Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Clausole campione

Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. In caso di controversie in materia di contratti assicurativi, è necessario rivolgersi a un Orga- nismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabi- le sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n 98). Prima di interessare l’Autorità Giudiziaria in materia di risarcimento del danno da circola- zione di veicoli o natanti, è necessario attivare la negoziazione assistita con il supporto di un legale, perché prevista come condizione di procedibilità dalla legge. Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall’Accordo ANIA del 2001 con le Asso- ciazioni dei Consumatori, è possibile attivare preliminarmente la procedura della concilia- zione paritetica. In caso di controversia che riguarda la garanzia Assistenza Legale, se l’assicurato non con- corda con Genertel in merito alla gestione del sinistro, può chiedere l’avvio di una proce- dura arbitrale per valutare la correttezza del parere espresso da Genertel. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o diret- tamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet https:// xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxx- payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net- network/members-fin-net-country_it - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. Oltre a quanto previsto dalla Sezione I articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione, se tra l’Assicurato o i suoi Beneficiari e la Compagnia nascono delle controversie sulla natura o sulle conseguenze dell’infortunio oppure sul grado di invalidità totale permanente, la risoluzione della controversia può essere affidata per iscritto con i relativi dettagli a un Collegio di tre medici. Ogni parte coinvolta nella controversia nomina un medico; il terzo medico, deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato o dei suoi Beneficiari, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. Se lo ritiene opportuno, il Collegio Medico può rinviare a data da definirsi dal Collegio l’accertamento definitivo dell’invalidità totale permanente. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, senza formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. La richiesta può essere inviata tramite: posta a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Ufficio Sinistri Via San Xxxxxxxxx d’Assisi, 10 – 00000 Xxxxxx all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx al numero di fax +39 011.093.10.62.
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, ferma l’esistenza di sistemi alternativi di risoluzione della controversia. In particolare, il Decreto Legge 132/2014, convertito in L. 162/2014, ha introdotto nell’ordinamento italiano l’istituto della negoziazione assistita, rendendone l’esperimento obbligatorio in determinate ipotesi normativamente previste dall’art. 3 del decreto citato. A norma dell’art. 2 del predetto testo normativo, la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati. L’art. 3 prevede quindi che “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall’articolo 5, comma 1-bis, del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.° 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. L’art. 1-bis del D. Lgs. 28/2010 prescrive invece che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia – ex plurimis – di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, a esperire preliminarmente il procedimento di mediazione ai sensi del decreto ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.° 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. Anche in tale caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. SI RINVIA AL SITO INTERNET XXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XX PER LA CONSULTAZIONE DI EVENTUALI AGGIORNAMENTI DEL FASCICOLO INFORMATIVO NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. Resta ferma, d’altra parte, la possibilità per il reclamante di far ricorso ai sistemi alternativi di riso- luzione delle controversie previsti dall’ordinamento, prima di adire l’Autorità Giudiziaria. Nello spe- cifico, in materia di dispute inerenti ai contratti assicurativi vige l’obbligo di esperire il procedimen- to di mediazione, previsto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, come modificato dall’art. 84 della Legge n. 98/2013. L’istanza di mediazione comporta la necessaria assistenza di un legale di fidu- cia e rappresenta una condizione di procedibilità dell’eventuale successiva domanda giudiziale. Inoltre, il D.L. n. 132/2014, convertito nella Legge n. 162/2014, ha introdotto l’istituto della nego- ziazione assistita, che prevede la facoltà per le parti di risolvere una controversia mediante con- venzione, da redigere, a pena di nullità, in forma scritta con l’assistenza di uno o più avvocati.
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. Oltre a quanto già previsto dalle Condizioni di Assicurazione, se nascono eventuali controversie sull'ammontare del danno in caso di incendio, altri eventi il Cliente può richiedere la nomina di periti secondo le modalità indicate nell' Articolo 11.5 delle Condizioni contrattualiProcedure per la valutazione del danno”. La richiesta va inviata a: oppure all'indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o al numero di fax +39 011.093.10.62.
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. In caso di controversie in materia di contratti assicurativi è necessario ricorrere alla media- zione obbligatoria, perché prevista come condizione di procedibilità dalla legge. Prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, è necessario pertanto rivolgersi a un Organismo di Media- zione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www. xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n 98). È possibile attivare in via preliminare la negoziazione assistita facoltativa tramite richiesta del proprio legale a Genertel. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o di- rettamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet https:// xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxx- payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolutionnetwork-fin-net/fin-net- network/members-fin-net-country_it - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. Prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, il soggetto reclamante potrà utilizzare i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla legge, ovvero: • la negoziazione assistita, ai sensi della Legge n. 162/2014, volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla risoluzione amichevole della controversia avvalendosi dell’assistenza prestata da avvocati a tal fine appositamente incaricati dalle parti; • la procedura di mediazione, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l’avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato dall’assistenza di un soggetto terzo ed imparziale (“mediatore”). In ogni caso, prima di esercitare un'azione giudiziale relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è preliminarmente necessario esperire l’obbligatoria procedura di mediazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un Organismo di mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenza. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ IVASS o direttamente al sistema estero competente (Financial Services Ombudsman’s Bureau) chiedendo l’attivazione della procedura FIN- NET. Per i contratti stipulati online, il reclamo può essere presentato per mezzo della piattaforma della risoluzione delle controversie online (ODR) accessibile tramite l'indirizzo: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/.
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, ferma l’esistenza di sistemi alternativi di risoluzione della controversia. Anche in tale caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. Per tutto quanto non regolato espressamente dal presente contratto valgono le norme di legge della Repubblica italiana. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, qualora insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell’infortunio o della malattia oppure sul grado di invalidità totale permanente, l’Assicurato o gli aventi diritto hanno la facoltà di rivolgersi alla Compagnia per demandare la decisione della controversia a un Collegio di tre medici, secondo le modalità descritte all’art. 6 delle Condizioni di assicurazione a cui si rimanda per i dettagli. Prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, per tutte le controversie derivanti dal contratto, gli aventi diritto devono avviare, con l’assistenza necessaria di un avvocato, un procedimento di Mediazione (disciplinato dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche) che prevede di avvalersi di un Organismo di Mediazione al fine di far raggiungere alle parti un accordo. Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile. In tutti i casi le richiesta/e può/possono essere inviate a: e-mail: comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura L’Amministratore Delegato (Xxxxxxxxxx Xxxxxx)
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. Per le controversie relative al presente contratto gli aventi diritto hanno la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Prima di rivolgersi a tale Autorità: Gli aventi diritto hanno la facoltà di avvalersi della Conciliazione paritetica, lo strumento per la risoluzione delle controversie con richiesta di risarcimento fino a 15.000 euro, nato da un accordo tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assi- curatrici) e alcune Associazioni dei Consumatori. Si può ricorrere alla procedura di conciliazione dopo aver presentato una richiesta di risarcimento del danno e dopo aver fornito alla compagnia competente tutte le informazioni necessarie per il suo accertamento e la sua valutazione. La procedura si attiva se si verificano le seguenti condizioni: • non si è ottenuta risposta dalla compagnia entro i termini previsti dalla legge; • se la compagnia ha rifiutato la richiesta di risarcimento; • non sia stata accettata, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento da parte della compagnia; • non si siano già incaricati altri soggetti per essere rappresentati ovvero, in caso di incarico già conferito a terzi, si sia ritirato tale incarico prima di avviare la procedura di conciliazione; • si sia inoltrata la richiesta di risarcimento all’assicuratore del proprio veicolo per i danni materiali e le lesioni del conducente e all’assicuratore del veicolo vettore se trasportato (nei sinistri rientranti nell’ambito della procedura per il risarcimento diretto). La procedura di conciliazione paritetica è totalmente gratuita per il consumatore, salvo l’eventuale costo di iscrizione all’as- sociazione dei consumatori prescelta. Per accedere alla procedura l’interessato potrà scegliere se: fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o inviare la richiesta di conciliazione a una delle associazioni dei consumatori aderenti attraverso xx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Prima di procedere con la causa civile, gli aventi diritto devono avviare, con la necessaria assistenza di un avvocato, un tenta- tivo di Negoziazione assistita (così come introdotta dal D.L. 132/2014, convertito nella L. 162/2014, e successive modifiche), in quanto condizione necessaria per accedere all’eventuale giudizio successivo. La Negoziazione assistita è finalizzata alla composizione bonaria della lite, con la sottoscrizione delle parti di un accordo. Gli aventi diritto devono avviare, con l’assistenza necessaria di un avvocato, un procedimento di...