunghezza sarà proporzionata alla larghezza della carreggiata in modo da consentire, tra l’andata e il ritorno, lo sgombero totale del piano viabile. I mezzi impiegati, di idonea potenza, devono essere regolarmente omologati ed in regola con le vigenti normative e coperti da assicurazione sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dal servizio in oggetto. La perfetta aderenza delle ruote motrici dovrà essere assicurata anche in caso di fondo stradale ghiacciato con l’utilizzo di idonee catene e all’uso, se del caso, di zavorramento del mezzo di spinta. La velocità massima consentita è di 15-km/ h. E’ assolutamente vietato l’utilizzo di veicoli non gommati.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).