Presidente e Vice Presidente. 1. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente. A turno, Presidente e Vice Presidente sono eletti alternativamente tra i membri del Consiglio in rappresentanza delle aziende e dei lavoratori, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di requisiti di professionalità. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è scelto anche al di fuori dei suoi membri.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale di Fon.Te., per il quale sta in giudizio.
3. Il Presidente può compiere atti di disposizione eccedenti l’ordinaria amministrazione solo in esecuzione di delibere del Consiglio regolarmente adottate. Il Presidente sovrintende al funzionamento di Fon.Te.; convoca, a seguito di conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, e presiede le sedute dell’Assemblea; convoca il Consiglio di Amministrazione; cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito a lui attribuito dal presente Statuto o dal Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
5. Il Consiglio di Amministrazione fissa le eventuali deleghe spettanti al Vice Presidente. Il Presidente può delegare al Vice Presidente il compimento di singoli atti nell’ambito della normale attività operativa. Ogni atto comportante disposizioni di pagamento necessita della firma congiunta di Presidente e Vice Presidente.
6. Il Presidente ha l’obbligo di trasmettere alla COVIP ogni variazione od innovazione della fonte istitutiva e di allegare una nota nella quale sia descritto il contenuto della variazione medesima.
7. Il Presidente, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio di Fon.Te., ha l’obbligo di segnalare alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio.
8. Il Presidente e il Vice Presidente cessano dalla carica contestualmente all’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Presidente e Vice Presidente. 1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente ed alternativamente tra i membri del Consiglio rappresentanti le Amministrazioni e tra i membri del Consiglio rappresentanti i lavoratori associati al Fondo.
Presidente e Vice Presidente. 1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di amministrazione nel suo ambito.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo e sta per esso in giudizio. Per determinati atti può conferire deleghe al Vice Presidente ovvero - in casi eccezionali - ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione.
3. Sovraintende al funzionamento del Fondo, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.
4. Il Presidente trasmette alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva ed allega una nota nella quale è descritto il contenuto della variazione stessa.
5. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla cessazione del mandato consiliare.
6. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
7. Nel caso in cui concorra l'assenza o l'impedimento temporanei del Vice Presidente, questi è sostituito dal Consigliere più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.
Presidente e Vice Presidente. L’Assemblea elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente, scelti tra le Organizzazioni degli imprenditori e quelle dei Sindacati dei lavoratori alternativamente ed a rotazione all’interno di ciascuna di esse. Xxxx xxxxxx in carica 3 anni. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca le riunioni dell’Assemblea, del Comitato di Gestione e su delibera di quest’ultimo la Consulta. Il Vice Presidente, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, esercita tutte le funzioni demandate a quest’ultimo.
Presidente e Vice Presidente. Spetta al Presidente del Fondo: • rappresentare il Fondo di fronte a terzi e stare in giudizio; • promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; • presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione; • sovrintendere all’applicazione del presente Statuto; • dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari; • svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente statuto o che gli siano affidati dall’Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza. Qualora nel corso dello stesso triennio il Presidente o il Vice Presidente vengano a decadere, i loro sostituti, appositamente nominati, durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso. In caso di urgenza il Presidente e il vice Presidente in accordo tra loro possono esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo successiva ratifica del Consiglio stesso.
Presidente e Vice Presidente a) Il presidente della rete:
I. assume la legale rappresentanza della rete;
II. convoca e presiede la Conferenza di cui all’art. 7 e cura l'esecuzione diretta o indiretta delle relative deliberazioni;
III. convoca e presiede il Gruppo di regia di cui all’art. 10 e cura l'esecuzione diretta o indiretta delle relative deliberazioni;
IV. assicura il collegamento tra la rete e il Direttore Generale per la Lombardia, anche attraverso la firma dell’intesa tra Rete di Ambito e Direttore regionale;
V. assicura la partecipazione ai momenti di confronto regionale con il Direttore generale e con le altre reti di ambito lombarde;
VI. assicura il collegamento tra la rete e il Dirigente dell’Ufficio XI MB dell’USR per la Lombardia, VII. stipula, su delibera generale dell’a Conferenza dei dirigenti scolastici, contratti di prestazione d'opera, protocolli d’intesa e/o convenzioni con soggetti privati e pubblici, al fine di rendere operative le iniziative decise.
b) Il vice presidente di rete, che è nominato tra i dirigenti scolastici facenti parte il gruppo di regia e deve essere di un istituto scolastico di ciclo diverso da quello del presidente:
I. coadiuva il presidente, con particolare attenzione a materie e progetti inerenti il ciclo di propria competenza;
II. lo sostituisce in caso di assenza o per delega motivata.
Presidente e Vice Presidente. 1. Compete al Presidente di: - rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e di stare in giudizio; - convocare, in via ordinaria e straordinaria, Il Comitato Promotore e convocare il Consiglio di Amministrazione, presiedendone le riunioni; - sovrintendere all’applicazione dello Statuto; - controllare l’esecuzione, da parte del Direttore, delle deliberazioni degli Organi collegiali; - svolgere gli altri compiti allo stesso demandati dallo Statuto o che gli siano attribuiti dal Consiglio di Amministrazione; - proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore.
2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Presidente e Vice Presidente. Il Consiglio nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica un quadriennio, su designazione il primo delle Associazioni datoriali ed il secondo delle OO.SS.LL. Qualora nel corso del mandato il Presidente o il Vice Presidente vengano sostituiti, i loro sostituti, nominati dal Consiglio, durano in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.
Presidente e Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti, qualora non abbia provveduto la Assemblea, il Presidente e il Vice Presidente, l’uno su designazione dei Soci OO.AA. e l’altro su designazione dei Soci XX.XX.: entrambi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
Presidente e Vice Presidente. 1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le Aziende e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo:
a) sovrintende al funzionamento del Fondo;
b) indice, previa delibera del Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 20, lettera s), le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati, secondo le procedure e le modalità previste nel Regolamento elettorale;
c) provvede a convocare e a presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati e ad eseguirne le deliberazioni;
d) tiene i rapporti con gli Organismi esterni e di vigilanza; in particolare, trasmette alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione ogni variazione o innovazione delle fonti istitutive del Fondo, allegando una nota nella quale sia descritto il contenuto della variazione stessa;
e) svolge ogni altro compito gli sia attribuito dal Consiglio di Amministrazione o dalle norme del presente Statuto.
4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
5. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica come gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.