Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo.
2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli articoli 16,17 e 28 del d.lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità di posizione organizzativa, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
3. Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2, e fino al terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 3.
5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccoman...
Congedi dei genitori. 1. Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel X.Xxx. 26 marzo 2001, n.151, nonché le specifiche previsioni contenute nel presente articolo.
2. In caso di parto prematuro al dirigente spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n.151/2001, al dirigente, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso X.Xxx. n.151/2001, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.
4. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.151/2001, per le dirigenti madri o in alternativa per i dirigenti padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione e a quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno di vita del figlio, nei casi previsti dall’art. 47 del D.Lgs. n.151/2001, alle dirigenti madri ed ai dirigenti padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 4.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigente.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n.151/2001, la dirigente madre o il dirigente padre presentano all’ente di appartenenza la relativa domanda, con l'indicazione...
Congedi dei genitori. Aspettativa per motivi personali o di famiglia
Congedi dei genitori. CAPO V – Mobilità
Congedi dei genitori. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata in ogni caso all’esplicito consenso scritto della madre. Inoltre il diritto ai riposi giornalieri retribuiti non può esercitarsi durante i periodi in cui il padre lavoratore o la madre lavoratrice godano già dei periodi di astensione obbligatoria o di astensione facoltativa o quando, per altre cause, l’obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso. I periodi di riposo di cui al 1º comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro e della retribuzione; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall’azienda. Ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla legge, possono essere utilizzate anche dal padre lavoratore. Per detti riposi è dovuta dall’lNPS un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all’Ente assicuratore ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dalle vigenti normative di legge in materia di orario di lavoro. La lavoratrice e, alternativamente, il padre lavoratore, previa dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l’altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto anni ovvero di età compresa tra i tre e gli otto anni nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato medico ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe le ferie in godimento da parte del genitore.
Congedi dei genitori. All’articolo 11 del D.P.R. 7 maggio 2008 Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al personale direttivo e dirigente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini dell’assegnazione temporanea di cui all’articolo 42 – bis del medesimo decreto legislativo n. 151/2001 del personale direttivo è necessario da parte dell’Amministrazione verificare che nella sede di provenienza non si determini una carenza tale da pregiudicare lo svolgimento delle attività di istituto e che nella sede di destinazione vi sia posto vacante e disponibile nel ruolo di appartenenza.
Congedi dei genitori. Il genitore che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, esercita il diritto di astenersi dal lavoro per i periodi di malattia dei figli di età non superiore a tre anni, a partire dal 1 gennaio 2004 avrà il diritto di percepire per tali astensioni la corrispondente retribuzione a carico dell’azienda per un massimo di cinque giorni lavorativi l’anno.
Congedi dei genitori. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
Congedi dei genitori. In merito al trattamento economico dei congedi di maternità e paternità di cui agli artt. 16, 17 e 28 del D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., viene specificato che tra le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti è compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, nonché i premi correlati alla performance, secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa, in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente (comma 2); è ridotto da 15 a 5 giorni il preavviso per l’invio della domanda di fruizione, anche frazionata, del congedo parentale, che può essere trasmessa anche con strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio (comma 6); viene riconosciuta anche contrattualmente la possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria, in attuazione dell’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. (comma 8).
Congedi dei genitori. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n.903/1977 e n.53/2000.