Vincoli. 1. Le iniziative di sponsorizzazione sono soggette ai seguenti vincoli di buona amministrazione, sanciti dall'art.43 della legge 449/1997:
a. devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici;
b. devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
c. devono essere compatibili alla natura istituzionale del Comune e garantire la posizione di neutralità del medesimo;
d. devono produrre risparmi di spesa o acquisizione di entrate.
Vincoli. Le norme e le disposizioni di cui al presente capitolato sono vincolanti per l’aggiudicatario sin dal momento in cui viene presentata l’offerta, mentre vincolano la Stazione Appaltante solo con la stipula del contratto.
Vincoli. In caso di Xxxxxxxx che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, l’indennizzo verrà corrisposto all’Ente vincolatario nella sua qualità di Proprietario di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente potrà avva- lersi della facoltà di sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell’Ente vincolatario.
Vincoli. (Validi anche per la garanzia di Responsabilità Civile, ove prestata)
Vincoli. 1. Qualora la Banca lo consenta, il deposito può essere sottoposto a particolari vincoli a richiesta del Cliente: in tal caso, il vincolo si estende a tutti gli strumenti finanziari ivi depositati/registrati.
2. Nel caso in cui il vincolo non riguardi la totalità degli strumenti finanziari depositati/registrati, gli strumenti finanziari vincolati sono depositati/registrati in un deposito diverso da quello originariamente destinato alla custodia e amministrazione.
3. Nel caso di pegno, usufrutto o riporto, è obbligo del Cliente dare comunicazione alla Banca dell’eventuale esistenza di una convenzione tra il Cliente e, rispettivamente, il creditore pignoratizio, l’usufruttuario o il riportatore, che attribuisca ad un soggetto diverso da quello stabilito dalla legge la legittimazione ad avanzare la richiesta di comunicazione o certificazione all’esercizio dei diritti inerenti ai titoli sottoposti a vincolo, di cui ai successivi articoli 74 e 75. La mancata comunicazione dell’esistenza e del contenuto di tale convenzione esonera la Banca da ogni responsabilità in relazione al rilascio delle relative attestazioni, comunicazioni o certificazioni.
Vincoli. E’ esclusa la possibilità di vincolare la polizza a favore di qualsiasi Ente.
Vincoli. I terreni interessati alla realizzazione delle opere non sono soggetti a vincoli ambientali e paesaggistici data la loro realizzazione nel sottosuolo.
Vincoli. Il finanziamento è riservato ad aziende che presentino caratteristiche di continuità aziendale e con adeguato merito creditizio • l’erogazione del finanziamento è subordinato alla presentazione da parte dell’impresa della documentazione comprovante l’aumento e l’effettivo versamento per cassa del capitale sociale; • l’ammontare del finanziamento è correlato all’aumento del capitale, al netto delle eventuali perdite contabilizzate nell’ultimo esercizio precedente la domanda; • in sede di erogazione del finanziamento si raccomanda di concordare con il cliente adeguata canalizzazione di flussi commerciali sul Gruppo Cariparma Friuladria Finanziamento alle imprese che hanno deliberato aumenti di capitale processi di rafforzamento patrimoniale, ed hanno a tal fine deliberato ma non ancora effettuato aumenti del capitale sociale Finalità • Finanziare un piano di investimenti; • Rafforzare l'assetto patrimoniale. di 3.000.000 €, con i seguenti massimali (fatte salvo le valutazioni sul merito creditizio ad insindacabile giudizio della Banca): • fino a 3 volte (max euro 3 ml) per aziende con Classe A/B; • fino a 2 volte (max euro 2 ml) per aziende con Classe C; • pari all’aumento di capitale previsto (max euro 1 ml) per aziende con Classe D. dal prestito partecipativo Garanzie • per l’importo pari all’aumento di capitale previsto e sottoscritto dai Soci, in funzione del merito creditizio e della durata, a insindacabile giudizio della Banca, pegno su depositi intestati ai Soci o all’azienda; • a copertura dell’ammontare del finanziamento eccedente l’aumento di capitale sottoscritto dai Soci, in funzione del merito creditizio e della durata, a insindacabile giudizio della Banca, garanzie reali o personali, nonché vincoli o specifiche cautele (es. fideiussione pro quota dei Soci); • eventuale Garanzia Confidi. • 1,500 per aziende con classe A/B; • 1,700 per aziende con classe C; • 1,800 per aziende con classe D • 1,700 per aziende con classe A/B; • 1,800 per aziende con classe C; • 2,000 per aziende con classe D;
Vincoli. CLAUSOLA N. 4 (pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di coper- tura inferiore a quello del contratto di vendita rateale) La Polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell’ Ente vin- colatario in essa indicata e pertanto MILANO ASSICURAZIONI si obbliga per la durata della Polizza stessa:
Vincoli. Il fruitore prende atto dei vincoli sulla disponibilità delle aree e relativi alle attività che ivi possono svolgersi dovuti alla presenza dell’Università di Genova sul sito della ex caserma Bligny, oggi Campus Universitario e contenuti negli accordi tra SPES e Università e nello Statuto di SPES.