CESSIONI DI CREDITI Clausole campione

CESSIONI DI CREDITI. Fatte salve eventuali e più specifiche modalità riportate negli atti di gara, nel contratto, o nell’ordinativo, l’Impresa può emettere la fattura del corrispettivo non prima che sia accertata, nelle forme previste dal CGA (verifica di conformità) e/o dal CSA, la regolarità dell’obbligazione resa rispetto a quella dovuta; la fatturazione anticipata non fa decorrere i termini per i pagamenti.
CESSIONI DI CREDITI. 1. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 del Codice dei contratti e s.m.i. e della Legge n. 52/1991. 2. La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Stazione appaltante prima dell’emissione da parte dell’Operatore economico della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione non è opponibile alla Stazione appaltante ai sensi del comma 13 dell’art. 106 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell’atto di cessione stipulato con le modalità indicate. 3. L’Operatore economico è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di perfezionare la cessione del credito. Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento è può comportare, a discrezione della Stazione appaltante, la risoluzione dell’Accordo Quadro. 4. Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Stazione appaltante non sono opponibili alla Stazione appaltante stessa, l’Operatore economico rimane l’unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate. 5. La Stazione appaltante istruisce la documentazione relativa alla cessione e ne dà comunicazione all’Operatore economico entro 30 giorni dalla ricezione. 6. L’atto di cessione è valido ed efficace per i crediti dell’Operatore economico relativi alle fatture emesse successivamente alla comunicazione di cui al comma 2.
CESSIONI DI CREDITI. Fatte salve eventuali e più specifiche modalità riportate negli atti di gara, nel contratto, o nell’ordinativo, l’Impresa può emettere la fattura del corrispettivo non prima che sia accertata, nelle forme previste dal CGA (verifica di conformità) e/o dal Partita Iva: 00935650903 Sede: Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx 0 Sede: Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx 0 09047 CSA, la regolarità dell’obbligazione resa rispetto a quella dovuta; la fatturazione anticipata non fa decorrere i termini per i pagamenti.
CESSIONI DI CREDITI. 14.1 La cessione del credito vantato potrà essere effettuata dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività d’acquisto di crediti d’impresa. 14.2 La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’amministrazione debitrice.