AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
O G G E T T O
PROTOCOLLO OPERATIVO TRA IL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO VENETO (S.A.S.V.) DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (C.N.S.A.S.) – 11^ ZONA PREALPI VENETE E 6^ ZONA SPELEOLOGICA E LA CENTRALE OPERATIVA 118 DEL SUEM DELL’X.X.XX. N. 8 BERICA PER INTERVENTI DI SOCCORSO ALPINO, SPELEOLOGICO ED ELISOCCORSO SAR”, A VALERE PER IL TRIENNIO 2022/2024: APPROVAZIONE.
Proponente: UOC AFFARI GENERALI Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1570/22
Il Direttore della U.O.C. Affari Generali, riferisce:
La Regione del Veneto, ai sensi della legge 21 marzo 2001 n. 74 e della Legge Regionale 11 maggio 2015 n. 11 si avvale del Soccorso Alpino e Speleologico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) per lo svolgimento delle attività di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile e impervio del territorio regionale nell’ambito del Sistema di Urgenza ed Emergenza Medica – SUEM 118 i cui rapporti sono disciplinati mediante convenzioni a valenza triennale e relativi protocolli operativi.
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1820 del 27.11.2019 e successiva Deliberazione n. 1943 del 11.12.2019, è stato approvato il “Protocollo operativo tra il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto (S.A.S.V.) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) – 11^ Zona Prealpi Venete e 6^ Zona Speleologica e la Centrale Operativa 118 del SUEM dell’X.X.XX. n. 8 Berica per interventi di Soccorso Alpino, Speleologico ed Elisoccorso SAR”, a valere per il triennio 2019/2021 a seguito della stipula della convenzione quadro sottoscritta tra la Regione del Veneto e il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.
Atteso che il Soccorso Alpino sopra citato ha richiesto il rinnovo della convenzione al fine di continuare a garantire le attività di intervento, in data 20 maggio 2022 la Regione del Veneto ha approvato con Deliberazione n. 597 del 20 maggio 2022 lo schema tipo di Convenzione tra la Regione del Veneto e il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto per il triennio 2022/2024, incaricando ciascuna Centrale Operativa del SUEM della Regione del Veneto e la Delegazione SASV–CNSAS territorialmente competente all’adozione di un apposito Protocollo Operativo.
In data 12.08.2022 il Direttore della Centrale Operativa SUEM di Vicenza ha trasmesso per l’approvazione alla UOC Affari Generali copia della convenzione sottoscritta tra la Regione del Veneto ed il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASV - CNSAS) unitamente al Protocollo Operativo, a valere per il triennio 2022-2024, come da comunicazione agli atti.
Alla luce di quanto esposto si propone di approvare il succitato “Protocollo operativo tra il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto (S.A.S.V.) - CNSAS 11^ Zona Prealpi Venete e 6^ Zona Speleologica e la Centrale Operativa 118 del SUEM dell’X.X.XX. n. 8 Berica per interventi di Soccorso Alpino, Speleologico ed Elisoccorso SAR”, a valere per il triennio 2022/2024.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di approvare il “Protocollo operativo tra il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto (S.A.S.V.) - CNSAS 11^ Zona Prealpi Venete e 6^ Zona Speleologica e la Centrale Operativa 118 del SUEM dell’X.X.XX. n. 8 Berica per interventi di Soccorso Alpino, Speleologico ed Elisoccorso SAR”, a valere per il triennio 2022/2024, nei termini descritti nel documento allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Protocollo Operativo di cui al punto 1, la cui applicazione non comporta alcun costo per questa Azienda, è efficace fino al 31 dicembre 2024 ed è rinnovabile subordinatamente alla stipula della “convenzione quadro” da stipularsi tra la Regione del Veneto ed il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico;
3. di stabilire che il presente atto venga pubblicato all’Albo on line dell’Azienda.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (dr. Xxxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario (dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (dr. Xxxxxxx Xx Xxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
ULSS 8 BERICA CENTRALE OPERATIVA SUEM 118
PROVINCIA DI VICENZA
SASV - CNSAS 11^ XXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXX - XXXXX 0x XXXX XXXXXXXXXXXX
TRIENNIO 2022/2024
Attività svolta ai sensi
D.P.R 27 marzo 1992 Legge n. 74/2001 e ss.mm.ii.
Legge n. 289/2002 L.R. n.11/2015
D.G.R.V. n. 597/2022
OGGETTO
Il presente Protocollo Operativo si uniforma ai disposti della Legge n. 74/01e ss.mm.ii, della Legge n. 289/02 e al D.P.R. 27 marzo 1992 e della Legge Regionale n.11/2015
Il presente Protocollo Operativo detta le norme di attuazione del servizio di soccorso ed elisoccorso per il personale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) 11" Zona Prealpi Venete e 6" Zona Delegazione Speleologica, è inoltre Protocollo Operativo per la gestione dei rapporti e per il grado di collaborazione C.N.S.A.S.
— SUEM 118, oltre che parte integrante di tutti i Protocolli subordinati tra C.N.S.A.S. e Amministrazione Sanitaria. Ha la validità di anni 3 (tre) ed è rinnovabile.
Per quanto non contemplato nel presente Protocollo Operativo si rimanda alla vigente legislazione di riferimento Nazionale e Regionale.
AMBITI OPERATIVI
1. Per interventi di Soccorso Alpino, Speleologico ed Elisoccorso SAR, si intendono i soccorsi effettuati con o senza l'ausilio di elicottero, degli infortunati e pericolanti per qualsiasi causa, compreso l'eventuale recupero di salme, le ricerche di persone disperse in ambiente ostile e impervio non necessariamente di alta quota, che richiedano, per le particolari condizioni dei luoghi e dei tempi, l'impiego di personale appartenente ai ruoli del CNSAS, esperto nelle tecniche alpinistiche, sciistiche, sci-alpinistiche, speleologiche e speleo subaquee, formato e certificato nelle rispettive tecniche di soccorso alpino e speleologico ai sensi della Legge n. 74/01 e successive modificazioni.
2. Ai fini della presente Protocollo Operativo sono considerati ambienti ostili ed impervi di cui alla Legge n. 74/01 e della legge n. 289/02 le seguenti fattispecie:
◼ via alpinistica,
◼ via ferrata o attrezzata,
◼ via in falesia,
◼ terreno montano/collinare in genere (sentiero, bosco, ghiaione, ecc.),
◼ valanga,
◼ ghiaccio (cascata di ghiaccio, crepaccio, ecc.)
◼ impianto a fune (funivia, cabinovia, seggiovia, ecc.),
◼ forra (gola, canyon, ecc.),
◼ grotta ed ambiente ipogeo naturale ed artificiale in genere (cavità, pozzo, condotta,
◼ lago, ecc.),
◼ piste da sci (ad esclusione delle zone dove si atterra con assoluta certezza),
◼ altri terreni ostili ed impervi (scarpate stradali, ponteggi, ciminiere, abitazioni, ecc.),
◼ altri ambienti non necessariamente d'alta quota che, per le condizioni dei luoghi e dei tempi, richiedano personale esperto in tecniche alpinistiche e speleologiche certificato in base alla L. n. 74/01.
3. L'area di intervento riguarda il territorio di competenza della Centrale Operativa 118 di Vicenza (di seguito CO) e della 11" Zona Delegazione Prealpi Venete e della 6" Zona Delegazione Speleologica, comprendente l'intero territorio montano, collinare, ipogeo, speleosubacqueo e ogni ambiente ostile e impervio della provincia di Vicenza ed, eventualmente, se necessario, le province contermini, tramite opportuno allertamento delle relative Centrali Operative — 118 e contestuale allertamento della Stazione C.N.S.A.S. interessata e competente per territorio.
4. Allo scopo di aderire con precisione alle necessità operative dell'attività di soccorso ed elisoccorso e al fine di uniformarsi e corrispondere alle varie esigenze operative ed uniche peculiarità del territorio, si deve presupporre una diversificazione degli interventi e dei sevizi erogati. In dettaglio:
5. infortuni o malori in montagna o stato di imminente pericolo di vita, in ambienti ostili ed impervi:
Emergenza sanitaria risolvibile immediatamente con l'impiego del servizio di elisoccorso in configurazione SAR. secondo le necessità congiuntamente alle Squadre C.N.S.A.S. ed al personale Sanitario C.N.S.A.S..
Infortuni o malori in montagna o stato di imminente pericolo di vita, in ambienti ostili ed impervi:
Emergenza sanitaria alpina risolvibile immediatamente con l'impiego dí personale C.N.S.A.S. di una o più Stazioni e con personale Sanitario C.N.S.A.S., per avverse condizioni meteo, per effemeridi in scadenza o per limiti operativi dell'elicottero.
Infortuni o malori in grotta, in ambienti ostili ed impervi ipogei naturali ed artificiali: Emergenza sanitaria speleologica risolvibile con l'impiego di personale C.N.S.A.S di una o più Stazioni C.N.S.A.S. Speleologiche e con personale sanitario C.N.S.A.S., per la particolare conformazione geomorfologica dei luoghi.
Infortuni, malori, sfinimento e perdita orientamento innescanti il mancato rientro in montagna/collina, in grotta, in ambienti ostili ed impervi:
Emergenza sanitaria e/o potenzialmente sanitaria che necessità l'impiego di numeroso personale C.N.S.A.S..
Interventi di soccorso su impianti a fune e su grandi emergenze in montagna, in grotta, in ambienti ostili ed impervi:
Emergenza sanitaria e/o potenzialmente sanitaria che necessità l'impiego di personale
C.N.S.A.S. di più Stazioni C.N.S.A.S. e personale Sanitario C.N.S.A.S..
IL PERSONALE C.N.S.A.S.
1. Svolgono il servizio di soccorso ed elisoccorso il personale delle Stazioni C.N.S.A.S. ín servizio di reperibilità ed i Tecnici d'Elisoccorso (di seguito TE) in servizio attivo presso la base di Verona Emergenza e di altre basi S.A.R. con la presenza del TE del C.N.S.A.S..
2. Tutto il personale appartenente ai ruoli del CNSAS-SASV è formato, certificato e periodicamente aggiornato nelle varie tecniche di soccorso alpino, soccorso speleologico, soccorso speleosubacqueo, Basic Trauma e BLS-D, ai sensi della Legge n. 74/2001 e ss.mm.ii..
L'ULSS 8 BERICA
L'ULSS 8 concorderà un programma di visite medico sportive del personale C.N.S.A.S che opera alle dipendenze delle Stazioni della provincia, ai sensi della Convenzione fra Regione Veneto e CNSAS-SASV, senza onere per il C.N.S.A.S.
L'ULSS 8 effettua le vaccinazioni del personale C.N.S.A.S che opera alle dipendenze delle Stazioni della provincia, ai sensi della Convenzione fra Regione Veneto e CNSAS- SASV, senza onere per il C.N.S.A.S.
Il Suem 118 di Vicenza concorderà un plano di fornitura e ripristino nel tempo di materiale sanitario di primo soccorso da fornire alle Stazioni CNSAS operanti nel territorio della Provincia dì Vicenza oltre che la fornitura e il ripristino nel tempo di farmaci salvavita di emergenza, somministrabili dagli operatori sanitari del C.N.S.A.S su indicazione del medico della C.O. SUEM di competenza o secondo parere medico, nel caso fosse presente tale figura sul luogo dell’evento (allegato A).
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Al fine di migliorare la conoscenza reciproca fra personale CNSAS e SUEM 118 e garantire quindi una maggior efficienza negli interventi di soccorso e una maggior sicurezza si promuove la realizzazione di momenti e attività di formazione, informazione e addestramento reciproci nel rispetto delle specifiche singole competenze e senza alcun onore economico per le parti. Tali momenti di formazione, informazione e addestramento dovranno essere preventivamente concordati e programmati fra le parti nelle figure del Direttore Suem 118 e il Delegato di Zona.
TECNICO CENTRALE OPERATIVA C.N.S.A.S. (TCO)
L'XI Delegazione Prealpi Venete mette a disposizione della CO, su apposita richiesta, personale adeguatamente formato secondo il piano formativo regionale del CNSAS-SASV con la qualifica di TCO nei fine settimana e festivi dei periodi di massimo turismo (estate e inverno) a titolo gratuito per la stagione estiva 2022. Per i successivi periodi la presenza di tale figura sarà concordata nei tempi e nelle modalità fra il Direttore del SUEM 118 e il Delegato di Zona (allegato B).
La CO mette a disposizione del TCO una postazione computer dotata di rete internet, telefono e radio. a stretto contatto con gli altri operatori di centrale. Le modalità di istituzione del servizio e gli impegni delle rispettive parti saranno specificate in apposito protocollo operativo.
MODALITA' OPERATIVE DI COGESTIONE DELLE CHIAMATE
1. Alla Centrale Operativa è deputata la cogestione degli interventi che concernono espressamente il soccorso in ambiente ostile ed impervio e per i quali si rende necessario l'intervento del personale delle Stazioni C.N.S.A.S. e/o il servizio di elisoccorso S.A.R..
2. La Centrale Operativa farà esclusivo e tassativo riferimento alla Stazione di competenza nella figura del personale C.N.S.A.S. reperibile, ovvero al Capo Stazione o suo delegato e, quando necessario, dei servizio di elisoccorso S.A.R. del Servizio Sanitario Regionale o di altri Servizi Provinciali in configurazione S.A.R..
3. La Centrale Operativa si avvarrà sempre del personale C.N.S.A.S. in servizio di reperibilità, ovvero del Capo Stazione o suo delegato in caso di mancata attivazione del servizio di elisoccorso.
4. La Centrale Operativa cogestirà, di concerto con il personale C.N.S.A.S. in servizio di reperibilità, ovvero del Capo Stazione competente per territorio o suo delegato, la chiamata in ordine alle notizie e alle informazioni che si rendano necessarie per la razionale esecuzione degli interventi, oltre a garantire ogni possibile forma di collaborazione al Tecnico di Elisoccorso (TE) o alle altre figure tecniche necessarie in base alle tipologie degli interventi.
5. La Centrale Operativa cogestirà, sentito il parere del personale C.N.S.A.S. in servizio di reperibilità, altresì tutte le decisioni relative alle modalità di intervento e di allertamento delle Stazioni C.N.S.A.S. territorialmente competenti, oltre che l'allertamento dei mezzi aerei del servizio di elisoccorso.
6. La Centrale Operativa In caso di allertamento del mezzo aereo darà priorità all'elicottero più prossimo al luogo dell'evento con esclusivo equipaggio S.A.R. predisposto all'atto del decollo.
7. La Centrale Operativa, prima del decollo o durante il trasferimento, informerà l'equipaggio dell'elicottero delle decisioni concordate con il personale C.N.S.A.S. in servizio di reperibilità.
MODALITA' DI GESTIONE DELLE CHIAMATE
1. Disposizioni generali da attuarsi e richiedersi per tutti i tipi di intervento:
X. Xxxxxxx dati identificativi dell'infortunato/i (nome, cognome, residenza) quando possibile ed eventuale numero telefonico dell'apparecchio da cui viene effettuata la chiamata.
B. Luogo dell'incidente o riferimenti che possano rendere facilmente identificabile il posto.
C. Descrizione sommaria dell'incidente con precisazione dell'ora in cui è accaduto.
D. Numero degli infortunati e sulle loro condizioni.
E. Condizioni meteorologiche del luogo e, in particolare, lo stato della visibilità.
F. Esistenza di ostacoli in zona con particolare riferimento ad elettrodotti e teleferiche, ed ogni altro cavo sospeso che possa risultare di qualche impedimento.
G. Altre notizie o riferimenti utili che possono facilitare l'intervento (eventuali persone presenti, presenza di particolari ostacoli e/o difficoltà contingenti, ecc.).
2. Interventi per persona/e infortunata/e o in stato pericolante. Notizie di cui al precedente punto 1.
A. Localizzazione precisa del luogo dell'incidente o dove si trova l'infortunato (gruppo montuoso, versante, sentiero — xxx — xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx — cengia — cresta - gola, ecc.)
B. Coordinate GPS espresse in lat e long (gg°mm'ss").
C. Presenza in loco di altre persone che hanno assistito all'incidente e, più in particolare, se sono in grado di collaborare (Guide Alpine, Personale C.N.S.A.S., personale sanitario, altri, ecc.)
3. Interventi di ricerca per persona dispersa/e o non rientrata/e. Notizie di cui al precedente punto 1.
A. Data e orario di partenza.
B. Modalità dell'avvicinamento (es. auto: targa, modello, colore, aspetti caratteristici, ecc.).
C. Meta ed itinerario scelto e/o probabile ed eventuali obiettivi prefissati (escursione, arrampicata, ecc.).
D. Numero dei compagni di escursione o ascensione e loro capacità ed esperienza escursionistica o alpinistica.
E. Tipo di abbigliamento (particolare attenzione al colore).
F. Materiale e viveri portati a seguito.
G. Eventuali problemi psicofisici — famigliari — sociali — ecc..
H. Segnalazioni già inoltrate ad altri Enti e/o organizzazioni (C.N.S.A.S. compreso).
I. Ogni altra notizia utile in relazione al soggetto/i, al luogo e alle più generali condizioni ambientali.
J. Tali notizie saranno inoltrate alla Stazione Carabinieri competente per territorio per gli adempimenti del caso
4. Interventi per recupero salme.
Notizie di cui ai precedenti punti 1 e 2.
X. Xxxxxxxx in loco di amici, parenti, ecc., che a causa dell'accaduto necessitano di aiuto particolare per il luogo e lo stato emotivo in cui si trovano.
B. Segnalazione alle autorità giudiziarie competenti o altro organici pubblici obbligati al rapporto.
5. Interventi a persona/e travolte da valanghe. Notizie di cui ai precedenti punti 1 e 2.
A. Numero esatto o presunto delle persone travolte.
B. Numero esatto o presunto delle persone sepolte.
C. Marca e modello di apparato ARTVA e/o altra tecnologia.
D. Presenza di eventuali testimoni in grado di fare un'esatta anamnesi dell'accaduto: avvenuta effettuazione di ricerca vista — udito - ARTVA;
descrizione sommaria della valanga (dimensioni e caratteristiche) e punto del
travolgimento e/o scomparsa (DX, SN, ALTO, BASSO, ecc.); oggetti già estratti e loro localizzazione come da punto precedente; altre notizie e particolari che possano facilitare l'intervento.
N.B.: Qualora il personale della Centrale Operativa abbia una conoscenza sommaria della zona in cui si richiede l'intervento, dovrà attivare immediatamente la Stazione CNSAS competente territorialmente, nella figura del personale C.N.S.A.S. in servizio di reperibilità, e metterlo in contatto telefonico diretto con il richiedente il soccorso.
MODALITA' OPERATIVE DI ALLERTAMENTO STAZIONI CNSAS
1. La Centrale Operativa per gli allertamenti del personale C.N.S.A.S. utilizzerà esclusivamente il database telefonico fornito dal C.N.S.A.S. sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico. Lo stesso database indicherà le priorità di allertamento del personale C.N.S.A.S. e verrà periodicamente aggiornato.
2. La Centrale Operativa allerterà obbligatoriamente la Stazione C.N.S.A.S. competente territorialmente attraverso il modulo telefonico (comunicazione telefonica, sms) e/o radio (comunicazione radio e/o chiamata con cercapersone) inoltrata direttamente dalla CO o indirettamente, quando possibile, da altri Enti, accertandosi di fornire al personale C.N.S.A.S. ogni possibile informazione che possa facilitarne il fattivo coinvolgimento.
3. La Centrale Operativa disporrà ogni azione possibile per stabilire un continuo e biunivoco scambio di informazioni, direttamente (telefono, sms e radio) o indirettamente tramite l'equipaggio di volo, usufruendo delle previste frequenze radio. In caso di necessità sarà possibile utilizzare sia le frequenze radio dedicate del SUEM 118 che le frequenze nazionali e regionali assegnate al CNSAS-SASV, come da convenzione con la Regione Veneto.
4. La Centrale Operativa, verificato in tempo ristretto il mancato collegamento con la Stazione
C.N.S.A.S. competente territorialmente tramite i numeri di reperibilità fissi, allenerà la Stazione contermine, ovvero quella più prossima al luogo dell'evento. Provvederà contestualmente a riallertare la Stazione competente.
5. Il C.N.S.A.S., qualora pervenga direttamente ad una propria struttura operativa l'espressa richiesta di un intervento sanitario e non sanitario di competenza, si impegna ad allertare immediatamente la CO.
6. Il C.N.S.A.S., nella figura del Capo Stazione o suo delegato, si assume eventuali responsabilità derivanti dalla mancata attivazione della CO.
7. La CO si assume eventuali responsabilità derivanti dalla mancata attivazione del C.N.S.A.S. competente per territorio, ovvero di quella contermine all'evento, quando necessario.
8. Il Responsabile della Centrale Operativa o il Delegato, secondo la situazione contingente, comunicheranno per iscritto le eventuali problematiche sorte in relazione all'avvenuta missione di soccorso, una volta verificata e certificata attentamente la dinamica dei fatti.
Per quanto attiene la Stazione o la Squadra CNSAS territorialmente reperibile, a disposizione della Centrale Operativa del SUEM 118 (di seguito chiamata CO), il CNSAS assicura di norma:
Per il Soccorso Alpino:
La risposta immediata alla chiamata di allertamento da parte della Centrale Operativa della Stazione C.N.S.A.S. competente per territorio o di quella contermine.
In ca. 15 minuti una Squadra di Operatori di Soccorso Alpino pronta a partire con propri mezzi o a essere elitrasportata, di norma con l'eventuale presenza del proprio Personale Sanitario.
In ca. 20 minuti, qualora richiesta e disponibile nel territorio dell'i 11^Zona, una o più Unità Cinofile da Valanga o da Ricerca in Superficie pronte a partire o ad essere elitrasportate. In ca. 30 minuti, qualora l'intervento lo renda necessario, una Squadra C.N.S.A.S. pronta a partire o a essere elitrasportata per supportare la prima Squadra C.N.S.A.S..
Per il Soccorso Speleologico:
La risposta immediata alla chiamata di allertamento da parte della Centrale Operativa della Stazione C.N.S.A.S. competente per territorio o di quella contermine.
In ca. 30 minuti una Squadra di Tecnici Speleologici pronta a partire.
In ca. 45 minuti Personale Sanitario Speleologo e una seconda Squadra di Tecnici Speleologici pronta a partire.
In ca. 60 minuti la Direzione Operativa Speleologica dovrà portarsi con il Centro Operativo Mobile sul luogo dell'evento con risorse strumentali ed umane adeguate all'evento.
Per il Soccorso Specialistico Speleo-Subacqueo e Disostruttori:
La risposta immediata alla chiamata di allertamento da parte della Centrale Operativa del 118 della Stazione C.N.S.A.S. competente per territorio o di quella contermine.
In ca. 60 minuti una Squadra di Tecnici Speleologici pronta a partire.
In ca. 120 minuti una Squadra di Tecnici Speleo-Subacquei o Disostruttori pronta a partire.
ALLERTAMENTO DI UN MEZZO AEREO: CONDIZIONI GENERALE
La CO, in caso di chiamate che concernono espressamente interventi di Elisoccorso negli ambienti ostili e impervi del territorio regionale, sentito il parere del personale C.N.S.A.S. in servizio di reperibilità, allerterà un mezzo aereo tramite l'obbligatorio filtro della CO 118 di competenza, secondo i parametri sotto esposti e tenuto conto dell'entità del codice di gravità correlato all'ambiente, alla situazione e ai tempi di intervento delle squadre a terra.
A. Urgente impiego del mezzo e/o di una parte dell'equipaggio in attività sanitarie HEMS/SAR:
La Centrale Operativa, provvederà a far intervenire immediatamente l'elicottero HEMS/SAR più prossimo all'evento appartenente alle basi HEMS/SAR della Regione Veneto.
B. Velivolo ed equipaggio già impiegati in attività di soccorso HEMS/S.A.R.: La Centrale Operativa, informatasi immediatamente sulla presunta durata dell'intervento in corso ed ottenuta risposta che riferisce un periodo di tempo stimato superiore al trasferimento di altro velivolo dal luogo di stazionamento al luogo dell'incidente, seguirà la medesima procedura indicata al punto A, interessando prioritariamente le basi HEMS/SAR presenti nel territorio della Regione Veneto.
CASI PARTICOLARI DI ALLERTAMENTO DI UN MEZZO AEREO:
RICERCA PERSONA/E DISPERSA/E E/O NON RIENTRATE
1. La Centrale Operativa, valutate le condizioni ambientali della zona interessata (morfologia del terreno, accessi e/o collegamenti, eventuali distanze da rotabili e carreggiate transitabili a mezzi), la scadenza delle efemeridi in relazione all'evento e/o altre situazioni contingenti, sentito il parere del personale C.N.S.A.S. in servizio di reperibilità, disporrà le modalità temporali per l'intervento del mezzo aereo e l'eventuale trasporto in loco del personale C.N.S.A.S., con riferimento alla disponibilità delle basi HEMS/SAR della Regione Veneto.
2. La Centrale Operativa, qualora la ricerca di cui sopra debba o possa protrarsi anche per il giorno seguente, predisporrà ogni strumento utile a garantire il necessario supporto al personale C.N.S.A.S. della Stazione, avvisando, in ragione della situazione contingente relativa, il Delegato di Zona e/o il Capo Stazione che potranno provvedere anche in proprio all'allertamento di mezzi aerei delle FFAA. (Esercito, Aeronautica, GdF e/o altri), segnalandolo alla Centrale Operativa e alla Prefettura di Vicenza.
RICERCA A PERSONA/E TRAVOLTA/E DA VALANGA.
1. La Centrale Operativa per l'implicita complessità dell'evento, valutate le condizioni ambientali della zona interessata (morfologia del terreno, accessi e/o collegamenti), la scadenza delle efemeridi in relazione all'evento e/o altre situazioni contingenti, sentito il parere del personale
C.N.S.A.S. in servizio di reperibilità, disporrà l'immediato allertamento di un altro mezzo aereo per ogni persona presunta travolta e sepolta.
2. La Centrale Operativa, per le ragioni di cui sopra, allerterà il Personale C.N.S.A.S., estendendo immediato allertamento alle UCV - UCRS e al distretto delle Stazioni C.N.S.A.S. relativo alla località dell'evento anche per tramite delle altre CO regionali ed extra regionali
MODALITA DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI PER IL RECUPERO DI SALME
1 La Centrale Operativa, allerterà la Stazione C.N.S.A.S. competente che autorizzerà nella figura del Capo Stazione o suo delegato il successivo trasporto, una volta ottenuta l'autorizzazione dall'Autorità Giudiziaria.
La Centrale Operativa, constatato il decesso durante l'intervento, sulla scorta delle notizie ricevute dall'equipaggio in missione, provvederà come sopra.
MODALITA DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI COMPLESSI IN FORRA, SPELEO-SUB E DISOSTRUTTORI
1. Gli interventi complessi delle squadre Speleologiche, in particolare per l'intervento dei nuclei specialistici (speleo sub, disostruttori, sanitari) in ragione della complessità o gravità propria del soccorso speleologico, potrà essere supportato a cura dei servizi di elisoccorso della Regione Veneto SUEM 118 che disporranno l'elitrasporto delle squadre.
RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nell'esecuzione del presente Protocollo Operativo, le parti si impegnano a rispettare le disposizioni previste dal Regolamento 2016/679/UE e dalle disposizioni nazionali in vigore sul trattamento dei dati personali, tra cui il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii..
DURATA DEL PROTOCOLLO
Il presente protocollo ha validità dal 1 gennaio 2022 per anni 3 (tre) fino al 31/12/2024 ed è rinnovabile in subordine alla convenzione stipulata tra la Regione Veneto e il CNSAS-SASV.
IL DIRETTORE GENERALE ULSS 8 BERICA
(dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx)
IL DIRETTORE SUEM 118 – VICENZA
(xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx)
IL DELEGATO C.N.S.A.S. IL DELEGATO C.N.S.A.S.
6° ZONA SPELEOLOGICA 11° ZONA PREALPI VENETE
(Xxxxxxxx Xxxxxxxxx) (dott. Alberto Barbirato)
ALLEGATO A PROTOCOLLO FARMACI
Premessa 1. La quasi totalità delle stazioni CNSAS-SASV dispone di tecnici sanitari professionisti (medici e/o infermieri) aggiornati da periodici eventi formativi, basati su algoritmi operativi elaborati dalla Scuola Nazionale Medica del C.N.S.A.S (X.Xx.Xxx), secondo le più aggiornate linee guida internazionali.
Premessa 2. Le più solide evidenze scientifiche[1] affermano ormai all’unanimità che, nelle patologie tempo dipendenti, la precocità dell’inquadramento diagnostico e i conseguenti provvedimenti terapeutici, anche farmacologici, assumono un ruolo critico nell’esito clinico, sia quoad vitam che quoad valetudinem. In questo ambito un ruolo strategico viene rivestito dal sistema di Emergenza Territoriale, sia nella sua componente Medica che Infermieristica.
[1] Bibliografia e sitografia:
• ERC RCP guidelines 2021
• IRC linee guida Prehospital Trauma Care
• American College of Surgeons Committee on Trauma. Prehospital trauma care. In: Resources for Optimal Care of the Injured Patient. American College of Surgeons, Chicago, IL 2006.
• The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma, 4th edition
• http:/Policy_statement_SIMEU_IRC_Infermieri_in_ET_2015_Definitivo.pdf
Considerate le premesse di cui sopra, si conviene la fornitura e il ripristino di farmaci salvavita di emergenza, somministrabili dagli operatori sanitari del C.N.S.A.S su indicazione del medico della C.O. SUEM di competenza o secondo parere medico, nel caso fosse presente tale figura sul luogo dell’evento.
I farmaci da introdurre nella dotazione delle stazioni dotate di tecnici sanitari sono quelli volti a gestire le principali emergenze-urgenze territoriali, oltre ad ottenere un buon controllo del dolore nel paziente traumatizzato:
• Acido tranexamico
• Adrenalina
• Atropina
• Amiodarone
• Clorfenamina maleato
• Glucosio 33%
• Idrocortisone emisuccinato sodico
• Ketorolac trometamina
• Midazolam
• Salbutamolo inalatorio
I farmaci saranno contenuti all’interno di un fialario periodicamente controllato da un responsabile sanitario nominato dalla singola Stazione che provvederà alla sostituzione in caso di utilizzo e/o di scadenza facendone specifica richiesta alla C.O di competenza tramite email istituzionale.
Sarà inoltre istituito un registro di tracciabilità che verrà conservato presso la Centrale Operativa di Vicenza per garantire un preciso controllo dei quantitativi utilizzati per una completa trasparenza a tutela di entrambe le parti.
ALLEGATO B
PROTOCOLLO TECNICO DI CENTRALE OPERATIVA (TCO)
Il presente protocollo regolamenta i rapporti e le attività del TCO CNSAS con infermieri e medici quando operativo in turno presso la centrale operativa Suem 118 di Vicenza
TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI
- C.O. 118 = Centrale Operativa 118
- C.N.S.A.S. = Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
- H.E.M.S. = Helicopter Emergency Medical Service
- S.A.R. = Search and Rescue
- A/M = Aeromobile
- T.E. = Tecnico di Elisoccorso del C.N.S.A.S.
- T.C.O. = Tecnico di Centrale Operativa del C.N.S.A.S.
- U.C.R.S. = Unità Cinofila da Ricerca Superficie
- U.C.V. = Unità Cinofila da Valanga
- FF. AA. = Forze Armate
- VV.F. = Vigili del Fuoco
RESPONSABILITA’
INFERMIERE DI CENTRALE OPERATIVA | TECNICO DI CENTRALE OPERATIVA (T.C.O. CNSAS) |
Eseguire il dispatch telefonico (DIRE) con assegnazione codice colore ed individuazione dell’ambiente impervio | Riceve chiamata dalla C.O. per localizzazione della persona |
Se ritiene necessario invio mezzo HEMS/SAR fornisce le coordinate e le condizioni alla centrale competente | Allerta il reperibile del soccorso della stazione di competenza, il capostazione e il vice |
In caso di interventi che possono avere risvolti di carattere penale (suicidi, tentati suicidi, salma) attiva le forze dell’ordine | Se necessario ricontatta l’utente per avere maggiori informazioni sul target |
Riceve le informazioni sanitarie della squadra Cnsas inviata nel luogo dell’evento e invia il mezzo sanitario adeguato | In caso di intervento in zone in prossimità di confine con le altre delegazioni/stazioni allerta le rispettive stazioni Cnsas compente per territorio e avvisa la C,O. |
In caso di invio del mezzo HEMS/SAR con relativa ospedalizzazione nel territorio di Vicenza si attiene al protocollo prestabilito | Avvisa le squadre Cnsas della fine dell’intervento e comunica con il capostazione e l’addetto stampa |
Se necessario in collaborazione con il T.C.O. procede all’attivazione di ulteriori enti e/o organizzazioni (pc, vvff) | Se necessario comunica con l’infermiere C.O. per l’attivazione di enti e/o organizzazioni di supporto (pc, vvff) |
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
Gestione allertamenti
Step gestionali dell’allertamento di base
Il personale sanitario della C.O. 118 in collaborazione con il T.C.O.:
- Compila l’anamnesi di base con gli elementi immediatamente ricavabili e/o necessari e allerta l’elisoccorso del 118 H.E.M.S./S.A.R., ed acquisisce le eventuali ulteriori informazioni richieste dell’equipaggio e/o dalla Stazione o squadra C.N.S.A.S., direttamente dalla persona chiamante;
- Allerta obbligatoriamente il personale reperibile del C.N.S.A.S. con modulo telefonico o mediante l’utilizzo dell’applicazione dedicata alla messaggistica istantanea;
- Di concerto con il reperibile di turno del C.N.S.A.S. o con il Capostazione o suo delegato, concorda le modalità operative dell’intervento con particolare riferimento al concorso dell’elisoccorso del 118 per il trasporto immediato delle squadre e/o ricognizione e/o S.A.R. per ulteriore trasporto squadre;
- Qualora l’elicottero sia impegnato in un’altra missione allerterà l’elicottero in configurazione H.E.M.S./S.A.R. più prossimo al luogo dell’evento tramite obbligatorio filtro della C.O. 118, tenuto espressamente conto di quanto sotto esposto:
Codice di gravità in senso assoluto;
Codice di gravità in relazione alle condizioni ambientali della zona interessata (morfologia del terreno, quota, accessi e/o collegamenti, ecc.), alle difficoltà tecnico-operative, alla scadenza delle efemeridi in relazione alla durata dell'evento prevedibile e/o alle altre situazioni contingenti, ovvero su espressa richiesta del Delegato o Capo Stazione CNSAS.
- Qualora vi sia una conoscenza sommaria della zona interessata all’evento da parte del personale del C.N.S.A.S., lo stesso potrà essere messo in contatto telefonico diretto con il richiedente del soccorso;
- Avvisa il personale delle squadre C.N.S.A.S. con modulo telefonico o mediante l’utilizzo
dell’applicazione dedicata alla messaggistica istantanea, sulle modalità operative concordate con il reperibile di turno del C.N.S.A.S. o con il Capostazione o suo delegato;
- In caso di intervento in zone in prossimità di confine con altri servizi regionali del C.N.S.A.S., allerta o pre allerta tramite la C.O. del 118 le rispettive stazioni/squadre C.N.S.A.S.;
- Allerta o pre-allerta, se necessario, enti e/o organizzazioni di supporto logistico;
- In caso di interventi che possono avere risvolti di carattere penale, avvisa le autorità competenti per territorio (Carabinieri, Polizia di Stato e/o altri);
- In caso di recupero salma allerta la Stazione/squadra C.N.S.A.S. competente per territorio che, nella figura del reperibile di turno del C.N.S.A.S. o il Capostazione o suo delegato, ne autorizza il successivo recupero e/o trasporto a valle, una volta avuto il nulla osta dall’autorità giudiziari;
- Avvisa l’addetto stampa mediante l’utilizzo dell’applicazione dedicata alla messaggistica istantanea e terminata la missione le relaziona telefonicamente.
Step gestionali della ricerca persona dispersa in ambiente impervio ed ostile
Il personale sanitario della C.O. 118 in collaborazione con il T.C.O.:
- Compila l’anamnesi di base con gli elementi immediatamente ricavabili e/o necessari dopo aver svolto i punti sotto indicati, in supporto al reperibile di turno del C.N.S.A.S.;
- Trasferisce le informazioni alla stazione dei Carabinieri competente per territorio;
- Allerta obbligatoriamente il personale reperibile del C.N.S.A.S. con modulo telefonico o mediante l’utilizzo dell’applicazione dedicata alla messaggistica istantanea;
- Di concerto con il reperibile di turno del C.N.S.A.S. o con il Capostazione o suo delegato, concorda le modalità operative dell’intervento con particolare riferimento al concorso dell’elisoccorso del 118 per il trasporto immediato delle squadre e/o ricognizione e/o S.A.R. per ulteriore trasporto squadre;
- Qualora l’elicottero sia impegnato in un’altra missione, sentito il parere del reperibile di turno del
C.N.S.A.S. o con il Capostazione o suo delegato, allerterà l’elicottero in configurazione H.E.M.S./S.A.R. più prossimo al luogo dell’evento tramite obbligatorio filtro della C.O. 118,
- Trasmette al reperibile del C.N.S.A.S. o al Capostazione o suo delegato, oltre che al Direttore delle operazioni e al Coordinatore delle operazioni del C.N.S.A.S., tutti gli elementi utili emersi sino ad allora nella compilazione dell’anamnesi di sintesi;
- Allerta o pre allerta in caso di intervento in zone in prossimità di confine con altri servizi regionali del C.N.S.A.S. tramite la C.O. del 118 le rispettive stazioni/squadre C.N.S.A.S;
- Mantiene con il reperibile di turno del C.N.S.A.S. o con il Capo Stazione o suo delegato i contatti sino all’insediamento del Centro Mobile di Coordinamento, trasmettendo ogni notizia utile al
completamento dell’anamnesi e all’attività operativa.
Step gestionali del soccorso in valanga
Il personale sanitario della C.O. 118 in collaborazione con il T.C.O.:
- Fatto salvo che non vi siano certe e comprovate testimonianze che l’evento valanghivo non abbia interessato persone, l’evento deve essere considerato come un codice rosso e come tale va trattato;
- Compila l’anamnesi valanga con gli elementi immediatamente ricavabili e/o necessari (dopo aver svolto i punti sotto indicati, in supporto alla stazione o squadra C.N.S.A.S. e all’equipaggio intervenuto riprende la compilazione dell’anamnesi);
- Allerta tutto il personale reperibile del C.N.S.A.S. congiuntamente al Capostazione e Delegato con modulo telefonico o mediante l’utilizzo dell’applicazione dedicata alla messaggistica istantanea;
- Allerta in caso di intervento in zone in prossimità di confine con altri servizi regionali del C.N.S.A.S. tramite la C.O. del 118 le rispettive stazioni/squadre C.N.S.A.S. e le U.C.V.;
- Qualora l’elicottero sia impegnato in un’altra missione, allerta l’elicottero in configurazione H.E.M.S./S.A.R. più prossimo al luogo dell’evento tramite obbligatorio filtro della C.O. del 118;
- Dispone l’allertamento e l’invio di un altro elicottero per ogni persona travolta e sepolta, valutate le condizioni ambientali della zona interessata, la scadenza delle effemeredi, le condizioni meteo e/o altre situazioni;
- Allerta le strutture sanitarie idonee per disporre la circolazione extra corporea (C.E.C.);
- Di concerto con il reperibile di turno del– C.N.S.A.S. o con il Capo Stazione o suo delegato concorda le modalità operative con particolare riferimento al concorso del mezzo aereo del 118 per il trasporto immediato delle squadre;
- Avvisa il personale delle squadre C.N.S.A.S. sulle modalità operative concordate con il reperibile di turno del C.N.S.A.S. o con il Capostazione o suo delegato;
- In ragione della gravità dell’intervento, allerta le squadre dei servizi regionali del C.N.S.A.S.
contermini e di quelle che si rendono necessarie con modulo telefonico o mediante l’utilizzo dell’applicazione dedicata alla messaggistica istantanea;
- Trasmette al reperibile di turno del C.N.S.A.S. o al Capostazione o suo delegato, oltre che al Direttore delle operazioni e al Coordinatore delle operazioni, tutti gli elementi utili emersi sino ad allora nella compilazione dell’anamnesi valanghe;
- Allerta, attraverso il modulo telefonico o mediante l’utilizzo dell’applicazione dedicata alla messaggistica istantanea apposita, i coordinatori o loro delegati dei gruppi tecnici del C.N.S.A.S. (sanitari, coordinatori delle ricerche e direttori delle operazioni);
- Allerta o pre allerta, se necessario e solo per interventi in ambiente non ostile ed impervio (zone antropizzate e/o semi antropizzate, arterie stradali, ecc.) altri enti e/o organizzazioni, con particolare riferimento ai VV.F.);
- Allerta o pre allerta, se necessario, enti e/o organizzazioni di supporto logistico;
Data 03/06/2022
Protocollo N°
0252873
Class: G.900.25.1
Fasc. Allegati N°
1 per tot.pag. 24
Oggetto: Deliberazione n. 597 del 20 maggio 2022 “Convenzione operativa tra la Regione del Veneto e il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASV - CNSAS) per lo svolgimento delle attività di soccorso nell'ambito del sistema SUEM 118 per il triennio 2022-2024. L.R. 11 maggio 2015, n. 11
Al Presidente
Soccorso Alpino e Speleologico Veneto – Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASV – CNSAS) del Veneto
PEC: xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xxxxxx.xx
e, p.c.: Al Direttore generale Azienda Zero
Al Responsabile
Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza
Si comunica che la Giunta Regionale, nella seduta del 20 maggio 2022, ha approvato la deliberazione in oggetto riportata riguardante la convenzione operativa tra la Regione del Veneto e il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASV - CNSAS) per lo svolgimento delle attività di soccorso nell'ambito del sistema SUEM 118 per il triennio 2022- 2024 e il relativo finanziamento.
Si invia, pertanto, in allegato copia del citato atto giuntale rappresentando che, con successiva nota, verrà inviata, per la sottoscrizione digitale copia della convenzione.
Distinti saluti.
Il Direttore
Direzione Programmazione Sanitaria Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx
Referente dell’istruttoria: dr.ssa Xxxx Xxxxxxx
Tel 000 000 0000 - e mail xxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx
copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da XXXXXXX XXXXXXX, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter X.Xxx 7/3/2005 n. 82
Area Sanità e Sociale
Direzione Programmazione Sanitaria
San Polo, 2514 – 30125 Venezia
Tel. 000 0000000-0000-0000-0000
PEC xxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx
Cod. Fisc. 80007580279 codice univoco Ufficio 204XHJ P.IVA 02392630279
1/1
giunta regionale XI legislatura
Proposta n. 825 / 2022
PUNTO 54 DELL’ODG DELLA SEDUTA DEL 20/05/2022
ESTRATTO DEL VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 597 / DGR del 20/05/2022
OGGETTO:
Convenzione operativa tra la Regione del Veneto e il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASV - CNSAS) per lo svolgimento delle attività di soccorso nell'ambito del sistema SUEM 118 per il triennio 2022-2024. L.R. 11 maggio 2015, n. 11.
Presidente | Xxxx Xxxx | Xxxxxxx |
Vicepresidente | Xxxxx Xx Xxxxx | Presente |
Assessori | Xxxxxxxxx X. Xxxxxxxx | Presente |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Presente | |
Xxxxxxxx Xxxxx | Presente | |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Assente | |
Xxxxx Xxxxxxxx | Assente | |
Xxxxxxx Xxxxxxxx | Presente | |
Xxxxxxx Xxxxxxx | Presente | |
Segretario verbalizzante | Xxxxxxx Xxxxxx |
RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI
XXXXXXX XXXXXXXX di concerto con XXXXXXXXX X. XXXXXXXX
STRUTTURA PROPONENTE
AREA SANITA' E SOCIALE
APPROVAZIONE
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
XI Legislatura
OGGETTO: Convenzione operativa tra la Regione del Veneto e il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASV - CNSAS) per lo svolgimento delle attività di soccorso nell’ambito del sistema SUEM 118 per il triennio 2022-2024. L.R. 11 maggio 2015, n. 11.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni relative agli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, per il quale il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASV - CNSAS) costituisce il riferimento esclusivo, si propone il rinnovo della convenzione con il SASV - CNSAS per il triennio 2022-2024 ed il finanziamento per tali attività.
Il relatore riferisce quanto segue.
Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), ai sensi della Legge 21 marzo 2001, n. 74, per lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 1, comma 2, opera in stretto coordinamento con il Servizio Sanitario Nazionale (articolo 2, comma 1) e a tal fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei principi stabiliti dall’atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, individuano, nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, i soggetti di riferimento esclusivo per l’attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo (articolo 2, comma 2), oltre che stipulare, nell’ambito dell’organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS (articolo 2, comma 3), che disciplinano altresì la formazione, l’aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le specifiche competenze del CNSAS (articolo 4, comma 3).
Con la deliberazione n. 1465 del 13 settembre 2011 la Giunta Regionale ha approvato lo schema tipo di convenzione da stipularsi fra la Regione del Veneto ed il CNSAS, avente ad oggetto l'attività di soccorso, recupero e trasporto sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, svolta nell'ambito del Sistema di urgenza ed emergenza medica SUEM 118; con la deliberazione n. 125 dell’11 febbraio 2013 si è proceduto al rinnovo della convenzione per il triennio 2013- 2015, con deliberazione n. 663 del 17 maggio 2016 si è proceduto al rinnovo della convenzione per il triennio 2016-2018 e con deliberazione n. 914 del 28 giugno 2019 si è proceduto al rinnovo della convenzione per il triennio 2019-2021, che è scaduta il 31 dicembre 2021.
La Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 11, “Nuove disposizioni in materia di Soccorso Alpino”, ha ribadito che “la Regione del Veneto si avvale del SASV - CNSAS (Soccorso Alpino e Speleologico Veneto - SASV del CNSAS) per l’attuazione degli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale. Il SASV - CNSAS opera in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica”; all’articolo 8 la legge stabilisce che “La Giunta regionale finanzia annualmente le spese per l’erogazione dei servizi garantiti dal SASV - CNSAS e le spese di funzionamento della struttura ad essi direttamente collegate, secondo i contenuti e le modalità definiti nelle convenzioni e nei relativi protocolli operativi di cui al comma 2. In particolare, sono oggetto di finanziamento le spese per:
a) l’attività formativa, l’attività di soccorso e per le correlate attività organizzative, tecniche e logistiche;
b) l’attività direttiva, amministrativa, organizzativa, tecnica e per l’attività del personale dipendente e del personale SASV - CNSAS;
c) l’attività di adeguamento, ammodernamento e manutenzione delle dotazioni strumentali;
d) le attività rivolte alla prevenzione degli incidenti e degli infortuni nelle attività di cui all’articolo 1 della presente legge e per la diffusione e conoscenza delle funzioni e delle attività svolte in ambito regionale dal SASV – CNSAS”.
La sopra citata legge regionale dispone inoltre che: “La Giunta regionale regola i rapporti con il SASV - CNSAS mediante convenzioni a valenza triennale e relativi protocolli operativi da stipularsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, tenuto anche conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 e dal comma 39 dell’articolo 80, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 recante la legge finanziaria per l’anno 2003.”
Atteso che il SASV - CNSAS ha formalmente richiesto il rinnovo della convenzione (documenti agli atti della Direzione Programmazione Sanitaria) e che è preminente la necessità di continuare a garantire l’attività di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, in stretta collaborazione con il Sistema Urgenza e Emergenza Medica – S.U.E.M. 118, si propone di rinnovare la convenzione con il SASV - CNSAS.
A tale scopo si propone di approvare lo schema tipo di convenzione di cui all’allegato A, quale parte integrante del presente provvedimento, e di incaricare il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria alla sottoscrizione, in nome e per conto della Regione del Veneto, della convenzione. La convenzione decorre dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, intendendosi ricomprese, a tutti gli effetti, le prestazioni rese nelle more del perfezionamento degli atti.
Si propone, altresì, di determinare in euro 2.350.000,00 l’importo del relativo finanziamento massimo previsto per il triennio 2022-2024 (750.000,00 per l’anno 2022 e 800.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024). L’importo annuo determinato per il triennio 2022-2024 risulta in aumento rispetto a quello previsto per l’anno 2021 che ammontava ad euro 700.000,00. L’aumento trova la sua motivazione nell’aumento delle spese sostenute soprattutto quelle relative ai premi assicurativi e nella stima delle spese assolutamente necessarie per il funzionamento in efficienza della struttura e per il raggiungimento degli obblighi di legge (in particolare l’attività di adeguamento ed ammodernamento delle dotazioni strumentali e logistiche), anche in riferimento ai sistemi di protezione richiesti a seguito dell’emergenza pandemica.
A questo fine occorre considerare che, a seguito della l.r. 19/2016, con dgr n. 102 del 7 febbraio 2022, la Giunta regionale ha autorizzato l'erogazione dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2022 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero e, con decreto n. 39 del 14 marzo 2022, il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, in esecuzione al citato atto giuntale, ha effettuato la programmazione degli interventi e dei relativi finanziamenti, per l’anno 2022, ove viene ad esserci la linea di spesa n. 135 denominata “Convenzione tra Regione Veneto e il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto” afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285, per un importo pari ad euro 2.250.000,00 inferiore al finanziamento necessario alla copertura delle obbligazioni di spesa che sorgono con l’approvazione della convenzione di cui al presente atto. Considerato che tra le linee di spesa di cui al ddr n. 39/2022 viene ad esserci la linea di spesa n. 286 “Rafforzamento del Sistema Sanitario Regionale” anch’essa afferente al capitolo 103285 che presenta sufficiente disponibilità, si propone con il presente atto di approvare la seguente variazione di budget di spesa della Gestione Sanitaria Accentrata anno 2022:
-variazione in diminuzione della linea di spesa n. 286 “Rafforzamento del Sistema Sanitario Regionale”, afferente al capitolo di bilancio regionale 103285, per euro 100.000,00;
-variazione in aumento sulla linea di spesa n. 135 denominata “Convenzione tra Regione Veneto e il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto”, afferente al capitolo di bilancio regionale 103285, relativa a quanto in oggetto per pari importo di euro 100.000,00.
Si incarica Azienda Zero dell’erogazione del finanziamento annuale secondo le modalità riportate nell’articolo 17 della convenzione come di seguito indicato:
-l’importo pari all’85% del finanziamento regionale, per l’anno 2022 a seguito della sottoscrizione della convenzione e per gli anni 2023 e 2024 entro il 31 marzo di ciascuna annualità;
-l’importo del 15% residuo, a saldo del finanziamento, su disposizione della Direzione Programmazione Sanitaria, previa approvazione del rendiconto - presentato da SASV – CNSAS entro il 28 febbraio dell’anno successivo - da parte del Coordinamento regionale emergenza urgenza (C.R.E.U.), entro il 30 giugno del medesimo anno successivo.
Si precisa che le risorse di entrambe le linee di spesa GSA sono già state erogate ad Azienda Zero, ai sensi della L.R. 19/2016, con decreto del Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR n. 6 del 22 aprile 2022.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la Legge 21 marzo 2001, n. 74;
Visto il Piano Socio-Sanitario Regionale 2019-2023; Vista la Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 11;
Visto l’art. 2 co. 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DELIBERA
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema tipo di convenzione fra la Regione del Veneto ed il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASV - CNSAS), avente ad oggetto l’attività di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, svolta nell’ambito del Sistema di Urgenza ed Emergenza Medica - SUEM 118, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che la convenzione sia di durata triennale, a decorrere dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, intendendosi ricomprese, a tutti gli effetti, le prestazioni rese nelle more del perfezionamento degli atti, e che le parti contraenti possano, se d’accordo, procedere al suo rinnovo triennale;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria alla sottoscrizione, in nome e per conto della Regione del Veneto, della convenzione di cui al punto 2.;
5. di approvare la seguente variazione di budget di spesa della Gestione Sanitaria Accentrata anno 2022:
-variazione in diminuzione della linea di spesa n. 286 “Rafforzamento del Sistema Sanitario Regionale”, afferente al capitolo di bilancio regionale 103285, per euro 100.000,00;
-variazione in aumento sulla linea di spesa n. 135 denominata “Convenzione tra Regione Veneto e il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto”, afferente al capitolo di bilancio regionale 103285, relativa a quanto in oggetto per pari importo di euro 100.000,00;
6. di assegnare al Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASV - CNSAS) per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione di cui ai punti 2. e 3. un finanziamento massimo complessivo pari ad euro 2.350.000,00 (euro 750.000,00 per l’anno 2022 e euro 800.000,00 per ciascuno degli anni 2023-2024);
7. di prevedere che alla copertura finanziaria di quanto disposto al punto 6. si provveda a carico dei finanziamenti della GSA previsti per la linea di spesa n. 0135 denominata “Convenzione tra Regione Veneto e il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto”, sul capitolo di spesa del bilancio di previsione dell’esercizio corrente n. 103285 di cui alla dgr n. 102 del 7 febbraio 2022 e al decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 39 del 14 marzo 2022, già erogati ad Azienda Zero;
8. di disporre che Azienda Zero provveda all’erogazione del relativo finanziamento a favore del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASV - CNSAS) secondo quanto riportato all’art. 17 della convenzione, come di seguito indicato:
-l’importo pari all’85% del finanziamento regionale, per l’anno 2022 a seguito della sottoscrizione della convenzione e per gli anni 2023 e 2024 entro il 31 marzo di ciascuna annualità;
-l’importo del 15% residuo, a saldo del finanziamento, su disposizione della Direzione Programmazione Sanitaria, previa approvazione del rendiconto - presentato da SASV – CNSAS entro il 28 febbraio dell’anno successivo - da parte del Coordinamento regionale emergenza urgenza (C.R.E.U.), entro il 30 giugno del medesimo anno successivo;
9. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta ulteriori spese a carico del bilancio regionale;
10.di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
11.di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria dell’esecuzione del presente atto; 12.di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale x.xx - Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx -
SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE
tra
REGIONE DEL VENETO
con sede legale in Xxxxxxxxx, 0000 – 30123 Venezia, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria dell’Area Sanità e Sociale, dr.
e
IL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO VENETO (SASV)
DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (CNSAS)
con sede legale in Via dell’Artigianato, 20/22 – 00000 Xxxxxxx, codice fiscale 93025610259, rappresentato dal Presidente pro tempore
ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della Legge Regionale n. 11 del 11 maggio 2015
PRESO ATTO CHE
ai sensi dell’art. 1, comma 1 della Legge Regionale n. 11/2015 la Regione del Veneto, in conformità alla Legge 21 marzo 2001, n. 74 "Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico" e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'articolo 29 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", riconosce e promuove l'attività del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto APS del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, di seguito denominato SASV-CNSAS, rivolta al soccorso, alla prevenzione e alla vigilanza della pratica delle attività alpinistiche, escursionistiche e degli sport in montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale dell'ambiente montano, ipogeo e di ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, ivi comprese le attività professionali o lavorative.
PRESO, INOLTRE, ATTO CHE
La Regione del Veneto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della Legge n. 74 e ss.mm.ii., si avvale del SASV-CNSAS per l'attuazione degli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale. Il SASV- CNSAS opera in stretta collaborazione con il Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica (S.U.E.M.), attivato
attraverso il numero unico 118 direttamente o per il tramite delle centrali operative del Numero unico di emergenza europeo 112 (NUE 112).
PRESO, INFINE, ATTO CHE
- la Legge Regionale n. 11 del 11 maggio 2015 dispone all’art. 8, comma 2, che i rapporti tra la Regione del Veneto ed il SASV-CNSAS siano regolati tramite convenzione a valenza triennale.
RICORDATO CHE
- il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), ai sensi della Legge 26 gennaio 1963, n. 91 e della Legge 24 dicembre 1985, n. 776, ha il compito di provvedere all’organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
- il CNSAS ed il proprio personale, ai sensi della Legge 18 febbraio 1992, n. 162, impiegato nelle operazioni di soccorso e nelle esercitazioni, può circolare con i veicoli e le unità cinofile occorrenti, in deroga ai divieti e alle limitazioni poste da leggi regionali e provinciali e dai regolamenti locali, anche in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali ed aree protette: possono altresì fare uso dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva di emergenza;
- il CNSAS, ai sensi della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e ss.mm.ii., per lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 1, comma 2, opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale (articolo 2, comma 1) e a tal fine le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dei principi stabiliti dall’atto di indirizzo e coordinamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1992, n. 76 individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, i soggetti di riferimento esclusivo per l’attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo (articolo 2, comma 2), oltre che stipulare, nell’ambito dell’organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS (articolo 2, comma 3) così come modificato dalla Legge n. 26/10, che disciplinano altresì la formazione, l’aggiornamento, e la verifica del personale del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le specifiche competenze del CNSAS (articolo 4, comma 3).
CONSIDERATO, ALTRESI’, CHE
- la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha sancito che “il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma attribuito al CNSAS del CAI, ed al Bergrettungs – Dienst (B.R.D) dell’Alpenverein
Sudtirol (AVS)” e che “al CNSAS e al B.R.D. spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità”;
- Il CNSAS, con l’approvazione della Legge 27 luglio 2004, n.186 – Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione e della Legge n. 119/07 – Disposizioni a favore del CNSAS, è stato ulteriormente riconosciuto quale organizzazione erogante un pubblico servizio;
- il CNSAS, con l’approvazione della Legge 26 febbraio 2010, n. 26 che dispone che “al fine di sviluppare l’efficacia dei servizi di elisoccorso in ambiente montano ovvero in ambienti ostili ed impervi del territorio nazionale da parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della Protezione Civile e dell’ENAC, è disciplinato l’utilizzo delle strumentazioni tecnologicamente avanzate, anche per il volo notturno, previa adeguata formazione del personale addetto”, può ulteriormente implementare la propria attività assieme a quelle delle Centrali Operative del S.U.E.M.118 sedi di servizi elisoccorso S.A.R.;
- il CNSAS, ai sensi del Decreto 30 aprile 1987, n. 3/053/13 del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, per individuazione delle unità cinofile da valanga da utilizzare in interventi di Protezione Civile, si avvale delle proprie unità cinofile da valanga;
- il CNSAS, ai sensi della Circolare 8 novembre 1994, n. 41/6821/M.3E del Ministro dei Trasporti D.G.A.C. e successive modificazioni – Disposizioni nazionali in materia di navigazione aerea per le operazioni di Elisoccorso in montagna (S.A.R. – Search and Rescue – Ricerca e Salvataggio), è soggetto di riferimento esclusivo per le società esercenti i servizi di elisoccorso in riferimento alla figura del Tecnico di Elisoccorso, tanto più considerati l’articolo 2 della Legge n. 74/2001, così come modificato dal DL 14/8/2020, convertito in legge dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, e l’articolo 2 comma 3 della Legge Regionale n. 11/2015;
- il CNSAS, ai sensi del Decreto 8 luglio 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, può avere in dotazione veicoli ad uso speciale predisposti per il soccorso sanitario e non sanitario.
CONSIDERATI, INFINE
- il Decreto 12 gennaio 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile - Adozione dell’intesa tra il Dipartimento e Regioni e Province Autonome prevista dall’art. 5 del Decreto 13 aprile 2011;
- il Decreto 25 novembre 2013 “Aggiornamento degli indirizzi per l’applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell’allegato n. 3 del Decreto del Capo di dipartimento del P.C. del 12 gennaio 2012”.
- il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: “Codice della protezione civile”
APPRESO CHE
- il CNSAS-SASV è iscritto all’Albo Regionale dei Gruppi Volontari di Protezione Civile con il codice PCVOL-05-C-2401-BL-01;
- il CNSAS-SASV uniformando il proprio statuto alla Legge n. 383/2000 è stato riconosciuto con Decreto n. 302 del 12 agosto 2013 quale Associazione di Promozione Sociale con iscrizione n. PS/BL0044.
PRESO ATTO CHE
- il CNSAS provvede dal 1954 nell’ambito regionale all’organizzazione di idonee iniziative tecniche e logistiche per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti per qualsiasi causa, nonché per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche, speleologiche di in genere delle attività ludico-sportive legate al tempo libero, ivi comprese le attività professionali così come recentemente disposto dalla Legge n. 26/10;
- il CNSAS-SASV opera attraverso le Delegazioni di Zona e, in particolare, la 2^ Zona Delegazione Dolomiti Bellunesi con competenza per le provincie di Belluno e Treviso organizzata in 19 Stazioni; l’11^ Zona Delegazione Prealpi Venete con competenza per le province di Padova, Verona e Vicenza organizzata in 6 Stazioni; la 6^ Zona Delegazione Speleologica organizzata in 3 Stazioni con competenza, vista la peculiarità dell’attività, per tutto il Veneto;
- il CNSAS-SASV si avvale di 28 Stazioni e Centri Operativi dislocati sul territorio, che hanno in dotazione mezzi ed attrezzature idonee a svolgere il soccorso negli ambiti ricordati e che garantiscono una copertura territoriale capillare attraverso l’operato di Operatori e Tecnici CNSAS, formati e certificati secondo quanto previsto dalla suddetta Legge 74/01 e ss.mm.ii. e dai Piani formativi ivi richiamati;
- il S.U.E.M. 118 di Belluno collabora dal 1988 con la 2^ Zona Delegazione Dolomiti Bellunesi e la 6^ Delegazione speleologica; il S.U.E.M. 118 di Treviso collabora dal 1993 con la 2^ Zona Delegazione Bellunese e la 6^ Delegazione Speleologica; il S.U.E.M. 118 di Verona collabora dal 2001 con la 11^ Delegazione Prealpi Venete per l’attività di soccorso ed elisoccorso e con la 6^ Delegazione Speleologica per l’attività di soccorso;
- il S.U.E.M. 118 di Padova ed il S.U.E.M. 118 di Vicenza collaborano, altresì, con la 11^ Delegazione Prealpi Venete e la 6^ Delegazione Speleologica per l’attività di soccorso;
- il territorio di competenza del servizio di soccorso ed elisoccorso (HEMS) in ambiente montano della Regione del Veneto, comprende l’intera provincia di Belluno, Treviso, Verona, Vicenza e parzialmente la provincia di Padova, presenta caratteristiche tali da richiedere l’utilizzo dell’elicottero in dotazione del
S.U.E.M. 118 in assetto SAR per l’effettuazione dei soccorsi, così come dimostra l’esperienza di collaborazione con il CNSAS;
- il territorio di competenza del servizio HEMS della Regione del Veneto comprende l’intero territorio regionale;
- i S.U.E.M. 118 detengono la responsabilità della gestione degli interventi sanitari di urgenza ed emergenza su tutto il territorio regionale nell’ambito dei protocolli esistenti;
- l’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti, l’U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (A.O.U.I.) di Verona svolgono attività HSAR in stretta collaborazione con il SASV-CNSAS, utilizzando le procedure e le dotazioni strumentali, oltre che le risorse umane dello stesso ed hanno attualmente in essere Convenzioni con il CNSAS per la cogestione dei Servizi HSAR, a titolo oneroso per le Aziende stesse così come previsto dall’art. 2 comma 3 della L.R. n. 11/15
Ciò premesso, tra le parti contraenti, come sopra rappresentate,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
ARTICOLO 2 – OGGETTO
1. La Regione del Veneto si avvale del SASV-CNSAS, per l’attuazione degli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo ed in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, in stretta collaborazione con il S.U.E.M. 118.
ARTICOLO 3 – SCENARIO OPERATIVO – CONCETTO DI AMBIENTE OSTILE ED IMPERVIO
1. Per interventi di soccorso ed elisoccorso SAR si intendono i soccorsi effettuati con o senza l’ausilio dell’elicottero, degli infortunati e pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, per qualsiasi causa, compreso l’eventuale recupero di salme, le ricerche di persone disperse in ambiente ostile ed impervio, non necessariamente di alta quota, che richiedono, per le particolari condizioni dei luoghi e dei tempi, l’impiego di personale appartenente ai ruoli del SASV - CNSAS esperto nelle tecniche alpinistiche, sciistiche, sci-alpinistiche, speleologiche e speleo-subacquee e certificato nelle rispettive tecniche di soccorso alpino e speleologico ai sensi della Legge n. 74/2001 e ss.mm.ii..
2. Ai fini della presente Convenzione sono considerati ambienti ostili ed impervi:
• vie alpinistiche;
• vie ferrate o sentieri attrezzati;
• vie in falesia o palestra d’arrampicata outdoor;
• valanghe e zone contermini anche su sedimi stradali;
• ghiaccio (ghiacciaio, cascata di ghiaccio, crepaccio, ecc.);
• piste da sci;
• terreno montano in genere (sentiero, bosco, ghiaione, ecc.);
• forra (gola, canyon, ecc.);
• grotta ed ambiente ipogeo naturale ed artificiale in genere (cavità, pozzo, condotta, lago, ecc.);
• impianto a fune (funivia, cabinovia, seggiovia, ecc.);
• altri terreni ostili ed impervi, ovvero ambienti confinati in casi particolari (scarpate stradali, ponteggi, ciminiere, abitazioni, ecc.).
3. L’area di intervento riguarda il territorio di competenza del SASV-CNSAS comprendente l’intero territorio montano, ipogeo e ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale e quello delle province e regioni contermini quando richiesto o necessario, sulla base di opportuni protocolli operativi concordati con le strutture competenti. Gli interventi, sulla base del contesto operativo, delle caratteristiche orografiche e morfologiche, degli accessi dei luoghi, delle condizioni metereologiche e della possibilità o meno dell’impiego del servizio di elisoccorso, saranno pianificati tra i responsabili del SASV-CNSAS e la Centrale Operativa (di seguito C.O.) del S.U.E.M. 118 o della Protezione Civile regionale secondo le modalità previste al successivo art. 4.
4. Il personale SASV- CNSAS in servizio attivo presso le basi S.U.E.M. 118 può effettuare, al fine di aumentare le proprie conoscenze e competenze di carattere sanitario, in accordo con la Direzione della C.O. ed in appoggio agli equipaggi sanitari, anche interventi di carattere primario e secondario, con o senza l’utilizzo dell’elicottero, al di fuori degli ambiti operativi sopra ricordati.
ARTICOLO 4 – ALLERTAMENTO E RICHIESTA DI INTERVENTO
1. Il SASV-CNSAS si impegna ad effettuare, su richiesta della C.O. S.U.E.M. 118 competente per territorio, tutti gli interventi di soccorso di cui all’articolo 2 della presente convenzione.
ARTICOLO 5 – DISCIPLINA DEL RAPPORTO
1. Il rapporto convenzionale è regolato dalle clausole della presente Convenzione e, per quanto non previsto, dal Codice Civile, dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, oltre che dall’ordinamento di riferimento dell’Amministrazione sanitaria e del SASV–CNSAS.
2. L’attività è svolta nei limiti e con le modalità stabilite dalla vigente legislazione, dalle direttive nazionali e regionali in materia e dalla presente convenzione, oltre che dalle direttive e procedure operative proprie del SASV-CNSAS e di quelle della società esercenti i servizi di elisoccorso e di quelle convenzionate ai sensi dell’art. 2, comma 4 della L.R. n. 11/15.
3. Le responsabilità della gestione tecnico–operativa del servizio di soccorso ed elisoccorso, di cui alla presente Convenzione, fanno capo, per le rispettive competenze, al Direttore del S.U.E.M. 118 competente per territorio e al Delegato di Zona, ovvero alle Stazioni SASV - CNSAS, fatte salve le competenze specifiche attribuite al Direttore Operativo (FOPH – Flight Operations Post – Holder) della società esercente il servizio di elisoccorso e quelle attribuite al referente tecnico del servizio di elisoccorso del SASV– CNSAS.
4. Le Aziende U.L.S.S. 1 e 2 e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona stipulano una apposita convenzione a titolo oneroso con la Delegazione SASV-CNSAS Alpina competente per territorio, relativa alle prestazioni delle figure tecniche di servizio attivo di cui alla Legge n. 74/2001 e ss.mm.ii., delle attrezzature e materiali strettamente attinenti al servizio di elisoccorso, oltre gli apparati radio, l’hardware ed
il software necessario e complementare a quello in uso alla C.O., ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge Regionale n. 11/2015. Le nuove convenzioni devono uniformarsi ai principi gestionali ed operativi già praticati e consolidati nelle vigenti convenzioni. La convenzione con l’Azienda ULSS 2 dovrà prevedere la possibilità di impiegare il tecnico di elisoccorso anche in attività sperimentali e/o temporanee in particolari periodi dell’anno, secondo un programma definito dal Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza, presso la base di elisoccorso dell’Azienda Ospedaliera di Padova, con compensazione del relativo onere da parte dell’Azienda beneficiaria.
5. L’Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica e l’Azienda Ospedaliera di Padova stipulano una apposita convenzione a titolo non oneroso con la Delegazione SASV-CNSAS Alpina competente per territorio, per la disciplina dei rapporti operativi. Le nuove convenzioni devono uniformarsi ai principi gestionali ed operativi già praticati e consolidati nelle vigenti convenzioni.
ARTICOLO 6 – PRESTAZIONI DI CARATTERE SANITARIO E NON SANITARIO
1. Le prestazioni di intervento sanitario oggetto della presente Convenzione comprendono gli interventi d’urgenza, primo soccorso, soccorso assistito, soccorso avanzato e recupero con o senza personale sanitario, comprendenti il recupero ed il trasporto di persone ferite, dei soggetti in imminente pericolo di vita e/o a rischio di evoluzione sanitaria o decedute in ambiente ostile e impervio, dal luogo dell’evento alla struttura sanitaria o al mezzo di soccorso indicato dalla C.O. del S.U.E.M. 118 competente per il territorio.
2. Le prestazioni di intervento non sanitario oggetto dalla presente Convenzione comprendono, altresì gli interventi di urgenza, soccorso, recupero e trasporto, con o senza personale sanitario, di persone illese minacciate da un’imminente pericolo o, in ogni caso, di persone che si trovano in qualsivoglia difficoltà a causa dell’ambiente ostile ed impervio (ambiente e condizioni climatiche, morfologia del terreno, quota, accessi e/o collegamenti, difficoltà tecnico-operative incontrate, scadenza delle efemeridi in relazione alla durata dell’attività coinvolta e/o alle altre situazioni contingenti) dal luogo dell’evento alla struttura o al mezzo di soccorso indicato dalla C.O. del S.U.E.M. 118 competente per territorio.
3. Le prestazioni di cui ai commi precedenti sono rese dal SASV–CNSAS senza richiedere nessun onere agli assistiti e sono rese a favore di tutti i cittadini italiani e stranieri presenti stabilmente o occasionalmente sul territorio regionale e, in casi particolari, sul territorio delle province e delle regioni contermini.
4. Le prestazioni di cui ai commi precedenti sono rese dal SASV–CNSAS senza richiedere nessun onere alle Aziende U.L.S.S. essendo già finanziate con la presente convenzione.
5. Le Aziende U.L.S.S. sede di S.U.E.M. 118 provvedono all’addebito ai cittadini dei costi relativi agli interventi di carattere sanitario e non sanitario svolti dal personale SASV–CNSAS con o senza il concorso dell’elicottero, secondo le previsioni della D.G.R.V. n. 1411 del 6 settembre 2011 e ss.mm.ii..
ARTICOLO 7 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo precedente il SASV–CNSAS mette a disposizione di ciascuna C.O. del S.U.E.M. il proprio personale opportunamente addestrato e certificato, che viene utilizzato secondo le procedure previste dagli specifici Protocolli Operativi, adottati dalle stesse C.O. e dalle Delegazioni del SASV–CNSAS ed applicati dalle basi del S.U.E.M. 118 e dalle Stazioni SASV–CNSAS.
2. Tra ciascuna C.O. del S.U.E.M. della Regione del Veneto e la Delegazione SASV–CNSAS territorialmente competente laddove non fossero già vigenti specifici Protocolli Operativi deve essere concordato entro 3 mesi dall’entrata in vigore della presente convenzione, un apposito Protocollo Operativo che stabilisca i parametri quali-quantitativi con i quali il SASV–CNSAS si impegna ad erogare i servizi di soccorso alpino e speleologico; tale protocollo deve anche intendersi quale Carta dei servizi del SASV- CNSAS in coerenza con quanto stabilito dal D.P.C.M. del 19 maggio 1995.
3. Il SASV–CNSAS assicura, altresì, un servizio di reperibilità presso le singole Stazioni SASV–CNSAS organizzate in tal senso con turnazioni senza soluzione di continuità. L’organizzazione della reperibilità propria di ciascuna Delegazione e dei numeri di riferimento esclusivi deve essere portata a conoscenza delle
C.O. del S.U.E.M. 118.
4. Il SASV–CNSAS, così come previsto dall’art. 5, comma 4, per tramite delle proprie Delegazioni Alpine, garantisce a titolo oneroso alle Aziende U.L.S.S. sede di elisoccorso SAR la presenza in servizio attivo delle figure tecniche di cui alla Legge n. 74/2001 e ss.mm.ii. ovvero del Tecnico di Centrale, del Tecnico di Elisoccorso, dell’Unità Cinofila da Valanga, oltre alla fornitura delle attrezzature e materiali strettamente attinenti al servizio di elisoccorso, con i tempi e le modalità previste dalle convenzioni stipulate con le singole Aziende U.L.S.S. L’onere di tali prestazioni non è compreso nella presente convenzione.
5. Per i soccorsi svolti dalla Delegazione Speleologica, presso la sede del S.U.E.M. delle Aziende sanitarie di cui all’art. 5, paragrafi 4 e 5, è predisposto e mantenuto a disposizione un kit di farmaci necessari per gli interventi di medio/alta complessità, identificati in un elenco concordato tra il Delegato della Delegazione stessa ed il Direttore del Dipartimento funzionale regionale S.U.E.M. 118. In caso di urgenza il SUEM mette a disposizione del SASV–CNSAS il kit farmacologico, oltre ad eventuali altre dotazioni sanitarie necessarie per l’intervento, assicurandone il trasporto fino al punto più prossimo al luogo dell’evento raggiungibile dai propri mezzi. La Delegazione Speleologica garantisce che la somministrazione dei farmaci avverrà esclusivamente sotto il diretto controllo di un medico del SASV–CNSAS e che tutto il materiale non utilizzato sarà reso al SUEM 118 che lo ha fornito.
ARTICOLO 8 – MISSIONI DI SOCCORSO ED ELISOCCORSO S.A.R.
1. In caso di necessità di intervento la C.O. del S.U.E.M. 118, all’atto della chiamata di soccorso, allerterà tempestivamente la Stazione SASV–CNSAS competente per il territorio o la Stazione contermine con la quale l’intervento stesso deve essere coordinato.
2. Per il coordinamento degli interventi e delle operazioni di soccorso, la C.O. del S.U.E.M. 118 farà riferimento alle figure designate dal SASV–CNSAS o, se presenti, al Tecnico di Centrale e/o al Tecnico di
Elisoccorso e all’Unità Cinofila Valanga in servizio attivo. A detto personale faranno capo le decisioni relative alle modalità di intervento e di allertamento delle squadre a terra, tenuto in ogni caso conto degli specifici Protocolli Operativi e della catena di comando propria del SASV – CNSAS.
3. La priorità degli interventi nelle missioni di elisoccorso S.A.R. è comunque riservata a quelli di emergenza sanitaria e di imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, su decisione della C.O. del
S.U.E.M. 118, assunta sulla scorta delle notizie acquisite, tenuto anche espressamente conto dei tempi e dei luoghi in cui è avvenuto l’evento, sentito il personale SASV–CNSAS di cui al comma precedente. In caso di più richieste di soccorso che giungano contemporaneamente alla C.O. del S.U.E.M. 118, la priorità di intervento è stabilita dal medico coordinatore sulla base dei criteri clinici o situazionali e dei relativi Protocolli Operativi in uso presso le C.O.
4. Qualora l’elicottero competente per il territorio non fosse disponibile, ovvero inefficace per prestazioni complessive (autonomia di volo, capacità di trasporto personale SASV–CNSAS, ecc.) sarà allertato dalla
C.O. del S.U.E.M. 118 un altro mezzo aereo dando priorità all’elicottero con equipaggio SAR prossimo al luogo dell’evento.
5. La decisione finale circa la fattibilità della missione è competenza esclusiva del pilota dell’elicottero, al quale è rimessa la valutazione della sussistenza delle condizioni che consentono le operazioni di decollo, volo e atterraggio. Le modalità di attuazione delle varie fasi del soccorso (pattini a terra, hovering, verricello, gancio baricentrico) saranno concordate tra l’equipaggio di condotta, tecnico di elisoccorso, medico di bordo, eventualmente sentito, se necessario, il Capo Stazione SASV–CNSAS o il suo delegato.
6. L’accertamento della natura non sanitaria dell’intervento spetta al medico del servizio di elisoccorso o del
S.U.E.M. 118 o in sua assenza, al medico del SASV–CNSAS od al medico del Pronto Soccorso che constata l’incolumità della persona soccorsa.
7. L’intervento si intende di carattere non sanitario anche quando l’utente rifiuta la prestazione sanitaria.
8. Le modalità di intervento relative a richieste che sin dall’origine concernono il recupero salme, sono decise d’intesa con il personale SASV–CNSAS addetto al servizio di elisoccorso e/o dalla Stazione di competenza, che autorizzerà la missione d’intesa con la C.O. del S.U.E.M. 118 una volta ottenuti, quando necessari, i relativi nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria.
9. Il SASV–CNSAS per ciascun intervento di soccorso e/o elisoccorso redige un proprio rapporto informativo di intervento e trasmette con cadenza almeno bimestrale alle CO S.U.E.M. 118 i dati relativi ai servizi con onere a carico dell’utenza, per qualsiasi utilizzo inerente il servizio oggetto della Legge Regionale n. 11/2015 e della presente convenzione, ivi inclusa l’ottemperanza alla D.R.G.V. n. 1411 del 6 settembre 2011. Gli altri rapporti informativi vengono messi a disposizione della Regione del Veneto e delle
C.O. S.U.E.M. 118 previa formale richiesta.
ARTICOLO 9 – FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE
1. Al fine della realizzazione degli obbiettivi del Servizio Sanitario Regionale, il SASV–CNSAS anche in funzione delle competenze e funzioni ascrittegli dalla legge ed in funzione delle peculiarità delle missioni di soccorso ed elisoccorso, deve impiegare personale formato e certificato.
2. Il SASV–CNSAS provvede alla formazione, qualificazione e certificazione tecnica e sanitaria del proprio personale per tramite delle Scuole Nazionali, ovvero delle Scuole Regionali di Soccorso Alpino e Speleologico (Scuola Regionale Soccorso Alpino, Scuola Interregionale Soccorso Speleologico, Scuola Regionale Formazione Sanitaria, Scuola Regionale Forre, Scuola Regionale Unità Cinofile da Valanga, da Superficie da Macerie e Molecolari, Scuola Regionale Disostruzione e Scuola Regionale Speleosub) e della Commissione Tecnica di cui all’articolo 3 della L.R. 11/15. Gli organismi sopra richiamati, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 11/15, sono anche i riferimenti tecnici, scientifici e didattici per l’individuazione di esperti da nominare in organismi regionali o di enti locali.
4. Il SASV – CNSAS, anche ai sensi dell’art. 4 comma 3 della Legge n. 74/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 2, comma 3 della Legge Regionale n. 11/2015, provvede alla formazione, aggiornamento e verifica del personale del S.U.E.M. 118 alle operazioni in ambiente ostile ed impervio in base a propri piani formativi e, sulla base di specifici accordi con le Direzioni delle C.O. del S.U.E.M. 118. Tale attività è svolta a titolo non oneroso, essendo ricompresa tra quelle finanziate dalla presente convenzione.
ARTICOLO 10 – RISORSE UMANE, STRUMENTALI ED ATTREZZATURE SASV – CNSAS
1. Il SASV–CNSAS, attraverso le proprie stazioni ed i propri Operatori e Tecnici di Soccorso Alpino e Speleologico, si impegna a mettere a disposizione per l’attuazione del servizio di soccorso ed elisoccorso, le proprie risorse strumentali, mezzi, attrezzature di soccorso alpino e speleologico ivi compresi i ponti radio ed i relativi apparati radio, software ed hardware in uso alle Stazioni e alle Delegazioni.
2. Il SASV–CNSAS mette a disposizione della Regione del Veneto le risorse di cui sopra per la formazione, l’addestramento e l’aggiornamento del personale sanitario del S.U.E.M. 118 ai sensi dell’articolo 4 comma 3 della Legge n. 74/2001 e ss.mm.ii. e dell’articolo 2, comma 3 della Legge Regionale n. 11/2015.
3. Il SASV–CNSAS si impegna a dotare, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, il proprio personale di idoneo abbigliamento tecnico uniforme prediligendo capi ad elevata visibilità.
ARTICOLO 11 – COLLABORAZIONI DIVERSE
1. La Regione del Veneto coinvolge obbligatoriamente il SASV–CNSAS, tramite i referenti da questi indicati, nella stesura ed approvazione delle Convenzioni e/o dei Protocolli Operativi stipulati con altri Enti, a livello provinciale e/o regionale, che riguardino le attività di cui agli artt. 2) e 3) della presente Convenzione.
2. La Regione del Veneto, per il tramite di Azienda Zero, coinvolge obbligatoriamente il SASV–CNSAS con l’inserimento nella Commissione Tecnico/Consultiva per la stesura del capitolato d’appalto e nella Commissione aggiudicatrice del servizio di elisoccorso dei referenti dallo stesso indicati.
3. La Regione del Veneto concede al SASV–CNSAS l’utilizzo a titolo non oneroso dei supporti orto- cartografici, base dati, elaborazioni, consulenze relative al territorio di cui dispone previa motivata domanda alla Direzione regionale competente. La Regione provvede inoltre ad acquisire e rendere disponibile al SASV-CNSAS, per il tramite del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza, una cartografia di dettaglio dell'area montana e dei relativi sentieri, disponibile per le Centrali Operative del SUEM e per apparecchiature mobili.
4. In riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, così come modificato ed integrato dai successivi Decreti e Circolari applicative, la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto concorda con il SASV–CNSAS il programma degli accertamenti e dei controlli di idoneità ivi previsti cioè la sorveglianza sanitaria ed il controllo sanitario. In particolare:
a) La sorveglianza sanitaria, tenuto conto delle determinazioni effettuate in merito della Scuola di cui all’articolo 3 della Legge Regionale n. 11/2015, per il personale SASV–CNSAS di cui alla Legge n. 74/2001 e ss.mm.ii. in servizio presso le basi di elisoccorso, comprensive delle analisi e degli esami diagnostici eventualmente richiesti, viene effettuata senza oneri a carico del SASV–CNSAS direttamente dalle Aziende
U.L.S.S. territorialmente competenti per il servizio di elisoccorso o indirettamente, riconoscendo al SASV– CNSAS gli eventuali oneri sostenuti attraverso le convenzioni di cui all’art. 2, comma 3 della Legge Regionale n. 11/2015.
b) Il Controllo sanitario per il restante personale SASV–CNSAS di cui alla Legge n. 74/2001 e ss.mm.ii., tenuto conto delle determinazioni effettuate in merito dalla Scuola di cui all’articolo 3 della Legge Regionale
n. 11/2015, viene effettuato su base triennale accertando l’idoneità prevista dal D.M. del 18 febbraio 1982 “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica” (G.U. n. 63 del 5 marzo 1982), mediante gli accertamenti di cui all’Allegato B, che costituisce parte integrante della presente convenzione. Le spese relative a tali accertamenti ed agli ulteriori accertamenti diagnostici che si rendessero necessari verranno sostenute dal SASV–CNSAS; i relativi oneri sono compresi nel corrispettivo erogato dalla Regione del Veneto ai sensi della presente convenzione.
6. La Regione del Veneto garantisce, tramite le Aziende U.L.S.S., le vaccinazioni contro la Tick-Borne Encephalitis (TBE) e contro l’epatite C per il personale SASV– NSAS che ne faccia richiesta, provvedendo all’organizzazione delle stesse, secondo proprie modalità gestionali che devono comunque considerare la dislocazione territoriale delle Stazioni SASV – CNSAS e del rispettivo personale.
7. Tutto il personale SASV-CNSAS che opera interventi di soccorso nell’ambito della presente convenzione deve aver adempiuto a tutti gli obblighi vaccinali previsti dalla Legge ed applicabili alla specifica attività.
ARTICOLO 12 – ASSICURAZIONI
1. La Ditta esercente il servizio di elisoccorso, secondo quanto già previsto dal vigente Capitolato Speciale d’Appalto per il Servizio di Elisoccorso e dei conseguenti contratti di servizio stipulati con le U.L.S.S.
interessate, assicura tutto il personale SASV– CNSAS secondo le condizioni di polizza generali e particolari ivi previste.
2. La Regione del Veneto riconosce al SASV–CNSAS gli oneri sostenuti per l’assicurazione sugli infortuni relativa a tutto il personale SASV–CNSAS che effettua l’attività disciplinata dalla presente Convenzione.
3. La copertura per la RCT per il personale del SASV–CNSAS, relativa alle attività di soccorso effettuate con e senza l’ausilio dell’elicottero, viene prestata dalle Aziende U.L.S.S. sottoscrittrici delle convenzioni di cui all’art. 5, commi 4 e 5, della presente convenzione, secondo le modalità ed i limiti applicati al proprio personale, come delineati dalla DGRV n. 573 del 10 maggio 2011 e successivi provvedimenti, oltre alle tutele previste dal contratto assicurativo RCT/O in vigore per il Servizio Sanitario Regionale della Regione del Veneto stipulato dall’Azienda.
ARTICOLO 13 – RADIOCOLLEGAMENTI E COMUNICAZIONI
1. Il SASV–CNSAS, in relazione alle modalità di allertamento da parte delle C.O. del S.U.E.M. 118 del personale reperibile e/o in servizio attivo presso le basi di elisoccorso, adotta un sistema misto apparati cellulari portatili/sistema messaggistica con modalità sms ed apparati radio/cercapersone. Al fine di rendere efficace il sistema di allertamento viene creata apposita banca dati presso ciascuna delle C.O. del S.U.E.M. 118 che viene periodicamente aggiornata.
2. Il SASV–CNSAS, in riferimento alle problematiche di collegamento fra le squadre impegnate nella missione di soccorso ed i centri operativi SASV–CNSAS (Stazioni e loro personale, automezzi, centri mobili di coordinamento, centri di coordinamento avanzato, ecc.), si avvale della propria rete radio al fine di consentire una continua informazione tra personale SASV–CNSAS e le C.O. del S.U.E.M. 118.
3. Il SASV–CNSAS può utilizzare in caso di necessità, per le attività oggetto della presente convenzione, le frequenze e gli apparati in uso ai S.U.E.M. 118 della Regione del Veneto che a tal fine trasmette la relativa documentazione tecnica delle frequenze. Parimenti, il S.U.E.M. 118 può utilizzare le frequenze e la rete radio SASV–CNSAS ivi incluso l’utilizzo di apparati radio base collocati nelle stesse C.O. del S.U.E.M. 118.
4. La Regione del Veneto, anche ai sensi dell’art. 4, comma 1 della Legge Regionale n. 11/2015, concede al SASV–CNSAS, senza oneri per lo stesso, di installare a proprie spese gli apparati della propria rete radio nei siti che ospitano le reti di diffusione radio della Regione, promovendo altresì le opportune intese fra lo stesso SASV–CNSAS e gli Enti locali e i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la stipula di convenzioni per la concessione in comodato d’uso dei rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggiamento e alimentazione.
5. La Regione del Veneto, per tramite delle proprie competenti Direzioni, garantisce la manutenzione ordinaria e straordinaria dei ponti radio del SASV–CNSAS o, indirettamente, riconoscendo al SASV– CNSAS gli eventuali oneri sostenuti nei limiti previsti dalla presente convenzione.
A tal fine la Regione del Veneto garantisce il concorso dell’elicottero in servizio con funzioni di antincendio boschivo e protezione civile.
La Regione del Veneto fornisce, senza onere per il SASV–CNSAS, il supporto degli Uffici regionali competenti in materia per le attività di progettazione finalizzate a migliorare ed ottimizzare la prestazione della rete radio.
ARTICOLO 14 – ISTITUZIONE CENTRALE 112
1. Nel caso di istituzione sul territorio regionale della Centrale Unica di Risposta (CUR) a cui afferiscono le chiamate del numero unico europeo (NUE) 112, la Regione del Veneto dispone affinché il SASV – CNSAS, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 11/2015, partecipi alla stesura dei protocolli operativi interforze inerenti le modalità per la gestione delle chiamate e l’inoltro delle stesse alle Centrali operative di secondo livello, nonché al monitoraggio delle relative attività.
ARTICOLO 15 – PREVENZIONE E DIFFUSIONE DELLE FINALITA’ DI ISTITUTO DEL
S.U.E.M. 118 E DEL SASV – CNSAS
1. Il SASV–CNSAS si impegna a diffondere come numero unico di chiamata il 118 su tutto il territorio di competenza della Regione del Veneto. Il SASV–CNSAS si impegna, altresì, a veicolare per mezzo di idonei supporti le finalità di istituto e le modalità operative del S.U.E.M. 118.
2. La Regione del Veneto si impegna a diffondere per mezzo di idonee iniziative le finalità di istituto del SASV–CNSAS con particolare riferimento all’informazione, alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche, delle attività speleologiche e speleo subacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali e/o lavorative svolte in ambiente montano, ipogeo, in ambiente ostile ed impervio del territorio regionale.
3. La Regione del Veneto si impegna ad inserire nelle pubblicazioni tematiche e/o monografiche di carattere istituzionale riferite all’ambiente montano e nel web regionale sezioni dedicate ed il link al sito e/o alla pagina dei social network indicati dal SASV–CNSAS.
4. La Regione del Veneto, congiuntamente al SASV–CNSAS, cura la periodica diffusione alla stampa di informazioni atte ad illustrare il perseguimento delle finalità della presente Convenzione ed, in particolare, a rappresentare l’attività di soccorso e l’attività di informazione e prevenzione rivolta alla cittadinanza.
ARTICOLO 16 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Nell’esecuzione della presente Convenzione, le parti si impegnano a rispettare le disposizioni previste dal Regolamento 2016/679/UE e dalle disposizioni nazionali in vigore sul trattamento dei dati personali, tra cui il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii..
Il Responsabile del trattamento dei dati sono i soggetti indicati in premessa o loro delegati.
2. Il SASV–CNSAS, a fronte della particolare attività di soccorso prestata, può, nella persona del suo Presidente (pro-tempore) o dei Delegati (pro-tempore), trasmettere informazioni relative alle azioni di soccorso solo ed esclusivamente in riferimento alle modalità di intervento nel pieno rispetto del Regolamento
2016/679/UE e dalle disposizioni nazionali in vigore sul trattamento dei dati personali, tra cui il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii..
3. Tutto il personale del SASV–CNSAS è tenuto all’obbligo di segretezza su tutta l’attività svolta e su ogni notizia relativa all’attività del S.U.E.M. 118 e dell’Azienda U.L.S.S., di cui lo stesso venisse a conoscenza durante o per effetto dello servizio.
4. A tutto il personale del SASV–CNSAS è fatto obbligo di non rilasciare alcuna dichiarazione agli organi di stampa non preventivamente concordata con il responsabile della C.O. competente per il territorio su ogni notizia relativa all’attività del S.U.E.M. 118 e dell’Azienda U.L.S.S., di cui lo stesso venisse a conoscenza durante o per effetto del servizio.
ARTICOLO 17 – CRITERI E MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DEL SASV – CNSAS
1. Per le prestazioni oggetto della presente Convezione si procede come segue:
• La Regione del Veneto, per il tramite di Azienda Zero, provvede all’erogazione al SASV–CNSAS di un finanziamento massimo di euro 750.000 per l’anno 2022 e di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
• Il SASV–CNSAS provvede annualmente a redigere e far pervenire alla Regione del Veneto una dettagliata relazione indicante l’uso delle risorse impiegate.
2. Il SASV CNSAS è tenuto a presentare al Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto entro il 28 febbraio di ogni anno, fatte salve deroga espressamente concessa su motivata richiesta del SASV – CNSAS:
• una relazione descrittiva delle attività annuali svolte con riferimento all’attività operativa e addestrativa;
• il rendiconto delle spese effettivamente sostenute ed il preventivo di spesa per l’esercizio successivo con l’utilizzo dello schema di cui all’ALLEGATO A, che costituisce parte integrante della presente convenzione.
3. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 5, previa presentazione del preventivo di spesa da parte del SASV – CNSAS e previa approvazione da parte del Coordinamento regionale emergenza urgenza (C.R.E.U.), Azienda Zero provvede all’erogazione allo stesso dell’importo pari al 85% del finanziamento regionale, per l’anno 2022 a seguito della sottoscrizione della convenzione e per gli anni 2023 e 2024 entro il 31 marzo di ciascuna annualità.
4. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 5, l’importo del 15% residuo, a saldo del finanziamento, viene erogato, per ciascuna annualità, da Azienda Zero, su disposizione della Direzione Programmazione Sanitaria, previa approvazione del rendiconto da parte del Coordinamento regionale emergenza urgenza (C.R.E.U.) entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui il finanziamento regionale si riferisce.
5. L’importo complessivo liquidato al SASV–CNSAS di cui ai precedenti commi 3 e 4, non può eccedere l’importo previsto al comma 1.
ARTICOLO 18 – DURATA E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
1. La presente Convenzione entra in vigore alla data del 1 gennaio 2022 e ha la durata di 3 (tre) anni, intendendosi ricomprese, a tutti gli effetti, le prestazioni rese nelle more del perfezionamento degli atti. Le parti, se d’accordo, possono procedere al suo rinnovo per analogo periodo.
2. In riferimento alle cause e alle modalità di risoluzione del contratto, si fa esplicito rinvio alle norme vigenti in materia.
ARTICOLO 19 – PENALI
1. In caso di mancato rispetto di quanto disposto dall’articolo 16, commi 3 e 4, la Regione applica al SASV – CNSAS una penale di euro 250 (cinquecento/00) per ciascun episodio, da trattenersi sul saldo del finanziamento di cui all’art. 17, comma 4.
ARTICOLO 20 – CONTROVERSIE
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti derivanti dall’applicazione della presente Convenzione, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, il Foro competente è quello di Venezia.
ARTICOLO 21 – REGISTRAZIONE
1. La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso a cura e a spese della parte che ha avuto interesse alla registrazione, tenuto conto dell’articolo 7 della Legge n. 91/1963.
ARTICOLO 22 – ALLEGATI
1. Allegato A: Prospetto delle voci di spesa per la rendicontazione e il preventivo di spesa.
2. Allegato B: Prospetto dei parametri previsti dalla Scuola di cui all’art. 3 della Legge Regionale n. 11/2015 per il controllo sanitario a favore dei volontari.
La presente Convenzione è stata letta, approvata articolo per articolo, con le premesse e sottoscritta digitalmente dalle parti.
Venezia,
Per la Regione del Veneto
Il Direttore Direzione Programmazione Sanitaria
Belluno,
Per il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Il Presidente
ALLEGATO A
Prospetto voci di spesa per la rendicontazione e il preventivo di spesa. | |
1 | ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO, ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA E LOGISTICA, MISSIONI DI SOCCORSO. |
1.1 | Livello Stazione e Interstazione. |
1.1.1 | Formazione (Esercitazioni e addestramenti teorici e pratici) |
1.1.2 | Riunioni, Organizzazione, Attività istituzionali |
1.1.3 | Missioni di soccorso |
1.2 | Livello Delegazione |
1.2.1 | Formazione (Esercitazioni e addestramenti teorici e pratici) |
1.2.2 | Riunioni, Organizzazione, Attività istituzionali |
1.2.3 | Missioni di soccorso |
1.3 | Livello Regionale |
1.3.1 | Formazione (Esercitazioni e addestramenti teorici e pratici) |
1.3.2 | Riunioni, Organizzazione, Attività istituzionali |
1.3.3 | Missioni di soccorso |
1.4 | Livello Nazionale |
1.4.1 | Formazione (Esercitazioni e addestramenti teorici e pratici) |
1.4.2 | Riunioni, Organizzazione, Attività istituzionali |
1.4.3 | Missioni di soccorso |
2 | ATTIVITA’ GESTIONALE DIRETTIVA, AMMINISTRATIVA, TECNICA ED ORGANIZZATIVA. |
2.1 | Personale dipendente. |
2.2 | Collaborazioni, consulenze e indennità. |
2.3 | Spese bancarie. |
2.4 | Spese postali |
2.5 | Tasse e imposte. |
2.6 | Fondo di solidarietà. |
2.7 | Assicurative. |
2.8 | Telefoniche. |
2.9 | Fitti e locazioni. |
2.10 | Spese mediche e veterinarie. |
2.11 | Acqua, metano, illuminazione ed energia, pulizie, rifiuti. |
2.12 | Carburanti. |
2.13 | Cancelleria. |
2.14 | Mangimi |
2.15 | Varie. |
3 | ATTIVITA’ DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI E LOGISTICHE. |
3.1 | Attività di adeguamento e ammodernamento del materiale alpinistico, sanitario e specifico di soccorso. |
3.1.0 | Materiale e attrezzatura alpinistica, tecnica, sanitaria e dpi. |
3.1.1 | Manutenzione. |
3.2 | Attività di adeguamento e ammodernamento della tecnologia della comunicazione. |
3.2.0 | Ponti radio, apparati radio, radio base e veicolari, telefoni, arva, gps e similari. |
3.2.1 | Manutenzione. |
3.3 | Attività di adeguamento e ammodernamento dei mezzi e automezzi. |
3.3.0 | Mezzi diversi. |
3.3.1 | Manutenzione. |
3.4 | Attività di adeguamento e ammodernamento delle attrezzature e delle sedi e dei magazzini. |
3.4.0 | Immobilizzazioni, hardware, software, fotocopiatrici, proiettori e videoproiettori diversi, arredi e mobilio diverso. |
3.4.1 | Manutenzione. |
4 | ATTIVITA' RIVOLTE ALLA PREVENZIONE DI INCIDENTI ALPINISTICI, SPELEOLOGICI E DI QUELLI LEGATI ALL’ATTIVITA’ DEL TEMPO LIBERO SVOLTA IN AMBIENTE OSTILE ED IMPERVIO, DIFFUSIONE E CONOSCENZA DELLE FUNZIONI E DELL’ATTIVITA’ DEL C.N.S.A.S. SVOLTA IN AMBITO REGIONALE. |
4.0 | Opuscoli e supporti cineinformatici. |
4.1 | Pubblicazioni e attività promozionale diversa. |
ALLEGATO B
Controllo sanitario del personale SASV – CNSAS
Il controllo sanitario degli Operatori Soccorso Alpino e Tecnici Soccorso Speleologico viene effettuato con cadenza triennale mediante gli accertamenti richiesti per il rilascio dei certificati previsti per gli sport agonistici di cui alla “tabella B” del D.M. n. del 18 febbraio 1982 “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica” (G.U. n. 63 del 5 marzo 1982), che consistono in:
• elettrocardiogramma con test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro
• esame completo urine
• spirometria semplice
• visita medica
• controllo audio-visivo (Controllo del tabellone a 4 mt e percezione suono non strumentale)
copia cartacea composta di 24 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da XXXXXXX XXXXXXX, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter X.Xxx 7/3/2005 n. 82