CORRISPETTIVI, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO Clausole campione

CORRISPETTIVI, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. I corrispettivi per le attività inerenti il Servizio di Connessione sono regolati dalla normativa di settore (TIC e successive delibere dell’AEEGSI) e le relative fatture saranno intestate e trasmesse al soggetto richiedente nei termini indicati dalla stessa normativa. Se la richiesta della prestazione è effettuata dal Venditore, le relative fatture saranno emesse a nome del Venditore medesimo e da quest’ultimo pagate per conto del Cliente, diversamente se la richiesta della prestazione è effettuata dal Cliente è il medesimo ad impegnarsi a pagare le fatture. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato nella fattura. Il pagamento della fattura libera il Cliente dai suoi obblighi se avviene nei termini e con le modalità indicate. Il pagamento non può essere differito o ridotto neanche il caso di contestazione. Decorso il termine di scadenza per il pagamento, il Distributore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciutogli dal Contratto, addebiterà gli interessi di mora applicando, a ciascun giorno di ritardo, il tasso di interesse BCE maggiorato per ritardi fino a quarantacinque (45) giorni, di tre punti e mezzo percentuali; per ritardi superiori a quarantacinque (45) giorni, di otto punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dalla legge 108/1996 e s.m.i.. La fatturazione degli interessi di mora avviene nell’ambito della fatturazione relativa a ulteriori prestazioni e corrispettivi e tali interessi non sono dovuti nei casi di ritardo di pagamento connessi a importi dei quali l’utente abbia, entro 15 giorni solari dalla data di emissione della fattura, contestato la correttezza, senza che l’impresa distributrice abbia provveduto a fornire una risposta motivata entro 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione della contestazione.
CORRISPETTIVI, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. 8.1 I corrispettivi per le attività di cui all’articolo 7 sono regolati dalla normativa di settore (Provvedimento CIP n. 42/1986, modificato con Decreto Ministeriale del 19 luglio 1996 e aggiornato dalle successive delibere dell’AEEG) e determinati nell’Allegato B.
CORRISPETTIVI, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. 6.1 A fronte dell’erogazione del Servizio oggetto dell’Accordo il Cliente si obbliga a riconoscere a Poste i corrispettivi riportati nella Scheda Cliente (Allegato 3).
CORRISPETTIVI, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. 8.1 Il Cliente si obbliga a pagare a Cerved, quale corrispettivo per la prestazione dei Servizi, gli importi indicati nell’Offerta, secondo i termini e le modalità ivi indicati (“Corrispettivi”).