Regolamento
Regolamento
per la gestione del canile/gattile associato, dei servizi correlati e dei rapporti con il volontariato
In giallo le parti soppresse In azzurro le parti aggiunte
Indice
Titolo I - Oggetto, finalità ed ambiti di competenza 3
ART.2 - OBIETTIVI E FINALITA' 3
ART.3 - ANIMALI OGGETTO DEL REGOLAMENTO 4
ART.5 - COMPETENZE DEL COMUNE 4
ART.7 - ALTRE COMPETENZE SANITARIE 5
ART.9 - ACCESSO DELL'ANIMALE IN STRUTTURA 7ART.11 - MODALITA' PER RICHIEDERE ADOZIONE O AFFIDAMENTO 8
ART.12 - PRESCRIZIONI PER I VISITATORI 9
Titolo II – Modalità di accesso e di svolgimento delle attività di volontariato 9
ART .14 - RELAZIONI CON ORGANISMI DI VOLONTARIATO 9
ART.18 - GRUPPO DI LAVORO CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
PRESENTI NEL CANILE/GATTILE 11
ART.19 - ESCLUSIONE DALL’ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 11
ART.20 - NORME DI COMPORTAMENTO 12
ART.22 - NORME IGIENICHE PER L’ACCESSO IN CANILE/GATTILE 13
ART.23 - RICONSEGNE DEI CANI OSPITATI IN CANILE AI LEGITTIMI PROPRIETARI13 Titolo III – Rinuncia alla proprietà degli animali 13
ART.24 – PROCEDURA PER LE RINUNCE DEGLI ANIMALI 13
ART.25 - DISPOSIZIONI FINALI 14
Titolo I - Oggetto, finalità ed ambiti di competenza
ART.1 – OGGETTO
0.Xx presente regolamento disciplina:
a) le modalità di gestione e funzionamento della struttura comunale deputata ad accogliere e custodire cani e gatti, denominata "Rifugio del cane e del gatto" (di seguito individuata come "struttura"), sita a Trebbo di Reno – Castel Maggiore, in via Bacialli n.20;
b) le modalità di accesso e di custodia degli animali in struttura, volte ad assicurare agli animali ospiti il maggior benessere possibile, compatibilmente con le condizioni di salute;
c) le attività volte ad assicurare agli ospiti della struttura l'assistenza veterinaria;
d) le modalità per assicurare la rapida riconsegna ai proprietari e l'affido e adozione da parte delle persone interessate;
e) le attività correlate, quali le modalità di cattura ai sensi del D.P.R. n.320/1954 e di soccorso dei cani e dei gatti feriti o incidentati di cui non è individuata la proprietà all'atto della richiesta di intervento;
f) le modalità di accesso e svolgimento delle attività di volontariato nell'ambito della struttura;
g) le procedure per l'applicazione delle tariffe dei servizi erogati dalla struttura, quali il servizio di recupero dei cani vaganti, la retta giornaliera per la degenza presso la struttura, i trattamenti e l'assistenza sanitaria, le rinunce di proprietà.
2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, e in particolare alla Legge 14 agosto 1991 n.° 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo" e successive integrazioni, modifiche e atti applicativi, nonché alla legge regionale Xxxxxx Xxxxxxx n 27 del 2000, e successive integrazioni, modifiche e atti applicativi, e si intendono integrate da quanto disposto in materia dal vigente Regolamento comunale di Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente (Titolo III, capo VII) e dai diversi regolamenti comunali, in quanto applicabili.
ART.2 - OBIETTIVI E FINALITA'
0.Xx coerenza e applicazione con quanto disposto dalla Legge 281 del 1991 e successive integrazioni, modifiche e atti applicativi, nonché dalla legge regionale n 27 del 2000, e successive integrazioni, modifiche e atti applicativi, le Amministrazioni Comunali perseguono le seguenti finalità:
a) assicurare la salute ed il benessere dei cani e dei gatti, nel fondamentale rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie;
b) contrastare il fenomeno degli abbandoni, collaborando con tutti i soggetti impegnati in tale attività;
c) incentivare la lotta al fenomeno del randagismo, ponendo in essere progetti specifici e utilizzando tutti gli strumenti disponibili per garantire il recupero e l'appropriata custodia dei cani vaganti o comunque in carenza di custodia;
d) assicurare ad ogni animale ospitato nella struttura comunale deputata ad accogliere cani e gatti le migliori condizioni di vita e di benessere, e l'assistenza veterinaria;
e) limitare inutili permanenze in struttura di animali riferibili ad un proprietario, impegnando il gestore della struttura, in collaborazione con l'Anagrafe Xxxxxx, a
identificare gli animali, a rintracciare i proprietari dei cani e gatti smarriti e a riconsegnarli nel minor tempo possibile, utilizzando le metodologie previste dalla legge e gli strumenti e le tecnologie disponibili;
f) favorire l'affidamento e adozione dei cani e dei gatti non riferibili a un proprietario; incentivare le adozioni, anche con programmi e progetti specifici, quali la promozione e la partecipazione a iniziative pubbliche e l'adozione di efficaci forme di comunicazione;
g) rendere la struttura un punto di riferimento per la cittadinanza per tutti gli aspetti riguardanti la convivenza uomo-animale;
h) garantire e valorizzare l’apporto del volontariato e regolamentarne la presenza ai fini di una piena collaborazione con il Comune di Bologna e con i responsabili della gestione.
2.Gli obiettivi e le finalità di cui al precedente comma 1 sono perseguiti anche attraverso la collaborazione con le Associazioni di Volontariato operanti nel settore.
ART.3 - ANIMALI OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1.Sono oggetto del presente regolamento:
a) i cani e i gatti per i quali è previsto, dalle norme vigenti, l'obbligo della custodia, tra cui in particolare i cani vaganti e di cui non è individuata la proprietà all'atto della richiesta di intervento, che vengono condotti e ospitati nella struttura di cui all'articolo 1;
b) i cani e i gatti i cui proprietari hanno provveduto ad effettuare la rinuncia di proprietà presso l'Anagrafe Canina dei Comuni associati, secondo le modalità previste;
c) i gatti che vivono in stato di libertà, che, in caso di particolari esigenze di carattere sanitario certificate da medici veterinari dell'Azienda USL, vengano condotti e trattenuti presso la struttura di cui all'articolo 1 per il tempo strettamente necessario al trattamento sanitario, così come previsto dall'art. 29 della L.R. n. 27 del 7.04.2000.
ART.4 - RECUPERO ANIMALI
0.Xx recupero dei cani vaganti e degli animali incidentati o feriti è attuato da operatori della struttura, in base alle segnalazioni dei cittadini o di un servizio di pubblico interesse.
2. I proprietari dei cani recuperati, devono provvedere nel più breve tempo possibile al ritiro dell'animale e sono tenuti a corrispondere la tariffa per le operazioni di cattura, definito dall'Amministrazione.
3. Gli animali recuperati sono condotti alla struttura e ivi ricoverati.
ART.5 - COMPETENZE DEL COMUNE
1.Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, il Comune di Bologna provvede:
a) alla predisposizione e gestione, diretta o tramite affidamento ad un gestore, del servizio di cattura e trasporto degli animali alla struttura di ricovero di cui all'art 1.a.;
b) alla gestione della struttura di cui all'art.1 direttamente o attraverso forme miste di gestione o mediante l'affidamento a terzi;
2.Resta di competenza dei Comuni associati:
a) la gestione e l'aggiornamento dell' Anagrafe canina, con i dati forniti dalla struttura e la fornitura di microchip da applicare agli animali presenti in struttura;
b) la definizione delle caratteristiche di funzionamento della struttura, dell'orario di apertura al pubblico della struttura per almeno 24 ore settimanali, dalle da un minimo di 28 ore settimanali fino a 42 ore settimanali a seconda della stagione compatibile e con le necessità di gestione della struttura e di cura dei cani e dei gatti, e concordato col gestore, assumendo come principio la differenziazione dell'orario a seconda delle stagioni, e la previsione di turni festivi e prefestivi, con almeno 6 (sei) aperture domenicali l'anno (open sundays) con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi e con facoltà di chiusura nella giornata del lunedì.
c) la definizione dell'ammontare delle tariffe per i servizi resi dalla struttura, di cui al precedente art.1, nonché di eventuali criteri di esenzione o riduzione a favore di persone in particolari condizioni economiche o sociali;
d) la predisposizione della modulistica per le richieste di cani o gatti in affido o adozione, e la diffusione delle indicazioni e regole per una buona gestione degli animali (diritti/doveri dei proprietari, regole per una buona convivenza uomo/animale, caratteristiche e necessità dell'animale);
e) l'attivazione e promozione di percorsi di consulenza e di supporto informativo sulle tematiche relative al rapporto uomo/animale, di iniziative atte a migliorare tale rapporto; la collaborazione alle campagne di incentivazione delle adozioni con progetti e programmi di sensibilizzazione e adeguate forme di comunicazione;
f) la vigilanza e la verifica periodica sull'efficacia e la qualità dei servizi nella struttura, sul rispetto delle regole e delle finalità, e sul benessere degli animali.
3. Il Comune di Bologna e per esso il Direttore del Settore competente, sentiti i comuni associati, individua e nomina il Responsabile comunale della struttura, a cui sono affidate la gestione delle attività amministrativo-contabili e le funzioni di coordinamento, orientamento, vigilanza e controllo del buon funzionamento della struttura, dell'operato del gestore e dei volontari, e del rispetto delle finalità e delle regole previste nel presente regolamento.
ART.6 - COMPETENZE DELL'ASL
1.Sono di competenza dei servizi dell'ASL secondo quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente e dal regolamento comunale di igiene:
a) il controllo dell'idoneità sotto il profilo igienico-sanitario della struttura di ricovero dei cani e dei gatti;
b) il controllo dello stato di salute dei cani e dei gatti che entrano nella struttura, nonché di quelli in essa già custoditi;
c) l'attuazione di opportuni accertamenti diagnostici e analisi epidemiologiche, al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie trasmissibili dagli animali ospiti;
d) la sterilizzazione dei cani e dei gatti ospitati nella struttura, sulla base dei programmi di cui all'art. 23 della L.R. n.27/2000, anche in collaborazione con il veterinario di cui all'art 7
e) la collaborazione con il Comune nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
f) la partecipazione all'attuazione di programmi di informazione e di educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali.
ART.7 - ALTRE COMPETENZE SANITARIE
1. Il Comune di Bologna stabilisce a quale soggetto affidare i compiti sanitari non spettanti istituzionalmente all'AUSL.
2. All’interno della struttura sono assicurate, ai sensi dell'art.20 della L.R. n.27/2000, le funzioni di assistenza sanitaria veterinaria e in particolare:
a) presenza programmata di un veterinario, secondo le esigenze di servizio e comunque con reperibilità 24 h su 24;
b) interventi terapeutici e chirurgici, anche d'urgenza; sterilizzazioni, vaccinazioni ed eventuali soppressioni eutanasiche ai sensi dell'art.22 della L.R. n.27/2000;
c) valutazione sulla qualità e sulla razione alimentare.
d) ogni altra attività e intervento di cura e vigilanza igienico sanitaria disposta su indicazione o in collaborazione con l'ASL.
ART.8 - COMPITI DEL GESTORE
1. Qualora il Comune di Bologna intenda avvalersi di terzi, in tutto o in parte, per la gestione della struttura e dei servizi correlati, il soggetto individuato come gestore o cogestore garantisce il perseguimento degli obiettivi del presente Regolamento, nel rispetto delle norme di riferimento dello stesso e delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento comunale di Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente. Il soggetto gestore, in particolare, collabora con il Comune, con la Provincia, con l'ASL e con gli organismi di volontariato operanti nel settore, per l'espletamento delle rispettive competenze previste dalla L.R. Xxxxxx-Romagna n. 27/2000.
2. All'affidatario della gestione, sulla base degli strumenti contrattuali definiti per l'affidamento, possono essere attribuiti i seguenti compiti:
a) la cattura dei cani vaganti e la raccolta delle segnalazioni, con un servizio continuativo diurno, notturno e festivo e con l'impiego di mezzi adeguati;
b) il recupero, anche nelle giornate festive e nelle ore notturne, di cani e gatti incidentati o feriti, di cui non sia individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento;
c) il trasporto immediato alla struttura degli animali catturati o recuperati e il loro ricovero in condizioni di sicurezza per le persone e per gli altri animali; nel caso siano in pericolo di vita, su indicazione del veterinario, il trasporto immediato alla struttura in cui si effettua l'assistenza veterinaria;
d) il servizio di custodia diurna, notturna e festiva, degli animali nella struttura, in condizioni tali da garantirne il benessere;
e) la gestione della struttura e di quanto necessario al suo funzionamento , per assicurarne la sicurezza igienico sanitaria, attraverso l'esecuzione diretta , o la collaborazione e supervisione, in caso di affidamento ad altri operatori, della pulizia giornaliera, degli interventi di disinfestazione e disinfezione opportuni o prescritti, dello smaltimento dei rifiuti, come previsto dalla legge e dal vigente regolamento di Igiene;
f) la corretta conduzione e cura del funzionamento degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi affidati o comunque in uso;
g) la custodia dei documenti e dei certificati relativi alla struttura e alle sue attrezzature ed impianti, la segnalazione tempestiva al Comune degli eventuali problemi che possono verificarsi, delle scadenze relative a collaudi, revisioni, manutenzioni di impianti, attrezzature e mezzi;
h) l’accudimento degli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità, riferite, in particolare, all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi, alla passeggiata quotidiana dei cani, alla sgambatura degli stessi ed alla toelettatura degli animali;
i) le condizioni di contenimento dei cani aggressivi con strumenti volti al recupero effettivo dell'animale;
j) l'isolamento, qualora prescritto, quando l'animale sia in osservazione sanitaria, in particolare in seguito ad un episodio di aggressione verso altri animali o verso l'uomo;
k) la comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda USL o al Veterinario addetto all’assistenza sanitaria, ognuno per le proprie competenze, del sospetto di malattia dei cani e/o dei gatti ospiti e di ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento;
l) l’assistenza ai veterinari in tutte le operazioni sanitarie; il trasferimento dell'animale dai box e dall'ambulatorio; il contenimento; la somministrazione dei farmaci prescritti; la messa a disposizione dell'animale e l'attenzione affinché non sia, per qualunque motivo, sottratto ai controlli disposti per fini diagnostici, nell'ipotesi di malattie infettive trasmissibili all'animale o all'uomo;
m) il trattamento delle spoglie degli animali deceduti o soppressi, il loro incenerimento, con le modalità previste dal Regolamento comunale di Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;
n) l’aggiornamento costante delle schede con i dati salienti dell’animale (nome, razza, sesso, taglia, colore, microchip, data di entrata ecc.) affisse all’esterno dei box e quelle individuali sulle quali sono riportati i dati degli animali e gli interventi, sanitari e non che li riguardano;
o) la tenuta e l'aggiornamento quotidiano della puntuale e tempestiva registrazione cronologica di entrata e uscita degli animali e della documentazione connessa;
p) la trasmissione agli uffici competenti delle caratteristiche, delle date, delle modalità di ingresso e dei movimenti degli animali, del loro stato di adottabilità , e la predisposizione e fornitura di tutti i dati utili agli archivi delle varie Banche Dati delle Anagrafi Canine gestite dagli Enti istituzionali;
q) la fornitura all'Anagrafe Canina del Comune dei dati inerenti la gestione anagrafica e la collaborazione con la stessa per i procedimenti di identificazione, le rinunce, le catture, le ricerche dei proprietari, e di tutti i dati e informazioni utili all'attività dell'Anagrafe Xxxxxx;
r) la sollecita ricerca ed individuazione dei proprietari degli animali rinvenuti e ricoverati in struttura, l'avviso di ritrovamento dei loro animali e la riconsegna;
s) la richiesta e riscossione al momento della riconsegna dell'animale al proprietario o al momento della rinuncia alla proprietà dell'animale, delle tariffe dovute e del rimborso delle spese sostenute, così come previsto al precedente articolo 1 lett.g), con rilascio di regolare ricevuta;
t) la segnalazione all'Anagrafe Canina del mancato recupero, senza valido motivo, dell'animale da parte del proprietario già avvertito, e agli uffici competenti del Comune di eventuali ulteriori inadempienze, passibili di sanzioni, da parte dei proprietari;
u) la cura della relazione con i visitatori e gli aspiranti affidatari, con offerta di adeguata assistenza e informazione sulle caratteristiche degli animali presi in considerazione, in orari determinati e pubblicizzati, concordati con il Comune, che tengano conto prioritariamente delle esigenze degli animali;
v) l’adozione di ogni misura utile a facilitare l'accesso dei proprietari per il riconoscimento degli animali.
ART.9 - ACCESSO DELL'ANIMALE IN STRUTTURA
1. In particolare al momento dell'entrata dell'animale in struttura, l'operatore addetto provvede a:
a) effettuare la verifica del tatuaggio/microchip o di altri segni di riconoscimento dell'animale
b) registrare i dati relativi all'animale e all'intervento di cattura, e inoltrare comunicazione di avvenuto ingresso all'Anagrafe Canina del comune di provenienza
c) informare il veterinario addetto all’assistenza sanitaria presso il Canile/Gattile, qualora l'animale appaia in pericolo di vita o in condizioni di salute molto precarie, al fine di predisporre i necessari interventi d'urgenza
d) inserire l'animale all’interno della struttura, con contestuale richiesta di visita, accertamenti, eventuali terapie.
2. I veterinari dell’AUSL o il veterinario addetto all’assistenza sanitaria all’interno del Canile/Gattile, dovranno provvedere, nel più breve tempo possibile, all'inserimento del microchip fornito dal Comune nel caso l'animale sia sprovvisto di identificazione.
3. All'interno della struttura al fine del contenimento della popolazione canina e felina, si procede alla sterilizzazione degli animali adulti presenti.
ART.10 - AFFIDI E ADOZIONI
1.I cani e i gatti identificati, che non vengono ritirati dal proprietario entro 20 giorni, a far data dal ricevimento della notifica, sono considerati liberi a tutti gli effetti e possono essere dati in affidamento e successivamente in adozione.
2. I cani non identificati, i cani e i gatti entrati nel canile a seguito di rinuncia di proprietà, e comunque presenti nella struttura, espletate le verifiche sanitarie, vengono dati in affidamento temporaneo a chi ne faccia richiesta, per un periodo di sessanta giorni, trascorsi i quali, l’adozione può diventare definitiva.
1. I cani e gatti rinunciati o presenti in struttura da oltre 60 giorni possono essere dati in affidamento temporaneo per 30 giorni trascorsi i quali, senza evidenziazione di problemi nella custodia dell’animale, l’affido viene tramutato in adozione definitiva.
2. I cani e gatti identificati, che non vengono ritirati dal proprietario entro 20 giorni, a far data dal ricevimento della notifica, possono essere dati in affidamento e successivamente in adozione.
3. I cani e gatti entrati in struttura non identificati vengono dotati di microchip e iscritti all’anagrafe. Espletate le verifiche sanitarie possono essere dati in affidamento e successivamente in adozione.
4. Per i precedenti punti 2 e 3 è fatto salvo il diritto dell’eventuale proprietario a reclamare il proprio animale entro il termine di 60 giorni dall’entrata in struttura, così come previsto al Comma 5 art. 2 Legge 281/91.
5.L’affidamento è temporaneo, per 30 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà del Comune; durante tale periodo potranno essere effettuati controlli da parte del Comune o del gestore sul benessere degli animali.
6.L'affidatario temporaneo si fa carico dell'assistenza sanitaria e della responsabilità dell'animale per la durata dell'affidamento.
7. L'affidatario si impegna a restituire l'animale al Canile/Xxxxxxx, nel caso il legittimo proprietario si presenti entro il termine di sessanta giorni dall'ingresso dell'animale nella struttura.
8. Trascorso senza rilievi il periodo di affidamento temporaneo, l'adozione diventa definitiva attraverso sottoscrizione del modulo di adozione da parte dell'affidatario.
ART.11 - MODALITA' PER RICHIEDERE ADOZIONE O AFFIDAMENTO
1. Il richiedente un'adozione o un affido compila apposito questionario, contenente le sue generalità e altre informazioni utili nella scelta dell’animale.
2. L'adottante deve essere aiutato nella scelta del cane/gatto a lui più idoneo, ed essere eventualmente invitato a prendere in considerazione animali di razze ed età diverse da quelle inizialmente richieste.
3. La persona che richiede un'adozione o un affidamento deve:
a) impegnarsi ad attuare tutti gli adempimenti previsti dalle normative in relazione alla gestione dell'animale, in particolare a provvedere all'iscrizione all'Anagrafe Canina del Comune di residenza nei termini di legge e trascorsi sessanta trenta giorni dalla data di affidamento temporaneo;
b) conoscere le esigenze fondamentali della specie;
c) non avere precedenti di maltrattamento degli animali;
d) non avere fatto in precedenza richiesta immotivata di rinuncia di proprietà su cani e/o gatti, ex articolo 12 della L.R. n.27/2000.
4. Il richiedente è invitato a un colloquio con l'incaricato del percorso di adozione/affidamento, da tenersi nel piu' breve tempo possibile dalla richiesta.
5. L'eventuale non accoglimento della richiesta di adozione/affido, sulla base della valutazione del benessere dell' animale, viene motivato e comunicato in forma scritta al richiedente.
ART.12 - PRESCRIZIONI PER I VISITATORI
1. I visitatori possono accedere alla struttura negli orari e negli spazi loro riservati, accompagnati dagli operatori presenti in struttura.
2. Per la salvaguardia del benessere degli animali, per la tutela della loro salute e della sicurezza di ospiti e operatori è fatto divieto di accedere negli altri spazi: quali aree sanitarie, aree di osservazione, aree di isolamento, aree dei servizi.
3. Possono essere concesse autorizzazioni da parte del Comune di Bologna per riprese fotografiche e per l'accesso alle aree riservate.
ART.13 - PROVENTI
1. I proventi delle offerte a favore della struttura e le tariffe per i servizi erogati dalla struttura, quali il servizio di recupero dei cani vaganti, la retta giornaliera per la degenza presso la struttura, i trattamenti e l'assistenza sanitaria, le rinunce di proprietà, sono
acquisiti dal Comune di Bologna per essere destinati, in modo vincolato, al miglioramento delle condizioni di vita degli animali della struttura, nonché ad iniziative di potenziamento della campagna affidi e dell'informazione sulla tutela degli animali.
2. I proventi di cui al precedente comma 1 sono riscossi dal gestore, che predispone consuntivo mensile delle entrate suddivise per titoli (offerte, tariffe, rimborsi), per essere poi versate in apposito conto corrente.
Titolo II – Modalità di accesso e di svolgimento delle attività di volontariato
ART.14 - RELAZIONI CON ORGANISMI DI VOLONTARIATO
1. Nella gestione della struttura il Comune di Bologna può avvalersi della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di persone volontarie o messe a disposizione dalle associazioni, e delle Guardie Zoofile, ai sensi dell'art 13 comma 1 e dell'art 14 comma
3 della L.R. Xxxxxx Xxxxxxx n.27/2000, anche sulla base di apposite convenzioni o protocolli.
2.I volontari non appartenenti ad Associazioni, ovvero i cittadini che in quanto tali offrono la propria opera in favore del Canile/Gattile comunale di Bologna, sono valorizzati e riconosciuti come volontari comunali e come tali coperti da polizza assicurativa per gli infortuni dal Comune.
3. Il presente Titolo disciplina le modalità inerenti l’attività di volontariato a favore degli animali ospitati presso il Canile/Gattile comunale di Bologna, riconoscendo il valore sociale di tale attività come espressione di solidarietà, partecipazione e spirito di collaborazione al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita degli animali ospitati nella struttura.
ART.15 – PRINCIPI
1. L’attività di volontariato consiste in un impegno svolto in modo personale, spontaneo e gratuito ai sensi dell’art.2 delle legge quadro sul volontariato n. 266/91, da volontario sia singolo sia appartenente ad Associazioni animaliste.
2. Il volontario presta la propria attività per libera scelta e a titolo gratuito, impegnandosi a seguire le direttive impartite dal Comune, secondo i seguenti principi:
a) all’interno del Canile/Gattile tutti i volontari godono di uguali diritti ed hanno i medesimi doveri, a prescindere dall’Associazione di volontariato cu i appartengono ed al tipo di attività che svolgono;
b) l’accesso del volontariato al Canile/Gattile municipale è finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita degli animali ospitati nella struttura;
c) in particolare l’obiettivo è quello di ridurre fenomeni di stress o di apatia negli animali.
ART.16 - REQUISITI
1. Per accedere in qualità di volontario al Canile/Gattile occorre:
a) essere maggiorenni;
b) non avere avuto a proprio carico condanne penali, e/o carichi pendenti per i reati contemplati dalla Legge 189/2004;
c) aver partecipato alla preventiva attività conoscitiva allo scopo organizzata presso la struttura di cui all’art. 17 del presente Regolamento;
d) rendersi disponibile a partecipare ad appuntamenti di aggiornamento programmati dai Comuni associati.
ART.17 – AMMISSIONE
1. I volontari devono compilare il modulo di iscrizione e frequentare appositi incontri conoscitivi organizzati ogni mese, secondo l’effettiva presenza di richieste, dal Comune di Bologna e pubblicizzati sul sito web. Tali incontri sono tenuti dal Veterinario Comportamentalista coadiuvato da un Istruttore/Educatore cinofilo. Sulla base delle effettive esigenze gestionali e di programmazione dell’attività della struttura, il Comune invita i richiedenti che hanno partecipato all’incontro conoscitivo al fine dello svolgimento di un periodo di affiancamento, non superiore a 60 giorni con una presenza obbligatoria nel canile non inferiore a 20 ore
2. Il volontario ammesso a tale periodo viene affiancato da un operatore/volontario individuato dalla Gestione, in accordo con il Comune. Alla fine di tale periodo, previa motivata valutazione sull’attività svolta e sulla positiva acquisizione degli elementi utili alla collaborazione con il gestore, il volontario viene ammesso all’interno del Canile/Gattile.
3. L’ammissione del volontario all’interno del Canile/Xxxxxxx è comunicato in forma scritta; l'eventuale diniego deve essere dettagliatamente motivato, sottoscritto dal responsabile di cui all'art 5 comma 3, e comunicato in forma scritta al richiedente e all'associazione di cui eventualmente faccia parte
4. Una volta ammesso all’interno della struttura, il volontario è tenuto a partecipare agli ulteriori incontri conoscitivi di approfondimento tenuti dal Veterinario Comportamentalista che opera in Canile/Gattile in una misura non inferiore al 50% annuale.
5. A seguito dell’ammissione all’attività di volontariato presso la struttura, il volontario viene munito di un tesserino di riconoscimento, contenente fotografia e nome.
ART.18 - GRUPPO DI LAVORO CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PRESENTI NEL CANILE/GATTILE
1. Il Gruppo di lavoro si riunisce con cadenza quadrimestrale per realizzare i seguenti obiettivi:
a) esaminare eventuali proposte migliorative per una migliore qualità della vita degli animali ospitati del Canile/Gattile;
b) esprimere parere non vincolante sulle eventuali controversie tra le componenti che concorrono al buon funzionamento del canile/gattile;
2. La riunione del gruppo di lavoro può anche essere richiesta, in via straordinaria,fuori dalla cadenza quadrimestrale, da uno dei suoi membri a seguito di particolari esigenze che dovranno essere documentate e motivate al Responsabile del Comune di Bologna, che ne valuta l’effettiva urgenza.
3. Il gruppo di lavoro è composto da:
a) due rappresentanti del Comune di Bologna con compiti di convocazione e di presidenza del gruppo di lavoro nonché di definizione dell’ordine del giorno degli incontri e da un rappresentante dei comuni associati;
b) il gestore del Canile/Xxxxxxx o suo rappresentante delegato
c) un rappresentante del servizio veterinario dell’Azienda USL;
d) due un rappresentante delle Associazioni animaliste, operanti all’interno del Canile/Gattile, dalle stesse designati anche in rappresentanza dei volontari;
e) un rappresentante dei volontari comunali operanti in Canile/Gattile
4. Il gruppo di lavoro, specificamente realizzato per gli obiettivi suddetti e in relazione alla situazione del Canile/Xxxxxxx, si raccorda con il Tavolo comunale per il benessere animale, presieduto Dirigente competente o da un suo delegato.
5. Le cariche elettive hanno la durata di due anni.
ART.19 - ESCLUSIONE DALL’ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
1. Qualora un volontario non si attenga alle regole stabilite dal presente regolamento per lo svolgimento dell’attività di volontariato o metta in atto comportamenti gravi che possano andare a discapito del benessere degli animali, della loro adottabilità, della loro sicurezza, della incolumità delle persone o siano lesivi dei rapporti di correttezza tra le persone, e che pregiudichino il funzionamento e la gestione della struttura a seguito di contestazione scritta e motivata da parte del Comune, anche su proposta del Gestore, viene invitato a fornire le proprie giustificazioni in contraddittorio da svolgersi alla presenza del Responsabile della struttura comunale, del Responsabile della gestione e di due rappresentanti scelti dalle Associazioni presenti nel gruppo di lavoro ad esclusione delle Associazioni che abbiano compiti di gestione.
2.Qualora le giustificazioni vengano unanimemente ritenute insufficienti, questi viene sospeso dall’attività o in via temporanea o in via definitiva a seconda della gravità del fatto con provvedimento motivato per iscritto entro 15 giorni del Responsabile Comunale della Struttura.
3. In caso di disaccordo sulla valutazione dei fatti, la decisione finale è assunta comunque dal Responsabile comunale della struttura, che ne da adeguata motivazione nel provvedimento di cui al precedente comma.
ART.20 - NORME DI COMPORTAMENTO
1.I volontari operanti all’interno del Canile/Xxxxxxx devono attenersi alle disposizioni che verranno impartite in maniera dettagliata dal Responsabile Comunale della struttura in accordo con il soggetto gestore e portate a conoscenza in forma scritta ai singoli volontari al momento dell’ammissione.
2. Su disposizione del Comune, l’accesso dei volontari può essere temporaneamente sospeso o limitato per motivi sanitari o motivate ragioni organizzative/gestionali, previa motivata comunicazione per iscritto agli interessati. Tali comunicazioni verranno pubblicizzate anche sul sito web del Comune capofila.
ART.21 - ATTIVITÀ
1. I volontari possono svolgere le seguenti attività:
a) attività di movimento, di gioco e di relazione con gli animali ospitati nella struttura
b) attività di sgambatura e conduzione dei cani nelle apposite aree predisposte, salvo diverse prescrizioni specifiche indicate sui box, avendo cura di pulire eventuali deiezioni.
2. I volontari possono collaborare anche alle seguenti attività all’interno della struttura la cui responsabilità resta comunque in capo al gestore:
a) cooperare con la gestione nella verifica delle cucce per quanto riguarda la pulizia e la presenza di acqua pulita nelle ciotole;
b) cooperare nella toelettatura degli animali, con spazzolatura o lavaggio dell’animale, qualora richiesto;
c) cooperare alla piccola manutenzione del verde all’interno del canile/gattile;
d) cooperare alla piccola manutenzione e/o piccole riparazioni all’interno della struttura;
e) cooperare al lavaggio delle ciotole;
f) cooperare alla pulizia delle lettiere del gattile;
g) cooperare al funzionamento della lavanderia.
h) cooperare all’attività di recupero di cani fobici/mordaci sotto la supervisione del veterinario comportamentalista.
3. Prima di iniziare a svolgere le attività di volontariato suddette, i volontari, una volta entrati in struttura, devono rivolgersi al Gestore e/o al Comune al fine di essere informati sulle attività di volontariato necessarie per la giornata, secondo il programma giornaliero stabilito.
4. In caso di particolari necessità, il Responsabile comunale della struttura può chiedere ai volontari presenti lo svolgimento di ulteriori particolari mansioni.
5. I volontari contribuiscono a segnalare al referente della Gestione presente in struttura eventuali elementi, sia riferiti agli animali sia alla struttura, che possano comportare necessità di intervento.
ART.22 - NORME IGIENICHE PER L’ACCESSO IN CANILE/GATTILE
1. Il personale che accede al canile per svolgere attività di volontariato deve osservare le seguenti norme di igiene al fine di prevenire la diffusione di patogeni all’interno della struttura:
a) lavarsi accuratamente le mani
b) cambiarsi gli abiti e/o indossare abiti da lavoro puliti o apposite tute
c) utilizzare calzature che vanno usate solo all’interno del Canile, tenute costantemente pulite
2. La Gestione garantisce uno spazio nel quale il volontario potrà cambiarsi completamente
ART.23 - RICONSEGNE DEI CANI OSPITATI IN CANILE AI LEGITTIMI PROPRIETARI
1. I cani vaganti che vengono accolti in canile saranno riconsegnati ai legittimi proprietari a fronte del pagamento delle spese di recupero cura e custodia.
2. Nel caso il proprietario rifiuti di pagare le spese di recupero e ricovero presso il canile, l’Amministrazione provvederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto, fatto salvo l’emanazione di ulteriori provvedimenti.
3. Le tariffe di corresponsione non sono dovute nei casi di indigenza secondo i criteri deliberati dalla giunta comunale.
Titolo III – Rinuncia alla proprietà degli animali
ART.24 – PROCEDURA PER LE RINUNCE DEGLI ANIMALI
1. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo dell’animale, nel caso in cui sia impossibilitato a tenerlo con sé, può chiedere l’autorizzazione a consegnarlo presso la struttura individuata dal Comune, avvalendosi avvalersi della facoltà di rinuncia della proprietà, come previsto dall'art. 12 della L.R. 27/00 e nel rispetto della seguente procedura:
2. Presentazione della “Domanda di autorizzazione alla consegna dell’animale” richiesta di rinuncia di proprietà
Il proprietario o detentore presenta la domanda presso il proprio Comune compilando l’apposito modulo contenente richieste di informazioni sulla storia e le caratteristiche fisiche e comportamentali dell’animale. indicando una o più indicando una o più cause che impediscono la detenzione dell'animale
La domanda, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
• Certificato di proprietà/iscrizione all’Anagrafe Xxxxxx;
• Libretto sanitario ;
• Foto .
3. Autorizzazione alla consegna dell’animale
Verificata la disponibilità della struttura il proprietario o detentore riceve l’autorizzazione alla consegna dell’animale.
Verificata la completezza della domanda e la disponibilità della struttura convenzionata ad accogliere l’animale comunica al richiedente l’avvenuto rilascio della autorizzazione alla consegna.
Al momento del ritiro della suddetta autorizzazione il richiedente dovrà fornire la seguente documentazione:
• ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo alle spese di mantenimento dell’animale, qualora dovuto
• dichiarazione di rinuncia alla proprietà, il richiedente, munito dell’autorizzazione di cui sopra, può consegnare l’animale presso la struttura.
Le tariffe di corresponsione al Comune sono nulle nel caso in cui la consegna sia dovuta ai seguenti motivi:
casistic a | Cause che impediscono la detenzione dell’animale | Documentazione da presentare |
1 | Animale sequestrato/confiscato | Ordinanza di sequestro/ di confisca |
2 | Animale di persona sola anziana/non più autosufficiente | Richiesta dei servizi sociali |
casistic a | Cause che impediscono la detenzione dell’animale | Documentazione da presentare |
senza parenti | ||
3 | Persone indigenti in condizioni oggettive di bisogno che hanno necessità di collocare l’animale in struttura nota: di norma le condizioni di indigenza devono intendersi “sopravvenute” rispetto alla data di possesso del Animale | Autocertificazione stato di indigenza secondo i criteri deliberati annualmente dalla Giunta Comunale. (regolamento in materia socio assistenziale/ Xxxx) |
4 | Sfratto esecutivo + impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per l’animale | Provvedimento di sfratto del Giudice |
5 | Animale di persona sola ricoverata in ospedale per lunga degenza degenza superiore ai 20 giorni | Richiesta documentata Situazione patrimoniale |
ART.25 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall'inizio della pubblicazione della Deliberazione del Comune di Bologna X.X. x. 0000/0000 x xxx Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx delibera n. 61 del 20/12/2016;
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, è fatto rinvio alla normativa vigente in materia;
3. E' abrogata ogni disposizione regolamentare incompatibile o in contrasto con il presente Regolamento.