Contract
A tutti i dipendenti
OGGETTO: CIRCOLARE. RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016 - 2018. FERIE FESTIVITÀ
– PERMESSI - ASSENZE DAL LAVORO.
Il 21/05/2018 è stato stipulato il C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 i cui effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diverse prescrizioni dello stesso contratto.
Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro 30 giorni dalla data di stipula.
Si precisa che per i previgenti istituti modificati dal nuovo CCNL si provvederà, con decorrenza 22/05/2018, a ricalcolare i permessi residui spettanti per il corrente anno, tenuto conto di quelli eventualmente già usufruiti.
Tra gli istituti a carattere vincolato ed automatico sono compresi quelli disciplinati dal Capo IV e IV sotto riportati.
FERIE E FESTIVITA’ (Capo IV) | |
Art. 28 Ferie, recupero festività soppresse e festività del santo patrono | |
Xxx confermando i contingenti di ferie spettanti annualmente a ciascun dipendente, la disciplina viene riscritta organicamente alla luce del principio che l’orario di lavoro è ordinariamente articolato su 5 giorni settimanali, come previsto dall’art. 22, comma 1. L’ente è tenuto a pianificare le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dal contratto (comma 10) Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative (comma 11); in merito, la dichiarazione congiunta n. 2 specifica che, in base alle circolari applicative emanate a seguito dell’art. 5, comma 8, del D. L. n. 95/2012, le ferie sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente (decesso, malattia o infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità). Nei predetti casi, in cui la monetizzazione delle ferie debba ritenersi ancora possibile, viene stabilita la misura del compenso sostitutivo delle ferie (comma 18) ed è precisato che, nell’ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di festività soppresse, il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie (comma 19); Oltre che per le malattie superiori ai 3 giorni o che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero, le ferie sono sospese anche per lutto, nelle ipotesi per cui è riconosciuto il diritto al relativo permesso (comma 16, ultimo periodo); | |
Art. 30 Ferie e riposi solidali (nuovo istituto) | |
E’ previsto che tutti i dipendenti, volontariamente e a titolo gratuito, possono cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenze di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute: |
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le quattro giornate di riposo per festività soppresse;
le ferie eccedenti i 20 giorni in caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e 24 giorni nel caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni.
Pertanto i lavoratori che si trovano nella necessità sopra descritta devono:
• presentare richiesta specifica all’Ufficio Personale previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità delle cure del figlio minore, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria o convenzionata;
• la richiesta eventualmente reiterabile può essere presentata per un massimo di 30 giorni per ciascuna
richiesta e, solo dopo aver fruito delle proprie giornate di ferie e festività soppresse nonché dei permessi di cui di cui all’Art. 32 (permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari) e dei riposi compensativi eventualmente maturati.
Il servizio risorse umane, ricevuta la richiesta, attraverso un avviso che verrà pubblicato sulla Intranet aziendale, renderà nota l’esigenza a tutto il personale, naturalmente nel pieno anonimato.
I dipendenti che intendono cedere le proprie ferie o i riposi per festività soppresse dovranno farlo per iscritto e dovranno indicare il x.xx di giorni che intendono cedere.
PERMESSI, ASSENZE E CONGEDI (Capo V) | ||
Art. 31 – Permessi retribuiti | ||
Vengono confermati: • i permessi per partecipazione a concorsi o ad esami, limitati al solo giorno di svolgimento delle prove = 8 giorni annui; • i permessi per lutto per il coniuge, per i parenti entro il 2° grado e gli affini entro il 1° grado o per il convivente di fatto (con certificazione rilasciata dall’anagrafe) = 3 giorni per evento. I tre giorni, anche non consecutivi, possono essere fruiti entro 7 giorni lavorativi dal decesso; • i permessi di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. I permessi possono essere fruiti anche entro 45 giorni dalla data del matrimonio. | ||
Art. 32 – Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari | ||
I suddetti permessi vanno a sostituire quelli dei 3 giorni di cui all’Art. 19 del C.C.N.L. 06/07/1995. Il nuovo contratto prevede che possono essere concesse, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore annue di permesso per particolari motivi personali o familiari. I permessi possono essere fruiti: • a ore, ma non per frazioni inferiori ad una sola ora; • per l’intera giornata in tal caso l’incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore. Trattandosi di permessi che non si aggiungono a quelli in giornata previsti dall’art 19 CCNL 1995 ma li sostituiscono, per l’anno 2018 verranno quantificate le ore spettanti al dipendente tenendo conto di quanto già fruito a tale titolo alla data del 31/5/2018 (es: al lavoratore che ha già fruito a tale data di 1 giorno ex art 19 residuano 12 ore da utilizzare entro la fine del 2018). Il nuovo articolo prevede che i permessi possono essere concessi compatibilmente con le esigenze di servizio e relativamente ai motivi che possono giustificare la richiesta del permesso da parte del |
dipendente, l’articolo fa riferimento sia alle esigenze personali che a quelle di famiglia del lavoratore. Tali esigenze possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela in quanto attengono comunque al benessere, allo sviluppo dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola. Di conseguenza i motivi possono essere diversi e di varia natura per esempio: ▪ nascita figli, ▪ testimonianza giudiziale non resa in favore dell’amministrazione, ▪ matrimonio di un familiare ▪ accompagnamento di un familiare dal dentista, ad una visita medica, ▪ effettuazione di un trasloco Nel caso in cui il dipendente abbia residui di ferie non fruite dell’anno precedente, l’Ufficio valuterà le esigenze di servizio tenendo conto anche della necessità di smaltire tali arretrati. Sull’articolo sono già intervenuti tre orientamenti applicativi di ARAN che si riportano in calce alla presente ✓ Nel caso di part-time orizzontale, caratterizzato da una ridotta prestazione oraria su tutti i giorni lavorativi, XXXX ritiene che dovrà procedersi anche al riproporzionamento delle sei ore, previste dal comma 2, lett. e), quale decurtazione convenzionale del monte ore, in caso di fruizione del permesso per l’intera giornata. ✓ ARAN ritiene possibile consentire la fruizione del permesso per motivi personali e familiari - ferme restando, in ogni caso, le valutazioni di compatibilità con le esigenze di servizio - anche nei casi in cui, nella stessa giornata, il dipendente abbia fruito o intenda fruire di altra tipologia di permesso orario, che configuri un suo diritto soggettivo, non limitato da alcuna valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio, come nel caso dell’art. 33 della legge n. 104/1992 o dell’art. 39 del d.lgs. n. 151/2001. ✓ XXXX ritiene che l’espressione "non sono fruibili per frazione inferiore ad una sola ora" possa essere interpretata nel senso che i permessi in questione non sono fruibili per un arco temporale inferiore ad una sola ora. Conseguentemente, il dipendente non potrà fruirne per 20 o anche per 50 minuti (dovendo in questo caso comunque contabilizzare un’intera ora), mentre si ritiene possibile, in coerenza con la finalità ricordata, l’utilizzo per periodi composti da un’ora o da un numero intero di ore, seguiti da frazioni di ora (ad esempio, un’ora e quindici minuti, un’ora e trenta, due ore e venti ecc.). |
Art. 33 – Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge |
Il contratto conferma il diritto a fruire di 3 giorni (18 ore) mensili della L. 104/1992 ed fatto salvo quanto compete al lavoratore che fruisca dei permessi per se stesso (art.33 L.104) Il dipendente interessato dovrà predisporre una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, salvo i casi di necessità ed urgenza, per i quali lo stesso dovrà comunicare l’assenza entro le 24 ore precedenti e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro. I permessi concessi per l’assistenza di un familiare sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell’impegno – morale oltre che giuridico – a prestare effettivamente la propria opera di assistenza; la possibilità di fruire |
delle agevolazioni comporta infatti un onere per l'amministrazione e un impegno di spesa pubblica che il Comune e la collettività sopportano solo per l'effettiva tutela del disabile. Si ricorda a tal fine che è licenziabile il dipendente che utilizza tali permessi per altre finalità Sono confermati i permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, nonché i permessi previsti dall’art.4 c.1 della L.53/2000 (La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività' lavorativa) e dall’art. 7 Dlgs.119/2011 (Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. 2. Il congedo di cui al comma 1 e' accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità' invalidante riconosciuta. 3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore e' tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa. 4. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e l'articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.) Per questa seconda categoria di permessi l’assenza dovrà essere comunicata con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di astensione dovrà essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione. |
Art. 33- bis Permessi brevi |
Vengono confermati i premessi brevi già disciplinati dall’art 20 CCNL 6.7.1995) e viene riscritta la disciplina. Il dipendente a domanda può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente o responsabile preposto all'unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue. La richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal dirigente o dal responsabile. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione. Il Dirigente/Responsabile chiamato alla valutazione del dipendente che non ha provveduto al recupero ne terrà conto in sede di valutazione delle prestazioni. |
Art. 34 - Congedi per le donne vittima di violenza |
Il nuovo contratto riconosce appositi congedi per le donne vittime di violenza, inserite nei percorsi relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’Art. 24 del D.Lgs. n. |
80/2015 (dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio), per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di 3 anni. Il congedo può essere fruito su base oraria o giornaliera. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo. |
Art. 35 – Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici |
Le assenze già introdotte dall’Art. 55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 trovano collocazione nel nuovo contratto. L’art 35 individua tre casistiche: 1. Permessi specifici Sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Al fine del computo del periodo di comporto tali permessi sono assimilati alle assenze per malattia e sono sottoposti allo stesso regime economico. 1.a) Permessi su base oraria: • al fine del calcolo del periodo di comporto 6 ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa; • i permessi su base oraria non sono soggetti alla decurtazione del trattamento accessorio prevista per la malattia nei primi 10 giorni; • non sono compatibili nella medesima giornata con altri permessi fruibili ad ore o con riposi compensativi. 1.b) Permessi su base giornaliera: • l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza (es. in caso di giornata lavorativa di 8 ore: 18 ore meno 8 ore – in caso di giornata lavorativa di 7 ore: 18 ore meno 7 ore ecc.); • il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. In caso di rapporto a tempo parziale si procede al riproporzionamento delle ore di permesso previste. L’assenza per i permessi è giustificata esclusivamente mediante attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. L’attestazione dovrà indicare obbligatoriamente la data e l’ora delle prestazioni eseguite. L’attestazione può essere inoltrata al Servizio Risorse Umane direttamente dal dipendente oppure è trasmessa direttamente anche per via telematica, a cura del medico o della struttura. |
Si evidenzia che l’attestazione di presenza non è una certificazione di malattia, non deve recare l’indicazione della diagnosi, né il tipo di prestazione somministrata. Resta ferma la possibilità per il dipendente di fruire, per la medesima finalità, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, nonché dei riposi compensativi per il lavoro straordinario. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario. 2. Concomitanza tra visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici e incapacità lavorativa conseguente una patologia in atto. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tal caso l’assenza per malattia dovrà essere giustificata mediante entrambe le seguenti attestazioni: a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi; e b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione; 3. Incapacità lavorativa determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie. Anche in questo caso l’assenza è imputata alla malattia, ma il dipendente deve giustificare l’assenza mediante attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. Nell’ipotesi di cui al punto 2 e 3, l’assenza dal domicilio, in caso di visita fiscale è giustificata dall’attestazione di presenza di cui sopra. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente anche un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all’ente prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico. |
Art. 36 – Assenze per malattia |
Il nuovo contratto conferma sostanzialmente il sistema precedente sia per quanto riguarda l’impianto generale dell’istituto, sia per quanto attiene al trattamento economico, sebbene alcuni commi siano stati aggiornati e riformulati. Si rammenta in particolare che: • l'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza; • il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'ente, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti. Sono fatti salvi i casi di esclusione dall’obbligo di reperibilità previsti dalla vigente normativa; • il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente, precisando l'indirizzo dove può essere reperito. Si rammenta infine che nel caso in cui l'infermità sia riconducibile alla responsabilità di un terzo: -il dipendente è tenuto a dare immediata comunicazione all’Ufficio Personale in caso di infermità riconducibile alla responsabilità di un terzo; - il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è versato dal dipendente all'ente fino a concorrenza di quanto dall’ente erogato durante il periodo, compresi gli oneri riflessi inerenti Per quanto riguarda il trattamento economico delle assenze per malattia, i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa, se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell’attività svolta nel corso dell’anno, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime (comma 10, lett. e); Sempre ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, a ricovero domiciliare sostitutivo del ricovero ospedaliero, a day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero anche per i conseguenti periodi di convalescenza (comma 11); Per quanto riguarda il rispetto delle fasce di reperibilità ed i relativi casi di esclusione, si rimanda alle vigenti disposizioni normative (si veda il D.M. n. 206 del 17/10/2017; comma 14); |
Art. 37 – Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita |
L’articolo prevede che in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi o la chemioterapia sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dipendente ha diritto all’intera retribuzione fissa mensile, ivi comprese le indennità fisse e ricorrenti, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato. |
L’attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico legali delle Aziende sanitarie locali o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni o da enti accreditati e, solo dalla data di attestazione del riconoscimento, decorrono le disposizioni di cui all’art 37 del CCNL. Il nuovo contratto prevede un significativo ampliamento del beneficio economico previsto che viene esteso anche ai giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare. Quindi viene consentito di poter fruire dei suindicati benefici anche per i periodi successivi all’effettuazione delle terapie, qualora queste comportino conseguenze sullo stato di salute del dipendente tali da non consentire allo stesso la ripresa dell’attività lavorativa. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali dovranno essere certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente. |
Art. 38 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio |
Per le malattie dovute a causa di servizio, la nuova disciplina di cui all’art. 38 del CCNL si applica nei limiti di cui all’art. 6 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., solo per i dipendenti che hanno avuto il riconoscimento della causa di servizio prima dell’entrata in vigore delle citate disposizioni (art. 38, commi 3 e 4); per il personale della Polizia Locale trova applicazione, comunque, la speciale disciplina di cui all’art. 7, comma 2-ter, della L. n. 48/2017. |
Art. 39 - Aspettativa per motivi familiari e personali |
L’aspettativa per motivi familiari e personali può essere concessa per una durata complessiva di dodici mesi nel triennio (calcolato con le medesime regole previste per le assenze per malattia) ed è fruibile anche frazionatamente (non più al massimo in due periodi); |
Art. 40 - Altre aspettative previste da disposizioni di legge |
Vengono richiamate le altre aspettative previste da disposizioni di legge, tra cui anche quella prevista dall’art. 4, comma 4, della L. n. 53/2000 (per gravi e documentati motivi di famiglia); |
Art. 41 - Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizi all’estero |
E’ introdotta una nuova fattispecie di aspettativa per il ricongiungimento con il coniuge che presti servizio all’estero |
Art. 42 - Norme comuni sulle aspettative |
Sono ridotti da 6 a 4 i mesi di servizio attivo che devono necessariamente intercorrere tra due periodi di aspettativa, anche se richiesti per motivi diversi |
Art. 43 - Congedi dei genitori |
In merito al trattamento economico dei congedi di maternità e paternità di cui agli artt. 16, 17 e 28 del D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., viene specificato che tra le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti è compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, nonché i premi correlati alla performance, secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa, in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente (comma 2); è ridotto da 15 a 5 giorni il preavviso per l’invio della domanda di fruizione, anche frazionata, del congedo parentale, che può essere trasmessa anche con strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio (comma 6); |
viene riconosciuta anche contrattualmente la possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria, in attuazione dell’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. (comma 8). |
Art. 44 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche |
Viene introdotta una particolare disciplina per i dipendenti in condizione di tossicodipendenza o alcolismo. |
Art. 45 - Diritto allo studio |
I permessi retribuiti per il diritto allo studio sono riconosciuti, non solo al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe (art. 45, comma 2); i predetti lavoratori, che non si avvalgono dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970 (comma 3); Per i lavoratori iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono riconosciuti in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale (comma 10). |
Art. 46 - Congedi per la formazione |
Nell’ambito dei congedi per la formazione disciplinati dall’art. 5 della L. n. 53/2000, che possono essere concessi salvo comprovate esigenze di servizio, su richiesta del lavoratore, il periodo di differimento della fruizione dello stesso, eventualmente disposta dall’amministrazione per grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso (comma 6); il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo, secondo quanto previsto al punto precedente, può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità (comma 8). |
Art.47 -Servizio militare |
Viene riscritta la disciplina relativa alla conservazione del posto, in caso di dipendenti richiamati alle armi. |
Art.48 - Unioni civili |
Per tutte le tipologie di permesso o congedo, alla luce della L. n. 76/2016 sulle unioni civili , viene infine specificato che le disposizioni del CCNL riferite al matrimonio, nonché quelle contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile. |
L’Ufficio Personale è comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Cordiali saluti.
Addì, ………………
Nuovi orientamenti applicativi Aran
L’Aran ha recentemente pubblicato sul proprio sito istituzionale quattro nuovi orientamenti applicativi (che riportiamo di seguito) concernenti l’applicazione del nuovo CCNL.
In che modo va prodotta l’“attestazione di presenza” di cui all’art. 35, comma 12, laddove la struttura sia privata e, dunque, non possa certificare in via telematica?
Secondo la previsione contrattuale, l’attestazione deve essere prodotta, dalla struttura, anche privata, che ha svolto la prestazione. Il contratto non prescrive che essa vada trasmessa necessariamente in via telematica, né menziona specifiche modalità di trasmissione. Semplicemente, richiede l’inoltro all’amministrazione dal dipendente o direttamente alla stessa amministrazione dalla struttura che ha erogato la prestazione, anche per via telematica. La trasmissione in via telematica costituisce, pertanto, una mera possibilità.
Come vanno gestiti i permessi ex art. 32 del CCNL Funzioni Locali nei confronti di un dipendente a tempo parziale orizzontale che svolge tutti i giorni sei ore di lavoro?
Per quanto riguarda il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, in continuità con la previgente disciplina contrattuale ed in coerenza con i principi generali che regolano tale tipologia di rapporto di lavoro, la clausola del contratto prevede espressamente il riproporzionamento del monte ore annuo di 18 ore (art. 32, comma 4). Trattandosi di permesso fruito su base oraria, il riproporzionamento va effettuato in tutti i casi di part-time (verticale, orizzontale e misto).
Per coerenza ed al fine di assicurare trattamenti uniformi con il personale a tempo pieno, si è altresì dell’avviso che, nel caso di part-time orizzontale, caratterizzato da una ridotta prestazione oraria su tutti i giorni lavorativi, debba procedersi anche al riproporzionamento delle sei ore, previste dal comma 2, lett. e), quale decurtazione convenzionale del monte ore, in caso di fruizione del permesso per l’intera giornata.
Qual è il comportamento corretto da tenere nel caso in cui, nell'arco della stessa giornata lavorativa, dopo aver fruito di un permesso retribuito ex art. 32 del CCNL Funzioni Locali, si rendesse necessario ricorrere anche ai permessi previsti dall' art. 33 della legge 104/92 o dall'art. 39 del d.lgs. 151/2001, considerato che l’art. 32 prevede il divieto di cumulo con altri permessi fruibili ad ore?
La clausola in materia di divieto di cumulo (art. 32, comma 2, lett. d) è finalizzata ad evitare che, attraverso la fruizione nell’arco della stessa giornata dei permessi per motivi personali e familiari, unitamente ad altre tipologie di permessi, l’assenza del dipendente si protragga per l’intera giornata o per buona parte di essa, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell’attività dell’amministrazione e dei servizi erogati.
Preliminarmente, si osserva che tale clausola consente certamente la fruizione, nella stessa giornata, di più di un permesso per motivi personali e familiari (ad esempio, fruizione di un permesso di un’ora, seguito da rientro al lavoro e dalla fruizione di altro permesso della medesima tipologia di un’altra ora). Infatti, il limite ivi previsto alla fruizione
nella stessa giornata, congiuntamente ad altri permessi, riguarda solo “altre tipologie di permessi fruibili ad ore” e, quindi, non anche altri permessi della medesima tipologia.
In ogni caso, pur confermando che le corrette modalità di applicazione debbano tendere a non snaturare la ratio e le finalità dell’istituto, si è dell’avviso che le amministrazioni possano individuare alcuni spazi di flessibilità applicativa, tenuto conto che il limite alla fruizione è posto al fine di tutelare un interesse organizzativo delle stesse.
In tale ottica, sulla base di modalità definite in modo uniforme per tutti i lavoratori, si ritiene possibile consentire, ad esempio, la fruizione del permesso per motivi personali e familiari - ferme restando, in ogni caso, le valutazioni di compatibilità con le esigenze di servizio - anche nei casi in cui, nella stessa giornata, il dipendente abbia fruito o intenda fruire di altra tipologia di permesso orario, che configuri un suo diritto soggettivo, non limitato da alcuna valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio, come nel caso dell’art. 33 della legge n. 104/1992 o dell’art. 39 del d.lgs. n.
151/2001.
È possibile consentire la fruibilità dei permessi orari retribuiti di cui all’art. 32 del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018 anche a minuti, per i periodi eccedenti la prima ora?
La previsione contenuta nel comma 2, lett. b) dell’art. 32 è finalizzata ad evitare una eccessiva frammentazione dei permessi, che potrebbe essere determinata da un utilizzo dell’istituto periodico o frequente, anche se temporalmente circoscritto nella durata.
Coerentemente con tale finalità, evitando al contempo problematiche applicative non facilmente gestibili, si ritiene che l’espressione "non sono fruibili per frazione inferiore ad una sola ora" possa essere interpretata nel senso che i permessi in questione non sono fruibili per un arco temporale inferiore ad una sola ora.
Conseguentemente, il dipendente non potrà fruirne per 20 o anche per 50 minuti (dovendo in questo caso comunque contabilizzare un’intera ora), mentre si ritiene possibile, in coerenza con la finalità ricordata, l’utilizzo per periodi composti da un’ora o da un numero intero di ore, seguiti da frazioni di ora (ad esempio, un’ora e quindici minuti, un’ora e trenta, due ore e venti ecc.).
Per qualsiasi chiarimento, rimaniamo a Vostra completa disposizione. Cordiali Saluti
Calvi dell’Umbria 26/07/2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO XXXX. XXXXXX XXXXXXXXXX
(firmato digitalmente)