Compiti del gestore Clausole campione

Compiti del gestore. Il gestore del servizio si impegna a: 1. predisporre un progetto alla luce delle vigenti disposizioni in materia e renderlo disponibile ad operatori e famiglie; 2. nel caso dell’utilizzo, anche parziale, di locali scolastici o di spazi ad essi afferenti, acquisire l’autorizzazione del dirigente scolastico, previa sottoscrizione di una specifica intesa riguardante la verifica dei rischi interferenziali derivanti da tale utilizzo e il disciplinare per la concessione dei locali; 3. mettere a disposizione di ogni lavoratore, qualora previsto dalla normativa, anche con modalità telematiche (sito …), il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) secondo l’art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. al fine di prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, contribuendo altresì alla prevenzione della diffusione dell’epidemia, anche attraverso il lavoro del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro; 4. garantire una zona di accoglienza, ove possibile al coperto, oltre la quale non sarà consentito l’accesso a genitori e accompagnatori (come da progetto) 5. fornire a tutti gli operatori di ogni gruppo di lavoro nominativi di utenti e operatori, compresi eventuali supplenti; 6. prevedere un’organizzazione per l’accesso alla struttura che eviti assembramenti di genitori e accompagnatori anche all’esterno della struttura stessa, ad esempio attraverso turni (come da progetto); 7. favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità; 8. favorire la composizione di gruppi di bambini, il più possibile stabile nel tempo, a meno di defezioni/sostituzioni, suddivisi in aree dedicate evitando attività di intersezione tra gruppi diversi e mantenendo il contatto con lo stesso gruppo di minori; 9. prevedere un rapporto tra operatori e minori di 1:5 per bambini da 0 a 5 anni, di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni e di 1:10 per ragazzi da...
Compiti del gestore. 1. Compete al gestore del centro di raccolta mettere a disposizione dell’affidatario e del personale preposto al servizio di guardiania tutte le opere e le attrezzature necessarie per la gestione del Centro. Il Gestore dovrà garantire l’idoneità delle attrezzature fornite, la fornitura dei dispositivi di protezione laddove richiesti, la fornitura dei sistemi di sicurezza laddove necessari ai sensi della normativa vigente. 2. La manutenzione straordinaria delle opere e delle attrezzature, gli interventi di carattere non ordinario necessari al rispetto delle prescrizioni normative nonché l’eventuale sostituzione di contenitori deteriorati sono in capo al Gestore ove esplicitamente previsto dal contratto di gestione. 3. L’eventuale lavaggio e disinfezione dei contenitori siti nel centro di raccolta è a carico del Gestore e verrà eseguito secondo le frequenze previste dal contratto di servizio con il Comune. 4. Sarà compito del Gestore provvedere allo sfalcio dell’erba e al diserbo dell’area. 5. Compete al Gestore la vigilanza circa il corretto comportamento dell’Affidatario e del personale addetto alla guardiania. 6. E’ compito del Gestore mettere a disposizione quanto necessario per la gestione delle emergenze (estintore e kit di primo soccorso). Per emergenze che si verifichino in orario di chiusura del centro di raccolta, il Gestore deve mettere a disposizione un numero telefonico per assicurare la necessaria reperibilità.
Compiti del gestore a) In esecuzione della presente convenzione il Gestore deve: b) Apertura, vigilanza, custodia e chiusura del centro sportivo 1. Sono a carico del Gestore gli interventi e i relativi oneri di vigilanza, di controllo, di guardiania e di custodia delle strutture interne, esterne e degli impianti, nonché delle strutture mobili e delle attrezzature. 2. Allo scopo di cui sopra, il Comune concede in uso gratuito al Gestore l’alloggio situato sopra il bar alle condizioni meglio evidenziate ai successivi artt. 13, 14 e 15 e le chiavi degli ingressi all’impianto. 3. Il Comune non intende costituirsi in alcun modo depositario di cose mobili, oggetti, attrezzature di proprietà del Gestore detenuti dallo stesso negli immobili dell’impianto sportivo, rimanendo tale custodia e la conservazione a totale carico del Gestore, senza responsabilità del Comune né per mancanze e sottrazioni, né per danni provenienti per qualsiasi altra causa. -------------- 4. Il Gestore deve dare tempestiva comunicazione al Comune, con nota scritta, di qualsiasi danneggiamento causato da terzi. 5. Il gestore deve garantire l’apertura del centro sportivo per 12 mesi l’anno, fatta salva la possibilità di chiusura, concordata con l’Amministrazione Comunale, dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo consecutivo massimo di due settimane. ------------------------------- 6. Non sono ammessi giorni di chiusura del Centro Sportivo se non diversamente concordato con l’Amministrazione comunale. 7. Il centro deve essere aperto almeno dalle 9 alle 23 con anticipo di apertura qualora vi siano espresse richiese da parte di Istituti scolastici presenti sul territorio o richieste straordinarie di utilizzo da chiunque avanzate purchè dal Comune autorizzate-------------------------------------------------------------- 8. Si deve garantire, inoltre, lo svolgimento delle gare ufficiali di campionato delle Società o Associazioni convenzionate e/o autorizzate dall’Amministrazione comunale e la relativa preparazione, come da programmi delle società sportive comunicati all’Amministrazione stessa e trasmessi da quest’ultima al Gestore, anche se le tali attività dovessero essere programmate al di fuori degli orari minimi sopra indicati. 9. L’orario di cui sopra si intende come orario minimo di apertura rimanendo nella disponibilità del Gestore la possibilità di tenere aperto il centro sportivo per un tempo maggiore, anche in funzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e/...
Compiti del gestore. 1 Il gestore provvede in particolare a: a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari; b. informare periodicamente l'utenza sulle caratteristiche dell'acqua potabile distribuita; c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari; d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 45 e 47).
Compiti del gestore. Il gestore del servizio si impegna a: 1. predisporre un progetto alla luce delle vigenti disposizioni in materia e renderlo disponibile ad operatori e famiglie;
Compiti del gestore. Il gestore del Centro Servizi deve essere munito di cartellino di identificazione visibile dagli utenti, e ha l’obbligo di svolgere le seguenti mansioni: a) controllare l'osservanza del regolamento; b) segnalare all’Azienda e all’Amministrazione comunale eventuali abusi; c) provvedere alla manutenzione ordinaria e al mantenimento della pulizia e dell’ordine all’interno del Centro Servizi; d) effettuare la pulizia dei contenitori all’interno dell’apposita area; e) provvedere alla programmazione dei ritiri per il trasporto agli impianti in base alla capacità dei contenitori e alla frequenza dei conferimenti in modo tale da evitare la saturazione dei contenitori e in conformità con le Linee Guida per la gestione degli Ecocentro emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna; f) controllare quantità e qualità dei rifiuti conferiti dall'utente; g) tenere e compilare i registri di movimentazione dei materiali; h) comunicare immediatamente all’Azienda e all’ufficio comunale competente le eventuali inefficienze, disfunzioni, migliorie e lavori che si rendessero necessari per una corretta e migliore gestione del Centro Servizi. i) accogliere con cortesia gli utenti, aiutarli nel conferimento e fornire loro informazioni e suggerimenti per il corretto espletamento della raccolta differenziata. l) impedire il conferimento o l’accumulo di rifiuti all’esterno dei contenitori; m) mantenere gli impianti tecnologici in sicurezza e in perfetto stato di funzionamento con controlli periodici;
Compiti del gestore. 1. Qualora il Comune di Bologna intenda avvalersi di terzi, in tutto o in parte, per la gestione della struttura e dei servizi correlati, il soggetto individuato come gestore o cogestore garantisce il perseguimento degli obiettivi del presente Regolamento, nel rispetto delle norme di riferimento dello stesso e delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento comunale di Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente. Il soggetto gestore, in particolare, collabora con il Comune, con la Provincia, con l'ASL e con gli organismi di volontariato operanti nel settore, per l'espletamento delle rispettive competenze previste dalla L.R. Xxxxxx-Romagna n. 27/2000. 2. All'affidatario della gestione, sulla base degli strumenti contrattuali definiti per l'affidamento, possono essere attribuiti i seguenti compiti: a) la cattura dei cani vaganti e la raccolta delle segnalazioni, con un servizio continuativo diurno, notturno e festivo e con l'impiego di mezzi adeguati; b) il recupero, anche nelle giornate festive e nelle ore notturne, di cani e gatti incidentati o feriti, di cui non sia individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento; c) il trasporto immediato alla struttura degli animali catturati o recuperati e il loro ricovero in condizioni di sicurezza per le persone e per gli altri animali; nel caso siano in pericolo di vita, su indicazione del veterinario, il trasporto immediato alla struttura in cui si effettua l'assistenza veterinaria; d) il servizio di custodia diurna, notturna e festiva, degli animali nella struttura, in condizioni tali da garantirne il benessere; e) la gestione della struttura e di quanto necessario al suo funzionamento , per assicurarne la sicurezza igienico sanitaria, attraverso l'esecuzione diretta , o la collaborazione e supervisione, in caso di affidamento ad altri operatori, della pulizia giornaliera, degli interventi di disinfestazione e disinfezione opportuni o prescritti, dello smaltimento dei rifiuti, come previsto dalla legge e dal vigente regolamento di Igiene; f) la corretta conduzione e cura del funzionamento degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi affidati o comunque in uso; g) la custodia dei documenti e dei certificati relativi alla struttura e alle sue attrezzature ed impianti, la segnalazione tempestiva al Comune degli eventuali problemi che possono verificarsi, delle scadenze relative a collaudi, revisioni, manutenzioni di impianti, attrezzature e mezzi; h) l’accudimento degli animali ospitati pro...

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  • OBBLIGHI DEL FORNITORE Il Fornitore è tenuto ad eseguire la fornitura dei prodotti e, dove previsto, l’erogazione dei servizi, a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contrattuali. Dove applicabile, è a carico del Fornitore la fornitura delle attrezzature e dei macchinari necessari per l’erogazione della fornitura che dovranno essere rispondenti alle norme di buona tecnica, in conformità a quanto stabilito dal Dlgs 81/2008. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione al Punto Ordinante di ogni circostanza che influisca sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi del Punto Ordinante dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; il Fornitore si impegna, pertanto, a eseguire le predette prestazioni senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all’attività lavorativa in corso, rinunziando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Punto Ordinante. Il Fornitore si impegna a consentire al Punto ordinante di effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le verifiche della corretta esecuzione dei servizi prestati. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale adeguatamente formato ed idoneo ai servizi da prestare. Il personale potrà accedere agli uffici del Punto Ordinante nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare le relative procedure. Il Fornitore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, igiene, sicurezza ed infortunistica. In particolare sarà obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro. Il costo medio orario della manodopera deve essere conforme al costo del lavoro, così come determinato periodicamente, nelle apposite Tabelle, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fatte salve eventuali agevolazioni o riduzioni previste o consentite dalla legge. Tale costo orario è onnicomprensivo di tutti i costi (per attrezzature, struttura, etc.) necessari al corretto espletamento del servizio. Il personale deve essere dotato di abbigliamento idoneo, per l’uniformità e il decoro, nonché conforme alla normativa vigente per la sicurezza, dove applicabile. L’inosservanza di uno solo dei precedenti requisiti potrà essere causa di esclusione del Fornitore dal Mercato Elettronico di Xx.Xx.Xx.

  • Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 1. Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità atta a registrare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa, da riepilogarsi sistematicamente nel giornale di cassa, ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di Tesoreria. 2. Il Tesoriere deve trasmettere giornalmente attraverso il sistema home banking all’Ente il documento di cassa da cui risultino: - gli ordinativi di riscossione ricevuti, con distinzione tra ordinativi estinti e da riscuotere; - le riscossioni effettuate senza ordinativo, da cui risultino in modo chiaro, il nominativo di chi ha effettuato il versamento e la causale; - gli ordini di pagamento ricevuti, con distinzione tra gli ordini estinti e quelli da pagare; - i pagamenti effettuati senza mandato; - la giacenza di cassa presso il Tesoriere e l’importo dei fondi vincolati alla medesima data; - la giacenza di cassa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato risultante in contabilità speciale a conclusione giornata; - tutta la documentazione prevista nell’ambito del sistema SIOPE+. 3. Il Tesoriere è obbligato a conservare il giornale di cassa, i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa, nonché tutta la restante documentazione attinente il servizio che si renda necessaria per l’importanza della gestione, o che fosse prescritta dalla legge, da speciali regolamenti o capitolati di servizio. 4. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione alle Autorità competenti dei dati giornalieri e periodici della gestione di cassa.

  • OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, al Viaggiatore sono fornite per iscritto le informazioni di ca- rattere generale concernenti i passaporti e i visti e le formalità sanitarie necessari per l’espatrio. 2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamen- te a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Auto- rizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato xxxx://xxx.xxxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxxx/000/. 3. I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti infor- mazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provve- deranno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’Agenzia venditrice o all’organizzatore. 4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’orga- nizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muni- ti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sa- nitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’opuscolo informativo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori. I viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regola- menti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchet- to turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o del venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 6. L’organizzatore o il venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del dan- no o sia stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono de- rivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L’organizzatore o il venditore che abbia risarcito il viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga (art. 51 quinquies CdT).

  • Trasferimento dei dati all’estero I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pub- blici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

  • Obblighi del lavoratore Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio. Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro. Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell'Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi. Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni, gli accertamenti specialistici e le visite ambulatoriali di controllo e salvo i casi di forza maggiore dei quali ultimi il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia all'azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, legge 11 novembre 1983, n. 638, quattordicesimo comma, nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda. In caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 147 e 150 del presente contratto.

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero). 2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

  • Efficacia del “Patto di Integrità” Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.

  • Quali costi devo sostenere? COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? All’impresa assicuratrice Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: • con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Xxx Xxxxxx Xxxxx, 9/B – Verona - CAP 37135; fax 000 0000000; • tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxx.xx • via mail all’indirizzo e mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. All’IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori – Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

  • Obbligazioni generali del Fornitore Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei servizi oggetto dei Contratti basati sulla presente Accordo Quadro, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nei Contratti Attuativi, ivi inclusi i rispettivi Allegati. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati e nell’Atto di Adesione in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Atti di Adesione ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Xx.Xx.Xx. S.p.A., assumendosene ogni relativa alea. Il Fornitore si impegna espressamente a: a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell’Accordo Quadro; b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed a Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti; d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o da Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di rispettiva competenza; f) comunicare tempestivamente a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e nei singoli Contratti, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; g) non opporre a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi; h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e Xx.Xx.Xx. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all’art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro; (b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto dell’Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare, acconsente fin d’ora ad erogare le eventuali prestazioni costituenti modifiche all’Accordo Quadro e/o del Contratto, ivi compresi i relativi quantitativi dei beni/servizi oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 106 del X.X.xx. n. 50/2016; Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo all’affidatario, prima dell’inizio della prestazione, di comunicare, a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed all’Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del servizio o fornitura affidati.

  • Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 1. L'appaltatore è obbligato: a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti; b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura; d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.