Iscritti. 1. Le disposizioni di cui alla presente Parte si applicano agli Iscritti al Fondo di cui alla lettera aa) del 2° comma dell’art.1 dello Statuto.
Iscritti. Sono iscritti alla Cassa Edile, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente Statuto, le imprese e gli operai, compresi gli apprendisti, i cui rapporti siano regolati da contratti e accordi collettivi stipulati tra le Organizzazioni di cui all'articolo 1 del presente Statuto.
Iscritti. 1. Possono esercitare la facoltà di adesione ai sensi della normativa in materia di previdenza complementare, anche tramite il solo conferimento del TFR, con gli effetti previsti dagli accordi sindacali tempo per tempo vigenti, i dirigenti alle dipendenze delle imprese e dei soggetti di cui al successivo co. 4, non iscritti al Fondo.
Iscritti. 1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo le imprese e tutti gli altri soggetti che applichino, nei confronti dei dirigenti di cui ai successivi commi 2 e 3, primo periodo, il c.c.n.l. per i dirigenti di aziende industriali stipulato tra le Organizzazioni di cui all'articolo 1, per i quali non operino iniziative, casse o fondi comunque diretti ad assicurare, a favore dei dirigenti, con il contributo delle imprese stesse, forme previdenziali complessivamente analoghe, sempreché rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto. Sono obbligatoriamente iscritti anche le imprese e tutti gli altri soggetti tenuti al rispetto dell’accordo Confservizi Cispel-Federmanager del 24 luglio 2001 ovvero dell’accordo Anas SpA-Federmanager del 10 aprile 2003, volti a consentire, in conformità agli accordi Confindustria-Federmanager rispettivamente del 9 maggio 2001 e del 22 luglio 2003, l’iscrizione al Fondo dei dirigenti cui essi soggetti e imprese applichino il contratto collettivo Confservizi Cispel-Federmanager ovvero il contratto collettivo Xxxx XxX- Xxxxxxxxxxxx; detta iscrizione, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento, comporta il medesimo trattamento contributivo ed erogativo.
Iscritti. 1. Sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 14 dello Statuto, le imprese e tutti gli altri soggetti che applichino il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi stipulato tra Confindustria e Federmanager. Sono obbligatoriamente iscritte anche le imprese e tutti gli altri soggetti che applichino un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso da quello sottoscritto dalle parti ma, comunque, stipulato da almeno una di esse o da una Organizzazione nazionale aderente a una di esse, a condizione che detto contratto collettivo nazionale di lavoro preveda la possibilità di iscrizione alla Gestione stessa. Detta iscrizione, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento, comporta il medesimo trattamento contributivo ed erogativo. In tali casi tale possibilità resterà subordinata al previo consenso delle parti, che ne daranno comunicazione al Comitato di Presidenza del FASI.
Iscritti. Sono iscritti al “Fondo”: a) di diritto i dipendenti della “Banca” divenuti tali dal 1° gennaio 1991 al 27 aprile 1993; b) su base volontaria i dipendenti della “Banca” divenuti tali dal 28 aprile 1993; con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o altre tipologie contrattuali; c) su base volontaria i dipendenti della “Banca” che decidano di conferirvi tacitamente il solo trattamento di fine rapporto (di seguito, per brevità, “T.F.R.”); ferma restando la previsione dell’art. 25, comma 3; d) in via automatica i dipendenti della “Banca” che vi conferiscano tacitamente il “T.F.R.”, ferma restando la previsione dell’art. 25, comma 3; L’iscrizione viene meno in caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro con la “Banca” senza diritto alle prestazioni e determina l’applicazione del successivo art. 31. L’iscrizione è mantenuta in caso di cessione - anche individuale - del contratto di lavoro nell’ambito e per effetto di procedure collettive per riduzione di organici ed altre operazioni societarie in genere, nel rispetto di ogni altro limite o modalità prevista nello Statuto. L’iscrizione è consentita anche ai dipendenti delle aziende del Gruppo della “Banca” secondo quanto previsto negli accordi tra Fonti Istitutive e recepiti dal Consiglio di amministrazione del “Fondo”. Ulteriori categorie omogenee di iscritti, costituite anche da soli pensionati, possono essere individuate sulla base di accordi intervenuti tra Fonti Istitutive e recepiti dal Consiglio di Amministrazione del “Fondo”, per rispondere ad esigenze di accentramento ed unificazione, nell’ambito di apposita Sezione separata ed autonoma, di preesistenti forme di previdenza che consolidano nel bilancio della “Banca”. E’ data facoltà di aderire al “Fondo”, pur senza acquisire lo status di iscritto, anche ai familiari fiscalmente a carico degli iscritti, con contribuzione a carico degli iscritti stessi, secondo quanto previsto negli accordi intervenuti tra Fonti Istitutive e recepiti dal Consiglio di Amministrazione del “Fondo”. Gli iscritti si distinguono in “vecchi” e “nuovi”. Gli iscritti si distinguono in “vecchi” e “nuovi”. Si considerano “vecchi iscritti” i soggetti indicati al comma 1, lett. a), nonché i dipendenti che, pur rientrando tra i soggetti indicati dal comma 1, lett. b), abbiano maturato identico requisito presso altra forma di previdenza complementare e trasferiscano al “Fondo” la posizione individuale là accumulata. Si considerano “vecchi iscritti” i soggetti indicat...
Iscritti. Sono iscritti alla Cassa Edile agli effetti del presente Statuto i datori di lavoro ed i lavoratori i cui rapporti sono regolati da contratti ed accordi collettivi stipulati dalle Organizzazioni di cui all’art.2 o da altre Organizzazioni che si siano sottoposte alla medesima disciplina o che vi abbiano successivamente aderito, previo assenso in ogni caso da parte delle organizzazioni di cui all’art.2.
Iscritti. Assumono la qualifica di iscritti all'Ente le Imprese ed i Lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, ai quali si applicano i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL CED, ICT, Professioni Digitali e STP (ASSOCED - LAIT – UGL TERZIARIO); - CCNL Professionisti non ordinistici (LAIT - LAIT CERT- AIESIL - UGL TERZIARIO). Possono essere iscritti ad EASI le Imprese ed i Lavoratori dipendenti ai quali è applicato un contratto collettivo di lavoro diverso dai sopra citati CCNL, purché sia deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Ente. Possono altresì essere iscritti, con le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento, coloro che, per qualsiasi causa, hanno perso il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione e ai quali l'Ente autorizzi la prosecuzione volontaria della contribuzione. L'iscrizione all'Ente cessa a seguito di:
Iscritti. Il Girotondo Sezione Tempo frazionato La Trottola Sezione medi/grandi Totale bambini n. 80 Iscritti La Cicogna L’Airone Totale bambini n. 43 Iscritti
Iscritti. Art. 2 – Requisiti