SCHEMA CONTRATTO
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
Unità Operativa Rinnovo Tecnologico Impianti ed Attrezzature
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx x. 0 .
90127 Palermo
Telefono: 000- 0000000
Fax: 091 – 0000000
E-mail: Contocapitale @xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
X.XXX 05841770828
SCHEMA CONTRATTO
PROCEDURA APERTA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE RETE TELENEURES – TELECONSULTO NEUROCHIRURGICO IN RETE SICILIA
N. GARA AVCP: 6226132 CIG 64672859E2
Nel luogo e nella data che ogni parte attesterà all’atto della sottoscrizione, si conviene quanto appresso indicato:
PREMESSO
che con deliberazione n. del , si è proceduto ad LA REALIZZAZIONE RETE TELENEURES – TELECONSULTO NEUROCHIRURGICO IN RETE SICILIA , alla ditta
, con sede in , Via n. , per un importo complessivo di € oneri fiscali
inclusi, in conformità alle condizioni economiche di cui all'offerta economica n. del
. Il suddetto costo dovrà gravare su fondi di bilancio corrente e/o eventuali finanziamenti destinati che dovessero essere assegnati dal competente Assessorato della Salute.
- che volendosi ora ridurre in contratto il deliberato anzidetto
TRA
l'Azienda Ospedaliera in persona del suo rappresentante legale Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nella qualità di Direttore Generale, nominato con decreto D. P. Reg. Siciliana n. 129 del’11.06.2014 domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa
E
la ditta in persona del Sig. nato a il , identificato a mezzo carta identità n. rilasciata dal Comune di , e rinnovata, con scadenza in data , il quale interviene nel presente contratto nella qualità dichiarata di legale rappresentante della ditta, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/00.
Gli estremi del conto dedicato: IBAN c/o ., Sede di – Via n.
Si conviene e si stipula quanto forma oggetto dei seguenti articoli:
Articolo 1 OGGETTO
1.1 L'Azienda Ospedaliera, per come sopra rappresentata, affida alla ditta . come in atti rappresentata, che con il presente atto accetta, LA REALIZZAZIONE RETE TELENEURES – TELECONSULTO NEUROCHIRURGICO IN RETE SICILIA e dietro pagamento di un corrispettivo determinato sulla scorta dell’offerta economica proposta in sede di gara.
Articolo 2 CONSEGNA ED ESECUZIONE
2.1 Le condizioni per la consegna e l’esecuzione di quanto aggiudicato meglio specificate nel Capitolato Speciale D’appalto e negli altri allegati.
Articolo 3 CORRISPETTIVO
3.1 L’Azienda Ospedaliera pagherà per la realizzazione della rete in conformità all’offerta proposta.
Articolo 4 CAUZIONE DEFINITIVA
4.1 A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, la ditta . ha costituito, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs n.163/2006 e s.i.m., una polizza fidejussoria n.
……………… del ……………, rilasciata dalla …………….Assicurazioni, allegata al presente contratto quale Allegato “A”. In caso di inadempimento, l'Azienda potrà rivalersi sul deposito cauzionale fino alla concorrenza del danno subito, rimanendo impregiudicata ogni altra eventuale azione risarcitoria.
Art. 5
ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
5.1 Posto che siano stati rispettati tutti gli adempimenti la stessa è esonerata da ogni responsabilità per danni derivanti dall’esecuzione della fornitura, viceversa la Ditta fornitrice risponderà dei danni a persone o cose sia derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza e quelli derivanti comunque dall’esecuzione della fornitura e del
servizio.
6.1 La Ditta aggiudicataria si obbliga:
ART 6 CODICE ETICO
1. ad accettare senza riserve i principi e le norme contenute nel Codice Etico della Stazione Appaltante e di tutte le altre Aziende Sanitarie coinvolte nel progetto ;
2. ad aderire ai principi contenuti nel protocollo di legalità proposto da Confindustria o da altra associazione di categoria dotata di analogo protocollo di legalità;
3. ad accettare che l’Arnas possa svolgere ogni accertamento finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dai requisiti dal protocollo di legalità.
Art. 7 COLLAUDO/VERIFICA
7.1 Tutte i materiali oggetto della fornitura sono soggetti a collaudo da parte dell’Amministrazione che vi provvederà mediante proprio personale all’uopo incaricato in contraddittorio con l'impresa fornitrice o persona da essa designata, al fine di accertare i requisiti e la funzionalità richiesta, e l’obbedienza alle vigenti normative.
7.2 Delle operazioni di collaudo si darà, atto con la redazione di apposito verbale.
7.3 L'assenza dell'impresa fornitrice o di un suo incaricato alle operazioni di collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui pervengono i collaudatori.
7.4 Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l'accettazione con presa in carico, non esonerano la ditta aggiudicataria da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo.
7.5 Il collaudo consisterà nell’esecuzione di una serie di controlli tecnico-amministrativi effettuati sulla nuova fornitura ovvero:
verifica di conformità dei sistemi forniti all’ordine d’acquisto; verifica del corretto funzionamento dei sistemi forniti;
verifica dell’avvenuta formazione del personale utilizzatore dei sistemi forniti;
7.6 I manuali d’uso in lingua italiana, il supporto informatico e/o cartaceo per ogni sistema, i manuali tecnici, dovranno essere forniti già in sede di presentazione delle offerte.
7.7 La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e /o vizi riscontrati in sede di collaudo.
7.8 La fornitura si intenderà accettata solo successivamente alla definitiva eliminazione degli eventuali difetti.
7.9 L’Azienda Ospedaliera, nel caso di prodotti offerti non corrispondenti alle caratteristiche dichiarate, potrà richiedere la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno subito.
7.10 In obbedienza alle vigenti normative e disposizioni regionali successivamente alle operazioni di collaudo o, ove possibile, contestualmente, occorrerà procedere alla c.d. verifica tesa ad accertare la presenza di personale e locali idonei all’utilizzo dei sistemi.
Art. 8
ONERI A CARICO DEL FORNITORE/ ESECUTORE
8.1 Rischio del perimento della cosa: sono a carico dell’impresa aggiudicataria i rischi di perdita e danni all’apparecchiatura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’amministrazione fino alla data del verbale di collaudo, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all’ente.
8.2 Garanzia: l’impresa garantisce il perfetto funzionamento dei sistemi per almeno due anni a decorrere dalla data del collaudo, salva la prova che il cattivo funzionamento derivi da cause di forza maggiore o da fatti non imputabili all’Ente e dovrà comprendere i seguenti punti senza alcun onere aggiuntivo da parte dell’amministrazione:
a) sostituzione delle parti di ricambio e di componenti che risultino difettosi o danneggiati per mal funzionamento attribuibile al prodotto;
b) nel caso di cui al punto a) del presente articolato la ditta dovrà farsi carico anche dell’eventuale costo della manodopera e delle spese di spedizione, nel caso dovesse risultare necessario l’invio del prodotto presso la sede;
Si precisa, che l’incertezza sulla causa che hanno determinato il guasto e conseguentemente sulla individuazione del soggetto a carico del quale dovranno gravare i relativi oneri di spesa, non potrà in alcun modo incidere sulla tempestività dell’intervento da parte dell’impresa che rimane comunque obbligata a porre rimedio all’inconveniente segnalato dall’Amministrazione.
8.3 L’impresa deve pertanto, ove necessari, sostituire a proprie spese le parti rotte o guaste e se ciò non fosse sufficiente ritirare il bene e sostituirlo con altro nuovo.
8.4 L’impresa è tenuta ad intervenire entro e non oltre 12 ore dalla chiamata anche telefonica. La riparazione deve essere effettuata entro e non oltre 48 dalla constatazione del guasto.
8.5 fornitura parti di ricambio: l’impresa è tenuta a fornire a richiesta parti originali di ricambio per almeno 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia.
Art. 9 INADEMPIENZE / PENALITA’
9.1 Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto dal crono programma presentato in sede di gara, l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, pari all'1 per mille del valore dell’intera fornitura e servizio.
9.2 Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale o un servizio difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.
9.3 Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di dieci giorni naturali e consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni patiti dall’Ente, questo ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.
9.4 L’esito negativo del collaudo, attestato dall’amministrazione, integrerà l’ipotesi di cui alla precedente comma 1, con la conseguenza che l’applicazione della penale avrà, anche, effetto retroattivo (saranno, cioè assoggettati alla penalità tutti i giorni compresi tra la data di consegna e quella di verifica della irregolare esecuzione degli stessi).
Art. 10
FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA
10.1 La fornitura è finanziata con fondi Regionali;
10.2 I pagamenti della fornitura saranno effettuati previo esito positivo del collaudo e della verifica, previa ricezione delle fatture, a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Tesoriere dell’Azienda e previo esperimento favorevole delle operazioni di collaudo e verifica; i termini resteranno sospesi in caso di inadempienze del fornitore.
Art. 11 SPESE
11.1 Sono, altresì, a carico del fornitore le spese di qualsiasi genere relative alla realizzazione della rete o a questi afferenti, quali, a titolo esemplificativo, quelle di facchinaggio, imballaggio, trasporto, e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura.
Art. 12 CONTROVERSIE
12.1 Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell’Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.
12.2 Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo.
12.3 E’ esclusa ogni competenza arbitrale.
Art. 13
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
13.1 Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. I contraenti sono tenuti a eseguire in proprio le forniture. Il presente divieto non troverà applicazione in caso di cessione conseguente a trasferimento d'azienda, fusione, scissione.
Art. 14 CESSIONI DI CREDITI
14.1 La cessione del credito vantato potrà essere effettuata dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività d’acquisto di crediti d’impresa.
14.2 La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’amministrazione debitrice.
Art. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
15.1 L’Azienda Ospedaliera avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo fax, nelle seguenti ipotesi:
− quando, dopo essere stata costretta a richiedere la sostituzione dell’apparecchiatura o parti della stessa, che su ragionevole e documentato giudizio dei propri tecnici non corrisponda alle sostanziali caratteristiche convenute, e la ditta aggiudicatrice non abbia ottemperato a tali richieste nel termine ragionevolmente assegnato;
− quando, per la seconda volta abbia dovuto contestare alla ditta l’inosservanza di norme e prescrizione del presente contratto;
− in caso di immotivato o non giustificabile ritardo, nella consegna dei sistemi, superiore a 60 gg. rispetto ai termini previsti, senza pregiudizio di quanto diversamente ivi previsto;
− in caso di frode, di grave negligenza, nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
− in caso di grave violazione della normativa in materia di sicurezza;
− in caso di cessione del contratto o sub appalto non autorizzato e salvo quanto previsto dall'art.
12;
− in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico della Ditta.
15.2 In ogni caso di risoluzione del contratto, l’Azienda Ospedaliera ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico dei contraenti.
.
Art. 16 RISERVATEZZA DEI DATI
16.1 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i contraenti sono responsabili del trattamento dei dati di cui venga in possesso nello svolgimento della fornitura. La Ditta aggiudidcataria assume pertanto l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli e non facendone oggetto di sfruttamento. La Ditta fornitrice si impegna altresì ad agire in modo tale che anche il proprio personale, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali e pertanto incarico ai sensi del D.Lgs. 196/2003, mantenga l’assoluta segretezza di tutti i dati di cui verrà a conoscenza.
16.2 I contraenti verranno ritenuti responsabili del comportamento dei propri dipendenti.
Art. 17 COMUNICAZIONI
17.1 Qualsiasi comunicazione tra le parti inerenti il presente contratto sarà ritenuta validamente effettuata ove inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo fax od e mail ed indirizzata come segue o al diverso indirizzo che ciascuna parte comunicherà all’altra nel rispetto di quanto ivi previsto:
Se all’Arnas:
a) Area Provveditorato;
alla c.a. della Dott.ssa Xxxx Xxxxx Tel 0000000000 – fax 0000000000 Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx x.0
90127 Palermo
Art. 18 NORMA DI RINVIO
18.1 Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili:
le disposizioni riguardanti l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello stato contenute nel R.D. 18.1.1923 n. 2440;
il relativo regolamento di esecuzione di cui al R.D. 23.5.1924 n.827; il D.Lgvo n. 163/06. e s.i.m.;
18.2 Le disposizioni regionali valevoli per i beni acquisiti con finanziamenti in c/capitale; le norme del codice civile che disciplinano i contratti.
Il Direttore Generale Dott. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Per la ditta
Il Legale Rappresentante
Palermo lì