CASI DI CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE. Salvo l’applicabilità del MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, questa polizza cesserà con effetto immediato nel caso di:
CASI DI CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE. Salvo l’applicabilità del periodo di Postuma, la Polizza cesserà con effetto immediato nel caso di:
a) scioglimento dello Studio Professionale;
b) cessazione dell’attività professionale;
c) ritiro dall’attività professionale o morte dell’Assicurato;
d) fusione o incorporazione dello Studio Professionale;
e) messa in liquidazione anche volontaria della Studio Professionale;
f) cessione del ramo di azienda a soggetti Terzi, dei quali l’Assicurato deve dare comunicazione scritta a Poste Assicura S.p.A., inviando lettera raccomandata a/r a: In tutti i casi predetti, l’assicurazione è prestata nei confronti delle Richieste di Xxxxxxxxxxxx e delle Circostanze che possano dare origine ad una Perdita dopo la data di cessazione dell’attività professionale, ma esclusiva- mente in relazione ad Atti illeciti commessi anteriormente a tale data e fino alla scadenza della Polizza. Qualora l’Assicurato sia complice o provochi dolosamente una Richiesta di Risarcimento falsa o fraudolenta riguardo ad una Perdita, esageri dolosamente l’ammontare del danno e/o dichiari fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di Xxxxx perderà il diritto ad ogni Indennizzo ed il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di Premio, fermo restando il diritto di Poste Assicura S.p.A. alla rivalsa contro l’Assicurato per indennizzi già effettuati non- ché per i Xxxxx e Spese sostenuti.
CASI DI CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE. Questa Polizza cesserà con effetto immediato nel caso di: - scioglimento della Società; fusione od incorporazione della Società; messa in liquidazione anche volontaria della Società; cessione del ramo di azienda a soggetti Terzi; - cessazione dell’attività; - ritiro dall’attività o morte dell’Assicurato; - sospensione o radiazione dall’Albo professionale; - insolvenza o fallimento dell’Assicurato. In tutti questi casi la frazione del Premio relativa al periodo di rischio non corso viene messa dagli Assicuratori a disposizione del Contraente. L’assicurazione potrà essere ripresa a condizioni e Premio da stabilirsi.
CASI DI CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE. Questa polizza cesserà con effetto immediato nel caso di:
CASI DI CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE. Questa polizza cesserà nel caso di: - decesso dell’Assicurato; - cessazione da parte dell’Assicurato dell’esercizio della professione per pensionamento e/o cancellazione dall’Albo professionale; - in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall’Albo professionale. Il rapporto si estingue con la prima scadenza annuale del contratto in ipotesi di decesso dell’Assicurato o di cessazione dell’attività; con effetto immediato invece in ipotesi di radiazione o di sospensione dall’Albo di appartenenza.
CASI DI CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE. Salvo quanto disposto all'Articolo 12 (Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento) e all’Articolo 13 (Copertura a favore degli eredi, successori, tutori) delle Condizioni Particolari di Assicurazione, la Polizza cesserà con effetto immediato al verificarsi di uno o più dei seguenti casi:
a. Scioglimento della società o dell’associazione professionale;
b. Cessazione dell’attività professionale;
c. Ritiro dall’attività professionale o morte dell’Assicurato;
d. Fusione od incorporazione della società o dell’associazione professionale;
e. Messa in liquidazione anche volontaria della società;
f. Cessione di ramo di azienda a soggetti Terzi;
g. Licenziamento per giusta causa;
h. Sospensione o radiazione dal relativo Ordine professionale;
i. Negazione o ritiro dell’abilitazione all’esercizio della professione;
j. Insolvenza o fallimento dell’Assicurato; In tutti questi casi la frazione del Premio relativa al periodo di rischio non corso viene messa dall’Assicuratore a disposizione del Contraente. La Polizza potrà essere ripresa a condizioni e Premio da stabilirsi.
CASI DI CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE. La presente polizza cessa automaticamente in caso di: a) fallimento dell’Assicurato; b) alienazione dell’attività o fusione della stessa con quella di altri; c) scioglimento o messa in liquidazione della società dell’Assicurato; d) passaggio ad altra Sezione del Registro (meglio definito all’Art. 34 del Regolamento IVASS n. 40 del 2.08.2018). Nelle ipotesi indicate ai precedenti punti a),b),c),d), il rateo del premio netto relativo alla frazione del periodo di assicurazione non goduta viene messo a disposizione di chi ne ha diritto; e) cancellazione (quale meglio definita all’Art. 30 del Regolamento IVASS n. 40 del 2.08.2018).
CASI DI CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE. Nei casi di morte e/o cessazione a qualsiasi titolo delle funzioni professionali svolte dall'Assicurato, l'assicurazione cessa automaticamente, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12) ed il rateo di premio imponibile relativo al periodo di assicurazione non decorso, verrà dalla Compagnia messo a disposizione di chi di diritto, esclusi i casi di radiazione e/o destituzione dall'Albo Professionale.
CASI DI CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE. L’assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell’Assicurato dal giorno nel quale:
1. Perda per qualunque motivo l’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale;
2. La sua attività sia alienata o fusa con quella di altri. In questi casi la parte di premio netto relativa al periodo di assicurazione non decorso viene messa dagli Assicuratori a disposizione di chi di diritto. L'assicurazione potrà essere ripresa a condizioni e premio da stabilirsi.
CASI DI CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE. Indipendentemente dal momento in cui gli Assicuratori ne siano informati, nei confronti dell’Assicurato che venga sospeso o radiato dall'Ordine professionale o a cui venga negata o ritirata l’abilitazione all’esercizio della professione o venga licenziato per giusta causa l’assicurazione cessa automaticamente dalla data in cui una tale circostanza si è verificata.