OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO Clausole campione

OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Premesso che questa è un’assicurazione nella formula Claims Made, quale temporalmente delimitata nel presente MODULO/SCHEDA DI COPERTURA:
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Pag. 10 del testo di xxxxxxx CASI DI CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE - Pag. 11 del testo di xxxxxxx
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Premesso che questa è un’Assicurazione nella formula CLAIMS MADE, quale temporalmente delimitata nel presente MODULO/SCHEDA DI COPERTURA:
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO. L’Assicurato, entro i 10 giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, è obbligato a trasmettere agli Assicuratori, anche a mezzo fax, anche tramite la ALL RISKS s.r.l.: L’Assicurato è inoltre tenuto a fornire, a richiesta degli Assicuratori, tutte le informazioni e l’assistenza del caso. L’omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione concordato, comporta la perdita del diritto dell’Assicurato al Risarcimento. L’Assicurato non deve ammettere responsabilità in relazione a Richieste di Risarcimento o concordarne l’entità oppure sostenerne i costi, gli oneri o le spese senza il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di Richiesta di Xxxxxxxxxxxx, l’Assicurato si impegna a non pregiudicare la posizione degli Assicuratori od i diritti di rivalsa dei medesimi. In caso di tardiva comunicazione, resterà a carico dell’Assicurato ogni maggior onere sofferto dagli Assicuratori, derivante dal ritardo.
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO. ARTICOLO VI
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO. È condizione essenziale ai fini dell’efficacia del presente contratto che gli Assicuratori ricevano denuncia scritta della Richiesta di risarcimento nel più breve tempo possibile; in ogni caso, l’Assicurato deve dare avviso scritto della Richiesta di risarcimento agli Assicuratori entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Verificata l’operatività della Polizza ed istruito il fascicolo, gli Assicuratori provvederanno a valutare l’eventuale Danno risarcibile ed a liquidarlo entro 30 giorni dalla firma di apposito atto di transazione e quietanza. In qualsiasi momento e fino a quando ne hanno interesse, gli Assicuratori avranno il diritto di assumere a nome dell’Assicurato, la gestione delle Richieste di risarcimento, e potranno nominare avvocati o consulenti legali affinché rappresentino sia gli Assicuratori che l’Assicurato, assumendone i relativi Costi e Spese nel limite di un quarto del Limite di Indennizzo stabilito per ogni Richiesta di risarcimento ed in aggiunta allo stesso (art. 1917 Codice Civile, 3° comma). Ove l’Assicurato rifiuti tale nomina, i Xxxxx e le Spese per la propria difesa resteranno a carico dell’Assicurato e non saranno indennizzabili ai sensi della presente contratto. In ogni caso, gli Assicuratori non riconoscono Costi e Spese per Legali e Periti scelti dall’Assicurato e non preventivamente approvati L’Assicurato non deve ammettere responsabilità in relazione ad alcuna Richiesta di Risarcimento né concordare l’entità del danno risarcibile e si impegna a non pregiudicare la posizione degli Assicuratori od i diritti di rivalsa dei medesimi. Gli Assicuratori non potranno definire transattivamente alcuna Richiesta di Risarcimento senza il consenso scritto dell’Assicurato. Qualora tale ultimo rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli Assicuratori e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una Richiesta di Xxxxxxxxxxxx, il Xxxxx risarcibile da parte degli Assicuratori non potrà eccedere l’ammontare della transazione raggiunta, inclusi i costi, gli oneri e le spese maturate con il loro consenso fino alla data del rifiuto.
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Premesso che Poste Assicura S.p.A. si avvale per la gestione dei sinistri della società DUAL Italia S.p.A. (iscritta nella sezione A del R.U.I. al n. A000167405 e soggetta al controllo dell’IVASS), si conviene quanto segue.
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO a) L’ASSICURATO – a pena di decadenza del diritto all’INDENNIZZO ai sensi della presente POLIZZA – deve dare agli ASSICURATORI, tramite E. SOLARI ASSICURAZIONI SRL, comunicazione scritta entro 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di:
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Art. 14 – Mediazione
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO a) L’ASSICURATO - a pena di decadenza parziale o totale del diritto all’indennizzo ai sensi della presente POLIZZA - deve dare agli ASSICURATORI, tramite l’ AGENTE, comunicazione scritta entro 30 giorni di: