Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale
Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale
Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento V “Appalti e contratti”
Servizio 1 “S.U.A. – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture”
Unità Operativa “LL.PP. Viabilità, Servizi e Forniture” Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00/00 - 00000 Xxxx
Città di Ladispoli
Area III – Settore I
Igiene Urbana Integrata, Idrico Integrato Xxxxxx X.Xxxxxxx
00000 Xxxxxxxxx (Xx)
BANDO e DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA TELEMATICA APERTA
CODICE GARA PA VSF03/23/SUA
CRITERIO: MINOR PREZZO
OGGETTO: PA VSF03/23/SUA - Comune di Ladispoli (RM) – Affidamento del servizio per le attività di lavorazione in impianto dei rifiuti EER 15.01.01 - 20.01.01 previste dalla Convenzione in Uscita (c.d. “Out”) COMIECO per il periodo 01/04/2023 - 31/12/2024.
CIG: 9683034470
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - COMUNE DI LADISPOLI: Geom. Xxxxx Xxxxxxxx. DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1 “STAZIONE UNICA APPALTANTE”: Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.
RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA “LL.PP. VIABILITÀ, SERVIZI E FORNITURE”: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx.
1. Informazioni generali
Il valore complessivo dell’appalto, stimato “a misura” ai sensi del comma 4 dell’art. 35 del d.lgs n. 50 del 2016 e s.m.i,, per i ventuno mesi di durata dell’affidamento e compresa la ulteriore eventuale proroga fino a quattro mesi ex art. 106, co.11 del citato Decreto, è pari ad € 204.729,17 (IVA di Legge esclusa), secondo quanto specificato in dettaglio nel successivo art.6.
Non sussistono i presupposti per la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi ed Interferenze), di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., poiché non sussistono potenzialmente interferenze e, quindi, non è stato quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali.
Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 9,00 del 23 marzo 2023.
Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città Metropolitana di Roma Capitale - Link al Portale: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/ entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio nell’Allegato 3 “Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell’offerta sul portale gare telematiche”.
I documenti di gara sono altresì disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxx-xxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxxx-xx-xxxx-xxxxxxx-x- forniture/
Data di svolgimento della prima seduta di gara: 23 marzo 2023, ore 9.30.
Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche “fisiche”, bensì telematiche, per l’apertura delle buste costituenti le offerte. I concorrenti, oltre a poter seguire online le richiamate sedute, riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara nell’ambito del citato Portale.
CIG: 9683034470; ammontare del contributo a carico del soggetto concorrente: € 20,00, dovuto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della relativa Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.830 del 21 dicembre 2021.
Garanzia provvisoria: 1% € 1.719,73; si evidenzia che alla presente procedura, la quale non rientra tra le modalità di affidamento di cui all’art.1 del D.L. n.76/2020, non è applicabile il comma 4 del citato articolo e pertanto rimane obbligatoria la presentazione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., tuttavia l’importo della medesima, ai sensi del primo comma del citato art. 93, viene ridotto dalla Stazione appaltante, al fine di armonizzarne l’applicazione con la ratio del richiamato decreto, dal 2% all’1%, (calcolato con riferimento al valore stimato dell’appalto al netto della opzione di proroga tecnica quadrimestrale, avente carattere eventuale) ulteriormente riducibile nei casi previsti dall’art. 93.
Determinazione Dirigenziale di indizione gara: n. 151 del 30/01/2023 – Comune di Ladispoli.
Il costo annuo della manodopera, individuato ai sensi dell’art.23, co.16 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato stimato dalla Stazione Appaltante in € 24.392,46 (pari a € 42.686,80 per i ventuno mesi di durata dell’appalto), secondo quanto specificato in dettaglio nei documenti di gara.
La Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale è stata istituita, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 14.01.2014; con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.64 del 29/12/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del relativo Regolamento attuativo, alla quale ha aderito il Comune di Ladispoli su richiesta di quest’ultimo.
In base a quanto disciplinato da Convenzione e Regolamento S.U.A., ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, si indice, sulla base delle motivazioni espresse nell’atto di indizione, una procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio per le attività di lavorazione in impianto dei rifiuti EER 15.01.01 - 20.01.01 previste dalla Convenzione in Uscita (c.d. “Out”) COMIECO per il periodo 01/04/2023 - 31/12/2024.
Il presente bando e disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le ulteriori informazioni relative all’affidamento in oggetto.
2. Tipo di procedura
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016. Motivazione: atteso che la stazione appaltante non dispone di un elenco di operatori economici per il settore di attività interessato dal presente affidamento, si ritiene opportuno, anche al fine di promuovere la più ampia partecipazione, indire apposita procedura aperta in quanto più celere, tenuto conto anche della riduzione dei termini di cui all’art. 8, co.1 lett. c) del D.L. n. 76/2020, di una procedura negoziata preceduta da apposita indagine di mercato.
3. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avrà luogo sulla base del criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, calcolato secondo quanto nel prosieguo specificato (vedi art.11), ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016.
Si procederà alla valutazione di congruità delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016. La soglia di anomalia viene determinata secondo quanto di seguito specificato:
• Se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Seggio di gara procede come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
Nota: nell’applicazione della formula di cui al citato co. 2 dell’art. 97, come dianzi riportata, si rappresenta che la stazione appaltante adotta le indicazioni di cui alla Circolare del Mistero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 luglio 2019, nonché della delibera ANAC n. 715 del 23 luglio 2019, come confermate, tra gli altri, da TAR Lombardia, Milano, Sez. I, ord. 25 luglio 2019, n. 937; Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, ord. 16/09/2019 n.363; Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 16 settembre 2019, n. 2191.
• Se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Seggio di gara procede come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
Ai sensi del comma 8 dell’art. 97, si provvederà all’esclusione automatica di tutte quelle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci (non trova applicazione infatti la disposizione di cui all’art. 1, comma 3, ultimo periodo del D.L. n.76/2020, trattandosi nel caso di specie di procedura aperta e non negoziata).
Relativamente all’algoritmo per la determinazione della soglia di anomalia, la stazione appaltante, interpretando i commi 2 e 2-bis lett. a) conformemente alla giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto (x. Xxxxxxxxx di Stato Adunanza Plenaria n. 5/2017 e Consiglio di Stato Sezione V n. 4821/2018), nel caso di offerte uguali che si collochino sia “al margine delle ali” sia “all’interno” di esse, considererà come “unica offerta” tutte le offerte caratterizzate dal medesimo valore.
La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016).
NOTA: tale eventuale fase di verifica delle offerte che, in ragione della natura e tipologia dei lavori da affidare, appaiano anormalmente basse, verrà attivata da parte della Stazione appaltante, anche su richiesta del R.U.P., il quale potrà avvalersi a tal fine di un organo all’uopo individuato.
Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
4. Oggetto
L’appalto ha per oggetto il “servizio per le attività di lavorazione in impianto dei rifiuti EER 15.01.01 –
20.01.01 previste dalla Convenzione in Uscita (c.d. “Out”) COMIECO” nel periodo 01/04/2023 – 31/12/2024”, secondo quanto disciplinato in dettaglio nel Capitolato Speciale e nei documenti di gara..
L’Appaltatore deve quindi:
- effettuare le attività previste nella Convenzione in Uscita c.d. “Out” COMIECO per lo svolgimento dei servizi aggiuntivi per la messa a disposizione di materie prime secondarie a valle della raccolta in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente sulla cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), selezionate in materiale di classificazione 1.02.00, ovvero 1.04-1.05 conformi alla norma UNI EN 643 vigente e fermo quanto previsto dal Documento Audit e Qualità dell’Allegato Tecnico (contenuto minimo di imballaggio pari al 90%), pressato in balle, comunque conformi per l'avvio al riciclaggio nell'industria cartaria.
- eseguire il servizio in conformità alla documentazione facente parte dell’Accordo ANCI-CONAI- COMIECO 2020-2024 (disponibile nei relativi siti internet) ed in particolare:
- all’allegato Tecnico Carta e relativi allegati;
- al documento “Audit e Qualità”;
- alla convenzione locale;
- al contratto per le attività di lavorazione in impianto di gestione dei rifiuti da parte di convenzionati c.d. integrati (vedi in particolare l’art. 4 del CSA);
nonché al Capitolato, al Contratto ed alla documentazione di gara. L’appaltatore si obbliga quindi a conformarsi a tutto quanto richiesto e prestabilito, senza alcuna eccezione, nella documentazione elencata.
- garantire il raggiungimento dei livelli massimi di qualità e quindi l’assegnazione della prima fascia qualitativa prevista dalla Convenzione COMIECO con il conseguente riconoscimento a favore del Comune di Ladispoli del 100% dei corrispettivi sia per la raccolta selettiva che per quella congiunta. I minori corrispettivi pagati da COMIECO per cause imputabili all’Appaltatore quali, a titolo indicativo e non esaustivo, assegnazione di una fascia qualitativa inferiore alla prima, eccessiva umidità del materiale conferito all’impianto individuato da Comieco ecc., verranno recuperati dal Comune di Ladispoli previa decurtazione dalla prima fattura emessa dall’Appaltatore per le prestazioni oggetto dell’appalto o dalle cauzione/fideiussione presentata a garanzia dell’appalto (art. 19);
- gestire eventuale sovvalli e frazioni estranee presenti nel rifiuto conferito, che rimangono nella piena e totale disponibilità dall’Appaltatore, il quale deve provvedere ad effettuare tutto il necessario e previsto per legge (trattamento, recupero, smaltimento ecc. ecc.), senza richiedere ulteriori somme al Comune di Ladispoli.
- garantire la ricezione ed il trattamento di tutta la quantità di rifiuti EER 20.01.01 – 15.01.01 conferiti dal Comune di Ladispoli, in qualsiasi periodo dell’anno e per tutta la durata del contratto. Il servizio deve essere prestato in maniera continuativa e senza interruzioni e/o sospensioni, fatte salve quelle per cause di forza maggiore che devono essere opportunamente documentati.
Per quanto sopra si fa rilevare che i rifiuti EER 15.01.0.1 e 20.01.0.1 provengono dal servizio di raccolta differenziata, di tipo “spinta”, dei rifiuti urbani, effettuato nell’intero territorio comunale della Città di Ladispoli tramite la raccolta porta a porta (PaP) ed Isola Ecologica;
Il Gestore del Servizio di Igiene Urbana del Comune di Ladispoli è la ditta Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l. con sede legale in Xxxxxxxx (XX) xxx X.X Xxxxxx x. 0, il quale effettua, tra l’altro, il trasporto dei rifiuti dal Comune di Ladispoli all’impianto che prenderà in appalto il servizio.
I servizi in affidamento costituiscono attività di pubblico interesse così come disposto dall'art. 177 comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e pertanto dovranno essere svolti nel rigoroso rispetto dei principi sull’erogazione dei servizi pubblici di cui al D.P.C.M. 27 gennaio 1994 nonché di ogni altra norma applicabile.
L'Appaltatore/Impianto deve garantire:
- l'apertura per tutti i giorni dell'anno tranne i festivi;
- una fascia oraria minima adeguata all’esigenza del servizio del territorio del Comune di Ladispoli al fine del corretto espletamento delle operazioni di conferimento.
- essere autorizzato al trasporto ove previsto, e di essere in regola con tutti gli altri adempimenti richiesti dalla normativa applicabile con particolare riferimento alla normativa vigente sulla cessazione della qualifica di rifiuto (EoW). Garantire sotto la propria esclusiva responsabilità il rispetto dei limiti autorizzativi riguardanti la messa in riserva e il recupero previsti dall’autorizzazione di cui è titolare l’impianto di gestione dei rifiuti. L’appaltatore si impegna a caricare copia del documento autorizzativo, completo degli allegati tecnici, e suoi successivi rinnovi, modificazioni e integrazioni, sul portale documentale Comieco.
Non è consentito l’utilizzo di impianto diverso da quello indicato in sede di offerta, salvo cause di forza maggiore. In caso di sopravvenuta difficoltà, qualora al fine di garantire il ritiro del rifiuto fosse necessario modificare l’impianto di conferimento, la sostituzione dovrà essere autorizzata dal Comune di Ladispoli e non dovrà comportare oneri aggiuntivi per quest’ultimo.
In tala caso l’appaltatore dovrà:
- comunicare entro le successive 24 ore l’impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall’Autorità competente, che verranno utilizzati;
- produrre il provvedimento di autorizzazione dell’impianto/i per l’esercizio delle attività appaltate;
- trasmettere la convenzione/contratto stipulato tra il gestore dell’impianto e l’Appaltatore dalla quale risulti la possibilità per l’Appaltatore di avvalersi di tali impianto nei limiti di quanto previsto dal Capitolato.
L’Appaltatore dovrà fornire l’omologazione della pesa e le relative risultanze dei controlli periodici previsti per legge prima dell’inizio del servizio, e comunque, ogni qualvolta il Comune di Ladispoli ne faccia richiesta.
Ogni conferimento dovrà essere accompagnato da idoneo documento come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti (FIR - formulario di identificazione rifiuto) ed al momento dell'accesso all'impianto di destinazione finale dovrà essere registrato tramite pesatura. La copia di tale documento timbrato e firmato per accettazione dall'impianto di conferimento e completo di indicazione relativa al peso registrato a destino, dovrà essere trasmessa al Comune di Ladispoli entro il quinto giorno del mese successivo a quello di conferimento anche a mezzo PEC o email agli indirizzi che saranno forniti in fase di avvio di esecuzione del contratto. La mancata e/o tardiva riconsegna del documento completo in ogni sua parte comporterà, fermo restando le conseguenze e le responsabilità comunque derivanti per l'inosservanza di norme di legge, l'esclusione dalla contabilizzazione e dalla possibilità di fatturazione e quindi dal pagamento del rifiuto conferito.
Eventuali interruzioni o sospensioni della raccolta dei rifiuti presso il Comune di Ladispoli, indipendentemente dalla causa, non daranno alla ditta appaltatrice alcun diritto a compensi e indennizzi suppletivi od integrativi di ogni genere.
5. Durata dell’appalto
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 del Capitolato, il contratto ha una durata di un anno e nove mesi (21 mesi) decorrenti dalla data di inizio del servizio che si presume avverrà il 01/04/2023. Il contratto non potrà terminare anticipatamente in caso di raggiungimento e/o contabilizzazione dell’importo contrattuale. È vietato il tacito rinnovo.
Ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 120/2020 “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;”
Qualora allo scadere del presente appalto non saranno state completate le fasi di aggiudicazione della nuova procedura di affidamento, il Comune di Ladispoli si riserva la facoltà di prorogare fino ad un massimo di quattro mesi il contratto ai sensi dell’art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016, e pertanto l’Appaltatore dovrà garantire l’espletamento del servizio fino alla data di assunzione da parte della Ditta subentrante. L’eventuale proroga del servizio è effettuata agli stessi patti e condizioni stabiliti con il presente contratto.
6. Importo stimato a base di gara
Il valore complessivo dell’appalto, stimato “a misura” ai sensi del comma 4 dell’art. 35 del d.lgs n. 50
del 2016 e s.m.i,, per i ventuno mesi di durata dell’affidamento e compresa la ulteriore eventuale proroga fino a quattro mesi ex art. 106, co.11 del citato Decreto, è pari ad € 204.729,17 (IVA di Legge esclusa),
Tale valore complessivo è dato dall’importo del servizio, stimato “a misura” per i ventuno mesi di durata dell’affidamento, che ammonta ad € 171.972,50 (IVA di Legge esclusa), oltre l’importo della richiamata eventuale “proroga tecnica” quadrimestrale di cui al precedente articolo 5.
Non sussistono i presupposti per la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi ed Interferenze), di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., poiché non sussistono potenzialmente interferenze e, quindi, non è stato quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali.
Il costo annuo della manodopera, individuato ai sensi dell’art.23, co.16 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato stimato dalla Stazione Appaltante in € 24.392,46 (pari a € 42.686,80 per i ventuno mesi di durata dell’appalto), secondo quanto specificato in dettaglio nei documenti di gara.
Si riportano di seguito i quantitativi stimati dei rifiuti che verranno conferiti ed quadro economico dell’appalto, con riferimento ai ventuno mesi di durata dello stesso. La stima è stata effettuata sulla scorta dei dati storici, come riportati nel CSA. Tutti gli importi riportati sono al netto dell’IVA.
EER | Stima QUANTITÀ da trattare | |||
Apr. – Dic. | Annuale | TOTALE | ||
15.01.01 | imballaggi di carta ecartone | 393 Ton. | 500 Ton. | 893 Ton. |
20.01.01 | carta e cartone | 1088 Ton. | 1369 Ton. | 2.457 Ton. |
EER | QUANTITÀ totale stimata da trattare | Corrispettivo unitario €/ton | Valore stimato dell’Appalto (*) | |
15.01.01 | imballaggi di carta ecartone | 893 Ton. | 38,50 | 34.380,50 euro |
20.01.01 | carta e cartone | 2.457 Ton. | 56,00 | 137.592,00 euro |
Totale | 171.972,50 euro |
(*) - di cui € 42.686,80 per costi della manodopera, stimati ai sensi dell’art. 23, co.16 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'espletamento del Servizio.
La quantità ed il valore dell’appalto, essendo stati stimati sulla base di dati storici disponili all’Ente, sono indicativi e pertanto non possono determinare alcuna pretesa, né indennizzi di sorta da parte dell’Appaltatore, rispetto ai quantitativi e importi che verranno effettivamente conferiti e/o liquidati trattandosi di appalto a misura come definito all’art. 3 comma 1 lettera eeeee) del d.lgs. n. 50/2016.
Il contratto non potrà terminare anticipatamente in caso di raggiungimento/contabilizzazione dell’importo contrattuale (fatti salvi i limiti di legge).
Nella formulazione dell’offerta si dovrà considerare che la produzione dei rifiuti è soggetta a fluttuazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le tabelle indicative dei rifiuti prodotti dal Comune di Ladispoli negli ultimi due anni, come riportate nell’articolo 1 del Capitolato.
Le spese di pubblicità relative alla gara ai sensi dell’art Art. 216, comma 11, del D.lgs. 50/2016 sono a carico dell’aggiudicatario ed ammontano a circa euro 500,00.
7. Soggetti ammessi
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti (art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016):
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. 50/2016 sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) e e), del D.lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L’offerta deve contenere tale l’impegno.
Ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.lgs. 50/2016, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che sono eseguite dai singoli operatori economici riuniti (raggruppamenti temporanei di imprese) o consorziati (consorzi ordinari).
Nel caso di soggetti già formalmente costituitisi ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016, a pena di esclusione, nella “Busta Documentazione amministrativa” di cui al successivo paragrafo 12.1), devono essere acclusi l’originale o la copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, dell’atto di costituzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate
tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Non è ammessa la partecipazione alle gare di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
8. Requisiti di ammissione
Il concorrente attesterà il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
8.1.1) Non è ammessa la partecipazione alle gare di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di seguito elencati:
1) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1):
• xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
• xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
• false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
• frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
• xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
• delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti elencati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, co.7, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima
2) cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; resta fermo altresì quanto previsto dall’art.34-bis, co. 6 e 7, del D.Lgs. n.159/2011), con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 (art. 80, comma 2);
3) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande (art. 80, comma 4);
4.1) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (art. 80, comma 5, lett. a);
4.2) che sia sottoposto a fallimento o che si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o che abbia in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli artt. 110 del Codice e 186-bis del X.X. x.000/0000 (xxx. 80, comma 5, lett. b);
4.3) gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell’operatore economico (art. 80, comma 5, lett.c);
4.4) tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett.c-bis);
4.5) dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa (art. 80, comma 5, lett.c-ter);
4.6) grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80, comma 5, lett.c-quater);
NOTA: con riferimento alle anzidette fattispecie di cui al comma 5, lettere c, c-bis, c-ter e c-quater, il concorrente è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più possibile dettagliata delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti, al fine di permettere alla Stazione appaltante procedente di porre in essere la valutazione, che l’ordinamento rimette alla stessa, in ordine alla gravità, inerenza e prossimità temporale degli eventi potenzialmente rilevanti occorsi. Ne discende conseguentemente che, laddove ricorrano circostanze anche solo potenzialmente rilevanti ai sensi del richiamato comma 5, lettere c, c-bis, c-ter e c-quater, le stesse debbano essere dettagliatamente rappresentate dal concorrente attraverso apposita Relazione da allegare all’istanza di partecipazione, corredata altresì da ogni pertinente documentazione idonea e rilevante (sentenze, provvedimenti di risoluzione e/o risarcimento etc.) ai fini della valutazione rimessa alla Stazione appaltante.
4.7) una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile, determinata dalla partecipazione dell’operatore economico (art. 80, comma 5, lett. d);
4.8) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all’art. 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive (art. 80, comma 5, lett. e);
4.9) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f);
4.10) presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis);
4.11) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (art. 80, comma 5, lett. f-ter);
4.12) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g);
4.13) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) (art. 80, comma 5, lett. h);
4.14) mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito (art. 80, comma 5, lett. i);
4.15) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio) (art. 80, comma 5, lett. l);
4.16) rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, si profili una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m);
Limitatamente alle ipotesi previste al punto 1) (art. 80, comma 1) in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o a i punti da 4.1 a 4.11 (art. 80, comma 5), l’operatore economico o un subappaltatore è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (art. 80, comma 7). Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico (art. 80, comma 8).
S’intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui all’art. 80, commi 10, 10-bis e 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.).
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).
Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.
Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell’articolo 45 lettera c), del D.Lgs.50/2016, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati secondo quanto previsto dal presente Disciplinare.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l’utilizzo della banca dati (AVCPass/ o FVoe, se operativo) istituita presso l’X.X.XX. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema (AVCPass/ o FVoe, se operativo), accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di partecipazione alla gara.
Il Dichiarante prende atto che l’Allegato “Istanza” è stato predisposto dalla Amministrazione in applicazione alla decisione 16/2014 dell’Adunanza Plenaria e, quindi, non richiede l’indicazione nominativa di “Tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa”. Il Dichiarante è consapevole che in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese con la sottoscrizione dell’allegato modulo, dovranno essere individuati e soggetti a verifica tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, che sono, oltre a quelli nominativamente indicati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tutti gli altri soggetti che rientrano nella nozione di “Amministratore di fatto” (di cui l’art. 2639 del c.c.), secondo l’interpretazione giurisprudenziale; quindi anche i Procuratori Generali e Speciali.
8.2 Requisiti di idoneità professionale
a) nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lettera c) D.Lgs. 50/2016, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 0000 x 000 ex art.45, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016, l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’ambito di attività inerente l’oggetto della gara. Nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara d’appalto raggruppamenti ordinari di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ex art 45, comma 2, lettera e) X.Xxx. 50/2016 non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà
essere resa, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio;
b) nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara società cooperative, consorzi di cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991 l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative; nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali di cui all’art. 5, lettera b), della legge n. 381/1991, l’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali;
c) di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
d) di essere in possesso dell’iscrizione nella White list, ossia dell’apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituito presso ogni Prefettura, o di aver presentato la relativa domanda di iscrizione, ai fini e per gli effetti di cui al DPCM 18/04/2013 e dell’art. 1, commi 52, 52-bis e 53 lett. i-quater) della L. n.190/2012; nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara d’appalto raggruppamenti ordinari di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ex art 45, comma 2, lettera e) X.Xxx. 50/2016 non ancora costituiti tale requisito dovrà essere posseduto, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio;
e) Possesso, da parte degli impianti di conferimento, di specifica autorizzazione per i servizi in affidamento (all’allegato C parte IV del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.), secondo una delle seguenti modalità alternative:
-Autorizzazione semplificata ex art. 216 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
-Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/13;
-Autorizzazione Ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
-Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata ai sensi del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i..
Con riferimento al requisito di cui alla lettera e), nel caso di:
a) raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs. 50/2016];
b) consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs. 50/2016];
c) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera f), del D.lgs. 50/2016];
d) gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 50/2016];
e) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016];
f) consorzi stabili [art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs. 50/2016];
ciascun soggetto deve possedere il requisito prescritto per il servizio che esegue, purché, nel suo complesso, il concorrente lo possegga per intero. In sede di offerta, devono essere indicati il/i servizio/i o loro parti che sono eseguiti da ciascuna impresa partecipante e la corrispondente percentuale.
8.3 Requisiti di capacità economico finanziaria
8.3.1 Fatturato minimo
a) aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato globale di impresa non inferiore nel triennio ad € 300.000,00 I.V.A esclusa;
Nota: i risultati economico ‐ finanziari di cui alla precedente lettera a) devono essere desumibili dal conto economico del bilancio di ogni anno alla voce “ricavi delle vendite e prestazioni” e non dal conto patrimoniale. Si sottolinea, inoltre, che sono effettivamente utilizzabili gli esercizi finanziari relativi agli anni per i quali i dati di bilancio, ovvero, delle dichiarazioni fiscali dell’operatore economico concorrente sono stati approvati e depositati/presentati ai sensi di Legge agli uffici pubblici competenti; La comprova dei requisiti di cui al presente punto, lett. a) è fornita:
⮚ per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
⮚ per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone
mediante il Modello Unico o la dichiarazione IVA.
Le motivazioni che hanno determinato l’individuazione del suddetto fatturato minimo di impresa, sono principalmente legate alla corretta individuazione del miglior equilibrio dell’applicazione del principio del “favor partecipationis” con l’esigenza di affidare il servizio ad imprese sufficientemente preparate dal punto di vista tecnico in ambiti analoghi a quelli previsti nella presente gara e quindi perfettamente in grado di assolvere agli impegni tecnici da assumere nei confronti della stazione appaltante.
Nel caso di:
a) raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs. 50/2016];
b) consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs. 50/2016];
c) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, co. 2, lettera f), del D.lgs. 50/2016];
d) gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 50/2016],
detto requisito (fatturato minimo globale) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento/consorzio, coerentemente con la quota di esecuzione di ciascun operatore.
Nel caso di consorzi stabili [art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs. 50/2016], ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.lgs. 50/2016, al fine della qualificazione, gli stessi, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.
8.4 si prescrive inoltre:
a) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, né di parteciparvi anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
b) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, o a un consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 partecipante alla medesima gara che dichiari di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell’art. 3 del presente Disciplinare;
c) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio stabile partecipante alla medesima gara che dichiari di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell’art. 3 del presente Disciplinare;
d) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
e) nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 lettera d) ed e) e art.48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
8.4.1 Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, lettera d) ed e), e art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, l’istanza deve prevedere la specificazione delle parti in termini percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. A tal riguardo, ciascun operatore economico che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti dovrà detenere una quota di qualificazione corrispondente almeno alla quota di esecuzione del servizio, fatta eccezione per i requisiti declinati negli atti di gara come non frazionabili.
8.4.2 Unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 8.1.1, dovrà, altresì, essere presentata, sempre attraverso la modulistica allegata al presente disciplinare (All.1), una dichiarazione debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale del soggetto giuridico partecipante recante:
a) l’accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dal Capitolato speciale d’Oneri;
b) la dichiarazione che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido, ad ogni effetto giuridico, atto a ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura in epigrafe provenienti dall’Ente è quello indicato in sede di registrazione al Portale;
c) la manifestazione del proprio consenso al trattamento dei dati comunicati;
d) l’indicazione del domicilio fiscale, del Municipio di appartenenza, della sede dell’Agenzia delle Entrate di competenza;
e) l’indicazione delle seguenti figure del soggetto giuridico concorrente:
1) se trattasi di impresa individuale, titolare o direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;
2) se trattasi di società in nome collettivo, soci e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;
3) se trattasi di società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara
4) se trattasi di altro tipo di società, altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
5) se trattasi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b), c) D.Lgs. 50/2016 gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, eventuali altri componenti dell’organo di amministrazione, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l’indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - che, nel consorzio o nella società consortile, detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l’indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - per conto del quale il consorzio o la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
6) se trattasi di raggruppamenti temporanei di concorrenti, concorrenti raggruppati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto raggruppato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;
7) se trattasi dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) D.Lgs. 50/2016 concorrenti consorziati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;
f) l’indicazione della compagine societaria del soggetto concorrente, corredata dell’indicazione delle rispettive quote di partecipazione.
8.4.3 Ove le dichiarazioni di cui alla lettera a) del punto 8.1.1:
a) siano rese da un procuratore speciale, esse si intendono rese anche per il/i legale/i rappresentante/i ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
b) siano rese dal titolare/legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di impresa individuale, si intendono rese anche per il direttore tecnico ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
c) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in nome collettivo, si intendono rese anche per i soci e il direttore tecnico ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
d) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in accomandita semplice, si intendono rese anche per i soci accomandatari e il direttore tecnico ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
e) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di altro tipo di società, s’intendono rese anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, per i membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, del direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Ove le dichiarazioni di cui lettera a) del punto 8.1.1 siano rese rispettivamente dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del comma precedente, esse si intendono rese anche per gli altri soggetti indicati nelle lettere medesime cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.
8.4.4 L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione di cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri– con una relazione da produrre unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 8.1.1 che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, co.7, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
8.4.5 Ove il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente articolo sia un procuratore generale o speciale dell’operatore economico concorrente, dovrà essere prodotta copia della relativa procura, rispettivamente generale o speciale.
8.5 Sopralluogo
Ai fini della partecipazione alla gara per l’affidamento dei servizi in oggetto NON È PREVISTO IL RILASCIO DI ALCUNA ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI.
9. Garanzia provvisoria
AVVERTENZA: si conferma che alla presente procedura, la quale non rientra tra le modalità di affidamento di cui all’art.1 del D.L. n.76/2020, non è applicabile il comma 4 del citato articolo e pertanto rimane obbligatoria la presentazione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., tuttavia l’importo della medesima, ai sensi del primo comma del citato art. 93, viene ridotto dalla Stazione appaltante dal 2% all’1%, come quantificato al precedente art.1, al fine di armonizzarne l’applicazione con la ratio del richiamato decreto. All’importo così determinato, sono evidentemente applicabili poi le riduzioni ulteriori previste dal citato art. 93.
I soggetti giuridici partecipanti alla gara dovranno costituire - ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 una
garanzia provvisoria costituita alternativamente:
- da attestazione dell’avvenuto pagamento del deposito cauzionale a titolo di garanzia provvisoria per l’importo anzidetto e con le modalità indicate nella piattaforma di pagamento di Città Metropolitana di Roma Capitale all’indirizzo:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx-xx-xxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx- sua/gare-sua-deposito-cauzionale/ (allegando la ricevuta).
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del deposito cauzionale entro la data di scadenza per la presentazione dell’offerta; tale operazione è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva registrazione a sistema del versamento, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo diverso da cause imputabili alla piattaforma di pagamento di Città Metropolitana di Roma Capitale.
Si invitano pertanto gli operatori economici ad effettuare l’operazione in parola con sufficiente anticipo
rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
L’operatore economico (OE) che intende partecipare alla presente procedura aperta, dovrà accedere alla piattaforma di pagamento della “Città Metropolitana di Roma Capitale”, scegliere il tipo di pagamento e compilare i campi richiesti indicando l’identificativo di gara ed il CIG nonché, generare l’attestazione di pagamento pagoPA, con una delle seguenti modalità:
· “Pagamento on line” scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
· “Pagamento mediante avviso” utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).
Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti PagoPA Città Metropolitana di Roma Capitale, a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del Portale dei pagamenti PagoPA dell’Ente.
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, sempre a condizione che il pagamento risulti a sistema effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.
- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, rilasciata ai sensi del D.M. n.31/2018 (schema-tipo 1.1), da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. In tali ipotesi dovranno essere inserite nel testo le condizioni particolari con le quali l’Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente - rinunziando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, comma 2, c.c. e ad avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1957 c.c. - ad effettuare entro quindici giorni, su semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento alla Tesoreria della somma pari al deposito provvisorio. Tale fidejussione dovrà avere validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La cauzione deve altresì essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario (tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.).
Inoltre la fideiussione dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, ove richiesto dalla stazione appaltante nel corso della procedura.
NOTA: in caso di cauzione prestata mediante fideiussione, quest’ultima dovrà essere intestata al Comune di Ladispoli, Xxxxxx X. Xxxxxxx - 00000 Xxxxxxxxx (Xx) - C.F. 02641830589.
Alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 o autentica notarile della firma, comprovante qualità ed autorizzazione ad emettere in nome o per conto della banca, della compagnia assicurativa, o società di intermediazione finanziaria, la fideiussione o la polizza in questione.
La fideiussione è da presentare secondo una delle seguenti modalità:
A) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82 sottoscritto, con firma digitale oltre che dall’assicurato altresì dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
ovvero, in alternativa,
B) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione “rafforzata” di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82. In tali casi la conformità
del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs. n 82/2005.
Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle indicate nel presente articolo: in particolare, si precisa che non è ammessa la presentazione della scansione della
polizza costituita come documento cartaceo senza sottoscrizione digitale o sottoscritta digitalmente solo
dal concorrente.
Si precisa che, laddove venga riscontrata, anche in sede di soccorso istruttorio, la non sussistenza di requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante procederà all’escussione della cauzione provvisoria anche nei confronti di imprese concorrenti non risultate aggiudicatarie (v. Adunanza Plenaria CdS n.34/2014).
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara associazioni temporanee di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
• la fideiussione bancaria dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti;
• la polizza assicurativa dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti ovvero recare l’indicazione di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e la precisazione che la stessa garantisce l’Amministrazione aggiudicatrice dell’inadempimento di uno qualsiasi degli operatori economici medesimi.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, la garanzia legittimamente potrà essere intestata/sottoscritta alla/dalla sola capogruppo mandataria.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto (art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
Si applica la riduzione del 50 per cento anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (in merito alle definizioni di micro, piccole e medie imprese, si rinvia al Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005). Ai sensi del medesimo art. 93, comma 7, l’importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al paragrafo precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
L’importo della garanzia è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire di tali benefìci, l'operatore segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti periodi, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI EN ISO 50001 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la
riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Per fruire dei benefìci di cui al presente comma, l'operatore deve allegare alla fidejussione o alla polizza o alla quietanza attestante il versamento presso la Tesoreria, in originale o in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., la certificazione succitata. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorziate, il beneficio della riduzione della cauzione opererà solo se tutte le imprese siano in possesso della certificazione succitata.
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (artt. 93, comma 8-bis, e 103, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex art. 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, occorre distinguere:
- in caso di ATI orizzontale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell’importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;
- nell’ipotesi di ATI verticale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell’importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi ordinari di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o dal consorzio tra imprese artigiane.
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate, dal consorzio stabile.
10. Garanzia definitiva
Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs 50/2016 l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto, deve costituire, oltre a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, D.Lgs 50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di servizi e di forniture. La costituzione della stessa è disciplinata dall’art. 103 cit.
11. Modalità di determinazione dell’offerta economica
La presente gara sarà aggiudicata sulla base del valore economico dell’offerta, come di seguito determinato:
**“valore offerta” = [(A + C) x D] + ([B + C) x E]
dove
(A) = tariffa richiesta dall’impianto per ogni tonnellata di rifiuto EER 15.01.01 conferito da esprimere in euro/tonnellata;
(B) = tariffa richiesta dall’impianto per ogni tonnellata di rifiuto EER 20.01.01 conferito da esprimere in euro/tonnellata;
(C) = spese di trasporto pari a 0,212 euro/Ton. per ogni km eccedente i 300 km “calcolati secondo il percorso stradale più breve tra il punto di partenza (sede del comune di Ladispoli, via degli Aironi
1) ed il punto di arrivo (sede dell’impianto) nel sito (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/) selezionando nel campo opzioni “percorso più veloce” e “mezzo pesante”.
(D) = Quantità complessiva di rifiuto EER 15.01.01, stimata in: 893 Ton.
(E) = Quantità complessiva di rifiuto EER 20.01.01, stimata in: 2.457 Ton.
**NOTA: Non sono ammesse offerte in aumento e pertanto il valore del campo “valore Offerta”, da determinare come sopra specificato, non può superare il valore massimo di euro 171.972,50, così come non sono ammesse tariffe unitarie per le frazioni in affidamento superiori a quelle poste a base di gara (rispettivamente 38,50 €/ton per la frazione EER 15.01.01 e 56,00 €/ton per la frazione EER 20.01.01. Eventuali valori “offerta” maggiori di euro 171.972,50, così come tariffe unitarie in aumento rispetto a quelle a base di gara, sono pertanto da ritenersi non validi e quindi esclusi dalla procedura di affidamento.
Nel predetto importo è compreso, quindi compensato, ogni onere attinente le prestazioni da rendere, nonché l’utile e le spese generali dell’impresa.
La quantità stimata da smaltire ha valore squisitamente di calcolo e non è in nessun caso indicativa delle reali quantità che saranno smaltite durante l’appalto.
Le quantità stimate da smaltire sono state ipotizzate sulla base dei dati storici.
Avvertenza: Nel caso in cui il “valore offerta” indicato dal concorrente in sede di offerta (come valorizzato sul Portale e/o nell’All.4) non risulti calcolato correttamente, secondo quanto previsto dai documenti di gara, il Seggio procederà, fermi restando i prezzi unitari offerti (“A” e “B” di cui sopra), a rettificare di conseguenza il “valore offerta” ed ai fini dell’aggiudicazione rileverà unicamente il valore così rettificato.
Nel caso di parità del valore delle offerte, cosi come sopra calcolate, visto l’art. 181 comma 5 del d.lgs.
n. 152/2006, che recita testualmente “Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero”, l’appalto verrà affidato all’impianto più vicino al Comune di Ladispoli, calcolato secondo quanto dianzi riportato alla lettera C).
12. Termini e modalità di presentazione dell’offerta
Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città Metropolitana di Roma Capitale - Link al Portale: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/ entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio nell’Allegato 3 “Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell’offerta sul portale gare telematiche”.
I documenti di gara sono altresì disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxx-xxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxxx-xx-xxxx-xxxxxxx-x- forniture/
Per partecipare alla presente procedura di gara telematica è indispensabile la previa registrazione al Portale richiamato.
La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore - una terna di valori (codice d’accesso, nome utente e password), personale per ogni ditta registrata, necessaria per l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà recapitata all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come dichiarato all’atto della registrazione. Qualora la ditta abbia già effettuato la registrazione per altra procedura, la stessa deve utilizzare la stessa terna di valori già attribuitale.
Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile la propria terna di valori. È possibile ricevere assistenza in merito all’attività di registrazione durante i giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 13,00.
Il non tempestivo ricevimento della terna di valori è ad esclusivo rischio del concorrente per registrazioni effettuate successivamente al termine temporale di 48 ore sopra indicato.
Il codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immodificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito link CAMBIO PASSWORD.
Nota: I concorrenti accettano che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno inoltrate come avviso all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Citta Metropolitana di Roma Capitale.
Si rinvia inoltre a quanto specificato nel citato Allegato 3, oltre alla Guida per i fornitori presente sul Portale stesso.
L’offerta deve essere presentata attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’impresa concorrente.
In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta; si precisa che l’utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell’art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l’Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.
Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto nel Bando di gara - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.
Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal Bando di gara, informando l’impresa con un messaggio di notifica ed attraverso l’indicazione dello stato dell’offerta come “Rifiutata”.
Per tutte le scadenze temporali relative alle procedure di gara telematiche, l’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server del Portale Gare Telematiche della Citta Metropolitana di Roma Capitale.
Qualora, entro il termine previsto dal Bando di gara, una stessa ditta invii più offerte, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l’ultima offerta pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente.
Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del Bando di gara, degli allegati saranno escluse.
La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Città Metropolitana di Roma Capitale ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera la Città Metropolitana di Roma Capitale da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale. La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.
In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.
Nella sezione BANDI DI GARA del Portale sono disponibili alcune demo che consentono agli operatori di testare il proprio grado di comprensione del meccanismo di gara in relazione alla sottoscrizione ed al caricamento della propria offerta: la partecipazione alla demo è facoltativa. Si precisa che la documentazione allegata alle suddette demo è necessariamente generica e non prevale sulle istruzioni contenute nella documentazione della presente procedura di gara (presenti nella sezione ATTI DI GARA) che mantengono inalterata la loro assoluta prevalenza.
Il Portale Gare Telematiche adotta come limite il secondo 00: pertanto – in relazione agli orari indicati nel bando di gara – anche se i secondi non sono indicati si intenderanno sempre pari a 00.
Istruzioni per la presentazione dell’offerta telematica in caso di RTI e Consorzi.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio occorre inviare un’unica offerta telematica.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo 48 co.8 del D.lgs.n.50/2016, l’offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante dell’impresa che assume il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.
In caso di raggruppamenti già costituiti ai sensi dell’articolo 48 del d.lgs. 50/16 e di consorzi costituiti ai sensi dell’art. 45 co 2 lettere b) e c) ed e) del d.lgs. 50/16, l’offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’ATI o consorzio.
L’offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa legittimata a presentare l’offerta, come sopra individuato, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente l’accesso al Portale tramite la terna di valori che identifica tale impresa.
Si rinvia per ogni altro aspetto di carattere tecnico a quanto specificato nell’Allegato 3.
12.1 BUSTA DOCUMENTAZIONE
Nella busta “Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara, redatta in lingua italiana in bollo (si vedano al riguardo le istruzioni più avanti riportate), compilando l’apposito modulo (ALLEGATO 1) predisposto dalla SUA, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso ovvero presentando il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2016/7 del 05/01/2016, ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Tale istanza dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell’operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va prodotta copia della relativa procura) ed essere corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente - a pena di esclusione - da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei medesimi. L’offerta, inoltre, dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario-capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi ordinari di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente - a pena di esclusione - da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
L’offerta, inoltre, dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente - a pena di esclusione – dal consorzio nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di
atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente – a pena di esclusione - dal consorzio stabile nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. Il consorzio concorrente dovrà, quindi, indicare – in sede di offerta – se concorra in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati. In tale ultimo caso il consorzio dovrà indicare per quali consorziati il medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
2) GARANZIA PROVVISORIA presentata secondo le modalità indicate all’articolo 9 del presente disciplinare.
Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle indicate nel citato articolo 9: in particolare, si ribadisce che non è ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo senza sottoscrizione digitale o sottoscritta digitalmente dal solo concorrente.
3) copia in formato elettronico del “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’A.N.A.C. comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l’A.N.A.C. oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall’A.N.A.C.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l’utilizzo della banca dati FVoe istituita presso l’X.X.XX. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81 del D.Lgs. 50/2016). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVoe, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
Qualora il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art.89 del Codice, andrà allegato anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria fermo restando che, in alternativa, se il sistema FVoe lo consente, è possibile produrre un unico PassOE contenente i dati della concorrente e dell’ausiliaria (ovvero un PassOE multiplo).
Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:
- in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b), c) del d.lgs.50/2016, andranno allegati
– oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero un PassOE multiplo.
4) documentazione comprovante il possesso del requisito di cui all’art. 8.2, lett. d) (iscrizione alla white list o avvenuta presentazione della domanda di iscrizione);
5) documentazione comprovante il possesso del requisito di cui all’art. 8.2, lett. e) (autorizzazione prescritta per il servizio in affidamento);
6) copia in formato elettronico della documentazione comprovante l’avvenuto versamento del CONTRIBUTO a favore dell’A.N.A.C., come quantificato al precedente art.1, dovuto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della relativa Deliberazione
A.V.C.P. (ora X.X.XX.) di attuazione.
Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza della gara. Per eseguire il pagamento sarà necessario iscriversi on line al “Servizio Riscossione Contributi” presente sul sito dell’X.X.XX. Dal 16 dicembre 2019 è attivo il nuovo servizio “Gestione Contributi Gara” (GCG), il quale si profila come unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle procedure di scelta del contraente; accessibile al seguente link:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/XxxxxxxxXxxxxxxxxxxXx ntributi
7) PATTO D’INTEGRITÀ in materia di contratti pubblici (Allegato 2), adottato con Decreto del Sindaco metropolitano n.109 del 15/10/2018, sottoscritto digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell’operatore economico concorrente; in caso di raggruppamenti temporanei, avvalimento e consorzi, il documento deve essere sottoscritto digitalmente secondo le modalità specificamente riportate nella nota n.1 del richiamato allegato.
8) copia in formato elettronico della documentazione (F23 o F24) comprovante l’avvenuto versamento dell’imposta di bollo (o dichiarazione di esenzione).
Imposta di bollo
Per quanto concerne il versamento dell’imposta di bollo si precisa quanto segue:
Per ciascuna delle istanze trasmesse per via telematica l’imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972).
L’imposta di bollo per l’istanza della gara in oggetto deve essere assolta mediante il pagamento del modello F23, con le seguenti modalità:
1) Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso: agenti della riscossione, banca, ufficio postale.
2) Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli abilitati dei
soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi: o assegni bancari e circolari presso le banche, o assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione;
o addebito su conto corrente postale, assegni postali (tratti dal contribuente a favore di se stesso e girati per l’incasso a Poste Italiane, esclusivamente presso l’ufficio postale dove è aperto il conto), vaglia postali, oppure carte Postamat e Postepay, presso gli uffici postali.
3) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento con i seguenti riferimenti: 6. Ufficio o Ente: codice dell’ufficio o dell’ente al quale va riferito il versamento (TJT) . Estremi dell’atto o del documento: Anno pubblicazione bando, Numero Codice gara (solo caratteri numerici preceduti da tanti zeri quante sono le caselle da valorizzare). Estremi dell’atto o del documento: Anno pubblicazione bando, Numero Codice gara - 11. Codice Tributo: 456T – 12. Descrizione: Bollo su istanza telematica – 13. Importo: 16,00 euro. Al termine delle operazioni di gara, l’ente appaltante provvederà ad inviare, al competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, l’elenco di tutti gli operatori economici partecipanti, al fine del controllo sull’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo: non è necessario pertanto inviare alcuna documentazione a comprova del pagamento.Relativamente all’ipotesi di pagamento mediante utilizzo del modello F24, si riportano le seguenti indicazioni:Sezione Erario – Imposte Dirette: Codice tributo: 2501; Importo dovuto: 16,00 euro
12.1.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori in caso di avvalimento o di soggetti associati da inserire nella “Busta documentazione”.
• In caso di avvalimento, ai sensi dell’art. 89, co.1 del Codice, l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
• Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
• Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
• Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
• Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
• Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
• Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
12.2 BUSTA ECONOMICA
Nella sezione BUSTA ECONOMICA dovrà essere inserita l’offerta economica - completa della documentazione a corredo eventualmente richiesta - sottoscritta digitalmente a pena di esclusione dal legale rappresentante dell’operatore economico seguendo le istruzioni riportate di seguito.
Qualora l’offerta economica – ivi compresi gli allegati - sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, se non già presente all’interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l’offerta economica e l’ulteriore documentazione a corredo vanno sottoscritte digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.
Per la corretta compilazione della sezione BUSTA ECONOMICA occorre seguire la seguente procedura:
1. compilare l’apposito campo denominato VALORE OFFERTA inserendo:
1.1. il “Valore offerta” in euro, così come calcolato sul Modello di offerta (All. 4) e ricavato con la formula di cui al precedente art. 11;
1.2. indicare l’importo del costo annuo relativo alla manodopera e degli oneri aziendali annui concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che costituiscono elemento essenziale dell’offerta ai sensi dell’art. 95 co.10 del d.lgs. 50/16;
2. inserire il Modello di offerta – recante il corrispettivo unitario ed il valore complessivo offerti dal concorrente per le prestazioni in affidamento, messo a disposizione dalla stazione appaltante (Allegato 4), sottoscritto digitalmente e completato in ogni sua parte, in base al quale è determinato il “valore offerta” nonché i prezzi unitari offerti per le due frazioni in affidamento, fissi e invariabili, che saranno utilizzati per il pagamento delle prestazioni eseguite;
3. inserire eventuali ulteriori allegati;
4. cliccare sul bottone "GENERA PDF" in fondo alla pagina;
5. salvare sul proprio PC il file pdf così generato e firmarlo digitalmente;
6. allegare il pdf firmato nell'apposita area denominata "Allegato PDF firmato", cliccando sull'apposito bottone.
Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:
- Tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana;
- Il prezzo complessivo offerto non può essere superiore al prezzo complessivo posto a base d’asta;
- Il “Valore offerta”, da esprimersi in Euro, non può essere pari a zero né superiore a 171.972,50;
- L’offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- L’offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle prestazioni previste per il presente affidamento dai relativi documenti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- La validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;
- Ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un’offerta, ai sensi dell’art.32 co.4 del D.Lgs. 50/2016;
Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate in allegato al disciplinare:
• in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi:
- l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese del raggruppamento o consorzio;
- l’offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del d.lgs. 50/2016, se non già indicato in precedenza;
- nell’offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell’ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione;
- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’impresa che deve assumere il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre
imprese del raggruppamento;
• in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti:
- l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del raggruppamento o consorzio;
- nell’offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della fornitura /quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell’ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione;
- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante del RTI / Consorzio ordinario;
• in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art.45 del Codice:
- l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del consorzio;
- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante del Consorzio;
• in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; lo stesso compilerà il campo offerta economica nell’ambito del Portale;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’impresa che riveste la qualifica di mandataria;
in caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.
Detta offerta dovrà indicare:
a) il “Valore offerta” in euro, così come calcolato sul Modello di offerta (All. 4) e ricavato con la formula di cui al precedente art. 11;
b) l’importo dei costi aziendali annui concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a pena di esclusione [vedi nota* a seguire]
c) l’ammontare del costo annuo della manodopera (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.) per l'espletamento della prestazione, a pena di esclusione [vedi nota* a seguire].
All’offerta dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il Modello di offerta – recante i prezzi ed il valore complessivo offerti dal concorrente per le prestazioni in affidamento, messo a disposizione dalla stazione appaltante (Allegato 4), sottoscritto digitalmente e completato in ogni sua parte, in base al quale è determinato il “valore offerta” nonché i prezzi unitari offerti per le due frazioni in affidamento, fissi e invariabili, che saranno utilizzati per il pagamento delle prestazioni eseguite.
Nota*: L’offerta economica dovrà espressamente riportare, a pena di esclusione non sanabile a mezzo di soccorso istruttorio, l’ammontare in euro dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016) per i servizi oggetto dell’appalto (v. sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 815 del 07.02.2018 e sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 20.03.2015, n. 3 e Comunicato del Presidente dell’X.X.XX. del 27.05.2015). L’omessa indicazione dell’importo relativo agli oneri per la sicurezza interni o aziendali comporterà l’esclusione dalla gara.
Nell'offerta economica l'operatore deve altresì indicare in euro i propri costi della manodopera (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'espletamento dei servizi (costi della manodopera preventivati, in linea generale, dall’Amministrazione nei documenti di gara.). L’omessa indicazione dell’importo relativo a tali costi, come pure l’indicazione di un importo pari a zero, comporterà l’esclusione dalla gara. Si precisa che la stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera dichiarati in sede di offerta, prima dell'aggiudicazione procede a verificare che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Si evidenzia che l’indicazione nell’offerta economica di un costo annuo della manodopera inferiore a quello stimato dalla Stazione Appaltante, come quantificato al precedente art. 1, comporterà in capo al primo classificato, l’attivazione della verifica di cui all’art. 95, comma 10.
Il mancato rispetto delle modalità di presentazione e di formulazione dell’offerta economica comporterà l’esclusione dalla gara.
Con la presentazione dell’offerta, il soggetto concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente Disciplinare, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d’appalto e comunque nell’intera documentazione di gara.
Non sono ammesse – a pena di esclusione dalla gara – offerte condizionate, parziali o in aumento.
L’offerta economica deve intendersi comprensiva:
1) di tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni richieste per l’esecuzione del contratto e, quindi, anche dell’utile, delle spese generali, delle spese per la salute e la sicurezza del lavoro, delle spese per imprevisti.
12.3 Regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni essenziali ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016
La SUA provvederà ad attivare il soccorso istruttorio nelle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale (nell’accezione e secondo i criteri esplicitati nella determinazione ANAC n. 1/2015) degli elementi, delle dichiarazioni rese dal concorrente a corredo della propria offerta e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica.
In nessun caso il soccorso istruttorio può essere utilizzato per sanare dichiarazioni non veritiere o il mancato possesso, alla data della scadenza del termine della presentazione delle offerte, di requisiti normativamente necessari ai fini della partecipazione alla gara, in attuazione della citata Determinazione ANAC n. 1/2015.
Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale rilevata in seduta pubblica, la SUA provvederà a sospendere la seduta di gara e ad assegnare al concorrente un termine perentorio non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Nella seduta successiva, la SUA procederà all’ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara, per poi procedere, quindi, a tutti gli ulteriori
adempimenti finalizzati alla determinazione del soggetto aggiudicatario.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
13. Modalità di svolgimento della gara
Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche “fisiche” per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti, oltre a poter seguire sul Portale le relative sedute pubbliche telematiche, riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara sia attraverso il citato Portale, sia sul sito dell’Amministrazione.
Conseguentemente, il giorno fissato nel Bando di gara per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica telematica, il Seggio di gara, presieduto dal Dirigente della SUA (o altro Dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale) procede alla verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata, nei tempi e modalità previsti dagli atti di gara, da ciascuna impresa partecipante rispetto a quanto disposto dai documenti di gara. Al termine di tale procedura, il Seggio di gara dichiara le imprese ammesse e le imprese escluse dalla partecipazione alla gara, esplicitando la motivazione dell’esclusione.
Successivamente, fatta salva l’ipotesi che si debba attivare il soccorso istruttorio secondo quanto disciplinato al punto 12.3, il Presidente del richiamato Seggio di gara, procede all'apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti ammessi, alla verifica della correttezza formale delle offerte, nonché, ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all’esclusione automatica di tutte quelle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi del comma 2, 2-bis e 2-ter. Tale facoltà di esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci.
Ultimate dette operazioni il Seggio di gara provvede quindi alla redazione della relativa graduatoria, sulla base di quanto previsto dai documenti di gara ed alla formulazione, laddove non vi siano i presupposti per procedere alla verifica di congruità, della proposta di aggiudicazione.
Il Seggio di gara, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Tale eventuale fase di verifica delle offerte che, in ragione della natura e tipologia delle prestazioni da affidare, appaiano anormalmente basse, verrà attivata da parte della Stazione appaltante, anche su richiesta del R.U.P., il quale potrà avvalersi a tal fine di un organo all’uopo individuato.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte. Alla eventuale valutazione della congruità delle offerte si applica la disciplina prevista dal citato articolo 97, commi 4 e seguenti.
Laddove si proceda alla attivazione della procedura di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse secondo quanto dianzi specificato, la documentazione giustificativa all’uopo prodotta dall’operatore che risulti successivamente aggiudicatario dell’affidamento, sarà allegata al contratto.
La Stazione appaltante, nel caso in cui l’offerta non sia anomala o, se anomala, venga dichiarata congrua in sede di valutazione dell’anomalia da parte dell’organo individuato ai sensi della normativa vigente, procederà a rendere nota la proposta di aggiudicazione ai concorrenti e provvederà, dopo aver verificato la correttezza delle operazioni di gara, all’esito positivo della stessa, all’aggiudicazione mediante determina dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione.
La Stazione appaltante, nel caso in cui l’offerta in sede di valutazione dell’anomalia venga dichiarata non congrua, procederà ad escludere il concorrente la cui offerta è stata ritenuta non congrua ed a scorrere la graduatoria, individuando la nuova migliore offerta.
Nel caso di parità del valore delle offerte, cosi come sopra calcolate, visto l’art. 181 comma 5 del d.lgs.
n. 152/2006, che recita testualmente “Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero”, l’appalto verrà affidato all’impianto più vicino al Comune di Ladispoli, calcolato secondo il percorso stradale più breve tra il punto di partenza (sede del comune di Ladispoli, via degli Aironi 1) ed il punto di arrivo (sede dell’impianto e non sede legale) nel sito
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/) selezionando nel campo opzioni “percorso più veloce” e “mezzo pesante”.
Ai sensi dell’art. 95, co. 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d) del citato Decreto.
14. Chiarimenti, comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, accesso agli atti del procedimento e stipula del contratto
14.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente attraverso il Portale Gare Telematiche, utilizzando l’apposita funzione RICHIESTA QUESITO presente all’interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto entro il termine stabilito sul Portale.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte ai quesiti formulati, inoltre, saranno reperibili nell’area privata del Portale nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI/MIEI QUESITI relativa al bando in oggetto.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo di posta certificata dell’operatore che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.
14.2 Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Trattandosi di gara telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all’art. 76 del Codice, saranno effettuate agli operatori tramite il Portale Gare e saranno reperibili nell’area privata del Portale, sia nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI relativa al bando in oggetto, sia nella cartella COMUNICAZIONI. Le stesse saranno inoltrate, come avviso, all’indirizzo PEC dell’operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.
Ai fini dell’invio delle comunicazioni di cui all’articolo 76 del D.Lgs. 50/2016, la SUA utilizza la posta elettronica certificata; al concorrente è fatto, quindi, obbligo, attraverso la dichiarazione di cui all’Allegato 1 del presente Disciplinare di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata - PEC.
Il termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione definitiva, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di cui all’articolo 76, comma 5, lettera a), del decreto da ultimo citato effettuate tramite posta elettronica certificata o strumento analogo.
Il concorrente si impegna a comunicare alla SUA qualsiasi variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata presso lo stesso da utilizzare ai fini dell’invio delle comunicazioni in parola. In caso di mancata comunicazione delle predette intervenute variazioni, si riterranno comunque pienamente valide a tutti gli effetti le comunicazioni effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara e il termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione definitiva, decorreranno comunque dalla data di tali comunicazioni.
14.3 Ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, xxxxx i divieti e differimenti previsti nel precitato D.Lgs., l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell’art. 76 è consentito, mediante visione ed estrazione di copia, previa istanza scritta di accesso (e conseguente provvedimento di ammissione).
L’accesso agli atti del procedimento (referente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, tel. 06/00000000), può essere effettuato direttamente online tramite l’apposita funzione RICHIESTA ACCESSO ATTI.
La procedura per inoltrare una richiesta di accesso agli atti online è la seguente:
1. accedere al Portale inserendo la propria terna di valori e cliccando su ACCEDI;
2. c1iccare sulla voce a sinistra dove è riportata la scritta “AVVISI/BANDI” e di seguito sulla scritta “BANDI PUBBLICATI”
3. c1iccare sul comando BANDI SCADUTI;
4. c1iccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza del bando di gara ai cui atti si richiede l’accesso;
5. c1iccare sul pulsante RICHIESTA ACCESSO ATTI per creare la propria richiesta di accesso;
6. a11egare la propria richiesta di accessoagli atti, sottoscritta con apposizione di valida firma digitale, in corrispondenza della riga RICHIESTA ACCESSO già predisposta da sistema. E’ possibile allegare ulteriori documenti utilizzando la funzione AGGIUNGI ALLEGATO.
7. c1iccare sul pulsante INVIO, per inviare la propria richiesta: in qualunque momento si potranno visualizzare le proprie richieste di accesso aghi atti, utilizzando il comando “DOCUMENTI COLLEGATI”, presente all’interno del bando di gara.
I documenti richiesti, ovvero il relativo provvedimento di differimento/diniego, saranno resi disponibili all’interno dell’area privata del Portale Gare Telematiche, sia nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI relativa al bando in oggetto, sia nella cartella COMUNICAZIONI.
Dell’avvenuto riscontro alla richiesta di accesso sul Portale sarà data altresì notifica, come avviso all’indirizzo PEC dell’operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.
La stazione appaltante si riserva di valutare ha compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d’ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006.
14.4 L’aggiudicazione è senz’altro impegnativa per l’impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 180 giorni dalla data di scadenza della gara, mentre non è tale per la stazione appaltante fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso in cui tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessuno effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell’appalto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.
Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, la SUA, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Tutte controversie eventualmente insorgenti tra le parti in merito alla procedura di gara saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.
L’Ente committente, dopo l’aggiudicazione, si riserva di procedere alla consegna anticipata sotto riserva di legge, ai sensi della normativa vigente, laddove la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari (art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016).
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del suddetto D.Lgs, salvi i casi di cui al comma 10 del medesimo art. 32.
La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
In previsione della stipula del contratto, l’impresa aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere, ai sensi del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii., oltre ai diritti di rogito ed alle spese di registrazione, marche da bollo in numero sufficiente a legalizzare la documentazione facente parte integrante del contratto (capitolato speciale, elenco prezzi unitari, etc.).
I capitolati e il computo metrico estimativo, ove presente, fanno parte integrante del contratto.
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”. Pertanto, il rappresentante legale dell’impresa, in sede di stipula, dovrà sottoscrivere il contratto mediante firma elettronica qualificata.
15. Avvalimento
In attuazione di quanto disposto dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del suddetto X.Xxx., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o della relativa attestazione. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, a pena d’esclusione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89 del D.Lgs. 50/2016; in particolare l’impresa ausiliaria dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
NOTA: Ai sensi dell’art. 89, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non è ammesso l’avvalimento qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, come individuate, nelle more dell’adozione del Regolamento di cui all’art. 216, co.27-octies del Codice, con D.M. MIT del 10 novembre 2016, n. 248.
16. Termine di validità dell’offerta
Le offerte dovranno essere segrete e incondizionate; saranno, inoltre, ferme e vincolanti per gli operatori economici concorrenti per almeno 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte e, comunque, per tutta la durata della gara, fino alla dichiarazione di aggiudicazione definitivamente efficace.
17. Condizioni cui è soggetta l’esecuzione del contratto
17.1 Recesso unilaterale
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recesso unilaterale dal contratto, ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., Nel caso di recesso unilaterale dell’Amministrazione trova applicazione l’art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
17.2) Subappalto
Il subappalto è consentito con i limiti di cui all’articolo 105 del Codice (cinquanta per cento dell'importo complessivo del contratto) ed alle condizioni specificate nel CSA.
E’ vietato all’Appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto del presente appalto, senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, sotto pena dell’immediata risoluzione del contratto e fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e le maggiori spese sostenute dal Comune per assicurare l’espletamento del servizio.
18. Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informano i concorrenti che i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l’attuazione dei rapporti contrattuali con l’aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali.
I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.
I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa.
I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell’autorizzazione n. 7/2013 recante “Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici” del Garante della Protezione dei Dati Personali.
I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.
Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o l’incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente l’ammissione del concorrente alla stessa.
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679. Si precisa che:
a. i dati conferiti verranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici dal personale all’uopo incaricato della Città Metropolitana di Roma Capitale e dell’Amministrazione di appartenenza del R.U.P.;
b. il trattamento dei dati sarà finalizzato all’espletamento della procedura per l’affidamento di appalti nonché per eventuali finalità statistiche;
c. il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Xxx XX Xxxxxxxx, 000/X
– 00000 Xxxx;
d. il responsabile del trattamento è il il Direttore del Dipartimento V “Appalti e Contratti”, con sede in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00/00 – 00000 Xxxx.
Il legale rappresentante dell’impresa concorrente, sottoscrivendo l’istanza di ammissione allegata al presente Disciplinare, fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente alle finalità dianzi specificate.
19. Disposizioni a tutela del lavoro
L’operatore economico aggiudicatario è obbligato ad osservare ed applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nel vigente CCNL del comparto applicato.
L’affidatario è tenuto a trasmettere al Comune contestualmente al verbale di consegna ed avvio del servizio, copia dei contratti individuali di lavoro stipulati con tutti i propri dipendenti a qualunque titolo assunti ed a comunicare il CCNL loro applicato.
Su richiesta del RUP, l’impresa è tenuta, inoltre, a fornire copia di tutti i documenti (Libro Unico del Lavoro, DURC, buste paga, etc.) atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
20. Informazioni complementari
a) L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenisse una sola
offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, a proprio insindacabile giudizio. Si riserva, altresì, per qualsiasi causa legittima, di non procedere all’aggiudicazione o di annullare la gara, senza che i concorrenti possano pretendere nulla a qualsiasi titolo. Non sono previsti rimborsi, risarcimenti, compensi o indennizzi per la presentazione delle offerte.
b) L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.lgs. 50/2016.
c) Ai sensi del D.L. n.76/2020, il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell’art. 1, co. 1 del citato decreto, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dello stesso o di risoluzione del contratto per inadempimento.
d) Il concorrente, attraverso le dichiarazioni di cui all’Istanza di partecipazione (Allegato 1) dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021/2023, approvato con Deliberazione n.3/2021 del Consiglio della Città metropolitana e accessibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx- trasparente/altri-contenuti/corruzione/piano-triennale-prevenzione-della-corruzione-p-t-p-c/
e) Ai sensi dell’art.83-bis del D.lgs. n.159/2011, come introdotto dal D.L. n.76/2020, costituisce causa di esclusione o di risoluzione del contratto il mancato rispetto dei protocolli di legalità.
f) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 209 del D.lgs. 50/2016, si rende noto che il contratto non contiene la clausola compromissoria.
g) L’Amministrazione si riserva la facoltà di recesso unilaterale dal contratto, ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Nel caso di recesso unilaterale dell’Amministrazione, trova applicazione l’art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
h) Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’Amministrazione.
i) Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
j) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
k) il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
l) il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
m) Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. nonché artt. 318, 319, 319 quater e 322 del c.p. in relazione a condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto.
n) L’Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322- bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
o) Nei casi di cui ai punti precedenti, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
p) A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l’Ente e l’impresa aggiudicataria, ovvero per l’applicazione delle misure di cui all’art. 32 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.
q) ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni […] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
r) eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti di natura procedurale, amministrativa e tecnica sono da inoltrarsi alla S.U.A. (referente xxxx. Xxxxxxx Xxxxx – 06/67663606) a mezzo posta elettronica ordinaria ai seguenti indirizzi: x.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. Le richieste sono riscontrate, e, se di interesse generale, sono pubblicate in forma anonima sul Portale e sul sito Internet istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale.
21. Disposizioni antimafia
La stipulazione del contratto e l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono subordinate al pieno e più rigoroso rispetto della vigente legislazione antimafia.
La stazione appaltante acquisirà la documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni antimafia) con la quale viene accertata l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 84, commi 2 3, del D.Lgs. 159/2011 nei confronti dell’aggiudicatario.
L’operatore economico aggiudicatario della presente gara d’appalto si impegna a comunicare immediatamente all’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:
- i procedimenti o provvedimenti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/16 intervenuti successivamente alla stipulazione del presente contratto;
- ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto prende atto che, ove nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l’affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti.
22. Perfezionamento del rapporto contrattuale
L’aggiudicazione è senz’altro impegnativa per l’impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 180 giorni dalla data di svolgimento della gara, mentre non è tale per l’Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso che tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessun effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell’appalto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta (art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016).
Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso e non prima. Non vale a perfezionare il contratto la mera comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto che la SUA provvederà a dare all’impresa aggiudicataria a mezzo PEC. La suddetta comunicazione non ha valore di accettazione dell’offerta, ma costituisce un mero presupposto per poter procedere alla stipulazione del contratto, la quale resta, peraltro, subordinata al rispetto da parte dell’impresa aggiudicataria degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nel presente Disciplinare.
Il contratto è stipulato con le formalità di cui all’art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/16 entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ex art 32, comma 8, cit. Il predetto termine è fissato in favore dell’Amministrazione che, pertanto, ha facoltà di abbreviarlo o di differirlo.
Il rappresentante dell’operatore economico risultato aggiudicatario deve presentarsi per la stipulazione del
contratto nel giorno e nell’ora che saranno stabiliti e comunicati dall’Amministrazione, dando nell’occasione prova di aver effettuato la costituzione della garanzia definitiva di cui all’articolo 10 del presente Disciplinare. In casi di urgenza, nelle more dell’espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, l’Amministrazione si riserva la potestà di disporre l’esecuzione del contratto in via d’urgenza sotto riserva di legge. Il rifiuto o l’opposizione ingiustificata da parte dell’aggiudicatario alla consegna anticipata determina la decadenza automatica dello stesso dalla aggiudicazione.
Nell’ipotesi di cui al comma precedente ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all’aggiudicatario, l’Amministrazione potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza dello stesso dall’aggiudicazione e, conseguentemente, potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, ad incamerare la cauzione provvisoria e a stipulare il contratto di appalto con l’operatore economico classificatasi come secondo nella graduatoria finale.
23. Oneri e spese
Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente gara d’appalto e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario, ad eccezione della sola I.V.A. che è a carico dell’Amministrazione.
In particolare, secondo quanto disposto dal D.L. n. 179/12 convertito nella L. 221/12 art. 34, comma 35, le spese per la pubblicazione sui quotidiani del Bando di gara, dovranno essere obbligatoriamente rimborsate dall’affidatario del contratto, per un importo presunto pari ad € 500,00, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto.
24. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l’utilizzo della banca dati FVoe istituita presso l’X.X.XX. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVoe, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di partecipazione alla gara.
25. Vicende soggettive dell’offerente e dell’aggiudicatario
Qualora i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l’azienda o un ramo d’azienda ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l’affittuario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione sono ammessi rispettivamente alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, anche in ragione della cessione, della locazione.
26. Pubblicazione
Il bando di gara è stato pubblicato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, co.9 del D. X.xx 50 del 2016 e del
Firmato
D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie speciale – contratti pubblici n.26 del 03/03/2023, sul sito informatico del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito informatico dell’Osservatorio, nonché sul profilo della Città Metropolitana di Roma Capitale e su quello del Comune di Ladispoli.
digitalmente da
Il Responsabile SUA e Dirigente del Servizio 1
“SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture”
(Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)
xxxxxxx xxxxxxxxxx CN = xxxxxxx
xxxxxxxxxx
O = Città 35
metropolitana di Roma Capitale
C = IT