CONTRATTO DEL SERVIZIO DI CONNESSIONEALLA RETE ELETTRICA AZIENDA ENERGETICA PRATO SOCIETÀ COOPERATIVA
CONTRATTO DEL SERVIZIO DI CONNESSIONEALLA RETE ELETTRICA AZIENDA ENERGETICA PRATO SOCIETÀ COOPERATIVA
Definizioni
Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:
AEEGSI: è l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il sistema Idrico.
Cliente o Cliente Finale: è la persona fisica o giuridica che non esercita attività di distribuzione e che preleva energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso reti interne di utenza e linee dirette.
Connessione: è il collegamento ad una rete di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto, la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima.
Contratto o Contratto per il Servizio di Connessione o Contratto di Connessione: è il presente
Contratto, stipulato tra il Distributore ed il Cliente Finale, avente ad oggetto il Servizio di Connessione alla rete elettrica.
Contratto di Trasporto o Contratto per il Servizio di Trasporto: è il contratto, stipulato tra il Distributore ed il Venditore, avente ad oggetto la prestazione del Servizio di Trasporto per conto del Cliente Finale.
Data di attivazione: è la data in cui viene realizzata la connessione degli impianti e apparecchi del Cliente alla rete del Distributore, o del Gestore di rete se diverso dal Distributore, e viene attivato il relativo servizio.
Distributore o Società di Distribuzione: è l’Azienda di Distribuzione controparte del presente Contratto di Connessione, nonché l’impresa esercente l’attività di distribuzione ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99
Trasporto o Servizio di Trasporto: è il servizio di trasporto e trasformazione di energia elettrica sulle reti di distribuzione per la consegna ai Clienti, effettuato in conformità al Contratto di Trasporto ed alla normativa vigente.
Venditore: è la persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di trasmissione e distribuzione, e che,
▪ stipula con il Distributore, in nome proprio e per conto del Cliente, il Contratto di Trasporto e gestisce il relativo rapporto (sulla base del Mandato per la stipula e gestione del Contratto di Trasporto);
▪ gestisce inoltre, in nome proprio e per conto del Cliente - ove questi gli abbia specificamente conferito il Mandato per la gestione del Contratto di Connessione - le pratiche e attività connesse all’esecuzione del presente Contratto per il Servizio di Connessione;
Modalità di consegna, in funzione della tensione di alimentazione:
▪ Per Le Forniture In Bt: All'uscita dei misuratori.
▪ Per le forniture in MT: Al punto di confine tra l'impianto di rete del Distributore e/o Gestore di rete per la connessione e l'impianto di utenza per la connessione. Esso è individuato dai morsetti cui si attesta il terminale del collegamento, tra i due impianti, dal lato rete Distributore e/o Gestore di rete; salvo eventuali diverse pattuizioni intervenute tra le parti, che restano comunque efficaci.
▪ Per le forniture in AT: A valle di trasformatori di misura del Distributore e/o Gestore di rete (TA e TV) nel punto di connessione tra i conduttori del Distributore e/o Gestore di rete con il codolo del sezionatore AT dell'impianto del cliente; salvo eventuali diverse pattuizioni intervenute tra le parti, che restano comunque efficaci.
Premessa
Per quanto non espressamente riportato nel Contratto si fa riferimento a quanto stabilito dal codice civile e dai provvedimenti emanati dalle competenti Autorità e dalla AEEGSI - Autorità per l’Energia il Gas e il Sistema Idrico.
Per tutte le altre definizioni tecniche ed i termini di corrente utilizzo nella normativa di settore si fa riferimento a quanto stabilito dalla Delibere dell’AEEGSI con particolare riguardo a:
▪ TIC-Testo Integrato Connessioni
▪ TIT-Testo Integrato delle disposizioni dell’autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica
▪ TIME-Testo Integrato Delle Disposizioni Per L’erogazione Del Servizio Di Misura Dell’energia Elettrica
▪ TIQE-Testo Integrato Della Regolazione Output-Based Dei Servizi Di Distribuzione E Misura Dell’energia Elettrica- Allegato A- Periodo di Regolazione 2016-2023
▪ Delibera 02 maggio 2013 180/2013/R/EEL - Regolazione tariffaria per prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo connessi in media e bassa tensione, a decorrere dall’anno 2016
Condizioni Generali
Art 1. OGGETTO E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il Contratto disciplina il Servizio di Connessione degli Impianti e/o apparecchi del Cliente alla rete del Distributore, funzionale all’erogazione del Servizio di Trasporto per i Punti di Prelievo che sono inseriti nel contratto di dispacciamento del Venditore e comunicati come di seguito.
Il Contratto deve essere stipulato in forma scritta e si intenderà perfezionato attraverso la sottoscrizione di un modulo contrattuale da parte del Cliente ed il successivo invio del medesimo al Distributore, anche per il tramite del Venditore, unitamente all’ulteriore documentazione che, negli specifici casi, sia necessaria ai fini della stipulazione ai sensi del Contratto ovvero delle altre disposizioni normative vigenti. Nell’ipotesi di invio per il tramite del Venditore, il contratto si intenderà perfezionato nel momento in cui il Distributore abbia notizia, da parte del Venditore, dell’avvenuta ricezione del modulo contrattuale debitamente sottoscritto.
Il modulo contrattuale è appositamente predisposto dal Distributore o dal Venditore e nei casi in cui questo non sia disponibile, può essere sostituito dal presente contratto che debitamente firmato dal parte cliente ne attesta l’accettazione delle condizioni genarli.
In alternativa a quanto previsto precedentemente, nei casi in cui il Cliente abbia rilasciato specifica procura o mandato in favore del Venditore, il Contratto si intenderà perfezionato se firmato dal Venditore, in nome e per conto del Cliente, ed inviato al Distributore, unitamente all’ulteriore documentazione che, negli specifici casi, sia necessaria ai fini della stipulazione ai sensi del Contratto ovvero delle altre disposizioni normative vigenti.
In entrambi i casi la documentazione inviata al Distributore è integrata dall’elenco dei Punti di Prelievo, comunicati nella maniera e nella forma di seguito specificata.
Art 2. CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE
Il Servizio di Connessione si ritiene valido se e soltanto se:
a) i Punti di Prelievo per i quali si richiede la connessione, sono comunicati al Distributore tramite PEC, e per ognuno il Venditore fornisce al Distributore le seguenti informazioni particolari:
▪ POD |
▪ Ragione sociale |
▪ Indirizzo di fornitura |
▪ Cap di fornitura |
▪ Comune di fornitura |
▪ Provincia di fornitura |
▪ Partita Iva e/o Codice Fiscale |
▪ Codice fiscale |
▪ Potenza disponibile (kW) |
▪ Tensione (volt) |
b) in relazione ai Punti di Prelievo di cui sopra è stato stipulato con il Distributore il Contratto di Trasporto di energia elettrica ed è attivo il relativo servizio;
c) gli Impianti del Cliente, nei Punti di prelievo, sono connessi alla rete elettrica del Distributore e soddisfano le regole tecniche di connessione relative alla rete di appartenenza, secondo la normativa vigente;
d) il Cliente ha ottenuto, in ogni caso e a propria cura, da parte del proprietario dell’immobile nel quale si trova il Punto di Prelievo connesso alla rete, l’autorizzazione all’esecuzione, mantenimento in opera ed esercizio dei necessari impianti che potranno essere utilizzati dal Distributore anche per connessioni di altri Clienti;
e) i Clienti non hanno obbligazioni insolute verso il Distributore relative ad altri contratti di trasporto ovvero relativi alla connessione e/o allacciamento alla rete, nonché ad eventuali regolamenti di esercizio sottoscritti con il gestore di rete competente;
f) ottenimento e permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e quant’altro necessario alla costruzione ed esercizio degli impianti occorrenti.
Ove gli impianti del Cliente non siano connessi alla rete, il Distributore provvede alla realizzazione degli impianti occorrenti per addurre l’energia fino al Punto di consegna, alle condizioni tecniche ed economiche e con la tempistica prevista nello specifico preventivo che sarà concordato con il Distributore medesimo nel rispetto della normativa vigente.
Ferme restando le condizioni precedenti, l’attivazione del servizio avverrà nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dalle deliberazioni dell’AEEGSI.
Art 3. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE
Le caratteristiche generali dell’energia elettrica trasportata sono:
▪ Potenza impegnata
▪ Frequenza
▪ Tolleranza di Tensione e di Frequenza
▪ Fattore di potenza
▪ Energia Reattiva
Il rispetto dei precedenti parametri seguono le disposizioni di legge e i provvedimenti dell’AEEGSI, del TIT-Testo Integrato delle disposizioni dell’autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione e di stribuzione dell’energia elettrica nonché i limite di legge previsti dalla normativa comunitaria in materia ed in caso di superamento di detti limiti di legge si applicano i corrispettivi dovuti.
In nessun caso l’impianto del Cliente deve erogare energia reattiva verso la rete del Distributore ed in materia di prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali saranno attuate le Disposizioni generali previste dalla Deliberazione 2 Maggio 2013 180/2013/R/EEL come successivamente integrata e modificata.
Inoltre su richiesta del Distributore il Venditore è tenuto a richiedere la modifica degli Impianti del Cliente in modo da riportare nella norma gli eventuali valori fuori limite, cosi come il rifasamento se necessario.
Per i Punti dotati di Misuratore programmato per la registrazione multioraria dei prelievi e/o delle immissioni, i valori saranno determinati con riferimento alle misure di ciascuna fascia oraria.
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Art 3.1.PRELIEVI ECCEDENTI LA POTENZA DISPONIBILE
Il Cliente dichiara che il valore di Potenza disponibile dichiarato al Venditore e per il quale ha corrisposto al Distributore gli oneri di allacciamento, corrisponde al fabbisogno massimo di potenza e che tale valore corrisponde al livello massimo di potenza prelevabile reso disponibile dal Distributore e che, pertanto, non sono consentiti prelievi eccedenti la Potenza disponibile.
Il Cliente prende atto che in caso di prelievi eccedenti la Potenza disponibile, il Distributore provvederà a regolare nell’ambito del Contratto di Trasporto i relativi effetti economici, come di seguito indicato. In particolare il Distributore comunicherà al titolare del Contratto di Trasporto la conseguente modifica contrattuale e gli invierà la fattura per l’adeguamento del contributo di allacciamento al nuovo valore della Potenza disponibile.
Nell’ipotesi predetta, la Potenza disponibile del Punto di prelievo deve intendersi automaticamente modificata anche ad ogni effetto del Contratto soltanto in seguito al pagamento del predetto contributo. Qualora, in relazione alla capacità dei predetti impianti, l’aumento della Potenza disponibile non fosse possibile, il Distributore ne darà comunicazione al Cliente e al titolare del Contratto di Trasporto. Se ciò nonostante il Cliente effettui dei prelievi eccedenti la Potenza disponibile il Distributore potrà sospendere l’esecuzione del Contratto ovvero risolverlo di diritto, nonché sospendere o cessare il Servizio di Trasporto, in relazione al Punto di prelievo interessato.
In ogni caso il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Distributore o ai terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la Potenza disponibile, anche se relativi alla qualità del servizio erogato in termini di continuità della fornitura e qualità della tensione.
Art 3.2. MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE SU INIZIATIVA DEL CLIENTE
Il Cliente può richiedere al Distributore di svolgere le attività inerenti il Servizio di Connessione di seguito identificate:
1. Modifica del numero delle fasi e/o della tensione
2. Aumento della Potenza Disponibile
3. Spostamento del Gruppo di Misura
4. Verifica del Gruppo di Misura
5. Disattivazione del Punto di prelievo
6. Spostamento impianti
7. Verifica della tensione
Il Cliente può altresì richiedere informazioni e presentare reclami al Distributore in merito allo svolgimento del servizio in oggetto. Ove il Cliente abbia rilasciato Procura o Mandato per la gestione del Contratto di Connessione, le precedenti richieste potranno essere inviate al Distributore esclusivamente per il tramite del Venditore, il quale agisce in nome proprio e per conto del Cliente.
Art 3.3. MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE SU INIZIATIVA DEL
Distributore
Il Distributore in base alle norme e disposizioni vigenti in materia, può modificare le caratteristiche del Servizio di Connessione che fornisce al Cliente ovvero i propri impianti adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico. In tal caso, il Distributore avverte il Cliente, mediante idonea comunicazione. La necessaria trasformazione degli impianti ed apparecchi avrà luogo a cura e spese del Distributore e del Cliente per quanto di rispettiva proprietà.
Art 4. DANNI CAUSATI DALL’ENERGIA TRASPORTATA
Il Distributore non risponde dei danni causati dall’energia trasportata, salvo che per cause a qualsiasi titolo imputabili al Distributore stesso.
Art 5. CORRISPETTIVI, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
I corrispettivi per le attività inerenti il Servizio di Connessione sono regolati dalla normativa di settore (TIC e successive delibere dell’AEEGSI) e le relative fatture saranno intestate e trasmesse al soggetto richiedente nei termini indicati dalla stessa normativa.
Se la richiesta della prestazione è effettuata dal Venditore, le relative fatture saranno emesse a nome del Venditore medesimo e da quest’ultimo pagate per conto del Cliente, diversamente se la richiesta della prestazione è effettuata dal Cliente è il medesimo ad impegnarsi a pagare le fatture. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato nella fattura. Il pagamento della fattura libera il Cliente dai suoi obblighi se avviene nei termini e con le modalità indicate. Il pagamento non può essere differito o ridotto neanche il caso di contestazione.
Decorso il termine di scadenza per il pagamento, il Distributore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciutogli dal Contratto, addebiterà gli interessi di mora applicando, a ciascun giorno di ritardo, il tasso di interesse BCE maggiorato per ritardi fino a quarantacinque (45) giorni, di tre punti e mezzo percentuali; per ritardi superiori a quarantacinque (45) giorni, di otto punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dalla legge 108/1996 e s.m.i..
La fatturazione degli interessi di mora avviene nell’ambito della fatturazione relativa a ulteriori prestazioni e corrispettivi e tali interessi non sono dovuti nei casi di ritardo di pagamento connessi a importi dei quali l’utente abbia, entro 15 giorni solari dalla data di emissione della fattura, contestato la correttezza, senza che l’impresa distributrice abbia provveduto a fornire una risposta motivata entro 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione della contestazione.
Art 6. IMPIANTI, APPARECCHI E VERIFICHE
Gli Impianti e apparecchi del Cliente devono corrispondere alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Distributore e/o gestore di rete competente ed in particolare non devono influenzare negativamente il funzionamento della rete alla quale sono connessi e devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell’incolumità delle persone e delle cose.
L’energia elettrica oggetto del Servizio di Trasporto non può essere utilizzata in locali diversi da quelli previsti nel Contratto, né ceduta sotto qualsiasi forma ad altro soggetto utilizzatore.
Ai fini dell’applicazione di quanto precede, il Cliente dovrà inviare al Distributore, anche per il tramite del Venditore, la relativa dichiarazione di adeguatezza dei propri impianti ed ogni altra documentazione necessaria, nei tempi e con le modalità stabilite dal TIQE. Il Distributore può effettuare verifiche e, se risultano irregolarità, può sospendere il Servizio di Connessione per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti.
Con riferimento a quanto previsto dal Testo Integrato, il Cliente prende atto che gli indennizzi automatici eventualmente dovuti dal Distributore saranno erogati al soggetto titolare del Contratto di Trasporto.
In analogia a quanto precede, i corrispettivi tariffari specifici (CTS) dovuti, ai sensi del TIQE, in relazione al mancato adeguamento degli impianti del Cliente ai requisiti tecnici ivi previsti, saranno regolati nell’ambito del Contratto di Trasporto e saranno pertanto fatturati al soggetto titolare del medesimo contratto.
Gli Impianti ed apparecchi del Distributore o del gestore di rete competente, se diverso dal Distributore, potranno essere utilizzati anche per le connessioni di terzi e pertanto il Cliente è responsabile della conservazione e dell’integrità degli apparecchi del Distributore situati nei luoghi di pertinenza del Cliente medesimo, tranne il caso in cui altri li danneggino a patto che il danno venga tempestivamente comunicato tramite denuncia trasmessa agli organi competenti ed in copia allo stesso Distributore.
Le spese per riparazioni o modifiche degli impianti ed apparecchi di proprietà del Distributore, rese necessarie per fatti imputabili al Cliente presso il quale sono installati, sono a carico del Cliente medesimo.
Il Distributore ha diritto di accedere ai propri impianti e apparecchi, anche per effettuare verifiche; ove ubicati all’interno dei luoghi di pertinenza del Cliente - con esclusione dei luoghi di proprietà condominiale o destinati ad uso comune - ciò avverrà previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti.
Il Cliente può comunque richiedere in qualsiasi momento la verifica dei Misuratori e della tensione. Nel caso di verifiche richieste dal Cliente, le spese sono a carico di quest’ultimo se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti di precisione previsti per il misuratore e/o se i valori di tensione rientrano nei limiti previsti dalla normativa tecnica vigente. Le spese di verifica verranno calcolate secondo i criteri previsti per i casi di rimborso delle spese sostenute dal Distributore e/o gestore di rete (di cui al TIC e successive modifiche ed integrazioni). Esse si baseranno sui costi medi dell'impiego di mezzi, materiali e personale (oltre alle spese generali) per il tempo medio necessario ad effettuare la verifica. Il loro esatto ammontare verrà in ogni caso comunicato al Cliente al momento della richiesta di verifica. Se invece gli errori non risultano compresi entro i limiti sopraindicati, le spese di verifica saranno a carico del Distributore, il quale
provvede al ripristino della funzionalità del medesimo Misuratore.
Il Cliente ha sempre diritto di richiedere la ritaratura dei complessi di misura, a proprie spese, in modo che gli errori dei singoli apparecchi componenti, verificati in laboratorio, non siano superiori a quelli ammessi per le prove di selezione dalle vigenti norme CEI (o, in mancanza, dalle norme della Commissione Elettrotecnica Internazionale IEC) per gli stessi apparecchi nuovi provenienti dai costruttori ed aventi il medesimo indice di classe di precisione.
Nel caso il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi del Distributore, le spese sono a carico del Cliente se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi del Distributore ed il Cliente è tenuto a corrispondere al Distributore un importo pari al costo sostenuto dal Distributore e preventivamente calcolato.
Resta inteso, in ogni caso, che, ove il Cliente abbia rilasciato il Mandato per la gestione del Contratto di Connessione, le richieste previste nel presente articolo dovranno essere inviate al Distributore esclusivamente per il tramite del Venditore mediante PEC.
Art 7. RICOSTRUZIONE DEI PRELIEVI
Nel caso si verifichino irregolarità di funzionamento del misuratore situato nel Punto di Prelievo o erronee acquisizioni dei dati di misura, l’intervento di manutenzione del Distributore sarà effettuato entro 48 (quarantotto) ore dalla segnalazione automatica.
Il Cliente è tenuto comunque ad accertare che gli apparecchi siano regolarmente sigillati ed a rendere subito nota ogni irregolarità: gli apparecchi stessi, i loro sigilli e le condutture di allacciamento alla rete devono essere sempre accessibili agli incaricati del Distributore e non devono essere manomessi.
Qualora dovessero essere evidenziati degli errori, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei prelievi, il Distributore ricostruirà i prelievi sulla base dei risultati di verifica del misuratore o con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.
In alcuni casi potrebbe essere necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, quindi a propria discrezione, il Distributore potrà richiedere per accertarsi dell’anomalia riscontrata, l’installazione di altre apparecchiature di misura atte a consentire un confronto tra l’energia effettivamente prelevata e quella irregolarmente misurata.
L’importo dovuto per i prelievi sarà calcolato in base agli esiti della ricostruzione degli stessi e la documentazione giustificativa di tale importo sarà resa nota al Venditore ed al Cliente prima dell’eventuale sostituzione del misuratore guasto (o dei componenti guasti) in caso contrario sarà utilizzata la prima fattura utile.
Nel caso in cui il guasto richieda l’immediata sostituzione del misuratore, tale sostituzione potrà avvenire soltanto previa presa visione e sottoscrizione dei prelievi registrati dal misuratore al momento della sua sostituzione. In caso di rifiuto alla sostituzione, il Distributore sarà esonerato da ogni responsabilità relativa alla irregolarità del Servizio di Trasporto dell’energia o alla correttezza delle registrazioni, ricostruibili anche in via presuntiva ai sensi del presente articolo, fatta salva ogni azione del Distributore a ristabilire una situazione di correttezza nel rilevamento.
Il Cliente ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei prelievi da parte del Distributore per inviare le proprie osservazioni scritte adeguatamente documentate.
Art 8. CASI DI INTERRUZIONE E LIMITAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE
Il Distributore fornisce il Servizio di Connessione di energia con continuità, xxxxx xxxxx speciali, casi di forza maggiore e cause esterne non imputabili al Distributore, quali guasti provocati da clienti, danni provocati da terzi (ad esempio: incendi, contatti fortuiti, danneggiamento di conduttori, etc.), nonché mancata alimentazione da interconnessione con altri esercenti o disposizioni del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (ora Terna S.p.A.), anche in attuazione del PESSE, che comportino disalimentazioni totali o parziali della rete alla quale il Cliente è connesso.
Il Distributore inoltre può interrompere il Servizio di Connessione per cause di oggettivo pericolo e per ragioni di servizio, cioè per manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi o per motivi di sicurezza anche connessi all’espletamento di altri servizi di pubblica utilità, o per consentire l’effettuazione di lavori da parte di terzi, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo alla Clientela.
Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni del Servizio di Connessione dovute a cause accidentali non imputabili al Distributore, a scioperi che non dipendano da inadempienze contrattuali del Distributore, a ordini o provvedimenti delle Autorità, a variazioni di frequenza o tensione per cause accidentali non imputabili al Distributore oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Distributore, non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per il Servizio di Connessione, né a risarcimento danni, né a risoluzione del Contratto.
Art 9. SOSPENSIONE, RISOLUZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE
Il Distributore può sospendere il Servizio di Connessione e successivamente risolvere il Contratto, con addebito oltre che dei corrispettivi dovuti anche delle eventuali spese sostenute dal Distributore, nei casi di:
▪ venir meno di una delle condizioni del servizio di cui all’art. 2;
▪ inadempimento da parte del Cliente di una delle obbligazioni di cui agli articoli. 2, 3, 5, 6,7;
La sospensione e risoluzione hanno luogo previo invio di una comunicazione con cui il Distributore preavverte il Cliente della sospensione intimandogli, entro un termine prestabilito, di adempiere o di rimuovere le cause che determinano il venir meno delle condizioni del servizio con l’avvertimento, altresì, che, in caso contrario, il contratto si intenderà definitivamente ed automaticamente risolto nel termine indicato nella comunicazione. Il Distributore si riserva la facoltà di inviare le predette comunicazioni anche al Venditore.
In nessun caso la sospensione o la risoluzione potranno essere effettuate durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune, i giorni di sabato ed i giorni precedenti il sabato o i giorni festivi.
In tutti i casi contemplati nel presente articolo le comunicazioni fra le Parti si riterranno valide solo se formulate per iscritto e trasmesse mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art 10. DECORRENZA, DURATA E RECESSO
Il Contratto decorre dalla data di stipula del presente accordo ed ha durata coincidente con l’anno solare e prima scadenza al 31 dicembre dello stesso anno. In mancanza di disdetta, da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con un preavviso di almeno tre mesi, il Contratto si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno.
Il recesso avrà in ogni caso efficacia a partire dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di ricevimento del preavviso da parte del Distributore.
Il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto, con la conseguente disattivazione del Servizio di Connessione. Il recesso può anche essere esercitato parzialmente, ove il Contratto riguardi una pluralità di Punti di prelievo.
Il recesso deve essere comunicato per iscritto e avrà efficacia a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello della disattivazione del Servizio di Connessione che dovrà essere eseguita nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.
Resta inteso, in ogni caso, che, ove il Cliente abbia rilasciato il Mandato per la gestione del Contratto di Connessione, la comunicazione di recesso dovrà essere inviata al Distributore mezzo PEC esclusivamente per il tramite del Venditore.
Art 11. CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Distributore potrà cedere il Contratto ad altra impresa autorizzata all’esercizio dell’attività di distribuzione di energia elettrica.
Art 12. RAPPORTO CON IL CONTRATTO DI TRASPORTO
Ai fini dell’interpretazione e/o applicazione del Contratto, le Parti si danno reciprocamente atto che il Servizio di Connessione è strumentale al Servizio di Trasporto.
Art 13. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CONTRATTO
Tutte eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge, dall’AEEGSI o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti, si intendono automaticamente inserite nel Contratto, cosi come si intendono abrogate le clausole del Contratto che risultino incompatibili con le condizioni appena citate.
Eventuali modifiche al contratto a queste collegate sono a sola discrezione del Distributore, il quale provvederà quando e dove ritenuto opportuno a formulare clausole integrative o modificative e a renderle note al Cliente ai fini della conseguente sottoscrizione, non interrompendo di fatto il Servizio di Connessione e non estinguono quanto previsto dal presente Contratto.
Art 14. DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI E FORO COMPETENTE
Per le controversie che dovessero insorgere in relazione all’applicazione del Contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Bolzano.
Per quanto non diversamente disciplinato le Parti rinviano alle vigenti disposizioni di legge, del codice civile e dei provvedimenti emanati in materia dalle competenti Autorità.
Art 15. TRATTAMENTO DEI DATI ED INFORMATIVA AL CLIENTE
Con la sottoscrizione del Contratto per il Servizio di Connessione di energia elettrica il Cliente autorizza il Distributore a trattare alcuni suoi dati personali il cui conferimento rappresenta condizione essenziale per l’esecuzione dello stesso contratto. Il Distributore garantisce l’assoluto rispetto delle norme di legge in materia di diritto alla privacy (D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni) con riguardo a tutti i dati acquisiti nei propri archivi in occasione delle operazioni contrattuali.
Salvo diverso espresso consenso, i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’esecuzione del Contratto di Connessione, per fornire informazioni e documentazione connesse al contratto sottoscritto e per il monitoraggio del servizio prestato dall’ Azienda di Distribuzione.
Tali dati potranno essere comunicati a società controllate o collegate e/o a terzi fornitori di servizi ai fini dell’esecuzione del contratto e/o del sopraindicato monitoraggio.
I dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione del Contratto di Connessione, in qualità di Incaricati del trattamento (art.30 del D.Lgs 196/2003).
A questo proposito si segnala che il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dell’Azienda di Distribuzione addetto alle unità preposte al trattamento medesimo e/o da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di servizio e che l’acquisizione dei dati che sono e/o potranno essere richiesti è il presupposto indispensabile per la stipulazione e la gestione del Contratto di trasporto di energia elettrica e per tutte le conseguenti operazioni di suo interesse. Il soggetto interessato, ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del suddetto Decreto e in particolare ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare,
integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.
Con il presente articolo, il Cliente dichiara di aver preso visione della informativa in materia di privacy ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 ed in relazione alla raccolta, al trattamento e all’accesso ai dati relativi alle misure dell’energia elettrica rilevate e registrate nei Punti di Prelievo le Parti rinviano a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle deliberazioni dell’AEEGSI.
Art 16. COMUNICAZIONI, RECLAMI E SERVIZIO GUASTI
Tutte le comunicazioni e/o i reclami, fatta eccezione per quanto diversamente previsto nel Contratto, saranno trasmesse da ciascuna delle Parti in via esclusiva per iscritto, a mezzo posta o fax . A tal fine il Distributore elegge domicilio presso:
DISTRIBUTORE | |
Ragione Sociale: | AZIENDA ENERGETICA PRATO SOC. COOP. |
Indirizzo: | 00000 XXXXX XXXX XXXXXXX |
Numero di Telefono: | 0000 000 000 |
Numero di Fax: | 0000 000 000 |
Indirizzo Email: |
In alternativa a quanto previsto precedentemente, nei casi in cui il Cliente abbia rilasciato specifica procura o mandato in favore del Venditore, le comunicazioni ed i reclami possono essere inviati dal Venditore, in nome e per conto del Cliente, ed inviati, anche tramite PEC al seguente indirizzo:
INDIRIZZO PEC DISTRIBUTORE e/o MANDATARIO | |
Indirizzo email di Posta Certificata: |
Con esclusivo riferimento alle segnalazioni relative ai guasti agli impianti di Distribuzione, il Cliente potrà comunicare telefonicamente con il Distributore a mezzo dell’apposito servizio telefonico al seguente numero:
NUMERO SEGNALAZIONE GUASTI |
0473 616 202 |
I reclami del Cliente verranno inviati al Distributore presso il domicilio del distributore utilizzando una comunicazione in carta libera indicando gli estremi del mittente e le indicazioni del punto di fornitura come riportati in bolletta, motivando l’oggetto ed i contenuti della contestazione in maniera chiara ed inequivocabile.
DATI DEL CLIENTE | ||
Cliente (Cognome, Nome) | Codice Fiscale | Partita I.V.A. |
Indirizzo | Comune | CAP |
FAX | Telefono/Cellulare | |
Ovvero, in alternativa,
DATI DEL VENDITORE | ||
Ragione Sociale | Codice Fiscale | Partita I.V.A. |
REPOWER VENDITA ITALIA | 13181080154 | 13181080154 |
Indirizzo Sede Legale | N°REA | Legale Rappresentante |
xxx XXXXXX XXXXXX, 00 - XXXXXX | 1623367 | XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX |
FAX | Telefono | |
0270049331 | 025814211 |
DATA |
MILANO, |
ovvero, in alternativa
IL CLIENTE |
FIRMA |
[INSERIRE NOME e COGNOME] |
IL VENDITORE |
TIMBRO |
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE |
XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX |
Con la sottoscrizione di seguito apposta, il Venditore dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere ricevuto dai Clienti la Procura o Mandato a sottoscrivere il Contratto e si impegna ad esibire la copia ovvero l’originale del relativo documento su richiesta del Distributore.
Il Cliente dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopraestese clausole e di approvare specificatamente, con riferimento agli artt.1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole delle condizioni generali: art.2 (Condizioni per il Servizio di Connessione); art.3 (Caratteristiche Generali); art.4 (Xxxxx Xxxxxxx dall’Energia Trasportata); art.5 (Corrispettivi, Modalità di Fatturazione e Pagamento); art.7 (Ricostruzioni dei Prelievi); art.9 (Sospensione e Risoluzione del Servizio di Connessione); art.10 (Decorrenza, Durata e Recesso); art.11 (Cessione del Contratto); art.14 (Disposizioni di Legge e Foro Competente)
ovvero, in alternativa
IL CLIENTE |
FIRMA |
[INSERIRE NOME e COGNOME] |
IL VENDITORE |
TIBRO |
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE |
XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX |
AZIENDA ENERGETICA PRATO SOCIETÀ COOPERATIVA