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Contíatto di Assicuíazione Incendio, esplosione, scoppio e altíi danni all’abitazione abbinato al Mutuo Suííoga Rata Píotetta CheBanca!
Prodotto redatto secondo le linee guida del Tavolo Tecnico
ANIA-ASSOCIAZIONI CONSUMATORI ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
per contratti semplici e chiari
EDIZIONE 12/2022
Gentile Cliente,
grazie per aver scelto Xxxxxxxx, l’assicurazione conveniente, facile e affidabile del Gruppo Generali.
Questo documento illustra le condizioni che regolamentano il tuo contratto di assicurazione con Genertel e le garanzie che Genertel ti offre.
Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità fornendoti
soluzioni assicurative facili da comprendere.
Abbiamo realizzato le singole sezioni delle Condizioni di Assicurazione in modo chiaro e semplice, come una risposta alle tue domande, e abbiamo introdotto
lo schema “Elenco delle Garanzie” così da permetterti di individuare facilmente i contenuti delle singole garanzie.
All’interno delle sezioni che seguono trovi, oltre a tutte le informazioni contrattuali, anche dei box dove sono riportate
le indicazioni da seguire in caso di necessità (ad esempio a seguito di un sinistro): queste aree di consultazione permettono
di rispondere agevolmente alle tue domande in caso di xxxxx.
Verifica sempre se i dati indicati in contratto sono corretti. Ricorda di avvisarci subito se ci sono correzioni da fare.
Cordiali saluti. Genertel S.p.A.
POLIZZ6 COLLETTIV6 N. 01247137
6. Elc⭲co dcllc Gaía⭲…ic
X. Xxxx⭲i…io⭲i
Definizioni .................................................................................................................................................................Pag. 1 di 12
C. Co⭲di…io⭲i di 6ssicuía…io⭲c
Norme Comuni ...................................................................................................................Pag. 2 di 12
SEZIONE 1 Premessa ...................................................................................................................................Pag. 8 di 12
SEZIONE 2 Danni all’abitazione .......................................................................................................Pag. 8 di 12
SEZIONE 3 Procedura per l’indennizzo dei danni .......................................................Pag. 10 di 12
G6R6NZIE SEMPRE COMPRESE
C6R6TTERISTICHE E V6NT6GGI
FR6NCHIGIE E SCOPERTI
PER TUTTI I DETT6GLI
G6R6NZI6 COMPRES6?
DANNI ALL’ABITAZIONE
Protegge la tua casa per danni diversi, come ad esempio quelli causati da incen- dio, esplosione e scoppio, fulmine, eventi atmosferici, atti vandalici e sovraccarico di neve.
NO
Sezione 2
❯ Abitazione: l’intera costruzione edile che l’assicu- rato ha concesso come garanzia ipotecaria per un mutuo erogato da CheBanca! in suo favore;
❯ Accollo: contratto che permette all’acquirente di un immobile (accollante) di subentrare nel mutuo acceso precedentemente dal venditore (accolla- to), continuando a pagare le rate residue previste dal piano di ammortamento all’istituto bancario (accollatario);
❯ Alluvioni e inondazioni: allagamento di un ter- ritorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi, bacini e dighe, anche se derivanti da eventi atmosferici;
❯ Assicurato/Aderente: il soggetto che ha aderi- to all’assicurazione, il cui interesse è protetto dall’assicurazione stessa e che ha stipulato con CheBanca! un contratto di mutuo;
❯ Beneficiario: il soggetto che ha diritto all’inden- nizzo in caso di sinistro;
❯ Capitale residuo del mutuo: il credito residuo in linea capitale a favore di CheBanca!, relativamen- te al mutuo, cosi come rilevabile dal piano di am- mortamento finanziario al netto di eventuali rate insolute;
❯ CheBanca!: CheBanca! S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxx, 00 Palazzo 4 – 00000 Xxxxxx (Xxx- lia), iscritta in data 5 Ottobre 2007 al numero D000203096 del Registro Unico degli Interme- diari assicurativi; l’istituto di credito, contraente della polizza collettiva, che ha erogato il mutuo a favore dell’assicurato;
❯ Contraente: il soggetto che stipula l’assicura- zione con Genertel, cioè CheBanca!, per conto dell’aderente/assicurato;
❯ Data di scadenza del mutuo: la data di scaden- za dell’ultima rata del mutuo, così come prevista dal piano di ammortamento originario; tale data rimane inalterata anche nel caso di successive modifiche del piano di ammortamento originario;
❯ Dichiarazione di adesione: il documento firmato dall’assicurato, mediante il quale lo stesso aderi- sce all’assicurazione;
❯ Diritto di surrogazione: il diritto dell’assicuratore a subentrare nel credito verso il responsabile del sinistro a seguito del pagamento del danno. Se fa valere questo diritto, l’assicuratore può decidere di agire nei confronti del responsabile di un sini- stro per recuperare le somme pagate al danneg- giato;
❯ Durata del mutuo: la durata del periodo di tempo che intercorre tra la data di stipula e la data di sca- denza del mutuo, espressa in mesi interi approssi- mando all’intero superiore;
❯ Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta tem- peratura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
❯ Fissi e infissi: manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria e di finimento o protezione;
❯ Franchigia: la somma, stabilita nel contratto, che rimane a carico dell’assicurato per ogni sinistro;
❯ Genertel: Genertel S.p.A., con sede legale in Italia;
❯ Implosione: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi;
❯ Incendio: combustione, con fiamma, di beni ma- teriali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
❯ Indennizzo: la somma dovuta da Genertel se avvie- ne un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
❯ Materiali incombustibili: si considerano incom- bustibili sostanze e prodotti che alla temperatu- ra di 750C° non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Espe- rienze del Ministero dell’Interno;
❯ Mutuo: il contratto, stipulato tra CheBanca! e l’assicurato, che ha per oggetto la concessione all’assicurato, da parte di CheBanca!, di un finan- ziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili;
❯ Onda sonica: fenomeno costituito dalla genera- zione di onde di pressione acustica provocate da aeromobili in moto a velocità sonica o supersoni- ca e che possono provocare vibrazioni dannose;
❯ PEC: PEC sta per Posta Elettronica Certificata, un servizio di posta elettronica che garantisce la pro- va dell’invio e della consegna. La PEC permette di dare a un messaggio lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento;
❯ Polizza: il documento che prova il contratto di as- sicurazione;
❯ Polizza collettiva: il documento che prova l’assi- curazione stipulata dal contraente (in questo caso CheBanca!) nell’interesse dell’aderente/assicurato;
❯ Premio: la somma dovuta a Genertel a fronte del- le garanzie prestate, comprensivo di imposte ed eventuali oneri di legge;
❯ Xxxxx Xxxxxxx Assoluto: forma di assicurazione per la quale Genertel si impegna a indennizzare il danno che si verifica fino a concorrenza della somma assicurata al momento del sinistro, anche se risulta inferiore al valore globale dei beni assi- curati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale;
❯ Residui del sinistro: le tracce o i residui del bene che ha subito un sinistro;
❯ Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;
❯ Scoppio: improvviso dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non do- vuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo di ariete” non sono considerati scoppio;
❯ Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
❯ Somma assicurata: la somma fino a concorrenza della quale Genertel presta l’assicurazione;
❯ Stillicidio: lento e costante sgocciolamento dell’acqua per effetto della forza di gravità;
❯ Xxxxxxxxx: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene;
❯ Tetto: insieme delle strutture, portanti e non por- tanti, destinate a coprire e proteggere l’abitazio- ne dagli agenti atmosferici;
❯ Valore a nuovo: la spesa necessaria per la rico- struzione a nuovo dell’abitazione assicurata se- condo il preesistente tipo e genere, escludendo il valore dell’area.
B. Definizioni - Pagina 1 di 12
NORME COMUNI
❯ QUANDO E COME DEVO PAGARE?
❯ QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
❯ DOVE VALE
LA COPERTURA?
❯ CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?
Art. 1 - Modalità di adesione e pagamento dei premi
L’assicurazione è dedicata a chi effettua un trasferimento del mutuo presso Che- Banca!. Per aderire all’assicurazione, l’assicurato/aderente deve firmare e conse- gnare a CheBanca! la dichiarazione di adesione alla polizza collettiva.
CheBanca!, quale contraente della polizza collettiva, paga il premio a Genertel per conto dell’assicurato. Per l’assicurato l’assicurazione è gratuita.
Art. 2 - Periodo di copertura
Se l’assicurato ha firmato e consegnato a CheBanca! la dichiarazione di adesione, le garanzie assicurative operano dalle ore 24 della data di stipula del mutuo. La polizza scade alle ore 24 della data di scadenza del mutuo. La data di scadenza della polizza rimane inalterata anche nel caso di successive modifiche del piano di ammortamen- to originario.
La durata dell’assicurazione può essere al massimo di 30 anni e 45 giorni.
Art. 3 - Estensione territoriale
Le garanzie operano per abitazioni che si trovano in Italia.
Art. 4 - Diritto al ripensamento
L’assicurato può esercitare il diritto al ripensamento entro 60 giorni dalla data di adesione. Può farlo inviando una richiesta scritta tramite lettera raccomandata a: Genertel Servizio Assistenza Partners Danni c/o Genertellife S.p.A. - Via Marocche- sa, 14 - 00000 - Xxxxxxxx Xxxxxx (XX), o tramite PEC all’indirizzo genertel@pec. xxxxxxxx.xx. Per l’esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o la data di recapito della PEC.
Art. 5 - Recesso in caso di sinistro
Genertel e l’assicurato possono recedere dall’assicurazione dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo. Il recesso deve essere comunicato all’altra parte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tra- mite PEC e ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di comunicazione. Per l’esercizio del diritto di recesso entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri posta- li o la data di recapito della PEC.
Art. 6 - Estinzione anticipata totale e trasferimento del mutuo
Se il mutuo viene totalmente estinto in anticipo, o viene trasferito presso un altro istituto bancario, l’assicurazione cessa dalla data di estinzione o di trasferimento.
Art. 7 - Estinzione parziale del mutuo
Se il mutuo viene estinto parzialmente, l’assicurazione resta attiva alle medesime condizioni fino alla scadenza originaria.
Art. 8 - Rimborsi di premio
CheBanca!, quale contraente della polizza collettiva, paga il premio a Genertel per conto dell’assicurato. Per l’assicurato l’assicurazione è gratuita. Di conseguenza, in caso di ripensamento, recesso o risoluzione anticipata dell’assicurazione, Ge- nertel effettua eventuali rimborsi di premio solo nei confronti di CheBanca!
Art. 9 - Accollo del mutuo
In caso di accollo del mutuo, che comporta sempre il trasferimento della proprietà dell’abitazione, CheBanca! deve comunicare a Genertel i dati del nuovo assicurato. L’assicurazione resta attiva, a nome del nuovo assicurato, fino alla scadenza origi- naria.
C. Condizioni di Assicurazione - Pagina 2 di 12
Art. 10 - Sospensione temporanea del contratto e sua riattivazione
Non è prevista la possibilità di richiedere la sospensione dell’assicurazione.
Art. 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Secondo quanto previsto dal Codice Civile1, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita in tutto o in parte del diritto all‘indennizzo, e si può arrivare alla cessazione dell’assicurazione.
Art. 12 - Aggravamento del rischio
Secondo quanto previsto dal Codice Civile2, l’assicurato deve dare immediata co- municazione scritta a Genertel di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Genertel possono comportare la perdita in tutto o in parte del diritto all’indennizzo, e si può arrivare alla cessazione dell’as- sicurazione.
Art. 13 - Altre assicurazioni
Se quando avviene un sinistro coesistono più assicurazioni sugli stessi beni assi- curati e per lo stesso tipo di rischio, l’assicurato deve darne avviso a ciascun assi- curatore e indicare a ciascuno di loro gli altri contratti stipulati, come previsto dal Codice Civile3.
Art. 14 - Onere della prova
Xxx chiede l’indennizzo deve anche provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto in base alle condizioni di assicurazione.
Art. 15 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni da parte di CheBanca! o dell’assicurato che riguardano la presente assicurazione devono essere formulate per iscritto. Genertel invia le eventuali comunicazioni scritte all’assicurato all’ultimo domicilio conosciuto dell’assicurato stesso.
Art. 16 - Esagerazione dolosa del danno
L’esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all’indennizzo.
Art. 17 - Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni
dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione4.
Art. 18 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.
Art. 19 - Forma dell’assicurazione
L’assicurazione è a Primo Rischio Assoluto. Genertel si impegna a indennizzare il danno che si verifica fino al raggiungimento della somma assicurata al momento del sinistro, anche se risulta inferiore al valore complessivo dei beni assicurati (va- lore assicurabile), senza l’applicazione della riduzione proporzionale dell’indenniz- zo prevista dal Codice Civile5.
Art. 20 - Legge applicabile, oneri fiscali, Foro competente e lingua utilizzata
Al contratto si applica la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del contraente.
1 Artt. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave”, 1893 “Dichiarazioni inesatte e reticen- ze senza dolo o colpa grave”, 1894 “Assicurazione in nome o per conto di terzi”
2 Art. 1898 “Aggravamento del rischio”
3 Art. 1910 “Assicurazione presso diversi assicuratori” – Art. 1913 “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro”
4 Art. 2952 del Codice Civile 2° comma, così come modificato dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166
5 Art. 1907 “Assicurazione parziale”
C. Condizioni di Assicurazione - Pagina 3 di 12
❯ COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE
CONTROVERSIE?
Il contratto è soggetto a imposta sulle assicurazioni ai sensi di legge6. Il foro com- petente è quello del luogo di residenza dell’assicurato. Per tutte le informazioni relative al contratto viene utilizzata solo la lingua italiana.
Art. 21 - Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel Genertel estingue le proprie obbligazioni relative al pagamento dei sinistri tramite bonifico bancario o postale a favore dell’avente diritto. Ogni indennizzo liquida- bile viene corrisposto in Italia in euro.
Art. 22 - Ispezione delle cose assicurate
Genertel ha sempre il diritto di ispezionare i beni da assicurare o già assicurati; l’assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni necessarie.
Art. 23 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali Genertel non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione in applicazione di questo contrat- to se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Genertel a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell’U- nione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
Art. 24 - Modalità di reclamo A Genertel
Eventuali reclami possono essere presentati a Genertel con le seguenti modalità:
• Con lettera inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality;
• Tramite il sito internet di Genertel xxx.xxxxxxxx.xx, nella sezione Reclami;
• Via email all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi
- Unità Quality.
Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.
I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, com- presi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e saranno gestiti da loro. Se il reclamo perviene a Xxxxxxxx, Ge- nertel provvede a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato e ne dà contestuale notizia al reclamante.
All’IVASS
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx.
Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori - Reclami”.
I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato a Genertel o all’intermediario e dell’eventuale ri- scontro fornito;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Art. 25 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
In caso di controversie in materia di contratti assicurativi, è necessario rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n 98).
È possibile attivare preliminarmente la negoziazione assistita facoltativa.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’I-
6 Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni ed integrazioni
C. Condizioni di Assicurazione - Pagina 4 di 12
VASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxx/xxxxxxx-xxx- finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial- dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network/members-fin-net-country_it
- chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Art. 26 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016
Utilizzo dei dati a fini contrattuali
La informiamo che i Suoi dati personali (1), da Lei forniti o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell’am- bito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:
(i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza; (2)
(ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (2)
(iii) per l’esecuzione dei contratti da Lei stipulati; (2)
(iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (2)
(v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l’esecuzione dei contratti in es- sere.
La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all’erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all’esecuzione dei contratti in essere; necessita del Suo consenso esplicito solo per il trattamento delle categorie particolari di dati perso- nali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla Sua salute, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferi- mento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.
Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione tele- matico, la Compagnia comunicherà al provider di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafici e dati del veicolo) per l’attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente contratto, dati relativi all’utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di strade percorse, coordinate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informazioni rilevate dal dispositivo prescelto, cioè “scatola nera” o dispositivo telematico collegato allo smartphone), che saranno trattati per fini statistici, di tariffazione e, in caso di “scatola nera”, per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno utiliz- zati per tracciare la posizione geografica del veicolo al solo fine di ottenere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i servizi descritti in contratto, potranno essere comunicati a terzi per le finalità e nei limiti di quanto sopra indicato. La base giuridica del trattamento è costituita dall’esecuzione del contratto.
Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale
La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati per- sonali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati rela- tivi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:
1) per l’invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato
C. Condizioni di Assicurazione - Pagina 5 di 12
e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife;
2) per l’invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife e per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profila- zione, con lo scopo di rilevare i Suoi comportamenti e preferenze e/o di miglio- rare l’offerta di Genertel e Genertellife;
3) per l’invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali.
Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull’erogazione dei nostri servizi as- sicurativi.
Diritti dell’interessato
Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trat- tamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di otte- nere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in par- te, anche per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate. Quanto precede, ri- volgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a “XXX.xx@xxxxxxxx.xxx” e/o xxx xxxxx xxxxxxxxx all’indirizzo “RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021.
Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a se- conda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:
a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in confor- mità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessa- zione dell’efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine pre- scrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.
Comunicazione dei Dati
I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, ope- ranti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE (3).
Trasferimento dei dati all’estero
I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa
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(4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure ade- guate (es. clausole contrattuali standard).
Modifiche e aggiornamenti dell’Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla nor- mativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx.
Il sito xxx.xxxxxxxx.xx riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui la policy sull’utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l’esperienza di navigazione sul sito e sull’app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all’uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:
• tracciano le visite al sito e all’app dalle differenti fonti per controllarne il corret- to funzionamento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazione;
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• personalizzano i contenuti del sito web e dell’app in funzione della provenienza dell’utente e del suo comportamento.
NOTE:
1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall’interes- sato, categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati rac- colti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei pre- mi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”: contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicu- ratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di preven- zione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o re- golamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell’Ordine, IVASS, Banca d’Italia – UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civi- le, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicu- ratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevi- denza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.
C. Condizioni di Assicurazione - Pagina 7 di 12
SEZIONE 1 ❯ PREMESS6
❯ CHE COSA
È ASSICURATO?
SEZIONE 2 ❯ D6NNI 6LL’6BIT6ZIONE
❯ CHE COSA
È ASSICURATO?
Art. 1.1 - Abitazioni assicurabili
Sono assicurabili le abitazioni che l’assicurato concede come garanzia ipotecaria per un mutuo erogato da CheBanca! in suo favore e che hanno le seguenti carat- teristiche:
• si trovano in Italia;
• sono adibite ad uso abitativo, compresi eventuali locali comunicanti adibiti a studio professionale;
• sono site in immobili adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva ad abi- tazioni e/o uffici;
• sono in buone condizioni di statica, manutenzione e conservazione;
• non sono in costruzione e/o in fase di ampliamento.
Inoltre l’abitazione, e l’intero immobile di cui la porzione assicurata fa eventual- mente parte, deve avere le seguenti caratteristiche:
• strutture portanti verticali in materiale incombustibile, mentre l’armatura del tetto, i solai, le coibentazioni, le soffittature ed i rivestimenti possono essere com- bustibili;
• pareti esterne e tetto in materiale incombustibile, in cui è ammessa l’esistenza di materiali combustibili per non oltre 1/5 delle relative superfici.
La durata massima dell’assicurazione per ciascuna abitazione è di 30 anni e 45 giorni. Non possono essere assicurate abitazioni a garanzia ipotecaria di mutui di durata superiore a tale limite.
Art. 2.1 - Cose assicurate
Sono assicurate le seguenti parti dell’abitazione:
• fissi, infissi e opere di fondazione o interrate;
• tutte le opere murarie e di finitura;
• tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes;
• impianti fissi: idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e co- municazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione;
• recinzioni, cancellate, pavimentazioni esterne;
• pertinenze con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle dell’abitazione principale ed eventuali quote spettanti delle parti comuni.
Art. 2.2 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel assicura i danni materiali e diretti (conseguenza immediata dell’evento) all’abitazione indicata nella dichiarazione di adesione firmata dall’assicurato, cau- sati dagli eventi descritti sotto.
Art. 2.2.1 - Eventi assicurati
1) incendio, compresi i danni causati per impedirlo o arrestarlo;
2) esplosione, implosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi; sono com- presi anche i danni causati alla macchina o all’impianto in cui si è verificato l’e- vento, se le cause che lo hanno scatenato sono diverse da usura, corrosione, difetti di materiale o di installazione;
3) azione meccanica del fulmine;
4) caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, satelliti e meteoriti;
5) onda sonica determinata da aeromobili;
6) urto di veicoli stradali;
7) sviluppo di fumi, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e acci- dentale agli impianti al servizio dell’abitazione, o che si sviluppano a seguito di
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❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
incendio, fulmine, esplosione, implosione o scoppio;
8) eventi atmosferici, intendendo esclusivamente: grandine, vento o cose traspor- tate dal vento, se la loro violenza può essere verificata tramite gli effetti prodot- ti su più beni posti nelle vicinanze. Genertel indennizza anche i danni da bagna- tura interni all’abitazione direttamente causati da grandine e vento attraverso le lesioni o le rotture che questi eventi provocano a tetto, pareti o serramenti;
9) atti vandalici ed eventi sociopolitici causati da persone che prendono parte a scioperi, sommosse, tumulti popolari, o che compiano individualmente o in associazione atti di terrorismo o sabotaggio; è incluso anche l’imbrattamento dell’abitazione, se avvenuto all’interno dei suoi locali;
10) sovraccarico di neve sul tetto che provoca il crollo totale o parziale del tetto o delle pareti dell’abitazione assicurata con un limite massimo di indennizzo di
10.000 euro.
Art. 2.2.2 - Spese aggiuntive
Genertel indennizza fino al 10% della somma assicurata per l’abitazione al mo- mento del sinistro, e comunque con un massimo di 10.000 euro per sinistro, le spe- se necessarie per la demolizione, lo sgombero e il trasporto alla più vicina discarica, o a quella imposta dall’Autorità, dei residui del sinistro indennizzabile.
Art. 2.3 - Colpa grave - Rinuncia al diritto di surrogazione
In deroga all’art. 1900 del Codice Civile7, Genertel indennizza i danni che derivano direttamente da uno degli eventi indennizzabili anche se sono causati da colpa grave dell’assicurato o delle persone di cui l’assicurato deve rispondere a norma di legge. A eccezione del caso di dolo, Genertel rinuncia al diritto di surrogazione8 nei con- fronti delle persone di cui l’assicurato deve rispondere a norma di legge, se l’assicu- rato non esercita a sua volta l’azione verso il responsabile.
Art. 2.4 - Somma assicurata
La somma assicurata per ciascuna abitazione è variabile nel tempo e deve corri- spondere inizialmente al capitale finanziato del mutuo di cui l’abitazione medesima costituisce garanzia ipotecaria; successivamente la somma assicurata decresce e corrisponde in ogni momento al capitale residuo del mutuo. La massima somma assicurabile è pari a 1.000.000 euro. Somme superiori possono essere assicurate solo previa autorizzazione di Genertel.
Art. 2.5 - Cose non assicurate
La garanzia non copre:
• l’area su cui è costruita l’abitazione;
• parchi, alberi, giardini, strade private, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
• statue e affreschi che hanno valore artistico.
Art. 2.6 - Eventi non assicurati
Genertel non assicura:
• i danni causati con dolo dell’assicurato o dei suoi familiari conviventi;
• i danni che derivano da una mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o alla fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati da eventi garan- titi dall’assicurazione;
• per la garanzia Urto di veicoli stradali, i danni causati da veicoli di proprietà o in uso:
1. dell’assicurato;
2. di coniuge, genitori, suoceri, figli dell’assicurato, e di ogni altra persona che fa parte del suo stato di famiglia;
3. delle persone che sono in rapporto di dipendenza con l’assicurato.
7 “Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti”
8 Art. 1916 del Codice Civile “Diritto di surrogazione dell’assicuratore”
C. Condizioni di Assicurazione - Pagina 9 di 12
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
COS6 F6CCIO IN C6SO DI SINISTRO?
Segnala il sinistro e avvia la procedura di indennizzo Per avviare la procedura e ricevere informazioni:
1. invia entro 3 giorni la denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
2. trovi tutte le informazioni e le modalità di denuncia sul sito xxx.xxxxxxxx.xx, nell’area riservata ai clienti. Per qualsiasi dubbio, chiama il numero telefonico dedicato x00.000.00.00.000 del Servizio As- sistenza Sinistri di Genertel.
Se il sinistro è dovuto a incendio, esplosione, scoppio o a un atto doloso, fai la denuncia all’Autorità Giu- diziaria e inviala subito a Genertel.
Per tutti i dettagli consulta la sezione 3.
SEZIONE 3 ❯ PROCEDUR6 PER L’INDENNIZZO DEI D6NNI
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
Art. 2.7 - Esclusioni
Sono esclusi i danni all’abitazione assicurata:
a) che si verificano in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione milita- re, invasione, se il sinistro è in rapporto con tali eventi;
b) causati da mancata o insufficiente manutenzione;
c) causati da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’ac- celerazione di particelle atomiche;
d) da gelo, umidità, stillicidio;
e) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, insufficiente deflusso dell’acqua piovana e danni da acqua marina;
f) che si verificano nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicu- rate per ordine di qualunque autorità;
g) causati da grandine e vento, limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli so- lari, insegne, antenne, tende da sole, gazebo, verande e simili installazioni ester- ne, coperture in genere di balconi e terrazze, costruzioni in legno o plastica, co- struzioni aperte da uno o più lati o incomplete nelle coperture o nei serramenti;
h) da sovraccarico di neve se si verificano in abitazioni in costruzione o rifacimen- to, o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve.
Art. 2.8 - Franchigia
Non sono previste franchigie.
DANNI ALL’ABITAZIONE
Art. 3.1 - Modalità per la denuncia del sinistro
Se si verifica un sinistro, l’assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno, come previsto dal Codice Civile9. Prima dell’inizio delle riparazioni, l’assicurato deve dimostrare il valore dell’abitazione e delle spese sostenute per limitare il danno;
b) inviare a Genertel una denuncia scritta entro 3 giorni dall’evento o dal momen- to in cui ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile10. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:
• una dettagliata descrizione dei fatti;
• luogo e data dell’evento;
• le cause che hanno determinato l’evento;
• l’entità approssimativa del danno;
• persone interessate ed eventuali testimoni;
9 Art. 1914 “Obbligo di salvataggio”
10 Art. 1913 “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro”
C. Condizioni di Assicurazione - Pagina 10 di 12
• autorità eventualmente intervenute;
• elenco dettagliato dei danni subiti;
• ogni altro dato rilevante.
c) se il sinistro è causato da incendio, esplosione, scoppio e per ogni evento doloso o presunto tale, fare denuncia immediata all’Autorità Giudiziaria, inviarla subi- to dopo a Genertel;
d) conservare le tracce e i residui del sinistro, fino all’ispezione da parte di un in- caricato di Genertel, senza modificare lo stato delle cose, a eccezione delle ripa- razioni urgenti, e senza avere diritto a indennità (come per esempio il rimborso delle spese sostenute per la custodia dei beni);
e) dimostrare a Genertel e ai periti la qualità, quantità e valore dei beni al mo- mento del sinistro, provare i danni e le perdite che ha subito e mettere a dispo- sizione registri, titoli di pagamenti, conti, fatture, testimonianze e qualsiasi altro documento o elemento di prova ragionevolmente richiesto da Genertel o dai periti per indagini e verifiche.
Se l’assicurato non rispetta gli obblighi elencati ai punti a) e b) può perdere in tutto o in parte il diritto all’indennizzo, come previsto dal Codice Civile11.
Se l’assicurato dolosamente esagera l’ammontare del danno, manomette o altera le prove, oppure ricorre a documentazione falsa o a mezzi fraudolenti per giustifi- care l’ammontare del danno, perde ogni diritto all’indennizzo.
In ogni caso l’assicurato deve inviare a Genertel una copia degli atti che gli vengono notificati tramite l’Ufficiale Giudiziario entro 5 giorni dalla notifica, a pena di de- cadenza del diritto di garanzia. L’assicurato è responsabile verso Genertel di ogni conseguenza negativa che deriva dal mancato rispetto dei termini e degli obblighi in caso di sinistro.
Dopo il sinistro l’assicurazione resta sospesa per l’abitazione danneggiata fino alla ricostruzione definitiva. L’assicurazione rimane comunque valida per tutti i rischi previsti diversi da quelli interessati dal sinistro.
Per quantificare l’entità del danno, Genertel si affida alla propria rete di periti fi- duciari.
Art. 3.2 - Come si calcola l’ammontare del danno
L’ammontare del danno per i danni all’abitazione si determina secondo il valore a nuovo. Viene cioè stimata la spesa necessaria per:
• ricostruire a nuovo le parti distrutte;
• riparare le parti soltanto danneggiate;
mantenendo le caratteristiche preesistenti. Il valore dei recuperi e delle parti non danneggiate viene dedotto e il valore dell’area è escluso.
Il danno viene quantificato sulla base della cifra più bassa tra quella stimata per la riparazione e quella stimata per la ricostruzione. Se un bene è riparabile si conside- ra il valore per ripararlo, se non è superiore a quello per rimpiazzarlo.
L’indennizzo viene calcolato secondo il valore a nuovo solo se l’abitazione assicu- rata viene riparata o ricostruita entro 24 mesi dall’evento, salvo un ritardo dovuto a dimostrate cause di forza maggiore. In caso contrario Genertel limita l’indenniz- zo al valore di ricostruzione che il bene ha al momento del sinistro (valore cor- rente, calcolato cioè non sul valore a nuovo, ma in base al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione e a ogni altra circo- stanza concomitante).
Le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro indennizza- bile devono essere tenute separate dalle stime descritte sopra e sono indennizzate fino alla concorrenza della somma assicurata indicata all’art. 2.2.2 - Spese aggiun- tive.
Genertel è tenuta a pagare l’indennizzo nei limiti della somma assicurata pari al debito residuo del mutuo al momento del sinistro, salvo quanto previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile12.
11 Art. 1915 “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”
12 Art. 1914 “Obbligo di salvataggio”
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Art. 3.3 - Anticipo indennizzi
L’assicurato può richiedere anticipi di indennizzo a Genertel quando si verificano le seguenti condizioni:
• l’ammontare prevedibile dell’indennizzo complessivo è di almeno di 20.000 euro;
• non sorgono contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro;
• l’assicurato ha presentato tutti i documenti giustificativi.
Questi anticipi non possono superare il 50% della stima minima di indennizzo fatta sulla base degli accertamenti effettuati, e vengono pagati dopo che Genertel ha ricevuto la documentazione necessaria. Genertel paga l’anticipo solo se sono trascorsi almeno 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. Genertel ha comunque il diritto di richiedere la resti- tuzione dell’anticipo se viene accertato che il sinistro non è indennizzabile.
Art. 3.4 - Pagamento dell’indennizzo
Il beneficiario dell’indennizzo è l’assicurato. Genertel paga l’indennizzo, al netto dell’eventuale anticipo di indennizzo, dopo aver:
• effettuato le ispezioni peritali;
• ricevuto la documentazione necessaria;
• verificato l’operatività della garanzia;
• valutato il danno;
• raggiunto un accordo con l’assicurato in merito all’indennizzo del danno.
Se viene aperto un procedimento penale in relazione al sinistro, Xxxxxxxx può ri- chiedere il certificato che dimostra l’archiviazione del procedimento penale prima di pagare l’indennizzo.
DOVE SPEDISCO L6 DENUNCI6?
Puoi fare la denuncia:
• inviando una email all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
• via posta presso Genertel S.p.A. - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx.
Genertel, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l’ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.
Per informazioni sulle modalità di denuncia puoi accedere con le tue credenziali al sito xxx.xxxxxxxx.xx
nell’area riservata ai clienti.
TERMINI DI LIQUIDAZIONE
Art. 3.5 - Termini di liquidazione
Genertel si impegna a procedere al pagamento dell’indennizzo, oppure a comuni- care i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, entro 30 gior- ni dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per definire il sinistro.
C. Condizioni di Assicurazione - Pagina 12 di 12
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ECCO I RIFERIMENTI UTILI PER CONT6TT6RCI IN QU6LSI6SI SITU6ZIONE DI BISOGNO.
ASSISTENZA CLIENTI E INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO
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posta Genertel Servizio Assistenza Partners Danni c/o Genertellife S.p.A.
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Per denunciare un sinistro:
posta Genertel S.p.A.- Area Sinistri - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx tramite i canali di CheBanca!
RECLAMI
Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality
posta Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000, Xxxxxxx
e/o
IVASS - Servizio Tutela del Consumatore posta Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx fax 00.00000000
Mod. Mutuo_SurrogaRataProtetta - CheBanca - 12/22 - Rotomail
Genertel S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (Xx) – Capitale sociale € 23.000.000,00 int. vers. - Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00050 - Codice fiscale e Registro Imprese della Venezia Giulia 00171820327 - partita iva 01333550323 - Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx
Assicuíazione peí i íischi di incendio, esplosione, scoppio e altíi danni all’abitazione, abbinata
al Mutuo Suííoga Rata Píotetta CheBanca!
Documento infoímativo íelativo al píodotto assicuíativo
Compagnia: Geneítel S.p.A.
Píodotto: Assicuíazione Casa - ed. 12/2022
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Ci sono limiti di copertura?
DANNI ALL’ABITAZIONE
Sono esclusi i danni:
che si verificano in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; causati da mancata o insufficiente manutenzione;
causati da gelo, umidità, stillicidio;
causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, cedimenti del terreno, smotta-
menti, frane, insufficiente deflusso dell’acqua piovana e danni da acqua marina;
che si verificano nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque
Autorità.
Che cosa è assicurato?
DANNI ALL’ABITAZIONE
Genertel si impegna a indennizzare fino al rag- giungimento della somma assicurata al momen- to del sinistro e senza riduzione proporzionale (Primo Rischio Assoluto) i danni materiali e di- retti all’abitazione assicurata causati dai seguenti eventi:
✔ Incendio
✔ Esplosione, implosione o scoppio
✔ Fulmine
✔ Caduta di aeromobili, satelliti o meteoriti
✔ Onda sonica
✔ Urto di veicoli stradali
✔ Sviluppo di fumi, gas e vapori
✔ Eventi atmosferici
✔ Atti vandalici ed eventi sociopolitici
✔ Sovraccarico di neve sul tetto fino a 10.000
euro
✔ Spese aggiuntive per la demolizione, lo sgombero e il trasporto fino al 10% della somma assicurata al momento del sinistro, con un limite di 10.000 euro.
Genertel rinuncia al diritto di surrogazione ver- so persone di cui l’assicurato deve rispondere, salvo il caso di dolo. Le garanzie valgono anche in caso di colpa grave dell’assicurato.
La somma assicurata è inizialmente pari al capi- tale finanziato del mutuo e decresce nel tempo, per corrispondere in ogni momento al capitale residuo del mutuo.
Che cosa non è assicurato?
DANNI ALL’ABITAZIONE
Genertel non assicura i danni:
✘ causati con dolo dell’assicurato o dei suoi familiari conviventi;
✘ che derivano da una mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o alla fuoriuscita di fluido frigorigeno;
✘ Per la garanzia Urto di veicoli stradali, non sono coperti i danni causati da veicoli di proprietà o in uso:
1. dell’assicurato;
2. di coniuge, genitori, suoceri, figli dell’assicurato, e di ogni altra persona che fa parte del suo stato di famiglia;
3. delle persone che sono in rapporto di dipendenza con l’assicurato.
Assicurazione Casa è una polizza collettiva, stipulata da CheBanca! per conto dei propri clienti aderenti, che assicura il rischio di danni all’abitazione. È riservata alle abitazioni concesse come garanzia ipotecaria in occasione del trasferimento di un mutuo presso CheBanca!
Dove vale la copertura?
✔ Le garanzie operano per abitazioni che si trovano in Italia.
Che obblighi ho?
L’assicurato ha l’obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed esaustive sulle circostanze del rischio e di comunicare per iscritto a Genertel ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Eventuali dichiarazioni false o reticenti, così come eventuali aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Genertel, possono comportare la perdita in tutto o in parte del diritto all’indennizzo, e si può arrivare alla cessazione dell’assicurazione.
Al momento del sinistro, l’assicurato deve comunicare a Genertel la presenza di altre assicurazioni sugli stessi beni e per lo stesso tipo di rischio.
In caso di sinistro, se l’assicurato non rispetta gli obblighi previsti dal contratto, il diritto all’indennizzo può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile. Maggiori dettagli sono contenuti nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo.
Quando e come devo pagare?
Per aderire all’assicurazione, l’assicurato/aderente deve firmare e consegnare a CheBanca! la dichiarazione di adesione alla polizza collettiva. CheBanca!, quale contraente
della polizza collettiva, paga il premio a Genertel per conto dell’assicurato. Per l’assicurato l’assicurazione è gratuita.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Se l’assicurato ha firmato e consegnato a CheBanca! la dichiarazione di adesione, le garanzie assicurative operano dalle ore 24 della data di stipula del mutuo. La polizza scade alle ore 24 della data di scadenza del mutuo. La data di scadenza della polizza rimane inalterata anche nel caso di successive modifiche del piano di ammortamento originario. La durata dell’assicurazione può essere al massimo di 30 anni e 45 giorni.
Come posso disdire la polizza?
La polizza ha durata pari a quella del mutuo, al termine del quale scade senza che l’assicurato debba dare disdetta. Il rinnovo non è previsto.
Recesso per sinistro. Genertel e l’assicurato possono recedere dall'assicurazione dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo. Il recesso deve essere comunicato all’altra parte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC e ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di comunicazione. Per l’esercizio del diritto di recesso entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o la data di recapito della PEC.
Genertel S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (Xx) – Capitale sociale € 23.000.000,00 int. vers. – Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00050 – Codice fiscale e Registro imprese della Venezia Giulia 00171820327 – partita iva 01333550323 – Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali
S.p.A. – xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx – xxx.xxxxxxxx.xx
Assicuíazione peí i íischi di incendio, esplosione, scoppio e altíi danni all’abitazione, abbinata al Mutuo Suííoga Rata Píotetta CheBanca!
Documento infoímativo píecontíattuale aggiuntivo peí i píodotti assicuíativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia: Geneítel S.p.A.
Píodotto: Assicuíazione Casa
Ultima edizione disponibile del DIP Aggiuntivo Danni pubblicato: 12/2022
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Dan- ni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
• Genertel S.p.A. è una società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’albo dei gruppi assicurativi.
• Sede legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - XXXXXX
• Recapito telefonico: x00.000.00.00.000
• Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx
• Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
• PEC: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx
• Indirizzo postale: Genertel Servizio Assistenza Partners Danni c/o Genertellife S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 - Xxxxxxxx Xxxxxx (XX)
• Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00050 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Al contratto si applica la legge Italiana.
Genertel presta le garanzie fino a concorrenza delle somme assicurate indicate in contratto. La massima somma assicurabile è pari a 1.000.000 euro. Somme superiori possono essere
assicurate solo previa autorizzazione di Xxxxxxxx.
Sono assicurabili le abitazioni che l’assicurato concede come garanzia ipotecaria per un mutuo erogato da CheBanca! in suo favore e che hanno le seguenti caratteristiche:
- si trovano in Italia;
- sono adibite ad uso abitativo, compresi eventuali locali comunicanti adibiti a studio professionale;
- sono site in immobili adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva ad abitazioni e/o uffici;
- sono in buone condizioni di statica, manutenzione e conservazione;
- non sono in costruzione e/o in fase di ampliamento.
Inoltre l’abitazione, e l’intero immobile di cui la porzione assicurata fa eventualmente parte, deve avere le seguenti caratteristiche:
- strutture portanti verticali in materiale incombustibile, mentre l’armatura del tetto, i solai, le coibentazioni, le soffittature ed i rivestimenti possono essere combustibili;
- pareti esterne e tetto in materiale incombustibile, in cui è ammessa l’esistenza di materiali combustibili per non oltre 1/5 delle relative superfici.
La durata massima dell’assicurazione per ciascuna abitazione è di 30 anni e 45 giorni. Non possono essere assicurate abitazioni a garanzia ipotecaria di mutui di durata superiore a tale limite.
DANNI ALL’ABITAZIONE
A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, sono assicurate le seguenti parti dell'abitazione:
- fissi, infissi e opere di fondazione o interrate;
- tutte le opere murarie e di finitura;
- tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes;
- impianti fissi: idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per
natura o destinazione;
- recinzioni, cancellate, pavimentazioni esterne;
- pertinenze con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle dell’abitazione principale ed eventuali quote spettanti delle parti comuni.
Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato? | |
Rischi esclusi | DANNI ALL’ABITAZIONE A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, la garanzia non copre: - l’area su cui è costruita l’abitazione; - parchi, alberi, giardini, strade private, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere; - statue e affreschi che hanno valore artistico. |
DANNI ALL’ABITAZIONE
A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, sono esclusi i danni:
- causati da trasmutazioni del nucleo dell’atomo;
- causati da grandine e vento a qualsiasi struttura fissa o mobile posta all’esterno o fissata all’abitazione assicurata;
- causati da sovraccarico di neve se si verificano in abitazioni in costruzione o rifacimento, o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro In caso di sinistro l’assicurato deve darne comunicazione a Genertel entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si verifica o da quando ne ha la possibilità. La denuncia del sinistro può avvenire: - via email a xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx; - via posta all’indirizzo Genertel S.p.A. - Area Sinistri - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx; - tramite i canali di CheBanca!. |
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Genertel S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (Xx) – Capitale sociale € 23.000.000,00 int. vers. – Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00050 – Codice fiscale e Registro imprese della Venezia Giulia 00171820327 – partita iva 01333550323 – Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali
S.p.A. – xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx – xxx.xxxxxxxx.xx
La struttura liquidativa di Genertel è unica e direzionale, raggiungibile al telefono al numero x00.000.00.00.000 del Servizio Assistenza Sinistri di Genertel, operativo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 14. | |
Assistenza diretta/in convenzione: Genertel non prevede l’erogazione di prestazioni di assistenza da parte di enti o strutture convenzionate. | |
Gestione dei sinistri da parte di altre imprese: Genertel non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese. | |
Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto: I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dalla data del sinistro che dà origine al diritto alla prestazione. | |
Dichiarazioni inesatte e reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Genertel si impegna a pagare l’indennizzo all’assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, entro 30 giorni dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per definire il sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, dal momento che per l'assicurato l'assicurazione è gratuita, in caso di ripensamento, recesso o risoluzione anticipata totale o parziale, Genertel effettua eventuali rimborsi di premio solo nei confronti del contraente CheBanca! |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di richiedere le sospensione delle garanzie. Ad ogni modo, dopo il sinistro l'assicurazione resta sospesa per l'abitazione danneg- giata fino alla ricostruzione definitiva, pur rimanendo valida per tutti i rischi previsti diversi da quelli interessati dal sinistro. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | L’assicurato può esercitare il diritto al ripensamento entro 60 giorni dalla data di adesione. Può farlo inviando una richiesta scritta tramite lettera raccoman- data a: Genertel Servizio Assistenza Partners Danni c/o Genertellife S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 - Xxxxxxxx Xxxxxx (XX), o tramite PEC all'indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx. Per l’esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o la data di recapito della PEC. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Il prodotto è rivolto a chi trasferisce un mutuo immobiliare presso CheBanca! e deve stipulare per la sua abitazione un’assicurazione per i rischi di incendio, esplosione, scoppio e altri danni all’abitazione.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: non sono previsti costi di intermediazione a carico dell'aderente.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati a Genertel con le seguenti modalità: - Con lettera inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality; - Tramite il sito internet di Genertel xxx.xxxxxxxx.xx, nella sezione Reclami; - Via email all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx; La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati diretta- mente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Se il reclamo perviene a Genertel, Xxxxxxxx provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: ivass@pec. xxxxx.xx. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori - Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato a Genertel o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | |
Mediazione | In caso di controversie in materia di contratti assicurativi, l'aderente deve rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Mini- stero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n 98). |
Negoziazione assistita | L'aderente può attivare preliminarmente la negoziazione assistita facoltativa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie |
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PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA, E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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