OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO Clausole campione

OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Premesso che questa è un’assicurazione nella formula Claims Made, quale temporalmente delimitata nel presente MODULO/SCHEDA DI COPERTURA:
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO. L’Assicurato, entro i 10 giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, è obbligato a trasmettere agli Assicuratori, anche a mezzo fax, anche tramite la G&T Brokers Limited: - ogni Richiesta di Risarcimento scritta ricevuta; - ogni comunicazione o diffida scritta da lui ricevuta in cui un terzo esprima l’intenzione di attribuire all’Assicurato una responsabilità collegata alla professione; - qualsiasi Circostanza di cui l’Assicurato venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una Richiesta di Risarcimento. L’Assicurato è inoltre tenuto a fornire, a richiesta degli Assicuratori, tutte le informazioni e l’assistenza del caso. L’omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione concordato, comporta la perdita del diritto dell’Assicurato al Risarcimento. L’Assicurato non deve ammettere responsabilità in relazione a Richieste di Risarcimento o concordarne l’entità oppure sostenerne i costi, gli oneri o le spese senza il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di Richiesta di Xxxxxxxxxxxx, l’Assicurato si impegna a non pregiudicare la posizione degli Assicuratori od i diritti di rivalsa dei medesimi. In caso di dissenso sull’opportunità di resistere alle azioni legali, le Parti si rimetteranno al parere di un legale terzo qualificato da nominarsi di comune accordo dall’Assicurato e dagli Assicuratori. Gli Assicuratori non potranno definire transattivamente alcuna Richiesta di Risarcimento senza il consenso scritto dell’Assicurato. Qualora l’Assicurato rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli Assicuratori e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una Richiesta di Risarcimento, l’obbligo risarcitorio degli Assicuratori per detta Richiesta di Risarcimento non potrà eccedere l’ammontare con il quale la Richiesta di Xxxxxxxxxxxx avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i costi, gli oneri e le spese maturate con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l’ammontare applicabile indicato nel Modulo di Polizza. In caso di tardiva comunicazione, resterà a carico dell’Assicurato ogni maggior onere sofferto dagli Assicuratori, derivante dal ritardo. Si concorda comunque che eventuali involontarie incompletezze nella stesura della denuncia non inficiano il diritto al Risarcimento, mentre il caso di colpa grave nell’inadempimento degli obblighi di cui sopra, può comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento (art. 1915 del Codice Civi...
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO. L’Assicurato, entro i 10 giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, è obbligato a trasmettere agli Assicuratori, anche a mezzo fax, anche tramite la ALL RISKS s.r.l.: L’Assicurato è inoltre tenuto a fornire, a richiesta degli Assicuratori, tutte le informazioni e l’assistenza del caso. L’omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione concordato, comporta la perdita del diritto dell’Assicurato al Risarcimento. L’Assicurato non deve ammettere responsabilità in relazione a Richieste di Risarcimento o concordarne l’entità oppure sostenerne i costi, gli oneri o le spese senza il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di Richiesta di Xxxxxxxxxxxx, l’Assicurato si impegna a non pregiudicare la posizione degli Assicuratori od i diritti di rivalsa dei medesimi. In caso di tardiva comunicazione, resterà a carico dell’Assicurato ogni maggior onere sofferto dagli Assicuratori, derivante dal ritardo.
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Premesso che Poste Assicura S.p.A. si avvale per la gestione dei sinistri della società DUAL Italia S.p.A. (iscritta nella sezione A del R.U.I. al n. A000167405 e soggetta al controllo dell’IVASS), si conviene quanto segue. a) L’Assicurato - a pena di decadenza del diritto all’Indennizzo ai sensi della presente Polizza - deve dare co- municazione scritta a Poste Assicura S.p.A. entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscen- za di: i. qualsiasi Richiesta di Risarcimento a lui presentata; ii. qualsiasi intenzione formalizzata da un Terzo di ritenerlo responsabile di un Atto illecito; iii. qualsiasi Circostanza di cui l’Assicurato venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una Richiesta di Risarcimento, inviando una lettera raccomandata a/r a: Relativamente ai precedenti punti ii. e iii., se tale comunicazione viene effettuata dall’Assicurato nel periodo di assicurazione o nei successivi 30 giorni dalla scadenza del periodo di assicurazione indicato in Polizza (purché l’evento denunciato sia riconducibile ad un Atto illecito commesso durante il periodo di assicurazione), indipen- dentemente dall’applicabilità del periodo di Postuma, qualsiasi Richiesta di Risarcimento conseguente sarà considerata da Poste Assicura S.p.A. come effettuata nel periodo di assicurazione. b) L’Assicurato deve fornire a Poste Assicura S.p.A. tutte le informazioni e deve cooperare così come Poste Assicura S.p.A. potrà ragionevolmente richiedere salvo non sia diversamente disposto dalla Legge. c) I legali e periti scelti dall’Assicurato per la gestione di una Richiesta di Risarcimento dovranno essere pre- ventivamente approvati da Poste Assicura S.p.A. d) L’Assicurato non deve ammettere responsabilità in relazione a Richieste di Risarcimento o concordarne l’entità oppure sostenerne i Costi e Spese e gli oneri senza il consenso scritto di Poste Assicura S.p.A. In caso di Richiesta di Risarcimento, l’Assicurato si impegna a non pregiudicare la posizione di Poste Assi- cura S.p.A. o i diritti di rivalsa della stessa. e) Poste Assicura S.p.A. non potrà definire transattivamente alcuna Richiesta di Risarcimento senza il consen- so scritto dell’Assicurato. Qualora l’Assicurato rifiuti di acconsentire a una transazione suggerita da Poste Assicura S.p.A. e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione a una Richiesta di Xxxxxxxxxxxx, l’obbligo risarcitorio di Poste Assicura S.p.A. per detta Richiesta di Risarcimento non potrà ec- cede...
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Pag. 10 del testo di xxxxxxx CASI DI CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE - Pag. 11 del testo di xxxxxxx
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Premesso che questa è un’Assicurazione nella formula CLAIMS MADE, quale temporalmente delimitata nel presente MODULO/SCHEDA DI COPERTURA:
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO. ARTICOLO VI
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Art. 14 – Mediazione
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO. L’ASSICURATO - a pena di decadenza parziale o totale del diritto all’indennizzo ai sensi della presente POLIZZA - deve dare agli ASSICURATORI, tramite l’ AGENTE, comunicazione scritta entro 30 giorni di:

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  • AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’esecuzione della manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali del Quartiere 3 e Quartiere 1 a sud dell’Arno, ammonta a €.250.000,00 oltre IVA di legge. Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. Precisato che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro, al solo scopo di fornire una indicazione dell’incidenza presunta dei vari servizi rispetto al totale dell’appalto si riporta la seguente tabella.

  • Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

  • METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI n.1. Il punteggio è dato dalla seguente formula: Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualora gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente La sottoscrizione del presente contratto comporta a carico diretto del Contraente dei costi certi, quelli cioè che gravano sul premio versato, e dei costi eventuali, quelli cioè che possono derivare da un’eventuale operazione di riscatto.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

  • Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.