Permessi brevi Clausole campione

Permessi brevi. 1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente o responsabile preposto all'unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, e non possono comunque superare le 36 ore annue.
Permessi brevi. 1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.
Permessi brevi. 1. Il dipendente che ne faccia richiesta può fruire, previa autorizzazione, del permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.
Permessi brevi. (Art. 33 CCNL 9.8.2000)
Permessi brevi. (art.22 del CCNL 4-8-1995)
Permessi brevi. 1. Al dipendente può essere concesso, a domanda e su valutazione del Dirigente della struttura cui è assegnato, di assentarsi dal servizio, anche per parte dell’orario giornaliero, per la partecipazione a riunioni degli organismi rappresentativi scolastici per 12 ore e previa adeguata documentazione, o per esigenze personali inderogabili quali per esempio le prestazioni sanitarie documentate, per 18 ore complessive.
Permessi brevi. Durante l'orario di lavoro il lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'azienda senza esserne autorizzato. Tuttavia, brevi permessi, da richiedersi normalmente nella prima ora di lavoro, saranno concessi per giustificati motivi.
Permessi brevi. I permessi brevi di cui al CCNL sono autorizzati dal DS sentito il parere del DSGA. Il dipendente dovrà concordare con il DSGA il recupero delle ore non lavorate, che dovrà avvenire secondo le esigenze dell’ amministrazione e non secondo la propria volontà. Il monte ore non può essere superiore a 36 ore annue e ciascun permesso non può avere una durata superiore al 50% dell’orario giornaliero. Il recupero con ore di lavoro, da effettuare entro i due mesi successivi, avverrà in giorni o periodi da concordare con il DSGA. La richiesta di permesso breve va presentata ad DSGA con almeno due giorni di anticipo. I permessi brevi non recuperati daranno luogo ad una trattenuta di importo corrispondente sullo stipendio. L’eventuale rifiuto o riduzione della concessione del permesso breve deve essere comunicato al lavoratore specificando i motivi legati alle esigenze di servizio. I permessi brevi possono essere concessi anche al personale con contratto a tempo determinato, secondo la normativa vigente.
Permessi brevi. I dipendenti con contratto a tempo determinato o indeterminato anche con contratto fino al termine delle attività didattiche possono fruire di permessi brevi per esigenze personali presentando domanda scritta, al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico, di norma risponde entro 3 giorni dalla richiesta. Il recupero è disposto dal Dirigente Scolastico in attività di supplenza e in interventi didattici o in attività funzionali all’insegnamento, possibilmente entro i due mesi successivi; i permessi concessi su attività funzionali all’insegnamento dovranno essere recuperati con pari ore della stessa tipologia. Si conviene che le ore di permesso concesse su attività funzionali all’insegnamento possano essere recuperate negli incontri con il personale delle NPI, per un massimo dei tre ore nel corso dell’anno scolastico. Solo nel caso in cui il mancato recupero sia determinato dal dipendente il Dirigente Xxxxxxxxxx procederà alla trattenuta oraria. Le esigenze di servizio che possono costituire motivo di non concessione dei permessi brevi sono le operazioni di scrutinio o d’esame, un elevato livello d’assenza di personale, tale da non garantire il regolare svolgimento delle attività; tale eventualità deve essere comunicata per iscritto dal Dirigente Scolastico. Il permesso breve può essere concesso per non più della metà dell'orario giornaliero di servizio e, per i docenti, per non più di 2 ore giornaliere. Nell’arco dell’anno scolastico non possono essere concessi permessi brevi per un monte ore superiore alle ore settimanali di servizio.
Permessi brevi. Per particolari esigenze personali il docente può fruire di permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque non superiore alle due ore. In ogni caso nel corso dell’anno scolastico i permessi brevi non potranno superare il limite delle 18 ore, corrispondente all’orario di lezione (art. 16 , comma 2 CCNL). I permessi brevi saranno recuperati entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, in una o più soluzioni secondo le esigenze del servizio oppure secondo le modalità previste dall’art.30 del presente contratto. Per la richiesta di permessi brevi non occorre fornire alcuna specifica documentazione al D.S.