Altre aspettative previste da disposizioni di legge Clausole campione

Altre aspettative previste da disposizioni di legge. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo o per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
Altre aspettative previste da disposizioni di legge. 1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo o per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge. 2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 possono essere collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall’ art. 2 della citata legge n. 476/1984 e successive modificazioni. 3. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000, può essere altresì concessa un’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’aspettativa di cui all’art. 39, se utilizzata allo stesso titolo. Art. 41‌
Altre aspettative previste da disposizioni di legge. 1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo o per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge. 2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della L. n. 476/1984 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla L. n. 398/1989, possono essere collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 della citata L. n. 476/1984 e successive modificazioni. 3. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L. n. 53/2000, può essere altresì concessa un’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’aspettativa di cui all’art. 39 del CCNL del 21.05.2018, se utilizzata allo stesso titolo. 4. Le aspettative previste da specifiche disposizioni di legge, a titolo esemplificativo, l’aspettativa prevista dall’art. 23 bis del D. Lgs 165/2001, nonché l’aspettativa prevista dall’art. 18 della L. n. 183/2010, possono essere concesse ai dipendenti nei limiti e con le modalità ivi previste. 5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 40 del CCNL 21.05.2018.
Altre aspettative previste da disposizioni di legge. 1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge. 2. Il dipendente, il cui coniuge presti servizio fuori dal territorio regionale, può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni qualora l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione. 3. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 2 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.
Altre aspettative previste da disposizioni di legge. (art. 8, CCNL integrativo 16/5/2001; art. 18 CCNL del 12/6/2003)
Altre aspettative previste da disposizioni di legge. 1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni. Le aspettative e i distacchi per motivi sindacali sono regolate dagli contratti collettivi quadro sottoscritti in data 7 agosto 1998 e 9 agosto 2000. 2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 con fruizione della relativa borsa di studio o che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa. 3. Ai dipendenti ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, senza fruizione della borsa di studio o con rinuncia ad essa, si applica la disciplina prevista dall'art. 2, c. 1 della legge 13 agosto 1984, n. 476 come integrato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448. 4. Il dipendente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all'estero, può chiedere una aspettativa, senza assegni, qualora l'Ente non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o il convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione anche in altro ente o altra amministrazione. 5. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 4 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. 6. Il dipendente non può usufruire continuativamente di periodi di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e quelle previste dai commi 2 , 3 e 4 per poter usufruire delle quali occorre un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente articolo nonché alle assenze di cui al d. lgs. 151/2001.
Altre aspettative previste da disposizioni di legge. Art. 54: Congedi per la formazione
Altre aspettative previste da disposizioni di legge. 1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge. 2. Il segretario, il cui coniuge presti servizio all’estero, può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni, qualora l’ente, l’Agenzia, nel caso di segretari utilizzati ai sensi dell’art.7, comma 1, del DPR n.465/1997, e le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell’art.19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione. 3. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 2 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del segretario in aspettativa.
Altre aspettative previste da disposizioni di legge con esclusione di quanto previsto dai commi 3 e 4
Altre aspettative previste da disposizioni di legge. 1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo o per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge. 2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476, oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, possono essere collocati, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatta salva l'applicazione dell'art. 2 della citata legge n. 476/1984 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000, puo' essere altresi' concessa un'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita', per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati dal regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa puo' essere fruita anche frazionatamene e puo' essere cumulata con l'aspettativa di cui all'art. 40 del presente contratto, se utilizzata allo stesso titolo.