Cessazione e subentro Clausole campione

Cessazione e subentro. Articolo 28 (Procedura di subentro alla gestione unica d’ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente) 1. Le procedure di subentro alla gestione unica d’ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente sono definite all’art. 13 dell’Allegato alla deliberazione ARERA in appendice.
Cessazione e subentro. Articolo 33 (Procedura di subentro alle gestioni salvaguardate e/o conformi e corresponsione del valore di rimborso) 33.1 L’EGATO e il Gestore prendono atto che esistono nell’ATO i Gestori (AIMAG S.p.A. e IRETI S.p.A.) meglio indicati all’Articolo 4 (Perimetro delle attività affidate e gestioni esistenti) che precede, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d’ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. 33.2 L’XXXXX xxxxxx 00 (xxxxxxxx) mesi prima della scadenza delle gestioni già affidate a AIMAG S.p.A. e IRETI S.p.A., avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d’ambito. 33.3 L’EGATO individua, con propria deliberazione da sottoporre all’approvazione dell’ARERA, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla 33.4 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGATO, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all’ARERA entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento dell’EGATO. L’ARERA tiene conto di tali osservazioni nell’ambito del procedimento di verifica e approvazione. 33.5 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il precedente Gestore trasferisce al Gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d’intesa con l’EGATO. 33.6 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all’affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del SII. 33.7 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall’EGATO, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall’EGATO unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della present...

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  • ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.