Contract
TESTO IN VIGORE | NUOVO TESTO |
TITOLO I - COSTITUZIONE E VICENDE - DENOMINAZIONE - FINALITÀ - CARATTERISTICHE - SEDE - DURATA Articolo 1 - Costituzione - Denominazione Con accordo collettivo aziendale del 24 giugno 1991, nell’ambito del bilancio del Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito, per brevità, “Banca”), con decorrenza 1° gennaio 1991, fu istituito il “Trattamento Pensionistico Complementare a Contribuzione Definita per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena, divenuti tali dall’1.1.1991” (di seguito, per brevità, “Trattamento”), disciplinato da apposito regolamento, variato ed integrato con intese 24 - 25 luglio 1997, 24 ottobre 1997 e 26 marzo 1999. Con intese collettive 14 febbraio 2003 e 21 aprile 2005 le fonti istitutive hanno disposto l’esternalizzazione del “Trattamento”, previa costituzione di un autonomo soggetto giuridico di natura fondazionale, denominato “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. divenuti tali dall’1.1.1991” (di seguito, per brevità, “Fondo”). L’operazione di esternalizzazione del “Trattamento”, richiamata dal comma che precede, è intervenuta senza alcuna soluzione di continuità della forma previdenziale e in assenza di qualsivoglia volontà novativa da parte delle fonti istitutive. Il “Fondo” è quindi destinatario delle previsioni dell’art. 20 del d. lgs 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, per brevità, “decreto 252”). L’attività del “Fondo”, costituito quale autonomo soggetto giuridico per atto del Notaio Xxxx. Xxxxx Xxxxxx del 7 giugno 2005, è regolata dal presente Statuto. Il presente Statuto, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, è stato adeguato in base alle previsioni del “decreto 252” e del D.M. 10 maggio 2007, n. 62 nonché in base alle istruzioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - COVIP. | TITOLO I - COSTITUZIONE E VICENDE - DENOMINAZIONE - FINALITÀ - CARATTERISTICHE - SEDE - DURATA Articolo 1 - Costituzione - Denominazione Con accordo collettivo aziendale del 24 giugno 1991, nell’ambito del bilancio del Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito, per brevità, “Banca”), con decorrenza 1° gennaio 1991, fu istituito il “Trattamento Pensionistico Complementare a Contribuzione Definita per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena, divenuti tali dall’1.1.1991” (di seguito, per brevità, “Trattamento”), disciplinato da apposito regolamento, variato ed integrato con intese 24 - 25 luglio 1997, 24 ottobre 1997 e 26 marzo 1999. Con intese collettive 14 febbraio 2003 e 21 aprile 2005 le fonti istitutive hanno disposto l’esternalizzazione del “Trattamento”, previa costituzione di un autonomo soggetto giuridico di natura fondazionale, denominato “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” (di seguito, per brevità, “Fondo”). L’operazione di esternalizzazione del “Trattamento”, richiamata dal comma che precede, è intervenuta senza alcuna soluzione di continuità della forma previdenziale e in assenza di qualsivoglia volontà novativa da parte delle Fonti Istitutive. Il “Fondo” è quindi destinatario delle previsioni dell’art. 20 del d .lgs 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, per brevità, “decreto 252”). L’attività del “Fondo”, costituito quale autonomo soggetto giuridico per atto del Notaio Xxxx. Xxxxx Xxxxxx del 7 giugno 2005, è regolata dal presente Statuto. Il presente Statuto, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, è stato adeguato in base alle previsioni del “decreto 252” e del D.M. 10 maggio 2007, n. 62 nonché in base alle istruzioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - COVIP. Lo Statuto è stato revisionato con accordo tra Fonti Istitutive (16 giugno e 23 settembre 2016) con riguardo ad alcune norme contenute nei Titoli I, II e III; tali modifiche sono state approvate con referendum degli iscritti del 2016. |
Articolo 2 - Scopo e caratteristiche Il “Fondo”, privo di fini di lucro, ha l’esclusivo scopo di attribuire ai propri iscritti o loro aventi causa prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio di base ai sensi del “decreto 252”. Il “Fondo” è forma di previdenza complementare in regime di contribuzione definita con capitalizzazione individuale ed opera secondo criteri di corrispettività tra accumulo e prestazioni. Articolo 3 - Sede e durata Il “Fondo” ha sede legale in Siena, Piazza Salimbeni 3, e durata illimitata. TITOLO II - ISCRITTI Articolo 4 - Iscritti Sono iscritti al “Fondo”: a) di diritto i dipendenti della “Banca” divenuti tali dal 1° gennaio 1991 al 27 aprile 1993; b) su base volontaria i dipendenti della “Banca” divenuti tali dal 28 aprile 1993, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o altre tipologie contrattuali; c) su base volontaria i dipendenti della “Banca” che decidano di conferirvi il solo trattamento di fine rapporto (di seguito, per brevità, “T.F.R.”), ferma restando la previsione dell’art. 25, comma 3; d) in via automatica i dipendenti della “Banca” che vi conferiscano tacitamente il “T.F.R.”, ferma restando la previsione dell’art. 25, comma 3. L’iscrizione viene meno in caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro con la “Banca” senza diritto alle prestazioni e determina l’applicazione del successivo art. 31. | Articolo 2 - Scopo e caratteristiche Il “Fondo”, privo di fini di lucro, ha l’esclusivo scopo di attribuire ai propri iscritti o loro aventi causa prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio di base ai sensi del “decreto 252”. Il “Fondo” è forma di previdenza complementare in regime di contribuzione definita con capitalizzazione individuale ed opera secondo criteri di corrispettività tra accumulo e prestazioni. Articolo 3 - Sede e durata Il “Fondo” ha sede legale in Siena, Piazza Salimbeni 3, e durata illimitata. TITOLO II - ISCRITTI Articolo 4 - Iscritti Sono iscritti al “Fondo”: a) di diritto i dipendenti della “Banca” divenuti tali dal 1° gennaio 1991 al 27 aprile 1993; b) su base volontaria i dipendenti della “Banca” divenuti tali dal 28 aprile 1993; con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o altre tipologie contrattuali; c) su base volontaria i dipendenti della “Banca” che decidano di conferirvi tacitamente il solo trattamento di fine rapporto (di seguito, per brevità, “T.F.R.”); ferma restando la previsione dell’art. 25, comma 3; d) in via automatica i dipendenti della “Banca” che vi conferiscano tacitamente il “T.F.R.”, ferma restando la previsione dell’art. 25, comma 3; L’iscrizione viene meno in caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro con la “Banca” senza diritto alle prestazioni e determina l’applicazione del successivo art. 31. L’iscrizione è mantenuta in caso di cessione - anche individuale - del contratto di lavoro nell’ambito e per effetto di procedure collettive per riduzione di organici ed altre operazioni societarie in genere, nel rispetto di ogni altro limite o modalità prevista nello Statuto. L’iscrizione è consentita anche ai dipendenti delle aziende del Gruppo della “Banca” secondo quanto previsto negli accordi tra Fonti Istitutive e recepiti dal Consiglio di amministrazione del “Fondo”. Ulteriori categorie omogenee di iscritti, costituite anche da soli pensionati, possono essere individuate sulla base |
di accordi intervenuti tra Fonti Istitutive e recepiti dal Consiglio di Amministrazione del “Fondo”, per rispondere ad esigenze di accentramento ed unificazione, nell’ambito di apposita Sezione separata ed autonoma, di preesistenti forme di previdenza che consolidano nel bilancio della “Banca”. | |
E’ data facoltà di aderire al “Fondo”, pur senza acquisire lo status di iscritto, anche ai familiari fiscalmente a carico degli iscritti, con contribuzione a carico degli iscritti stessi, secondo quanto previsto negli accordi intervenuti tra Fonti Istitutive e recepiti dal Consiglio di Amministrazione del “Fondo”. | |
Gli iscritti si distinguono in “vecchi” e “nuovi”. | Gli iscritti si distinguono in “vecchi” e “nuovi”. |
Si considerano “vecchi iscritti” i soggetti indicati al comma 1, lett. a), nonché i dipendenti che, pur rientrando tra i soggetti indicati dal comma 1, lett. b), abbiano maturato identico requisito presso altra forma di previdenza complementare e trasferiscano al “Fondo” la posizione individuale là accumulata. | Si considerano “vecchi iscritti” i soggetti indicati al comma 1, lett. a), nonché i dipendenti che, pur rientrando tra i soggetti indicati dal comma 1, lett. b), abbiano maturato identico requisito presso altra forma di previdenza complementare e trasferiscano al “Fondo” la posizione individuale là accumulata. |
Si considerano “nuovi iscritti” gli aderenti di cui al comma 1, lett. b), c) e d) privi del requisito richiamato dal comma che precede. | Si considerano “nuovi iscritti” gli aderenti di cui al comma 1, lett. b) e c) e d) privi del requisito richiamato dal comma che precede. |
Articolo 5 - "Vecchi Iscritti" - Posizione individuale Gli iscritti di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) vantano al 1° gennaio 1998 una posizione individuale iniziale consistente in una quota parte del patrimonio accantonato nel “Fondo” al 31 dicembre 1997 ripartito, ai sensi delle intese collettive 24 luglio 1997, in funzione dell’anzianità di servizio e della posizione retributiva di ciascun interessato. La posizione individuale contemplata dal comma che precede nonché quella dei dipendenti di cui all’art. 4, comma 4, è alimentata ai sensi del successivo art. 24, comma 1, ed utilizzata secondo le previsioni del comma 3 del medesimo articolo. | Articolo 5 - "Vecchi Iscritti" - Posizione individuale Gli iscritti di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) vantano al 1° gennaio 1998 una posizione individuale iniziale consistente in una quota parte del patrimonio accantonato nel “Fondo” al 31 dicembre 1997 ripartito, ai sensi delle intese collettive 24 luglio 1997, in funzione dell’anzianità di servizio e della posizione retributiva di ciascun interessato. La posizione individuale contemplata dal comma che precede nonché quella dei dipendenti di cui all’art. 4, comma 4, è alimentata ai sensi del successivo art. 24, comma 1, ed utilizzata secondo le previsioni del comma 3 del medesimo articolo. |
Articolo 6 - "Nuovi Iscritti: modalità di iscrizione - Posizione individuale | Articolo 6 - |
L’iscrizione al “Fondo” da parte dei soggetti di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) e c) avviene su domanda, inoltrata dal lavoratore al “Fondo” per il tramite della Banca. | L’iscrizione al “Fondo” da parte dei soggetti di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) e c) avviene su domanda, inoltrata dal lavoratore al “Fondo”. per il tramite della Banca. |
Sono resi disponibili sul sito internet del “Fondo”, oltre allo Statuto ed alla Nota informativa, il documento sulla politica di investimento, quello sulla politica di gestione dei conflitti di interesse ed ogni altra informazione |
L’iscrizione è preceduta dalla consegna di copia dello Statuto e di una sintetica scheda informativa o altro documento equipollente recante le caratteristiche del “Fondo”, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
- ammontare delle contribuzioni;
- regime delle prestazioni e relative condizioni di accesso;
- criteri generali di impiego delle risorse, con illustrazione delle caratteristiche dei comparti di investimento eventualmente previsti e specifica illustrazione dei diversificati profili di rischiosità che li connotano.
L’iscrizione al “Fondo” e gli inerenti obblighi contributivi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda;
il lavoratore ha facoltà di far retroagire gli obblighi contributivi propri e della “Banca” dal 1° gennaio dell’anno in cui si perfeziona l’iscrizione, ovvero dal giorno dell’assunzione, ove questa sia intervenuta nel corso dell’anno di adesione. Non esiste alcun obbligo contributivo datoriale relativo agli anni di attività di servizio anteriori a quello in cui il lavoratore manifesta la volontà di adesione.
L’iscrizione al “Fondo” determina l’apertura di una posizione individuale, alimentata ai sensi del successivo art. 24, comma 1, ed utilizzata secondo le previsioni del comma 3 del medesimo articolo.
In caso di trasferimento di posizioni individuali da altra forma pensionistica complementare, il “Fondo” riconosce, ai sensi del “decreto 252”, l’anzianità maturata nella forma previdenziale di provenienza a tutti i fini statutari.
Articolo 7 - Informativa agli iscritti
Il “Fondo”, ai sensi delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti e di eventuali indicazioni dell’Autorità di Vigilanza (nell’attualità la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione-COVIP), annualmente fornisce un’informativa generale circa l’impiego delle risorse patrimoniali e i conseguenti risultati reddituali e cura l’invio agli iscritti di un estratto conto circa l’ammontare al
31 dicembre dell’anno che precede della propria posizione individuale.
Nell’ipotesi di istituzione di una gestione multicomparto ai sensi del successivo art. 33, comma 2, il “Fondo” cura una dettagliata comunicazione agli iscritti circa le caratteristiche dei singoli comparti e dei connessi profili di
generale utile all’iscritto.
L’iscrizione è preceduta dalla consegna di copia dello Statuto e di una sintetica scheda informativa o altro documento equipollente recante le caratteristiche del “Fondo”, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
- ammontare delle contribuzioni;
- regime delle prestazioni e relative condizioni di accesso;
- criteri generali di impiego delle risorse, con illustrazione delle caratteristiche dei comparti di investimento eventualmente previsti e specifica illustrazione dei diversificati profili di rischiosità che li connotano.
L’iscrizione al “Fondo” e gli inerenti obblighi contributivi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
il lavoratore ha facoltà di far retroagire gli obblighi contributivi propri e della “Banca” dal 1° gennaio dell’anno in cui si perfeziona l’iscrizione, ovvero dal giorno dell’assunzione, ove questa sia intervenuta nel corso dell’anno di adesione. Non esiste alcun obbligo contributivo datoriale relativo agli anni di attività di servizio anteriori a quello in cui il lavoratore manifesta la volontà di adesione.
L’iscrizione al “Fondo” determina l’apertura di una posizione individuale, alimentata ai sensi dell’art. 24, dall’art. 24 bis comma 1 e dell’art. 25. ed utilizzata secondo le previsioni del comma 3 del medesimo articolo.
In caso di trasferimento di posizioni individuali da altra forma pensionistica complementare, il “Fondo” riconosce, ai sensi del “decreto 252”, l’anzianità maturata nella forma previdenziale di provenienza a tutti i fini statutari.
Articolo 7 - Informativa agli iscritti
Il “Fondo” fornisce ai propri iscritti, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e delle eventuali indicazioni dell’Autorità di Vigilanza (nell’attualità la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione-COVIP), le informazioni richieste sull’impiego delle risorse patrimoniali e sui risultati reddituali conseguiti. annualmente fornisce un’informativa generale circa l’impiego delle risorse patrimoniali e i conseguenti risultati reddituali e cura l’invio agli iscritti di un estratto conto circa l’ammontare al 31 dicembre dell’anno che precede della propria posizione individuale
Nell’ipotesi di istituzione di una gestione multicomparto ai sensi del successivo art. 33, comma 2, il “Fondo” cura una dettagliata comunicazione agli iscritti circa le caratteristiche dei singoli comparti e dei connessi profili di
rischio.
TITOLO III - AMMINISTRAZIONE
Articolo 8 - Organi
Sono Organi del “Fondo”:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci.
La composizione del Consiglio e del Collegio dei Sindaci è paritetica: ne fanno parte membri designati dalla “Banca” e membri eletti dagli iscritti.
I suddetti Organi sono coadiuvati dal Direttore Responsabile del “Fondo”, con le funzioni di cui all’art. 21.
Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione: composizione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da dieci membri, di cui:
- cinque nominati dalla “Banca” tra i propri amministratori e/o dipendenti;
- cinque eletti dagli iscritti, ai sensi del successivo art. 22.
I consiglieri non devono incorrere nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza indicate dall’art. 2382 c.c. e debbono vantare i requisiti di onorabilità e professionalità tempo per tempo previsti dalla legge.
L’incarico di consigliere ha durata triennale ed è rinnovabile nel limite massimo di tre mandati consecutivi; scade con l’approvazione del terzo bilancio del triennio ed i consiglieri permangono in carica sino al subentro dei successori.
Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione: funzionamento - Validità delle deliberazioni
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, nonché allorquando il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta da almeno tre membri o dal Collegio dei Sindaci.
Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente a mezzo di lettera raccomandata inviata ai Consiglieri e Sindaci almeno dieci giorni prima dell’adunanza. In caso d’urgenza è possibile l’invio della convocazione a mezzo fax, telegramma o posta elettronica entro i tre giorni precedenti la riunione.
rischio.
TITOLO III - AMMINISTRAZIONE
Articolo 8 - Organi
Sono Organi del “Fondo”:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci.
La composizione del Consiglio e del Collegio dei Sindaci è paritetica: ne fanno parte membri designati dalla “Banca” e membri eletti dagli iscritti.
I suddetti Organi sono coadiuvati dal Direttore Responsabile del “Fondo”, con le funzioni di cui all’art. 21.
Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione: composizione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da dieci membri, di cui:
- cinque nominati dalla “Banca” tra i propri dipendenti iscritti al “Fondo”;
- cinque eletti dagli iscritti, ai sensi del successivo art. 22.
I consiglieri non devono incorrere nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza indicate dall’art. 2382 c.c. e debbono vantare i requisiti di onorabilità e professionalità tempo per tempo previsti dalla legge.
L’incarico di consigliere è svolto a titolo di gratuità; ha durata triennale ed è rinnovabile nel limite massimo di tre mandati consecutivi; scade con l’approvazione del terzo bilancio del triennio ed i consiglieri permangono in carica sino al subentro dei successori.
Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione: funzionamento - Validità delle deliberazioni
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, quando il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta da almeno tre membri o dal Collegio dei Sindaci.
Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con comunicazione inoltrata mediante posta elettronica o altra modalità informatica a mezzo di lettera raccomandata inviata ai Consiglieri e Sindaci almeno dieci giorni prima dell’adunanza, tre giorni in caso d’urgenza. l’invio della convocazione a mezzo fax, telegramma o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione.
L’avviso di convocazione deve recare la data, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno sei consiglieri, di cui almeno tre elettivi e tre nominati dalla “Banca”.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; mancando anche il Vice Presidente dal consigliere più anziano di età.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro e sono sottoscritte dal Presidente dell’adunanza e dal Segretario.
Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione: competenze
Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione delle finalità del “Fondo”, nel rispetto delle disposizioni di legge e della disciplina statutaria.
Spetta in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione di:
a) approvare il bilancio di esercizio;
b) esprimere gli indirizzi generali sugli investimenti patrimoniali;
c) istituire più comparti di investimento;
d) accettare contributi straordinari, donazioni, ecc.;
e) approvare le modificazioni dello Statuto disposte dalle fonti istitutive, attivando l’inerente procedura autorizzativa;
f) nominare il Direttore Responsabile indicato dalla “Banca” tra i propri dipendenti;
g) nominare - nella sua prima adunanza di ogni triennio - il Segretario del Consiglio, scegliendolo tra i dipendenti in servizio della “Banca”;
h) decidere in merito alla stipula in favore degli iscritti dei contratti assicurativi per la copertura di rischi di invalidità e premorienza ai sensi del successivo art. 29;
i) individuare la compagnia di assicurazione cui attribuire l’incarico di erogare le rendite, deliberando la relativa convenzione;
j) stabilire le coperture di carattere assicurativo contemplate dal successivo art. 17;
k) conferire delega alle persone abilitate a firmare atti e corrispondenza.
L’avviso di convocazione deve recare la data, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno sei Consiglieri, di cui almeno tre elettivi e tre nominati dalla “Banca”.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; mancando anche il Vice Presidente dal consigliere più anziano di età.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro e sono sottoscritte dal Presidente dell’adunanza e dal Segretario.
Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione: competenze
Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione delle finalità del “Fondo”, nel rispetto delle disposizioni di legge e della disciplina statutaria.
Spetta in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione di:
a) approvare il bilancio di esercizio
b) esprimere gli indirizzi generali sugli investimenti patrimoniali;
c) istituire più comparti di investimento;
d) accettare contributi straordinari, donazioni, ecc.;
e) approvare le modificazioni dello Statuto disposte dalle fonti istitutive, attivando l’inerente procedura autorizzativa;
f) nominare il Direttore Responsabile indicato dalla “Banca” tra i propri dipendenti;
g) nominare - in occasione della sua prima adunanza di ogni triennio - il Segretario del Consiglio, scegliendolo tra i dipendenti in servizio della “Banca”;
h) individuare i soggetti a cui affidare la gestione finanziaria delle risorse;
i) individuare la Banca depositaria delle risorse affidate in gestione;
j) decidere in merito alla stipula in favore degli iscritti dei contratti assicurativi per la copertura di rischi di invalidità e premorienza ai sensi del successivo art. 29;
k) individuare la compagnia di assicurazione cui attribuire l’incarico di erogare le rendite, deliberando la relativa convenzione;
l) stabilire le coperture di carattere assicurativo contemplate dal successivo art. 17;
m) definire in un mandato formale finalità, autorità e responsabilità del soggetto incaricato dell’attività di
controllo, assicurando indipendenza organizzativa ed imparzialità;
n) scegliere la società incaricata della revisione legale del bilancio ai sensi dell’art. 2409 bis c.c.;
o) conferire delega alle persone abilitate a firmare atti e corrispondenza.
Sulle altre materie il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri al Presidente e/o al Direttore Responsabile, fissandone i limiti.
Articolo 12 - Presidente e Vice Presidente
Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio di Amministrazione, che li sceglie fra i suoi membri nella prima riunione del triennio, da tenersi entro sessanta giorni dalla scadenza del precedente Consiglio.
Il Presidente è scelto fra i Consiglieri designati dalla “Banca”, il Vice Presidente è scelto fra i Consiglieri elettivi.
Il loro mandato ha durata pari a quello del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente è il rappresentante legale del “Fondo” di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente in particolare:
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- informa l’Autorità di Xxxxxxxxx di ogni vicenda idonea a modificare il funzionamento del “Fondo”, fornendo adeguata informazione;
- adempie a tutti gli obblighi e le formalità imposte dalla normativa tempo per tempo vigente, avuto riguardo alle eventuali modifiche dello Statuto e ad ogni altro
Sulle altre materie il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri al Presidente e/o al Direttore Responsabile, fissandone i limiti.
Articolo 12 - Presidente e Vice Presidente
Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio di Amministrazione che li sceglie fra i suoi membri nella prima riunione del triennio da tenersi entro sessanta giorni dalla scadenza del precedente Consiglio.
Per l’elezione, con votazione palese, è richiesto il voto di almeno 7 Consiglieri con esclusione del candidato proposto per la nomina; in caso di mancato raggiungimento del quorum l’elezione è rinviata al giorno successivo.
Nel caso in cui neppure nella seconda votazione, sempre con voto palese, venga raggiunto il quorum richiesto, nella stessa seduta si procede ad una nuova votazione, con voto segreto, a maggioranza di almeno 5 Consiglieri con esclusione del candidato proposto per la nomina.
Il Presidente è scelto fra i Consiglieri designati dalla “Banca”, il Vice Presidente è scelto fra i Consiglieri elettivi.
Qualora il Presidente sia scelto fra i Consiglieri nominati dalla “Banca”, il Vice Presidente è scelto fra i Consiglieri elettivi, e viceversa.
Il loro mandato ha durata pari a quello del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente è il rappresentante legale del “Fondo” di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente in particolare:
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- informa l’Autorità di Xxxxxxxxx nei casi previsti dalla normativa di settore; di ogni vicenda idonea a modificare il funzionamento del “Fondo”, fornendo adeguata informazione;
- adempie a tutti gli obblighi ed alle formalità imposte dalla normativa tempo per tempo vigente, avuto riguardo alle eventuali modifiche dello Statuto e ad
adempimento facente capo al “Fondo”;
- assume, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti che, di norma, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta in ogni caso eccezione di quelli previsti dall’art. 11, comma 2. Le deliberazioni d’urgenza vanno sottoposte alla ratifica della prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione e sinteticamente motivate;
- informa annualmente, nel corso di apposito incontro, le Fonti Istitutive circa l’andamento del “Fondo” ed i risultati di gestione conseguiti.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le inerenti funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente e ne legittima la sostituzione.
Articolo 13 - Collegio dei Sindaci: composizione
Il Collegio dei Sindaci è composto da quattro membri effettivi e quattro supplenti di cui:
- due effettivi e due supplenti designati dalla “Banca”;
- due effettivi e due supplenti eletti dagli iscritti ai sensi del successivo art. 22.
I sindaci durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile nel limite massimo di tre mandati consecutivi. Il triennio ha l’identica durata di quello del Consiglio di Amministrazione. Il sindaco supplente che subentra all’effettivo venuto a mancare resta in carica per la residua parte del mandato.
I sindaci effettivi e supplenti devono vantare i requisiti di onorabilità e professionalità tempo per tempo richiesti dalla legge.
Nel corso della prima adunanza collegiale del triennio i sindaci eleggono il Presidente del Collegio, scegliendolo tra i membri elettivi.
Articolo 14 - Collegio dei Sindaci: adunanze
Il Collegio si riunisce in via ordinaria con cadenza trimestrale e in via straordinaria qualora il Presidente lo ritenga opportuno oppure sia richiesto da almeno due membri.
ogni altro adempimento facente capo al “Fondo”;
- assume, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti che, di norma, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta in ogni caso eccezione di quelli previsti dall’art. 11, comma 2.
Le deliberazioni d’urgenza, adeguatamente motivate, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile; sinteticamente motivate;
- informa annualmente, nel corso di un apposito incontro, le Fonti Istitutive circa l’andamento del “Fondo” ed i risultati di gestione conseguiti.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le inerenti funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente e ne legittima la sostituzione.
Articolo 13 - Collegio dei Sindaci: composizione
Il Collegio dei Sindaci è composto da quattro membri effettivi e quattro supplenti di cui:
- due effettivi e due supplenti designati dalla “Banca” tra i propri dipendenti iscritti al “Fondo”;
- due effettivi e due supplenti eletti dagli iscritti ai sensi del successivo art. 22.
I sindaci durano in carica tre anni e il loro mandato, svolto a titolo gratuito, è rinnovabile nel limite massimo di tre mandati consecutivi. Il triennio ha l’identica durata di quello del Consiglio di Amministrazione. Il sindaco supplente che subentra all’effettivo venuto a mancare resta in carica per la residua parte del mandato.
I sindaci effettivi e supplenti devono vantare i requisiti di onorabilità e professionalità tempo per tempo richiesti dalla legge.
Nel corso della prima adunanza collegiale del triennio i sindaci eleggono il Presidente del Collegio, scegliendolo tra i membri elettivi nel caso in cui il Presidente del “Fondo” sia stata eletto tra i membri designati dalla “Banca” e viceversa.
Articolo 14 - Collegio dei Sindaci: adunanze
Il Collegio si riunisce in via ordinaria con cadenza trimestrale e in via straordinaria qualora il Presidente lo ritenga opportuno oppure sia richiesto da almeno due membri.
Il Collegio è convocato dal Presidente con avviso scritto, da inviarsi almeno dieci giorni prima dell’adunanza, recante la data, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno della stessa. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere inoltrata mezzo telefax, telegramma o e-mail tre giorni prima della riunione.
Le deliberazioni collegiali sono assunte a maggioranza e devono essere trascritte in apposito libro dei verbali e sottoscritte dai partecipanti all’adunanza.
Articolo 15 - Collegio dei Sindaci: competenze
Al Collegio dei Sindaci sono attribuite le funzioni di vigilanza sulla corretta gestione del “Fondo” ai sensi degli artt. 2403 e seguenti c.c., in quanto applicabili, e della disciplina di settore.
In particolare i sindaci devono:
- controllare le scritture contabili;
- compiere ispezioni e riscontri di cassa;
- esaminare il bilancio e i rendiconti annuali, sui quali riferiscono per iscritto al Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sulla coerenza dell’attività svolta dal “Fondo” e sulla conformità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione alle norme di legge e alle direttive impartite dall’Autorità di Xxxxxxxxx;
- segnalare all’Autorità di Xxxxxxxxx eventuali irregolarità riscontrate, giudicate suscettibili di incidere negativamente sulla corretta amministrazione del “Fondo”.
I sindaci devono essere invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con le stesse modalità previste per i consiglieri.
Articolo 16 - Amministratori e Sindaci: responsabilità
I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci sono responsabili nei confronti del “Fondo”, degli iscritti e dei terzi nei limiti e nelle forme stabiliti dalla legge.
Articolo 17 - Amministratori e Sindaci: tutela
Fatta salva la responsabilità del singolo per fatto illecito, la funzione di membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci può essere sorretta da forme di copertura assicurativa stabilite dal Consiglio di
Il Collegio è convocato dal Presidente con avviso scritto, da inviarsi almeno dieci giorni prima dell’adunanza, recante la data, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno della stessa. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere inoltrata mezzo telefax, telegramma o e-mail mediante posta elettronica o altra modalità informatica tre giorni prima della riunione.
Le deliberazioni collegiali sono assunte a maggioranza e devono essere trascritte in apposito libro dei verbali e sottoscritte dai partecipanti all’adunanza.
Articolo 15 - Collegio dei Sindaci: competenze
Al Collegio dei Sindaci sono attribuite funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile del “Fondo” ai sensi degli artt. 2403 e seguenti c.c. - in quanto applicabili - ad esclusione delle funzioni di cui all’art. 2409 bis. c.c.
In particolare i sindaci devono:
- controllare le scritture contabili;
- compiere ispezioni e riscontri di cassa;
- esaminare il bilancio e i rendiconti annuali, sui quali riferiscono per iscritto al Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sulla coerenza dell’attività svolta dal “Fondo” e sulla conformità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione alle norme di legge e alle direttive impartite dall’Autorità di Xxxxxxxxx;
- segnalare all’Autorità di Xxxxxxxxx eventuali irregolarità riscontrate, giudicate suscettibili di incidere negativamente sulla corretta amministrazione del “Fondo”.
I sindaci sono invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità di convocazione previste per i Consiglieri.
Articolo 16 - Amministratori e Sindaci: responsabilità
I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci sono responsabili nei confronti del “Fondo”, degli iscritti e dei terzi nei limiti e nelle forme stabiliti dalla legge.
Articolo 17 - Amministratori, Sindaci e componenti della Direzione: tutela
Fatta salva la responsabilità del singolo per fatto illecito, la funzione di membro del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Direzione del “Fondo” è sorretta da forme di copertura assicurativa stabilite dal
Amministrazione.
Articolo 18 - Decadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione
Costituiscono causa di decadenza dalla carica:
- per i Consiglieri elettivi: la risoluzione del rapporto di lavoro con la “Banca”;
- per i Consiglieri nominati dalla “Banca”: il venir meno della qualifica di dipendente o amministratore;
- per tutti i Consiglieri: la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre riunioni consiliari consecutive.
Articolo 19 - Decadenza dei membri del Collegio dei Sindaci
Costituisce causa di decadenza dalla carica per il Sindaco elettivo la cessazione del rapporto di lavoro con la “Banca”.
Articolo 20 - Sostituzione di Consiglieri e Sindaci
I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci che decadano dalla carica o che vengano a mancare per qualsiasi altro motivo, sono sostituiti con le modalità appresso indicate:
- se trattasi di Consigliere o di Sindaco nominati dalla “Banca”, questa li sostituisce entro un mese;
- se trattasi di Consigliere elettivo subentra il candidato che nella lista vincitrice delle elezioni occupa il primo posto nell’elenco dei candidati per la sostituzione; in caso di ulteriori sostituzioni si procede secondo l’ordine dei candidati per la sostituzione;
- se trattasi di Sindaco effettivo elettivo subentra il Sindaco supplente che nella lista vincitrice delle elezioni occupa il primo posto nell’elenco dei candidati per la sostituzione; in caso di ulteriore sostituzione, subentra il secondo dei candidati per la sostituzione.
Non potendosi applicare il meccanismo previsto dal comma 1, si procede all’indizione di nuove elezioni per la copertura dei posti vacanti.
I sostituti restano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.
Consiglio di Amministrazione.
Articolo 18 - Decadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione
Costituisceono causa di decadenza dalla carica:
- per i Consiglieri elettivi la risoluzione del rapporto di lavoro con la “Banca” salvo che ciò avvenga per accesso al Fondo di solidarietà di settore;
- per i Consiglieri nominati dalla “Banca”: il venir meno della qualifica di dipendente o amministratore;
- per tutti i Consiglieri la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre riunioni consiliari consecutive.
Articolo 19 - Decadenza dei membri del Collegio dei Sindaci
Costituisce causa di decadenza dalla carica per il Sindaco elettivo la cessazione del rapporto di lavoro con la “Banca” salvo che ciò avvenga per accesso al Fondo di solidarietà di settore.
Articolo 20 - Sostituzione di Consiglieri e Sindaci
I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci che decadano dalla carica o che vengano a mancare per qualsiasi altro motivo, sono sostituiti con le modalità appresso indicate:
- se trattasi di Consigliere o di Sindaco nominati dalla “Banca”, questa li sostituisce entro un mese dall’accertamento della decadenza;
- se trattasi di Consigliere elettivo subentra il candidato che nella lista vincitrice delle elezioni occupa il primo posto nell’elenco dei candidati per la sostituzione; in caso di ulteriori sostituzioni si procede secondo l’ordine dei candidati per la sostituzione;
- se trattasi di Sindaco effettivo elettivo subentra il Sindaco supplente che nella lista vincitrice delle elezioni occupa il primo posto nell’elenco dei candidati per la sostituzione; in caso di ulteriore sostituzione, subentra il secondo dei candidati per la sostituzione.
Non potendosi applicare il meccanismo previsto dal comma 1, si procede all’indizione di nuove elezioni per la copertura dei posti vacanti.
I sostituti restano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.
Articolo21-Il Direttore Responsabile: nomina e competenza | Articolo 21 - Il Direttore Responsabile: nomina e competenza |
Il Direttore Responsabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione della “Banca” tra i propri dipendenti; | Il Direttore Responsabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione della “Banca” tra i propri dipendenti. |
Il Direttore Responsabile deve vantare i requisiti di onorabilità e di professionalità tempo per tempo richiesti dalla legge: egli decade dall’incarico qualora interrompa il rapporto di lavoro con la “Banca” per qualsiasi causa. | Il Direttore Responsabile deve vantare i requisiti di onorabilità e di professionalità tempo per tempo richiesti dalla legge: egli decade dall’incarico qualora interrompa il rapporto di lavoro con la “Banca”. per qualsiasi causa. |
Il Direttore Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. | Il Direttore Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. |
E’ responsabile dell’attività amministrativa, contabile ed esecutiva del “Fondo” e nell’ambito di tale funzione provvede a: a) verificare che la gestione del “Fondo” sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto; b) vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del “Fondo”; c) vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti; d) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; e) curare, nell’ambito delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione, gli adempimenti conseguenti; f) compiere ogni adempimento relativo all’ordinaria gestione del “Fondo”; g) effettuare le spese, nei limiti delle autonomie fissate dal Consiglio di Amministrazione; h) compilare il Bilancio di cui al successivo art. 34 e la relativa relazione accompagnatoria; i) inviare all’Autorità di Xxxxxxxxx dati e notizie sull’attività complessiva del “Fondo” e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente. Le medesime informazioni sono inviate contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci. | E’ responsabile dell’attività amministrativa, contabile ed esecutiva del “Fondo” e nell’ambito di tale funzione provvede a: a) verificare che la gestione del “Fondo” sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni dello del presente Statuto; b) vigilare sul rispetto dei limiti di investimento complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del “Fondo”; c) vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti; d) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e curare, nell’ambito delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione, ogni conseguente adempimento; e) compiere ogni altro adempimento relativo all’ordinaria gestione del “Fondo”; f) effettuare le spese, nei limiti delle autonomie fissate dal Consiglio di Amministrazione; g) compilare il Bilancio di cui al successivo art. 34; e la relativa relazione accompagnatoria; j) inviare all’Autorità di Vigilanza dati e notizie sull’attività complessiva del “Fondo” e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente. Le medesime informazioni sono inviate contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci. |
In presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del “Fondo”, il Direttore Responsabile ha l’obbligo di segnalare all’Autorità di Xxxxxxxxx i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio stesse. | In presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del “Fondo”, il Direttore Responsabile ha l’obbligo di segnalare all’Autorità di Xxxxxxxxx i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio stesse. |
Il Direttore Responsabile ha i poteri di firma per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 4. | Il Direttore Responsabile ha i poteri di firma per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 4. |
Il Direttore Responsabile partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. | Il Direttore Responsabile partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. |
In caso di assenza o impedimento del Direttore Responsabile la funzione è assolta dal suo Sostituto, a tale incarico appositamente designato dal Consiglio di Amministrazione, indicato dalla “Banca” tra i propri dipendenti. Il sostituto del Direttore Responsabile deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità tempo per tempo previsti dalla legge. | In caso di assenza o impedimento del Direttore Responsabile la funzione è assolta dal suo Sostituto, a tale incarico appositamente designato dal Consiglio di Amministrazione, indicato dalla “Banca” tra i propri dipendenti. Il Sostituto del Direttore Responsabile deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità tempo per tempo previsti dalla legge. |
Articolo 22 - Elezione dei rappresentanti degli iscritti | Articolo 22 - Elezione dei rappresentanti degli iscritti |
I rappresentanti degli iscritti in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci sono eletti secondo la procedura contemplata dall’Appendice n. 1 allo Statuto. | I rappresentanti degli iscritti in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci sono eletti secondo la procedura contemplata dall’Appendice n. 1 allo Statuto. |
TITOLO IV - MODIFICHE ALLO STATUTO | TITOLO IV - MODIFICHE ALLO STATUTO |
Articolo 23 - Modifiche allo Statuto | Articolo 23 - Modifiche allo Statuto |
Le modifiche allo Statuto sono formalmente deliberate dal Consiglio di Amministrazione, in attuazione di specifiche intese collettive aziendali intervenute al riguardo. | Le modifiche allo Statuto sono formalmente deliberate dal Consiglio di Amministrazione, in attuazione di specifiche intese collettive aziendali intervenute al riguardo. |
Limitatamente alle modifiche riguardanti le norme contenute nei Titoli I, II, III e IV dello Statuto, con esclusione di quelle che abbiano contenuto meramente formale e che derivino dall’applicazione di norme di legge e/o di direttive dell’Autorità di Xxxxxxxxx, le deliberazioni, di cui al comma 1, sono sottoposte all’approvazione degli iscritti, tramite referendum a maggioranza assoluta. | Limitatamente alle modifiche riguardanti le norme contenute nei Titoli I, II, III e IV dello Statuto, con esclusione di quelle che abbiano contenuto meramente formale e che derivino dall’applicazione di norme di legge e/o di direttive dell’Autorità di Xxxxxxxxx, le deliberazioni, di cui al comma 1, sono sottoposte all’approvazione degli iscritti, tramite referendum a maggioranza assoluta. |
Il referendum di cui al comma precedente è indetto a cura del Consiglio di Amministrazione. | Il referendum di cui al comma precedente è indetto a cura del Consiglio di Amministrazione. |
Le modifiche statutarie sono soggette alla autorizzazione delle autorità competenti per legge. | Le modifiche statutarie sono soggette all’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza . |
TITOLO V - APPORTI ECONOMICI - GESTIONE DELLE RISORSE | TITOLO V - APPORTI ECONOMICI - GESTIONE DELLE RISORSE |
Articolo 24 - Alimentazione del "Fondo" | Articolo 24 - Alimentazione del "Fondo" |
Il “Fondo” è alimentato da: a) contributi della “Banca” e degli iscritti, ai sensi del | Il “Fondo” è alimentato da: a) contributi della “Banca” e degli iscritti, ai sensi del |
12
successivo art. 25;
b) conferimenti di quote di trattamento di fine rapporto (di seguito, per brevità, “T.F.R.”) ai sensi del successivo art. 26;
c) redditi derivanti dall’impiego delle attività, secondo la previsione del successivo art. 33;
d) qualsivoglia altra entrata, direttamente o indirettamente finalizzata a conseguire gli scopi del “Fondo”, accettata dal Consiglio di Amministrazione.
Le risorse di cui alle lett. a) e b) del comma che precede sono attribuite alle posizioni di capitalizzazione individuale relative a ciascun iscritto; dette posizioni sono tempo per tempo incrementate, pro quota, dai redditi di cui alla lett. c) e dalle eventuali entrate contemplate dalla lett. d).
Alle posizioni individuali previste dal comma 2 sono imputate le somme finalizzate alla corresponsione delle prestazioni, delle consentite anticipazioni e all’attuazione di trasferimenti o riscatti.
successivo art. 25;
b) conferimenti di quote di trattamento di fine rapporto (di seguito, per brevità, “T.F.R.”) ai sensi del successivo art. 26;
c) redditi derivanti dall’impiego delle attività ai sensi del secondo la previsione successivo art. 33;
d) qualsivoglia altra entrata, direttamente o indirettamente finalizzata a conseguire gli scopi del “Fondo”, accettata dal Consiglio di Amministrazione.
Le risorse di cui alle lett. a) e b) del comma che precede sono attribuite alle posizioni di capitalizzazione individuale relative a ciascun iscritto; dette posizioni sono tempo per tempo incrementate pro quota dai redditi di cui alla lett. c) e dalle eventuali entrate contemplate dalla lett. d).
Alle posizioni individuali previste dal comma 2 sono imputate le somme finalizzate alla corresponsione delle prestazioni, delle consentite anticipazioni e all’attuazione di dei trasferimenti o riscatti.
Articolo 24 bis - Alimentazione del “Fondo” da parte di aziende diverse dalla “Banca”
Articolo 25 - Contribuzione
Le posizioni individuali degli iscritti sono alimentate da una contribuzione a carico della “Banca” e degli iscritti stessi, calcolata sulla retribuzione imponibile utile per la determinazione del “T.F.R.”, nella misura tempo per tempo stabilita dalle fonti collettive.
La misura del contributo a carico della “Banca” è nell’attualità del 2,5%; la contribuzione a carico degli iscritti è dovuta nella misura minima dello 0,50%, volontariamente elevabile sino al 15%.
Gli iscritti di cui all’art. 4, comma 1, lett. c) e d) possono decidere, in qualsiasi momento, di corrispondere anche una contribuzione al “Fondo”, nella misura di loro gradimento e comunque entro il limite massimo previsto al comma 2. Ove stabiliscano di versare un apporto contributivo almeno pari al contributo minimo di cui al comma che precede, anche la “Banca” è tenuta a
L’alimentazione del “Fondo”, sia da parte degli iscritti sia da parte delle aziende titolari del rapporto di lavoro, è consentita secondo quanto previsto negli accordi tra Fonti Istitutive e recepiti dal Consiglio di amministrazione del “Fondo”.
Articolo 25 - Contribuzione
Le posizioni individuali degli iscritti sono alimentate da una contribuzione a carico della “Banca” e degli iscritti stessi, calcolata sulla retribuzione imponibile utile per la determinazione del “T.F.R.”, nella misura tempo per tempo stabilita dalle Fonti Istitutive e da ogni altro contributo previsto negli accordi collettivi recepiti dal Consiglio di amministrazione del “Fondo”.
La misura ordinaria del contributo a carico della “Banca” è nell’attualità del 2,5%; la contribuzione a carico degli iscritti è dovuta nella misura minima dello 0,50%, volontariamente elevabile sino al 15%.
Gli iscritti di cui all’art. 4, comma 1, lett. c) e d) possono decidere, in qualsiasi momento, di corrispondere anche una contribuzione al “Fondo”, nella misura di loro gradimento e comunque entro il limite massimo previsto al comma 2., anche la “Banca” è tenuta a corrispondere il contributo a proprio carico nella misura prevista al comma 2. Ove gli iscritti di cui all’art. 4, comma 1, lett. c)
corrispondere il contributo a proprio carico nella misura prevista al comma 2; siffatto obbligo dura fintanto che l’iscritto non interrompa il proprio apporto o lo riduca al di sotto della soglia minima. | stabiliscano di versare un apporto contributivo almeno pari al contributo minimo di cui al comma che precede, anche la “Banca” è tenuta a corrispondere il contributo a proprio carico nella misura prevista al comma 2; siffatto obbligo dura fintanto che l’iscritto non interrompa il proprio apporto o lo riduca al di sotto della soglia minima. |
La contribuzione a carico degli iscritti è corrisposta per il tramite della “Banca” congiuntamente alla contribuzione a carico di quest’ultima, salvo quanto previsto dal successivo comma 5; è facoltà dell’iscritto variare nel tempo la misura della propria contribuzione, previa comunicazione da inoltrare al “Fondo”, per il tramite della “Banca”, entro il 15 novembre di ciascun anno, con efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo. | La contribuzione a carico degli iscritti è corrisposta per il tramite della “Banca” congiuntamente alla contribuzione a carico di quest’ultima, salvo quanto previsto dal successivo comma 5; è facoltà dell’iscritto variare in via ordinaria la misura della propria contribuzione mediante comunicazione da inoltrare al “Fondo” per il tramite della “Banca” nel mese di novembre di ciascun anno con effetto dal mese di gennaio dell’anno successivo, fatte salve ulteriori agevolazioni previste dal Consiglio di amministrazione. |
Nei casi di assenza dal servizio non retribuita per motivi di studio, familiari e personali, nonché per l’espletamento di funzioni pubbliche elettive e di cariche sindacali, allorquando viene meno la contribuzione della “Banca”, agli iscritti è consentita la prosecuzione volontaria della contribuzione, con riferimento alla retribuzione figurativa, nel rispetto del limite di cui al comma 2. | Nei casi di assenza dal servizio non retribuita per motivi di studio, familiari e personali, nonché per l’espletamento di funzioni pubbliche elettive e di cariche sindacali, allorquando viene meno la contribuzione della “Banca”, agli iscritti è consentita la prosecuzione volontaria della contribuzione, con riferimento alla retribuzione figurativa, nel rispetto del limite di cui al comma 2 |
Oltre alla contribuzione ordinaria, le posizioni individuali degli iscritti possono essere alimentate da contributi straordinari a carico della “Banca”; il versamento di contributi straordinari da parte degli iscritti è limitato al reintegro della posizione individuale a seguito di anticipazioni. | Oltre alla contribuzione ordinaria, le posizioni individuali degli iscritti possono essere alimentate da contributi straordinari a carico della “Banca” e degli iscritti. il versamento di contributi straordinari da parte degli iscritti è limitato al reintegro della posizione individuale a seguito di anticipazioni. |
I contributi straordinari degli iscritti non possono comunque eccedere, su base annua, il limite massimo complessivo del 15% della misura della retribuzione determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo. | |
In caso di cessazione del rapporto di lavoro gli iscritti potranno continuare ad alimentare la propria posizione nei modi previsti negli accordi collettivi recepiti dal Consiglio di amministrazione del “Fondo”. | |
Articolo 26 - Conferimenti di T.F.R. | Articolo 26 - Conferimenti di T.F.R. |
La posizione individuale dei “nuovi iscritti”, indipendentemente dalla qualifica di lavoratori di prima occupazione, è alimentata dalla totalità degli accantonamenti di “T.F.R.”, che maturino successivamente all’iscrizione. | La posizione individuale dei “nuovi iscritti”, indipendentemente dalla qualifica di lavoratori di prima occupazione, è alimentata dalla totalità degli accantonamenti di “T.F.R.”, che maturino successivamente all’iscrizione. |
La posizione individuale dei “vecchi iscritti” può essere incrementata da una quota o dalla totalità del “T.F.R.” in | La posizione individuale dei “vecchi iscritti” può essere incrementata da una quota o dalla totalità del “T.F.R.” in |
maturazione secondo i criteri e le modalità previste dal “decreto 252”. | maturazione secondo i criteri e le modalità previste dal “decreto 252”. |
Articolo 27 - Versamento degli apporti economici al "Fondo" | Articolo 27 - Versamento degli apporti economici al "Fondo" |
La contribuzione prevista dall’art. 25, comma 1, e dall’art. 26 è dovuta entro la fine del mese di corresponsione di ciascuna attribuzione retributiva imponibile. | La contribuzione ordinaria |
TITOLO VI - PRESTAZIONI | TITOLO VI - PRESTAZIONI |
Articolo 28 - Prestazioni | Articolo 28 - Prestazioni |
Il “Fondo” eroga agli iscritti, cessati dal rapporto di lavoro con la “Banca”, prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita, allorquando conseguono il diritto alla pensione di base ed in presenza del requisito di almeno cinque anni di appartenenza al “Fondo”, tenuto conto anche della posizione eventualmente trasferita da altra forma pensionistica complementare. | Il “Fondo” eroga agli iscritti, cessati dal rapporto di lavoro con la “Banca”, prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita, allorquando conseguono il diritto alla pensione di base ed in presenza del requisito di almeno cinque anni di appartenenza al “Fondo”, tenuto conto anche della posizione eventualmente trasferita da altra forma pensionistica complementare. |
Anteriormente alla percezione della rendita, al momento della maturazione del diritto, è facoltà dell’iscritto chiedere, in alternativa, la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale sino alla misura massima consentita dalla legge (nell’attualità 100% per i vecchi iscritti e 50% per i nuovi iscritti, ferma restando la possibilità di usufruire di una prestazione integralmente in capitale nell’ipotesi in cui la conversione in rendita vitalizia immediata annua, senza reversibilità, di almeno il 70% del montante risulti inferiore al 50% dell’importo dell’assegno sociale). Per il calcolo e le modalità di attribuzione del capitale si applicano le disposizioni di cui all’Appendice n. 2. | Anteriormente alla percezione della rendita, al momento della maturazione del diritto, è facoltà dell’iscritto chiedere, in alternativa, la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale sino alla misura massima consentita dalla legge. (nell’attualità 100% per i vecchi iscritti e 50% per i nuovi iscritti, ferma restando la possibilità di usufruire di una prestazione integralmente in capitale nell’ipotesi in cui la conversione in rendita vitalizia immediata annua, senza reversibilità, di almeno il 70% del montante risulti inferiore al 50% dell’importo dell’assegno sociale). Per il calcolo e le modalità di attribuzione del capitale si applicano le disposizioni di cui all’Appendice n. 2. |
La rendita contemplata dal comma 1 è attribuita per il tramite di compagnia di assicurazione, con la quale il “Fondo” sottoscrive apposita convenzione. | La rendita contemplata dal comma 1 è attribuita per il tramite di compagnia di assicurazione, con la quale il “Fondo” sottoscrive apposita convenzione. |
Articolo 29 - Prestazioni accessorie | Articolo 29 - Prestazioni accessorie |
Il Consiglio di Amministrazione è competente a stipulare specifiche convenzioni assicurative volte ad erogare prestazioni accessorie per invalidità e premorienza in favore degli iscritti in servizio e dei loro eventuali superstiti, secondo le indicazioni fornite dalle Fonti Istitutive. | Il Consiglio di Amministrazione è competente a stipulare specifiche convenzioni assicurative volte ad erogare prestazioni accessorie per invalidità e premorienza in favore degli iscritti in servizio e dei loro eventuali superstiti, secondo le indicazioni fornite dalle Fonti Istitutive. |
Gli oneri per la copertura delle prestazioni contemplate dal primo comma sono a carico della gestione del | Gli oneri per la copertura delle prestazioni contemplate dal primo comma sono a carico della gestione del |
“Fondo”. | “Fondo”. |
Articolo 30 - Prestiti e anticipazioni | Articolo 30 - Prestiti e anticipazioni |
Il “Fondo” non può concedere prestiti a favore degli iscritti. | Il “Fondo” non può concedere prestiti a favore degli iscritti. |
Nel rispetto delle previsioni di cui al “decreto 252” il Consiglio di Amministrazione del “Fondo” emana apposito regolamento applicativo in materia di anticipazioni della posizione individuale maturata, disciplinando inoltre le modalità di reintegro della posizione individuale da parte dell’iscritto. | Nel rispetto delle previsioni di cui al “decreto 252” il Consiglio di Amministrazione del “Fondo” emana apposito regolamento applicativo in materia di anticipazioni della posizione individuale maturata, disciplinando inoltre le modalità di reintegro della posizione individuale da parte dell’iscritto. |
TITOLO VII - VICENDE DELL'ISCRITTO | TITOLO VII - VICENDE DELL'ISCRITTO |
Articolo 31 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale | Articolo 31 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale |
In caso di cessazione dall’iscrizione al “Fondo” senza aver maturato i requisiti per percepirne le prestazioni, trova applicazione l’art. 14 del “decreto 252”. | In caso di cessazione dall’iscrizione al “Fondo” senza aver maturato i requisiti per percepirne le prestazioni, trova applicazione l’art. 14 del “decreto 252”. |
In caso di trasferimento ad altra forma di previdenza complementare in costanza di rapporto di lavoro, secondo la previsione di cui all’art. 14, comma 6, del “decreto252”,la facoltà ivi prevista è esercitabile trascorsi due anni di calendario dall’iscrizione. | In caso di trasferimento ad altra forma di previdenza complementare in costanza di rapporto di lavoro, secondo quanto previsto la previsione di cui all’art. 14, comma 6, del “decreto252”, la facoltà ivi prevista è esercitabile trascorsi due anni di calendario dall’iscrizione. |
In caso di trasferimento ad altra forma di previdenza complementare in costanza di rapporto di lavoro viene meno l’obbligo contributivo della “Banca”. | In caso di trasferimento ad altra forma di previdenza complementare in costanza di rapporto di lavoro viene meno l’obbligo contributivo della “Banca”. |
Le modalità di calcolo delle posizioni individuali da trasferire o riscattare ai sensi del comma 1 sono disciplinate nell’Appendice n. 2. | Le modalità di calcolo delle posizioni individuali da trasferire o riscattare ai sensi del comma 1 sono disciplinate nell’Appendice n. 2. |
Articolo 32 - Invalidità, inabilità e morte dell'iscritto | Articolo 32 - Invalidità, inabilità e morte dell'iscritto |
In caso di cessazione dal rapporto di lavoro per invalidità permanente o inabilità con contestuale sorgere di inerente trattamento pensionistico di base, la posizione individuale dell’iscritto interessato, anteriormente alla liquidazione della prestazione, è incrementata dalla attribuzione di un importo derivante da apposita polizza assicurativa, all’uopo stipulata dal Consiglio di Amministrazione, con onere per premi a carico della gestione finanziaria. | In caso di cessazione dal rapporto di lavoro per invalidità permanente o inabilità con contestuale sorgere di inerente trattamento pensionistico di base, la posizione individuale dell’iscritto interessato, anteriormente alla liquidazione della prestazione, è incrementata dalla attribuzione di un importo derivante da apposita polizza assicurativa, all’uopo stipulata dal Consiglio di Amministrazione, con onere per premi a carico della gestione finanziaria. |
Fra le parti stipulanti gli accordi di cui all’art.1 del presente Statuto sono convenute le caratteristiche e le conseguenti prestazioni della polizza assicurativa, nonché | Fra le parti stipulanti gli accordi di cui all’art.1 del presente Statuto sono convenute le caratteristiche e le conseguenti prestazioni della polizza assicurativa, nonché |
16
i limiti di anzianità entro i quali i bassi livelli delle dotazioni individuali rendono necessarie tali integrazioni.
La previsione contemplata dal comma 1 trova applicazione anche in caso di morte dell’iscritto in costanza di rapporto di lavoro. Il complessivo capitale maturato è attribuito agli aventi causa secondo la disciplina di legge e con applicazione delle previsioni dell’Appendice n. 2.
Nell’ipotesi di morte dell’iscritto con contestuale sorgere di trattamento pensionistico base di reversibilità la posizione individuale di cui al comma che precede è convertibile dagli aventi diritto in rendita, ai sensi dell’art. 28.
In caso di morte del lavoratore iscritto al “Fondo” in costanza di rapporto di lavoro, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 14, comma 3, del “decreto 252”.
TITOLO VIII - GESTIONE
Articolo 33 - Gestione delle risorse
Tutte le risorse del “Fondo” sono depositate presso un’unica banca depositaria.
Le attività del “Fondo” sono impiegate direttamente o per il tramite di operatori specializzati secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, mirando alla salvaguardia della miglior redditività nell’ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli investimenti, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento disciplinanti tempo per tempo la materia.
E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione di istituire - anche in ragione delle dimensioni patrimoniali del “Fondo” - più comparti di investimento. Scopo dei comparti deve essere l’offrire agli iscritti un’opzione di investimento più rispondente al proprio orizzonte temporale e alla propria attitudine nei riguardi del profilo rischio/rendimento.
Nel compiere investimenti è fatto tassativo divieto di perseguire intenti speculativi o finalità difformi rispetto allo scopo istituzionale del “Fondo”.
Articolo 34 - Bilancio
L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Per ciascun esercizio finanziario è compilato un bilancio
i limiti di anzianità entro i quali i bassi livelli delle dotazioni individuali rendono necessarie tali integrazioni.
La previsione contemplata dal comma 1 trova applicazione anche in caso di morte dell’iscritto in costanza di rapporto di lavoro. Il complessivo capitale maturato è attribuito agli aventi causa secondo la disciplina di legge e con applicazione delle previsioni dell’Appendice n. 2.
Nell’ipotesi di morte dell’iscritto con contestuale sorgere di trattamento pensionistico base di reversibilità la posizione individuale di cui al comma che precede è convertibile dagli aventi diritto in rendita, ai sensi dell’art. 28.
In caso di morte del lavoratore iscritto al “Fondo” in costanza di rapporto di lavoro, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 14, comma 3, del “decreto 252”.
TITOLO VIII - GESTIONE
Articolo 33 - Gestione delle risorse
Tutte le risorse del “Fondo” sono depositate presso un’unica banca depositaria.
Le attività del “Fondo” sono impiegate direttamente o per il tramite di operatori specializzati secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, mirando alla salvaguardia della miglior redditività nell’ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli investimenti, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento disciplinanti tempo per tempo la materia.
E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione di istituire - anche in ragione delle dimensioni patrimoniali del “Fondo” - più linee di investimento. Scopo dei comparti deve essere l’offrire agli iscritti un’opzione di investimento più rispondente al proprio orizzonte temporale e alla propria attitudine nei riguardi del profilo rischio/rendimento.
Nel compiere investimenti è fatto tassativo divieto di perseguire intenti speculativi o finalità difformi rispetto allo scopo istituzionale del “Fondo”.
Articolo 34 - Bilancio
L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Per ciascun esercizio finanziario è compilato un bilancio
sul quale, vista la relazione del Collegio dei Sindaci, delibera il Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce. | sul quale, vista la relazione del Collegio dei Sindaci e della società di revisione legale incaricata, delibera il Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce. |
Articolo 35 - Contabilità | Articolo 35 - Contabilità |
Il Consiglio di Amministrazione adotta i criteri contabili ritenuti più opportuni, fatta salva l’applicazione di cogenti disposizioni di legge e/o di regolamento. | Il Consiglio di Amministrazione adotta i criteri contabili ritenuti più opportuni, fatta salva l’applicazione di cogenti disposizioni di legge e/o di regolamento. |
TITOLO IX - NORME FINALI | TITOLO IX - NORME FINALI |
Articolo 36 - Personale, locali e supporti amministrativi | Articolo 36 - Personale, locali e supporti amministrativi |
La “Banca” fornisce gratuitamente il personale, i locali e gli altri mezzi necessari per l’amministrazione autonoma del “Fondo” ed assume a suo carico tutte le spese ed oneri inerenti, comprese quelle di funzionamento degli Organi amministrativi e di controllo. | La “Banca” fornisce gratuitamente il personale, i locali, i servizi e gli altri mezzi necessari per l’amministrazione autonoma del “Fondo” ed assume a suo carico tutte le spese ed oneri inerenti, comprese quelle di funzionamento degli Organi amministrativi e di controllo e delle coperture assicurative. |
Articolo 37 - Intangibilità delle prestazioni e del patrimonio dei "Fondo" | Articolo 37 - Intangibilità delle prestazioni e del patrimonio dei "Fondo" |
Le prestazioni del “Fondo”, al pari degli apporti contributivi ad esso versati e delle quote di “T.F.R.” conferitevi, essendo destinati a scopi di carattere previdenziale, non possono essere vincolate, né alienate o cedute sotto forma alcuna, per nessun motivo o titolo, né in tutto né in parte, se non nei limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti dall’ultimo comma dell’art. 11 del “decreto 252”. | Le prestazioni del “Fondo”, al pari degli apporti contributivi ad esso versati e delle quote di “T.F.R.” conferitevi, essendo destinati a scopi di carattere previdenziale, non possono essere vincolate, né alienate o cedute sotto forma alcuna, per nessun motivo o titolo, né in tutto né in parte, se non nei limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti dall’ultimo comma dell’art. 11 del “decreto 252”. |
Nessuna porzione del patrimonio del “Fondo” può essere distratta dai fini statutari e non è destinabile a scopi diversi da quelli istituzionali. | Nessuna porzione del patrimonio del “Fondo” può essere distratta dai fini statutari e non è destinabile a scopi diversi da quelli istituzionali. |
Articolo 38 - Norma di chiusura | Articolo 38 - Norma di chiusura |
Le disposizioni contenute nel presente Statuto costituiscono una normazione unitaria ed inscindibile che disciplina in via integrale ed esclusiva l’attività e le prestazioni del “Fondo”, fatta salva l’efficacia di disposizioni imperative di legge e/o di regolamento. | Le disposizioni contenute nel presente Statuto costituiscono una normazione unitaria ed inscindibile che disciplina in via integrale ed esclusiva l’attività e le prestazioni del “Fondo”, fatta salva l’efficacia di disposizioni imperative di legge e/o di regolamento. |
TITOLO X - NORME TRANSITORIE | TITOLO X - NORME TRANSITORIE |
Articolo 39 - Utilizzo del "Fondo di solidarietà" | Articolo 39 - Utilizzo del "Fondo di solidarietà" |
Fatte salve le previsioni del “Decreto 252” in materia di | Fatte salve le previsioni del “Decreto 252” in materia di |
trasferimento della posizione ad altra forma pensionistica e di riscatto, gli iscritti che accedono al “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito” e/o che cessano il rapporto di lavoro con la “Banca” per effetto dei processi di riduzione degli organici mantengono l’iscrizione al “Fondo”
Articolo 40 – Destinazione del T.F.R. "maturando residuale per i lavoratori entro il 31 dicembre 2006 ed iscritti al "Fondo”
Per i lavoratori assunti dalla “Banca” entro il 31 dicembre 2006, nel rispetto delle previsioni del “decreto 252”, la scelta per la destinazione del “T.F.R.” maturando residuale (per parte residua deve intendersi anche il 100% del TFR maturando) può avvenire secondo le seguenti alternative:
a) lavoratore iscritto al “Fondo” che si esprime per la destinazione al “Fondo” stesso del “T.F.R.” maturando: quest’ultimo confluisce nel comparto di investimento di appartenenza;
b) lavoratore iscritto al “Fondo” che nulla comunica alla “Banca” - conferimento tacito: il “T.F.R.” maturando confluisce, a decorrere dal 1° luglio 2007, nella linea “a capitale garantito” costituita nell’ambito del “Fondo" che assicura “con certezza la restituzione integrale del solo capitale, entro un lasso di tempo predeterminato e/o al realizzarsi di determinati eventi” ed un rendimento comparabile (e, quindi, non uguale) al tasso di rivalutazione TFR.
Nel caso di destinazione del “T.F.R.” alla linea “a capitale garantito” costituita nell’ambito del “Fondo", il trasferimento ad altro comparto di investimento potrà avvenire nel rispetto delle previsioni del presente Statuto e dei limiti temporali minimi previsti per la permanenza dell’investimento nella linea “a capitale garantito”.
Articolo 41 - Destinazione del T.F.R. " maturando residuale per i lavoratori non iscritti al "Fondo"
Per i lavoratori assunti dalla “Banca” entro il 31 dicembre 2006 e non iscritti al “Fondo” che nulla comunicano alla “Banca” in merito alla destinazione del “T.F.R.” - conferimento tacito – il “T.F.R.” maturando confluisce, a decorrere dal 1° luglio 2007, nella linea “ a capitale garantito” costituita nell’ambito del “Fondo" che assicura “con certezza la restituzione integrale del solo capitale, entro un lasso di tempo predeterminato e/o al realizzarsi di determinati eventi” ed un rendimento comparabile (e, quindi, non uguale) al tasso di rivalutazione TFR.
Per i lavoratori assunti dalla “Banca” dopo il 31 dicembre
trasferimento della posizione ad altra forma pensionistica e di riscatto, gli iscritti che accedono al “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito” e/o che cessano il rapporto di lavoro con la “Banca” per effetto dei processi di riduzione degli organici mantengono l’iscrizione al “Fondo”.
Articolo 40 - Destinazione del T.F.R. "maturando residuale per i lavoratori entro il 31 dicembre 2006 ed iscritti al "Fondo"
Per i lavoratori assunti dalla “Banca” entro il 31 dicembre 2006, nel rispetto delle previsioni del “decreto 252”, la scelta per la destinazione del “T.F.R.” maturando residuale (per parte residua deve intendersi anche il 100% del TFR maturando) può avvenire secondo le seguenti alternative:
a) lavoratore iscritto al “Fondo” che si esprime per la destinazione al “Fondo” stesso del “T.F.R.” maturando: quest’ultimo confluisce nel comparto di investimento di appartenenza;
b) lavoratore iscritto al “Fondo” che nulla comunica alla “Banca” - conferimento tacito: il “T.F.R.” maturando confluisce, a decorrere dal 1° luglio 2007, nella linea “a capitale garantito” costituita nell’ambito del “Fondo" che assicura “con certezza la restituzione integrale del solo capitale, entro un lasso di tempo predeterminato e/o al realizzarsi di determinati eventi” ed un rendimento comparabile (e, quindi, non uguale) al tasso di rivalutazione TFR.
Nel caso di destinazione del “T.F.R.” alla linea “a capitale garantito” costituita nell’ambito del “Fondo", il trasferimento ad altro comparto di investimento potrà avvenire nel rispetto delle previsioni del presente Statuto e dei limiti temporali minimi previsti per la permanenza dell’investimento nella linea “a capitale garantito”.
Articolo 41 - Destinazione del T.F.R. " maturando
residuale per i lavoratori non iscritti al "Fondo"
Per i lavoratori assunti dalla “Banca” entro il 31 dicembre 2006 e non iscritti al “Fondo” che nulla comunicano alla “Banca” in merito alla destinazione del “T.F.R.” - conferimento tacito – il “T.F.R.” maturando confluisce, a decorrere dal 1° luglio 2007, nella linea “ a capitale garantito” costituita nell’ambito del “Fondo" che assicura “con certezza la restituzione integrale del solo capitale, entro un lasso di tempo predeterminato e/o al realizzarsi di determinati eventi” ed un rendimento comparabile (e, quindi, non uguale) al tasso di rivalutazione TFR.
Per i lavoratori assunti dalla “Banca” dopo il 31 dicembre
2006 e non iscritti al “Fondo”, in caso di mancata compilazione e consegna alla “Banca” del modulo ministeriale per la scelta della destinazione del “T.F.R.” maturando entro sei mesi dalla data di assunzione, il “T.F.R.” che matura dal mese successivo alla scadenza di tale termine, nel rispetto delle previsioni del “decreto 252”, viene destinato integralmente al “Fondo” e confluisce nella linea “a capitale garantito” costituita nell’ambito del “Fondo" che assicura “con certezza la restituzione integrale del solo capitale, entro un lasso di tempo predeterminato e/o al realizzarsi di determinati eventi” ed un rendimento comparabile (e, quindi, non uguale) al tasso di rivalutazione TFR.
Per parte residuale del “T.F.R.” maturando si intende anche il 100% del TFR stesso.
Nei casi di destinazione del “T.F.R.” alla linea “a capitale garantito” previsti dal presente articolo, il trasferimento ad altro comparto di investimento potrà avvenire esclusivamente previa iscrizione da parte del lavoratore al “Fondo” medesimo e nel rispetto dei limiti temporali minimi previsti per la permanenza dell’investimento nella linea “a capitale garantito”.
L’ iscritto il cui “T.F.R.” sia stato destinato alla linea “a capitale garantito” secondo le previsioni del presente articolo, potrà chiedere successivamente il trasferimento ad una diversa forma di previdenza complementare nel rispetto dei limiti temporali previsti per la permanenza dell’investimento nella linea “a capitale garantito” e, comunque, decorsi almeno due anni.
APPENDICI
Appendice N. 1 - Elezione dei rappresentanti degli iscritti nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Sindaci
1. Le elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci in rappresentanza degli iscritti avvengono secondo le modalità disposte dai commi successivi, attraverso la presentazione di liste, per ciascuna votazione, recanti i nomi dei candidati.
2. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo gli iscritti in possesso dei prescritti requisiti statutari e di legge alla data di svolgimento delle elezioni.
Sono eleggibili tutti i dipendenti della “Banca” in servizio in possesso dei requisiti di legge.
3. Le elezioni sono indette almeno due mesi prima della prevista scadenza, dal Consiglio di Amministrazione, che insedia un Seggio elettorale composto da un minimo di
2006 e non iscritti al “Fondo”, in caso di mancata compilazione e consegna alla “Banca” del modulo ministeriale per la scelta della destinazione del “T.F.R.” maturando entro sei mesi dalla data di assunzione, il “T.F.R.” che matura dal mese successivo alla scadenza di tale termine, nel rispetto delle previsioni del “decreto 252”, viene destinato integralmente al “Fondo” e confluisce nella linea “a capitale garantito” costituita nell’ambito del “Fondo" che assicura “con certezza la restituzione integrale del solo capitale, entro un lasso di tempo predeterminato e/o al realizzarsi di determinati eventi” ed un rendimento comparabile (e, quindi, non uguale) al tasso di rivalutazione TFR.
Per parte residuale del “T.F.R.” maturando si intende anche il 100% del TFR stesso.
Nei casi di destinazione del “T.F.R.” alla linea “a capitale garantito” previsti dal presente articolo, il trasferimento ad altro comparto di investimento potrà avvenire esclusivamente previa iscrizione da parte del lavoratore al “Fondo” medesimo e nel rispetto dei limiti temporali minimi previsti per la permanenza dell’investimento nella linea “a capitale garantito”.
L’ iscritto il cui “T.F.R.” sia stato destinato alla linea “a capitale garantito” secondo le previsioni del presente articolo, potrà chiedere successivamente il trasferimento ad una diversa forma di previdenza complementare nel rispetto dei limiti temporali previsti per la permanenza dell’investimento nella linea “a capitale garantito” e, comunque, decorsi almeno due anni.
APPENDICI
Appendice N. 1 - Elezione dei rappresentanti degli iscritti nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Sindaci
1. Le elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci in rappresentanza degli iscritti avvengono secondo le modalità disposte dai commi successivi, attraverso la presentazione di liste, per ciascuna votazione, recanti i nomi dei candidati.
2. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo gli iscritti in possesso dei prescritti requisiti statutari e di legge alla data di svolgimento delle elezioni.
Sono eleggibili tutti i dipendenti della “Banca” in servizio in possesso dei prescritti requisiti statutari e di legge.
3. Le elezioni sono indette almeno due mesi prima della prevista scadenza, dal Consiglio di Amministrazione, che insedia un Seggio elettorale composto da un minimo di
quattro ad un massimo di sei componenti, designandone il Presidente.
4. Il Seggio elettorale, contemplato dal comma 3, nella sua prima adunanza fissa la data della consultazione elettorale e il termine ultimo di presentazione delle liste, per ciascuna elezione, dandone avviso agli iscritti con apposita comunicazione.
5. Le liste dei candidati sono proposte per iscritto al Seggio elettorale da almeno una delle sigle sindacali firmatarie degli accordi istitutivi del “Fondo”, ovvero da un numero minimo di ottanta iscritti.
6. Ciascuna lista elettorale, unica per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio dei Sindaci, deve contenere:
- - l’indicazione di cinque candidati consiglieri effettivi e fino a cinque sostituti per il Consiglio di Amministrazione con il limite di un solo candidato effettivo e di un solo sostituto individuati tra gli iscritti non più in servizio;
- - l’indicazione di due sindaci effettivi e di due supplenti per il Collegio dei Sindaci.
Ciascuna lista deve essere corredata da dichiarazione sottoscritta da ogni candidato attestante il possesso dei requisiti d’onorabilità e di professionalità prescritti per ricoprire la carica a cui concorre.
7. Le elezioni avvengono utilizzando la rete di posta interna della “Banca”, tramite schede e buste all’uopo predisposte e distribuite dal Seggio elettorale con modalità atte a garantire la capillare partecipazione all’elezione e la totale segretezza e sicurezza dei suffragi. Previa deliberazione unanime del Seggio elettorale ed espresso consenso della “Banca”, lo strumento cartaceo può essere sostituito da supporti informatici, atti comunque a garantire la piena riservatezza del voto.
8. Il voto si esprime contrassegnando con una X l’apposito spazio a lato della lista prescelta. Per ciascuna elezione ogni iscritto può votare una sola lista.
9. A votazione conclusa, il Seggio elettorale procede allo spoglio delle schede.
10. Il Seggio elettorale proclama vincitrice la lista che ha riportato il maggior numero di voti ed eletti i candidati
quattro ad un massimo di sei componenti, designandone il Presidente.
4. Il Seggio elettorale, contemplato dal comma 3, nella sua prima adunanza fissa la data della consultazione elettorale e il termine ultimo di presentazione delle liste, per ciascuna elezione, dandone avviso agli iscritti con apposita comunicazione.
5. Le liste dei candidati sono proposte per iscritto al Seggio elettorale da almeno una delle sigle sindacali firmatarie degli accordi istitutivi del “Fondo”, ovvero da un numero minimo di ottanta iscritti.
6. Ciascuna lista elettorale, unica per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio dei Sindaci, deve contenere:
- l’indicazione di cinque candidati Consiglieri effettivi e fino a cinque sostituti per il Consiglio di Amministrazione. con il limite di un solo candidato effettivo e di un solo sostituto individuati tra gli iscritti non più in servizio;
- l’indicazione di due Sindaci effettivi e di due supplenti per il Collegio dei Sindaci.
Ciascuna lista deve essere corredata dalla dichiarazione sottoscritta da ogni candidato attestante il possesso dei requisiti d’onorabilità e di professionalità prescritti per ricoprire la carica a cui concorre, nonché l’assenza di cause di incompatibilità.
7. Le elezioni avvengono utilizzando la rete di posta interna della “Banca”, tramite schede e buste all’uopo predisposte e distribuite dal Seggio elettorale con modalità atte a garantire la capillare partecipazione all’elezione e la totale segretezza e sicurezza dei suffragi. Previa deliberazione unanime del Seggio elettorale ed espresso consenso della “Banca”, lo strumento cartaceo può essere sostituito da supporti informatici, atti comunque a garantire la piena riservatezza del voto.
7. Il voto si esprime in modalità elettronica. Il Seggio Elettorale stabilisce quali misure debbano essere adottate per garantire la segretezza del voto.
8. Il voto si esprime contrassegnando con una X l’apposito spazio a lato della la lista prescelta. Per ciascuna elezione ogni iscritto può votare una sola lista.
9. A votazione conclusa, il Seggio elettorale procede allo spoglio delle schede.
10. Il Seggio elettorale proclama vincitrice la lista che ha riportato il maggior numero di voti ed eletti i candidati
che la compongono; provvede quindi alla pubblicazione dei risultati elettorali.
Appendice n. 2 - Disciplina delle modalità di calcolo e di erogazione della prestazione in capitale prevista dall'art. 28, comma 2, e delle corresponsioni di capitale disciplinate dagli artt. 31 e 32
Modalità di calcolo
1. La prestazione in capitale prevista dall’art. 28, comma 2, dello Statuto è calcolata tenendo conto degli apporti economici versati e della loro remunerazione, accertata, in sede di rendiconto di ciascun esercizio.
2. Le corresponsioni di capitale disciplinate dagli artt. 31 e 32, sono determinate, in entrambe le fattispecie considerate, con applicazione del metodo di remunerazione indicato dal comma che precede.
3. La remunerazione contemplata dai precedenti commi 1 e 2 è capitalizzata al 31 dicembre di ogni anno. Per l’anno in cui interviene la cessazione dell’iscrizione al “Fondo” si assume come remunerazione il tasso medio netto di rendimento dei buoni ordinari del tesoro a tre mesi (o, in difetto, di titolo pubblico equipollente), capitalizzato all’ultimo giorno del mese in cui interviene la cessazione stessa, salvo che l’organizzazione contabile del “Fondo” non consenta di disporre di una valorizzazione giornaliera delle singole posizioni degli iscritti.
Modalità di erogazione
1. La prestazione in capitale prevista dall’ art. 28, comma 2, e le corresponsioni di capitale disciplinate dagli artt.
31 e 32, sono attribuite con riconoscimento del rendimento conseguito dal “Fondo” sino all’ultimo giorno del mese che ne precede l’attribuzione.
Appendice n. 3 - Esercizio di facoltà
Con riferimento alla disciplina contenuta nell’ art. 31, le facoltà di trasferimento della posizione dell’iscritto previste dall’art. 14 del “decreto 252” vanno esercitate indirizzando al “Fondo”, tramite lettera raccomandata, specifica domanda, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell’iscrizione. La domanda deve contenere tutti gli elementi necessari per effettuare il trasferimento della posizione. I trasferimenti sono posti in essere nei termini di legge.
che la compongono; provvede quindi alla pubblicazione dei risultati elettorali.
Appendice n. 2 - Disciplina delle modalità di calcolo e di erogazione della prestazione in capitale prevista dall'art. 28, comma 2, e delle corresponsioni di capitale disciplinate dagli artt. 31 e 32
Modalità di calcolo
1. La prestazione in capitale prevista dall’art. 28, comma 2, dello Statuto è calcolata tenendo conto degli apporti economici versati e della loro remunerazione, accertata, in sede di rendiconto di ciascun esercizio.
2. Le corresponsioni di capitale disciplinate dagli artt. 31 e 32, sono determinate, in entrambe le fattispecie considerate, con applicazione del metodo di remunerazione indicato dal comma che precede.
3. La remunerazione contemplata dai precedenti commi 1 e 2 è capitalizzata al 31 dicembre di ogni anno. Per l’anno in cui interviene la cessazione dell’iscrizione al “Fondo” si assume come remunerazione il tasso medio netto di rendimento dei buoni ordinari del tesoro a tre mesi (o, in difetto, di titolo pubblico equipollente), capitalizzato all’ultimo giorno del mese in cui interviene la cessazione stessa, salvo che l’organizzazione contabile del “Fondo” non consenta di disporre di una valorizzazione giornaliera delle singole posizioni degli iscritti.
Modalità di erogazione
1. La prestazione in capitale prevista dall’ art. 28, comma 2, e le corresponsioni di capitale disciplinate dagli artt.
31 e 32, sono attribuite con riconoscimento del rendimento conseguito dal “Fondo” sino all’ultimo giorno del mese che ne precede l’attribuzione.
Appendice n. 3 - Esercizio di facoltà
Con riferimento alla disciplina contenuta nell’ art. 31, le facoltà di trasferimento della posizione dell’iscritto previste dall’art. 14 del “decreto 252” vanno esercitate indirizzando al “Fondo”, tramite lettera raccomandata, specifica domanda, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell’iscrizione. La domanda deve contenere tutti gli elementi necessari per effettuare il trasferimento della posizione. I trasferimenti sono posti in essere nei termini di legge.