Unioni civili Clausole campione

Unioni civili. 1. Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.
Unioni civili. 1. Gli istituti contrattuali riferiti alle definizioni “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, si applicano anche a ciascuna delle parti dell’unione civile.
Unioni civili. (art. 19)
Unioni civili. 1. Al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli ob- Comparto Sanità Pubblica | Periodo 2016-2018 blighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/ 2016, le disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio nonchè le medesime disposi- zioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile.
Unioni civili. Al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, si considera- no integralmente e, ad ogni conseguente effetto, le disposizioni previste dalla legge 20 maggio 2016, n. 76.
Unioni civili. Come si è visto nei relativi capitoli del manuale (capitolo 1, par. 7 e capitolo 5, par. 1), le unioni tra persone dello stesso sesso sono variamente disciplinate nei diversi Paesi europei: alcuni prevedo- no il matrimonio egualitario, altri, invece, contemplano le partner- ship, un istituto analogo al matrimonio ma formalmente distinto. La
Unioni civili. Nuova disposizione art. 19 CCNL 2018
Unioni civili. Per tutte le tipologie di permesso o congedo, alla luce della L. n. 76/2016 sulle unioni civili , viene infine specificato che le disposizioni del CCNL riferite al matrimonio, nonché quelle contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile. L’Ufficio Personale è comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Cordiali saluti. Addì, ……………… L’Aran ha recentemente pubblicato sul proprio sito istituzionale quattro nuovi orientamenti applicativi (che riportiamo di seguito) concernenti l’applicazione del nuovo CCNL. Secondo la previsione contrattuale, l’attestazione deve essere prodotta, dalla struttura, anche privata, che ha svolto la prestazione. Il contratto non prescrive che essa vada trasmessa necessariamente in via telematica, né menziona specifiche modalità di trasmissione. Semplicemente, richiede l’inoltro all’amministrazione dal dipendente o direttamente alla stessa amministrazione dalla struttura che ha erogato la prestazione, anche per via telematica. La trasmissione in via telematica costituisce, pertanto, una mera possibilità. Per quanto riguarda il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, in continuità con la previgente disciplina contrattuale ed in coerenza con i principi generali che regolano tale tipologia di rapporto di lavoro, la clausola del contratto prevede espressamente il riproporzionamento del monte ore annuo di 18 ore (art. 32, comma 4). Trattandosi di permesso fruito su base oraria, il riproporzionamento va effettuato in tutti i casi di part-time (verticale, orizzontale e misto). Per coerenza ed al fine di assicurare trattamenti uniformi con il personale a tempo pieno, si è altresì dell’avviso che, nel caso di part-time orizzontale, caratterizzato da una ridotta prestazione oraria su tutti i giorni lavorativi, debba procedersi anche al riproporzionamento delle sei ore, previste dal comma 2, lett. e), quale decurtazione convenzionale del monte ore, in caso di fruizione del permesso per l’intera giornata.

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  • Responsabilità civile verso terzi In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo.