REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI MOSCUFO
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI MOSCUFO
SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA
Cessione del contratto individuale di lavoro subordinato - art. 1406 e seguenti codice civile
Le parti di seguito costituite:
- COMUNE DI MOSCUFO, con sede in p.zza Xxxxxxx I n. 9, codice fiscale 80014150686, p.i. 0040525068 rappresentato dalla Sig.ra ROSA XXXX XXXXXXX, nata a Xxxxxx Xxxxxxxx (Pe) il 14/11/1961, C.F. RSTRRT61S54E691Y che interviene in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo, giusto decreto sindacale n. 10 del 17.07.2014, che nel prosieguo del contratto sarà indicato semplicemente “CEDENTE”;
- COMUNE DI MONTESILVANO, con sede in X.xxx Xxxx, codice fiscale 00193460680, rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Collecorvino, il 12.05.1952, che interviene in qualità di Dirigente del Servizio Risorse Umane, giusto decreto sindacale n. 5/2015, che nel prosieguo del contratto sarà indicato semplicemente “CESSIONARIO”;
- XXXXXXX XXXXXXXXX – nato l’Aquila, il 30.11.1978, codice fiscale XXXXXX00X00X000X che nel prosieguo del contratto sarà indicato “LAVORATORE CEDUTO”;
PREMESSO CHE:
a) l’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” stabilisce che le “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla
stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire”;
b) il codice civile disciplina la “cessione del contratto” al capo VIII del libro IV con gli articoli 1406 e seguenti definendone così la nozione “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta”;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Cessione contratto di lavoro
1. Il CEDENTE cede il contratto di lavoro, del 30.06.2011, allegato alla presente in copia conforme, con il LAVORATORE CEDUTO, tuttora in corso di validità e di esecuzione, al CESSIONARIO, ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001.
Art. 2 - Disposizioni specifiche della cessione di contratto
1. Il contratto viene ceduto ai sensi e per tutti gli effetti di cui al Capo VIII del Titolo II del Libro Quarto (articoli 1406 e seguenti) del codice civile.
2. Il CEDENTE garantisce la piena validità del contratto ceduto, i cui contenuti e le cui condizioni attuali restano confermati integralmente, senza tuttavia che il
CEDENTE ne garantisca l’adempimento da parte del LAVORATORE CEDUTO.
3. Il CEDENTE è liberato dalle sue obbligazioni verso il LAVORATORE CEDUTO dal momento in cui il contratto diventa efficace salvo procedure di contenzioso in atto o non prescritte derivanti dal rapporto ceduto.
4. Il LAVORATORE CEDUTO può opporre al CESSIONARIO tutte le eccezioni derivanti dal contratto ma non quelle fondate su altri rapporti con il CEDENTE e non esprimendo riserva alcuna ai sensi dell’articolo 1409 del codice civile.
5. Il LAVORATORE CEDUTO esprime il proprio consenso alla cessione del contratto rendendo efficace la cessione nei suoi confronti con la sottoscrizione del presente contratto.
0.Xx LAVORATORE CEDUTO non subirà, per effetto del suo passaggio alle dipendenze del CESSIONARIO, conseguenze giuridiche ed economiche pregiudizievoli, poiché il suo rapporto di lavoro subordinato viene ceduto senza soluzione di continuità e senza interrompere il rapporto di lavoro in corso.
7. Il LAVORATORE CEDUTO conserva integralmente la posizione giuridica ed economica che ha acquisito e maturato presso il CEDENTE per quanto riguarda, ad esempio, l’anzianità di servizio effettiva, la categoria giuridica, la posizione economica e il profilo professionale posseduti, il trattamento di fine rapporto, le eventuali ferie residue maturate e non godute e così via.
Art. 3 – Tipologia del rapporto di lavoro
1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo pieno e indeterminato.
2. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal contratto di lavoro ceduto e dal presente contratto di cessione, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina dei
presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano espressamente previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.
3. In caso di annullamento della procedura di mobilità il presente contratto viene risolto senza obbligo di preavviso.
Art. 4 – Durata del contratto
1. Il contratto di lavoro subordinato viene ceduto a decorrere dal 01 MARZO 2017. Pertanto, l’ultimo giorno di lavoro presso il Comune di Moscufo del LAVORATORE CEDUTO è il 28 febbraio 2017
Art. 5 – Inquadramento professionale
0.Xx LAVORATORE CEDUTO è inquadrato nella categoria giuridica con la posizione economica e il profilo professionale di cui all'ordinamento professionale del CCNL del 31 marzo 1999 e così indicati:
a) CATEGORIA GIURIDICA = D1
b) POSIZIONE ECONOMICA = D1
c) PROFILO PROFESSIONALE = ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
2. Ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, il CESSIONARIO potrà adibire il dipendente a ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo, purché professionalmente equivalente. L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro. Le mansioni afferenti al profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, presso il Cessionario, sono le seguenti:
- compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca,
acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici,
impianti, sistemi di prevenzione, ecc. Art. 6 – Trattamento economico
1. Il trattamento economico annuo del LAVORATORE CEDUTO è quello previsto dal vigente CCNL, con riferimento alla categoria di inquadramento, come sotto indicato:
a. LIVELLO RETRIBUTIVO INIZIALE = € 21.166.71 (per 12 mensilità)
indennità di vacanza contrattuale, tredicesima mensilità, indennità di comparto, oltre all’assegno per il nucleo familiare se spettante, ed eventuali indennità laddove previste, secondo le previsioni normative e contrattuali nel tempo vigenti. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 7 – Sede di lavoro
1. La struttura organizzativa di assegnazione è il Comune di Montesilvano; per ragioni organizzative e di servizi la struttura di adibizione potrà essere variata in qualsiasi momento dall’Amministrazione.
Art. 8– Orario di lavoro
L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali articolato nell’orario di servizio stabilito dal dirigente, sulla base della normativa vigente e secondo criteri di flessibilità e funzionalità del servizio.
Art. 9 – Obblighi del LAVORATORE
Il LAVORATORE CEDUTO è tenuto a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, e ha in particolare l’obbligo di conformarsi:
a) a quanto previsto dal “Regolamento recante Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165”, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62;
b) all’osservanza dei principi e delle finalità contenuti nel “Codice di Comportamento” del Comune di Montesilvano;
I suddetti documenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune
Art. 10 – Incompatibilità
1. Il LAVORATORE CEDUTO dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.
2. Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolti senza che il LAVORATORE CEDUTO sia stato autorizzato preventivamente dal CESSIONARIO.
3. Le violazioni delle disposizioni sull’incompatibilità comportano nei confronti del LAVORATORE CEDUTO l’applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.
Art. 11 – Disciplina
1. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro, collettivo e individuale, potrà dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.
Art. 12 – Trattamento dei dati personali
1. I dati personali conferiti saranno trattati nell’ambito dell’attività di gestione del
rapporto di lavoro con entrambi gli Enti per l’assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali fiscali e contabili e per tutte le altre operazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi che lo disciplinano. Il Cessionario si impegna affinché il trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto sia svolto nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Montesilvano, rappresentata dal SINDACO, con sede In X.xxx Xxxx.
Art. 13 – Disposizione di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, nel codice civile, nonché nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del comparto Regioni-Autonomie Locali.
Art. 14 – Foro competente
1. Il foro competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Pescara in funzione di giudice del lavoro.
Art. 15 – Oneri e spese contrattuali
1. Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972. n. 642. e dell’imposta di registrazione, ai sensi dell’articolo 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, poiché il contratto cede un contratto di lavoro subordinato a sua volta esente dall’imposto di xxxxx e non soggetto a registrazione.
Il presente contratto è redatto e sottoscritto in triplice copia. Letto, approvato e sottoscritto 29.12.2016
IL LAVORATORE CEDUTO (Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx)
IL CEDENTE (Sig.ra Xxxx Xxxx Xxxxxxx) IL CESSIONARIO (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx)