LOTTO 2 Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei R.A.E.E. e delle batterie al piombo CIG 804762670F – CUI S80012650158201900062
LOTTO 2
Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei R.A.E.E. e delle batterie al piombo
CIG 804762670F – CUI S80012650158201900062
Periodo: 01/01/2020-31/12/2022 oltre a biennio opzionale
CAPITOLATO D’APPALTO
ART. | 1 | OGGETTO DELL'APPALTO |
ART. | 2 | DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO |
ART. | 3 | STRUTTURE UNIVERSITARIE PRODUTTRICI |
ART. | 4 | OBBLIGHI DELL’APPALTANTE |
ART. | 5 | OBBLIGHI DELL’APPALTATORE |
ART. | 6 | OTTIMIZZAZIONE |
ART. | 7 | DEPOSITO CAUZIONALE |
ART. | 8 | PENALITÀ |
ART. | 9 | PAGAMENTI |
ART. | 10 | EFFETTUAZIONE DI UN SERVIZIO NON PREVISTO - NUOVI PREZZI |
ART. | 11 | RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE |
ART. | 12 | OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE |
ART. | 13 | RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI |
ART. | 14 | GARANZIE ASSICURATIVE |
ART. | 15 | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO |
ART. | 16 | RECESSO DELL’APPALTANTE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 13 DEL D.L. 95/2012 |
ART. | 17 | SUBAPPALTO |
ART. | 18 | CONTROVERSIE |
ART. | 19 | DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO |
ART. | 20 | SPESE CONTRATTUALI |
ART. | 21 | VERIFICA DI CONFORMITA’ |
ART. 22 SPESE CONTRATTUALI
ART. 23 TUTELA DEI DATI PERSONALI ART. 24 RINVIO A NORME VIGENTI
ART. 25 COMPOSIZIONE DEL CAPITOLATO D’APPALTO
ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO
1. Il presente capitolato d’appalto ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto e trattamento finale dei sotto elencati rifiuti prodotti dall’Università degli Studi di Milano (di seguito “Università”):
- Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche (R.A.E.E.)
a) frigoriferi e condizionatori ed altre apparecchiature dotate sistemi di refrigerazione (CER 16.02.11*);
b) apparecchiature informatiche e scientifiche contenenti sostanze pericolose, gruppi di continuità contenenti batterie al piombo (CER 16.02.13*);
c) apparecchiature informatiche e scientifiche non contenenti sostanze pericolose (CER 16.02.14);
d) componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature informatiche e scientifiche fuori uso (CER 16.02.16);
- Altri rifiuti
e) batterie al piombo (CER 16.06.01*);
f) lampade al mercurio ed al neon (CER 20.01.21*).
2. L’appalto comprende il servizio di prelievo, di trasporto, di smaltimento finale e, qualora necessario, anche di deposito preliminare o di messa in riserva, dei rifiuti indicati al precedente punto 1, prodotti dalle Unità Locali (di seguito: “UU.LL.”) dell’Università, in attività o di futura costituzione, oppure dalle sedi universitarie che abbiano l’esigenza di gestire detti rifiuti una tantum.
3. I rifiuti verranno codificati in base al D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore potrà chiedere all’Appaltante la predisposizione di una scheda di omologa dei rifiuti da conferire.
4. Per le apparecchiature scientifiche l’Appaltante rilascerà una dichiarazione di assenza di rischio biologico o radiologico.
ART.2 DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO
1. L’appalto ha durata dal 01/01/2020 al 31/12/2022 (+ 2 anni opzionali). L’Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare per ulteriori due anni la durata del contratto, previa favorevole valutazione dell’esecuzione del contratto. In tal caso l’Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
L’appalto cesserà automaticamente a seguito di eventuali provvedimenti di revoca, annullamento o modificazione delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.
Sarà preciso obbligo dell’Appaltatore portare ad immediata conoscenza di tali provvedimenti l’Appaltante.
2. A copertura del servizio descritto nel presente capitolato viene offerto un canone annuo forfettario di € 26.000,00 + IVA da corrispondersi in due rate semestrali posticipate, verificata la corretta esecuzione del servizio da parte dell’Appaltatore. Detto importo potrà essere incrementato di € 5.000,00, per interventi che richiedano operazioni di smontaggio / alleggerimento / movimentazione di apparecchiature pesanti/ingombranti (€ 500,00/intervento + IVA, per un massimo di 10 interventi all’anno presunti e non garantiti).
La spesa complessiva, nei cinque anni considerati, è di € 155.000,00 + IVA di cui:
• € 130.000,00 – canone
• € 25.000,00 – interventi extra canone
3. Il canone annuo dovrà intendersi:
- comprensivo di tutte le attività in grado di garantire la corretta esecuzione del servizio, inclusa l’emissione dei formulari di identificazione del rifiuto (di seguito “FIR”);
- indipendente dal numero dei prelievi e dalle quantità conferite, nonché dalla manodopera necessaria.
4. Considerato che la produzione dei rifiuti è in stretta connessione con le esigenze della didattica e della ricerca, le quantità di cui all’Allegato 1 del presente capitolato devono intendersi presunte e non garantite potendo subire variazioni in diminuzione o in aumento.
ART.3 STRUTTURE UNIVERSITARIE PRODUTTRICI
Presso l’Appaltante i rifiuti di cui al precedente articolo saranno prodotti:
• dalle UU.LL. costituite per la gestione anche di altre tipologie di rifiuti speciali (es: rifiuti chimici, rifiuti di tipo sanitario):
- UNIMI-Sede Legale - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano*
- UNIMI N.1 - Xxx X. Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx*
- UNIMI N.2 - Xxx X. Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx*
- UNIMI N.3 - Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx*
- UNIMI N.4 - Xxx X. Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx*
- UNIMI N.5 - Via F.lli Cervi, 201 - 20090 Segrate
- UNIMI N.6 - Xxx X. Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx*
- UNIMI N.7 - Xxx X. Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx*
- UNIMI N.8 - Xxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
- UNIMI N.9 - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx*
- UNIMI N.10 - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx*
- UNIMI N.11 - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
- UNIMI N.12 - Xxx Xxxxxx, 0/0 - 00000 Xxxxxx
- UNIMI N.13 - Xxxxxxxx X.xx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxxxxxx (XX)
- UNIMI N. 14 - Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
- UNIMI N. 15 - Xxx X. Xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx*
- UNIMI N. 16 - Xxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx*
- UNIMI N.17 - Xxx X. Xx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx*
- UNIMI N.18 – Xxxxx Xxxxxx, 00/0 - 00000 Xxxxxx
- UNIMI N. 19 - Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxx (XX)
- UNIMI N. 20 - Xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
- UNIMI N. 21 - Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx*
- UNIMI N. 22 - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
- UNIMI N. 23 - Xxx Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx
- UNIMI N. 24 - Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
- UNIMI N. 25 - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
- UNIMI N. 26 - Via F.lli Cervi, 93 - 20090 Segrate*
- UNIMI N. 27 - Xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
- UNIMI N. 28 - Via dell'Università, 6 - 26900 Lodi*
- UNIMI N. 29 - Xxx X.X. Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx*
- UNIMI N.30 - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxxxxxx (XX)
• dalle sedi universitarie non costituite in unità locale, ma presso le quali può determinarsi l’esigenza di gestire i su citati rifiuti.
ART.4 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore deve garantire:
• l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
• l’osservanza della vigente normativa in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
• la fornitura, ove richiesto dall’Appaltante, di idonei contenitori per la raccolta ed il deposito temporaneo dei rifiuti di cui alle lettere b), c) e d) costituiti da monitor, unità PC, tastiere, telefoni, piccole stampanti, scanner, fax ed altre apparecchiature di analoghe dimensioni;
• la fornitura della prevista etichettatura ai fini del trasporto;
• il prelievo dei rifiuti presso depositi temporanei dell’Appaltante a qualunque piano ubicati;
• l’utilizzo di automezzi autorizzati dotati di sponda idraulica;
• l’impiego di personale opportunamente formato e di adeguate attrezzature (es.: carrelli, transpallet) per la movimentazione ed al carico in sicurezza dei rifiuti, provvedendo, se del caso, all’eventuale smontaggio e/o alleggerimento delle apparecchiature ingombranti e/o pesanti;
• l’emissione dei FIR;
• il conferimento dei rifiuti prelevati ad impianti in possesso delle autorizzazioni di legge;
• l’emissione della fattura elettronica;
• l’invio della IV copia del FIR;
• la segnalazione all’Appaltante delle criticità riscontrata durante lo svolgimento del servizio;
• l’effettuazione di sopralluoghi congiunti con l’Appaltante per la soluzione di eventuali problematiche;
• fornire il nominativo del responsabile del servizio e l’indirizzo mail al quale inoltrare le richieste di prelievo.
ART.5 OBBLIGHI DELL’APPALTANTE
E’ obbligo delle Unità Locali:
• attenersi alle prescrizioni tecniche concordate con l’Appaltatore per la raccolta ed il conferimento dei rifiuti;
• compilare, su richiesta dell’Appaltatore, una scheda di omologa relativa ai rifiuti da conferire;
• inoltrare le richieste di prelievo all’Appaltatore indicando:
- indirizzo della sede universitaria produttrice,
- tipologia dei rifiuti da prelevare;
- speciali condizioni operative e/o logistiche
• coordinare le singole richieste di prelievo in modo che all’Appaltatore sia possibile effettuare il servizio presso più sedi universitarie ubicate nelle medesima zona in un’unica giornata, garantendo in ogni caso una quantità minima di 300 kg a viaggio;
• gestire i depositi temporanei;
• curare la tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti;
• fornire supporto alle operazioni di prelievo;
• sottoscrivere i FIR emessi dall’Appaltatore per il trasporto;
ART.6 OTTIMIZZAZIONE
Allo scopo di ottimizzare i tempi di prelievo presso le sole sedi universitarie dotate di spazi idonei, che verranno individuate dall’Appaltante in accordo con l’Appaltatore, l’Università potrà richiedere la fornitura di appositi contenitori (es.: rollpack, casse, ceste su bancale, box grigliati) da destinare alla raccolta della apparecchiature di piccola e media dimensione, affinché il servizio possa essere effettuato con la modalità del “pieno per vuoto” e prevedere la consegna di contenitori vuoti ed il contestuale ritiro di altrettanti contenitori giunti a riempimento.
Nell’art. 4 del presente capitolato sono segnalate con un asterisco le strutture universitarie presso le quali il servizio è già attivo con la modalità del “pieno per vuoto”
ART.7 GARANZIA (DEPOSITO CAUZIONALE)
L’Appaltatore, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e dell’esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto, nonché del pagamento delle penali eventualmente comminate dall’Appaltante, dovrà provvedere a costituire ed a consegnare all’Appaltante un deposito cauzionale a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa, conforme allo schema tipo vigente, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, IVA e imposte escluse, con decorrenza dalla data di stipula del contratto o di consegna in caso di esecuzione anticipata. Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %; qualora il
ribasso fosse superiore al 20 %, l’aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.
La garanzia fideiussoria cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Si precisa altresì che la cauzione potrà essere presentata nell’importo ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Il beneficio suddetto è subordinato alla produzione della certificazione oppure di copia della stessa autenticata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione di conformità della copia all’originale, sottoscritta dal Legale Rappresentante con allegazione di fotocopia del proprio documento di identità.
In caso di escussione della fideiussione l’Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente al reintegro totale o parziale del valore garantito fino alla scadenza prevista entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante al concorrente che segue in graduatoria.
La fideiussione prodotta dovrà contenere l’indicazione dell’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta della Stazione Appaltante il valore dell'intero deposito cauzionale.
ART.8 PENALITÀ’
La data del prelievo dovrà essere concordata con le UU.LL. e con le sedi universitarie interessate entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di prelievo.
Trascorso il termine su indicato, la penale pecuniaria per ritardato adempimento è stabilita nella misura dello 0,35 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Direttore dell’Esecuzione del contratto. L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al Direttore dell’Esecuzione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette controdeduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente dall’Appaltante, ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato ovvero non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, l’Appaltante provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle fatture ovvero, in alternativa, a incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
In tale ultimo caso, l’Appaltatore dovrà successivamente provvedere all’immediato reintegro della cauzione.
Resta comunque salvo il diritto al risarcimento per il maggior danno.
ART.9 PAGAMENTI
L’Appaltatore fatturerà con cadenza semestrale la rata del canone di aggiudicazione più gli eventuali interventi extra canone.
Per ogni servizio prestato, previo accertamento della completa ottemperanza di tutte le condizioni contrattuali, i compensi spettanti saranno liquidati entro 30 dal ricevimento della relativa fattura.
Ciascuna fattura dovrà essere intestata all'Università degli Studi di Milano – Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, Xxx Xxxxx Xxxxx 0/0 - 00000 Xxxxxx (Codice amministrazione destinataria: 1DNZ91) e dovrà contenere tutte le informazioni necessarie ad identificare il servizio effettuato ed i rifiuti prelevati.
ART.10 EFFETTUAZIONE DI UN SERVIZIO NON PREVISTO - NUOVI PREZZI
Per i servizi non espressamente previsti dal presente Capitolato, sarà facoltà dell’Appaltante richiedere un’offerta economica all’Appaltatore.
ART.11 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore è l’esclusivo responsabile di ogni e qualsiasi danno derivante:
- da negligenza, imprudenza o imperizia;
- dall’inosservanza delle vigenti normative o delle prescrizioni del presente Capitolato d’Appalto;
- dall’inosservanza delle direttive impartite dall’Appaltante per l’esecuzione del servizio.
La responsabilità dell'Appaltatore si estende sia ai danni derivanti a persone o cose da errore o negligenza nell'esecuzione del servizio sia a quelli che possono verificarsi per la mancata predisposizione di mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.
Fatte salve eventuali conseguenze penali e l’eventuale risoluzione del contratto, l'Appaltatore é tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.
Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessari specifici interventi, questi ultimi ed i materiali occorrenti saranno a carico dell'Appaltatore e così pure il risarcimento degli eventuali danni provocati dall'esecuzione degli interventi di cui sopra.
ART.12 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore dovrà osservare le vigenti disposizioni di legge e dei Contratti Collettivi di Lavoro, applicabili al personale della cui opera si avvale, in materia fiscale, assicurativa, assistenziale, previdenziale, contro gli infortuni sul lavoro ed in materia di diritto di lavoro e solleva l’Amministrazione Appaltante da ogni responsabilità in merito.
L’Appaltatore, inoltre, durante l’esecuzione del servizio, dovrà tener conto degli oneri necessari al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e della protezione dei lavoratori impiegati, nonché le condizioni di lavoro ai sensi della L. 327/2000.
ART. 13 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
L’Appaltatore, durante lo svolgimento del servizio, ha l’obbligo di mettere a disposizione risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di
garantire, secondo le normative vigenti, l’attuazione delle disposizioni previste dall’art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 che prevede l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) a tutela degli operatori dell’Appaltante, del personale Universitario, studenti, soggetti ad essi equiparati e pubblico in genere.
ART.14 GARANZIE ASSICURATIVE
Qualora l’Appaltatore non ne sia già in possesso, dovrà provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e/o a beni dell’Appaltante o di terzi, causati da dipendenti e/o automezzi durante l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto per un massimale minimo per sinistro di:
- € 2.500.000,00 per ciascun automezzo utilizzato per il servizio di cui al presente capitolato.
- € 2.500.000,00 in relazione all’attività dei dipendenti.
ART.15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Appaltante si riserva inoltre l’insindacabile facoltà di risolvere il contratto, con provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per inosservanze di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente Capitolato, di leggi o regolamenti.
La valutazione della gravità dell’inadempimento è di esclusiva competenza dell’Amministrazione Appaltante.
E’, inoltre, facoltà dell’Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto in particolare qualora:
1) la società aggiudicataria, diffidata due volte per iscritto, persista nell’inadempienza contrattuale contestata;
2) l’applicazione delle penali previste all’art. 12 raggiunga un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale al netto di IVA;
3) la società aggiudicataria non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 15 giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta dell’Amministrazione;
4) il documento unico di regolarità contributiva della Società aggiudicataria risulti negativo per due volte consecutive;
5) la Società aggiudicataria reiteri l’inadempimento, commettendo più di tre infrazioni di qualsiasi gravità;
6) la Società aggiudicataria ceda il medesimo contratto.
7) Nel caso in cui, a causa dell’inadempimento delle prescrizioni contrattuali, vengano applicate tre penali fra quelle previste dal precedente art. 12, è facoltà dell’Appaltante risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., dandone comunicazione scritta all’Appaltatore.
8) Il contratto si intenderà comunque risolto qualora l’Appaltatore perda, prima o in corso di contratto, i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio.
Costituisce, inoltre, causa di risoluzione del contratto, in caso di escussione del deposito di cui al precedente Art. 10, il mancato reintegro della medesima garanzia per la quota escussa.
La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte della Società aggiudicataria, della comunicazione di risoluzione, inviata tramite raccomandata A.R.
In caso di risoluzione l’Amministrazione Appaltante potrà provvedere senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo all’incameramento del deposito cauzionale di cui al Art. 10, fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l’Università ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
Saranno inoltre a carico dell’inadempiente tutte le spese che l’Amministrazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d’appalto.
ART.16 RECESSO DELL’APPALTANTE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 13 DEL D.L. 95/2012
Ai sensi e per gli effetti dell’art 1, co. 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012, nel corso dell’esecuzione del presente contratto di servizi, l’Appaltante ha il diritto di recedere, in ogni momento, previa formale comunicazione all’Appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP Spa (art. 26, comma 3, L. n. 488/1999) siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3 della L. n. 488/1999. L’Appaltante si riserva inoltre il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo PEC.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Appaltante.
In caso di recesso dell’Appaltante, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
ART. 17 SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è ammesso il subappalto nei limiti di legge.
In tal caso l’impresa aggiudicataria provvederà a depositare il contratto di subappalto presso l’Amministrazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio della fornitura. Rimane beninteso che le parti di servizio eseguite dal subappaltatore dovranno rispettare tutte le prescrizioni previste dalla documentazione di gara.
L’Amministrazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi l’importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite nei casi di cui all’art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016.
In caso di pagamento all’Appaltatore, lo stesso dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
ART.18 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante verifica il regolare andamento dell’'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore attraverso il Responsabile Unico del Procedimento congiuntamente al Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il Direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dall’Appaltante in modo da assicurare la regolare esecuzione del contratto nei tempi stabiliti e in conformità alle previsioni contenute nei documenti contrattuali. A tale fine, svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla vigente normativa e dal presente Capitolato, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
ART.19 VERBALE DI AVVIO DELL’ESECUZIONE E DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO
Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto firmato anche dall’Appaltatore.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, effettuata la verifica della regolarità della fornitura sotto il profilo della qualità e della quantità, entro 5 giorni redige il verbale di ultimazione delle prestazioni e contestualmente ne rilascia il relativo certificato. Il verbale dovrà essere sottoscritto anche dall’Appaltatore.
ART.20 VERIFICA DI CONFORMITÀ
Ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 il servizio oggetto del presente Capitolato è sottoposta a verifica di regolare esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto confermata dal Responsabile del procedimento. Le attività di verifica di regolare esecuzione sono dirette a certificare che l’oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto rilascia il certificato di regolare esecuzione quando risulti che l’Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali non oltre tre mesi dalla data della loro ultimazione. Il certificato di regolare esecuzione contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l‘indicazione dell’Appaltatore, il nominativo del Direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; la descrizione delle operazioni di verifica di regolare esecuzione; l'importo a saldo da pagare all'Appaltatore; la certificazione di regolare esecuzione. E’fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di regolare esecuzione.
ART.21 CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
ART.22 SPESE CONTRATTUALI
Sono a totale carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla formalizzazione del rapporto contrattuale, xxx comprese la registrazione, la bollatura, i diritti di segreteria e di copia, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia posto a carico dell’Amministrazione Appaltante
ART.23 TUTELA DEI DATI PERSONALI
. Ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 2016/679 sulla Privacy, si informa che i dati in possesso dell’Appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti
ART.24 RINVIO A NORME VIGENTI
Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti in vigore.
ART.25 COMPOSIZIONE DEL CAPITOLATO D’APPALTO
Il presente Capitolato d'Appalto consta di 25 articoli.
E’ parte integrante del presente capitolato l’Allegato 1 - Quantità presunte e non garantite.