TRA
Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0011535 del 18-09-2020 partenza Cat.1 Cl.10 SCl.1
CONVENZIONE PER ATTIVITA’ VOLTE ALLA GESTIONE SANITARIA E ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO E FAUNISTICO TRA L’ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI E L’UNIVERSITA’ DI PISA DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
TRA
L’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli Codice Fiscale 93000640503 e Partita I.V.A. 00986640506 (di seguito Ente Parco) con sede legale in Pisa loc. Cascine Vecchie – Tenuta di San Rossore rappresentato dall’xxx. Xxxxxxxx Xxxxx in qualità di Direttore domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell’Ente;
E
L'Università di Pisa - Dipartimento di Scienze Veterinarie, (di seguito Dipartimento) con sede legale in Pisa, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 00/00 e sede amministrativa Xxxxx xxxxx Xxxxxx, 0 - Xxxx, C.F. 80003670504, P.I. 00286820501 rappresentata per la firma del presente atto dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, Direttore del Dipartimento stesso, in base al combinato disposto dello Statuto di Ateneo - art. 24 comma 2 lett. H e art. 25 comma 2 lettera L e del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, con particolare riferimento all’art. 63 comma 9, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità,
PREMESSO CHE
- la Legge 08.04.1999 n. 87 con la quale la Presidenza della
Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0011535 del 18-09-2020 partenza Cat.1 Cl.10 SCl.1
Repubblica ha trasferito in proprietà alla Regione Toscana la Tenuta di San Rossore, la quale dal 01.01.1999 è conseguentemente entrata a far parte del demanio regionale con vincolo di inalienabilità;
- la legge regionale 17.03.2000 n. 24 la Regione Toscana ha disciplinato l’amministrazione e le modalità di gestione della Tenuta, individuando all’art. 2 nell’Ente-Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli il soggetto cui sono delegate le funzioni amministrative di competenza regionale attinenti la gestione;
- quanto previsto dalla LR 65/2011, art. 24;
CONSIDERATO CHE
l’Ente Parco, al fine di consentire una valorizzazione zootecnica e faunistica del Parco:
- alleva capi bovini di razza Chianina, Xxxxx Xxxxxx, quest’ultima annoverata tra le razze autoctone a rischio di estinzione;
- alleva capi equini di razza Tiro Pesante Rapido (TPR) e di Cavallino di Monterufoli, quest’ultima annoverata tra le razze autoctone a rischio di estinzione;
- è in possesso di alcuni esemplari di dromedari e di un piccolo nucleo di bovini di razza Maremmana, come attività di reintroduzione nella Tenuta di fauna che è testimonianza storica e culturale di attività svolte all’interno della Tenuta in epoche passate;
- ospita all’interno del territorio dell’Ente Parco una fauna autoctona composta da mammiferi selvatici (cinghiali, caprioli, daini,
volpi) e volatili.
Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0011535 del 18-09-2020 partenza Cat.1 Cl.10 SCl.1
- ha interesse ad espletare il servizio di gestione tecnica e sanitaria degli allevamenti zootecnici e in particolare quella dell’allevamento biologico allo stato brado dei cavalli (TPR e Monterufolini); dell’allevamento biologico allo stato brado dei capi bovini in allevamento (razza Pisana, Chianina, Maremmana); dell’allevamento di alcuni esemplari di dromedari;
- è interessato a collaborare a ricerche finalizzate alla corretta gestione sanitaria, della riproduzione e del benessere animale, nonché volte a valorizzare l’importanza del parco quale sentinella privilegiata di osservazione epidemiologica sia sugli animali domestici che sui selvatici (inclusi i volatili);
- ha interesse a consolidare le conoscenze nel campo delle produzioni animali, della loro sostenibilità e dell’economia circolare;
- è disponibile a collaborare con il proprio personale, strutture ed animali al miglioramento della didattica pratica per gli studenti in Medicina Veterinaria e Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali del Dipartimento, autorizzando lo svolgimento di tirocini, lezioni fuori sede, attività pratiche e tesi di laurea allo scopo di contribuire a migliorare le capacità tecniche e culturali degli studenti che si formano in Toscana nelle discipline inerenti la Medicina Veterinaria e la salvaguardia del patrimonio zootecnico autoctono e della selvaggina;
il Dipartimento, nell’ambito della propria attività di didattica e di
ricerca, è interessato a:
Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0011535 del 18-09-2020 partenza Cat.1 Cl.10 SCl.1
- svolgere attività di prevenzione e assistenza sanitaria degli allevamenti (bovino e equino), e gestione della riproduzione degli animali zootecnici;
- svolgere attività di studio nelle varie declinazioni della Medicina Veterinari, incluse le malattie infettive e infestive sia sugli animali dell’azienda agro-zootecnica, che sui selvatici ed avicoli abbattuti o catturati (indagini cliniche, di laboratorio, anatomo- patologiche, organolettiche, ispettive) come osservatorio epidemiologico e monitoraggio sanitario;
- svolgere attività di didattica pratica, incluso il tirocinio, per studenti dei corsi di Medicina Veterinaria e STPA triennale e magistrale all’interno dell’azienda agro-zootecnica sui temi sopra elencati di comune interesse;
- le suddette attività rientrano nei compiti istituzionali del Dipartimento in quanto finalizzate alla ricerca, alla didattica e allo svolgimento della terza missione;
- il Dipartimento stesso si è dichiarato disponibile a collaborare alle suddette attività, che non pregiudicano il regolare svolgimento delle altre attività istituzionali;
il presente atto tra Ente Parco e il Dipartimento, tendente alla conservazione/sviluppo del patrimonio zootecnico e faunistico dell’Ente Parco, sarà svolto secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità dell’azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi
ed alla promozione delle attività nei rispettivi campi d’azione.
PRESO ATTO CHE
Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0011535 del 18-09-2020 partenza Cat.1 Cl.10 SCl.1
entrambe le parti sono interessate a collaborare a ricerche finalizzate alla corretta gestione della riproduzione e del benessere animale ed a valorizzare l’importanza del parco quale sentinella privilegiata di osservazione epidemiologica sia sugli animali domestici che sui selvatici (inclusi i volatili);
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 - PREMESSE
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
ART. 2 - OGGETTO
Ente Parco e Dipartimento concordano, per i motivi e le finalità di cui nelle premesse della presente convenzione, di svolgere le “Attività volte alla gestione sanitaria, e conservazione del patrimonio zootecnico e faunistico”, come specificate ai successivi articoli 3 e 4.
Nel corso dello svolgimento dei lavori, in relazione alla evoluzione degli stessi ed in forma scritta, potranno essere concordati, tra i responsabili della convenzione, aggiornamenti al programma delle attività, nei limiti di quanto previsto dall’oggetto della convenzione e della spesa complessiva concordata.
ART. 3 - PROGRAMMA DELL’ATTIVITÀ - DIPARTIMENTO
Nell’ambito delle attività che vedono una convergenza di intenti tra Parco e Dipartimento sono previste tre tipologie di azioni:
1. quelle condotte mediante diretta consulenza.
2. Quelle condotte mediante studi e ricerche gestite in autonomia
dal Dipartimento e con il consenso da parte dell’Ente Parco.
Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0011535 del 18-09-2020 partenza Cat.1 Cl.10 SCl.1
3. Aree di interesse comune sulle quali non si prevede al momento l’avvio di attività e che potranno essere oggetto di azioni di cui ai precedenti punti 1 o 2 in fasi successive.
Il Dipartimento si occuperà della conduzione e della gestione sanitaria degli animali di proprietà dell’Ente Parco e per l’attività di controllo nel campo della riproduzione, con particolare riguardo al benessere animale secondo le buone pratiche della Medicina Veterinaria. In quest’ottica il Dipartimento garantirà il servizio di emergenza H24; favorirà i contatti con i Medici Veterinari della ASL, inclusa l’esecuzione degli esami sanitari relativi ai piani nazionali di controllo, della riproduzione e la gestione dei Registri dei Trattamenti medicinali sotto la responsabilità dell’Ente Parco che visionerà semestralmente, l’esecuzione delle profilassi vaccinali e dei piani di trattamento antiparassitario. La responsabilità scientifica dell'esecuzione della parte del programma di cui sopra è affidata al xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx e alla prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, coadiuvati dalla prof.ssa Xxxxxxxxxx Xxxx, xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
Per quanto riguarda le attività di cui al punto 2, queste verranno svolte nel prevalente interesse del Dipartimento su proprie risorse. Le ricerche verranno condotte, quando possibile, su animali catturati e su carcasse di animali abbattuti.
Per quanto riguarda le attività riconducibili al punto 3 riguardanti temi di interesse convergente tra quelli menzionati nella presente convenzione e non ricadenti nei punti 1 e 2, questi troveranno
approfondimento successivamente con eventuali accordi convenzionali separati.
Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0011535 del 18-09-2020 partenza Cat.1 Cl.10 SCl.1
Il Dipartimento dovrà produrre, entro la fine di ogni anno solare, una relazione circa l’attività complessivamente svolta nel corso dell’anno con i risultati conseguiti, separando le attività di cui al punto 1 e 2.
ART. 4 - PROGRAMMA DELL’ATTIVITÀ, ENTE PARCO
Ente Parco visionerà i protocolli degli studi presentati dal Dipartimento alla fine del rilascio del consenso informato alla loro esecuzione.
Con specifici accordi scritti, l’Ente Parco potrà mettere a disposizione del Dipartimento un numero congruo di animali che saranno gestiti direttamente dal Dipartimento presso idonee sedi esterne nella disponibilità del Dipartimento stesso, con fini di studi clinici atti a promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei genotipi animali allevati presso Ente Parco. Ente Parco accetta preventivamente che vi sia la partecipazione attiva di studenti dei corsi di laurea in Medicina Veterinaria e Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali di Pisa alle attività di cui sopra (svolte sia presso il Dipartimento, che presso l’Ente stesso) con particolare riguardo a quelle finalizzate all’acquisizione di capacità tecniche pratiche, alla predisposizione delle tesi di laurea e allo svolgimento del tirocinio pratico.
ART.5 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La convenzione avrà durata biennale a partire dalla data di stipula. Qualora cause di forza maggiore ne impedissero il regolare svolgimento, il termine di scadenza verrà procrastinato di un periodo
di tempo uguale a quello dell'interruzione dovuta a tali cause. La convenzione potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti.
ART. 6 - REFERENTI
Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0011535 del 18-09-2020 partenza Cat.1 Cl.10 SCl.1
I referenti designati dalle parti per la realizzazione e il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo sono:
- per Ente Parco: xxx. Xxxxxxxx Xxxxx
- per il Dipartimento: Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
ART. 7 – RISULTATI E PUBBLICAZIONI
Le parti possono liberamente pubblicare i dati dell’attività sperimentale e di ricerca in collaborazione dando comunicazione e citando che la stessa è stata realizzata in collaborazione.
ART. 8 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), Regolamento UE n. 2016/679, i dati trattati saranno utilizzati per le finalità di gestione del presente accordo. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati da parte dell’altra Parte, direttamente, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione del presente accordo.
Tutte le informazioni scambiate - e in particolare tutte quelle relative alle attività svolte dalle Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma durante l’esecuzione del presente accordo s’intendono confidenziali. Le Parti si impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente accordo e garantiscono l’adozione di tutte le misure adeguate
ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali.
ART. 9 - RESPONSABILITÀ
Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0011535 del 18-09-2020 partenza Cat.1 Cl.10 SCl.1
Il Dipartimento sarà responsabile di ogni eventuale danno che durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, presso la struttura dipartimentale, possa derivare a persone o cose legittimamente protette dei propri dipendenti o di terzi, fatta eccezione per il personale eventualmente inviato dall’Ente Parco, per finalità inerenti questa convenzione, in relazione al quale il Dipartimento è sollevato da qualsiasi onere e responsabilità.
È esclusa invece ogni responsabilità del Dipartimento per eventuali danni arrecati a terzi nel corso dell’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, presso il Parco. L’Ente Parco non sarà responsabile per i danni che potessero derivare a persone o cose legittimamente protette da personale inviato presso l’Ente Parco dal Dipartimento. Considerata la pericolosità delle pratiche veterinarie cui devono essere sottoposti gli animali per le attività di cui sopra, nonché i rischi insiti nella eventuale degenza presso il Dipartimento, l’Ente Parco accetta a pieno i rischi delle pratiche medesime e dell’eventuale periodo di degenza, liberando il Dipartimento e l’equipe che procederà alle operazioni da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare agli animali in conseguenza delle pratiche medesime e del periodo di eventuale degenza presso il Dipartimento.
ART. 10 – ONERI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’Ente Parco, per l’attuazione di quanto previsto dalla presente
Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0011535 del 18-09-2020 partenza Cat.1 Cl.10 SCl.1
convenzione, corrisponderà al Dipartimento, a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo, la somma di € 30.000,00. Tale somma verrà versata mediante girofondo in Banca d'Italia per Tesoreria unica C/C n.306382 (riportando nella descrizione del bonifico il sottoconto del Dipartimento n.18) in 3 soluzioni, secondo le seguenti modalità:
- il 40% della somma sarà versato alla stipula della convenzione;
- il 30% entro il 30 giugno 2020;
- il 30% entro il 31 dicembre 2021.
L’Ente Parco effettuerà il trasferimento dell’importo al Dipartimento dietro presentazione di richiesta di pagamento. Considerando che la convenzione ha finalità istituzionali, rivolte alla didattica ed alla ricerca, l’operazione è da considerarsi fuori campo IVA ai sensi degli artt.1 e 4 del DPR 633/72.
In caso di interruzione anticipata del rapporto, l’importo verrà ricalcolato sulla base del periodo trascorso e delle spese sostenute dal Dipartimento.
ART. 11 – CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero sorgere dall’applicazione della presente convenzione, e che non siano definibili in via amministrativa saranno demandate al giudice competente. Il foro competente è quello di Pisa.
ART. 12 - ONERI FISCALI E REGISTRAZIONE
Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale, nel rispetto dei termini e degli
adempimenti previsti dalla normativa vigente; verrà registrato in caso d’uso ai sensi degli art. 5 e 8 del DPR 131 del 26 aprile 1986 e successive modificazioni, a cura e spese della parte richiedente
Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0011535 del 18-09-2020 partenza Cat.1 Cl.10 SCl.1
Il presente accordo è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 – Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2, che viene assolta dal Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa in maniera virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Pisa nr. 27304 del 07/06/2016.
Per il Dipartimento di Scienze Veterinarie Università di Pisa Il Direttore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx
Per l’Ente-Parco regionale Migliarino, San Rossore Massaciuccoli Il Direttore Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx