BIENNALE PER L’ ESECUZIONE DEL SERVIZIO PER LE ATTIVITA’ DI ARTITERAPIE E LA RIABILITAZIONE PSICOSOCIALE DEI PAZIENTI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE.
Fascicolo 884/2020 – All. 2
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO
BIENNALE PER L’ ESECUZIONE DEL SERVIZIO PER LE ATTIVITA’ DI ARTITERAPIE E LA RIABILITAZIONE PSICOSOCIALE DEI PAZIENTI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE.
S.C. APPROVVIGIONAMENTI
INDICE
1. OGGETTO DEL CONTRATTO 3
2. QUALITA’ RICHIESTA 3
3. NORME DI RIFERIMENTO 3
4. DURATA DEL CONTRATTO 3
5. MONTE ORE 3
6. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 4
7. CORSI CON ACCREDITAMENTO 5
8. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 5
9. ATTIVITA’ FORMATIVA 5
10. OBBLIGHI DELL’IMPRESA 6
11. MATERIALE DI CONSUMO 6
12. OBBLIGAZIONI A CARICO DELL’AZIENDA 6
13. PERSONALE DELL’IMPRESA 7
14. VERIFICHE 7
15. ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 7
16. NORME DI SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA 8
17. FATTURAZIONI E PAGAMENTI 8
18. PENALITA’ 9
19. RISOLUZIONE DELLA CONTRATTO 9
20. PRIVACY 10
21. FORO COMPETENTE 10
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito CSA) disciplina il servizio di artiterapie e di riabilitazione psicosociale rivolta agli utenti del Dipartimento di Salute Mentale, in coerenza con i programmi che il Dipartimento di Salute Mentale intende sviluppare secondo la normativa regionale e nazionale nel campo della tutela della salute mentale.
L’attività verrà svolta presso il Centro Diurno Botteghe d’Arte (di seguito c.d. Botteghe d’Arte) e presso le strutture residenziali e semiresidenziali e, ove richiesto, presso i reparti di degenza del Dipartimento di Salute Mentale.
2. QUALITA’ RICHIESTA
Con la stipulazione del contratto l’Azienda si pone l’obiettivo di garantire una elevata qualità delle attività riabilitative psichiatriche e di salvaguardare la continuità necessaria al lavoro di riabilitazione verso i pazienti, in modo da confermare o migliorare l’attuale standard qualitativo del servizio.
3. NORME DI RIFERIMENTO
Il contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA e dei suoi allegati, dal contenuto dell’offerta e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto dell’offerta e le norme stabilite dal presente CSA e dai suoi allegati, saranno queste ultime a prevalere.
L’impresa aggiudicataria (di seguito Impresa) è tenuta all’osservanza del Codice Etico dell’Azienda disponibile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx_x_xxxx/Xxxxxx_xxxxx.xxx e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia disponibile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx_x_xxxx/Xxxxx_xxxxxxxxx.xxx.
4. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata biennale, con facoltà bilaterale di recesso, anche parziale, con preavviso di almeno 60 giorni a mezzo raccomandata a/r. Il contratto potrà essere prorogato di un anno o tempo inferiore, in attesa dell’espletamento della gara d’appalto.
Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative a base del presente contratto, si procederà alla stipula di un nuovo accordo. È vietata la cessione anche parziale del presente contratto.
5. MONTE ORE
L’Impresa dovrà effettuare per le attività riservate agli utenti del Dipartimento di Salute Mentale: l'opera di arteterapisti, musicoterapisti, terapisti dell'espressione corporea, maestri d’arte, per un numero complessivo di 2.343 ore/anno e di 435 ore/anno di uno psicologo.
6. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà consistere in un'attività riabilitativa rivolta agli utenti del Dipartimento di Salute Mentale, in coerenza con i programmi che il Dipartimento di Salute Mentale intende sviluppare secondo la normativa regionale e nazionale nel campo della tutela della salute mentale.
Per tali attività dovrà essere fornita l'opera di arteterapisti, musicoterapisti, terapisti dell'espressione corporea, maestri d’arte, per un numero complessivo di 2.343 ore/anno e di uno psicologo esperto di conduzione di gruppi e di integrazione delle attività espressive artistiche con i progetti di cura per un numero di 435 ore/anno.
L’Impresa aggiudicataria (di seguito Impresa) dovrà garantire, con la collaborazione di professionisti, arteterapisti e artisti, lo svolgimento del programma proposto, la riabilitazione delle persone affette da disturbi mentali attraverso l'espressione creativa artistica nelle varie discipline ovvero arti visive, musica, teatro, danza scrittura creativa, con lo scopo ultimo di recuperare le potenzialità espressive e creative, integrate nel programma terapeutico e riabilitativo individuale condiviso con il responsabile del C.D. Botteghe d'Arte, ai fini di socializzazione e di recovery del paziente in stretta collaborazione con i servizi territoriali invianti.
L’Impresa dovrà promuovere il pieno funzionamento di laboratori di arte, teatro, musica, danza, scrittura condotti da esperti in ciascun settore ed, inoltre, accessibili non solo agli utenti del Dipartimento di Salute Mentale della ASST GOM NIGUARDA ma anche agli utenti degli altri DSMD di Milano e provincia, agli operatori, ai familiari, ai volontari, ai cittadini, agli studenti e tirocinanti di Accademie, Scuole ed Istituti Universitari.
L’Impresa dovrà garantire la professionalità degli arteterapisti, musicoterapisti, danza-movimento terapisti, drammaterapisti, degli artisti, dei maestri d’arte, dei professionisti e dello psicologo e garantirne la sostituzione, previa accettazione del Dipartimento di Salute Mentale, nel minor tempo possibile in caso di dimissioni, in modo da garantire la continuità dei programmi svolti.
L’Impresa dovrà promuovere ed organizzare iniziative culturali, come manifestazioni, stage, corsi di arte, musica, teatro, danza, mostre e spettacoli sia all’esterno sia all'interno della struttura dell'ex Ospedale Psichiatrico Xxxxx Xxxx, aperte al territorio, previo accordo con la Direzione del Dipartimento di Salute Mentale e della Direzione Generale e Sanitaria dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.
L’Impresa dovrà coinvolgere artisti professionisti e collaboratori professionisti che offriranno a titolo gratuito stage finalizzati ad arricchire il progetto di integrazione culturale e sociale dei pazienti stessi (mostre e performance realizzate a "quattro mani" dagli artisti e dai pazienti in spazi pubblici
e all'interno del progetto MAPP Museo d'Arte Xxxxx Xxxx) per un minimo di 150 ore/anno. I nominativi degli artisti proposti verranno esaminati e dovranno essere approvati dal Comitato MAPP.
7. CORSI CON ACCREDITAMENTO
L’Impresa dovrà attivare e gestire corsi di formazione con accreditamento ECM in "Riabilitazione psico-sociale attraverso attività espressive" rivolte a medici, psicologi, educatori, tecnici della riabilitazione psichiatrica, infermieri del DSM di Niguarda e di altri DSM milanesi e regionali, nonché a studenti in possesso di laurea o laurea breve o diploma universitario o parauniversitario in ambito educativo, socio-assistenziale o artistico, artisti professionisti che operano o intendono operare in ambito sanitario, socio-educativo, o in altri contesti legati alla cura e alla riabilitazione psico-sociale. Le modalità organizzative e le condizioni economiche per tale attività formativa verranno di volta in volta concordate con gli uffici competenti dell’Azienda.
8. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Gli utenti del Dipartimento di Salute Mentale saranno invitati alle diverse iniziative dalle rispettive équipe dei CPS che li hanno in carico, nell'ambito di un programma terapeutico e riabilitativo individuale, con la possibilità di apertura anche agli utenti esterni al territorio di competenza del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda, limitatamente alla disponibilità dei posti, previo accordo dello psichiatra del Centro Psicosociale che ha in carico in paziente con il Referente del C.
D. Botteghe d'Arte. L'invio dell’utente sarà corredato da relazione clinica e dalla scheda d'invio sottoscritta dal curante della struttura proponente l’invio dell’utente e dal Referente del C.D. Botteghe d'Arte.
Le singole attività saranno documentate in un’apposita cartella che indicherà l'attività svolta, l'operatore coinvolto, l'orario effettuato per ogni utente coinvolto.
L'Impresa potrà svolgere l'attività proposta in tutti i locali siti al piano terra del Padiglione 7 dell'ex Ospedale Psichiatrico Xxxxx Xxxx ed utilizzare i saloni ed il corridoio del piano terra del padiglione 7 quale sede permanente delle opere realizzate o di mostre temporanee, salvo diverse indicazioni da parte dell’Azienda.
9. ATTIVITA’ FORMATIVA
L’Impresa si impegna a realizzare in proprio attività formative e di aggiornamento periodico dei proprio personale.
10. OBBLIGHI DELL’IMPRESA L’Impresa si obbliga a:
− garantire che le condizioni economiche stabilite nella presente convenzione si intendono fisse ed invariabili per tutta la durata del rapporto con l’Azienda;
− produrre una relazione annuale sull'attività svolta;
− garantire la professionalità degli arteterapisti, musicoterapisti, danza-movimento terapisti, drammaterapisti, degli artisti, dei professionisti e dello psicologo e di sostituirli, previa accettazione del Dipartimento di Salute Mentale, nel minor tempo possibile in caso di dimissioni, in modo da garantire la continuità dei programmi svolti, per il periodo strettamente legato alla validità del contratto;
− l’Impresa, qualora l'Azienda rilevasse la non regolare effettuazione del servizio o, comunque, incuria, incompetenza, inidoneità tecnica, comportamento non conforme alla civile convivenza, provvederà all’immediata sostituzione del personale coinvolto.
Sono inoltre a carico dell'Impresa compensi, di qualsiasi natura, dovuti al proprio personale, ivi compresi oneri aggiuntivi di qualsiasi specie (ad esempio spese di viaggio, oneri fiscali, ecc.).
L’Impresa dovrà coprire con adeguata assicurazione contro gli infortuni, nonché responsabilità verso terzi, tutto il personale che invierà all'Azienda.
L’Impresa garantirà l'osservanza di tutte le disposizioni impartite in via generale dal Direttore Sanitario, relative all'organizzazione generale dell'Azienda.
11. MATERIALE DI CONSUMO
L’Impresa si impegna a dotarsi di tutto il materiale di consumo che dovesse occorrere per l’espletamento delle attività previste dal servizio in oggetto fino ad un ammontare massimo di spesa di € 12.552,00 (IVA incl.).
L’impresa emetterà trimestralmente una fattura riportante le spese effettuate corredate degli scontrini del materiale acquistato presentandole alla S.S. Gestione Economale che provvederà alla sua liquidazione.
12. OBBLIGAZIONI A CARICO DELL’AZIENDA L'Azienda si obbliga a:
− Fornire all’Impresa tutte le informazioni e le specifiche necessarie ed utili per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente servizio;
− estendere al personale fornito dall'Impresa le norme di tutela e di sorveglianza per il rischio connesso alle attività lavorative.
13. PERSONALE DELL’IMPRESA
L'Azienda, attraverso il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, si riserva di chiedere per iscritto la sostituzione dal servizio, oggetto del presente contratto, degli operatori che:
- manchino di rispetto verso gli ospiti, sollecitino o accettino mance dagli ospiti e dai loro familiari;
- non si presentino al lavoro senza giustificato motivo;
- ritardino l'inizio del lavoro o lo sospendano o ne anticipino la cessazione senza giustificato motivo;
- non eseguano il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo eseguano con negligenza;
- violino specifici obblighi di legge.
14. VERIFICHE
Le parti si impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione e reciproca comprensione, la corretta applicazione del presente contratto, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento dell’attività.
15. ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’
Le parti danno atto che la stipulazione del contratto non darà luogo all’instaurazione di qualsiasi rapporto subordinato alle dipendenze dell’Azienda, assumendosi l’Impresa ogni conseguente responsabilità al riguardo.
Ogni responsabilità per danni di qualsivoglia specie ed entità che comunque dovesse derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze dell’Impresa, o a cose, causate dal personale dell’Impresa nell'esercizio delle prestazioni, dovrà intendersi, senza riserve ed eccezioni, interamente a carico dell’Impresa stessa. Nei casi sopra indicati l’Impresa dovrà provvedere ad adeguata copertura assicurativa (vedi art. 16).
In caso di danni arrecati a terzi l’Impresa sarà obbligata a darne comunicazione immediata al responsabile dell'Azienda.
Ogni responsabilità per danni di qualsivoglia specie ed entità che comunque dovesse derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze dell’Impresa, o a cose, causate dai pazienti dovrà intendersi, senza riserve ed eccezioni, interamente a carico dell'Azienda.
16. NORME DI SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA
Ogni responsabilità per danni di qualsivoglia specie ed entità che comunque dovesse derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze della Impresa, o a cose, causate dal personale della
Impresa nell'esercizio delle prestazioni, dovrà intendersi, senza riserve ed eccezioni, interamente a carico della Impresa stessa.
Nei casi sopra indicati l’Impresa dovrà provvedere ad adeguata copertura assicurativa di valore non inferiore a € 3.000.000,00.
In caso di danni arrecati a terzi, l’Impresa sarà obbligata a darne comunicazione immediata al responsabile dell'Azienda.
17. FATTURAZIONI E PAGAMENTI
L’Impresa dovrà predisporre, in allegato alla fattura, un consuntivo mensile delle ore effettuate e di quelle spese preventivamente autorizzate, sostenute per il progetto in argomento e a consegnare i fogli mensili delle presenze degli operatori controllati e approvati dal Responsabile del C.D. Botteghe d'Arte. Dopo la validazione del consuntivo da parte del Responsabile del C.D. Botteghe d'Arte, sarà possibile procedere all’ordinativo da parte del DEC. La fatturazione avverrà con canone mensile relativo al numero di ore ipotizzate nel presente CSA.
La fatturazione e i relativi pagamenti verranno effettuati dopo l’emissione degli ordini corrispondenti.
Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda dovranno fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio: UFYQP8 (visitare anche xxx.xxxxxxxx.xxx.xx), Nome dell'Ufficio Uff_e FatturaPA.
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente
il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), ove presente.
Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. In particolare:
1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.
I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della
S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). In caso di ritardato pagamento, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell’esigibilità del credito.
L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l’Impresa non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali.
L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.
L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.
Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa.
Per la cessione del credito si rinvia all’art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/16.
18. PENALITA’
Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, l’Azienda si riserva di applicare una penale di € 500,00 per ogni ritardo/assenza degli operatori. Potrà inoltre essere applicata una penale di € 1.000,00 per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente CSA. Identica penale di € 1.000,00 verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’Azienda, con la nota di aggiudicazione, per la gestione della contratto.
In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
19. RISOLUZIONE DELLA CONTRATTO
In conformità al disposto di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell’Azienda, nei seguenti casi:
▪ n° 3 ritardi accertati della entrata in servizio degli operatori;
▪ n. 3 assenze ingiustificate degli operatori;
▪ violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 16 agosto 2010;
▪ in caso di grave non conformità accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto;
▪ inosservanza del codice etico di cui all’art. 3 (norme di riferimento).
La risoluzione di diritto della contratto comporterà l’incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda.
20. PRIVACY
Gli operatori dell’Impresa sono tenuti all’osservanza delle norme di tutela della privacy secondo la Legge n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii. e, comunque, alla massima riservatezza su tutto ciò di cui vengano a conoscenza per ragioni del proprio servizio, in conformità con il regolamento in uso presso l’Ospedale Niguarda. A tal proposito, il Presidente dell’Associazione curerà le procedure di nomina e formazione degli incaricati al trattamento dei dati, che notificherà all’Amministrazione che con la presente si intende nominata “Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili dei soggetti presenti presso l’Ospedale Niguarda”.
Ai sensi del D.Lgs. n. 193/03 si informa che i dati forniti dalle imprese partecipanti alla gara verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse all'espletamento della gara, non verranno comunicati o diffusi a terzi e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.
Il concorrente, sottoscrivendo il documento di offerta, dichiara inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso.
21. FORO COMPETENTE
In caso di ricorso all’Autorità Giudiziaria, sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.