Disciplina Clausole campione

Disciplina. 1. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro, collettivo e individuale, potrà dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.
Disciplina. 1. Il lavoratore deve ottemperare ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli ed attenersi ai regolamenti ed alle disposizioni aziendali; non deve inoltre valersi della propria condizione per svolgere a fine di lucro attività che siano in concorrenza od in contrasto con quelle dell'Azienda e ricevere a tale effetto compensi o regali sotto qualsiasi forma. 2. Le mancanze comportanti provvedimenti superiori al rimprovero verbale debbono essere tempestivamente contestate per iscritto al lavoratore con indicazione dei motivi e degli addebiti. 3. Il lavoratore, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, può presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la Direzione, facendosi assistere dalla RSU oppure dalle Organizzazioni sindacali cui aderisce o conferisce mandato; dell’eventuale incontro viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle Parti. 4. La Direzione (direttore o altro dirigente da questo delegato), completata l’istruttoria - la quale, salvo casi particolari, deve esaurirsi entro trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del lavoratore della contestazione scritta - comunica al lavoratore la punizione irrogata, la quale diviene efficace e produttiva di effetti alla scadenza dei termini previsti dal comma successivo. 5. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle Parti e da un terzo componente scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. 6. Qualora l'Azienda non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltole dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se l'Azienda adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. 7. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. 8. Il presente articolo e il codice disciplinare aziendale debbono esse...
Disciplina. 1. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel CCNL e nel contratto individuale di lavoro potrà dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia.
Disciplina. Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di ventisei giorni. A tal fine, la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, viene consi- derata di sei giornate. Pertanto dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le giornate di riposo settima- nale spettanti per legge e le festività nazionali e infrasettimanali, di cui agli articoli 84 e 86 la gior- nata non più festiva agli effetti civili di cui all’articolo 87, conseguentemente il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le predette giornate di riposo settimanale spettanti per legge, le festività nazionali ed infrasettimanali e le giornate non più festive agli effetti civili cadenti nel periodo stesso. Il turno delle ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo né da quello stabilito per l’even- tuale congedo di conguaglio laddove venga adottato. Il periodo di ferie non è di norma frazionabile. Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali potranno essere concordati tra il datore di lavoro ed i lavoratori nell’ambito di una programmazione, possibilmente annuale, della distribuzione del tempo libero. L’epoca delle ferie è stabilita dal datore di lavoro e dai lavoratori di comune accordo in rappor- to alle esigenze aziendali. Le ferie devono normalmente essere godute nel corso dell’anno di competenza. In ogni caso il periodo di ferie deve essere goduto per un periodo non inferiore a due settimane consecutive su richiesta del lavoratore. In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, le eventuali ferie residue fino alle quattro settimane saranno fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Al personale è dovuta durante le ferie la normale retribuzione in atto, salvo quanto diversamen- te previsto nella parte speciale del presente Contratto. Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontanea- mente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli. In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, ai soli fini della determinazione dei ratei di ferie, i giorni lavorati – determinati in 26mi – relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto all...
Disciplina. Il lavoro delle donne e dei minori è tutelato dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Disciplina. Per i soli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall’artt. 43, comma 7, D. Lgs. n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano curriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti a quelle contenute nel predetto piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavorato- ri qualificati secondo le seguenti misure: o primo e secondo anno: 50%; o terzo anno: 65% o eventuale quarto anno: 70% Al termine del periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in caso di prosecuzione come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l’apprendi- stato, per un periodo di 12 mesi. Come previsto dall’art. 43, comma 9 D.Lgs. n. 81/2015, successivamente al conse- guimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istru- zione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato pro- fessionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l’apprendistato profes- sionalizzante.
Disciplina. La durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione. Durante il periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio se nes- suna delle Parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell’anzianità di servizio. La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono: Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva pre- stazione lavorativa fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall’articolo 10 della Legge 15 luglio 1966 n. 604. Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall’effettuazione di un nuovo periodo di prova. Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenzia- to, il datore di lavoro dovrà rimborsare l’importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di prove- nienza.
Disciplina. 6.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa esplicito rimando alle norme del Codice civile, alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.
Disciplina. I tirocini sono attualmente disciplinati dal D.M. 25 marzo 1998, n° 142, abrogativo dell’articolo 9, comma 14 – 18 della legge n° 236/ 1993, che regolava in origine tale materia. Tale regolamento ministeriale ha dato attuazione ai principi ed ai criteri di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n° 196. Il D.M. 22 gennaio 2001, detta la disciplina di ammissione ai rimborsi relativi agli oneri sostenuti dai datori di lavoro.
Disciplina dell’inquadramento del personale trasferito Ambito di applicazione (art. 26 CCNL 5.10.2001) 1. Il presente Titolo II (Nota 1) disciplina i criteri di inquadramento ed il trattamento economico da applicare nei confronti del personale del comparto dei Ministeri, nonché del personale dell’ANAS, in occasione di processi di mobilità, già attuati o da attuare, a seguito di trasferi- mento e di deleghe di funzioni e competenze statali al sistema delle autonomie locali ai sen- si delle disposizioni contenute nell’art. 7 della legge n. 59/97 e successivi decreti attuativi. Nota 1: il riferimento deve essere ora inteso al presente “CAPO V” 1. Il personale del comparto dei Ministeri di cui all’art. 26, con decorrenza dalla data di effetti- va messa a disposizione con le relative risorse finanziarie, è inquadrato nelle categorie e nei profili del vigente sistema di classificazione del comparto Regioni-Autonomie locali, pre- visti dall’allegato A del CCNL del 31.3.1999, secondo le indicazioni contenute nella tabella di equiparazione di cui all’art.5 del DPCM del 14.12.2000 n.446. Sono comunque fatti salvi gli effetti derivanti dagli inquadramenti già operati dagli enti del comparto con decorrenza anticipata rispetto a quella stabilita. 2. Con decorrenza dalla data di inquadramento di cui al comma 1, al personale del comparto dei Ministeri trasferito presso gli enti del com- parto, si applicano esclusivamente le disposi- zioni sul trattamento normativo ed economico previste dai contratti collettivi nazionali di la- voro del comparto delle Regioni e delle Auto- nomie Locali. 3. omissis ... (Nota 1) 4. ll personale dell’ANAS è inquadrato, con decorrenza dalla data di effettiva messa a di- sposizione con le relative risorse finanziarie, nelle categorie e nei profili del vigente sistema di classificazione, secondo le indicazioni conte- nute nella tabella di equiparazione allegata al DPCM 22.12.2000, n. 448. Nota 1: comma disapplicato in quanto di ca- rattere transitorio 1. Il rapporto di lavoro del personale trasferito, in applicazione delle disposizioni del presente contratto, continua senza interruzioni, con l’en- te di destinazione. 2. Al lavoratore trasferito è riconosciuta in- tegralmente l’anzianità di servizio maturata presso l’amministrazione o l’ente di provenien- za, che è utile agli effetti di tutti gli istituti del CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali, relativi alla disciplina del rapporto di lavoro, che ad essa facciano espresso riferimento. 3. Al fine de...