Durata del Protocollo. Il presente Protocollo avrà la durata di tre anni a partire dalla data di stipula del presente atto, con facoltà di rinnovo alla scadenza con successivo accordo tra le Parti. Le Parti potranno effettuare una verifica delle attività svolte e, sulla base delle stesse, oltre che sulle specifiche esigenze mirate, convenire una revisione del programma ogni qualvolta lo riterranno opportuno e, in ogni caso, al termine di ogni anno scolastico.
Durata del Protocollo. Il presente Protocollo si applica nell’anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono previste misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente atto sarà oggetto di aggiornamento tra le parti. - Nel prendere atto delle possibili difficoltà, in termini di organizzazione della didattica, derivanti dalla cessazione degli incarichi conferiti al personale a tempo determinato fino al 30 dicembre, il Ministero si impegna in relazione all’andamento del quadro epidemiologico e ad individuare le soluzioni più efficaci ad assicurare l’erogazione dell’offerta formativa in presenza nell’intero anno scolastico 2021/2022 anche in termini di recupero degli apprendimenti, ove necessario; CPIA 1 PISA - AOO - PR. E. N. 0004215 DEL 18/08/2021 - VII - Ferme restando le diversità di valutazione delle parti in merito alle modalità con cui è stato disciplinato l’obbligo del green pass, il Ministero si impegna ad aprire una fase di confronto in merito alle proposte e osservazioni delle organizzazioni sindacali, anche in vista della conversione in legge del decreto legge n. 111/2021. Nell’immediato il Ministero si impegna, previa informativa alle XX.XX., a fornire supporto ed indicazioni applicative ai dirigenti scolastici, al personale ed alle istituzioni scolastiche sugli aspetti applicativi della normativa sopravvenuta; - Il Ministero si impegna a consultare gli organi tecnici competenti (CTS, Commissario straordinario per l’emergenza sanitaria,…) in relazione a casi concreti che si possano verificare e sui quali si renda necessario acquisire l’orientamento qualificato degli organi preposti; - il Ministero si impegna a dare indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali affinché, in organico di fatto, o nell’ambito delle risorse finanziarie da assegnare alle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 58, comma 4 ter del DL n. 73/2021, sia possibile reclutare, ove ve ne sia la effettiva necessità, su richiesta della singola istituzione scolastica, oltre al personale docente a tempo determinato, anche una o più unità di personale ATA a tempo determinato presso ciascuna istituzione scolastica che possa supportare il dirigente scolastico negli adempimenti derivanti dall’applicazione della normativa anticovid; - Il Ministero si impegna ad attivare immediatamente, per l’anno scolastico 2021/2022, un piano sperimentale di intervento sulle istituzioni scolastiche che presentino classi particolar...
Durata del Protocollo. 1- Il presente protocollo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle parti e avrà durata pari ad un anno successivo all’ingresso in Italia dell’ultimo minore. Resta inteso che le attività di monitoraggio svolte da tutti i partner proseguiranno in conformità agli specifici percorsi intrapresi da ciascun minore.
2- Il presente protocollo potrà essere rinnovato per iscritto, mediante scambio di lettere tra le parti, xxx XXX.
0- Xxxxxxxx delle parti potrà recedere dal protocollo tramite comunicazione scritta via PEC, da inviare almeno tre mesi prima. Il recesso non inciderà sulle attività già concordate e finanziate.
Durata del Protocollo. 1. Il Protocollo di legalità opera dalla data della sua sottoscrizione fino alla conclusione dei lavori previsti nell’ambito del “Progetto Pompei”.
Durata del Protocollo. Il presente Protocollo avrà la durata di 1 anno scolastico a partire dal 19/11/2021 e fino al 31/08/2022.
Durata del Protocollo. Il presente Protocollo ha validità tre anni a partire dalla data della firma.
Durata del Protocollo. Il presente protocollo d’intesa, salvo il caso di recesso di cui al successivo paragrafo, è valido dal 2013 al giugno 2016. La Provincia di Bologna si riserva la facoltà di recedere dal Protocollo di Intesa prima della sua scadenza in caso di interruzione dei trasferimenti regionali destinati al finanziamento dell'attività oppure di apportare variazioni alle condizioni in esso contenute in caso di sostanziali modifiche del quadro giuridico di riferimento relative alle competenze della Provincia in materia di Servizi per il Lavoro e in generale alle funzioni della Provincia di Bologna nella prospettiva della sua trasformazione in Città metropolitana. In tali casi nessun indennizzo o risarcimento sarà dovuto agli altri soggetti sottoscrittori del Protocollo di Intesa, fermo restando il trasferimento delle risorse necessarie alla copertura delle prestazioni eseguite fino alla comunicazione di disdetta anticipata da parte della Provincia, da effettuare a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di almeno trenta giorni. L’eventuale rifinanziamento dei Progetti indicati al punto 1 nell’ambito della programmazione provinciale di successive assegnazioni regionali del FRD comporta la proroga dei contenuti del presente protocollo, fatto salvo il caso di recesso di cui sopra e la congruenza della realtà istituzionale e gestionale operante sul territorio. La Provincia di Bologna, Servizio Politiche attive del Lavoro e Formazione, con sede in Xxx Xxxxxxx 0/A, codice fiscale 80022230371, rappresentata dalla dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx; e L’AZIENDA (ragione sociale), con sede in codice fiscale/Partita IVA rappresentato da d’ora in poi denominati “soggetti promotori”, Ragione Sociale con sede legale in codice fiscale e/o Partita Iva , d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato da che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a), della Legge 24 Giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della Legge 20.01.99, n. 9. Ai sensi dell’art. 18 della Legge 24 Giugno 1997, n. 196, Ragione Sociale si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell’art. ...
Durata del Protocollo. Il Protocollo opera fino al collaudo finale dell’opera, o alla sua accettazione qualora essa avvenga successivamente al collaudo.
Durata del Protocollo. Il presente Protocollo ha validità tre anni a partire dalla data della firma. Almeno sei mesi prima della naturale scadenza del primo triennio, le parti si impegnano a verificare i risultati del Protocollo e a ridefinire eventualmente i termini degli impegni ed il successivo periodo di validità. Roma, Regione Lazio Regione Lazio Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Il Direttore Regionale Salute e politiche sociali Il Direttore Regionale Formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio Il Direttore Generale I sottoscritti .......................................................................... e …………………………………………………..………….. in qualità di genitori - affidatari- tutori dell'alunno/a ........................................................................…………….……….. frequentante la classe.............................. della scuola................................................................................................ frequentante il corso................................. dell’Agenzia formativa................................................................................ nell'anno scolastico............................................., affetto da…………………………………………………………..……… e constatata l’assoluta necessità di somministrazione di farmaci in ambito e orario scolastico, come da prescrizione medica allegata, rilasciata in data ………………………………..dal Dott…………………………………………….…….. di accedere alla sede scolastica per la somministrazione del farmaco a nostro/a figlio/a di far accedere alla sede scolastica persona da noi delegata: Sig/ra di individuare, tra il personale scolastico o formativo, gli incaricati ad effettuare la prestazione, di cui somministrazione del farmaco non rientra tra le prestazioni previste per detto personale. che il minore si auto-somministri la terapia farmacologica con
Durata del Protocollo. Il presente Protocollo d’intesa avrà validità per tre anni scolastici (2012-2013, 2013-2014, 2014-2015). Annualmente le parti sottoporranno a verifica i risultati conseguiti. Alla scadenza del triennio esse procederanno, eventualmente, ad un suo rinnovo.