CONTRATTO DI SERVIZIO
Ufficio d’Ambito di Lodi
azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione del servizio idrico integrato
Provincia di Lodi
CONTRATTO DI SERVIZIO
per la regolazione dei rapporti tra l’Ente di Governo dell’Ambito di Lodi e il Soggetto affidatario della gestione del Servizio Idrico Integrato
Sottoscritto il 28 novembre 2007
Aggiornato con deliberazioni CP di Lodi n. 11 del 12 luglio 2016 e n. 11 del 17 giugno 2021
Indice:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 5
Articolo 1 (Definizioni) 5
Articolo 2 (Oggetto) 5 Articolo 3 (Regime giuridico per la gestione del servizio) 6 Articolo 4 (Perimetro delle attività affidate) 6 Articolo 5 (Durata della Convenzione) 8 Articolo 6 (Divieto di sub-concessione) 8 Articolo 7 (Obblighi dell’EGA) 8 Articolo 8 (Obblighi del Gestore) 9 Articolo 9 (Rapporti tra grossista, EGA e Gestore) 10 Titolo II – Reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali 10
Articolo 10 (Beni funzionali allo svolgimento del servizio) 10 Articolo 11 (Canone d’uso) 11 Articolo 12 (Alienazione ed eliminazione di beni e attrezzature) 11 TITOLO III - IL PIANO D’AMBITO 12Articolo 13 (Contenuti del Piano d’Ambito) 12 Articolo 14 (Aggiornamento del Piano d’Ambito) 12 Titolo IV – Strumenti per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario 12
Articolo 15 (Raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario) 12 Articolo 16 (Istanza di riequilibrio economico-finanziario) 12 Articolo 17 (Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario) 12
Articolo 18 (Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio) 12
Titolo V – Controllo 13
Articolo 19 (Controllo da parte dell’EGA) 13 Articolo 20 (Comunicazione dati sui servizi) 13 Articolo 21 (Bilancio Sociale) 14 Articolo 22 (Carta dei servizi) 15 Articolo 23 (Regolamento del servizio idrico integrato) 15 Articolo 24 (Regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue) 15 Articolo 25 (Piano di ricerca e riduzione delle perdite) 15 Articolo 26 (Manuale della sicurezza) 15 Articolo 27 (Manuale della qualità) 15
TITOLO VI – CESSAZIONE E SUBENTRO 16
Articolo 28 (Procedura di subentro alla gestione unica d’ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente) 16
Articolo 29 (Risoluzione e recesso) 16
TITOLO VII – GARANZIE, PENALI E CONTENZIOSO 17
Articolo 30 (Garanzie) 17
Articolo 31 (Penali) 17
Articolo 32 (Sanzioni) 18
Articolo 33 (Clausola compromissoria) 19
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI 19
Articolo 34 (Assicurazioni) 19 Articolo 35 (Modalità di aggiornamento della Convenzione) 19 Articolo 36 (Spese contrattuali) 20 Articolo 37 (Disposizioni transitorie e finali) 20 Articolo 38 (Allegati) 20
Appendice: allegato A) alla deliberazione ARERA n. 656/2015/R/idr come modificato dall’art. 2.3 dell’allegato A) alla deliberazione ARERA n. 580/2019/R/idr
CONTRATTO DI SERVIZIO
per la regolazione dei rapporti tra l’Ente di Governo dell’Ambito di Lodi e il Soggetto affidatario della gestione del Servizio Idrico Integrato
PREMESSO CHE
− in data 28/11/2007 tra l’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale di Lodi, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxxx, intervenuto nella sua qualità di delegato del Presidente della Provincia di Lodi, in nome e per conto degli Enti Locali dell’ATO di Lodi, e SAL srl, rappresentata dall’xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, intervenuto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, è stato sottoscritto il Contratto di Servizio finalizzato alla regolazione dei rapporti tra l’Autorità d’Ambito e il soggetto affidatario della gestione del servizio idrico integrato con decorrenza 1/01/2008 e per 30 anni;
− a far data dal 01/01/2012 l’Ufficio d’Ambito di Lodi è subentrato nei rapporti giuridici del soppresso consorzio Autorità d’Ambito di Lodi, svolgendo per conto della Provincia di Lodi le funzioni di Ente di Governo dell’Ambito;
− in data 23/12/2015 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito “ARERA”) ha emanato la deliberazione n. 656/2015/R/IDR adottando la “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato”, cui conformare le convenzioni di gestione in essere;
− con deliberazione del Consiglio Provinciale di Lodi n. 11 del 12/07/2016, il Contratto di Servizio è stato aggiornato recependo le disposizioni della suddetta deliberazione dell’Autorità e poi sottoscritto dalle Parti in data 21/10/2016;
− in data 27/12/2019 l’ARERA ha emanato la deliberazione n. 580/2019/R/IDR disponendo il recepimento nel Contratto di Servizio di un ulteriore comma in tema di “Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario”;
− l’art. 35 del vigente Contratto di Servizio prevede che le Parti provvedano all’aggiornamento del testo della Convenzione almeno all’inizio di ciascun periodo regolatorio;
− si rende pertanto necessario aggiornare il vigente Contratto di Servizio;
− con deliberazione Consiglio Provinciale n. _ del / /2021 la Provincia di Lodi ha approvato il testo della Convenzione di affidamento aggiornata anche ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR.
Tutto ciò premesso e considerato, al fine di aggiornare alle disposizioni dell’ARERA il Contratto di Servizio (di seguito “Convenzione”),
l’anno 2021, il giorno del mese di , in Lodi, via dell’Artigianato n. 1/3,
tra
l’Ente di Governo dell’Ambito di Lodi (di seguito “EGA”), rappresentato da Xxxxxx Xxxxxx, nato a Lodi (LO) il 04/12/1957, il quale interviene nella sua qualità di Presidente dell’Ufficio d’Ambito di Lodi (di seguito “UdA”), domiciliato per la carica in Lodi, via
Fanfulla n. 14, in forza della deliberazione del Consiglio Provinciale di Lodi n. _ del
/ /2021,
e
la Società Acqua Lodigiana SAL srl (di seguito “Gestore”), rappresentata, ai sensi dell’art. 22 del proprio Statuto, da Xxxxxxxx Xxxxx, nato a Sant’Angelo Lodigiano (LO) il 26/01/1956, il quale interviene nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica in Lodi, via dell’Artigianato n. 1/3,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 (Definizioni)
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente atto, si rinvia alle definizioni di cui all’art. 1 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 656/2015/R/IDR, riportato in appendice al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.
Articolo 2 (Oggetto)
1. Con la presente Convenzione le Parti si impegnano a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
2. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l’EGA si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tra i quali:
a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi, corredato del Piano delle Opere Strategiche (POS), parte integrante e sostanziale del Programma degli Interventi stesso, e il Piano Economico-Finanziario;
c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione.
3. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tra i quali:
a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall’EGA in attuazione della normativa vigente;
b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione.
Articolo 3 (Regime giuridico per la gestione del servizio)
1. Il Gestore provvede all’esercizio del servizio idrico integrato in regime di società in house in adempimento alla deliberazione dell’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lodi n. 2 del 20/02/2006 e del verbale del Comitato Ristretto dell’AATO del 13/11/2007, nei quali sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente, e ai sensi degli artt. 149-bis e 172 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
2. Operando secondo le modalità dell’in house providing, il Gestore è sottoposto al c.d. “controllo analogo” da parte dei soci.
3. Al fine di garantire il controllo circa il mantenimento, per tutta la durata della Convenzione, dei requisiti societari, finanziari e tecnici del Gestore, è fatto obbligo al Gestore medesimo di comunicare all’EGA ogni evento o atto che possa determinare la diminuzione o la perdita dei predetti requisiti.
4. Qualora il Gestore sia interessato da modificazioni sostanziali, derivanti da conferimento di ramo d’azienda, scissione - anche parziale - o fusione, il Gestore medesimo è tenuto a comunicare all’EGA, senza ritardo, l’intenzione di eseguire siffatte operazioni e quest’ultimo, se non vi si oppongano gravi motivi, rilascia la propria autorizzazione. Il Gestore si impegna a non realizzare le operazioni di cui al presente paragrafo in assenza della preventiva autorizzazione dell’EGA.
5. Le modificazioni della struttura societaria che facessero venir meno le caratteristiche del controllo pubblico in house producono la risoluzione della presente Convenzione.
Articolo 4 (Perimetro delle attività affidate)
1. L’EGA è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell’Ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo.
2. Le Parti prendono atto che all’interno del perimetro amministrativo dell’ATO non opera alcuna “gestione conforme” come definita all’art. 1 dell’Allegato alla deliberazione ARERA in appendice.
3. Il servizio affidato in esclusiva al Gestore mediante la presente Convenzione è costituito dall’insieme delle attività che costituiscono il Servizio Idrico Integrato come definito ai sensi dell’art. 1 della presente Convenzione.
4. Il perimetro dell’affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" di cui all’art. 1, al fine di assicurare e mantenere l’equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall’art. 17 (Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario) della presente Convenzione.
5. Il Gestore, al fine di garantire una erogazione efficiente, economica ed efficace dei servizi affidati, si impegna, su richiesta dell’EGA, ad eseguire ulteriori attività non ricomprese tra quelle previste dalla presente Convenzione, ma connesse o accessorie al Servizio Idrico Integrato, che si rendessero necessarie per cause impreviste o che permettessero un miglioramento nell’erogazione dei servizi affidati.
6. Le modalità e i compensi per l’esecuzione delle ulteriori attività di cui al paragrafo precedente, ove non riconosciute in tariffa, verranno preventivamente concordati tra le Parti.
7. Qualora il Gestore intenda svolgere ulteriori attività che comportino l’utilizzazione, anche parziale, di reti, impianti o altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del Servizio Idrico Integrato, dovrà richiedere l’autorizzazione dell’EGA.
8. L’esercizio del Servizio si svolge all’interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni:
1) Abbadia Cerreto
2) Bertonico
3) Boffalora d’Adda
4) Borghetto Lodigiano
5) Xxxxx Xxx Xxxxxxxx
0) Xxxxxxx
0) Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
8) Casalmaiocco
9) Casalpusterlengo
10) Caselle Xxxxx
11) Caselle Lurani
12) Castelgerundo
13) Castelnuovo Bocca d’Adda
14) Castiglione d’Adda
15) Castiraga Vidardo
16) Cavenago d’Adda
17) Cervignano d’Adda
18) Codogno
19) Comazzo
20) Cornegliano Laudense
21) Corno Giovine
22) Cornovecchio
23) Corte Palasio
24) Crespiatica
25) Fombio
26) Galgagnano
27) Graffignana
28) Guardamiglio
29) Livraga
30) Lodi
31) Lodi Vecchio
32) Maccastorna
33) Mairago
34) Maleo
35) Marudo
36) Massalengo
37) Meleti
38) Merlino
39) Montanaso Lombardo
40) Mulazzano
41) Orio Litta
42) Ospedaletto Lodigiano
43) Ossago Lodigiano
44) Pieve Fissiraga
45) Salerano sul Lambro
46) San Fiorano
47) San Xxxxxxx in Strada
48) San Xxxxx al Porto
49) Sant’Angelo Lodigiano
50) Santo Stefano
51) Secugnago
52) Senna Lodigiana
53) Somaglia
54) Sordio
55) Tavazzano con Villavesco
56) Terranova dei Passerini
57) Xxxxxx Lodigiano
58) Xxxxxx Xxxxxx
59) Villanova del Sillaro
60) Zelo Buon Persico
9. Ogni eventuale modifica della delimitazione dell’ATO da parte della pertinente legislazione regionale dovrà essere recepita tramite revisione della presente Convenzione. In caso di modifiche alla delimitazione del territorio ai sensi dell’art. 47,
comma 1, della L.R. n. 26/2003, l’EGA avrà facoltà, previo accordo con il Gestore, di escludere dall’affidamento parti di territorio ovvero di includerne di nuove, purché contigue.
Articolo 5 (Durata della Convenzione)
1. Tenuto conto del Contratto stipulato in data 28/11/2007, nonché del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo art. 13 (Contenuti del Piano d’Ambito), la durata dell’affidamento è fissata in residui anni 17 decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto di aggiornamento, e comunque sino al 31/12/2037.
2. Almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza della presente Convenzione, l’EGA avvia le procedure per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato ai sensi della normativa vigente.
3. Il Gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione dei servizi fino all’effettivo subentro del nuovo Gestore, in modo da consentire la regolare erogazione del Servizio Idrico Integrato.
4. Le modalità di una eventuale estensione della durata dell’affidamento sono disciplinate all’art. 5 dell’Allegato alla deliberazione ARERA in appendice.
Articolo 6 (Divieto di sub-concessione)
1. È fatto divieto al Gestore di cedere o sub-concedere a soggetti terzi la gestione del Servizio Idrico Integrato, sotto pena dell’immediata risoluzione della presente Convenzione, con tutte le conseguenze di legge e incameramento della garanzia di cui al successivo art. 30 (Garanzie), oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
2. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità nei confronti dell’EGA, potrà tuttavia avvalersi, per l’esecuzione di specifiche attività strumentali all’erogazione del Servizio Idrico Integrato, di soggetti terzi, individuati nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell’esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
3. I contratti stipulati dal Gestore nei confronti di esecutori di servizi o lavori o nei confronti di fornitori di cui al paragrafo precedente devono includere una clausola che riservi all’eventuale nuovo Gestore subentrante individuato dall’EGA la facoltà di sostituirsi al medesimo in caso di risoluzione o anticipata cessazione della presente Convenzione ovvero in caso di sostituzione provvisoria del Gestore ai sensi del successivo art. 32 (Sanzioni).
Articolo 7 (Obblighi dell’EGA)
1. L’EGA si impegna a collaborare con il Gestore, per quanto di propria competenza, al fine di migliorare e/o rendere più efficiente ed efficace la gestione del Servizio Idrico Integrato.
2. Allo scopo di favorire il rispetto delle reciproche funzioni e di ottimizzare i tempi necessari al rilascio di ogni autorizzazione, concessione, permesso ed ogni altro atto necessario alla realizzazione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del Servizio Idrico Integrato, l’EGA supporterà le attività istruttorie e
agevolerà i rapporti tra il Gestore e gli enti locali competenti, anche mediante attivazione degli strumenti di concertazione che si rendessero a tal fine utili o necessari.
3. Gli ulteriori obblighi dell’EGA sono definiti all’art. 14 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA in appendice.
Articolo 8 (Obblighi del Gestore)
1. Il Gestore, nell’espletamento del Servizio Idrico Integrato, dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione, dal Disciplinare Tecnico e dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente.
2. Il Gestore dovrà altresì adempiere alle vigenti normative in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall’inquinamento, utilizzo delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili. Il Gestore si impegna inoltre a collaborare con l’EGA allo scopo di definire criteri di svolgimento del servizio in linea con l’obiettivo della sostenibilità sociale, ambientale ed economica.
3. Il Gestore è tenuto ad erogare il Servizio Idrico Integrato secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia e in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà. L’utilizzo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali dovrà consentire la salvaguardia degli interessi primari della gestione del Servizio Idrico Integrato e delle politiche territoriali. Il Gestore, con riferimento alla gestione delle reti, è tenuto ad effettuare ogni attività connessa alla realizzazione di nuovi interventi e allo svolgimento della manutenzione ordinaria, straordinaria e predittiva, come previsto dai regolamenti attuativi della L.R n. 26/2003.
4. Il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente Convenzione e dei relativi allegati; in particolare, il Gestore si impegna a rispettare gli obblighi contenuti nel Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente in materia di investimenti, di livello di servizio e di tariffe, nonché di raggiungimento degli obiettivi strutturali e dei livelli di qualità dei servizi ivi previsti. Grava inoltre sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo.
5. Il Gestore terrà sollevati e indenni l’EGA e gli enti locali, nonché il personale dipendente dai suddetti enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la gestione dei servizi affidati.
6. Il Gestore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché il rispetto delle condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.
7. Il Gestore si obbliga affinché nella esecuzione di forniture, servizi e lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele atti a garantire la vita e l’incolumità del personale addetto e dei terzi e ad evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare dai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi ai sensi del precedente paragrafo 2 dell’art. 6 (Divieto di sub-concessione) tutte le vigenti norme di carattere generale, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 81/2008, e le prescrizioni di carattere tecnico finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
8. Il Gestore si impegna a collaborare con l’EGA nell’attività di controllo dalla medesima esercitata e a fornire tutte le informazioni dovute secondo quanto specificato nei successivi artt. 19 (Controllo da parte dell’EGA) e 20 (Comunicazione dati sui servizi).
9. Il Gestore si impegna a dotarsi di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi che assicurino un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi sulla qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori, negli scarichi in pubblica fognatura e nei depuratori. Il Gestore deve periodicamente informare gli utenti dei risultati dei controlli e delle analisi svolti ai sensi del periodo precedente.
10. Il Gestore si obbliga ad effettuare lo stato di consistenza e la ricognizione di reti, impianti e altre dotazioni idriche necessarie allo svolgimento del servizio, da aggiornarsi secondo quanto disciplinato all’art. 20 (Comunicazione dati sui servizi).
11. Il Gestore, a fronte di apposita convenzione, si impegna ad effettuare i controlli sugli scarichi in pubblica fognatura delle utenze industriali in attuazione del Programma deliberato dall’EGA, finalizzato all'accertamento, mediante ispezioni, controlli e prelievi, del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
12. Il Gestore si impegna, a fronte di specifica delega da parte dell’EGA, a svolgere le funzioni e ad assumere i poteri di autorità espropriante ai sensi dell’art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006.
13. Il Gestore è tenuto ad assicurare all’EGA la massima trasparenza nello svolgimento dei servizi affidati, consentendo un controllo puntuale dello stato di avanzamento dei lavori e delle modalità di svolgimento dei servizi.
14. Il Gestore si impegna a provvedere al pagamento delle spese di funzionamento dell’EGA annualmente riconosciute in tariffa in due soluzioni, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell’EGA. In caso di ritardo, l’EGA si riserva la facoltà di incassare l’importo dovuto escutendo, in tutto o in parte, la fideiussione di cui all’art. 30 (Garanzie).
15. Gli ulteriori obblighi del Gestore sono definiti all’art. 15 dell’Allegato alla deliberazione ARERA in appendice.
Articolo 9 (Rapporti tra grossista, EGA e Gestore)
1. Gli eventuali rapporti tra grossista, EGA e Gestore sono definiti all’art. 16 dell’Allegato alla deliberazione ARERA in appendice.
Titolo II – Reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali
Articolo 10 (Beni funzionali allo svolgimento del servizio)
1. Il Gestore è tenuto a gestire e mantenere in buono stato reti, impianti e altre opere e dotazioni funzionali allo svolgimento del servizio. Qualora non siano di proprietà del Gestore, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del
Servizio Idrico Integrato sono affidati in uso esclusivo, per tutta la durata della presente Convenzione, al Gestore medesimo.
2. I beni affidati in concessione ai sensi del paragrafo precedente devono essere elencati in apposito inventario da redigere secondo lo schema che verrà definito e concordato; anche le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del servizio di proprietà del Gestore devono essere elencati in apposito inventario. Lo schema di inventario è il medesimo dei beni affidati in uso. Le opere realizzate e gli interventi incrementativi saranno iscritti nello stato patrimoniale del Gestore, che ne detiene la proprietà. In caso di conferimento di opere da parte degli Enti Locali soci, il Gestore dovrà effettuare le necessarie valutazioni e perizie e darne comunicazione all’EGA.
3. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le reti, gli impianti e le dotazioni patrimoniali esistenti strumentali alla gestione dei servizi e quelle che saranno successivamente realizzate in attuazione del Piano d’Ambito. In caso di intervento del Gestore che determini una manomissione del suolo pubblico, il medesimo è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi interessati dal proprio intervento.
4. Il Gestore si impegna ad adeguare le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali, nonché tutti i beni immobili ricevuti in uso, alle vigenti normative in materia tecnica e di sicurezza.
5. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del Servizio Idrico Integrato che dovessero essere realizzati direttamente dagli Enti Locali nel periodo di vigenza della presente Convenzione saranno affidati in concessione al Gestore, che ne assicurerà l’utilizzazione per l’erogazione dei servizi alle condizioni stabilite in apposito accordo. In alternativa e previa comunicazione all’EGA, tali beni potranno essere direttamente conferiti al Gestore stesso attraverso un aumento del capitale sociale del Gestore.
Articolo 11 (Canone d’uso)
1. Per i beni affidati in concessione ai sensi del precedente art. 10 (Beni funzionali allo svolgimento del servizio) il Gestore è tenuto, ove previsto dal vigente metodo tariffario, a versare alle società pubbliche o agli Enti Locali proprietari dei cespiti un canone, il cui importo e le relative modalità di calcolo sono definiti nel Piano d’Ambito.
2. Il canone di cui al paragrafo precedente ha lo scopo di coprire i costi pregressi per il finanziamento delle opere e potrà subire delle variazioni in ragione del metodo tariffario vigente.
Articolo 12 (Alienazione ed eliminazione di beni e attrezzature)
1. Qualora taluni beni o attrezzature dovessero risultare, senza responsabilità del Gestore, obsoleti e/o usurati e/o comunque inutilizzabili per l’erogazione del servizio, il Gestore provvederà, previa comunicazione all’EGA e autorizzazione da parte dell’ente proprietario, alla loro alienazione e/o eliminazione e/o restituzione, secondo le istruzioni ricevute dall’EGA.
Articolo 13 (Contenuti del Piano d’Ambito)
1. Il modello gestionale e organizzativo, i livelli di servizio da assicurare all’utenza, il programma degli interventi, il piano economico finanziario e la tariffa sono determinati dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente.
2. I contenuti del Piano d’Ambito sono definiti dalla normativa di settore e all’art. 6 dell’Allegato alla deliberazione ARERA in appendice.
3. Il Gestore accetta il Piano d’Ambito e gli obblighi ivi contenuti in materia di investimenti, di livello di servizio e di tariffe.
4. Il Piano d’Ambito vigente è vincolante per il Gestore sino alla sua periodica revisione, al fine di assicurare l’efficacia e l’efficienza del servizio nonché il mantenimento nel tempo dell’equilibrio economico finanziario della gestione.
Articolo 14 (Aggiornamento del Piano d’Ambito)
1. Le modalità di aggiornamento del Piano d’Ambito sono definite all’art. 7 dell’Allegato alla deliberazione ARERA in appendice.
Titolo IV – Strumenti per il mantenimento dell’equilibrio economico- finanziario
Articolo 15 (Raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico- finanziario)
1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'ARERA e a quanto precisato nella presente Convenzione.
Articolo 16 (Istanza di riequilibrio economico-finanziario)
1. Le modalità di presentazione dell’istanza di riequilibrio economico-finanziario sono definite all’art. 7 dell’Allegato alla deliberazione ARERA in appendice.
Articolo 17 (Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario)
1. Le misure di riequilibrio economico-finanziario sono definite all’art. 10 dell’Allegato alla deliberazione ARERA in appendice così come integrato dall’art 2.3 dell’Allegato
A) alla deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR.
Articolo 18 (Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio)
1. Il procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio economico-finanziario sono definite all’art. 11 dell’Allegato alla deliberazione ARERA in appendice.
Articolo 19 (Controllo da parte dell’EGA)
1. L’EGA controlla l’attività del Gestore e il livello dei servizi erogati al fine di:
a) verificare la corretta e puntuale attuazione della presente Convenzione e del Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente;
b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal Piano d’Ambito;
c) valutare l’andamento economico finanziario della gestione dei servizi affidati;
d) assicurare la corretta applicazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato.
2. Il Gestore consente l’effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che l’EGA ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, progetti, opere ed impianti, purché attinenti ai servizi oggetto di affidamento. Gli accertamenti e le verifiche ispettive potranno essere effettuati in ogni momento con un preavviso scritto di almeno 10 (dieci) giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i luoghi o le circostanze oggetto di accertamento o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.
Articolo 20 (Comunicazione dati sui servizi)
1. Il Gestore redige annualmente il “Programma di utilizzo dei fondi indistinti” da trasmettere e sottoporre all’approvazione dell’EGA entro il 15 gennaio. Nel documento sono individuati gli interventi che il Gestore realizzerà nel corso dell’anno, non individuati in maniera analitica nel Piano d’Ambito.
2. Il Gestore trasmette all’EGA le informazioni necessarie all’aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture esistenti, con particolare riferimento ai relativi dati economici, tecnici ed amministrativi, nonché i dati e le informazioni, anche di carattere cartografico, funzionali alla mappatura e alla georeferenziazione delle infrastrutture sotterranee; tutti i predetti dati, informazioni e documenti devono essere redatti in conformità alle specifiche tecniche elaborate dalla Regione.
3. Il Gestore, oltre alle comunicazioni e informazioni dovute periodicamente ai sensi di legge agli organismi tecnici competenti a livello nazionale e regionale, in coincidenza con l’approvazione del bilancio di esercizio, e comunque entro il 30 giugno di ogni anno, si impegna a trasmettere all’EGA, ove non già raccolti nel contesto di altre procedure ricognitive:
a) i dati relativi al rispetto degli obiettivi e dei livelli di servizio, mettendo in evidenza la durata, l’entità e le cause dell’eventuale mancato rispetto;
b) una relazione di rendicontazione contenente i dati dimensionali, tecnici e finanziari tipici della gestione, con riferimento a:
i. quantitativi mensili ed annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;
ii. quantitativi mensili ed annui prodotti immessi in rete per ogni settore separato della rete di distribuzione;
iii. quantitativi annui erogati, distinti per classe tipologica di consumo (uso domestico, uso pubblico, uso industriale ed uso commerciale);
iv. quantitativi di acqua non contabilizzata;
v. quantitativi di acqua potabile e di acque reflue interscambiati con gli Ambiti limitrofi, previa sottoscrizione dei relativi accordi con i rispettivi gestori del S.I.I.;
vi. quantitativi mensili ed annui di energia elettrica consumata;
vii. caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue espresse secondo i valori minimi, medi e massimi dei parametri previsti dalle normative vigenti;
viii. dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione ed ai cespiti ammortizzabili, nonché indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente e relative motivazioni;
ix. componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell’acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;
c) il bilancio dell’esercizio chiuso e i documenti a corredo;
d) i dati relativi al grado di soddisfazione dell’utenza rilevati ai sensi di quanto del successivo paragrafo 1 dell’art. 22 (Carta dei Servizi).
4. Ferma restando la periodicità annuale di cui al precedente paragrafo, l’EGA può chiedere in ogni tempo la comunicazione dei dati, che il Gestore è tenuto a fornire entro 30 (trenta) giorni dalla domanda, salvo motivata richiesta di proroga in relazione alla tipologia e quantità dei dati richiesti.
Articolo 21 (Bilancio Sociale)
1. Il Gestore, in concomitanza con l’approvazione del bilancio di esercizio da parte dell’Assemblea dei Soci, pubblica, anche in versione digitale scaricabile dal sito web aziendale, il Bilancio Sociale, nel quale sono evidenziate, tra le altre, informazioni inerenti:
a) l’assetto istituzionale;
b) gli obiettivi strategici;
c) il conto economico;
d) lo stato patrimoniale;
e) le acque potabili;
f) le acque reflue;
g) il laboratorio analisi;
h) la tariffa;
i) la comunicazione nel servizio idrico integrato;
j) la responsabilità d’impresa in campo ambientale;
k) i consumi e la gestione della risorsa energica;
l) i rifiuti prodotti e i rifiuti recuperati;
m) le azioni messe in atto da SAL per il contenimento delle emissioni inquinanti;
n) l’educazione ambientale.
Articolo 22 (Carta dei servizi)
1. Il Gestore assicura il raggiungimento dei livelli minimi e degli obiettivi di qualità contrattuale del Servizio, adempie agli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate e rispetta le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza come definiti di tempo in tempo dall’ARERA.
2. L’EGA può prevedere l’applicazione di standard qualitativi migliorativi rispetto a quelli indicati dall’ARERA integrandone le previsioni nella Carta dei servizi, che approva con procedura partecipata dal Gestore. Il Gestore la adotta e provvede alla sua distribuzione capillare agli utenti e alla pubblicazione sul sito web aziendale.
3. La Carta viene sottoposta a verifiche periodiche e ad aggiornamenti di adeguamento a eventuali variazioni del Piano d’Ambito o agli standard minimi indicati dall’ARERA.
Articolo 23 (Regolamento del servizio idrico integrato)
1. Per regolare il rapporto con gli utenti, il Gestore sottopone all’approvazione dell’EGA, e successivamente adotta, il regolamento del servizio idrico integrato nel quale, coerentemente con le previsioni del Piano d’Ambito, sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e le condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire i servizi agli utenti.
2. Il Regolamento viene periodicamente aggiornato, in accordo tra le Parti, per adeguarlo alle variazioni del Piano d’Ambito.
Articolo 24 (Regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue)
1. Il Gestore sottopone alla approvazione dell’EGA, e successivamente adotta, il regolamento che disciplina le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari relative alle acque reflue domestiche e industriali nonché i valori limite di accettazione degli scarichi delle acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie.
Articolo 25 (Piano di ricerca e riduzione delle perdite)
1. Il Gestore sottopone alla approvazione dell’EGA, e successivamente adotta, il piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie.
Articolo 26 (Manuale della sicurezza)
1. Il Gestore sottopone alla approvazione dell’EGA, e successivamente adotta, il manuale della sicurezza delle reti e degli impianti (anche con riferimento ad aspetti relativi a tecniche antintrusione e antiterrorismo) nonché per la protezione e la prevenzione antinfortunistica dei lavoratori.
Articolo 27 (Manuale della qualità)
1. Il Gestore sottopone alla approvazione dell’EGA, e successivamente adotta, il manuale della qualità per l’erogazione dei servizi affidati.
2. In alternativa, il Gestore può dimostrare di avere ottenuto la certificazione di qualità sui servizi erogati.
Titolo VI – Cessazione e subentro
Articolo 28 (Procedura di subentro alla gestione unica d’ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente)
1. Le procedure di subentro alla gestione unica d’ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente sono definite all’art. 13 dell’Allegato alla deliberazione ARERA in appendice.
Articolo 29 (Risoluzione e recesso)
1. La presente Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., in caso di:
a) interruzione totale del servizio di acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del Gestore;
b) cessione o sub-concessione, anche parziale, della gestione del Servizio Idrico Integrato, ai sensi del precedente art. 6 (Divieto di sub-concessione);
c) modificazioni societarie che compromettano le caratteristiche in house di cui al precedente art. 3 (Regime giuridico per la gestione del servizio);
d) mancata reintegrazione della garanzia ai sensi del successivo paragrafo 3 dell’art. 30 (Garanzie).
2. L’EGA potrà inoltre decidere la risoluzione della presente Convenzione in caso di reiterate gravi deficienze nella gestione dei servizi affidati e di inadempienze di particolare gravità ai disposti della medesima Convenzione, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore.
3. Nei casi di cui al paragrafo precedente, ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., l’EGA, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità segnalate. Decorso infruttuosamente tale termine, si produrrà la risoluzione di diritto della Convenzione.
4. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l’EGA avrà facoltà di incamerare, a titolo di penale, la garanzia di cui al successivo art. 30 (Garanzie), salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo 1, lettera d), l’EGA avrà diritto di incamerare le somme effettivamente disponibili a titolo di cauzione oltre al diritto di ottenere dal Gestore, sempre a titolo di penale, il pagamento di una somma pari alla differenza fra l’ammontare complessivo della cauzione stabilito ai sensi del successivo paragrafo 2 dell’art. 30 (Garanzie) e le somme effettivamente a disposizione dell’EGA a titolo di garanzia.
5. L’EGA potrà recedere dalla presente Convenzione, previa comunicazione scritta debitamente motivata, in caso di:
a) eventi o atti che determinino la perdita dei requisiti finanziari e tecnici del Gestore ovvero una loro diminuzione tale da incidere in senso sostanzialmente pregiudizievole sulla gestione dei servizi affidati, ancorché tali eventi o fatti siano stati previamente comunicati ai sensi del precedente art. 3 (Regime giuridico per la gestione del servizio);
b) fallimento del Gestore o ammissione ad altre procedure concorsuali;
c) avvio della procedura di liquidazione o scioglimento del Gestore;
d) disaccordo con la decisione dell’arbitro unico ai sensi del successivo art. 33 (Clausola compromissoria).
6. Il Gestore potrà recedere dalla presente Convenzione, previa comunicazione scritta debitamente motivata, solo in caso di disaccordo con la decisione dell’arbitro unico ai sensi dell’art. 33 (Clausola compromissoria).
7. In caso di risoluzione o di recesso, il Gestore resta comunque obbligato a proseguire la gestione dei servizi fino all’effettivo subentro del nuovo Gestore, in modo da consentire la regolare erogazione del Servizio Idrico Integrato, fermo restando il riconoscimento dei costi sostenuti durante il periodo di prosecuzione della gestione.
8. Qualora il Gestore sia finanziato con operazioni di finanza di progetto, l’EGA, nei casi di cui al presente articolo, provvederà alla individuazione del nuovo Gestore del Servizio Idrico Integrato verificando, con l’ausilio delle banche finanziatrici, che tale soggetto abbia i necessari requisiti finanziari e tecnici per eseguire le attività richieste e per far fronte al debito del progetto in essere.
Titolo VII – Garanzie, penali e contenzioso
Articolo 30 (Garanzie)
1. In materia di garanzie si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente Convenzione.
2. A garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria, quantificata in applicazione di specifica deliberazione dell’EGA, da rinnovarsi all’avvio di ciascun nuovo periodo regolatorio.
3. Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA dell’avvenuto rinnovo di detta fideiussione, ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
4. Il Gestore ha l’obbligo di reintegrare l’ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell’EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell’EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
5. La prestazione della garanzia non limita l’obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.
Articolo 31 (Penali)
1. In caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta comunicazione dei dati di cui all’art. 20 (Comunicazione dati sui servizi) ovvero in caso di diniego o di impedimento all’accesso da parte del Gestore ai sensi del paragrafo 2 dell’art. 19 (Controllo da parte dell’EGA), l’EGA applica al Gestore medesimo una penale variabile da € 50,00 ad € 500,00 al giorno, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità.
2. In caso di mancata, ritardata, errata effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e programmata nonché degli investimenti nei termini previsti dal Piano di Ambito, per ogni inadempienza accertata l’EGA applica al Gestore una penale pari allo 0,2% dell’importo dell’intervento per ogni giorno di ritardo; verranno inoltre addebitati il costo dell'operazione non effettuata ed eventuali danni derivanti da tale mancanza ad insindacabile giudizio dell'EGA.
3. Qualora venga accertata la mancata, incompleta, errata o infedele effettuazione delle analisi chimico-fisico-biologiche di controllo, l’EGA applica al Gestore una penale variabile da € 500,00 ad € 5.000,00, ad insindacabile giudizio dell'EGA; verrà inoltre addebitato il costo delle analisi secondo le tariffe di mercato.
4. La mancata, incompleta, errata o infedele compilazione dei registri comporterà l'applicazione di una penale che, ad insindacabile giudizio dell'EGA, a seconda della gravità dell'inadempienza sarà dell'importo compreso tra € 100,00 e € 1.000,00.
5. Le penali non sono liberatorie di danni e spese arrecati. L’entità delle penali viene stabilita dall’EGA in relazione a quanto previsto dai punti precedenti. Le somme sono versate da parte del Gestore all’EGA entro 60 giorni dalla comunicazione dell’applicazione della penale.
6. La penale non è dovuta nell’ipotesi in cui il ritardo o l’inadempimento è causato da forza maggiore, caso fortuito, calamità naturali, fatti imputabili a terzi che il Gestore non è in grado di controllare e comunque fatti e/o circostanze non dipendenti dal Gestore.
7. In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dall’EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall’ARERA, l’EGA medesimo applica, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi devono essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.
8. L’EGA comunica all’ARERA le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.
9. Le modalità di determinazione dei presupposti e di pagamento delle penalizzazioni sono precisate nel Disciplinare Tecnico.
Articolo 32 (Sanzioni)
1. L’EGA è tenuto a segnalare all’ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.
2. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e non vengano compromesse la continuità dei servizi, l’igiene o la sicurezza pubblica, l’EGA potrà adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell’interesse pubblico a carico del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
3. L’adozione delle misure di cui al paragrafo precedente deve essere preceduta da una formale diffida ad adempiere, con la quale l’EGA contesta al Gestore l’inadempienza
riscontrata, intimandogli di porvi fine entro un termine proporzionato alla gravità dell’inadempienza medesima.
4. Nel caso in cui il Gestore sia finanziato con operazioni di finanza di progetto, l’EGA adotterà le misure di cui ai paragrafi precedenti di concerto con le banche finanziatrici e verificherà, con l’ausilio delle medesime banche, che il soggetto incaricato della provvisoria sostituzione del Gestore abbia i necessari requisiti finanziari e tecnici per eseguire le attività richieste e per far fronte al debito del progetto in essere.
5. Tutti gli oneri conseguenti all’adozione delle misure di cui al presente articolo, oltre le penalizzazioni previste e il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, saranno posti a carico del Gestore.
Articolo 33 (Clausola compromissoria)
1. Tutte le contestazioni che dovessero insorgere fra le Parti per causa, in dipendenza o per l’osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione - anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all’esercizio del Servizio Idrico Integrato – saranno risolte, esperito ogni tentativo di amichevole composizione, a mezzo di un arbitro unico da nominarsi di comune accordo fra le Parti o, in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Lodi, su ricorso della parte più diligente, previo avviso all’altra.
2. L’arbitro emetterà giudizio secondo diritto, applicando la procedura stabilita dagli articoli 806 e segg. cod. proc. civ..
3. Quale compenso all’arbitro si applicheranno le tariffe medie indicate nel D.M.144/2014.
4. L’insorgere di una controversia tra le Parti non sospende le obbligazioni assunte con la presente Convenzione ed in particolare l’obbligo del Gestore di proseguire nella erogazione del Servizio Idrico Integrato.
5. La sede dell’arbitrato sarà Lodi.
Titolo VIII – Disposizioni finali
Articolo 34 (Assicurazioni)
1. Il Gestore ha l’obbligo di sottoscrivere polizze assicurative:
a) per la responsabilità civile verso terzi, almeno per il massimale di € 5.000.000,00 (cinquemilioni);
b) per la protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, almeno per il massimale di € 10.000.000,00 (diecimilioni).
Articolo 35 (Modalità di aggiornamento della Convenzione)
1. Le Parti provvedono all’aggiornamento del testo della presente Convenzione almeno all’inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall’ARERA per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 (Aggiornamento del Piano d’Ambito) della presente Convenzione.
Articolo 36 (Spese contrattuali)
1. Tutte le eventuali spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico del Gestore.
Articolo 37 (Disposizioni transitorie e finali)
1. I rapporti tra le Parti attinenti all’esecuzione del presente Convenzione sono regolati dalle norme vigenti al momento della sua sottoscrizione.
2. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti fanno rinvio alla Legge Quadro, alla Legge Regionale, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici.
3. Il Gestore elegge il proprio domicilio in Lodi, via dell’Artigianato 1/3.
Articolo 38 (Allegati)
1. Le Parti prendono atto della valenza dei documenti allegati al Contratto originariamente sottoscritto (Deliberazioni della Conferenza d’Ambito n. 2 e n. 3 del 20/02/2006, rispettivamente di approvazione del Piano d’Ambito e di affidamento del servizio, e Verbale di seduta del Comitato Ristretto del 13/11/2007) e considerano quale parte integrante - formale e sostanziale - della presente Convenzione l’allegata Deliberazione del Consiglio Provinciale di Lodi n. _ del / /2021 di aggiornamento dei Capitoli 3, 4, 6 e 7 del Piano d’Ambito del 20/02/2006.
2. Le Parti fanno altresì rinvio al Disciplinare Tecnico, allegato sotto la lettera D) al Contratto originario, ove compatibile con la presente Convenzione, dandosi reciprocamente atto dell’impegno al suo aggiornamento entro l’inizio del prossimo periodo regolatorio.
Lodi, 2021
per SAL srl per l’ENTE di GOVERNO dell’AMBITO
il Presidente Xxxxxxxx Xxxxx
il Presidente
dell’Ufficio d’Ambito di Lodi Xxxxxx Xxxxxx
CONVENZIONE TIPO
- DISPOSIZIONI SUI CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI -
INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 3
Articolo 1 Definizioni 3
Articolo 2 Oggetto 5
Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del servizio 6
Articolo 4 Perimetro delle attività affidate 7
Articolo 5 Durata della convenzione 7
Articolo 6 Contenuto del Piano d’Ambito 8
Articolo 7 Aggiornamento del Piano d’ambito 9
TITOLO III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 10
Articolo 8 Raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario
................................................................................................................. 10
Articolo 9 Istanza di riequilibrio economico-finanziario 11
Articolo 10 Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario 11
Articolo 11 Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio 12
TITOLO IV CESSAZIONE E SUBENTRO 13
Articolo 12 Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente 13
Articolo 13 Procedura di subentro alla gestione unica d’ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente 14
TITOLO V ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI 16
Articolo 14 Ulteriori obblighi dell’EGA 16
Articolo 15 Ulteriori obblighi del Gestore 16
Articolo 16 Rapporti tra grossista, EGA e Gestore 18
TITOLO VI PENALI E SANZIONI 18Articolo 17 Penali 18
Articolo 18 Sanzioni 18
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI 19
Articolo 19 Garanzie 19
Articolo 20 Assicurazioni 19
Articolo 21 Modalità di aggiornamento della convenzione 20
Articolo 22 Allegati 20
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:
Acquedotto è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
Adduzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto
1.1 dell’Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l’acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti
Altre attività idriche è l’insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:
a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l’installazione e gestione di “case dell’acqua”, l’installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di xxxxx xxxx, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi ;
c) l’esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori,
la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all’interno dei condomini, l’istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l’istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l’engineering e altri lavori e servizi similari;
e) la riscossione;
Attività diverse è l’insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all’Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;
Captazione èl’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l’approvvigionamento diretto d’acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sottorranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento,
Depurazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi ;
Fognatura è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, invi inclusi i connessi emissari e derivatori;
Distribuzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l’acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l’utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;
Potabilizzazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l’acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all’acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;
Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
Vendita all’ingrosso è l’attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;
Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;
Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all’EGA e previa verifica da parte di quest’ultimo;
Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall’Ente di governo dell’ambito (di seguito: EGA).
1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) ratione temporis vigente.
Articolo 2
Oggetto
2.1 Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l’Ente di governo dell’ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione
2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall’EGA in attuazione della normativa vigente;
b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.
Articolo 3
Regime giuridico per la gestione del servizio
3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in reg…im…e …d.i [affidamento a terzi a seguito di gara, società mista a prevalente capitale pubblico,
…..
società in house providing] in adempimento alle deliberazioni dell'EGA n. del
…..
……….
e n. del , ai sensi degli articoli 149-bis e 172 del d.lgs
152/2006 e xx.xx..ii., nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente.
Articolo 4
Perimetro delle attività affidate
4.1 L’EGA è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell’ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinchè tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi.
4.2 Il servizio affidato al Gestore mediante la presente convenzione è costituito dall'insieme delle seguenti attività [tra i servizi richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione]:
…[Elenco dei servizi affidati]
4.3 Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'Articolo 10 della presente convenzione.
4.4 L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni:
…[Elenco dei Comuni dell’ATO]
4.5 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione.
4.6 L’EGA ed il Gestore prendono atto che all’interno del perimetro amministrativo dell’ATO operano i seguenti gestori conformi:
…[ Elenco dei Comuni e relativi segmenti del SII, distinti per ciascuno dei gestori esistenti conformi]
Articolo 5
Durata della convenzione
…..
5.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al
successivo Articolo, la durata dell'affidamento è fissata in anni decorrenti dal verbale di consegna degli impianti.
[massimo 30]
5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico- finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle
norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI).
5.3 Nei casi di cui al comma 5.2, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, specificando altresì l’estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.
Titolo II PIANO D’AMBITO
Articolo 6
Contenuto del Piano d’Ambito
6.1 Il Piano d’Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell’articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:
a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
b) il Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall’AEEGSI,
specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;
d) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che - nell’ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall’AEEGSI - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall’applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall’AEEGSI. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico- finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.
e) L’EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione del Piano d’Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.
6.2 L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l’obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.
Articolo 7
Aggiornamento del Piano d’ambito
7.1 Ai fini dell’applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall’AEEGSI, l'EGA - all’inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall’AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo “specifico schema regolatorio” composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:
a) l’aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonchè le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all’orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall’AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
b) l’aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall’AEEGSI - l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall’AEEGSI.
7.2 L’EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
7.3 L'EGA assicura che l’aggiornamento del Piano d’Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l’obiettivo di mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
Titolo III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Articolo 8
Raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario
8.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione.
Articolo 9
Istanza di riequilibrio economico-finanziario
9.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico- finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.
9.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
9.3 E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.
Articolo 10
Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario
10.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell’articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza;
c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
10.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.
10.3 Nei casi in cui, nell’ambito del periodo regolatorio pro tempore vigente, non sia possibile valutare compiutamente gli effetti del ricorso alle misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario di cui al precedente comma 10.1, l’adozione delle predette misure avviene contestualmente all’elaborazione di una pianificazione di durata commisurata al ripristino di dette condizioni di equilibrio e composta degli atti e delle informazioni che costituiscono la proposta tariffaria.
Articolo 11
Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio
11.1 L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
11.2 L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.
11.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
Titolo IV CESSAZIONE E SUBENTRO
Articolo 12
Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente
[Disposizione alternativa al successivo Articolo 13]
12.1 L'EGA prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i Gestori di servizi, indicati al comma 4.6, salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege ai sensi dell’art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d’ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.
12.2 L'EGA, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d’ambito.
12.3 L’EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all’avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall’avvio della procedura; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
12.4 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione
12.5 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d’intesa con l’EGA.
12.6 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
12.7 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall’EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto.
Articolo 13
Procedura di subentro alla gestione unica d’ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente
[Disposizione alternativa al precedente Articolo 12]
13.1 L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
13.2 L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.
13.3 L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
13.4 L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
13.5 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
13.6 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell’art. 1406 del codice civile.
13.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all’EGA, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
13.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall’EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.
Titolo V ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI
14.1 L'EGA è obbligato a:
Articolo 14
Ulteriori obblighi dell’EGA
a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall’AEEGSI medesima;
c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell’ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell’AEEGSI.
15.1 Il Gestore è obbligato a:
Articolo 15
Ulteriori obblighi del Gestore
a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;
b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;
d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
f) trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell’AEEGSI;
g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
h) dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;
i) restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione.
Articolo 16
Rapporti tra grossista, EGA e Gestore
16.1 L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.
16.2 Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.
16.3 Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l’EGA nel cui territorio è localizzato l’impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell’EGA competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l’EGA competente procede.
Titolo VI PENALI E SANZIONI
Articolo 17
Penali
17.1 L’EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall’Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.
17.2 L’EGA comunica all’AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.
Articolo 18
Sanzioni
18.1 L’EGA è tenuto a segnalare all’AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.
Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19
Garanzie
19.1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.
….
19.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, al momento della sottoscrizione del contratto il Gestore rilascia idonea garanzia
fideiussoria, assicurativa o bancaria per l'importo di disposizioni di legge.
19.3 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del
€, in base alle
rinnovo di detta
fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
19.4 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
19.5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.
Articolo 20
Assicurazioni
20.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per
….
a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di €;
….
b) Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale €.
Articolo 21
Modalità di aggiornamento della convenzione
21.1 Le Parti provvedono all’aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all’inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall’AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 7 della presente convenzione.
Articolo 22
Allegati
22.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente convenzione:
….
….
a) Deliberazione dell’EGA n. del (scelta della forma di gestione);
….
….
b) Deliberazione dell’EGA n. del (affidamento del servizio);
….
c) Piano d’Ambito e relativa Deliberazione di adozione da parte dell’EGA n. del ….;
d) Disciplinare tecnico, Carta del Servizio, Regolamento di utenza